Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5146 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che l’appellante ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e che, pertanto, l’appello deve essere dichiarato improcedibile:

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-01-2012, n. 1132

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Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Torino, con sentenza depositata il 24 marzo 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato il 15 settembre 2008 con il quale C.C., nella sua qualità di legale rappresentante della M.R.B. Consulting S.r.l., aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale emessa da Equitalia Nomos s.p.a. nei confronti di M.R.B. Consulting s.r.l., notificata il 16 giugno 2008, assumendo a motivo dell’opposizione l’assenza di rituale e/o efficace notifica del verbale di contestazione di una violazione di norme del codice della strada.

Il giudice di pace ha rilevato la tardivita dell’opposizione in quanto la cartella era stata notificata il 16 giugno 2008 laddove il ricorso era stato depositato il 15 settembre 2008; sicchè, essendo il termine per l’opposizione stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 in 30 giorni, l’opposizione era stata proposta fuori termine, non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso M.R.B. Consulting S.r.l. sulla base di un unico motivo di ricorso; la Prefettura di Torino ed Equitalia Nomos s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e o falsa applicazione dell’art. 204-bis C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1.

La ricorrente precisa in primo luogo di proporre ricorso per cassazione in quanto il contenuto del provvedimento adottato dal giudice di pace corrisponde a quello delineato dalla citata L. n. 689, art. 23, comma 1 ancorchè detta disposizione stabilisca che il Giudice di pace pronunci con ordinanza l’inammissibilità per tardività del ricorso. Ove peraltro si dovesse ritenere che il rimedio esperibile avverso il provvedimento impugnato fosse l’appello, la ricorrente sollecita la rimessione degli atti alla Corte costituzionale perchè sia valutata la legittimità della L. n. 689 del 1981, art. 23, nella parte in cui non prevede che se il giudice dell’opposizione dichiara inammissibile l’opposizione con sentenza ai sensi del comma 11, anche questa sia ricorribile per cassazione, così come sarebbe tale decisione ove assunta nella forma dell’ordinanza ai sensi del medesimo art. 23, comma 1.

Nel merito la ricorrente rileva che, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., il termine per la proposizione dell’opposizione al verbale è di 60 giorni, sicchè l’opposizione sarebbe stata nel caso di specie tempestiva, trovando applicazione il detto termine anche nel caso in cui l’opposizione sia proposta avverso cartella esattoriale di tipo recuperatorio.

Il ricorso è inammissibile per una duplice concorrente ragione.

Innanzitutto, perchè il rimedio esperibile avverso la sentenza impugnata era l’appello e non già il ricorso per cassazione.

Determinante al fine di individuare la impugnazione proponibile è il rilievo che la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, è applicabile nel caso in cui il giudice, inaudita altera parte, pronunci la inammissibilità dell’opposizione rilevando la tardività della stessa. Nel caso di specie, emerge invece dalla sentenza impugnata che il giudice di pace ha fissato l’udienza per la comparizione delle parti e che a detta udienza nessuno è comparso. Emerge altresì che vi è stata anche una successiva udienza nella quale sono stati esaminati i documenti prodotti dalla Prefettura e che all’esito di tale attività il giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo in aula. In tale contesto, deve affermarsi che il rimedio proponibile era l’appello, senza che possa porsi al riguardo alcun dubbio di legittimità costituzionale, non essendo omogenee le situazioni poste a raffronto (inammissibilità dell’opposizione emessa Inaudita altera parte con ordinanza; l’inammissibilità dell’opposizione pronunciata con sentenza dopo la fissazione e lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti).

Il ricorso è altresi inammissibile per violazione dell’art. 366-bis.

Invero, il provvedimento impugnato è stato depositato il 24 marzo 2009, e cioè nel vigore dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale reca una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che "il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. "non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Nella specie, il motivo con il quale è denunciata violazione di legge è del tutto carente della prescritta formulazione del quesito di diritto.

Con specifico riferimento alla richiesta della ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale, è peraltro opportuno ricordare che "in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando – non diversamente da quanto avveniva prima della riforma – la prospettazione di un motivo che giustificherebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone ora necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto" (Cass., S.U., 28050 del 2008; Cass. n. 4072 del 2007).

Con riferimento alla rilevata applicabilità dell’art. 366-bis cod. proc. civ., si deve solo aggiungere che non rileva la circostanza che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha abrogato il citato articolo, era già stata pubblicata ed entrata in vigore.

Infatti, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti degli intimati, non avendo questi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3001 Contratto di locazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 luglio 2006 la Corte di appello di Perugia premesso: 1) con ricorso del 1997 N.G.M. conveniva in giudizio la locatrice P.L. deducendo che gli aveva concesso in locazione un immobile ad uso abitazione dal 30 aprile 1992 al 30 giugno 1997 per un canone mensile di L. 300 mila, così raddoppiato dal primo giugno 1992, superiore all’equo canone di cui alla L. n. 392 del 1978, e perciò gli dovevano esser restituite L. 14.226.900, e conseguentemente chiedeva di determinare il canone nella misura dovuta; 2) la locatrice eccepiva che a seguito di lavori straordinari l’immobile doveva esser accatastato in categoria A/3 e non A/4, che la vetustà era di anni 40 e lo stato di manutenzione buono, con servizi nuovi e arredato; 2) il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la locatrice a restituire Euro 6.647,43 oltre interessi legali da ogni singola scadenza.

Quindi la Corte di merito, rilevato che il C.T.U. ha accertato che la categoria catastale, anche a seguito dei lavori di straordinaria manutenzione eseguiti parte durante il rapporto locativo tra il medesimo conduttore ed il dante causa della P., parte dopo la stipula del contratto con costei, era A/3 e non A/4, integrato il canone considerando gli importanti lavori di rilevante entità eseguiti, ha accertato il diritto della locatrice all’integrazione del canone, pari ad Euro 11.548,67, ed ha conseguentemente accolto il suo appello e rigettato la domanda del conduttore.

Ricorre per cassazione N.G.M. cui resiste P.L..

Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto" e conclude: "Voglia la Corte di Cassazione statuire se il calcolo dell’equo canone, in un rapporto locativo regolato dalla L. n. 392 del 1978, debba esser calcolato sulla base delle indicazioni risultanti dal catasto e dalle relative visure L. n. 392 del 1978, ex art. 16, quali risultanti al momento della stipula del relativo contratto di locazione o sui dati discordanti asseriti dal proprietario – locatore e solo in seguito (a rapporto concluso) rettificati; e se per riparazioni straordinarie L. n. 392 del 1978, ex art. 23, debbano intendersi gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino una modificazione ontologica di risultato rispetto a ciò che preesiste, nè in relazione all’estensione dell’intervento, nè in relazione ad una diversità qualitativa dello stesso, tale da giustificare una diversa classificazione catastale".

Il motivo è infondato.

In tema di locazione di immobili urbani disciplinata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, avuto riguardo alle norme che attribuiscono rilevanza alla categoria, classe e tipo risultanti dal catasto, ai fini della determinazione del canone, è facoltà delle parti contestare la corrispondenza di tali dati alla effettiva situazione di fatto dell’immobile per modificazioni sopravvenute non ancora registrate in catasto, con la conseguenza che se il giudice ordinario accerta che l’atto amministrativo di attribuzione della categoria catastale dell’unità immobiliare non è rispondente alle effettive condizioni intrinseche ed estrinseche della stessa e alle qualità di fatto, può disapplicarlo, con effetto dal momento della sussistenza delle nuove condizioni dell’immobile, come avvenuto nel caso di specie a seguito di accertamento tecnico.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio" e conclude: "statuire se L. n. 392 del 1978, ex art. 23, debba incidere come correttamente asserito con sentenza 1551 del 1998, non solo con riferimento alle riparazioni straordinarie eseguite nel corso dell’attuale rapporto locatizio, ma anche con riguardo a quelle eseguite durante precedenti locazioni, e non anche però al di fuori di qualsivoglia rapporto locativo".

Il motivo è infondato perchè il principio secondo cui l’integrazione del canone prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 23, opera non solo per le riparazioni straordinarie realizzate nel corso del rapporto, ma anche per quelle eseguite durante una precedente locazione costituendo la maggiorazione del canone elemento costitutivo del medesimo, corrispettivo dell’impegno economico affrontato dal locatore nel caso di rilevanti opere eseguite anche soltanto per la conservazione della destinazione e dell’efficienza dell’immobile, è stato correttamente applicato nel caso di specie in cui il giudice di merito ha accertato che i lavori straordinari sono stati eseguiti senza interruzione del rapporto per il conduttore, a cui l’immobile è stato locato dapprima dal dante causa della P. e poi da quest’ultima. Le alterne vicende processuali giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-11-2011, n. 9038

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 10 dicembre 2010 e depositato il successivo 14 dicembre parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed il ricorso, dunque, è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 alla quale il Collegio ha trovato inammissibile la richiesta di parte ricorrente, come nel prosieguo verrà indicato.

Al riguardo è da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza esecutiva, sia indeterminata o futura.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.