T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 608 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.La società ricorrente agisce in qualità di proprietaria di una porzione di terreno, ubicata all’interno del Comparto di espansione industriale in Loc. Bellocchi.

1.1 In tale qualità costituiva, in data 14.12.2006, il Consorzio per l’urbanizzazione del Comparto unitamente agli altri proprietari dei terreni ivi inclusi.

L’impugnato PRG identifica detto Comparto con la sigla ST5P37 (disciplinato dalla corrispondente Scheda), per una superficie complessiva di mq. 577.618 (Ha 57.76.18), articolata in zone omogenee B1.1, D2, F1, F4, F8IT, P1, P2pr, P4 da edificare previa redazione di un piano urbanistico attuativo esteso all’intera superficie.

Con il ricorso introduttivo del giudizio viene impugnato il Decreto dirigenziale Regione Marche 8.7.2008 n. 70/VAA08 (recante espressione del parere di valutazione di incidenza, previsto dall’art. 5 del DPR n. 357/97, sul nuovo PRG adottato con delibera del Consiglio Comunale di Fano 19.12.2006 n. 337), nella parte in cui prescrive (cfr. punto 9 del Provvedimento in relazione alla Scheda 7 dello Studio di incidenza), che all’interno dell’area industriale in oggetto (Comparti ST5P37 e ST5P76) vada realizzata, quale intervento minimo di mitigazione, una zona tampone di almeno 16 Ha (comprendente le attuali vasche di decantazione dei limi di circa 9 Ha) per il rifugio e il nutrimento della fauna oggetto di tutela dell’adiacente SIC/ZPS Fiume Metauro.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti vengono impugnati i successivi atti del procedimento pianificatorio e, in particolare, la delibera del Consiglio Comunale di Fano 19.2.2009 n. 34 recante approvazione del PRG in adeguamento al parere di conformità, con rilievi, espresso dalla Giunta Provinciale con delibera 14.11.2008 n. 421 (anch’essa gravata quale atto presupposto, unitamente agli atti presupposti comunali quali le delibere consiliari 29.9.2007 n. 232 e 19.12.2006 n. 337 di adozione del PRG in oggetto). In particolare viene impugnata la definitiva Scheda ST5P37 nella parte in cui:

– recepisce le sopra indicate prescrizioni di cui al Decreto dirigenziale Regione Marche 8.7.2008 n. 70/VAA08;

– consente, in alternativa, "la realizzazione, da parte della ditta lottizzante, di una zona umida di 16 ha, all’interno della zona agricola di conservazione naturalistica cosiddetta riserva naturale (secondo quanto disposto all’art. 58 comma 7 delle N.T.A.) in Località Falcineto".

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti viene impugnato il Decreto Dirigenziale Regione Marche 17.8.2009 VAA08 n. 78, nella parte in cui accerta l’ottemperanza al precedente Decreto 8.7.2008 n. 70/VAA08 (prescrizione 9), a condizione che "il Comune di Fano effettui la verifica dell’attuazione preventiva o contestuale delle misure di mitigazione previste nell’elaborato Interventi per la realizzazione delle misure di mitigazione".

2. Si è costituita in giudizio la Regione Marche che eccepisce, in via preliminare, l’improcedibilità dei primi due ricorsi e l’irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, per non essere stato tempestivamente impugnato il Decreto Dirigenziale regionale 17.8.2009 VAA08 n. 78, sostanzialmente confermativo del Decreto 8.7.2008 n. 70/VAA08 per i profili che qui interessano. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente rivolte contro i provvedimenti regionali.

3. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Fano che, a sua volta, eccepisce l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui contesta la prescrizione alternativa (realizzazione di una zona umida di 16 Ha in area esterna al comparto), poiché non veniva evocato in giudizio, in qualità di contro interessato, alcun proprietario di tale area esterna. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente rivolte contro i provvedimenti comunali.

4. Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni in rito dedotte dalle Amministrazioni resistenti.

4.1 L’eccezione regionale è infondata.

In disparte i profili riguardanti la necessità, o meno, della notifica individuale del Decreto 17.8.2009 VAA08 n. 78 (così come controdedotto dalla ricorrente al fine di sostenere la tempestività del secondo ricorso per motivi aggiunti), va osservato che il citato Decreto nulla innova rispetto alle prescrizioni di cui precedente Decreto 8.7.2008 n. 70/VAA08, costituendone mera verifica di ottemperanza. Tantomeno apporta effetti provvedimentali innovativi riguardo agli atti comunali di approvazione definitiva del PRG.

Di conseguenza, la sua impugnazione o la sua mancata impugnazione, risultano processualmente irrilevanti, venendo comunque travolto, per effetto caducante, in caso di eventuale accoglimento del ricorso (atto introduttivo del giudizio e primo ricorso per motivi aggiunti).

4.2 Va respinta anche l’eccezione comunale.

Al riguardo va osservato che, secondo l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, da un lato, siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) e, dall’altro, siano nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale).

Nel caso in esame, benché possa astrattamente ricorrere l’elemento sostanziale (per mantenere un collegamento tra zona agricola di conservazione naturalistica – di proprietà del controinteressato – e la zona produttiva in oggetto, al fine di lucrare sull’edificazione di quest’ultima), difetta, tuttavia, l’elemento formale.

Sul punto va osservato che la prescrizione di cui alla Scheda ST5P37 riguarda una generica porzione di 16 Ha all’interno di una riserva naturale di circa 71 Ha (cfr. Planimetria generale della zona depositata dal Comune in adempimento dell’ordinanza istruttoria), il che rende obiettivamente difficile individuare con certezza un possibile controinteressato; ricerca resa ulteriormente più gravosa dalla necessità di consultare pubblici registri per l’individuazione dei proprietari dei terreni potenzialmente interessati.

5. Nel merito il ricorso è fondato con riguardo agli assorbenti profili di violazione di legge e di eccesso di potere dedotto sotto svariati profili, compresi il difetto di motivazione e di istruttoria, variamente e ripetutamente contenuti nell’atto introduttivo del giudizio e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti.

5.1 La ricorrente si duole, in particolare, dell’intervenuta modifica "in peius" della precedente disciplina urbanistica, in forza della quale aveva aderito al Consorzio sorto in data14.12.2006 per l’urbanizzazione del Comparto unitamente agli altri proprietari dei terreni ivi inclusi. Tale modifica, introducendo le prescrizioni oggetto di gravame, riducono sensibilmente il valore del bene, sia per sottrazione di terreno edificabile (nel caso in cui si opti per il mantenimento della zona tampone interna al comparto comprendente l’area delle attuali vasche), ovvero per coinvolgimento di soggetti terzi, estranei al comparto industriale, proprietari di terreno agricolo (nel caso in cui si opti per la realizzazione della zona umida esterna).

La censura merita condivisione nei termini che seguono.

Va innanzitutto rilevato che dette prescrizioni, per quanto, in parte, formalmente riproduttive di prescrizione regionali ai sensi dall’art. 5 del DPR n. 357/97, originano dalle analoghe proposte contenute nella Relazione di valutazione di incidenza delle opere previste nel PRG, redatta nel mese di Giugno 2008 dall’Ing. Politano su incarico del Comune di Fano (cfr. paragrafo "Misure di compensazione" pagg. 191 e 192). Come correttamente osserva la Regione, essa si è limitata a ritenerle congrue in relazione all’obiettivo di tutela e di salvaguardia avuto di mira, adottando gli atti conseguenti (Decreti 8.7.2008 n. 70/VAA08 e 17.8.2009 VAA08 n. 78).

Il Comune di Fano avrebbe tuttavia dovuto giustificare adeguatamente l’esigenza di mantenere le attuali vasche (in quanto fuori dalla zona SIC/ZPS Fiume Metauro), valutando anche gli effetti della loro dismissione e del loro trasferimento in altra zona. La citata Relazione di valutazione di incidenza, redatta nel mese di Giugno 2008, omette, altresì, di giustificare adeguatamente l’esigenza di vincolare, a zona tampone, una superficie (16 Ha) notevolmente superiore a quella occupata dalle vasche (9 Ha) da cui origina la zona umida.

5.2 Vanno infine condivise le censure, contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti, attraverso cui si deduce violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’alternativa di realizzare, da parte della ditta lottizzante, una zona umida di 16 Ha, all’interno della zona agricola di conservazione naturalistica, senza tuttavia prevedere, contestualmente, efficaci misure o strumenti per realizzare in concreto tale possibilità.

Al riguardo vanno richiamati i principi, già affermati da questo Tribunale (cfr. TAR Marche 8.4.2011 n. 241; 15.3.2011 n. 175), secondo cui, pur sussistendo un ampio margine di discrezionalità dell’amministrazione nel definire le proprie scelte urbanistiche, tale discrezionalità va comunque coordinata con i principi generali di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa. Una scelta, ancorché discrezionale, non potrà tuttavia considerarsi legittima se l’obiettivo concretamente raggiungibile (secondo una previsione ragionevole e attendibile) sarà inevitabilmente diverso (e magari di segno apposto) dall’obiettivo avuto di mira.

In materia urbanistica l’interesse pubblico esige che le previsioni di PRG vengano attuate nei modi e nei tempi stabiliti, rendendo così efficace l’azione amministrativa per sostanziale coincidenza tra l’obiettivo dato e l’obiettivo concretamente raggiunto. Prescrizioni urbanistiche inattuate e che restano lettera morta, non possono considerarsi, invece, azione amministrativa efficace, poiché inidonee per stimolare e promuovere lo sviluppo socioeconomico del territorio quale obiettivo primario dell’ente locale (cfr. art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000); in tal caso l’obiettivo dello strumento urbanistico, ossia la promozione di iniziative per la trasformazione o la conservazione funzionale dell’esistente, produrrà il risultato opposto, cioè di un sostanziale congelamento delle stesse.

Nel caso specifico, vanno considerati i rilevanti interessi economici in gioco, che coinvolgono anche interessi privati contrapposti tra loro (ossia quello dei lottizzanti che, avendo corrisposto un determinato prezzo per l’acquisto dell’area, intendono trarre il conseguente profitto dall’edificazione della stessa, e quello dei proprietari del terreno agricolo esterno al comparto che hanno evidentemente interesse a trarre, dallo stesso, il massimo profitto in quanto subordina l’avvio della lottizzazione).

Sulla base di tale circostanza il Collegio ritiene che l’aver rimesso, all’esclusivo gioco delle trattative tra privati, la ricerca dell’equo bilanciamento dei reciproci e contrapporti interessi, non risulti soluzione sufficiente per garantire l’effettiva attuazione delle scelte urbanistiche (ossia l’edificazione del comparto industriale e la contemporanea realizzazione della zona umida quale misura di mitigazione).

6. In conclusione il ricorso va accolto per i sopra indicati assorbenti profili, con conseguente annullamento del Decreto dirigenziale Regione Marche 8.7.2008 n. 70/VAA08, nonché degli atti di approvazione definitiva del PRG, nella parte in cui introducono, nella Scheda Tecnica ST5P37, le prescrizioni oggetto di gravame. Ciò costituisce, allo stato, anche risarcimento in forma specifica, poiché l’attuazione del Comparto resta comunque subordinata al rinnovo del procedimento pianificatorio nei termini di seguito indicati.

7. Ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, il Comune di Fano, osservando la procedura di variante al PRG, e previo aggiornamento/integrazione dello studio di incidenza, dovrà riformulare la predetta Scheda Tecnica ST5P37 definendo una disciplina urbanistica idonea a garantire l’effettiva attuabilità degli obiettivi avuti di mira e coerente con i principi sopra enunciati.

Il procedimento dovrà comunque essere concluso entro nove mesi dalla data di deposito della presente sentenza. Tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché le parti private interessate, dovranno cooperare per garantire l’osservanza del termine indicato.

Va infine chiarito, al fine di meglio orientare l’azione amministrativa e di prevenire un eventuale futuro contenzioso tra le parti, che garantire l’effettiva attuabilità dell’obiettivo di attuazione del comparto industriale, perseguendo, nel contempo, anche l’obiettivo di non pregiudicare l’adiacente zona SIC/ZPS Fiume Metauro, non significa, necessariamente, individuare una disciplina che consenta la massimizzazione del profitto imprenditoriale a favore del proprietario degli immobili, ma individuare quella disciplina che meglio riesca a contemperare tutti gli interessi coinvolti.

8. La particolarità della vicenda costituisce giusta ragione per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati come meglio specificato in motivazione. Dispone che le competenti amministrazioni diano attuazione alla presente sentenza nei modi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 22-07-2011, n. 29599 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 giugno 2010 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di L.M., diretta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 17 marzo 2006, all’esito di processo celebrato in contumacia dell’imputato, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2007, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre alla multa, per il delitto di appropriazione indebita di un’autovettura.

Il Tribunale ha osservato che il decreto di citazione a giudizio era stato correttamente notificato all’imputato il 27 agosto 2005, nelle mani della madre convivente, presso la residenza anagrafica in (OMISSIS), dove il L. aveva dichiarato il suo domicilio, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1;

che il processo si era ritualmente svolto nella dichiarata contumacia dell’imputato, non essendo stato comunicato all’autorità giudiziaria procedente il sopravvenuto stato di carcerazione all’estero del L.; che l’estratto contumaciale della sentenza di condanna, dopo un vano tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato dal L., era stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il suo difensore di ufficio, non essendovi la prova che la nuova elezione di domicilio effettuata dall’imputato il 26 febbraio 2006, in Moldavia, e la contestuale nomina dell’avvocato Adriano Bagnulo come suo difensore di fiducia, l’una e l’altra prodotte dal L. solo in copia, fossero state effettivamente comunicate dall’autorità consolare al giudice italiano procedente, il quale, solo se informato, avrebbe dovuto tenerne conto.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il L. personalmente, osservando che, prima della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, egli era stato arrestato il 10 maggio 2005 in Albania e ristretto nel carcere di Tirana fino al 16 febbraio 2006, cosicchè si era trovato nell’impossibilità di partecipare al processo e illegittimamente era stato dichiarato contumace.

Il 26 febbraio 2006, trasferitosi in Moldavia, aveva provveduto, davanti al console italiano, ad effettuare nuova elezione di domicilio in Italia e a nominare un difensore di fiducia con riguardo al processo pendente davanti al giudice italiano.

Ciononostante l’estratto contumaciale della sentenza di condanna, pronunciata il 17 marzo 2006 e irrevocabile dal 12 giugno 2007, dopo un vano tentativo di notificazione nel domicilio originariamente dichiarato, era stato notificato al suo difensore di ufficio nel medesimo processo e non a quello di fiducia nominato il 26 febbraio 2006.

Denuncia, dunque, la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza e chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (rectius: c)), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 179 e 156 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

3. Premesso che, in sede di esecuzione, non è deducibile il vizio relativo alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione, il quale deve essere fatto valere con i mezzi previsti per l’impugnazione contro la sentenza, rimanendo altrimenti sanato e coperto dal giudicato (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791), l’oggetto del procedimento definito con il provvedimento qui impugnato va circoscritto all’esistenza del giudicato e alla validità formale del titolo che legittima l’esecuzione penale, a norma dell’art. 670 c.p.p., comma 1.

In tema di esecuzione, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 5, (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).

Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente la predetta norma, secondo la quale egli può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, e, in particolare, ha omesso di verificare, senza darne adeguata giustificazione, se, come allegato e documentato dal ricorrente, seppure con la produzione di copia degli atti, il L., tratto in arresto in esecuzione di titolo restrittivo Europeo e rimasto detenuto a Tirana, in Albania, dal 10 maggio 2005 al 16 febbraio 2006, avesse provveduto, il 26 febbraio 2006, davanti al Console onorario d’Italia in Chisinau, capitale della Moldavia, paese nel quale si era trasferito dopo la scarcerazione, ad effettuare, con riguardo al processo definito col titolo esecutivo in esame, nuova elezione di domicilio nel nostro paese, in Ostuni, via Michele Bovenzi, n. 2, e a nominare un difensore di fiducia nella persona dell’avvocato Adriano Bagnuio del foro di Brindisi; mentre l’estratto contumaciale della sentenza, oggetto di esecuzione, risulta notificato presso il difensore di ufficio nel processo di cognizione, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, dopo la non riuscita notificazione nel domicilio precedentemente eletto, presso il residence (OMISSIS), dove il L. non era più reperibile perchè trasferito in Moldavia, come attestato dallo stesso ufficiale notificatore ed emergente dal pur allegato certificato di residenza del ricorrente.

4. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che provvedere tenendo conto dei rilievi che precedono.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29355 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

La società Lanforti Internazionale s.a.s. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale di Lucca per violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 7 e art. 13 C.d.S. (perchè, quale proprietario del suolo, consentiva pubblicità mediante collocazione di cartelli, in vista dell’autostrada).

L’opponente deduceva, per quanto qui ancora interessa, che i cartelloni erano stati installati nel marzo 2003 e quindi doveva applicarsi la sanzione prevista a tale data e non quella più elevata prevista al momento dell’accertamento della violazione.

Il Giudice di Pace con sentenza del 9/8/2005 rigettava l’opposizione rilevando, per quanto qui ancora di interesse, che per l’ammontare della sanzione doveva essere applicata la norma vigente al momento dell’ accertamento.

La società Lanforti Internazionale s.a.s. propone ricorso per cassazione notificato il 22/9/2006 affidato a due motivi.

Si è costituita la Prefettura di Massa Carrara con controricorso depositato il 28/4/2011 e pertanto dopo il termine di venti giorni dalla notificazione, avvenuta in data 3/11/2006.

Il Collegio ha deciso la redazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente il vizio di motivazione; assume di avere richiesto al GdP di valutare se i cartelloni pubblicitari fossero stati inequivocabilmente rivolti verso l’autostrada e che a sostegno del contrario erano illustrati diversi punti, ma il GdP avrebbe omesso di motivare sul punto.

Il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non riportandosi il contenuto delle censure, sia perchè manca la specificazione in merito alla rilevanza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, perchè sarebbe stato applicato il più sfavorevole regime sanzionatorio introdotto con il D.L. n. 151 del 2003 del 27/6/2002, mentre l’infrazione era stata commessa nel marzo 2003 quando la norma prevedeva una sanzione pecuniaria di Euro 343,35 e non quella di Euro 4.000,00 prevista invece alla data di accertamento; si sostiene che avrebbe dovuto essere applicato il regime sanzionatorio vigente al momento della commissione del fatto e non quello vigente al momento.

3. Il secondo motivo è infondato.

La violazione accertata costituisce una ipotesi di illecito amministrativo "a consumazione prolungata" (sul quale cfr. Cass. 11 aprile 2000 n. 4594). L’illecito in questione (pubblicità in vista dell’autostrada mediante cartellonistica pubblicitaria) è appunto caratterizzato dal fatto che la situazione vietata (il fatto di proporre una pubblicità in luogo non consentito) è suscettibile di protrarsi nel tempo in conseguenza di una corrispondente condotta continuativa dell’agente, dalla cui volontà dipende la cessazione o il mantenimento dello stato di illiceità.

Pertanto il regime sanzionatorio applicabile è quello del momento dell’accertamento perchè in tale momento è in atto la violazione.

4. Il controricorso della Prefettura è stato depositato dopo la scadenza del termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall’art. 370 c.p.c., per cui deve dichiararsene l’improcedibilità in applicazione del principio pacifico (ex plurimis: Cass., n. 9440/98; Cass. n. 18091/2005) secondo cui la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione, in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione ne comporta l’improcedibilità, pur in difetto di espressa previsione da parte della norma che fissa l’indicato termine ( art. 370 cod. proc. civ., comma 3), giacchè tale sanzione deriva dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando difese e memorie prima dell’udienza di discussione, di sottostare all’onere processuale che le è imposto.

5. Non deve essere emessa nessuna pronuncia in ordine alle spese di presente giudizio di legittimità, data la rilevata improcedibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara improcedibile il controricorso.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 19-09-2011, n. 34303

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.5.2006 il Tribunale di Monza, sezione distaccata di DESIO dichiarava D.B.N. colpevole:

"a) del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 629 c.p., perchè in concorso con il minorenne T.A.R., con violenza esercitata dal D.B., in più occasioni e consistita nel prendere a schiaffi la parte offesa, inducendo P.M. a consegnargli la somma di Euro 30, si procurava un ingiusto profitto con corrispondente danno per il P..

Accertato in (OMISSIS).

"b) del reato previsto e punito dall’art. 628 c.p., perchè alfine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza consistita nell’afferrare per un braccio e nello strattonare il minore P.M. e con minaccia consistita nell’intimargli di non andare dai Carabinieri altrimenti lo avrebbe ammazzato, si impossessava del telefono cellulare di proprietà della parte offesa.

In (OMISSIS)".

Il Tribunale, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ritenuta la continuazione fra gli illeciti contestati, ha quindi condannato l’imputato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e Euro 600,00 di multa.

La difesa dello imputato proponeva appello denunciando: 1) l’erronea qualificazione giuridica del fatto perchè integrante la meno grave ipotesi di violazione dell’art. 393 c.p.; 2) l’erroneo mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6; 3) la eccessività del trattamento sanzionatorio che poteva essere mitigato in applicazione dei criteri previsti dall’art. 133 c.p.; 4) l’illegittimità del rifiuto di ammettere le prove dell’esame testimoniale della madre del P. e del confronto tra il D. B. e il P..

La Corte d’Appello, con sentenza 19.10.2010 respingendo tutti i motivi, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre pertanto per Cassazione la difesa dell’imputato deducendo:

1.) violazione di legge e vizio di motivazione, perchè la richiesta di Euro 30,00 non doveva essere considerato un "ingiusto profitto", ma era da ricollegarsi ad un accordo intercorso fra le parti, avente carattere risarcitorio a favore dello imputato per la perdita della propria bicicletta per colpa del P. che la aveva ricevuta in prestito; quanto alla dazione del telefonino da parte del P., la difesa deduce che trattatasi di consegna di una garanzia reale in attesa dell’adempimento della consegna della somma di denaro di cui sopra.

2.) violazione di legge e vizio della motivazione perchè sarebbe stata configurata una ipotesi di estorsione consumata in luogo di quella tentata. La difesa deduce in particolare che non vi è prova che il P. abbia consegnato all’imputato la somma di 30,00 _ e che questa somma non è comunque entrata nella sfera di disponibilità dell’imputato stesso.

3.) violazione di legge e vizio della motivazione perchè è stato configurato il delitto di rapina laddove le modalità di apprensione del telefono cellulare sono pienamente legittime, non avendo l’imputato esercitato alcuna forma di violenza che appare incompatibile con la circostanza della immediata restituzione della scheda telefonica al P. e la pronta restituzione del telefonino appena l’imputato è stato nelle condizioni di farlo.

4.) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, perchè sarebbe erronea la decisione della Corte d’Appello nel valutare come intempestivo l’atto risarcitorio che l’imputato ha potuto compiere solo nel momento in cui è stato messo nelle condizioni di poterlo materialmente compiere.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I primi tre motivi consistono in considerazioni di merito che non si traducono in specifiche e puntuali censure riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p., comma 1. Nella sostanza la difesa propone una diversa lettura del fatto, che è preclusa in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità delle doglianze.

Il quarto motivo di ricorso è pur esso manifestamente infondato, perchè la difesa formula mere considerazioni in fatto, senza tenere conto della regola di diritto prevista dall’art. 62 c.p., n. 6 e testualmente applicata dalla Corte territoriale.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame. Ai sensi del D.Lgs. n. 52 del 1996, art. 56 si manda al cancelliere perchè, nel caso di rilascio di copie della presente decisione, vengano omesse le generalità di P.M. e di T.A.R. e di quant’altro valga ad identificarli, perchè minorenni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.