Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2952

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Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

D.M.G., nella qualità di procuratore speciale di S. C.R., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Chieti il Comune di Bucchianico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla sua rappresentata a seguito della caduta in una scarpata.

Espose che dell’infortunio, verificatosi mentre la S. cercava di salire in un’autovettura, parcheggiata sulla via che fiancheggiava il dirupo, era responsabile l’Ente, per non aver provveduto alla sistemazione del margine della strada, alla protezione di un cantiere ancora aperto e alla segnalazione della situazione di pericolo.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 7 agosto 2002 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto gravame dalla parte soccombente, la Corte d’appello de L’Aquila lo ha respinto in data 7 novembre 2007.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D.M.G., nella qualità, formulando un solo, complesso motivo.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, il Comune di Bucchianico.

Motivi della decisione

1 Nell’unico motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., nonchè mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Le critiche hanno ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello secondo cui doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della responsabilità presuntiva di cui all’art. 2051 cod. civ., posto che l’interruzione del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno ben poteva conseguire al fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Ora, nella fattispecie, andava considerato che la S. era caduta mentre si accingeva a risalire sulla stessa autovettura dalla quale poco prima era discesa indenne, il che comportava che sia lei che il guidatore avessero acquisito piena conoscenza dello stato dei luoghi, di talchè, in definitiva, l’incidente non si sarebbe verificato ove il guidatore avesse, secondo le regole di comune prudenza, spostato il veicolo dal margine della strada.

Sostiene per contro l’impugnante che, essendo il sinistro avvenuto in una strada sita all’interno del centro abitato, sulla quale l’Amministrazione pochi mesi prima aveva fatto eseguire opere di sistemazione e manutenzione, con ciò stesso affermando di detenerne il controllo, non poteva negarsi la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. Aggiunge che il pericolo di cadute dei pedoni era stato positivamente valutato dall’Ente territoriale, che aveva previsto la collocazione, ai margini della strada, di una ringhiera protettiva, allo stato non ancora posta in opera nel tratto di strada ove l’incidente si era verificato.

Ricordato che la più recente giurisprudenza configura la responsabilità in discorso come una responsabilità di tipo oggettivo, deduce il ricorrente che la mera visibilità, da parte del danneggiato, dell’anomalia della strada non era di per sè sufficiente a far venir meno la responsabilità della Pubblica Amministrazione, tenuta alla custodia e alla manutenzione del bene, rispetto a un fattore di rischio che la stessa aveva previsto e che avrebbe potuto evitare.

2 Osserva il collegio che, preliminare e assorbente, rispetto all’esame del merito delle critiche formulate dal ricorrente, è il rilievo della mancata osservanza del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di questa Corte.

L’unico, complesso motivo nel quale, come testè esplicitato, sono stati denunziati sia vizi di violazione di legge, sia vizi motivazionali, si conclude con la seguente richiesta: dica la Corte Suprema, con particolare riferimento alla presente controversia, se la mancata apposizione da parte del Comune di Bucchianico della ringhiera posta a protezione della sede stradale dalla scarpata sottostante, nel punto in cui ebbe a verificarsi l’evento lesivo della caduta della ricorrente, costituisca presupposto per far valere la responsabilità per violazione del dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. e, in caso positivo, applichi conseguentemente il principio giuridico desumibile da tale corretta interpretazione, affermando quindi che nel caso di specie va dichiarata la responsabilità dell’Amministrazione resistente e pronunciarsi, all’esito del giudizio di rinvio, la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della ricorrente, al fine di garantire la funzione nomofilattica del giudizio di cassazione.

Ora, se è ammissibile il ricorso nel quale si denunzino in un unico motivo d’impugnazione sia vizi di violazione di legge, sia vizi motivazionali, è tuttavia necessario che lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, (Cass. civ. sez, un. 31 marzo 2009 n. 7770), atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto,, nelle ipotesi previste dai nn. 1), 2), 3) e 4), deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, sì da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; mentre, ove venga denunciato un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652, m. 602972).

3 Ora, nella fattispecie, non solo manca l’enucleazione in sintesi delle cadute dell’impianto argomentativo della sentenza impugnata in relazione a ben precisi profili fattuali della vicenda dedotta in giudizio, ma il formulato quesito appare incongruo rispetto alla ratio decidendi, perchè ignora del tutto che la scelta decisoria adottata è scaturita dalla individuazione di un fattore di interruzione del nesso eziologico tra danno e cosa in custodia nel comportamento del conducente del veicolo e della stessa danneggiata.

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5210 Condono

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

1.- Dati del processo.

1. 1.- La signora C.L. ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Lombardia rigetta – opinando diversamente da quanto aveva deciso la commissione tributaria provinciale – il ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata ( L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16,) della lite pendente davanti alla stessa commissione regionale, avente ad oggetto l’avviso, notificato il 26.6.2000, di liquidazione dell’imposta di successione sul patrimonio relitto dal marito, D.F.F., deceduto in data 8.3.2000.

I.2.- L’agenzia delle entrate ed il ministero dell’economia e delle finanze resistono mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- Il ricorso per cassazione proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze ed il controricorso del medesimo sono inammissibili, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che esso ministero – cui è succeduta l’agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell’atto d’appello (22.7.2003) – s’intende tacitamente estromesso dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell’agenzia delle entrate, ufficio di Piombino (Cass. n. 9004/2007).

2.1.1.- Le relative spese di giudizio debbono essere interamente compensate fra le parti, essendosi formata la giurisprudenza citata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- La ricorrente censura la sentenza impugnata.

3.1.1.- col primo motivo, per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, per avere ritenuto tale norma, dettata per la definizione agevolata (condono) di talune controversie tributarie, non applicabile ad una lite avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, frutto di "mero calcolo di elementi dichiarati dal contribuente" e non contenente dati impositivi "discutibili";

3.1.2.- con gli altri quattro motivi, rispettivamente, per:

– omessa motivazione su una eccezione (era stato lo stesso ufficio a suggerire l’opportunità del condono);

– erroneità del giudizio d’incompetenza della commissione tributaria provinciale a decidere sulla domanda di condono;

– giudizio peraltro precluso dal fatto che tale presunta incompetenza non era stata eccepita da controparte in primo grado;

– "omessa motivazione", per non avere la commissione regionale "pronunciato su improcedibilità dell’appello… in quanto carente degli elementi essenziali previsti per l’identificazione dell’appellante" agenzia delle entrate.

4.- Decisione.

4.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri motivi. In accoglimento del ricorso, si deve quindi cassare la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, mediante accoglimento de ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata della lite. compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nel fatto che, in epoca precedente all’introduzione del presente ricorso, la giurisprudenza di legittimità era sostanzialmente contraria all’applicabilità del condono (concesso anche da leggi precedenti a quella n. 289/2002) a controversie concernenti gli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione (cfr. Cass. nn. 18015/2005, 18046/2002).

5.- Motivi della decisione.

5.1.- La ricorrente impugnò l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione notificatole il 26.6.2000, ottenendo dalla commissione provinciale il riconoscimento che l’asse ereditario originariamente denunziato doveva essere ridotto, in considerazione del fatto che i beni dichiarati (con dichiarazione poi corretta) appartenevano pro quota a lei medesima, in costanza di comunione legale dei beni col defunto coniuge; che dunque, limitatamente alla propria quota, non erano caduti in successione ereditaria.

5.1.1.- In pendenza dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate, la ricorrente presentò istanza di definizione agevolata della lite, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, e poi impugnò il diniego oppostole dall’ufficio con ricorsi contemporaneamente diretti alla commissione tributaria regionale, davanti alla quale pendeva il giudizio di merito, ed alla commissione provinciale.

5.1.2.- Quest’ultima accolse il ricorso, con sentenza appellata dall’agenzia; quindi la commissione regionale, riunito al processo sull’istanza di condono ad essa direttamente proposta quello contro la sentenza di primo grado ammissiva del condono medesimo – ed apparentemente anche il processo pendente in appello sul merito dell’avviso di liquidazione -, dichiarò l’incompetenza (sic) della commissione provinciale a provvedere sul ricorso della contribuente avverso il diniego di condono; esaminò l’identica istanza proposta direttamente ad essa e la rigettò, avendo ritenuto che gli avvisi di liquidazione non possano formare oggetto di condono. Nulla dispose sul merito della lite, nonostante che dall’epigrafe e dalla parte narrativa della sentenza risulti che era stata appellata anche la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione dell’asse ereditario, tenuto conto della comunione legale dei beni già esistente fra i coniugi.

5.2.- Tanto premesso, si deve esaminare ed accogliere il primo motivo di ricorso (par. 3.1.1), con cui la sentenza della commissione regionale è censurata per aver ritenuto inapplicabile il condono al caso di specie.

5.2.1.- Il collegio – pur condividendo sostanzialmente l’opinione che non sia ipotizzarle una lite pendente, ai sensi e per gli effetti della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), quando l’atto impugnato si risolva in una mera liquidazione d’imposta sulla base della volontà espressa dal contribuente, senza esercizio di poteri autoritativi, non essendo tale atto inquadrarle neppure nella categoria residuale costituita da ogni altro atto di imposizione (così, ad es., nel caso di liquidazione di una dichiarazione integrativa presentata in base ad una legge precedente: Cass. n. 6663/2006; o nel caso di mera applicazione di parametri a valori non più modificabili, perchè necessariamente corrispondenti alla richiesta formulata dallo stesso soggetto obbligato: Cass. nn. 4566/2010, 11143/2006, 7789/2006) – intende dare continuità al principio per cui anche la lite avente ad oggetto un avviso di liquidazione può essere definita in modo agevolato, ai sensi della norma citata, ogniqualvolta la liquidazione non rappresenti l’atto conclusivo di un sub-procedimento che presuppone l’avvenuta definizione di ogni questione in ordine alla debenza dell’imposta (Cass. n. 5356/2006), ma anzi il giudizio investa i presupposti e le condizioni di legittimità della liquidazione; sicchè l’avviso di liquidazione costituisca l’unico atto con cui l’amministrazione esercita il potere impositivo nei confronti del contribuente, previa valutazione della congruità dei valori dichiarati o – come nel caso di specie – di spettanza o non spettanza di legittime decurtazioni dell’asse ereditario: valutazioni e decisioni che conferiscono generalmente all’avviso di liquidazione dell’imposta di successione il carattere di atto impositivo (in tal senso, Cass. nn. 11753/2009, 18840/2006, 13185/2007, 8866/2006, 8579/2006, 8275/2006, 6188/2006, 2962/2006).

5.2.2.- Per la ragione suesposta, la sentenza impugnata deve essere annullata e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento del ricorso proposto contro il diniego di condono, la contribuente deve essere ammessa alla definizione agevolata della lite concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione a lei notificato.

5.3.- Tutti gi altri motivi (par. 3.1.2) sono evidentemente assorbiti.

6.- Dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze e compensa interamente fra le parti le relative spese. Accoglie il primo motivo del ricorso contro l’agenzia delle entrate, assorbiti gli altri quattro motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata della lite. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-04-2011, n. 7574 Arbitrato irrituale Arbitrato rituale Lodo

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Svolgimento del processo

La D.G. Construction Società Anonima(già SECO.D.G.C. Società Anonima) impugnava avanti alla corte d’appello di Roma il lodo arbitrale emesso il 23/11/2000, con il quale il Collegio arbitrale aveva: 1) riconosciuto Co.e.stra inadempiente alle obbligazioni primarie inerenti al RTI; 2) ritenuta illegittima, per le modalità adottate, l’estromissione di Co.e.stra dal RTI; 3) dichiarato non tenuta Co.e.stra a sopportare le perdite del contratto d’appalto successive alla data della estromissione; 4) dichiarato compensato il debito di Co.e.stra verso Seco per le perdite del contratto d’appalto, con il credito di Co.e.stra verso Seco per il risarcimento danni da illegittima estromissione; 5) riconosciuto Co.e.stra debitrice verso Seco degli interessi per il ritardato versamento della quota di pertinenza dell’anticipazione Cavet; 6) riconosciuto che nulla era dovuto da Co.e.stra a Seco per mancati e ritardati rimborsi dei costi del personale distaccato dalla seconda; 7) riconosciuto che nulla era dovuto da Co.e.stra a Seco per il rifiuto della prima di prestare pro quota le garanzie per gli affidamenti bancari a Seco; 8), 9), 10), stabilito che ciascuna parte doveva sopportare le spese di difesa e che il compenso degli arbitri e le spese del collegio e di segreteria erano a carico delle parti per metà ciascuna, fermo il vincolo della solidarietà verso il Collegio.

La società impugnante deduceva che la clausola compromissoria configurava arbitrato di natura rituale; che dopo la riforma del 1994, non era più configurabile l’arbitrato irrituale; che il lodo era nullo per contrarietà alle regole di diritto e ancor prima di logica, avendo male interpretato la clausola sub 18 del regolamento.

La D.G. Construction chiedeva pertanto la declaratoria di nullità del lodo er nel rescissorio, la declaratoria di inadempimento della Co.e.stra e la legittimità della estromissione della medesima dall’ATI, con la condanna al risarcimento dei danni nella misura del 30% della perdita a finire della commessa, pari a L. 5.400.000.000, da accertarsi nell’occorrenza a mezzo di CTU, con gli accessori, nonchè degli ulteriori danni, essendo stata la parte costretta a sopportare l’onere integrale dei finanziamenti.

La Co.e.stra si costituiva ed eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione, per trattarsi di lodo irrituale, e perchè le censure riguardavano non la violazione di regole di diritto, ma il giudizio di fatto espresso dal Collegio arbitrale sul negozio e sui rapporti; nel merito, eccepiva che comunque la motivazione era immune da censure, ed in subordine, proponeva impugnazione incidentale, deducendo la nullità del lodo con riferimento ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9) e 10), e chiedeva l’accoglimento delle domande proposte nel giudizio arbitrale.

La corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso il lodo arbitrale e condannato la D.G. Construction alla rifusione alla Co.e.stra s.p.a. delle spese del giudizio.

La corte territoriale, richiamata la clausola compromissoria prevista dall’art. 20 della scrittura privata del 4/11/1997, evidenziati gli orientamenti di legittimità, secondo cui le modifiche apportate dalla L. n. 25 del 1994, hanno inciso sul solo arbitrato rituale e non già sull’irrituale (Cass. 13840 del 2001), e la distinzione tra i due tipi di arbitrato va individuata nella dicotomia "giudizio- contratto", che rispettivamente li qualifica (Cass. 4347/1997), alla luce del tenore letterale della clausola, ha concluso nel senso che era palese la volontà delle parti di demandare agli arbitri non un giudizio, ma un accertamento negoziale; ha altresì rilevato che, ove si fosse ritenuta la clausola di dubbia interpretazione, parimenti si sarebbe dovuto concludere per l’arbitrato libero, attesa la natura eccezionale dell’arbitrato rituale, in quanto in deroga alla competenza del giudice ordinario, e che, infine, la questione sulla natura dell’arbitrato avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte, a pena di inammissibilità, nel giudizio arbitrale.

Ricorre per cassazione la DG Construction sulla base di due motivi.

Resiste Co.e.stra con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 827 c.p.c., e segg., e dei principi e norme che disciplinano l’impugnativa del lodo nonchè la differenza tra arbitrato rituale (suscettibile di impugnazione ex art. 828 c.p.c.) ed irrituale (suscettibile solo di azione in via di impugnazione ordinaria per vizi della volontà e/o incapacità delle parti), per avere la corte territoriale fatto dipendere la distinzione tra i due tipi di arbitrato dalla dicotomia giudizio-contratto, senza considerare che ogni decisione arbitrale ha natura di atto negoziale, e che pertanto non poteva essere qualificante allo scopo la previsione nella clausola compromissoria che la decisione avesse "natura definitiva e vincolante tra le parti come se fosse un negozio tra loro direttamente concluso".

Secondo la ricorrente, la corte d’appello avrebbe dovuto dare invece rilevanza alla seguenti previsioni contrattuali: 1) carattere vincolante della decisione anche se firmata dalla maggioranza degli arbitri e non da tutti;2) decisione secondo diritto; 3) insussistenza del vincolo di rispetto delle formalità del codice di rito, ma senza pregiudizio del diritto al contraddittorio.

E’ infine erronea, in tesi di parte ricorrente, la statuizione della prevalenza dell’arbitrato irrituale nel caso di dubbi sull’effettiva volontà delle parti, atteso l’orientamento del S.C., come espresso nella pronuncia n. 16044 del 2002, che ha, statuito il principio secondo cui anche nell’ipotesi di arbitrato i rituale non v’è deroga alla competenza del Giudice ordinario.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 817 c.p.c., in relazione alla ritenuta erronea preclusione relativa alla natura rituale del lodo, in quanto estranea alle questioni trattate in sede arbitrale, e posta a fondamento dell’ammissibilità dell’impugnativa ex art. 829 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’817 c.p.c., e dei principi e norme che impongono agli arbitri di decidere nei limiti delle conclusioni delle parti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla erronea preclusione della questione relativa alla natura del lodo non trattata in sede di arbitrato perchè prospettata per la prima volta d’ufficio in sede di decisione.

Secondo la ricorrente, l’erroneità della sentenza è evidente, se si considera che la questione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato è stata affrontata nel giudizio arbitrale solo in sede di decisione, allorquando gli arbitri hanno dichiarato che la decisione era emessa "nell’arbitrato irrituale"; le parti non avevano alcun onere di sollevare la questione, e l’eccezione ex art. 817 c.p.c., è da ritenersi non solo non prevista "ma sarebbe concretamente improponibile, nell’ipotesi di extrapetizione, in cui lo sconfinamento del lodo non sia ricollegabile ad una richiesta delle parti, ma sia dovuto ad un errore esclusivo degli arbitri che hanno ecceduto le conclusioni precisate dalle parti". 2.1.- I motivi di impugnazione si palesano intimamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

E’ opportuno premettere che coinvolgendo i motivi l’accertamento della natura rituale o irrituale dell’arbitrato, deve essere esaminata in questa sede la clausola compromissoria che costituisce la fonte dell’arbitrato, in quanto la relativa indagine incide sulla questione processuale dell’ammissibilità dell’impugnazione (vedi Cass. 178/2008, Cass. 24059 del 2006, Cass. 16718 del 2006, 12714 del 2002, tra le tante).

Nel merito, va ribadito il costante indirizzo di questa corte, formatosi a seguito della pronuncia resa a sezioni unite n. 527 del 2000, secondo il quale il discrimine concettuale tra arbitrato rituale ed irrituale va ridefinito nel senso che avendo entrambi natura privata, la differenza tra l’uno e l’altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro o agli arbitri la soluzione di controversie, insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici, soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (in tal senso, tra le ultime, vedi le pronunce n. 21585 del 2009, n. 14972/2007, n. 24059 del 2006, n. 14223 del 2006).

La clausola di cui all’art. 20 della scrittura del 4/11/1997 così dispone: "Le controversie tra le Parti del presente regolamento saranno definitivamente risolte da un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti e dal Presidente del Collegio Arbitrale, che sarà nominato dagli Arbitri delle Parti. Nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio arbitro entro 20 giorni dall’invito fattole dall’altra Parte a nominare l’Arbitro o se gli Arbitri non provvedono entro 30 giorni dalla nomina dell’ultimo degli arbitri nominati, a designare il Presidente, il Presidente della Camera di Commercio di Milano, su richiesta della Parte più diligente, provvederà alla nomina sia del Presidente che dell’Arbitro di Parte non designato come pure degli eventuali successori in caso di sopravvenuta incapacità degli arbitri già nominati. Il Collegio Arbitrale, così composto, deciderà secondo diritto senza essere vincolato al rispetto della formalità del Codice di Procedura Civile, ma senza pregiudizio del diritto di contraddittorio. La decisione – che determinerà anche le spese dell’arbitrato e di lite e la loro attribuzione – sarà comunicata dal Collegio Arbitrale alle Parti entro 90 giorni dal completamento del collegio, salvo proroga concessa dalle Parti o deliberata dal Collegio stesso.

In conformità alle regole dell’Arbitrato libero, la decisione del Collegio Arbitrale, anche se firmata dalla maggioranza degli arbitri, sarà definitiva e vincolante per le parti come se fosse un negozio fra loro direttamente concluso".

Orbene, considerata detta clausola compromissoria alla luce del criterio discretivo sopra indicato, adottato dalla giurisprudenza del S.C. per distinguere l’arbitrato rituale dall’irrituale, deve concludersi per la natura irrituale dell’arbitrato in oggetto, avuto riguardo all’ultimo capoverso della clausola, nello specifico e chiaro impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso, e quindi come espressione della propria personale volontà (per la qualificazione come irrituale del lodo nella indicazione nella clausola compromissoria della dichiarazione delle parti di accettare il lodo "come espressione della loro stessa volontà", vedi Cass. 16718/2006).

A fronte della indicazione qualificante sopra richiamata, devono ritenersi irrilevanti: 1) la previsione della vincolatività della decisione anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, atteso che anche nell’arbitrato libero può formarsi la volontà del Collegio arbitrale a maggioranza, in difetto di una contraria volontà negoziale delle parti (così Cass. 7516/2003 e Cass. 2013/1996); 2) l’esplicita previsione della decisione secondo diritto, senza rispetto delle formalità del codice di rito, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, attesa la compatibilità con l’arbitrato libero dell’attribuzione agli arbitri del potere di decidere secondo diritto (Cass. 3637/2009, Cass. 29772/2008, Cass. 13114/2004) ed il necessario rispetto anche nell’arbitrato libero del principio del contraddittorio, come ritenuto da questa corte e della corte costituzionale, per lo stretto collegamento esistente tra il principio di cui all’art. 101 c.p.c. e gli artt. 24, 2 e 3 Cost., ed in consonanza con l’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con L. n. 848 del 1955, essenziale per l’emanazione di ogni giudizio, in quanto nucleo fondamentale del diritto di azione e di difesa (così tra le ultime, Cass. 18049/04, Cass. 15353/2004, 3975/2004, 11678 del 2001).

La considerazione del dato testuale è dirimente, per cui, difettando una situazione di incertezza, non v’è ragione di fare ricorso al criterio meramente residuale del favor per l’irritualità, sul quale, peraltro, nel regime applicabile ratione temporis come per il presente giudizio, superato dall’art. 808 ter c.p.c., aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, si è espressa criticamente, sia pure in obiter dictum, la sentenza n. 24059 del 2006.

Quanto all’ulteriore rilievo della corte territoriale, di improponibilità/inammissibilità della questione relativa alla natura dell’arbitrato, per non essere stata la stessa sollevata a pena di inammissibilità nel giudizio arbitrale, oggetto delle censure di violazione di legge nel secondo motivo, va rilevata l’erroneità del richiamo alla sentenza del S.C. 2184/2000, e quindi della conclusione a cui è pervenuta la corte d’appello, atteso che nel caso non è stata avanzata impugnazione per avere gli Arbitri pronunciato al di fuori dei limiti della clausola compromissoria, ipotesi riconducibile alla previsione di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, soggetta, nella deducibilità, alla preclusione di cui all’art. 817 c.p.c..

Va infine rilevato che le censure di vizio di motivazione, fatte valere in ambedue i motivi del ricorso, a tacere da ogni ulteriore rilievo, sono prive di ogni allegazione nel contesto della espositiva dei motivi e sono pertanto rimaste al livello di mera enunciazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le enunciazioni della corte territoriale devono ritenersi conformi a diritto nel dispositivo, anche se devono essere corrette nei sensi di cui sopra, ex art. 384 c.p.c., u.c.. Il ricorso va pertanto respinto.

La società ricorrente va conseguentemente condannata a rifondere alla Co.e.stra le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rifondere alla Co.e.stra s.p.a. le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1365 Giustizia amministrativa Obbligazione pecuniaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor G.D. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la cartella di pagamento con cui il Comune di Capriglia gli aveva chiesto la corresponsione degli oneri relativi a una concessione edilizia a suo tempo rilasciatagli.

A sostegno dell’impugnazione, l’appellante ha dedotto:

1) erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 (in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione di precedente nota con la quale al ricorrente era stato già intimato il pagamento della somma per cui è causa);

2) omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione (stante il decorso del termine decennale senza alcun valido ed efficace atto interruttivo da parte dell’Amministrazione comunale);

3) illegittimità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa (in relazione alla mancata comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento);

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; difetto di motivazione; difetto di istruttoria (in relazione alla mancata motivazione del calcolo dell’importo richiesto).

Resiste il Comune di Capriglia, assumendo l’infondatezza dei motivi d’appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 1 febbraio 2010, la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il presente contenzioso concerne la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Capriglia in favore del signor G.D., con espresso rinvio alle tabelle di legge per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.

In primo grado, il signor D’Urso ha impugnato la cartella esattoriale notificatagli nel 2001 dal Comune tramite la società incaricata della riscossione, nella quale era intimato il pagamento di complessive Lire 37.304.875 (di cui Lire 37.017.220 a titolo di costi di costruzione).

Il T.A.R. della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo della mancata tempestiva impugnazione della precedente nota nr. 4087 del 27 ottobre 1994, con la quale all’interessato era stata comunicata la definitiva determinazione dei predetti oneri, con indicazione del termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento.

2. Tanto premesso in punto di fatto, è fondato il primo motivo d’appello, con il quale viene lamentata l’erroneità della ridetta declaratoria di inammissibilità del gravame di primo grado; in particolare, va condiviso l’avviso di parte appellante secondo cui nella specie non operava il termine decadenziale di cui all’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034.

Ed infatti, nelle controversie aventi per oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti le concessioni e i permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune; ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2007, nr. 6237; id., 21 aprile 2006, nr. 2258; id., 10 luglio 2003, nr. 4102).

3. L’accertata ammissibilità del ricorso introduttivo comporta la necessità di esaminare i motivi di merito articolati in primo grado, qui riproposti con i successivi motivi d’appello, i quali però si appalesano infondati e pertanto meritevoli di reiezione.

3.1. Innanzi tutto, va respinta la doglianza afferente alla asserita prescrizione del diritto dell’Amministrazione alla riscossione delle somme dovute, per intervenuto decorso del termine di dieci anni a partire dalla data di rilascio della concessione.

Infatti, non v’è dubbio che la citata nota nr. 4087 del 1994 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che la successiva intimazione di pagamento del 2001 risulta posta in essere prima della scadenza del nuovo termine decennale decorrente da tale atto di interruzione.

Al riguardo, non può condividersi l’assunto di parte appellante, che vorrebbe considerare tamquam non esset l’atto interruttivo de quo, affermando di non averne mai avuto conoscenza: in senso contrario – e sul punto si conviene col primo giudice – fa fede la relata di notifica redatta dal messo comunale di Avellino, che attesta la consegna dell’atto a mani della "figlia Antonella capace e convivente" (la quale, tuttavia, ha rifiutato di firmare per ricevuta).

A fronte dei rilievi di parte appellante, che assume l’inesistenza di tale "figlia Antonella", va richiamato da un lato quanto documentato dall’Amministrazione in ordine alla presenza nel nucleo familiare dell’istante di una figlia di nome "Antonietta" (nominativo che è spesso sostituito da quello di "Antonella"), e per altro verso – e in modo assorbente – il granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui quanto attestato dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica fa fede fino a querela di falso (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2010, nr. 4193; Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2008, nr. 25860): querela che nella specie l’appellante non risulta aver mai proposto.

3.2. Miglior sorte non merita l’ulteriore doglianza relativa alla mancata comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento culminato nell’impugnata richiesta di pagamento.

Ed invero, la liquidazione dei contributi per oneri concessori è atto che la legge collega direttamente ed automaticamente al rilascio della concessione edilizia il cui procedimento è instaurato ad istanza di parte, sicché non sussiste l’obbligo dell’avviso di avvio del procedimento atteso che nei procedimenti ad istanza del privato questi ben conosce che la sua istanza avvia il procedimento al quale, pertanto, può partecipare rappresentando tutto ciò che ritiene utile nel suo interesse.

3.3. Privo di pregio è anche l’ulteriore mezzo col quale parte appellante lamenta la mancanza di una compiuta esposizione delle ragioni a sostegno del computo della somma di cui il Comune ha chiesto la corresponsione.

Al riguardo, va innanzi tutto richiamato quanto già rilevato in ordine al carattere vincolato e automatico della determinazione degli oneri concessori, che avviene sulla base della rigida applicazione di criteri e parametri prefissati dalla legge; a fronte di ciò, generiche e apodittiche appaiono le censure di parte istante, non avendo questa precisato dove e perché l’Amministrazione avrebbe errato nella determinazione dei costi richiesti (non potendo tenersi conto, per evidenti motivi, delle "specificazioni" contenute in una semplice memoria successiva al ricorso introduttivo).

4. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, se il ricorso di primo grado va giudicato ammissibile, lo stesso va però respinto nel merito.

5. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado, e tuttavia lo respinge nel merito.

Condanna l’appellante, signor G.D., al pagamento in favore del Comune di Capriglia delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.