Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2010) 01-07-2010, n. 24777 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 25/11/2008, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza pronunciata in data 23/05/2008 dal Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto L. M. responsabile del delitto di rapina aggravata ai danni di B.V. e porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale spiegato, in modo adeguato e logico, le "macroscopiche contraddizioni ed incongruenze" delle versioni rese dai testi e dalla stessa parte lesa che erano tali da inficiare totalmente l’attendibilità dei testimoni e, quindi, le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte.

In particolare, la Corte non aveva spiegato la contraddizione fra quanto dichiarato dalla B. (secondo la quale era stata rapinata di due banconote di Euro dieci) e quanto accertato, nell’immediatezza dei fatti dalla Polizia che aveva rinvenuto addosso all’imputato una sola banconota di Euro 20: il che dimostrava che quel denaro non era quello asseritamente rapinato. In realtà, era successo che la B. "una volta spesi i soldi (non suoi ma prestati dal C.) per l’acquisto dello stupefacente, ha dovuto inventare la storia della rapina per giustificarsi con chi le aveva prestato il denaro" in ciò coadiuvata dall’amica V..

In ogni caso, al più, la rapina era stata solo tentata e non consumata.

Motivi della decisione

3. La tesi difensiva riproposta in questa sede, era già stata dedotta avanti alla Corte territoriale la quale, dopo averla presa in esame, l’ha disattesa osservando che:

– la richiesta d’intervento della Polizia era avvenuta immediatamente dopo la rapina, prima che la parte offesa avesse potuto concordare la sua condotta con i due ragazzi del gruppo;

– tutti i componenti dello stesso avevano, senza ombra di dubbio, riconosciuto l’aggressore nell’imputato;

– addosso allo stesso erano stati rinvenuti sia il coltello a serramanico che la banconota da venti euro (adeguatamente nascosti in una manica del giubbino ed in una calza);

– la differenza di taglio della banconota ben poteva trovare giustificazione nella modesta capacità mnemonica dei testi oltrechè nel loro superficiale approccio con i dati della realtà esterna.

Infatti, un eventuale accordo di carattere calunniatorio avrebbe comportato, da parte della B. e degli altri testi, un preventivo sforzo di omogeneizzazione delle rispettive versioni; – la tesi difensiva proposta dall’imputato era del tutto priva di credibilità, non avendo trovato conferma l’asserita perdita temporanea di coscienza, nel comportamento tenuto dal magrebino dopo l’arrivo della Polizia e dovendosi alla stessa attribuire valenza di ingenuo tentativo di non dar conto della condotta tenuta nei confronti della B..

In realtà, le censure, riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.

In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;

Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SS.UU. 24/1999. 4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 230 del 2004 DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. MISURE CAUTELARI PERSONALI Ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

La Corte d’appello di Palermo, chiamata a decidere sulla domanda con la quale una persona – tratta in arresto in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in tema di stupefacenti, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 14 gennaio 1998, e poi prosciolta da quegli stessi reati con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Palermo il 7 ottobre 1999, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per ostacolo di precedente giudicato – aveva chiesto il riconoscimento della equa riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 14 gennaio 1998 all’8 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente il riconoscimento di un’equa riparazione anche a chi abbia subito un periodo di custodia cautelare per un fatto dal quale sia stato poi prosciolto ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.

La Corte premette che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Ai sensi del comma 2, poi, lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile sia accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Le medesime disposizioni si applicano anche, in forza del comma 3, alle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero emessa sentenza di non luogo a procedere.

Questi essendo i presupposti per il riconoscimento del diritto all’equa riparazione, il giudice a quo rileva che l’ipotesi sottoposta al suo esame non rientra in alcuna di quelle previste dal citato art. 314. Non nella previsione del primo comma, giacché tale disposizione presuppone che il soggetto sottoposto a custodia cautelare sia stato liberato dall’accusa nel merito, con una delle formule espressamente indicate; e neanche in quella del secondo comma, ancorché essa si riferisca al "prosciolto per qualsiasi causa", in quanto in tale caso occorre pur sempre una decisione irrevocabile che accerti l’illegittimità della custodia cautelare sofferta per difetto di una o più delle condizioni stabilite dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., decisione che nella specie non sussiste.

Risulterebbe dunque evidente, ad avviso del remittente, la ingiustificata disparità di trattamento tra chi abbia subito custodia cautelare e sia stato poi prosciolto con una delle formule di cui al primo comma, e chi invece abbia subito un provvedimento restrittivo per un reato in ordine al quale sia stato in precedenza giudicato e abbia addirittura già scontato la pena detentiva inflitta con una precedente sentenza di condanna. Né, osserva il giudice a quo, la fattispecie potrebbe essere ricondotta nella previsione dell’art. 314 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della sentenza n. 310 del 1996 di questa Corte, che ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, in quanto la privazione della libertà personale non è avvenuta in base ad un ordine di esecuzione erroneo, per essere stato adottato sull’errata premessa che la sentenza di condanna fosse diventata definitiva, ma in base ad un’ordinanza di custodia cautelare divenuta illegittima solo ex post, per effetto della sentenza irrevocabile di proscioglimento emessa perchè per lo stesso fatto l’imputato era già stato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

La medesima disposizione, ad avviso del remittente, contrasterebbe anche con gli artt. 2, 13 e 76 Cost. Sotto quest’ultimo profilo, perché, come è già stato rilevato nella citata sentenza n. 310 del 1996, l’art. 2 della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), nel prevedere che il nuovo codice si sarebbe dovuto adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, imponeva di evitare ogni discriminazione tra le due situazioni delineate, in quanto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce, all’art. 5, il diritto alla riparazione in favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzioni di sorta.

Quanto al contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., la Corte d’appello rileva che l’istituto dell’equa riparazione costituisce espressione del principio solidaristico che ispira l’intera Costituzione, con la conseguenza che la limitazione del suo ambito di applicabilità comporterebbe anche un’illegittima compressione di quel principio, lasciando inoltre priva di ristoro una violazione della libertà personale, che l’art. 13 vuole inviolabile.

Né, prosegue il remittente, potrebbe ritenersi che l’art. 314 cod. proc. pen. sia applicabile nel caso di specie in forza di un’interpretazione analogica, non sussistendo tra le ipotesi in esame la eadem ratio, nell’un caso vertendosi in ipotesi di accertata innocenza, nell’altro di responsabilità penale per la quale sussiste un impedimento a procedere per effetto della preclusione processuale di cui all’art. 649 cod. proc. pen. E neanche potrebbe trovare applicazione l’istituto della riparazione dell’errore giudiziario, di cui all’art. 643 cod. proc. pen., mancando, nella specie, un giudizio di revisione. Del tutto ininfluente sarebbe infine la disciplina posta dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile di magistrati) dal momento che l’art. 14 di tale legge prevede espressamente che le disposizioni in essa contenute non pregiudicano il diritto alla riparazione in favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ne afferma la sussistenza, non essendo possibile giudicare sul merito della richiesta di riparazione senza risolvere pregiudizialmente il dubbio di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. ¾ Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale è l’art. 314 del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui non consente il riconoscimento di un’equa riparazione anche a chi abbia subito un periodo di custodia cautelare per un fatto dal quale sia stato poi prosciolto ai sensi dell’art. 649 dello stesso codice.

Ad avviso della Corte d’appello di Palermo, tale disposizione contrasterebbe, innanzitutto, con l’art. 3 della Costituzione, perché determinerebbe una disparità di trattamento tra chi abbia subito custodia cautelare e sia poi prosciolto con una delle formule di cui al primo comma del medesimo art. 314 (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato), e chi invece abbia subito un provvedimento restrittivo per un reato in ordine al quale sia stato in precedenza giudicato e abbia addirittura già scontato la pena detentiva inflitta con una precedente sentenza di condanna.

Inoltre, sarebbe violato l’art. 76 Cost., in relazione all’art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e all’art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto tra i principî e criteri direttivi della delega per l’approvazione del nuovo codice di procedura penale vi era quello dell’adeguamento alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e, tra queste, la citata Convenzione, la quale, all’art. 5, stabilisce appunto il diritto alla riparazione in favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzioni di sorta.

Secondo il giudice a quo, risulterebbero infine violati l’art. 2 Cost., in quanto l’istituto dell’equa riparazione costituisce espressione del principio solidaristico che ispira l’intera Costituzione, e l’art. 13 Cost., perché risulterebbe priva di ristoro una violazione della libertà personale, garantita ad ogni individuo in termini di inviolabilità.

2. ¾ La questione non è fondata, nei termini di seguito precisati.

Essa muove da una non condivisibile interpretazione della disposizione censurata, e precisamente dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Se invero può convenirsi con il remittente allorquando esclude che l’ipotesi sottoposta alla sua cognizione – e consistente nella emissione di una ordinanza di custodia cautelare per un fatto per il quale il destinatario del provvedimento restrittivo è già stato giudicato e ha addirittura scontato la pena inflitta con precedente sentenza di condanna – possa essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., stante la tassatività delle ipotesi di proscioglimento nel merito in quella disposizione considerate quale presupposto per il diritto all’equa riparazione, non è invece condivisibile la conclusione del giudice a quo per quanto riguarda l’affermata impossibilità di ricondurre la fattispecie al suo esame tra quelle per le quali l’art. 314, comma 2, configura la possibilità della riparazione per l’ingiusta detenzione.

La disposizione da ultimo citata prevede che il diritto all’equa riparazione spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile sia accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Il remittente ha ritenuto che, nella specie, difetterebbe la condizione che consente di integrare la fattispecie e precisamente la decisione irrevocabile, consistente unicamente, secondo la sua prospettazione, in una pronuncia che accerti l’illegittimità della custodia cautelare sofferta per difetto di una o più delle condizioni stabilite dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Orbene, posto che, come ritenuto anche dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 8 novembre 1993, n. 20), "in alcune ipotesi la illegittimità della misura cautelare, ai sensi del secondo comma della disposizione citata, può risultare in modo implicito, e tuttavia evidente, dalla stessa sentenza definitiva di merito", non vi è ostacolo a ritenere che tra queste ipotesi debba rientrare anche quella in cui venga accertato, con sentenza irrevocabile, che la custodia è stata disposta in relazione ad un fatto per il quale sia già intervenuto un giudicato. E’ indubbio, infatti, che l’art. 649 cod. proc. pen., nel prevedere che "l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2, e 345" e nel disporre che, "se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa in dispositivo", configuri una preclusione all’esercizio dell’azione penale (sentenza n. 27 del 1995).

Se dunque si accerti, con sentenza irrevocabile, che l’azione penale non poteva essere esercitata perché preclusa da precedente giudicato, non può non concludersi che anche la misura cautelare disposta per il medesimo fatto per il quale l’imputato era già stato giudicato risulta priva dei requisiti che ne legittimano l’adozione, stante l’evidente nesso di strumentalità dell’azione cautelare rispetto all’azione penale. Non si vede infatti alcuna differenza tra l’ipotesi della misura emessa in presenza di scriminanti o nei confronti di persona non punibile (art. 273, comma 2, cod. proc. pen. – in riferimento all’art. 314, comma 2) che sia stata poi prosciolta, rispetto al caso di chi abbia subito custodia cautelare per un reato, ad esempio, non procedibile o per il quale, comunque, l’azione penale non poteva essere esercitata, come nella specie. Invero, pur se non espressamente previsto, appare indubitabile che, ove dopo l’adozione della misura emerga che per lo stesso fatto l’indagato è già stato giudicato, la forza espansiva del ne bis in idem operi anche agli effetti cautelari, imponendo, quindi, l’immediata revoca della misura, perché, appunto, sono risultati mancanti i relativi presupposti di legittimità: vale a dire l’assenza di condizioni ostative all’esercizio della relativa azione (penale e cautelare ad un tempo).

Del resto, questa Corte, con specifico riferimento agli artt. 2 e 13 Cost., ha più volte posto in luce il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione per l’ingiusta detenzione ed ha chiarito che, in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento ex post, in ragione della qualità del bene offeso, si deve avere riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa (sentenze n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n. 284 del 2003). Ove quindi, con sentenza irrevocabile, si accerti che per il medesimo fatto per il quale è stata disposta la custodia cautelare vi era una preclusione da giudicato, devono ritenersi sussistenti i requisiti cui l’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. subordina l’insorgenza del diritto alla riparazione: una decisione irrevocabile che, dichiarando la preclusione derivante da precedente giudicato, implicitamente accerta la illegittimità della misura cautelare disposta in relazione ad un’azione penale che non poteva essere iniziata o proseguita.

Una conferma in tal senso si rinviene nella sentenza di questa Corte n. 284 del 2003, nella quale, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi dell’ordine di esecuzione emesso in relazione ad un reato per il quale l’indagato era già stato giudicato all’estero, ove aveva addirittura espiato la pena, si è chiarito che in sede di riparazione per la detenzione che si assume ingiustamente sofferta per duplicazione della pena è assorbente l’accertamento della identità del fatto e dell’avvenuta espiazione, proprio per quel fatto, di una pena detentiva. Si può quindi affermare che, come in quella ipotesi il giudice della riparazione era soltanto tenuto a verificare, con valutazione ex post, se la pena indicata nell’ordine di esecuzione non fosse già stata espiata, in tutto o in parte, all’estero, e ciò proprio perché in tale caso quella pena, sin dall’inizio, non poteva essere posta in esecuzione nella sua interezza, così, nel caso di applicazione di una misura cautelare per un fatto per il quale si accerti successivamente, con sentenza irrevocabile, che per quel medesimo fatto l’imputato era già stato giudicato, il giudice della riparazione dovrà limitarsi, con accertamento necessariamente ex post, a prendere atto che, con l’azione penale, neanche l’azione cautelare poteva essere iniziata o proseguita per preclusione da giudicato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 76 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che i ricorsi in epigrafe indicati possono essere decisi con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo;

CONSIDERATO, in via preliminare, che il ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione n. 4262 del 28 novembre 2006, allo stato risulta improcedibile in quanto le opere abusive oggetto di tale provvedimento – come già evidenziato in sede cautelare – costituiscono oggetto anche dell’ordinanza n. 52 in data 21 febbraio 2008, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, sicchè l’interesse della ricorrente si è spostato sull’annullamento di quest’ultimo provvedimento;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame del primo ricorso per motivi aggiunti – avente ad oggetto il provvedimento n. 13686 in data 11 giugno 2007, con il quale l’Amministrazione comunale ha respinto due distinte domande di condono edilizio presentate dalla ricorrente in data 10 dicembre 2004 ed iscritte ai numeri di prot. 28299 e 28300, invocando, da un lato, l’incompletezza della documentazione allegata alle predette domande di condono e, dall’altro, la disciplina posta dall’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, e la circostanza che il Comune di Sant’Antonio Abate sia sprovvisto della "carta dell’uso agricolo" prevista dall’art. 5, comma 3, lett. d), della legge regionale Campania n. 35/1987 – assumono rilievo decisivo le sentenze di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 aprile 2008, n. 1877), relative ad analoghi provvedimenti di diniego di condono adottati dal Comune di Sant’Antonio Abate, nelle quali è stato evidenziato quanto segue:

– secondo l’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, "fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:…. d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici". Trattasi, con ogni evidenza, di una previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l’esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Da tale ricostruzione emerge un sistema che consente la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntivamente, costituite: a) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli (e in questo caso trattasi della mera riproposizione di una caratteristica propria della disciplina posta dalle due precedenti leggi sul condono con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33, comma 1, della legge n. 47/1985); b) dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Deve quindi ritenersi che la novità sostanziale della suddetta previsione normativa sia costituita – come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 20 aprile 2007, n. 1690; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 963; T.A.R. Veneto, Sez. II, 19 giugno 2006, n. 1884) – proprio dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio (che, al contrario, prescinde di norma da un simile requisito), così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001, piuttosto che ai meccanismi previsti delle due precedenti leggi sul condono edilizio. Del resto, l’originalità di tale meccanismo non deve meravigliare perché anche con riferimento al c.d. "terzo condono edilizio" la Corte costituzionale (sentenza 28 giugno 2004, n. 196, punto n. 23 della motivazione) ha ribadito che i provvedimenti di sanatoria edilizia costituiscono oggetto di un difficile bilanciamento tra interessi diversi (quelli della tutela del paesaggio, della cultura, della salute, del diritto all’abitazione e al lavoro, e, non ultimo, l’interesse finanziario dello Stato) ed ha precisato che, nel contemperamento dei valori in gioco, il punto di equilibrio è stato individuato introducendo una disciplina – più restrittiva rispetto a quelle precedenti – che in presenza di abusi realizzati in zone vincolate richiede il requisito aggiuntivo della conformità urbanistica delle opere realizzate in assenza o in difformità dal prescritto titolo abilitativo;

– quanto al problema dell’individuazione dei vincoli rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, tale disposizione – secondo la prevalente giurisprudenza (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, n. 1690/2007 cit.; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 16 marzo 2006, n. 3043) – non si riferisce solamente ai vincoli imposti su singoli immobili per effetto di un provvedimento puntuale, perché il generico riferimento ai "vincoli imposti… a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici" induce piuttosto a ritenere che il legislatore abbia optato per una più rigida tutela di beni sensibili che comprende anche quelli genericamente attinti da vincoli paesistici;

– secondo l’articolo 5, comma 1, della legge regionale Campania n. 35/1987 (di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area SorrentinoAmalfitana) "dalla data di entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale e sino all’approvazione dei Piani Regolatori Generali comunali (ivi incluse le obbligatorie varianti generali di adeguamento ai Piani Regolatori Generali eventualmente vigenti) per tutti i Comuni dell’area è vietato il rilascio di concessioni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10". Trattasi di una norma di salvaguardia (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 6 aprile 2004, n. 4128), evidentemente finalizzata ad indurre i Comuni ad adeguare le previsioni dei Piani Regolatori Generali alla disciplina posta dal P.U.T., il cui rigore risulta in parte temperato dalla previsione (al terzo comma dello stesso articolo 5) di talune fattispecie escluse dal divieto di rilasciare nuovi titoli abilitativi, tra le quali specifica rilevanza assume in questa sede quella di cui alla lett. d), relativa alla realizzazione di interventi edilizi nei comuni dotati di strumento urbanistico generale e ricadenti nella zona territoriale 7 di cui all’art. 17 della stessa legge regionale n. 35/1987. Infatti per tali interventi la disposizione della lett. d) prevede che "il rilascio delle concessioni in zona agricola avverrà nel rispetto del contenuto della carta dell’uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto redatta da un agronomo e dalle disposizioni di cui al punto 1.8, titolo II, dell’allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni";

– la norma di salvaguardia posta dall’articolo 5 della legge regionale n. 35/1987 trova applicazione anche nel procedimento di condono edilizio in ragione dell’espresso riferimento alla conformità "alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" contenuto nell’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003. Infatti, dal punto di vista strettamente letterale, stante la genericità del rinvio alla disciplina posta dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, tale rinvio può ben essere riferito anche alle norme di salvaguardia come quella posta dall’articolo 5 della legge regionale n. 35/1987. Inoltre, dal punto di vista sistematico, si deve ribadire che la novità sostanziale della disciplina posta dall’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003 è costituita dall’inserimento del requisito della conformità urbanistica all’interno della fattispecie del condono edilizio, così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001, piuttosto che ai meccanismi previsti delle due precedenti leggi sul condono edilizio. Ne consegue che, in virtù di tale peculiare meccanismo di sanatoria, il carattere di straordinarietà ed eccezionalità che contraddistingue il procedimento di condono rispetto al procedimento ordinario per il rilascio del permesso di costruire risulta fortemente attenuato e, quindi, non vi è ragione per ritenere che la ratio della norma di salvaguardia dell’articolo 5 della legge regionale n. 35/1987 – finalizzata ad indurre i Comuni ad adeguare le previsioni dei Piani Regolatori Generali alla disciplina posta dal P.U.T. – sia estranea al meccanismo di sanatoria disciplinato dall’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003;

Motivi della decisione

stante quanto precede, risultano infondati il quinto ed il sesto motivo – con i quali la ricorrente censura la seconda ragione ostativa al condono, addotta dall’Amministrazione comunale, incentrata sulla disciplina posta dall’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, e sulla circostanza che il Comune di Sant’Antonio Abate sia sprovvisto della "carta dell’uso agricolo" prevista dall’art. 5, comma 3, lett. d), della legge regionale n. 35/1987 – in quanto:

– non essendosi il Comune di Sant’Antonio Abate dotato della carta dell’uso agricolo del suolo e delle attività colturali, le domande di condono edilizio presentate dalla ricorrente non possono essere favorevolmente valutate alla stregua della norma derogatoria posta dall’articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 35/1987 e, quindi, rientrano nell’ambito di applicazione della norma generale del primo comma dello stesso articolo 5, che vieta di rilasciare nuovi titoli abilitativi fino all’approvazione dei Piani Regolatori Generali adeguati alla disciplina del P.U.T.;

– trattandosi nel caso in esame di opere abusive realizzate in zona sottoposta e vincolo paesaggistico e non conformi agli strumenti urbanistici, l’Amministrazione comunale ha correttamente applicato la disposizione ostativa al condono contenuta nell’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003;

CONSIDERATO altresì che:

– secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 28 giugno 2010, n. 456), nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente;

– tenuto conto di quanto precede la ricorrente, per effetto della reiezione del quinto e del sesto motivo di ricorso, allo stato non ha alcun interesse all’esame né del terzo motivo, con il quale viene censurata la prima ragione ostativa al condono addotta dall’Amministrazione comunale, incentrata sull’incompletezza della documentazione allegata alle domande di condono, né dell’ottavo motivo (relativo al mancato accoglimento della domanda di condono n. 28300), incentrato sulla irrilevanza degli ulteriori abusi edilizi posti in essere dalla ricorrente successivamente alla presentazione delle domande di condono (abusi consistenti nella chiusura perimetrale della tettoia), anche perché la sanatoria non è stata negata in ragione della realizzazione di tali ulteriori abusi;

CONSIDERATO inoltre che prive di ogni fondamento risultano le ulteriori censure, di carattere procedimentale, dedotte con il primo ricorso per motivi aggiunti. Infatti:

– quanto al primo motivo – incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 – è sufficiente evidenziare che alla ricorrente è stata notificata in data 22 maggio 2007 la nota n. 11260 in data 11 maggio 2007, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle suddette domande di condono, e che tale comunicazione fa espresso riferimento alla ragione ostativa alla sanatoria incentrata sulla disciplina posta dall’articolo 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, e sulla circostanza che il Comune di Sant’Antonio Abate sia sprovvisto della "carta dell’uso agricolo", prevista dall’art. 5, comma 3, lett. d), della legge regionale n. 35/1987;

– quanto al secondo motivo – incentrato sulla omessa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e sul mancato rispetto dell’ordine di presentazione delle domande di sanatoria – è sufficiente rammentare che la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo posto che, in caso di mancata designazione di altro soggetto, ai sensi dell’art. 5 comma 2, della legge n. 241/1990, comunque riveste tale ruolo il funzionario preposto all’unità organizzativa competente (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 9 aprile 2010, n. 1855), e che il soggetto responsabile dell’abuso edilizio ha un’evidente interesse alla sanatoria dello stesso e non ha, quindi, ragione alcuna di dolersi del fatto che la sua domanda di condono sia stata esaminata con priorità rispetto ad altre analoghe domande;

– quanto al quarto motivo – incentrato sulla omessa comparazione dell’interesse pubblico al diniego del condono con l’interesse della ricorrente alla sanatoria degli abusi di cui trattasi – si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 18 gennaio 2010, n. 37), il diniego di concessione edilizia in sanatoria costituisce un atto vincolato i cui presupposti sono tipizzati dal legislatore, con la conseguenza che non occorre alcuna valutazione del pubblico interesse all’adozione dello stesso;

– quanto al settimo motivo – incentrato sulla omessa acquisizione dei pareri di competenza della Commissione edilizia integrata e della Soprintendenza – è sufficiente rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5153), tenuto conto della specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia, nonché dell’assenza di una specifica previsione in ordine alla necessità del parere della Commissione edilizia integrata, l’acquisizione di tali pareri, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, non è obbligatoria, bensì facoltativa, mentre l’acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico non è necessaria laddove l’Amministrazione comunale ravvisi (come nel caso in esame) la sussistenza di ulteriori ragioni ostative al rilascio della concessione in sanatoria non connesse alla valutazione di compatibilità dell’abuso con il vincolo paesaggistico;

– quanto all’ultima censura – incentrata sull’illegittimità derivata del provvedimento di diniego di condono per effetto dei vizi che inficierebbero la legittimità dell’ordine di demolizione impugnato con il ricorso introduttivo, avente ad oggetto gli ulteriori abusi edilizi posti in essere dalla ricorrente successivamente alla presentazione delle suddette domande di condono – è sufficiente ribadire che la sanatoria non è stata negata in ragione della realizzazione di tali ulteriori abusi e, quindi, non sussistendo un nesso di presupposizione tra il primo ordine di demolizione ed il diniego di condono, la ricorrente non ha interesse all’esame delle censure dedotte con il ricorso introduttivo;

CONSIDERATO che anche il secondo ricorso per motivi aggiunti – avente ad oggetto l’ordinanza n. 52 in data 21 febbraio 2008, con la quale, a seguito della reiezione delle suddette domande di condono edilizio, è stata ordinata alla ricorrente la demolizione di tutte le opere abusive poste in essere alla via Canale n. 131/A – risulta infondato per le seguenti ragioni:

– quanto al primo, al quinto ed al settimo motivo – incentrati sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di valutare la compatibilità degli abusi edilizi con la disciplina posta dalla legge regionale n. 35/1987 per la zona 7 del P.U.T. dell’Area SorrentinoAmalfitana, e quindi la sanabilità degli stessi, prima di disporre la demolizione – occorre rammentare che dal combinato disposto degli articoli 31 e 36 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, mentre la sanabilità delle stesse consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 27 settembre 2006, n. 8331; Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617), nonchè ribadire che, nel caso in esame, l’ordine di demolizione consegue alla reiezione delle apposite domande di condono edilizio presentate dalla ricorrente;

– quanto al secondo motivo – incentrato sulla omessa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e sul mancato rispetto dell’ordine di presentazione delle domande di sanatoria – valgono le considerazioni che hanno determinato la reiezione del secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti;

– quanto al terzo motivo, incentrato sulla mancata identificazione catastale del bene di cui è stata ordinata la demolizione, la giurisprudenza ha, in più occasioni (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7053; Sez. IV, 26 giugno 2009, n. 3530), evidenziato che nessuna norma impone l’indicazione dei dati catastali al fine di identificare il bene oggetto dell’ordine di demolizione;

– quanto al quarto motivo – incentrato sulla mancanza della deliberazione consiliare di cui all’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 in merito alla sussistenza di prevalenti interessi pubblici ostativi alla demolizione delle opere abusive di cui trattasi – occorre evidenziare che il predetto art. 31 configura come doverosa sia l’adozione dell’ordine di demolizione, sia l’adozione dell’ulteriore provvedimento sanzionatorio di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, come conseguenza della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, mentre l’eventualità che il Consiglio comunale possa, con apposita delibera, escludere la necessità di procedere alla demolizione dell’opera acquisita al patrimonio comunale (ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici) è successiva non solo all’ordine di demolizione, ma anche all’ulteriore provvedimento sanziontorio di acquisizione gratuita dell’opera abusiva, e si configura quale alternativa all’ulteriore ordinanza di demolizione in danno delle opere abusive gratuitamente acquisite (si veda al riguardo T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 8 settembre 2006, n. 7986, con riferimento alla disciplina posta dall’art. 7 della legge n. 47/1985, oggi sostituito dall’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001);

– quanto al sesto motivo – incentrato sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di valutare se l’ordine di demolizione possa essere eseguito senza compromettere la statica del rimanente immobile – è sufficiente evidenziare che la ricorrente erroneamente invoca l’applicazione della disciplina posta dall’art. 33, comma 2, e dall’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (secondo i quali, qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio delle opere legittimamente realizzate, può essere applicata una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria) posto che tali disposizioni riguardano, rispettivamente, gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire e gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre nel caso in esame si tratta di opere che, complessivamente considerate, configurano una nuova costruzione realizzata in assenza del prescritto permesso di costruire. Inoltre, giova rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 5 giugno 2008, n. 5244; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 3327; T.A.R. Lombardia Brescia, 9 dicembre 2002, n. 2213), da una corretta interpretazione degli articoli 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che nella fase della contestazione dell’abuso l’Amministrazione non può far altro che ordinarne la demolizione, mentre l’applicazione della sanzione pecuniaria (in luogo della demolizione) costituisce una misura destinata ad operare in un momento successivo all’adozione dell’ordine di demolizione, nel caso in cui risulti che non è possibile darvi esecuzione;

– quanto all’ottavo motivo – incentrato sull’erronea qualificazione delle opere abusive di cui trattasi – dall’esame dei verbali della Polizia municipale richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato (allegati alla memoria difensiva depositata dall’Amministrazione comunale in data 12 febbraio 2009) si desume che le opere abusive di cui trattasi configurano una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e, quindi, che ne è stata correttamente ordinata la demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 380/2001;

– quanto alle ulteriori censure – incentrate sull’illegittimità derivata del nuovo ordine di demolizione, per effetto dei vizi che inficerebbero il provvedimento di diniego di condono impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti – è sufficiente far rinvio alle considerazioni che hanno determinato la reiezione delle censure dedotte con quest’ultimo ricorso;

CONSIDERATO, da ultimo, che – pur volendo non ritenere tardiva l’ulteriore censura dedotta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, incentrata sul fatto che l’Amministrazione abbia disposto il diniego delle domande di condono proposte dalla ricorrente (e la conseguente demolizione delle opere abusive dalla stessa realizzate) senza aver prima provveduto sulla domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dalla medesima ricorrente ai sensi dell’articolo 1, commi 3739, della legge n. 308/2004 – tale censura non potrebbe comunque trovare accoglimento. Infatti questa Sezione in altra sede ha già analiticamente evidenziato in altra sede (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008, n. 1470) le ragioni per cui si deve ritenere che l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica sia rilevante ai soli fini del processo penale. Pertanto in questa sede è sufficiente rammentare che – accedendo alla tesi del Consiglio di Stato secondo la quale si deve ritenere che solo con la novella del 2006 (decreto legislativo n. 157/2006) sia stato esteso al procedimento di cui all’articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004 (ossia al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica durante la c.d. la fase transitoria) il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3483) – diviene agevole ricondurre alla sola materia penale sia la c.d. "depenalizzazione degli abusi minori" (introdotta dall’art. 1, comma 36, della legge n. 308/2004), sia il c.d. "mini condono paesaggistico" (previsto dall’articolo 1, commi 37 – 39, della legge n. 308/2004), dovendosi rinvenire la ragion d’essere di questi istituti proprio nella inidoneità del rilascio postumo dell’autorizzazione paesistica a determinare l’estinzione del reato previsto dall’articolo 181 del decreto legislativo n. 42/2004;

CONSIDERATO che, stante quanto precede:

– il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– entrambi i ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati devono essere respinti perché infondati;

– le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1032/2007 e sui ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i ricorsi per motivi aggiunti perché infondati.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Sant’Antonio Abate, delle spese di giudizio, che si quantificano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 63 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Impugnativa in sede giurisdizionale Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

(in sostituzione per i ricorrenti) e Aime;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La difesa dei ricorrenti all’udienza del 12 gennaio 2011 ha dichiarato di aderire all’eccezione sollevata dalla difesa Inps (con memoria depositata il 21.12.2010) di carenza di giurisdizione, trattandosi di selezione interna nell’ambito della medesima area (con passaggio da "da C3 a C4"), a spese compensate (con consenso di controparte).

Anche recentemente la Cassazione civile, a Sezioni Unite del 9 settembre 2010, con la sentenza n. 19251, ha ribadito l’orientamento per cui:

"In tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall’art. 30 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al g.o., non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del g.a. di cui al comma 4 dell’art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165" (per l’appunto procedure concorsuali).

Analogamente anche sez. un., 25 maggio 2010, n. 12764.

Per quanto concerne la mobilità, nell’ambito della stessa area, anche il Consiglio di Stato ha affermato il medesimo principio:

"residua quindi la giurisdizione del g.o. sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, oppure il passaggio da una qualifica ad un’altra "nell’ambito della medesima area"" (Consiglio Stato, sez. IV, 04 maggio 2010 n. 2541).

Anche il T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, con sentenza del 24 luglio 2010 n. 556, ha affermato che:

"Spettano al giudice ordinario le controversie attinenti ai concorsi interni che comportino il passaggio da una qualifica a un’altra nell’ambito della stessa area".

L’orientamento emerge anche dalle pronunzie meno recenti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 luglio 2005, n. 3778):

"Le controversie in materia di concorsi nel pubblico impiego ricadono nella giurisdizione del g.a. quando si tratti di concorsi per soli candidati esterni, di concorsi "misti" (ai quali possono partecipare gli impiegati aventi una data posizione di carriera, anche se non in possesso di tutti i requisiti previsti per i concorrenti "esterni"), e di concorsi riservati agli interni per il passaggio da un" area funzionale ad un’altra; "mentre appartengono alla giurisdizione residuale del g.o. le controversie attinenti a procedure selettive per il passaggio degli impiegati da una qualifica a un’altra nell’ambito della medesima area funzionale". Tali ultime procedure, infatti ancorché denominate concorso, non sono i concorsi per l’accesso al pubblico impiego di cui tratta l’art. 97 cost. e le controversie sui quali sono affidate al g.a., bensì procedure di promozione, attinenti quindi allo svolgimento del rapporto d’impiego, sul quale sussiste ora la giurisdizione del g.o." (nel caso si trattava di una procedura denominata selezione interna per la progressione verticale, riservata a impiegati della medesima area).

In sostanza solo in caso di passaggio fra diverse aree vige il diverso principio:

"Considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato in aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere, con la conseguenza che le relative controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 06 luglio 2010, n. 4313).

Nel caso di specie la selezione è stata avviata dopo il 30/6/1998 (data di passaggio al g.o. delle controversie inerenti il pubblico impiego), contemplata all’art. 69 comma 7° del D.Lgs. 165/2001 e non può essere fatta rientrare nella deroga per le procedure concorsuali "per l’assunzione" di cui all’art. 69 comma 7° del TU 165/2001, trattandosi di mobilità nell’ambito della stessa area.

In definitiva va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla graduatoria inerente la selezione indetta dall’INPS per il passaggio per mobilità di personale "da C3 a C4" nell’ambito della medesima fascia/area "C".

Le spese, stante l’ espresso consenso delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto originario di giurisdizione (giurisdizione in materia del giudice ordinario del lavoro).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.