T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 162 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con memoria 24.1.2011, depositata presso la segreteria della sezione in pari data, prot. n. 766, la parte ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla notificazione ed al deposito del ricorso, il Comune di Sezze ha dato risposta, con nota 4.1.2011, n. 213, alla istanza avanzata dalla interessata;

che deve essere, perciò, dichiarata la cessata materia del contendere.

che le spese del giudizio quantificate in euro 1000,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa, sono poste a carico del Comune di Sezze
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Sezze a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 1000,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 9982 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Che B.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Lecce, depositato il 24.7.06, con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato, ex Lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 2915,00 per l’eccessivo protrarsi di un procedimento fallimentare svoltosi innanzi al Tribunale di Bari sez. lavoro iniziato nel febbraio 2001 e terminato nell’aprile 2005;

che il Ministero ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso, con cui ci si duole della avvenuta liquidazione dell’equo indennizzo sulla base di euro mille per anno di ritardo è infondato.

La Corte d’appello si è infatti attenuta ai criteri Cedu che stabiliscono che il danno debba essere liquidato sulla base di una somma compresa tra i mille ed i millecinquecento Euro.

Il secondo motivo con cui ci si duole della avvenuta compensazione delle spese di giudizio è inammissibile.

La giurisprudenza prevalente di questa Corte si è costantemente espressa nel senso che in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di giusti motivi con il solo limite che occorre fornire adeguata motivazione della decisione presa ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

Nel caso di specie detta motivazione è stata adeguatamente fornita sulla base del solo parziale accoglimento della domanda attrice.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 600,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11291

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ga dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.6.2000, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, dichiarò C.G. responsabile del reato continuato di ricettazione di assegni in concorso, e riconosciuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv c.p. lo condannò alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 14.5.2005, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione della L. n. 251 del 2005, art. 10, essendo nella fattispecie applicabile il più breve termine prescrizionale di cui alla disciplina riformata.

Infatti, al momento dell’iscrizione del processo in Corte d’Appello era entrata in vigore la L. n. 251 del 2005; 2) la nullità della sentenza di primo grado per mancanza, difetto e incompletezza della motivazione.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Per quanto riguarda il secondo motivo, è sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, essendo i reati commessi in data 14.4/12.5 e 29.5.1995, alla data della lettura del dispositivo (14.5.2009), non era ancora trascorso il termine massimo di prescrizione, che è di anni quindici, in quanto all’atto dell’entrata in vigore della legge ex Cirielli il procedimento era pendente in appello, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 15.6.2000. A ciò aggiungasi che nel corso del procedimento di primo grado il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 142 gg. per rinvio a seguito di adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’ordine degli avvocati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14395 ICI

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Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso contro avviso di accertamento, con cui il Comune di Sassuolo, per l’anno 1997, aveva:

a) rettificato la dichiarazione i.c.i. relativamente agli stabilimenti industriali denominati (OMISSIS), già accatastati in categoria "D" ma privi di rendita, recuperando la maggior imposta derivante dall’applicazione del valore catastale rispetto a quella definita con metodo contabile; b) contestato l’omessa dichiarazione i.c.i. in relazione alle particelle gravanti sul suo territorio dello stabilimento industriale denominato "(OMISSIS)", e recuperato l’imposta correlativa, determinandola in funzione della rendita risultante agli atti della locale Agenzia del Territorio.

A fondamento del ricorso, la società contribuente dedusse, quanto ai primi due immobili, che trattandosi di immobili privi di rendita nell’anno in contestazione, l’imposta era stata versata con riferimento ai valori contabili, in perfetta aderenza alla previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3,; quanto al terzo immobile, che si trattava di immobile ubicato per la maggior parte nel territorio del Comune di (OMISSIS), al quale era stata presentata la correlativa denunzia e versata l’imposta.

Sull’opposizione del Comune, il ricorso fu accolto dall’adita commissione tributaria, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale (ad eccezione che per il capo relativo alla regolamentazione delle spese di causa).

I giudici di appello, in sintesi, ritennero corretto il comportamento della società contribuente sia con riferimento alla determinazione dell’imposta in funzione dei valori contabili dei primi due immobili sia con riferimento alla denunzia ed al versamento relativi al terzo immobile al Comune di (OMISSIS) e ciò sul presupposto che detto immobile, pur se composto di due unità diversamente accatastate, costituiva un unico capannone industriale in prevalenza ubicato in territorio di tale Comune.

Avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1- I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4, per non aver considerato, in merito ai primi due immobili, che, essendo detti immobili già iscritti in catasto (ancorchè in categoria "D"), non ricorrevano, per essi, le condizioni per la commisurazione dell’imposta ai valori contabili dell’immobile.

Con il secondo motivo del ricorso principale, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 4 nonchè del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 5, 6 e 10 e censura la decisione impugnata per non aver considerato, in merito al terzo immobile, che due unità immobiliari, insistenti sul territorio di due diversi comuni, devono considerarsi autonome e distinte ai fini del pagamento dell’ici, se distintamente accatastate e munite di rendita, ancorchè diano vita ad un’unica struttura industriale.

Con l’unico motivo dell’appello incidentale, la società contribuente censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, in quanto fondato su eccezione "nuova" in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

In proposito, rileva in particolare, quanto all’accertamento relativo ai fabbricati (OMISSIS), che, nell’atto di accertamento e in primo grado, il recupero era stato esclusivamente fondato sulla mancata allegazione della documentazione contabile necessaria alla determinazione dell’imposta ed il riscontro dell’esattezza dei valori denunciati, mentre l’impossibilità di ricorrere al metodo contabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in considerazione dell’assenza del requisito della non iscrizione in catasto era stata dedotta per la prima volta in appello.

3. Il motivo di ricorso incidentale della società contribuente va esaminato prioritariamente, giacchè investe questione pregiudiziale processuale, rilevabile d’ufficio, non delibata dal giudizio di merito, (cfr. Cass. ss.uu. 26018/08, 23019/07).

La doglianza è fondata.

Al riguardo, occorre premettere che la sentenza impugnata rivela in fatto che, in merito ai fabbricati (OMISSIS), l’atto di accertamento del Comune era fondato sul presupposto della mancanza dei requisiti per l’imposizione i.c.i. in base al criterio contabile, "per mancanza della distinta di contabilizzazione delle u.i.", e che, solo nel giudizio di appello ("questo è un nuovo motivo, che non era stato proposto in primo grado"), la censura era stata prospettata sotto il diverso profilo dell’impossibilità di ricorrere al metodo contabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in considerazione dell’assenza del requisito della non iscrizione in catasto degli immobili da assoggettare ad imposta.

Ciò posto, deve rilevarsi che il Comune ha fatto valere in appello l’esistenza di un fatto costitutivo della sua pretesa all’applicazione ai fini i.c.i. del criterio del valore determinato con riferimento alla rendita catastale (iscrizione in catasto dei beni immobili (OMISSIS)) diverso da quello (mancanza di una distinta contabilizzazione) che era stato, invece, posto a fondamento della pretesa avanzata con l’avviso di accertamento e sostenuta in primo grado. Deve, pertanto, convenirsi con la ricorrente incidentale che, anzichè valutare nel merito la doglianza, il giudice a quo ne avrebbe dovuto pregiudizialmente dichiarare l’inammissibilità per violazione del divieto dello ius novorum D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 e art. 345 c.p.c.. Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che non è possibile far valere per la prima volta in giudizio (e, a maggior ragione, in appello) un fatto costitutivo della pretesa tributaria che non sia già stato assunto a suo fondamento fin dall’avviso di accertamento, atteso, in particolare che – dovendo la causa petendi della pretesa tributaria essere individuata nella motivazione dell’atto impositivo ed essendo il processo tributario strutturato come giudizio di impugnazione di atti – l’apprezzamento della fondatezza degli atti impositivi non può essere effettuato sulla base nè di un criterio diverso da quello enunciato negli avvisi nè di un’indagine su circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente prospettate (cfr. Cass. 25909/08, 27065/08, 10779/07, 11830/04, 4125/02, 10138/96).

Alla luce degli esposti rilievi, in accoglimento del ricorso incidentale della società contribuente, va, dunque, disposta la cassazione senza rinvio (ex art. 382 c.p.c., comma 2, ultima parte) del capo della sentenza impugnata relativo al recupero d’imposta concernente gli immobili (OMISSIS), posto che, in proposito, il giudizio non poteva proseguire per inammissibilità del corrispondente motivo di appello.

4. La determinazione – implicando la definitività, sul punto, della decisione di primo grado – comporta l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale del Comune di Sassuolo.

5. Il secondo motivo del ricorso principale del Comune – teso a censurare la decisione impugnata per non aver considerato, in merito al terzo immobile (OMISSIS), che due unità immobiliari, insistenti sul territorio di due diversi comuni, devono considerarsi autonome e distinte ai fini del pagamento dell’ici, se distintamente accatastate e munite di rendita, ancorchè diano vita ad un’unica struttura industriale – è infondato.

Posto che la strutturale unitarietà dei cespiti immobiliari in rassegna costituisce oggetto dell’intangibile accertamento in fatto del giudice del merito, in proposito deve, invero, rilevarsi che questa Corte ha già puntualizzato che in tema di i.c.i., in base alla lettura in combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), e art. 4, comma 1, va esclusa l’identificazione fra unità immobiliare e particella catastale, con la conseguenza che, nel caso di un immobile, costituito da più particene, la cui superficie insista sul territorio di più comuni, il soggetto attivo dell’imposta è il comune sul cui territorio la superficie del fabbricato insiste in misura prevalente (v. Cass. 27065/08).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso incidentale della società contribuente, va disposta la cassazione senza rinvio del capo della sentenza impugnata relativo al recupero d’imposta concernente gli immobili (OMISSIS), con assorbimento del primo motivo del ricorso principale del Comune e rigetto del secondo.

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale, assorbito il primo motivo del ricorso principale, e respinge il secondo motivo del ricorso principale; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.