Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 08-06-2011, n. 22788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Cannavò D., che ha richiesto l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo

1. Gli imputati sopra indicati furono ritenuti responsabili dal Tribunale di Catania del delitto di falsa testimonianza, commesso dinanzi al giudice della sezione lavoro dello stesso tribunale all’udienza del 17 ottobre 2003 nel procedimento tra G. S. e la società a responsabilità limitata S.C., di cui erano dipendenti, per avere affermato di non aver mai lavorato di sabato e di ignorare, perciò, se il collega G. avesse mai lavorato in quel giorno.

2. Contro la decisione della Corte d’appello, che il 14 maggio 2010 ha confermato la sentenza di primo grado, ricorrono in cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo, vizio di motivazione della sentenza sulla ritenuta attendibilità dei testi escussi e per avere, nello stesso contesto, rigettato gli appelli di P., R. e Pa. e assolto la coimputata Ra.To..
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

2. Per quanto concerne la valutazione di attendibilità, operata dalla Corte territoriale, della parte offesa G.S. e dei testi R. e C.L., non può prendersi in considerazione il diverso apprezzamento espresso dai ricorrenti, che attiene a valutazioni fattuali, di esclusiva competenza del giudice di merito quando, come nel caso in esame, la motivazione della sentenza risulta esauriente e logicamente plausibile.

3. Per quanto concerne la denuncia di manifesta illogicità, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, il Collegio non rileva la minima contraddizione tra l’assoluzione di Ra.To., tratta a giudizio per lo stesso reato, e il rigetto dell’appello di P., R. e Pa..

La Corte territoriale ha specificamente motivato il decisivo elemento che differenziava la posizione della prima da quella degli altri imputati: la Ra. aveva affermato di non aver mai lavorato di sabato, ma di essere a conoscenza che altri dipendenti espletavano attività lavorativa anche il sabato. Ella, pertanto, non aveva dichiarato alcuna circostanza falsa, mentre P., R. e Pa. avevano negato – contrariamente al vero – di aver lavorato di sabato, circostanza rilevante ai fini della decisione della vertenza di lavoro.

4. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000, in relazione alla natura delle questioni dedotte, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè a rifondere le spese sostenute dalla parte civile G.S. in questo grado, che liquida complessivamente in Euro 2.300, oltre I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-11-2011, n. 23021 Detrazioni Oneri deducibili

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Svolgimento del processo

La Corte:

Con atto consegnato l’8/11/2008 all’Ufficiale giudiziario e da questi spedito il successivo 10/11/2008, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

La spa Mediosystem ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale e depositata memoria da entrambe le parti, la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 25/10/2011.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che la spa IBM e la spa Medio – system hanno raggiunto un accordo in forza del quale la prima avrebbe proceduto al distacco temporaneo di proprio personale presso la seconda, che a fronte di ciò le avrebbe rimborsato "tutte le spettanze retributive ed accessorie attribuite o maturate a qualsiasi titolo… dai dipendenti, comprensive di tutti i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro". In esecuzione di tale accordo, ai sensi del quale ogni eventuale invenzione o scoperta sarebbe stata di proprietà esclusiva o congiunta delle due società a seconda se sviluppata dai rispettivi dipendenti da soli ovvero in collaborazione fra loro, la spa Mediosystem ha richiesto l’invio di alcune unità di personale e la IBM ha emesso, nell’anno 2001, fattura con addebito d’IVA per complessivi Euro 379.059,00. La Mediosystem ha provveduto al pagamento, portando poi in detrazione l’IVA, ma con avviso di rettifica emesso a seguito di processo verbale di constatazione della G.d.F., l’Ufficio di Perugia dell’Agenzia delle Entrate ne ha negato l’ammissibilità perchè.trattandosi di un’operazione che non avrebbe dovuto scontare l’IVA, l’indebito pagamento della stessa da parte della contribuente non l’autorizzava a detrarla ma, tutt’al più, a richederne la restituzione alla IBM che gliel’aveva erroneamente addebitata.

La Mediosystem ha impugnato l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che l’ha annullato perchè "tenuto presente il lavoro d’ingegno e le clausole contrattuali", nonchè il fatto che "l’importo addebitato non corrisponde(va) al costo sostenuto dal distaccante", la messa a disposizione dei dipendenti di cui si discuteva non poteva essere classificata come un prestito di personale, ma come la prestazione di un servizio soggetto al pagamento dell’IVA. L’Ufficio si è allora gravato alla Commissione Tributaria Regionale, che con la sentenza in epigrafe indicata ha in primo luogo dato atto che l’impugnazione si fondava sul presupposto che la Mediosystem avrebbe rimborsato alla IBM soltanto i costo da quest’ultima sostenuto a titolo di contribuzione e di retribuzione del personale distaccato.

Dal processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza e posto a base dell’accertamento, mancava però la prova di tale presupposto, in quanto difettava qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l’ammontare delle spese sostenute dalla IBM, la cui pretesa corrispondenza con l’importo rimborsato dalla Mediosystem sembrava, per di più, smentita dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, dalla quale emergevano dei rimborsi di tipo forfetario.

Tenuto conto di ciò e rilevato, altresì, che la prova di cui sopra non poteva dirsi "raggiunta con la sola produzione del contratto IBM – Mediosystem del 1.8.1998", che in considerazione di quanto ivi riferito circa i "corrispettivi" e delle altre previsioni contrattuali, prima fra tutte quella concernente i "diritti sui materiali e sulle invenzioni", non era sufficiente a dimostrare che la distaccante avrebbe ricevuto soltanto il rimborso dei puri costi, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello, compensando per intero le spese di lite fra le parti.

Per la cassazione della suindicata sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 35, della legge 11/3/1988, n. 67 in quanto, nel caso di specie, le parti avevano convenuto di rapportare il rimborso della MedioSystem ai costi della IBM e tale previsione avrebbe dovuto essere ritenuta di per sè sola sufficiente a far scattare l’irrilevanza pure nell’eventualità che il calcolo materiale fosse poi stato fatto sulla base di un valore medio forfetario anzichè in misura esattamente pari all’importo concretamente maturato a debito della distaccante.

Con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c., nonchè della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, perchè nell’affermare sostanzialmente che il contratto stipulato aveva mirato anche al raggiungimento di ulteriori scopi rispetto a quello di consentire alla Mediosystem l’utilizzazione dei dipendenti IBM, la Commissione Regionale aveva finito col violare le regole d’interpretazione del contratto, attribuendo al medesimo un contenuto diverso da quello desumibile dagli atti di causa che, ove correttamente valutati, dimostravano chiaramente che si era, tutt’al contrario, trattato di un semplice prestito di personale, al cospetto del quale non era stato richiesto alla Mediosystem nulla di più del mero rimborso delle spese gravanti sulla IBM. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate ha poi dedotto la insufficienza della motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto per giustificare il suo convincimento in ordine all’estensione dell’accordo oltre i confini del puro prestito di personale, la Commissione Regionale si era limitata ad accennare ad una pattuizione relativa ai diritti sui materiali e sulle invenzioni, di cui non aveva però chiarito nè il significato nè "la portata in relazione alle altre clausole contrattuali".

Con il quarto motivo la ricorrente ha infine nuovamente dedotto la insufficienza della motivazione su fatto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale aveva addebitato all’Ufficio di non aver dimostrato l’esatta corrispondenza del rimborso alle spese, senza rendersi conto che sarebbe toccato, semmai, alla Mediosystem l’onere di provare il contrario e che, in ogni caso, sia il tenore letterale del contratto che le stesse fatture emesse dalla IBM evidenziavano chiaramente che la distaccataria non aveva riconosciuto nè pagato nulla di più del mero costo dei dipendenti utilizzati.

La spa Mediosystem ha depositato controricorso con il quale ha eccepito la infondatezza delle avverse doglianze, sostenendo che alcune di esse risultavano, ancor prima, inammissibili perchè prive di censura su punti centrali della controversia, oltre che basate su quesiti multipli o inconferenti e, comunque, diretti a riproporre questioni di fatto già decise nella fase di merito.

Per tali motivi ha concluso per il rigetto dell’impugnazione di controparte riproponendo, in via condizionata, i motivi dello appello incidentale concernenti la nullità della rettifica e della irrogazione delle sanzioni, che la Commissione Regionale non aveva esaminato in quanto assorbiti dal rigetto del gravame principale dell’Ufficio.

Così riassunte le rispettive argomentazioni delle parti e riconosciuta innanzitutto l’ammissibilità del ricorso principale perchè non preordinato ad un riesame del merito, bensì al controllo della esattezza e della congruità del ragionamento seguito dai giudici a quo, di cui ha criticato la decisione con argomenti e quesiti adeguati ai motivi d’impugnazione, osserva il Collegio che come risulta dalla normativa comunitaria e nazionale (art. 9 della Direttiva 17/5/1977, n. 77/388 CEE, art. 56 della Direttiva 28/11/2006, n. 2006/112/CE ed D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7 septies, comma 1, in cui è stato trasferito, per effetto del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, il riferimento prima contenuto nell’art. 7, comma 4, lett. d), il distacco (o messa a disposizione o prestito) di personale costituisce una prestazione di servizi astrattamente destinata, come tale, ad essere assoggettata all’IVA. Malgrado ciò, è stato fin da subito sostenuto che tale regola generale non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in cui il distaccatario si fosse limitato a rimborsare al distaccante il solo costo dei dipendenti.

La tesi è stata condivisa anche dal Ministero delle Finanze, che partendo dal presupposto secondo il quale le prestazioni di servizio assumevano rilevanza, ai fini del pagamento del tributo, soltanto se ne fosse derivato un vantaggio economico, ha con una serie di circolari confermato l’inapplicabilità dell’IVA nell’ipotesi in cui il beneficiario del prestito avesse restituito al concedente una somma esattamente uguale alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali (v., al riguardo, le risoluzioni 5/7/1973, n. 502712/ 30/1/1974, n. 500091/ 6/2/1974, n. 505366;

19/2/1974, n. 500160,1 19/1/1976, n. 500013,’ 20/3/1981, n. 411847 e 3/12/1981, n. 333652).

Dopo vari anni di ripetute conferme e di pacifica attuazione del predetto principio, il Ministero delle Finanze ha però mutato indirizzo, affermando con la risoluzione 31/10/1986, n. 363853 che tutte le somme versate dal distaccatario al distaccante dovevano essere assoggettate all’IVA indipendentemente dal loro ammontare e, cioè, non solo se superiori o inferiori, ma anche se corrispondenti all’ammontare complessivo del costo del personale.

A questo punto è, tuttavia, intervenuto il Legislatore, che con la L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35, ha stabilito che "non sono da intendere rilevanti agli effetti dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo". La dottrina ha valutato attentamente la nuova disposizione, attribuendole natura eccezionale in quanto faceva derivare l’irrilevanza della prestazione da una circostanza che, di regola, non poteva spiegare alcun rilievo al riguardo e, cioè, dallo ammontare della somma dovuta dal distaccatario, che ove perfettamente uguale al costo del personale, avrebbe comportato l’ininfluenza dell’operazione agli effetti dell’IVA. Proprio perchè norma speciale, ha proseguito inoltre la dottrina, la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, era destinato ad essere applicato soltanto al caso in esso previsto senza nessuna possibilità di essere elevato a strumento d’interpretazione generale anche perchè, diversamente opinando, avrebbe dovuto escludersi la susistenza del presupposto impositivo in qualunque altra ipotesi in cui il committente o il cessionario si fosse limitato a rimborsare alla controparte i soli costi da questa sopportati per la prestazione del servizio o la produzione del bene.

Anche l’Amministrazione finanziaria è pervenuta alla medesima conclusione, sottolineando che per restare fuori dal campo di applicazione dell’IVA occorreva la duplice condizione che a) si trattasse di un vero e proprio distacco di personale, ovverosia di un accordo in forza del quale un soggetto, al fine di soddisfare un proprio specifico interesse, metteva a disposizione di un altro delle persone a lui legate da un rapporto di lavoro subordinato e che b) il distaccatario riversasse al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore avrebbe comportato l’inapplicabilità dell’agevolazione, con conseguentemente sottoposizione ad IVA dell’intero importo pattuito (risoluzione 5/6/1995, n. 152/E; 2/8/2002, n. 262/E e 5/11/2002, n. 346/E).

La Corte di cassazione ha dapprima condiviso tale impostazione, stabilendo con sentenza n. 1788 del 1996 che indipendentemente dalla natura interpretativa o innovativa della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, restava comunque il fatto che il distacco o prestito di personale non costituiva operazione imponibile fintanto che l’impresa beneficiarla si fosse limitata a rifondere le sole retribuzioni nonchè gli oneri fiscali e previdenziali e le altre spese sostenute per i dipendenti.

La Commissione Tributaria Centrale ha proseguito sulla medesima linea, aggiungendo altresì che "per escludere dall’assoggettamento ad IVA ìe somme percepite per prestiti o distacchi di personale, occorreva l’esatta corrispondenza di esse a quanto pagato dal distaccante" (v, in tal senso, Sez. 11^, n. 3523 del 10/5/2001, pronunciata in una fattispecie in cui il rimborso era stato commisurato al costo medio dei dipendenti e non a quello in concreto gravante sul concedente).

Le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali si sono dal canto loro adeguate al principio che sembrava, oramai, consolidato quando, pronunciando sempre in controversie riguardanti la pretesa della Mediosystem di detrarre l’IVA pagata negli anni 1997/2000 sulle somme rimborsate alla IBM per l’utilizzazione del suo personale, C. Cass. nn. 19129, 19130, 19131 e 19132 del 2010 hanno deciso in difformità, stabilendo che la pattuizione di un corrispettivo inferiore o superiore al costo globale dei dipendenti risultava, in definitiva, irrilevante dato che nei limiti di esso il distaccante non effettuava nessuna prestazione, per cui se fosse stato pattuito un rimborso pari od inferiore, il distaccatario non avrebbe dovuto pagarci l’IVA, mentre se fosse stata concordata una somma superiore sarebbe stato tenuto a farlo soltanto sulla parte eccedente il costo del personale distaccato. Tenuto conto di quanto sopra e considerato che il giudice a quo si era accontentato di accertare la mancanza di esatta corrispondenza fra le spese sopportate dalla IBM e l’ammontare riversato dalla Mediosystem, cui aveva per ciò solo riconosciuto il diritto di portare in detrazione tutta UVA su di esso conteggiata, le suddette sentenze hanno cassato le pronunce impugnate, rinviando le cause alla Commissione Regionale affinchè le decidesse nel senso dell’applicabilità (e della successiva detraibilità) dell’IVA soltanto su quella parte del rimborso che avesse per avventura superato il costo effettivo del personale.

Ciò posto, rileva in primo luogo il Collegio che nelle controversie decise da C. Cass nn. 19129/19132 del 2010 non risulta essersi ancora formato nessun giudicato capace di fare stato nella presente causa che può, pertanto, essere decisa senza vincoli o preclusioni.

A questo proposito, occorre ulteriormente premettere che l’art. 30 della c.d legge Biagi e, cioè, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si è limitato a definire e disciplinare gli aspetti civilistici del distacco di personale, senza occuparsi di quelli tributari che, pertanto, continuano ad essere regolati dalla L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35. Quest’ultimo ha effettivamente introdotto una eccezione al regime normale, prevedendo che il distacco di personale che, come si è detto, integrerebbe in astratto una prestazione di servizi soggetta all’IVA non può, in concreto, più essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato. Tale rimborso deve essere, però, esattamente uguale alle retribuzioni ed agli altri oneri perchè ciò che occorre ai fini della irrilevanza è, come riconosciuto dalla dottrina e dall’Amministrazione finanziaria, che si tratti di una operazione sostanzialmente neutra, ovverosia di una vicenda che non comporti un guadagno per il distaccante, ma nemmeno un risparmio per il distaccatario, visto che, in caso contrario, non vi sarebbe ragione di riservarle un trattamento diverso dal normale.

Non varrebbe al riguardo replicare che il testo legislativo non menziona minimamente la necessità della predetta corrispondenza e che la richiesta della stessa si tradurrebbe, pertanto, in una inaccettabile forzatura del dato normativo, cui verrebbe attribuita una portata diversa da quella fatta palese dalle parole usate.

L’obiezione non potrebbe, infatti, essere condivisa in quanto la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, è stato emanato per fare chiarezza in un momento in cui l’unico punto su cui si discuteva non era davvero quello delle sorti dei distacchi a fronte dei quali fossero stati previsti dei rimborsi superiori od inferiori ai costi (che, per convincimento comune, avrebbero dovuto scontare l’IVA sull’intero importo), ma proprio e soltanto quello sul quale aveva voluto innovare il Fisco con la circolare del 1986 e, cioè, quello concernente l’applicabilità o meno dell’imposta nella ipotesi di rimborsi esattamente uguali alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali.

Ed è solo su questo punto che ha voluto incidere il Legislatore, dettando una disposizione la cui lettura non può prescindere dal contesto in cui si è inserita e dalle finalità cui ha mirato, che non erano certamente quelle d’introdurre un sistema più "liberale" di quello invalso prima del 1986, ma di avallare quest’ultimo a scapito della diversa e più restrittiva interpretazione fornita dalla risoluzione n. 363853/1986. Va pertanto confermato, come principio di diritto, che la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell’IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.

La differente conclusione raggiunta dalle sentenze nn. 19129/1932 del 2010 non pare, infatti, convincente nè per quanto riguarda la non assoggettabilità ad IVA dei rimborsi inferiori ai costi (in quanto finisce, essa sì, con l’assegnare alla norma un significato ed uno scopo diversi da quelli voluti dal Legislatore), nè per quanto concerne il trattamento dei rimborsi superiori, rispetto ai quali l’imposta dovrebbe essere applicata soltanto sulla quota eccedente i costi.

Tale ultima affermazione appare, anzi, ancora meno condivisibile della prima perchè oltre a porsi in contrasto con le intenzioni del Legislatore, giunge addirittura a scomporre artificiosamente la controprestazione del distaccatario, attribuendole due diverse funzioni e nature malgrado l’indubbia unitarietà economica e funzionale del servizio. Certamente, nulla avrebbe impedito al Legislatore del 1988 d’introdurre una sorta di franchigia, prevedendo in ogni caso l’inapplicabilità dell’imposta per le somme corrispondenti ai costi.

Simile possibilità non è stata però presa in considerazione dal Legislatore, il quale non ha sancito l’incondizionata ininfluenza dei rimborsi, ma soltanto quella (eventuale) dei distacchi, dimostrando in tal modo chiaramente che nell’ipotesi di specie non è questione di base imponibile, ma di rilevanza o meno dell’operazione che, ove sussistente, comporta, secondo le regole, l’imponibilità dell'(intero) importo versato dal distaccatario.

A conferma di quanto sopra non pare inutile rammentare che con la L. 24 giugno 1997, n. 196 è stata introdotta la possibilità di stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Con il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 446, è stata poi istituita l’IRAP, precisandosi all’art. il, comma 2 (successivamente modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, e, quindi, abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 50) che "gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell’art. 10, comma 1 e dell’art. 10 bis". Con circolare 4/6/1988, n. 141/E, il Ministero delle Finanze ha spiegato che la disposizione in questione aveva in definitiva mirato a sterilizzare l’operazione, aggiungendo che stante l’analogia delle fattispecie, il meccanismo da essa previsto doveva ritenersi applicabile anche all’impiego di personale sulla base di contratti di lavoro interinale. In un contesto del genere, in cui, come rilevato in dottrina, poteva legittimamente sostenersi che al lavoro interinale fosse applicabile pure la disciplina stabilita dalla L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, è però stata prontamente emanata la L. 13 maggio 1999, n. 133, che con l’art. 7 ha inserito nella L. n. 196 del 1997, l’art. 26 bis (non abrogato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 85), che lungi dal confermare la predetta estensione ha, tutt’al contrario, dettato una disciplina specifica, stabilendo che "i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f), all’impresa fornitrice degli stessi…devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’IVA di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13". Con tale disposizione il Legislatore ha da un lato smentito l’ipotesi della identità fra il trattamento IVA dei distacchi di personale e quello dei contratti di somministrazione di lavoro e, dall’altro, chiarito che la diversa regola per questi valevole non era più fondata sulla possibile irrilevanza dell’operazione, ma sulla esenzione sempre e comunque dei rimborsi che, pertanto, non dovevano scontare l’imposta nemmeno nel caso in cui il corrispettivo globale avesse superato l’ammontare dei costi dei lavoratori. In considerazione della sua genesi e della sua idoneità a dimostrare che quando i Legislatore ha voluto escludere in ogni caso la imponibilità dei rimborsi lo ha fatto espressamente, tale diversa regola può essere dunque apprezzata come un’indiretta, ma inequivoca conferma della impossibilità di leggere allo stesso modo la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, che proprio per la sua differente formulazione impone invece di distinguere le due fattispecie, applicando al distacco di personale una differente disciplina che per le ragioni sopra esposte, non può essere altra se non quella indicata in questa sede.

Ciò posto e tornando adesso al caso di specie, rimane unicamente da aggiungere che sia pure in forma succinta, la Commissione Regionale ha comunque spiegato i motivi del rigetto dell’appello, chiarendo che il medesimo non poteva essere accolto perchè dall’esame della documentazione in atti e delle clausole contrattuali, emergevano elementi capaci di escludere che le obbligazioni a carico della Mediosystem consistessero unicamente nel rimborso di una somma esattamente pari al costo del personale IBM. Trattandosi di valutazione in fatto immune da vizi logici e giuridici e, perciò, non sindacabile in questa sede, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate dev’essere pertanto rigettato con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato della contribuente.

Il contrasto di giurisprudenza verificatosi sulla questione di fondo giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 08-07-2011, n. 26776 Decreto di citazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’ambito del processo penale a carico di P.M.G., imputata del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 e L. n. 97 del 1967, art. 7, comma 2, in sede di udienza dibattimentale celebratasi in data 8 febbraio 2010 dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica di Crema, il Giudice dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei riguardi dell’imputata, avendo ritenuto generico il capo di imputazione – in quanto non indicati gli articoli di legge violati – con correlata violazione del diritto di difesa e conseguentemente disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica in sede.

Ricorre avverso il detto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale denunciando l’abnormità dell’ordinanza, essendo contenuti nel capo di imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie nonchè gli articoli di legge violati dei quali il giudice del dibattimento aveva ritenuto la mancata indicazione: conseguiva la totale erroneità della decisione assunta sulla base di presupposti del tutto inesistenti.

Il motivo a sostegno del ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che la nozione di abnormità presuppone l’adozione di un atto che sia del tutto estraneo al sistema il quale viene ad essere così irreparabilmente vulnerato ovvero a subire delle inammissibili stasi, più volte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio della non abnormità del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità – per genericità dell’imputazione – del decreto di citazione a giudizio, con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, trattandosi di esercizio di un potere in linea con il sistema ordinamentale, anche laddove la decisione del giudice remittente si sia basata su presupposti errati (vds. Cass. Sez. 3, 9.7.2008 n. 38404, P.M. in proc. Mazzacani, Rv. 241286; Cass. Sez. 3 Ord. 25.3.2010 n. 17198; P.M. in proc. Persichelli, Rv. 246989; Cass. Sez. 3, 14.12.2007 n. 6457, P.M. in proc. Fedele, Rv. 239048).

E sulla medesima scia si colloca altra pronuncia con la quale questa Corte ha riaffermato la tesi della non abnormità del provvedimento di rimessione al P.M., senza che ciò comporti una stasi del procedimento, potendo il P.M. procedere all’indicazione degli elementi fattuali dei quali sia stata rilevata la carenza (Cass. Sez. 4, Ord. 14.4.2005 n. 21706, P.M. in proc. Villa Ruscelloni, Rv.

231825).

Ancor più recentemente questa Corte, con riferimento alla erronea decisione da parte del giudice della nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza o insufficienza della imputazione – eventualmente eccepita dalle parti – ha ribadito l’inconfigurabilità dell’abnormità ben potendo il giudice successivamente rilevare il difetto dell’imputazione senza incorrere nella preclusione di cui all’art. 491 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 27.2.2009 n. 17238).

Peraltro sul tema va segnalato l’intervento risolutivo delle S.U. che, nell’affermare il principio della non abnormità, ha precisato come l’eventuale indebita declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio con conseguente trasmissione degli atti al P.M., non comporta una stasi del procedimento (Cass. S.U. 26.3.2009 n. 25957, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590).

Alla stregua di tali indicazioni deve allora ribadirsi l’inammissibilità del proposto ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27136 Obblighi del contribuente

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 19.10.2006 è stato notificato a D.P. e B.M. (quali soci della cessata "P.D. International di P. Diamantini & C. snc") un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 19.7.2005), che ha parzialmente accolto l’appello proposto dai predetti contribuenti contro sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona n. 119/04/2004, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti medesimi avverso cartella di pagamento.

I contribuenti hanno resistito con controricorso.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 20.4.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

L’Amministrazione ha notificato il 16.3.2004 agli odierni intimati una cartella di pagamento interessi e sanzioni per omesso o ritardato pagamento di ritenute nonchè per il recupero dell’IVA (ed accessori) portata dalla fattura n. (OMISSIS) avente ad oggetto cessione di beni, IVA annotata nella dichiarazione per l’anno 1999 di competenza della società (cessata il 31.12.2002), in cui gli odierni intimati erano soci, ma non assolta. Il provvedimento è stato impugnato dai contribuenti in relazione al solo preteso recupero dell’IVA e l’impugnazione è stata disattesa dall’adita commissione provinciale di Ancona. L’appello proposto dai contribuenti è stato sostenuto con l’assunto che l’IVA non era stata versata perchè "stornata", in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 (come modificato dal D.L. n. 669 del 1996, art. 2), siccome il credito vantato per cessione di merci era andato interamente perduto, nonostante gli infruttuosi tentativi di recupero. L’adita Commissione regionale ha accolto parzialmente l’appello, sul presupposto che la società avesse correttamente omesso di dichiarare e versare l’IVA in questione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che, essendosi avvalsa la società contribuente già nel 1999 del diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente ad un credito formatosi nel 1999 e rimasto insoddisfatto (e ciò ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26), essa aveva utilmente dimostrato di avere esperito vanamente ogni azione esecutiva a mezzo della richiesta di declaratoria del fallimento della cliente insolvente rivolta al Tribunale di Camerino, richiesta che era stata reietta sulla premessa che detta cliente fosse ditta di natura artigiana e perciò non assoggettabile a fallimento. Doveva perciò considerarsi esaustiva la "copiosa documentazione" depositata dai contribuenti a comprova delle infruttuose procedure eseguite per il recupero del credito.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 26.938,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 26 nel testo vigente "ratione temporis", in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Con l’anzidetto motivo la parte ricorrente si duole che il giudicante abbia ritenuto che i fatti di causa fossero idonei a "consentire la detrazione…nell’anno stesso di emissione della fattura e, comunque, ampiamente prima della verificazione della condizione posta dalla disciplina delle variazioni dell’imponibile e dell’imposta (art. 26, comma 2 citato) al fine di poter validamente esercitare la facoltà di detrazione.

Infatti, la certezza giuridica del venir meno dell’operazione economica si sarebbe potuta considerare raggiunta solo a conclusione delle procedure concorsuali o individuali, con l’accertamento ex post della omessa soddisfazione del credito (ciò che nella specie di causa aveva avuto corso nell’anno 2000), sicchè la facoltà di detrazione avrebbe potuto essere legittimamente esercitata dopo il verificarsi di detti presupposti e quindi sicuramente non nella dichiarazione relativa all’imposta per l’anno 1999.

Il motivo di censura è fondato e deve essere accolto.

L’art. 26 menzionato dispone, al secondo comma, che "se una operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente", compete il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19, "l’imposta corrispondente alla variazione". Detto diritto spetta al cedente del bene (o al prestatore del servizio), il quale deve a tal fine registrare la variazione "a norma dell’art. 25".

Soggiunge la norma che "il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa". Il successivo comma 3 dello stesso articolo pone un limite temporale all’applicazione delle disposizioni sopra riportate, stabilendo – tra l’altro – che esse sono inapplicabili "dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi…. indicati (nel comma 2) si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti….".

Il meccanismo contabile predisposto dalla legge per eliminare gli effetti delle registrazioni di una operazione imponibile, in caso di sopravvenuta variazione conseguente alle vicende sopra indicate, consiste, dunque, nella creazione a favore del cedente di un credito d’imposta "corrispondente alla variazione", mediante la relativa annotazione nel registro degli acquisti, per effetto della quale lo stesso cedente acquisisce il diritto di detrarre dall’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 19, un importo pari a quello a suo tempo annotato (a debito) nel registro delle fatture di cui all’art. 23. Il risultato di questa operazione contabile consiste nell’annullamento dell’originario debito d’imposta del cedente.

A sua volta, il cessionario, cui spettava il diritto alla detrazione, per avere annotato a suo tempo nel registro degli acquisti l’I.V.A. addebitatagli dal cedente a titolo di rivalsa, è tenuto a compiere l’operazione inversa, prendendo in carico nel proprio registro delle fatture un importo corrispondente a quello della detrazione che più non gli spetta ed acquisendo il diritto di ottenere dal cedente la restituzione dell’imposta (eventualmente) pagatagli a titolo di rivalsa, imposta che non e più dovuta da alcuno dei contribuenti per essere "venuta meno" l’operazione (originariamente) imponibile.

Presupposto indefettibile di simile operazione contabile è che (come nella specie di causa) sia stata emessa la fattura ed ulteriore condizione per poter effettuare la variazione in ipotesi di omesso adempimento del credito (circostanza che è stata aggiunta a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del D.L. n. 669 del 1996) è che ciò si sia verificato a seguito di infruttuose procedure esecutive individuali o concorsuali.

Il fondamento logico di detta seconda condizione consiste di certo nel fatto che l’esito infruttuoso della procedura esecutiva fornisce la ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

Consegue inevitabilmente da ciò che la procedura esecutiva deve avere avuto non solo effettivamente inizio (con il pignoramento in caso di esecuzione individuale e la sentenza di fallimento in caso di esecuzione concorsuale) ma anche definitiva conclusione, sicchè sia certo l’esito infruttuoso dell’esecuzione giudiziale e non vi sia dubbio alcuno sul l’incapienza (totale o parziale) del patrimonio del debitore e sulla definitività dell’insoluto. Almeno in senso relativo, poichè nulla esclude che il debitore possa tornare in bonis in una successiva epoca, ma in questo caso sarà possibile – dopo l’effettuazione della variazione in diminuzione in applicazione della menzionata disciplina – operare una nuova conseguente variazione in aumento, rettificando quella in diminuzione già effettuata e registrando l’incasso del credito.

E d’altronde, che "l’evento" in questione costituisca il presupposto indefettibile per potere dare corso alla procedura di variazione in diminuzione lo si desume dalla chiara lettera del menzionato art. 26, comma 3 nella parte in cui identifica il "verificarsi" degli eventi indicati nel comma 2 come riferimento cronologico per l’ammissibilità della detrazione, ciò che peraltro costituisce conferma della intentio legis che già è idoneamente espressa nel comma secondo del medesimo articolo, ove si dice (sia pure con formulazione tecnica infelice) che il mancato pagamento deve risultare "causato" da procedure esecutive rimaste infruttuose.

Ciò posto in termini di principio, è da rilevare che nella specie di causa risulta pacifico (per quanto si desume dal controricorso di parte contribuente: "per questo motivo tutte le operazioni rivolte al recupero del credito sono successive al 1999") che le procedure esecutive, prima individuali e poi concorsuali, promosse dall’odierna intimata nei confronti della propria debitrice non hanno avuto esito se non in epoca successiva alla fine del 1999 nè è chiaro in alcun modo ciò che la medesima intimata ha inteso asserire nella memoria illustrativa depositata ex art. 378 c.p.c., allorchè ha affermato che "il venir meno della possibilità di recupero del credito si è manifestata fin dal luglio 2000, pertanto entro i termini della dichiarazione dei redditi ed IVA riferibile all’anno 1999". Se anche la contribuente avesse chiaramente identificato le ragioni di questo assunto, pur tuttavia detto assunto resterebbe non condivisibile, non potendosi certo dare rilevanza contabile e fiscale ad un presupposto di detrazione manifestatosi nel corso dell’anno successivo a quello della cui dichiarazione si tratta, per il solo fatto che ciò si sia verificato prima del momento di redazione e presentazione della dichiarazione medesima.

Non vi è dubbio perciò che il presupposto per operare l’operazione di variazione in diminuzione si è maturato in periodo d’imposta successivo al 1999, sicchè è da escludersi che la odierna intimata avesse titolo ad effettuare la detrazione anzidetta.

A questa Corte non resta che accogliere il motivo di impugnazione proposto dall’Agenzia proprio sull’assunto della violazione della regola di competenza temporale della detrazione, e (poichè non residuano ulteriori elementi di fatto da esaminare, anche atteso che la questione riproposta dalla parte contribuente in ordine alla natura sussidiaria della responsabilità dei soci resta coperta dal giudicato, ormai prodottosi per difetto del necessario ricorso incidentale sul capo di reiezione implicita della questione proposta in appello ed appunto implicitamente risolta negativamente dal giudicante) decidere la lite anche nel merito, con l’integrale rigetto del ricorso introduttivo di primo grado avverso la cartella di pagamento qui in contestazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in relazione ai pregressi gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti avverso la cartella di pagamento. Condanna la parte intimata alla rifusione della spese di tutti i gradi, liquidate per questo grado in Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese prenotate a debito, e per i gradi di merito in complessivi Euro 1.300,00 per ciascun grado, di cui Euro 900,00 per onorario ed il resto per diritti oltre accessori di legge.
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