Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 25-05-2011, n. 20867 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.N. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Enna, del reato di cui agli artt. 81 cpv e 61 c.p., n. 10, art. 594 c.p., commi 1 e 4 e artt. 582 e 583 c.p. perchè, in presenza di più persone, offendeva l’onore ed il decoro del dipendente della Provincia regionale di Enna, B.M., nell’esercizio delle sue funzioni, dandogli dell’ubriacone e procurava allo stesso lesioni personali guarite oltre i quaranta giorni, colpendolo con un calcio nelle parti intime.

Con sentenza del 22 gennaio 2008, il Tribunale dichiarava C. colpevole dei reati di lesioni personali e, per l’effetto, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, con la concessione delle attenuanti generiche ed i benefici di legge; lo proscioglieva, invece, dal reato di ingiuria per reciprocità delle offese.

Condannava, inoltre, lo stessi imputato al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, con attribuzione di provvisionale immediatamente esecutiva.

Pronunciando sul gravame proposto in favore dell’imputato, la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, sostituiva la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 2.280,00 di multa, interamente condonata; riduceva la provvisionale concessa dal primo giudice che determinava nella misura di Euro 2.000,00, rinviando per la definitiva liquidazione del danno complessivo al giudice civile confermava nel resto, con ulteriori statuizioni di legge.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce inosservanza dell’art. 111 Cost. per violazione dell’obbligo di attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, in relazione alla gestione dell’esame dibattimentale da parte del primo giudice.

Il secondo motivo deduce travisamento dei fatti ed inosservanza dell’art. 49 c.p., con riferimento alla ricostruzione dei fatti ed alla ritenuta impossibilità che un calcio sferrato da tergo potesse aver determinato le lesioni denunciate dalla persona offesa, che stava scendendo le scale ed era, quindi, in posizione tale che il calcio non potesse raggiungerne lo scroto.

Il terzo motivo deduce travisamento dei fatti ed inosservanza dell’art. 62 c.p., n. 2, per mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, stante il comportamento violento ed aggressivo della persona offesa.

Il quarto motivo deduce violazione dell’obbligo di valutazione critica delle prove, ai sensi dell’art. 192 c.p.p. ed illogicità della motivazione in punto di penale responsabilità penale, con particolare riferimento all’erronea lettura delle dichiarazioni testimoniali. Il quinto motivo deduce violazione dell’obbligo di osservanza della legalità, con riferimento alla ribadita conferma della condanna al danno morale, nonostante le statuizioni delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte, che avevano escluso autonomia di tale danno rispetto al danno biologico. Il capo relativo alla provvisionale avrebbe dovuto essere annullato e non semplicemente ridotto nella misura di Euro 2.000,00. 2. – La prima ragione di censura, afferente alla pretesa interferenza del Tribunale nell’esame del testimoni, segnatamente della teste C.G., asseritamente svolto al fine di orientarne l’esito in favore della prospettiva accusatoria, si colloca in ambito di inammissibilità. Si sostanzia, infatti, di rilievi non solo generici, ma anche meramente reiterativi di profili di doglianza già prospettati nell’atto di gravame, in ordine ai quali la risposta motivazionale del giudice di appello appare inappuntabile, Peraltro, la Corte ha giustamente fatto carico all’appellante di non avere neppure assolto all’onere di allegazione, mediante specificazione dei brani dell’esame testimoniale che tradirebbero lo sbilanciamento del giudicante nel senso denunciato. E tale onere è rimasto inadempiuto anche in questa sede di legittimità.

La seconda censura, relativa a preteso travisamento dei fatti ed alla violazione dell’art. 49 c.p., riguarda questione di merito, insindacabile in questa sede di legittimità in presenza di motivazione congrua ed appagante. Ad ogni modo, è destituita di fondamento, in quanto la Corte di merito, nel confermare la ricostruzione della vicenda fattuale, come offerta dal primo giudice, ha indicato le ragioni per le quali era del tutto plausibile che il calcio sferrato, da tergo, dall’imputato avesse potuto raggiungere la parte offesa nella zona scrotale, tenuto anche conto della pozione della persona offesa, che, scendendo le scale, si trovava in posizione sottostante rispetto all’odierno ricorrente.

La terza censura, relativamente alla mancata concessione dell’attenuante della provocazione, va disattesa, avendo la Corte di merito giustamente motivato il diniego in ragione della generica formulazione della relativa richiesta.

Non ha fondamento la quarta censura che critica il compendio motivazionale nella parte relativa alla valutazione delle prove, posto che nessuna incongruenza od errore valutativo inficia il tessuto argomentativo della pronuncia impugnata nella ribadita rappresentazione di una situazione di fatto che denunciava univoci elementi probatori a sostegno della responsabilità dell’impugnato, Priva di fondamento, infine, è la quinta doglianza relativa alla liquidazione del danno morale, di cui si contesta l’autonomia concettuale nella categoria del danno non patrimoniale, con riferimento alla lettura che di tale danno hanno dato le Sezioni Unite Civili di questa Corte Suprema (cfr. Sez. Un. Civ. 11.11.2008, n. 26972, rv. 605491).

Il rilievo è inconferente, posto che l’affermazione di principio del Supremo Collegio Civile, nel negare che il danno morale per fatti costituenti reato costituisca autonoma species di danno risarcibile, ha inteso solo segnalare che la sofferenza morale derivante da fatto- reato è solo una delle componenti del danno non patrimoniale, rilevante ai fini del risarcimento, unitamente ad altre connesse alla lesione di interessi costituzionalmente protetti.

Nessuna ricaduta può, dunque, avere la sentenza in parola – se non nel senso di allargare, in sede civilistica, la piattaforma del danno astrattamente risarcibile nell’ipotesi di danno conseguente alla commissione di un reato – sul piano del riconoscimento e della liquidazione del danno morale, correttamente individuato e liquidato nel presente giudizio.

Va, da ultimo, disattesa, siccome improponibile in questa sede, la questione relativa alla liquidazione di provvisionale immediatamente esecutiva e del relativo importo, trattandosi di statuizioni che costituiscono espressione di insindacabile potere discrezionale del giudice di merito, peraltro congruamente motivato.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, determinate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.300.000 per onorario, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 08-06-2011, n. 22844

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza di detenzione domiciliare e di liberazione condizionale avanzata da M.S., collaboratore di giustizia in espiazione della pena dell’ergastolo e di anni venti di reclusione per i reati di omicidio aggravato continuato, estorsione e associazione per delinquere di stampo mafioso.

Valutata l’ammissibilità dell’istanza, ai sensi della L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, il Tribunale riteneva nel merito che, pure alla luce del parere sostanzialmente favorevole espresso dalla Procura Nazionale Antimafia, fosse necessario protrarre l’osservazione della personalità al fine di saggiare il grado di ravvedimento raggiunto, tenuto conto dello spessore criminale del M., dell’epoca recente di maturazione della scelta collaborativa, ritenuta, peraltro, non sempre lineare e coerente, e della valutazione non sempre positiva della partecipazione al percorso rieducativo durante la lunga detenzione.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il M., il quale – anche mediante una memoria difensiva – lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 47-ter Ord. Pen., art. 176 cod. pen. e L. n. 45 del 2001, art. 16-nonies, nonchè, la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Deduce che il provvedimento contrasta con quanto previsto dalla speciale normativa relativa ai collaboratori di giustizia e, pur in presenza di tutti i presupposti richiesti da detta disciplina normativa, interpreta il concetto di ravvedimento in contrasto con la previsione di legge.

Censura, In particolare, la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma la necessità di una gradualità dei benefici, atteso che tale presupposto non è previsto dalla legge e tantomeno dalla disciplina speciale applicabile nella specie. Il tribunale, inoltre, ha omesso di valutare che il M. ha ricevuto un encomio, come si rileva dalla relazione di sintesi, ed ha ottenuto la revoca della misura di prevenzione dal Tribunale di Reggio Calabria.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. La L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 2, comma 1, dichiarando applicabili anche alla liberazione condizionale, le condizioni previste dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis opera una sorta di "rinvio recettizio permanente", per il quale ogni modifica apportata alla disposizione richiamata per i benefici in essa contemplati si applica automaticamente in materia di liberazione condizionale. Conseguentemente, per effetto della modifica del citato art. 4 bis, operata dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, bis, art. 15, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, la liberazione condizionale, al pari dei benefici indicati nella norma citata, può essere concessa a chi sia stato condannato per taluno dei delitti ivi contemplati alla sola condizione che risulti prestata attività di collaborazione ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 58-ter, salvo che la stessa sia divenuta impossibile o irrilevante.

Anche ai fini della concessione della liberazione condizionale nei confronti di un collaboratore di giustizia, pertanto, il giudice deve valutare, in vista dell’accertamento dell’efficacia dell’azione rieducativa, la condotta complessivamente serbata dal soggetto, quale espressione di una revisione critica della vita antecedente e di un compiuto ravvedimento L. n. 8 del 1991, ex art. 16-nonies (Cass., Sez. 1^, 1 febbraio 2007, n. 9887, rv. 236548; Cass., Sez. 1^, 26 settembre 2007, n. 37330, rv. 237504).

Il "ravvedimento" deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante l’esecuzione della pena, idonei a consentire un motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. Di conseguenza, per accertare la sussistenza del ravvedimento, devono essere privilegiati elementi obiettivi di riferimento e le condotte del condannato debbono costituire un indice pienamente affidabile egli esiti favorevoli, durante l’esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico attendibile e sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale e all’effettività capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari (Cass., Sez. 1^, 24 aprile 2007, n. 18022, rv. 237365).

2. Alla luce di tali principi il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo, con motivazione corretta e logicamente argomentata, evidenziato lo spessore criminale del M. e l’epoca recente di maturazione della scelta collaborativa. Peraltro, il tribunale ha correttamente valorizzato la valutazione non sempre positiva della partecipazione al percorso rieducativo durante la lunga detenzione e, quindi, le concrete circostanze di fatto acquisite ed oggettivamente valutate in ordine alle condotte tenute dall’istante durante la detenzione, in ragione delle quali, in particolare, nel 2007 il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva negato al M. la liberazione anticipata per il periodo compreso tra agosto 2005 ed agosto 2006. Quindi, coerentemente il tribunale ha sottolineato che l’istante non ha mai usufruito di permessi premio e che soltanto nell’ultimo periodo ha manifestato segni di cambiamento e di maggiore capacità di accettazione e rielaborazione critica del precedente vissuto, ritenendo necessario protrarre l’osservazione al fine di saggiare il grado di ravvedimento raggiunto.

Invero, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689, 18/11/1998, Foti, rv. 212794).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 22-06-2011, n. 25028 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chiavari ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti di P.E. in ordine al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) per essere detto reato estinto per prescrizione.

La P. era stata tratta a giudizio, unitamente ad altri, per rispondere del predetto reato, loro ascritto per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, cambiato la destinazione d’uso di sei baracche preesistenti (da baracche inabitabili in bungalows) senza la prescritta concessione, nè autorizzazione.

Nella sentenza si rileva che nel 1996 era stata disposta la sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di condono edilizio presentata dagli interessati.

Con determinazione dell’1.12.1997 l’amministrazione comunale aveva respinto la domanda di sanatoria per motivi estetico ambientali.

Il giudice di merito ha, perciò, ritenuto che la sospensione del processo successivamente a tale decisione non aveva esplicato effetti sul decorso del termine di prescrizione, con la conseguente estinzione del reato ascritto agli imputati.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della P., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con i motivi di gravame si deduce:

1) che l’integrale pagamento dell’oblazione prevista dalla L. n. 724 del 1994 sul condono edilizio ha determinato, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38 la estinzione del reato, sicchè il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità dell’azione penale per detta causale e si chiede a questa Corte di dichiarala.

2) che ai sensi della L. n. 724 del 1994 il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio, verificandosi altrimenti il silenzio assenso sulla richiesta di sanatoria. Nel caso in esame l’ente locale si è pronunciato in data 2.12.1997, ben oltre il termine di un anno, con la conseguenza che il giudice di merito, disapplicando l’atto amministrativo negatorio, avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per effetto della sanatoria formatasi per silenzio assenso.

3) che la sentenza è totalmente carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata negata l’applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 39.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La L. n. 47 del 1985, art. 32, comma 8, inserito dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 7, stabilisce che, nel caso di costruzioni realizzate in zona sottoposta a vincolo, fattispecie specificamente contestata alla P. nel capo di imputazione, la estinzione del reato si verifica solo a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.

L’esistenza del vincolo, perciò, rende inapplicabili le disposizioni sul silenzio assenso, che si riferiscono alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata, secondo quanto si evince chiaramente dai riferimenti normativi contenuti nella L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, e dal riferimento all’ente locale che deve emettere il provvedimento negativo entro il termine stabilito, mentre nell’ipotesi di costruzioni in zone vincolate il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla autorizzazione della amministrazione competente per il vincolo; autorizzazione che non è affatto presa in esame dalla norma citata.

Il silenzio assenso di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, non è, quindi, applicabile alle costruzioni realizzate in zona vincolata, sicchè il giudice di merito ha correttamente dichiarato la estinzione del reato per essersi verificata la prescrizione, non essendo in ogni caso applicabili altre cause estintive.

Nè appare rilevante la carenza di motivazione sul punto, considerata la manifesta infondatezza delle deduzioni della ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 08-07-2011, n. 26782 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Roma con ordinanza emessa in data 25 maggio 2010 convalidava il provvedimento del Questore di Roma con il quale era stata disposta nei riguardi di S.A. la presentazione presso la Stazione CC. di Anguillara Sabazia in occasione di incontri sportivi calcistici ufficiali e/o amichevoli della squadra di calcio della ROMA disputati in Italia ed in ambito Europeo.

Ricorre avverso l’ordinanza suddetta il nominato S.A. a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge ( art. 178 c.p.p., lett. c) per essere stato il provvedimento emesso oltre le 96 ore dalla data di notifica del provvedimento da parte del P.M. avvenuta il 7 maggio 2010 alle ore 8,35.

Assume che a causa della inosservanza del detto termine la misura impostagli è venuta meno.

Lamenta, poi, difetto di motivazione in punto di congruità e durata della misura.

Il ricorso è fondato in quanto dagli atti emerge pacificamente la prova della tardività rispetto al termine di legge perentorio ed a pena di decadenza, della ordinanza di convalida, la cui efficacia è quindi venuta meno (Cass. Sez. 3, 6.11.2008 n. 6224, Tonni, Rv.

242731).

Tale motivo è assorbente rispetto a quello afferente al vizio di motivazione in punto di congruità e durata della misura sicchè questa Corte si esime dall’affrontare la relativa questione. In conseguenza della perdita di efficacia della misura va disposto l’annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio con conseguente declaratoria di perdita di efficacia e relativa comunicazione al Questore competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Roma con comunicazione a detto Questore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.