Cass. civ. Sez. VI, Sent., 16-12-2011, n. 27110 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, con sentenza n. 372 del 3 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taurianova, che aveva accolto la domanda di P. A., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4 con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta". 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiarla del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a utenti finali).

Al ricorso, che propone tre motivi, la parte intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deducono due censure, la prima di "violazione dell’art. 1339 c.c., in relazione alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3): si sostiene che l’art. 1339 c.c. consentirebbe l’inserimento automatico dell’art 6, comma 4, della detta delibera nel contratto di utenza, sia perche l’integrazione sarebbe consistita nel sopperire ad una lacuna della volontà negoziale, sia per essere la delibera generica, sia perchè per la sua violazione era prevista una sanzione diversa.

Con una seconda censura si lamenta "violazione degli artt. 1182 e 1196 c.c., in rapporto alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)" e si sostiene che la delibera avrebbe avuto carattere programmatico e non precettivo e, dunque, non avrebbe potuto integrare il contratto di utenza.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di. motivazione riguardo ad un comportamento dell’Enel che avrebbe rappresentato ottemperanza alla delibera.

Con un terzo motivo si denuncia che erroneamente, una volta postasi nell’etica dell’integrazione, la pronuncia impugnata avrebbe rilevato anche che era rimasto inadempiuto l’obbligo di informazione del consumatore sul pagamento gratuito delle bollette.

2. Le due censure proposte con il primo motivo, afferendo entrambe alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondate per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giungo 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, ai è concluso che deve escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che "Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c." e che "Nella logica del sistema di cui alla L. n. 401 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitatale dal l’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto". 3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle prime due censure, perchè erroneamente il Tribunale ha attribuito alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa dei contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza dell’inadempimento.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto efficacia integrata va, restano assorbiti.

4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dalla parte qui intimata debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente – che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo al primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda di P.A.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00 (Euro 600,00), di cui duecento/00 (Euro 200,00) per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31678 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza in data 16/9/2010, dichiarava un luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti del minore M.E., imputato di rapina aggravata. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino deducendo la mancanza di motivazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, cioè della riconducibilità della pena applicabile in concreto entro la soglia di due anni di pena detentiva, per la concessione del perdono giudiziale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale, nella specie, ha ritenuto concedibili le attenuanti generiche e la diminuente della minore età, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, determinando la pena in anni due di reclusione e Euro 1000 di multa, entro il limite previsto dall’art. 169 c.p..

Ancorchè il Tribunale non abbia motivato relativamente alla pena base e alla diminuzione per le attenuanti riconosciute, ha comunque determinato la pena, non illegale, entro la soglia dei due anni di pena detentiva. Il ricorso va, conseguentemente, rigettato.

Va, inoltre, rammentato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190, art. 52, in caso di diffusione della sentenza vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i minorenni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1094 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24.10.2007/1.3.2008 la Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.I. nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana spa (di seguito RAI) per il riconoscimento della natura subordinata dell’attività di annunciatore-traduttore svolta dal settembre del 1995.

Osservava in sintesi la corte territoriale che non risultava alcun elemento di prova dal quale potesse desumersi uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale nè la soggezione dello stesso al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.I. con due motivi. Resiste con controricorso la RAI. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed, in particolare, rileva che la corte territoriale aveva omesso di accertare, per come prescritto dalla sentenza rescindente, se il ricorrente avesse l’obbligo di trattenersi nel posto di lavoro per l’orario stabilito; circostanza che, peraltro, risultava dalla documentazione prodotta, ma non era stata esaminata di giudici di appello.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando ancora vizio di motivazione, prospetta che la corte territoriale non aveva preso in considerazione un complesso di circostanze documentali dalle quali risultava che la prestazione del ricorrente era inserita nella struttura organizzativa della RAI e sottoposta al potere direttivo e di controllo di quest’ultima, essendo tenuto ad osservare gli orari di lavoro unilateralmente stabiliti dall’azienda e restando soggetto, in mancanza, a rilievi disciplinari.

2. Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano meritevoli di accoglimento.

3. Ha accertato la sentenza rescindente come si manifestasse la necessità, alla luce della genericità di molte delle valutazioni operate dai giudici di merito, di completare l’indagine istruttoria in ordine alle modalità concrete di espletamento da parte del lavoratore di una prestazione di cui andava tenuta presente la specifica natura intellettuale e si è, al riguardo, osservato come se è pur vero che il giudice non è tenuto ad analizzare e discutere particolarmente i singoli elementi di prova acquisiti al processo, potendo invece procedere ad un apprezzamento globale e sintetico del materiale probatorio, lo stesso dovesse comunque tener conto, nell’ambito di una valutazione complessiva, di tutti gli elementi decisivi risultanti dal complesso probatorio e mettere in rilievo quanto è necessario per chiarire e sorreggere adeguatamente la ratio decidendi.

Laddove, nella fattispecie, erano stati pretermessi doverose indagini e opportuni rilievi argomentativi in ordini ad elementi, ivi compresa l’analisi della struttura di controllo della prestazione ed eventuali interventi a tal fine dispiegati dal datore di lavoro e loro natura e modalità, idonei a sostenere affermazioni altrimenti apodittiche, quali l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, la continuità della prestazione, la messa a disposizione delle energie lavorative.

4. In esecuzione di tale compito, la corte di rinvio ha ritenuto che non emergesse dagli atti alcun elemento di prova dal quale potesse desumersi uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e che, in particolare, la RAI non aveva esercitato un controllo diverso da quello diretto alla verifica del "buon risultato" della prestazione, con la predisposizione di un palinsesto delle trasmissioni che prevedeva determinate cadenze temporali, che necessariamente sfuggivano alla discrezione del lavoratore.

Nell’esprimere tale valutazione, i giudici del rinvio non hanno, tuttavia, operato quel confronto con il materiale istruttorio ritualmente acquisito agli atti che la Suprema Corte aveva ritenuto necessario per accertare, in termini concreti e non per mera deduzione da una astratta configurazione della fattispecie, le reali modalità di svolgimento della prestazione, completando una indagine istruttoria che era apparsa, per molti aspetti, viziata da genericità ed indeterminatezza.

In particolare, non risultano in alcun modo esplicitate le ragioni per le quali non si sono prese in considerazione le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti e tese a dimostrare, fra l’altro, la sussistenza o meno dell’obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione dell’azienda, in esecuzione di un rapporto avente carattere di sostanziale continuità, al pari di quello svolto dai traduttori – annunciatori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, o il pagamento della retribuzione anche in presenza di eventi, quale lo sciopero dei giornalisti, che determinavano una riduzione della prestazione.

Al pari di come non si sono presi in considerazione, senza alcuna plausibile motivazione, i molteplici documenti prodotti dal ricorrente (in particolare le svariate note di servizio) relativi all’organizzazione e determinazione dei tempi di lavoro degli annunciatori-traduttori, alla tipologia ed alle caratteristiche dei controlli esercitati dall’azienda ed alle modalità di aggiornamento professionale da quest’ultima predisposte, seppur si trattasse di documenti oltremodo rilevanti (per come ha ritenuto questa Corte in analoghe fattispecie: v. ad es. Cass. n. 5079/2009; Cass. n. 23320/2010; Cass. n. 23502/2010) per apprezzare se la società intimata fosse in grado di determinare le coordinate spaziali e temporali della prestazione, garantendone il proficuo e duraturo inserimento nell’organizzazione aziendale; o, in altri termini, per verificare, in termini di concreta analisi della fattispecie, la sussistenza in capo all’azienda di un potere unilaterale di conformazione della prestazione di lavoro, secondo come richiesto dalla sentenza rescindente.

Il che ha precluso di valutare se i poteri organizzativi della RAI avessero, con riferimento alla prestazione lavorativa del ricorrente, "una ampiezza di estrinsecazione tale da consentirle) di disporre della stessa nell’ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva", e si è assegnato, invece, rilievo ad una astratta "caratteristica della prestazione…predefinita e cognita al momento di accettazione dell’incarico", del tutto ingiustificabile alla luce del valore dichiarativo che assume, ai fini della configurazione della fattispecie lavoristica, l’esecuzione del rapporto contrattuale.

5. Ne, infine, per giustificare tale esito possono richiamarsi i limiti cognitivi che la legge assegna al giudizio di rinvio. Tale assunto risulta incontrovertibile dal momento che (non essendo controverso che la prestazione di lavoro del ricorrente si sia da sempre svolta con le medesime caratteristiche) la valutazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio di riassunzione ben poteva trovare fondamento nel tempo della formazione di questi documenti e nella necessità, imposta dalla sentenza rescindente, di indagare le modalità di concreto espletamento del rapporto di servizio, in coerenza con le caratteristiche stesse della cassazione per vizi di motivazione, in esito alla quale, come noto, il giudice di rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti che trovino giustificazione nella sentenza di annullamento e nell’esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate, valutando liberamente i fatti di causa, al fine di pervenire ad un nuovo, e complessivo apprezzamento, adeguato ai rilievi svolti dal giudice di legittimità. E non senza che al riguardo si rammentino le esigenze di ricerca della verità materiale che, pur nell’ambito del rigoroso sistema di produzione documentale che ispira il processo del lavoro, il giudice deve, comunque, perseguire anche attraverso l’esercizio dei poteri di ufficio che appaiono indispensabili ai fini della decisione della causa, in coerenza con la tutela differenziata riconosciuta ai diritti che trovano realizzazione nel relativo giudizio (cfr. SU n. 8202/2005).

6. Il ricorso va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro giudice di pari grado, il quale provvederà a nuovo esame, alla luce dei criteri indicati, regolando, altresì, pure le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-02-2012, n. 3126 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

1) Con sentenza 16 marzo 2006, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Tecnopanelli snc avverso la sentenza del tribunale di Verona del 6 agosto 2001, condannava la Bano Caldaie srl al risarcimento in favore della appellante di una somma di Euro 464.000 circa.

La Corte d’appello quantificava in tale misura il danno arrecato alla Tecnopanelli dalla errata fornitura di una caldaia, in conseguenza della quale aveva dovuto rinunciare a una commessa di pannelli di legno richiestile della società tedesca Holz. Bano srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 luglio 2006, resistito con controricorso dalla Tecnopanelli snc. La compagnia assicuratrice Winterthur spa, a suo tempo chiamata in causa e costituitasi nei giudizi di merito, è rimasta intimata.

Motivi della decisione

2) Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006. 3) Con il primo motivo parte ricorrente Bano srl lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., (in relazione all’art. 360, n. 3). Sostiene che la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni si fonderebbe sulla asserita mancata contestazione delle voci di danno indicante dall’appellante e deduce che il principio di non contestazione trova applicazione solo nel processo del lavoro.

A conclusione del motivo formula due quesiti di diritto, miranti a far affermare che la prova del quantum del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali ex art. 1223 c.c., debba essere fornita dal creditore "non tramite un giudizio ipotetico", ma sulla base di un "rigoroso giudizio di probabilità, caratterizzato da previsioni fondate su situazioni già esistenti e dimostrate e non soltanto dedotte".

Afferma inoltre che non sussisterebbe alcun onere di contestare nello specifico ogni fatto dedotto ex adverso e che la contestazione, per quanto generica, impedisca di far ritenere provate le circostanze sostenute dall’istante.

3.1) Si tratta di quesito inammissibile. In primo luogo esso è privo di qualsiasi riferimento concreto al caso di specie, requisito indispensabile perchè un quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c., possa essere preso in esame (Cass. 9477/09; Su 7433/09), risolvendosi altrimenti in un’astratta affermazione giuridica e non nella individuazione della regola specificamente utilizzabile per la definizione della controversia esaminata e risolta dal giudice d’appello sulla base di altra norma mal interpretata o male applicata.

3.2) In secondo luogo la censura non è congrua rispetto alla ratio della sentenza, che non risulta fondata su un’errata concezione dell’onere di contestazione specifica, giacchè soltanto la quantificazione dell’utile, indicato in 918 milioni viene argomentativamente rafforzata con riferimento a questo concetto, di talchè non è ad un errore di diritto, ma a un vizio di motivazione su un aspetto della decisione che deve essere portata la critica.

Sono per contro fondati secondo e terzo motivo di ricorso.

4) Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al fatto controverso costituito dalla mancata considerazione delle contestazioni in merito alla quantificazione del danno operato dalla Tecnopannelli.

La Bano caldaie sostiene di aver sempre contestato i fatti addotti dalla Tecnopannelli e indica gli atti difensivi nei quali erano contenute le specifiche contestazioni, adducendo che non era stata effettuata la verifica delle scritture contabili benchè richiesta al c.t.u. dal giudice di primo grado, perchè la resistente Tacnopannelli non aveva fornito al consulente la documentazione necessaria al raffronto dei dati utili.

Il terzo motivo lamenta vizi di motivazione in relazione alla "mancata considerazione dei dati aziendali nel periodo di riferimento nella determinazione del ritenuto danno".

Se si considera la precisa rubrica di questo motivo e la parte finale della censura precedente, si ha un quadro riassuntivo sufficientemente preciso, anche in relazione all’art. 366 bis c.p.c., delle censure motivazionali, da esaminare congiuntamente, che colgono senz’altro nel segno.

La domanda risarcitoria, dipendente dalla inadeguata fornitura della nuova caldaia, verteva sul pregiudizio conseguente alla asserita impossibilità di avviare, oltre la produzione ordinaria, la produzione di pannelli di nuova generazione (finger point), perdendo la commessa Holz e quindi l’utile da essa previsto.

La domanda era stata respinta dal giudice di primo grado per "mancato superamento dell’onere della prova".

Era quindi mancata, secondo la prima sentenza, la prova dell’esistenza di commesse tradizionali, oltre quella Holz, non controversa, tali da concretizzare effettivamente la perdita.

4.1) La sentenza impugnata, per contraddire la precedente, ha infatti ritenuto (pag 10) che la Tecnopannelli non dovesse fornire la prova dell’esistenza di ordinativi relativi ai pannelli tradizionali. Ha affermato che il mantenimento di tale fonte di guadagno era presumibile, data la mancanza di "qualsivoglia indizio di segno contrario", dal fatto che un’attività normale non sarebbe stata lasciata improvvisamente per una nuova, forte di un solo ordine. Ha aggiunto che sarebbe stato possibile l’avvio della nuova produzione anche senza la cella terza di essiccazione, ma che ciò avrebbe portato all’interruzione della produzione tradizionale.

Orbene, l’ipotesi che l’attività tradizionale sia continuata a pieno regime, fonda, come evidenziato in ricorso, una motivazione insufficiente e illogica in ordine alla "quantificazione" del pregiudizio lamentato.

La presunzione che può reggere la motivazione circa l’entità (e non l’esistenza) del danno può nascere invero da fatti noti e non, come in questo caso, da illazioni circa il comportamento astrattamente prevedibile in capo al danneggiato.

Giova infatti osservare che la entità di commesse produttive di un certo materiale non può dirsi certa, per l’imprenditore, anno per anno, essendo si possibile il mantenimento degli standard di produttività, ma altrettanto frequente una diminuzione, anche temporanea, delle commesse.

4.2) Inoltre, in considerazione del passaggio a produzione di nuova generazione, anche solo l’eventualità che questa scelta potesse corrispondere ad evoluzioni del mercato non più remunerative per le vecchie produzioni, rendeva labile la ipotesi formulata dalla Corte di appello.

Essa, senza, a quanto consta (questa Corte non ha accesso ai documenti di causa, ma può e deve fondarsi sulle carenze evidenti delle sentenze e sulle deduzioni degli atti difensivi), il minimo corredo di documentazione circa la esistenza di commesse ordinarie e la possibilità di cumulare – sia pure in periodi sfalsati – l’una e l’altra produzione soddisfacendo gli ordinativi, ha raggiunto apodittiche conclusioni.

Ha infatti presunto non solo: a) che sia continuata la produzione di materiali ordinari, ma anche che b) essa fosse quantitativamente stata richiesta dai clienti in misura tale da assorbire la produzione di tutti gli impianti; c) che la scelta di risolvere il contratto con il nuovo cliente sia stata la migliore "scelta imprenditoriale", in relazione alle possibilità produttive di quell’anno.

Siffatta conclusione poteva essere invece raggiunta solo previa rigorosa prova che erano stati acquisiti ed esitati ordini relativi alla produzione tradizionale, tali da impedire di avviare la nuova produzione, sia pure parzialmente, eliminando o riducendo la perdita del contratto Holz.

4.3) I giudici di appello non potevano adagiarsi sulla ipotesi che comunque la committente avesse prodotto pannelli normali in misura pari agli anni precedenti, poichè questo assunto non era ipotesi meramente congetturale, ma circostanza di fatto fondamentale, documentabile con dati oggettivi, facilmente acquisibili. Di questi dati la parte asseritamente danneggiata era nella piena disponibilità e quindi doveva produrli per dimostrare l’entità del danno conseguente alla mancata fornitura completa del nuovo impianto.

Da essi la sentenza non poteva prescindere. La contestazione allegata da parte ricorrente si riferisce infatti puntualmente ed opportunamente alla verifica delle scritture contabili, invano a quanto consta sollecitata, premessa indispensabile per quelle anche ulteriori acquisizioni probatorie (ordinativi, acquisti di materiali, fatture di vendita, etc.) necessarie a dimostrare che il danno da mancata produzione si fosse effettivamente verificato.

Tale esigenza probatoria si imponeva a maggior ragione a fronte di una sentenza di primo grado che aveva specificamente rimproverato a parte attrice, odierna resistente, la mancata prova del danno di cui chiedeva il ristoro, circostanza questa che rende evidente la insufficienza di una ricostruzione alternativa puramente ipotetica, del tutto inadeguata a fronte dell’assenza di documentabili, se esistenti, riscontri positivi della tesi preferita.

L’indagine del giudice di rinvio, in quanto compatibile con l’assolvimento tempestivo degli oneri probatori, nel rispetto delle preclusioni eventualmente maturate, dovrà valutare con completezza tutti i periodi indicati come rilevanti dalle parti, onde verificare se vi sia stato slittamento di forniture o altra soluzione imprenditoriale che abbia vanificato o attutito l’ipotesi lesiva prospettata da parte controricorrente, restando cosi opportuna la sollecitazione in proposito formulata in ricorso, relativa ad anni successivi al 1995.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuova motivazione in ordine all’esistenza ed all’eventuale entità del danno oggetto di controversia.

In sede di rinvio la Corte territoriale liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo e terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.