Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 18000 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da S.K. e P.F. avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze del 25 luglio 2009 con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità della loro figlia Se.

S., nata nel (OMISSIS), e disposta la sospensione della potestà genitoriale e degli incontri tra genitori e bambina. La Corte, in conformità con le richieste del Procuratore Generale e del Curatore della minore, ha ritenuto che So., già alla nascita risultata positiva agli oppiacei e subito affidata ai servizi sociali, non è mai stata seguita nè dalla madre (persona tossicodipendente spesso detenuta per reati attinenti alla droga, sottoposta alla sorveglianza speciale, priva di situazione abitativa stabile e madre di altra minore avuta da altro uomo, affidata alla nonna materna), nè dal padre (detenuto per reati di droga), anche nel breve periodo in cui non è stato detenuto. E che la disponibilità, dichiarata dal S., dei genitori di questo – residenti in (OMISSIS) – ad accudire la bambina non consente di escludere lo stato di abbandono, non avendo i predetti rapporti significativi con la minore, che non risultano neppure aver mai visto.

2. Contro tale sentenza, depositata in data 8 marzo 2010, P. F. ha proposto, con atto notificato il 6 maggio 2010, ricorso per cassazione affidandolo a due motivi; successivamente, anche il S. ha proposto ricorso, affidandolo ad unico motivo. Gli intimati non hanno formulato difese. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

3. Deve innanzitutto disporsi, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza.

4. Con il primo motivo di ricorso, la P. censura la valutazione, compiuta dalla Corte territoriale, dei presupposti necessari a dichiarare lo stato di adottabilità della minore, denunziando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che la sua condotta è stata causata dalla impossibilità a recarsi nel territorio di Pisa, ove si trovava la figlia So., in base al provvedimento, adottato dal Tribunale di Perugia nel marzo 2004, con il quale le era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Livorno; provvedimento del quale ha invano chiesto la modifica (con autorizzazione al trasferimento in Pisa) al Tribunale di Perugia, che ha respinto l’istanza anche per il divieto, disposto con il provvedimento di affidamento provvisorio della minore al Responsabile della U.O. di neonatologia dell’Azienda Ospedaliera di Pisa, di distogliere la medesima dalla struttura. Osserva in primo luogo il collegio che il vizio di violazione di legge, pur inserito nella rubrica, non risulta in effetti compreso nella illustrazione del motivo, che non contiene alcun riferimento specifico ad una erronea ricognizione, nella sentenza impugnata, della fattispecie astratta prevista dalle norme applicate. Vi è piuttosto il riferimento ad una carente ricognizione, sulla base delle risultanze di causa, della fattispecie concreta in esame, ma sotto questo profilo il motivo è inammissibile, atteso che risulta diretto a contestare le valutazioni di merito espresse dalla Corte d’appello proponendo in alternativa altra valutazione favorevole alla ricorrente, senza peraltro indicare quali risultanze in atti sarebbero state trascurate dalla Corte.

4.1 Con il secondo motivo, si censura la ritenuta inidoneità, ad escludere lo stato di abbandono, della disponibilità dei nonni paterni ad occuparsi della minore, denunziando la violazione e/o falsa applicazione delle norme della L. n. 184 del 1983, in ordine ai presupposti necessari a dichiarare lo stato di adattabilità, nonchè vizio di motivazione sul punto. Il motivo è infondato. Rettamente la Corte di merito ha specificato l’assenza di rapporti significativi tra i nonni paterni e la nipote So., in tal modo escludendo la necessità della audizione delle parti (profilo peraltro nuovo), ed in ogni caso la rilevanza della disponibilità offerta dai nonni stessi.

5. Il S. denunzia la violazione della L. n. 184, art. 1 (sotto il profilo della violazione del diritto della minore ad essere educata nella propria famiglia) e vizio di motivazione circa i presupposti della dichiarazione di adattabilità. Lamenta che la Corte abbia basato le sue valutazioni esclusivamente sulle relazioni rese dai Servizi Sociali in primo grado senza disporre d’ufficio un nuovo accertamento, dal quale sarebbe potuto emergere come egli abbia completamente cambiato il proprio stile di vita ottenendo un lavoro da operaio ed abbia preso in locazione un appartamento in (OMISSIS) per andarvi a vivere con la figlia. Il ricorso è tuttavia inammissibile, in quanto diretto ad un riesame del merito della controversia, non consentito a questa Corte di legittimità. 6. Va escluso ogni provvedimento di regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto difese e non potendo ravvisarsi nel ricorso incidentale del S. una difesa contraria al ricorso principale della P..
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale e rigetta il secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 449

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di Reggio Calabria, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell’Interno, per l’ammontare di euro 1804,10 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativamente all’anno 2007.

In accoglimento del ricorso e sulla base della documentazione prodotta, è stato emanato il D.I. nr. 435/08 del 23 ottobre 2008.

Il Ministero intimato ha proposto rituale opposizione, deducendo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, chiedendo l’annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, essendo stato successivamente autorizzato il pagamento per una parte delle prestazioni rese, chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere relativamente a tale importo, meglio precisato in atti.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminare è l’esame dell’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione formulata dall’Avvocatura, basata sulla mancanza dell’ autorizzazione.

Essa è infondata in quanto trattasi di eccezione basata sulla contestazione di uno dei presupposti per il riconoscimento del diritto (la necessaria preventiva autorizzazione), che, afferendo la valutazione in concreto della sussistenza dell’autorizzazione, attiene il merito.

Peraltro, in punto di giurisdizione, si è in presenza di controversia relativa a rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico, rispetto alla quale deve aversi riguardo alla formulazione astratta della domanda, cioè alla prospettazione, con la quale il ricorrente sostiene la spettanza del proprio diritto, ritenendone sussistenti tutti i presupposti.

Per essa sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. (v. art. 3 d.lgs 165/2001 ed ora anche art. 133 c.p.a.).

Nel merito l’opposizione si incentra sulla mancanza di preventiva (e neppure postuma) autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario.

Essa è infondata e l’opposizione va, per ciò, respinta.

I.1) Secondo le deduzioni dell’Avvocatura di Stato, lo straordinario emergente non sarebbe stato autorizzato dall’unico ufficio avente competenza in tal senso, ossia il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell’Interno. In fatto, si osserva che, relativamente alla fattispecie in esame, è stata prodotta in giudizio l’attestazione del Dirigente della Questura di Reggio Calabria – Ufficio Servizi d’Istituto Ufficio Scorte, secondo cui "le ore di straordinario emergente cui si fa riferimento, regolarmente autorizzate, non sono state commutate in riposti compensativi"; né, peraltro è contestata l’avvenuta autorizzazione in sede locale della prestazione, essendo la difesa dell’Avvocatura di Stato incentrata sulla necessità di una (mancante) autorizzazione specifica degli uffici centrali, interessati alla pianificazione ed alla ripartizione delle risorse per lavoro straordinario tra le Forze di Polizia su scala nazionale.

Pertanto, la decisione sul presente giudizio dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine a quale sia il livello dirigenziale competente ad autorizzare lo straordinario in eccedenza del personale della Polizia di Stato ai fini del pagamento delle relative competenze, ossia se sia sufficiente una autorizzazione in sede locale, da parte del Dirigente competente al servizio, o se sia necessaria l’autorizzazione alla spesa resa in sede centrale, da parte (nel caso di specie) del Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell’Interno.

I.2) Sebbene, sul punto, la giurisprudenza non sia uniforme, il Collegio ritiene che per il personale della Polizia di Stato adibito al servizio scorte, la disposizione di servizio che obbliga allo straordinario in eccedenza sia necessariamente da considerarsi anche come autorizzazione alla prestazione, ad ogni fine ed effetto di contratto, e che le relative ore prestate siano da retribuirsi a titolo di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 63 della l. 121/1981.

A tal proposito, è stato recentemente ritenuto, con argomenti che il Collegio condivide, che "il limite generale, vale, come precisa la nota ministeriale prot. 333G/2.1.84/PS del 16.12.2009 su scala nazionale per tutte le Forze di Polizia, ma nella specie trattasi di lavoro straordinario emergente da maggiori esigenze, per il quale nulla è precisato e l’art. 63 L. n. 121/1981, stabilisce l’obbligo a "prestare servizio anche in eccedenza all’orario normale, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, senza limitazioni…". Gli organi centrali, pertanto, hanno la potestà di un’autorizzazione "su scala nazionale per tutte le Forze di Polizie" e questa funziona come disposizione generale per i dirigenti locali, cui in concreto compete l’utilizzazione del personale dipendente, in relazione alle obiettive circostanze"; tutto ciò, dopo aver premesso che "il personale appartenente al corpo della Polizia di Stato (P.S.) ha un suo "status" particolare che, in relazione alla prontezza dei compiti da svolgere quotidianamente, deve attenersi puntualmente agli ordini di servizio che stabiliscono le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni; essi sono, invero, dei peculiari provvedimenti di organizzazione per la più proficua esecuzione dell’attività di polizia e, costituiscono, pertanto, atti formali per lo svolgimento, da parte del dipendente, delle dovute prestazioni lavorative, sia ordinarie, sia straordinarie. Ciò è pienamente coerente col principio di buona amministrazione, che, diversamente sarebbe solo teorico e materialmente frustrato" (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010, n. 313).

I.3) Aderendo all’impostazione ermeneutica appena richiamata, è dirimente ai fini della disciplina della fattispecie la norma di cui al IV comma dell’art. 63 della l. 121/1981, ai sensi del quale "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale".

Chiaro è il riferimento nella legge alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell’altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest’ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale) per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale.

In questo senso, va ritenuto che la ripartizione delle risorse destinate a finanziare le prestazioni rese in regime di straordinario in eccedenza vale come limite e come parametro organizzativo che incide sulla responsabilità dei singoli dirigenti, che saranno valutati, nel loro rendimento e negli standards di risultato, anche in base all’uso dello straordinario (quantitativamente, ossia in relazione al monte ore complessivamente utilizzato e qualitativamente, ossia in relazione alla sua ripartizione tra il personale in organico). Lo straordinario in eccedenza, infatti, è uno degli strumenti di governo del personale che, in relazione alle esigenze di ufficio, spetta al Dirigente utilizzare, sia pure nel rispetto della necessaria procedura autorizzativa e contabile, ed è dunque corretto che il rendimento di quest’ultimo sia confrontato con i parametri qualitativi di riferimento, tra i quali assume rilievo il rispetto della pianificazione della spesa a livello centrale.

Tuttavia, in presenza di una chiara disposizione quale quella dell’art. 63 cit., non può non ritenersi che la necessaria procedura contabile ed autorizzativa da parte dell’ufficio centrale ed i relativi aspetti inerenti l’osservanza della ripartizione delle risorse su base nazionale, attengono ad aspetti e condizioni organizzative che incidono solo sul rapporto tra il Dirigente e l’Amministrazione, e che dunque non possono condizionare l’obbligo di pagamento del compenso al personale che è stato utilizzato da quest’ultima per l’assolvimento di compiti di istituto oltre il normale orario di servizio.

In questo senso, va dunque affermato che l’autorizzazione da parte degli Uffici centrali dell’Amministrazione, nella specie, il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell’Interno, non ha valore ed effetto costitutivo dell’obbligazione al pagamento dello straordinario in eccedenza per il personale della Polizia di Stato, che si fonda direttamente sull’art. 63 della l. 121/1981 e che trova il proprio titolo amministrativo e costitutivo nell’autorizzazione al servizio che è resa in sede locale dal competente Dirigente. Le eventuali eccedenze di ricorso allo straordinario, rispetto al budget derivante dalla pianificazione centrale, potranno quindi solamente essere valutate ai fini della responsabilità di quest’ultimo (relativamente alla effettiva necessità delle ore prestate ed alla capacità organizzativa del Dirigente medesimo) e dovranno comunque concorrere al migliore apprezzamento da parte dell’Ufficio competente alla ripartizione delle risorse in sede centrale, in modo da garantire una costante e permanente verifica e, se del caso, revisione, dei criteri di pianificazione di spesa.

I.4) Milita in favore della soluzione esposta, la considerazione che dissociare il potere organizzativo da quello dell’impegno della corrispondente spesa da parte del Dirigente, collide strutturalmente con i principi di efficienza e di trasparenza dell’organizzazione della PA e con la stessa disciplina della posizione del Dirigente che verrebbe ad essere fortemente svalutata, riducendo la sua capacità effettiva di disporre efficacemente e con responsabilità delle risorse professionali attribuitegli in dotazione. Peraltro, la pianificazione a livello centrale risente di necessarie limitazioni di natura economica e finanziaria e difficilmente si può prestare ad una effettiva aderenza alle diverse e multiformi insorgenze di necessità di servizio nelle diverse sedi locali e periferiche, come proprio il servizio Scorte dimostra: è impensabile che, dovendo assicurare l’incolumità delle persone sotto protezione, il cui agire non può essere ovviamente condizionato oltre misura, il personale addetto alle scorte debba sottostare ad una autorizzazione centrale, a pena di intuibili rigidità del servizio che ne compremetterebbero del tutto l’efficienza. Né, d’altronde, risponde a giustizia il risolvere tale antinomia con quel sacrificio ulteriore del suddetto personale che deriverebbe dal negare il compenso dello straordinario in cambio di un generico riposo compensativo (che, peraltro, nelle note situazioni di sottodimensionamento d’organico, finisce per l’essere meramente nominale).

Sotto diverso aspetto, non sono neppure condivisibili le preoccupazioni contabili circa il possibile abuso dello straordinario da parte del personale militare, che hanno spinto gran parte della giurisprudenza a sposare la linea interpretativa più rigorosa, circa la necessità dell’autorizzazione in sede centrale. Infatti, l’appello alla necessità di evitare tale tipo di rischio appare essenzialmente una petizione di principio, attesa la particolare organizzazione delle Forze di Polizia, la cui professionalità, qualificazione gerarchica, peculiarità dei compiti di istituto, rendono del tutto improbabile ed inverosimile la possibilità effettiva di un abuso (senza contare la garanzia che deriva all’Amministrazione dalla peculiare posizione di responsabilità dei Dirigenti).

Quest’ultima ipotesi, peraltro, ove si dovesse verificare, ben potrebbe (e dovrebbe) costituire uno specifico argomento di difesa da dedursi con idonea dimostrazione dell’illegittimità della prestazione e della relativa autorizzazione resa in sede locale, per inutilità della prestazione o per sviamento di potere e dunque l’Amministrazione verrebbe pur sempre tutelata dalle opportune azioni correttive, sia in sede di controlli interni e verifiche di responsabilità, che in sede di giudizio, mediante le necessarie e conseguenti eccezioni. In questo senso, nella odierna fattispecie (così come condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte ricorrente sostanziale), le autorizzazioni allo straordinario rese in sede locale non sono state revocate, né impugnate, né contestate, così come non risulta revocata in dubbio la necessità delle ore prestate, la loro effettiva utilità o la loro conformità agli inderogabili doveri di Istituto, specie in considerazione del delicato ruolo disimpegnato dal personale del servizio Scorte.

II) Quanto alla circostanza, esposta dall’Avvocatura, che parte della spesa relativa allo straordinario del ricorrente sarebbe stata successivamente autorizzata, nelle more di giudizio, il Tribunale osserva che non v’è prova di un avvenuto pagamento parziale; ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato. Tuttavia, avvalendosi della previsione di cui all’art. 34, comma 2, let. "c" del c.p.a., il Tribunale può prescrivere che, secondo buona fede, ove sia effettivamente avvenuto il pagamento nei termini di quanto autorizzato, il decreto ingiuntivo dovrà essere eseguito dall’Amministrazione intimata per la sola parte residua, compresi gli accessori con i necessari computi e decorrenze, e con obbligo per il ricorrente di non eseguirlo per la differenza.

III) Per tutte queste ragioni, il ricorso in opposizione va respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; la sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali, tuttavia, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese quanto alla fase di opposizione del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe.

Compensa le spese del giudizio di opposizione tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 842 Onere della prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 310/2010 il Tribunale Ordinario di Cosenza, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo n. 14/07 emesso dal Tribunale di Cosenza ed in parziale accoglimento della domanda proposta dall’avv. O.M., ha condannato il Comune di San Fili al pagamento in favore dello stesso avv. O.M. della complessiva somma di Euro 27.710,77, a titolo di spese e competenze per l’attività professionale prestata in favore del Comune, con interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo oltre a spese e competenze di lite, liquidate in Euro 172,00 per spese, Euro 411,00 per diritti ed Euro 1644,00 per onorari di avvocato, ed oltre a rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.

La sentenza, munita di formula esecutiva in data 19 marzo 2010, è stata notificata in tale forma il 24 marzo 2010.

2. Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 dicembre 2010, l’avv. O.M. ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza, chiedendo che sia ordinato al Comune di San Fili di dare esecuzione alla sentenza n. 310/2010 del Tribunale Ordinario di Cosenza, mediante il pagamento delle somme di cui sopra, con condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il deposito della sentenza, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza, nonché del danno da ritardo correlato all’inesecuzione della sentenza.

Il Comune di San Fili si è costituito in giudizio, rilevando che il Tribunale di Cosenza è incorso in una serie di errori di carattere materiale. Ciò impedirebbe all’adito Tribunale Amministrativo di procedere alla determinazione del dovuto, di esclusiva competenza del giudice che ha emesso la sentenza.

Nella camera di consiglio del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L’Amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato, come da attestazione del 21 marzo 2011 della Cancelleria del Tribunale di Cosenza.

In particolare essa ha l’obbligo di corrispondere all’avv. O.M. le somme indicate in sentenza come dovute, a titolo di compenso e spese per prestazioni professionali, di interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo e di spese, competenze del giudizio di opposizione, oltre accessori.

Non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta alla condanna del Comune al pagamento della rivalutazione monetaria oltre agli interessi, in quanto la sentenza del Tribunale di Cosenza ha riconosciuto il diritto ai soli interessi. L’eventuale riconoscimento di somme a titolo di rivalutazione contrasterebbe con quanto statuito nella sentenza passata in giudicato.

4. L’avv. O.M. ha anche chiesto la condanna del Comune di san Fili al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza, nonché del danno da ritardo correlato all’inesecuzione della sentenza.

La domanda del ricorrente si riallaccia alla nota giurisprudenza che riconosce il risarcimento dei danni che discendono dall’inadempimento dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, che siano maturati successivamente alla formazione del giudicato stesso e proprio a causa del ritardo nella esecuzione della pronunzia.

La domanda risarcitoria tuttavia deve essere respinta.

L’art. 2697 c.c. impone a chi agisce in giudizio di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.

Da qui l’onere della parte attrice di dimostrare con fatti circostanziati l’esistenza del concreto danno che assume avere subito.

Nel caso di specie non è stato addotto alcuno di tali fatti, giacché parte attrice si è limitata a formulare la richiesta di risarcimento, nei termini sopra indicati.

In sede di ottemperanza ed in relazione alla richiesta di risarcimento da ritardo può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. e riconoscersi il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa. Ciò, tuttavia, non esonera la parte interessata dall’onere di allegare e provare gli elementi fattuali che dimostrino la sussistenza e l’entità del danno.

L’apprezzamento equitativo del giudice non può andare oltre la semplice integrazione di lacune nella determinazione del preciso ammontare del danno (Cons. St., sez. V, 16 giugno 2010 n. 3799).

5. Riguardo alle osservazioni del Comune resistente, appare evidente che, eventuali errori materiali o di altro genere, se effettivamente esistenti, avrebbero potuto essere emendanti nelle sedi e con i mezzi previsti dall’ordinamento.

In mancanza, l’esistenza di eventuali errori non può certo impedire l’esecuzione della pronuncia giurisdizionale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, nella stretta osservanza di quanto in essa stabilito.

Il giudice dell’ottemperanza non può che prendere atto delle statuizioni desumibili del giudicato di cui è chiesta l’esecuzione, al fine di garantire l’adeguamento della realtà giuridica e fattuale al contenuto delle statuizioni stesse.

Gli argomenti della resistente sono, pertanto, privi di pregio.

6. In parziale accoglimento del ricorso in esame, va, pertanto, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza innanzi richiamata, con specifico riguardo agli importi indicati nella sentenza come dovuti a titolo di compenso professionale, interessi, spese e competenze del giudizio di opposizione, detratto quanto già pagato a qualsiasi titolo.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare al Comune di San Fili, il termine di giorni trenta per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

In caso di inerzia dell’Amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà il Prefetto di Cosenza o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, entro i successivi trenta giorni, darà integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, determinando anche gli importi eventualmente dovuti a titolo di capitale, interessi e rimborso di spese e competenze di causa, entro i limiti della domanda di cui al ricorso per ottemperanza.

In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso a quest’ultimo spettante, a carico del bilancio dell’Amministrazione inottemperante, viene fissato fin da ora nell’importo di Euro 1.000,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

– accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di San Fili, di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. 310/2010 del tribunale Ordinario di Cosenza, mediante il pagamento delle somme indicate come dovute, a titolo di capitale, interessi e rimborso di spese e competenze di causa, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;

– nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello indicato, ove l’Amministrazione non abbia provveduto;

Condanna il Comune di San Fili al pagamento in favore di parte ricorrente di spese e competenze del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 30/9/09 dichiarava L. G. e C.N. colpevoli del reato di cui agli all’art. 81 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 perchè in qualità di legale rappresentante (il L.) della LuCI COSTRUZIONI s.p.a. e di autista alle dipendenze della predetta società (il C.) effettuavano attività di smaltimento e gestione illecita di rifiuti speciali: e li condannava, rispetti aulente, alla pena di Euro 4.510.00 e di Euro 2.800.00 di ammenda.

Avverso detta pronuncia la difesa dei prevenuti ha proposto erroneamente appello, che la Corte distrettuale di Trieste ha dichiarato inammissibile, convenendo la impugnazione in ricorso per cassazione, con trasmissione degli atti a questa Corte.

A sostegno del gravame vengono proposti i seguenti motivi:

-erronea valutazione delle prove con riferimento ai contenuti delle dichiarazioni rese dal personale della Stazione forestale di (OMISSIS), evidente violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 1;

-mancanza di elementi comprovanti la consapevolezza in capo al L. dei trasporti contestati. avendo costui una sene di convenzioni, per cosi dire aperte con le imprese esercenti le discariche. presso le quali aveva dato direttiva ai dipendenti di conferire rifiuti:

-illogicità della sentenza in punto di individuazione del presunto movente del L., non comprendendosi da quali elementi si possa ritenere la sussistenza di un vantaggio economico, per giunta inesistente:

-da censurare è la pena inflitta che si rivela eccessiva.

Motivi della decisione

Il ricorso e infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, posta a sostegno del decisum, si palesa del tutto logica ed esaustiva.

Con i primi due motivi si censura la valutazione delle emergenze istruttorie, che ha determinato nel decidente la convinzione della responsabilità dei prevenuti, in specie della consapevolezza del L. dell’attività illecita contestata.

Le doglianze non meritano accoglimento.

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia emerge che dal verbale di perquisizione e sequestro della Stazione forestale di (OMISSIS) nonchè dalle deposizioni dei testi Z., F. e M. tutti appartenenti al Corpo forestale, che tra il (OMISSIS) sulla p.c. n. (OMISSIS) del c.c. di (OMISSIS) appartenente a C.E. era stata depositata una notevole quantità di materiale proveniente da demolizioni edilizie per essere bruciato nella caldaia ivi esistente.

Dagli accertamenti effettuati, peraltro, venivano appurate due circostanze, non contestate dalla difesa degli imputati: il materiale in questione andava classificato come rifiuto non pericoloso: il C. era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione, lauto al deposito dei rifiuti predetti sul suo terreno, quanto allo smaltimento nella sua caldaia.

Gli appostamenti operati dalla P.G. permettevano di individuare che il materiale predetto veniva portato nel terreno de quo a mezzo di un camion appartenente alla impresa Luci Costruzioni s.p.a. alla guida del quale era identificato il C. e che tutti i rifiuti lignei non erano trasportati alla discarica della Logica Riciclaggio Inerti s.r.l. unico sito autorizzato, ma parte nel terreno del C., a (OMISSIS) parte in altri luoghi non identificati: in particolare dagli appostamenti posti in essere nei giorni (OMISSIS) risultava che i viaggi effettuati dal C. alla guida del camion carico di rifiuti, non erano supportati dai FIR acquisiti, segno inequivoco di smaltimento in luoghi non autorizzati, dato che la Logica Riciclaggio Inerti, non accetta di ricevere ritinti in diletto dei prescritti FIR. Il decidente ritiene, a giusta ragione, richiamando la documentazione e le testimonianze acquisite che il L. fosse ben consapevole dell’illecita gestione dei rifiuti, da cui di certo traeva un vantaggio economico con tra legem; in ogni casto, anche a volere ammettere che costui non fosse a conoscenza dei siti ove il C. andava a conferire il materiale predetto, a suo carico sarebbe ravvisabile una responsabilità per omessa vigilanza sull’operato del suo dipendente, proprio per il ruolo di amministratore unico della Luci Costruzioni s.p.a. e di assenza di delegati ad operare la vigilanza predella.

Osservasi che le contestazioni formulate dalla difesa dei prevenuti tendono ad una rivisitazione delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso di operare una nuova analisi estimativa.

Esula intatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa, quindi integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 2/7/97. n. 6402).

Del pari, corretto e da ritenere il discorso giustificativo adottato dal Tribunale in ordine al trattamento sanzionatomi applicato, giustamente diversificato in ragione delle differenti qualità dei due imputati, con richiamo all’effettivo disvalore dei fatti e agli elementi di valutazione di cui all’art. 133 c.p..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.