Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 21-02-2011, n. 6295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o accoglimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Convalidatone l’arresto in flagranza di reato, avvenuto nel quadro di disordini provocati da gruppi di tifosi all’esito di una partita di calcio svoltasi allo stadio (OMISSIS), il procedente g.i.p. del Tribunale di Roma con ordinanza del 7.5.2010 ha applicato ad D.G.E. e C.S. la misura cautelare della custodia in carcere, perchè ritenuti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di lancio di oggetti pericolosi in occasione di un evento sportivo ( L. n. 401 del 1989, art. 6 bis) e di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto – staccatisi da un gruppo di giovani, che alla vista di un contingente di polizia si davano alla fuga – si lanciavano contro un agente di polizia tentando di colpirlo con un’asta telescopica in plastica dura. Misura coercitiva che il g.i.p. ha valutato adeguata alla gravità del fatto-reato e sorretta da esigenze cautelari nella loro triplice configurazione prevista dall’art. 274 c.p.p..

2. Adito da istanza di riesame dei due indagati, il Tribunale distrettuale di Roma con ordinanza del 19.5.2010, ha confermato il provvedimento cautelare, ribadendo la sussistenza della gravità del quadro indiziario, riformandolo – tuttavia – per tipo di misura ritenuta idonea a tutelare le esigenze cautelari, individuata nell’obbligo di presentazione alla p.g. per tre giorni alla settimana ex art. 282 c.p.p., con la quale ha sostituito l’originaria misura carceraria applicata al D.G. e al C., che ha posto in stato di libertà. 3. L’ordinanza del giudice del riesame è stata impugnata per cassazione dai difensori di D.G.E. e di C. S..

Con il ricorso nell’interesse del D.G. si deducono, con ampia ed articolata analisi, violazione di legge e illogicità della motivazione, sia in riferimento alla labilità degli elementi indiziari, suffraganti la materialità degli ascritti reati e la determinazione criminosa ad essi sottesa, sia in riferimento alla ritenuta persistenza di pur affievolite esigenze cautelari legittimanti l’applicata misura non custodiale.

Con il ricorso nell’interesse del C. si censura precipuamente la genericità del quadro indiziario, pur affermato dal provvedimento del riesame in violazione dei parametri postulati dall’art. 273 c.p.p..

4. Nelle more dell’odierno giudizio di legittimità è sopravvenuta, ai sensi dell’art. 308 c.p.p., la cessazione dell’efficacia della misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. imposta ai due ricorrenti, formalmente dichiarata dal g.i.p., come precisato in discussione dal difensore del D.G..

La circostanza dell’avvenuta perenzione della misura cautelare non custodiale per la quale sono stati proposti i ricorsi prospetta una situazione di sopravvenuta assorbente carenza di interesse dei due ricorrenti agli esiti decisori delle proposte impugnazioni, che per tale causa vanno dichiarate inammissibili.

In vero questa S.C. ha avuto modo di chiarire come – anche quando si contesti con ricorso per cassazione la sussistenza delle condizioni legittimanti l’originaria emissione dì una misura cautelare personale – si renda indispensabile la verifica della attualità e concretezza dell’interesse alla decisione, avuto riguardo alla regola generale fissata dall’art. 568 c.p.p., comma 4 (applicabile anche, per la sua generale latitudine, in materia de liberiate), secondo cui è requisito di ammissibilità di ogni impugnazione la persistenza di un interesse effettivo e attuale, finalisticamente diretto a rimuovere un pregiudizio reale e specifico, che la parte affermi di aver subito dal provvedimento impugnato.

In altri termini l’interesse alla decisione del ricorso non può tradursi in una mera ed astratta pretesa ad una rituale esattezza teorica dell’atto censurato, destituita di effetti pratici sull’economia del procedimento o sui suoi futuri sviluppi. Ne discende che l’interesse del soggetto indagato ad ottenere una pronuncia invalidante una ordinanza cautelare, quando questa – nelle more della decisione – sia stata già revocata od abbia perso efficacia (con l’avvenuto ripristino del pieno stato di libertà dell’indagato), non può essere presunto o apoditticamente considerato in re ipa sussistente, ma deve essere addotto ed argomentato dall’indagato e il giudice deve vagliarne concretezza ed attualità.

Nè a tali rilievi può fare velo l’eventuale finalizzazione del ricorso alla precostituzione di un possibile titolo fondante una postuma richiesta di equa riparazione per una detenzione potenzialmente ingiusta, ai sensi della particolare previsione di cui all’art. 314 c.p.p., comma 2. Infatti, precisato che la custodia cautelare in ipotesi "ingiusta" diviene "riparabile" soltanto nel caso in cui il connesso procedimento sia definito con l’irrogazione di una pena inferiore alla custodia cautelare sofferta o con una pena sospesa alle condizioni di legge ovvero ancora sia definito con il proscioglimento dell’imputato con una delle formule liberatorie di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1 l’eventuale proposito di rendere la pronuncia di legittimità funzionale alla procedura riparatoria ex art. 314 c.p.p. deve essere espressamente manifestato e argomentato dall’interessato, anche in rapporto all’inesistenza di cause ostative ( art. 314 c.p.p., comma 4), giammai potendo essere presunto o ritenuto coessenziale al ricorso de liberiate, la qual cosa concretizzerebbe una aperta violazione del puntuale precetto dell’art. 568 c.p.p., comma 4 (cfr.: Cass. Sez. 6, 14.1.2009 n. 3531, Gervasi, rv. 242404; Cass. Sez. 6,18.6.2010 n. 25859, Qoshku, rv.

247780; Cass. Sez. 6, 21.9.2010 n. 37764, Fabiano, rv. 248285).

In base al generale principio fissato dall’art. 91 c.p.c. non può considerarsi soccombente e non deve, dunque, essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p. il ricorrente la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile per carenza di interesse determinata, come nel caso in esame, da causa successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 04-03-2011, n. 8708 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione M.R., avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 23.3.2020, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Erma il 26.1.2009, per il reato di ricettazione.

Il difensore deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), anzitutto in ordine alla valutazione del rilievo probatorio dell’avvenuto inserimento, nel telefonino oggetto del reato, la sera stessa in cui l’apparecchio era stato rubato al legittimo proprietario, di una sim card intestata all’imputato, trattandosi asseritamente di circostanza alla quale potrebbe attribuirsi solo un valore meramente indiziario.

In ogni caso, nulla escluderebbe che il M. sia l’autore del delitto presupposto, ipotesi illogicamente scartata dalla Corte territoriale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, correttamente la Corte territoriale ha considerato che l’inserimento nel telefonino in questione, nuovo di fabbrica e mai prima utilizzato, della sim card intestata all’imputato, costituisce non un vago indizio, ma la prova della disponibilità dell’apparecchio da parte dello stesso imputato.

Quanto alla prossimità temporale dell’acquisto del cellulare rispetto al furto ai danni del legittimo proprietario, si tratta di un dato giustamente trascurato dai giudici territoriali, non essendo affatto incompatibile con l’ipotesi della ricettazione, dal momento che la disponibilità dell’apparecchio da parte dell’imputato non fu accertata in immediata successione cronologica con l’esecuzione del delitto presupposto, ma parecchie ore dopo. Quel che conta, quindi, secondo le coerenti valutazioni dei giudici di appello, è che l’imputato non abbia fornito nessuna giustificazione sul possesso dell’apparecchio, nemmeno allo scopo di una diversa e meno grave qualificazione giuridica del fatto. In questa prospettiva, è facilmente rovesciabile l’osservazione difensiva secondo cui non si comprende perchè mai l’imputato non potrebbe essere l’autore del furto presso il negozio del derubato; il punto è, infatti, che l’imputato non lo ha mai affermato, rimanendo quindi inalterata, anche ai fini dell’identificazione della qualificazione giuridico- penale della condotta, l’indubbia pregnanza probatoria del "positivo" accertamento nei suoi confronti, del possesso ingiustificato di un bene di provenienza furtiva. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-03-2011, n. 2334 Carenza di interesse sopravvenuta

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ssibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

come anche rilevato nella memoria del Comune di Tivoli depositata il 14 gennaio 2011, successivamente al provvedimento impugnato e alla notifica del presente ricorso parte ricorrente ha presentato la comunicazione di inizio lavori, relativa alle opere sanzionate con l’atto impugnato, di cui all’articolo 6, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; e che il Comune, con provvedimento del 21 dicembre 2010, ne ha preso atto;

Considerato che, come pure rilevato nella citata memoria del Comune del 14 gennaio 2011, in conseguenza di quanto sopra i ricorrenti non hanno più interesse alla decisione del presente ricorso, che va pertanto dichiarato improcedibile;

Considerato quanto alle spese di giudizio – liquidate dal Collegio in Euro 500,00 – che esse, pure conformemente a quanto rilevato nella ripetuta memoria del Comune del 14 gennaio 2011, debbono seguire la soccombenza virtuale ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Tivoli, e le liquida in Euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 30-03-2011, n. 788 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 03.09.2009, il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Catania, tramite il datore di lavoro, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, al fine di ottenere il relativo permesso di soggiorno.

Non ricevendo alcuna risposta, in data 03.01.2011 il ricorrente ha notificato il ricorso in esame, depositato il successivo 18.01, al fine di chiedere la dichiarazione di illegittimità del silenzio mantenuto sulla propria istanza.

Alla Camera di Consiglio del 24.03.2011 il ricorso è passato in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Il giudizio camerale prima previsto dall’art. 21bis della L. 1034/71 (introdotto dall’art. 2 della L. 205/2000), ed ora disciplinato dall’art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010, finalizzato alla decisione dei ricorsi "avverso il silenzio dell’amministrazione", è legato alla previsione dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241/90, il quale ha sancito l’obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, di concluderlo "mediante l’adozione di un provvedimento espresso", senza necessità di apposita diffida.

Vale a dire che, nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza dell’interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a chiedere un certo provvedimento, mentre può verificare la fondatezza della pretesa sostanziale sottesa soltanto nelle ipotesi in cui si tratti di attività amministrativa vincolata.

Infatti, per quanto riguarda tale ultimo aspetto, il comma 3 del citato art. 31, del D.Lgs. 104/2010, precisa ora, nel recepire analogo orientamento giurisprudenziale, che "il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione".

Nel caso in esame, il Collegio ritiene che tale obbligo sussista.

Infatti, l’art. 1ter, comma 7, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in l. 102/2009, dispone che "lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato".

Pertanto, il ricorrente vanta un preciso interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una pronuncia con la quale l’Amministrazione, esercitando il potere discrezionale attribuitole dalla legge, al fine di accogliere o rigettare la sua istanza, avvii e porti a termine il procedimento volto ad accertare se sussistono le condizioni per il rilascio del permesso in questione.

Mantenendosi inerte sul descritto obbligo, quindi, l’Amministrazione intimata è venuta meno ad un proprio preciso dovere giuridico, legato all’obbligo di concludere il procedimento "mediante l’adozione di un provvedimento espresso".

Nei termini precisati, il ricorso può pertanto ritenersi fondato e meritevole di accoglimento, per cui va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di portare a termine la procedura descritta, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza ad opera di parte, o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

Ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D.Lgs. 104/2010 (secondo cui "se l’azione di risarcimento del danno…è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria"), la proposta domanda risarcitoria andrà trattata in seguito con rito ordinario.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio tenuto dall’Amministrazione intimata, e le ordina di definire il procedimento nei confronti del ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza ad opera di parte, o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso spese generali al 12,50% e del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.