T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 15-03-2011, n. 2352 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i preliminari, l’avv. dello Stato Urbani Neri per l’Amministrazione statale;
Svolgimento del processo

Il sig. T.G. impugna, previa sospensiva dell’esecuzione, il decreto del 28/11/1997 del Ministero dei Trasporti, col quale veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento dell’Ufficio Disciplina, con il quale era disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare facoltativa dal servizio fino alla conclusione del procedimento penale e dell’eventuale procedimento disciplinare, con la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile, nonché ogni altro atto connesso presupposto o conseguente.

Il ricorrente, addetto alle lavorazioni in servizio presso l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Pordenone, era stato rinviato a giudizio del GIP di Pordenone in data 18.11.1996 per il reato di abuso d’ufficio aggravato, commesso nell’esercizio dei propri compiti di istituto afferenti al rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di merci in conto terzi.

Questi i motivi dedotti con il gravame:

1) Violazione di legge per omesso avviso di inizio del procedimento di sospensione cautelare (art. 7, legge n. 241/90);

2) violazione di legge per carenza di motivazione (art. 3, legge n. 241/90);

3) violazione di legge (art. 27 C.C.N.L.) e/o eccesso di potere per motivazione insufficiente e/o incongrua;

4) violazione di legge (artt. 24, 25 e 27 C.C.N.L.);

5) incompetenza relativa ed eccesso di potere per violazione di circolare.

Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato nel merito.

Con ordinanza collegiale n. 781/1998 del 4.6.1998 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’omesso avviso di avvio del procedimento di sospensione cautelare dal servizio, con violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, che è diretto a salvaguardare l’esigenza di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale produrrà effetti diretti; oltretutto, nel caso in esame non ci sarebbero state ragioni di impedimento o esigenze di celerità che non consentissero il previo avviso del diretto interessato.

La censura non ha pregio.

In relazione all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, previsto dal richiamato art. 7 della legge n. 241/90, deve ritenersi che la comunicazione sia necessaria solo quando, in relazione alle ragioni che giustificano l’adozione del provvedimento o ad altro profilo, la stessa sia idonea ad apportare una qualche utilità all’azione amministrativa affinché questa, sul piano del merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento; in mancanza di siffatta utilità, pertanto, l’obbligo della comunicazione viene meno (cfr. Cons. Stato, V, 19.3.1996, n. 283). E infatti, osserva il Collegio che, ove si verta in ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare, al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell’avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì di svolgere adeguatamente le proprie difese (Cons. Stato, IV, 3.2.2006, n. 456).

Nel caso di specie, invece, dove l’instaurazione del procedimento era finalizzata all’adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione del dipendente dal servizio perché rinviato a giudizio per fatti riconducibili alla previsione di cui all’art. 27, comma 2, del C.C.N.L., la partecipazione dell’interessato al procedimento de quo non avrebbe potuto comunque apportare alcun elemento nuovo, posto che l’avvio del procedimento derivava dal fatto, oggettivo e incontrovertibile, dell’essere stato il ricorrente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, con la conseguente necessità, una volta verificata la ricorrenza dell’ipotesi di cui al citato art. 27, di emanare il provvedimento cautelare di sospensione impugnato.

D’altro canto, occorre pure considerare che nel caso in esame le esigenze di celerità e tempestività con cui occorreva allontanare il ricorrente dal posto di lavoro, in relazione all’accusa di reati attinenti ai compiti di istituto, imponeva di intervenire con urgenza, dispensando l’Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione, secondo quanto ritenuto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza (Tar Campania, Napoli, V, 14.12.1995, n. 376).

Con il secondo e il terzo motivo di doglianza, il T. lamenta la carenza di motivazione del provvedimento, sia in relazione all’art. 3 della legge n. 241/90, sia rispetto all’art. 27 C.C.N.L.. Secondo parte ricorrente, infatti, il provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio per la pendenza di un giudizio penale sul dipendente dovrebbe tener conto della gravità del reato, anche sotto l’aspetto della perpetrazione in occasione della prestazione del servizio e del concreto turbamento che la permanenza in servizio dell’impiegato possa determinare sull’attività e nei riflessi della Pubblica amministrazione, e conseguentemente motivare in ordine all’effettivo pregiudizio che l’impiegato in servizio possa arrecare all’Amministrazione in ragione del reato addebitatogli; in secondo luogo, trattandosi di sospensione dal servizio facoltativa e non obbligatoria, l’obbligo di motivazione sarebbe ancora più stringente laddove, nella specie, sulla base del reato contestato al T., si sarebbe dato "per scontato un "comportamento" del ricorrente tutto invece da esaminare". In particolare, essendo stato ipotizzato, a carico del predetto dipendente, il reato di abuso d’ufficio, viene dedotto in contrario che il ricorrente era semplicemente addetto alle lavorazioni con compiti meramente d’ordine e che, per di più, la semplice lettura degli atti processuali farebbe emergere l’estraneità dell’interessato agli episodi contestati anche ad altri soggetti.

Le doglianze non sono meritevoli di favorevole apprezzamento.

Va infatti considerato che la sospensione facoltativa dal servizio è una misura cautelare che viene discrezionalmente irrogata per evitare che il dipendente sottoposto a procedimento penale "per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro", come l’art. 27 del C.C.N.L. testualmente recita, permanga in servizio e, in tal modo, pregiudichi la regolarità dello svolgimento di questo, nuocendo al prestigio dell’ufficio (Cons. Stato, IV, 19.2.1988, n. 88).

Sotto questo profilo, il provvedimento risulta chiaramente e sufficientemente motivato, dal momento che, in esso, si prende atto dell’esistenza di un decreto giudiziale che dispone il giudizio nei confronti del ricorrente per un reato (abuso d’ufficio aggravato) attinente ai compiti d’istituto, in quanto relativo ad una autorizzazione al trasporto merci per conto terzi; si considera l’esigenza cautelare, che il suddetto reato comporta, dell’ "allontanamento del citato dipendente dalle attività a contatto con l’utenza;.. considerato che il comportamento tenuto dallo stesso lede l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione"; infine si considera "che la fattispecie sopra esposta rientra nelle previsioni di cui all’art. 27, comma 2, del C.C.N.L. citato".

D’altra parte, come affermato in giurisprudenza, la sospensione cautelare dal servizio non richiede la certezza della esistenza dei fatti contestati e del grado di imputabilità di essi al dipendente, essendo al riguardo sufficiente una sommaria cognizione dei fatti (Cons. Stato, Sez.V, 17 dicembre 1990, n. 887), posto che la ratio della sospensione cautelare è ravvisabile nell’interesse pubblico ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell’Amministrazione che deriverebbe dalla permanenza in servizio di quei soggetti ai quali sono attribuiti i fatti di reato (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 1995, n. 617).

Con il quarto motivo il ricorrente, in relazione agli artt. 24, 25 e 27 del CCNL, denuncia la mancata contestazione degli addebiti nel prescritto termine di 20 giorni dalla comunicazione di rinvio a giudizio, con conseguente decadenza dell’Amministrazione dalla facoltà di avviare il procedimento disciplinare; l’odierna intimata, infatti, sarebbe venuta a conoscenza del procedimento penale già nel corso del 1996, mentre il provvedimento di sospensione gravato, non recante peraltro alcuna contestazione di addebito, sarebbe stato adottato solo in data 21 gennaio1997 e notificato il successivo 27 febbraio.

In aggiunta a ciò, si contesta la stessa applicabilità al ricorrente delle norme sanzionatorie in quanto il codice disciplinare sarebbe stato affisso all’interno del luogo di lavoro solo in epoca successiva alla notizia di avvio del procedimento penale e all’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del T.: ne deriverebbe l’inapplicabilità delle norme sanzionatorie in esso previste, poiché a norma dell’art. 25 dello stesso codice, l’affissione nel luogo di lavoro costituirebbe condizione necessaria per l’applicabilità delle sanzioni in esso contemplate.

Le censure, ove pure ritenute pertinenti, non meritano adesione.

Non sussiste in capo alla p.a. alcun obbligo di contestazione degli addebiti in corso di procedimento penale, onde per formulare le contestazioni non sono stabiliti termini, né perentori né ordinatori, essendo piuttosto i termini riferiti e computati in relazione alla conoscenza della sentenza di condanna.

Nel caso di specie, poi, occorre considerare che ciò che viene in contestazione è la corretta applicazione, da parte dell’intimato Ministero, della misura cautelare della sospensione facoltativa, ai sensi dell’art. 27 del CCNL, e non già la corretta contestazione di un fatto di reato asseritamente imputabile al dipendente ovvero la corretta instaurazione dell’eventuale connesso procedimento disciplinare.

Infine, in merito alla pubblicità del codice disciplinare presso i locali dell’Ufficio, la relativa censura è da disattendere in quanto l’affissione del codice non può esser condizione per l’applicazione di una misura avente natura cautelare e che non è nello stesso prevista.

Nessun pregio infine va riconosciuto all’ultima censura, con la quale si lamentano il vizio di incompetenza relativa e l’eccesso di potere per violazione di circolare, in quanto il provvedimento di sospensione dal servizio sarebbe stato adottato dal Responsabile dell’Ufficio Disciplina, disattendendo la circolare ministeriale n. 225/66 del 23/11/1993 che indicava quale organo competente ad adottarlo il Direttore Generale Capo del Personale.

E invero, è agevole osservare che la circolare invocata dal ricorrente veniva successivamente superata dall’adozione delle norme di esecuzione del decreto legislativo n. 29/1993, intervenuta il 16 maggio 1995, e quindi prima dell’adozione dell’atto gravato, che prevedevano la creazione di un Ufficio Disciplina, il cui responsabile veniva anche incaricato della firma dei relativi atti, e pertanto anche l’ultimo motivo di ricorso è destituito di giuridico fondamento.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso è del tutto infondato e pertanto deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 05-04-2011, n. 13671 Decreto di citazione

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ott. Fraticelli Mario: annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, C. O. e C.R., imputati del reato di concorso in lesioni personali volontarie in danno di G.D..

Oggetto del ricorso è l’ ordinanza in data 9 dicembre 2009 con la quale, nell’ambito del detto processo, il Giudice di pace di Gela ha restituito gi atti all’Ufficio del PM per "valutare la posizione di G.F. nel procedimento". L’ordinanza aveva così provveduto sulla segnalazione, ad opera della parte civile, del fatto che pur essendo stata, la querela, sottoscritta da due persone offese, G.D. e G.F., il secondo non appariva menzionato nella qualità, nel decreto di citazione.

Pertanto su richiesta peraltro anche del PM di udienza, il Giudice disponeva quanto sopra.

Deducono:

la abnormità funzionale del provvedimento impugnato, che presupponeva, da parte del giudicante, un sindacato sulla corretta formulazione del capo di imputazione, implicitamente ritenuto mancante dei fatti-reato oggetto della querela congiunta di G. F. e G.D..

Per la eventualità della mancata contestazione di un fatto ulteriore, del resto, è previsto dal codice il rimedio della contestazione suppletiva in udienza ad opera del PM, senza possibilità dunque, di far regredire l’intero processo, oltretutto con indicazioni al PM circa le modalità di esercizio della azione penale; che è invece di sua esclusiva competenza.

Il ricorso è fondato.

Come sottolineato reiteratamente anche dalla giurisprudenza di questa Corte, è stato giudicato abnorme il provvedimento, del tutto similare a quello che ci occupa, con cui il giudice, nell’ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento ad una delle imputazioni per la rilevata diversità del fatto contestato da quello accertato nel dibattimento, determini la regressione del procedimento anche con riguardo alle altre imputazioni non viziate allo stesso modo (Sez. 6, Sentenza n. 12509 del 11/03/2010 Cc. (dep. 30/03/2010) Rv. 246732; sullo stesso tema v.

Rv. 213878).

Infatti in tale ipotesi si verifica la regressione, per tale fatto, del procedimento, in ragione dell’esercizio di poteri non spettanti al giudice del dibattimento, esercizio che, come sottolineato anche di recente dalle Sezioni unite, costituisce per l’appunto motivo di abnormità del provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Cc. (dep. 22/06/2009) Rv. 243590).

E nella eventualità che sia stata ipotizzata la impossibilità di una contestazione suppletiva in ragione della natura onoraria delle funzioni del PM (vedi Sez. 5, Ordinanza n. 4595 1 del 23/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233223) non appositamente autorizzato, la decisione del giudice avrebbe dovuto appunto riguardare, con investitura dell’Ufficio del PM, soltanto la parte dei fatti nuovi non risultati oggetto di azione penale.

Ove invece, la regressione, peraltro motivata con una brevissima locuzione, di difficile decifrazione, sia stata cagionata dalla mancata citazione di altra persona offesa, ricorrerebbe comunque altro profilo di abnormità costantemente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Rv. 224955 ove si rileva come sia abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dopo aver dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della persona offesa – nella specie invero neanche rilevata – dispone la restituzione degnai pubblico ministero perchè proceda ad emettere un nuovo decreto di citazione, in quanto si tratta di una nullità che non impedisce l’instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie, cosicchè la restituzione degli atti determina una regressione del procedimento non prevista dal sistema processuale, in un caso in cui spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa, a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p.).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Gela per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 21-04-2011, n. 16000

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rranova che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania con sentenza resa all’udienza del 16/6/2009, ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Modica che ha ritenuto C.C. e T. F. responsabili del delitto di cui all’art. 449 c.p., per avere cagionato per colpa, utilizzando una troncatrice elettrica e quindi innescando faville, un incendio che distruggeva 200 ettari di macchia mediterranea di proprietà di G.A..

Gli imputati C. e T. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza pubblica del 16/11/2010 i ricorsi sono stati decisi con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Gli imputati con i loro ricorsi contenuti in un unico documento, hanno denunziato:

1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 449 c.p. per non avere individuato la Corte di Appello il difetto di esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone richiesto per la configurazione del delitto di cui all’art. 449 c.p., contestato a fronte di un dichiarato danno al patrimonio e non alle persone e in assenza di un concreto o effettivo pericolo per le persone;

2) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 530 c.p.p. per avere mancato ogni motivazione, nonostante specifica doglianza di appello sul punto, in punto di protestata e provata estraneità di C.C. alla produzione dell’incendio attestata dalle stesse dichiarazioni del coimputato T. (la troncatrice la ho utilizzata io);

3) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 1, per avere individuato il pericolo per le persone sulla base di una frequentazione umana dei luoghi interessati dall’incendio nonostante la esibita certificazione del comune di Ispica attestante la inesistenza di abitazioni o di aziende nei luoghi interessati dall’incendio con evidente travisamento della prova per omesso esame di un documento decisivo e una coerente prova testimoniale dettagliatamente riportata in ricorso;

4) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 40 e 43 c.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere a un tempo la sentenza affermato il carattere ineccepibile della condotta tenuta dai ricorrenti e per avere contemporaneamente affermato la ricorrenza di loro colpa;

5) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 40 c.p., comma 1, art. 41 c.p., comma 2 e art. 192 c.p.p., comma 2, per avere omesso ogni motivazione circa la interruzione del nesso causale riferibile al pur accertato sopraggiungere di folate di vento forti e improvvise (non è vero la motivazione circa la prevedibilità è ben presente e conforme agli insegnamenti di questa Corte).

6) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 43 c.p..

Per avere la sentenza impugnata errato nella affermazione della ricorrenza di negligenza, e imprudenza nonostante specifica doglianza di appello sul punto che aveva dettagliato la completezza delle cautele adottate tutte riportate in ricorso;

7) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 75 c.p.p., comma 1, per non avere rilevato la Corte che in atti era presente la certificazione relativa alla contemporanea pendenza di procedimento civile per risarcimento danni, tale da comportare la richiesta esclusione della parte civile;

8) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 541 c.p.p., comma 1, per non aver compensato le spese tra imputati e parte civile nonostante l’assoluzione dai capi b) – art. 451 c.p., c) – art. 635 c.p., comma 2, n. 5 danneggiamento doloso aggravato – della rubrica e non avere motivato sulla negata compensazione nonostante specifico gravame sul punto;

9) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1 in relazione agli artt. 175 e 133 c.p. per non avere accolto la Corte la richiesta subordinata della concessione della non menzione sussistendo contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, valide ragioni per concedere il beneficio (condotta specifica definita (?) ineccepibile, incensuratezza, personalità affatto negativa.

Necessità di agevole comprensione della vicenda, impone di rilevare che la sentenza impugnata affida le statuizioni adottate ad una motivazione breve che conferma una statuizione di primo grado viceversa affidata a motivazione ampia e diffusa.

La sentenza di primo grado che costituisce un compendio motivazionale unitario con la sentenza di appello, accertò che l’incendio per cui è processo (definito di vastissime dimensioni dallo stesso sindaco di Ispica durante la sua deposizione testimoniale riportata nella prima sentenza,, mentre il caposquadra dei vigili del fuoco di Ragusa attestò – come pure annota la sentenza di primo grado- che per domare il fuoco fu necessario chiedere l’intervento di mezzi aerei) si sviluppò per circa duecento ettari a partire da un terreno di proprietà del Comune di Ispica nel quale T.F., titolare di una ditta e il dipendente C.C. compivano, all’aperto, lavori sulla condotta idrica comunale. La sentenza di primo grado, confermata e fatta propria da quella di appello, annota anche che il teste G. (figlio della parte civile) attestò che nella zona, nella quale ebbe a svilupparsi l’incendio, operavano diverse aziende agricole quotidianamente frequentate dalle persone addette ai lavori e che le fiamme si propagarono fino alla contrada Scorsone, sita vicino al centro abitato di Ispica. Conseguentemente la sentenza di primo grado ha accertato espressamente che l’incendio fu di dimensioni tali da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone.

Deve anzitutto essere ritenuto fondato il secondo motivo di gravame in ordine alla mancanza di qualsiasi motivazione circa la responsabilità colposa del C., operaio dipendente del T.. La motivazione impugnata e l’intero compendio danno atto delle dichiarazioni del T. secondo le quali l’uso della macchina troncatrice (talora individuata come "flex"), con produzione di scintille, si appartenne esclusivamente al T., sicchè il C. fu utilizzato per mansioni serventi, in nessun modo collegate e collegabili all’incendio. Nessuna condotta è attribuita in sentenza al C. tale che abbia costituito causa del prodursi o dell’espandersi dell’incendio. Nessuna condotta è attribuita al C. tale che abbia favorito o rinforzato la condotta illecita del T.. La attribuzione al C. di una responsabilità penale è sfornita di motivazione alcuna e dunque la sentenza impugnata deve essere annullata (con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania) nella parte in cui pronuncia immotivata condanna del ricorrente C.. Quanto più sopra evidenziato in premessa consente di rigettare per infondatezza il primo motivo di censura. L’esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone, costitutiva della struttura del reato colposo di comune pericolo di cui all’art. 449 c.p., è espressamente accertata nella motivazione di primo grado fatta propria dalla sentenza di appello al punto che neppure è necessario riferirsi alla presunzione di pericolo in relazione allo sviluppo dell’incendio su terreni non di proprietà dell’agente (Cass. Pen. Sez. 4, 18/11/2008 n. 43126). Sono puntualmente rilevati la vastità delle proporzioni, la tendenza a progredire, e la difficoltà di spegnimento (Cass. Pen. Sez 4, 6/2/2004 n. 4981). Il terzo motivo di censura è infondato. Le caratteristiche dell’incendio rapidamente esteso a circa duecento ettari di territorio sono adeguato fondamento della motivazione impugnata nella parte in cui ritiene addirittura concreto il pericolo per le persone e la certificazione comunale richiamata in ricorso non costituisce prova idonea a scardinare la valutazione di pericolosità per le persone, rapportata ad una espansione rapida del fuoco e ad una estensione che di per sè non consentirebbe scampo, logicamente rapportata, cioè, a caratteristiche che al loro interno contengono gli elementi irrefutabili della adeguatezza e ragionevolezza del giudizio di pericolosità. La sentenza impugnata ha adeguatamente affermato che la insistenza nell’area di fondi destinati alla coltivazione comportava la presenza (anche discontinua) di persone e non ha viceversa attestato la insistenza sui luoghi di case di abitazione. Il motivo di censura e la inadeguata lettura della documentazione comunale, travisano il preciso accertamento operato sul punto dai giudici di merito.

Il quarto motivo di censura è infondato perchè nel compendio motivazionale è dato di leggere dettagliata motivazione circa la colpa per inosservanza di regole cautelari generiche concretizzata in negligenza, imprudenza e imperizia tutte dettagliatamente analizzate e discusse (sentenza primo grado pg. 13) con il raggiungimento di conclusioni logiche e coerenti ai dati raccolti e adeguatamente valutati. Il quinto motivo di censura mostra di ignorare l’ampia motivazione che la sentenza di primo grado ha dedicato alla ordinarietà del prodursi in aperta campagna, di vento a folate, e alla colpa del T., legata anche alla inadeguata considerazione di un simile fattore microclimatico così ordinario da non determinare alcuna interferenza nella catena causale che continua a condurre al comportamento inadeguato e colpevole del T.. Proprio l’invocato (ricorso per cassazione pg. 11) diritto delle parti ad una valutazione legale completa e razionale della prova non può rimuovere l’imponenza della ordinaria regola di prudenza e di professionalità che richiede a qualsiasi artigiano che lavora in esterno di considerare, nella organizzazione del suo lavoro, le condizioni ordinarie di teatro, e le conseguenze che da tali condizioni ordinariamente, prevedibilmente e normalmente possono scaturire. Il sesto motivo di censura deve essere rigettato per tutte le considerazioni fin qui esposte sulla dinamica del prodursi dell’incendio e sulla causalità della colpa, considerazioni alla luce delle quali si conferma la correttezza delle valutazioni della sentenza di appello in punto di colpa del T.. Il settimo motivo di censura è infondato perchè rovescia i principi di sussidiarietà dell’azione civile coltivata nel processo civile rispetto all’azione civile trasferita nel processo penale, e prefigura effetti della contemporanea pendenza di una stessa domanda civile in un processo civile e in un processo penale, opposti a quelli voluti dal sistema dell’art. 75 c.p.p..

La censura proposta con l’ottavo motivo deve essere rigettata posto che, diversamente da quanto afferma il ricorso per cassazione, la sentenza di appello ha dedicato esplicita motivazione alla negata compensazione e il diniego applica correttamente la prescrizione dell’art. 541 c.p.p. fondandosi sulla valutazione che non siano ravvisabili i giusti motivi suscettibili di dare a ciò fondamento.

La nona censura dissente dalla motivazione spesa dalla sentenza di appello per dare ragione del diniego della non menzione, ma tale diniego si appartiene alla discrezionalità che risulta motivatamente esercitata dal giudice di merito che non incorre in alcun effetto irragionevole e in alcuna statuizione arbitraria così risultando quella motivazione insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso di T.C. è totalmente infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.C. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.

Rigetta il ricorso di T.F., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 09-05-2011, n. 17852 Costruzioni abusive Reati edilizi

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rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Su richiesta del procuratore della Repubblica il GIP del Tribunale di Brindisi ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di D.G. in ordine al reato di cui – al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere realizzato nell’immobile sito nel complesso denominato "(OMISSIS)", in assenza del permesso di costruire, lavori edilizi consistiti nella chiusura della zona doccia esterna con copertura ed installazione di una porta con superficie di circa mq 5,50. Fatto accertato in (OMISSIS).

Il GIP, con sentenza in data 18.2.2010, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3, non luogo a procedere nei confronti dell’imputato "perchè il fatto non costituisce reato", rilevando che la modestissima entità della superficie e le caratteristiche di altezza non consentono di ipotizzare una destinazione abitativa in ampliamento, sicchè l’opera può ricondursi alla tipologia della "manutenzione straordinaria", costituendo altresì "variante ai permesso di costruire" assoggettata a mera denuncia di inizio dell’attività (DIA) ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, commi 1 e 2, procedura abilitante le cui violazioni non sono penalmente sanzionate.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il quale ha eccepito:

a) violazione di legge con riferimento all’art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3 rilevando che tale pronuncia si rende possibile solo qualora vi sia l’evidenza o della prova dell’innocenza dell’imputato o dell’impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza quantomeno evidente;

b) violazione di legge sul presupposto che le opere edilizie realizzate non sarebbero assoggettate al regime esclusivo della DIA, risultando variato il prospetto della costruzione, nè potendosi ipotizzare una variante al permesso di costruire originario essendo state le opere realizzate dallo stesso proprietario, nè, infine, potendosi ritenere l’intervento di manutenzione straordinaria presupponendo quest’ultima la mancata alterazione dei volumi, delle superfici delle singole unità immobiliari e delle destinazioni d’uso, sicchè l’attuazione delle stesse in assenza di rituale titolo abilitativo avrebbe rilevanza penale.

Il difensore ha depositato memoria, rilevando che si è in presenza di un volume tecnico e non già di una nuova costruzione dotata di propria autonomia, richiamando, altresì, un precedente specifico della Sezione che aveva già rigettato in altra occasione analogo ricorso del PM (cfr. Sez. 3, n. 41749/10).

Il ricorso del P.M. è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

L’intervento contestato ha indubbiamente natura pertinenziale. Si tratta nella specie, infatti, di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza della vicina unità immobiliare, che non ne costituisce parte integrante ma è funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio della stessa, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Essa – non comportando un incremento volumetrico dell’edificio – si pone in relazione non di ampliamento ma "di servizio" con la costruzione preesistente, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità fiinzionale), sicchè rientra nelle ipotesi in cui la legge specificamente esclude la necessità del permesso di costruire (vedi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), n. 6).

Alla luce di quanto detto si appalesa peraltro evidente anche l’infondatezza del primo motivo di ricorso dovendosi escludere a monte l’illiceità della condotta del ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso del P.M..

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