T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 35 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia fondato in relazione ai dedotti vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione atteso che – in mancanza di una valutazione della personalità del ricorrente all’attualità – non è sufficiente a supportare il diniego la remota denuncia cui fa riferimento l’atto impugnato (tenuto altresì conto che, benché in epoca successiva all’atto impugnato, il relativo procedimento penale è stato archiviato) e la coeva segnalazione all’U.T.G. per stupefacenti;

Ritenuto che, diversamente opinando, i negativi precedenti di vita di una persona si tradurrebbero in una sorta di permanente impedimento a beneficiare di autorizzazioni di polizia, mentre appare più corretto che essi possano rilevare solo come indizi di una inaffidabilità del soggetto che deve essere tuttavia acclarata attraverso una indagine della sua condotta all’attualità;

Ritenuto in ordine alle spese che appare equo disporne l’irripetibilità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato salve le ulteriori determinazioni dell’autorità.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-04-2010) 01-07-2010, n. 24752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.7.2010 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 15.10.2002, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’ A. in ordine alle due imputazioni di truffa sub) 1a e sub) 6a per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Si tratta di una ricettazione di assegni provenienti da due blocchetti di assegni di provenienza illecita.

La Corte rilevava che la richiesta di derubricazione in furto non poteva essere accolta in assenza di un’assunzione di responsabilità, non potendo essere fondata su una sola astratta ipotesi difensiva.

Inoltre gli assegni erano stati spesi dopo un mese dallo scippo, mentre il ladro se ne sarebbe disfatto immediatamente.

Ricorre l’imputato che allega la manifesta illogicità della motivazione: l’imputato in appello aveva effettivamente reso piena confessione del furto, ma tali dichiarazioni erano state ignorate dalla Corte che aveva, contrariamente a quanto risultava ex actis, sostenuto che l’imputato non aveva reso una confessione del furto.

Motivi della decisione

Il ricorso non appare fondato e pertanto non può essere accolto.

Risponde effettivamente al vero che la Corte afferma che manca una esplicita assunzione di responsabilità, mentre risulta che avanti la Corte di appello il ricorrente si è dichiarato responsabile del furto degli assegni. Tuttavia a ben guardare la Corte territoriale ha adottato una doppia motivazione perchè per escludere la tesi del furto ha osservato anche che i titoli sono stati spesi ben oltre un mese dopo lo scippo per cui, se il ricorrente fosse stato l’autore del furto, avrebbe cercato di spenderli immediatamente. Nel motivo si ignora questa parte di motivazione e ci si richiama alle dichiarazioni totalmente vaghe del ricorrente che ha detto di non ricordare circostanze di sorta in merito al furto. Pertanto le censure sono generiche in quanto non si misurano sulle specifiche considerazioni spese dalla Corte di appello per escludere comunque la tesi del furto ad opera dello stesso imputato e per tale ragione non possono essere accolte.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 320 del 2004, In tema di finanza regionale, istruzione e tutela del lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 15 (notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 5 marzo 2003), al n. 25 (notificato il 1° marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003) e al n. 26 (notificato il 25 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo 2003) del registro ricorsi del 2003, le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, nell’impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge finanziaria 2003), censurano, tra l’altro, alcuni commi dell’art. 30 (Disposizioni varie per le regioni) e l’art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro).

2. – In particolare, la Regione Toscana ha impugnato l’art. 30, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002, il quale dispone che “al fine di avviare l’attuazione dell’articolo 119 della costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro per gli affari regionali e con il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d’intesa con la conferenza unificata (…), procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il ministero dell’economia e delle finanze”.

La norma statale, inoltre, prevede che “i criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d’intesa con la Conferenza unificata (…)”.

Secondo la Regione Toscana la norma configurerebbe un sistema di finanziamento regionale in manifesto contrasto con i principi di cui all’art. 119 Cost., poiché quest’ultimo riconoscerebbe alle Regioni autonomia finanziaria e di spesa non più dipendente e limitata dalla legislazione statale in materia di finanza pubblica, ma direttamente derivante dalle prescrizioni costituzionali.

La norma censurata si porrebbe inoltre in contrasto con il terzo comma dell’art. 117 Cost., che include nelle materie di legislazione concorrente l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, riservando quindi allo Stato di fissare “esclusivamente i principi fondamentali” della materia, mentre competerebbe alle Regioni la legislazione e il coordinamento in relazione al sistema finanziario regionale nei rapporti con quello statale e con quello locale.

3. – La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 30, commi 1, 2, 5 e 15, della legge n. 289 del 2002.

In riferimento al comma 1, la Regione motiva il rilievo di incostituzionalità sul fatto che la disposizione in esame, lungi da esprimere un principio di coordinamento, si limiterebbe semplicemente a rinviare l’attuazione dell’art. 119 Cost., con ciò rinviando a data indeterminata la realizzazione di una vera autonomia finanziaria delle Regioni ed eliminando quindi di fatto ogni possibilità che queste possano assumere autonomamente le decisioni di spesa.

In riferimento al comma 2, la ricorrente sostiene che tale disposizione, nella parte in cui prevede come debba essere regolamentato “il fondo di offerta turistica” disciplinandone i criteri di riparto, interverrebbe in una materia di competenza esclusiva regionale ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., “senza che sia ravvisabile alcun principio giustificativo” per questa intromissione del legislatore nazionale.

A sua volta, il comma 5 risulterebbe illegittimo in quanto, “di fronte alla delicata decisione circa la ripartizione tra le Regioni dell’importo con cui si deve fare fronte alla perdita di gettito conseguente alla riduzione dell’accisa sulla benzina”, la disposizione prevede un coinvolgimento a livello solo consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Infine, il comma 15, nel prevedere la nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto di indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e la condanna ad una sanzione pecuniaria da parte della Corte dei conti degli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano, lederebbe le attribuzioni regionali, “in quanto la disciplina dettata non rientra nell’ordinamento processuale, ma attiene ad un profilo sanzionatorio che necessariamente inerisce (…) alla competenza sostanziale per cui la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e contabile può essere dettata dallo Stato solo per ciò che riguarda l’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g), e non certo anche per l’amministrazione regionale”.

4. – La Regione Toscana, inoltre, ha impugnato l’art. 91 della legge n. 289 del 2002, per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

La norma impugnata prevede l’istituzione di un “fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi”.

In particolare, la ricorrente ritiene che la disciplina degli asili nido rientri nella materia dei servizi sociali e dunque appartenga alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Sarebbe pertanto precluso allo Stato disciplinare la erogazione di finanziamenti in una materia non rientrante tra le sue attribuzioni.

L’istituzione del fondo, inoltre, contrasterebbe anche con l’art. 119 Cost., che non ammetterebbe la istituzione di fondi a destinazione vincolata, potendo lo Stato solo trasferire le risorse finanziarie alle Regioni, le quali sarebbero chiamate a “disciplinare, nell’ambito della normativa del settore, anche la procedura di erogazione delle risorse stesse”.

Anche la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 91 della legge n. 289 del 2002, censurando in particolare i commi 1, 2, 3 e 4, per violazione degli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 Cost., “nella parte in cui attribuiscono al Ministro, con norme di dettaglio, poteri normativi ed amministrativi relativi al fondo”, anziché limitarsi a disporne la ripartizione tra le Regioni.

In subordine, la ricorrente censura l’art. 91 nella parte in cui non prevede che i poteri normativi previsti dai commi 3 e 4 siano esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dal momento che “nelle materie regionali il principio di leale collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti interessati”.

La Regione Veneto ha impugnato il medesimo art. 91 in relazione all’art. 117 Cost., dal momento che gli asili nido, ritenuti facenti parte della materia dell’assistenza e beneficenza già sotto la vigenza del precedente Titolo V, costituirebbero oggetto di potestà legislativa residuale regionale. Ad escludere la lamentata incostituzionalità non varrebbe il rilievo che l’art. 91 prevederebbe finanziamenti aggiuntivi, dal momento che “essi si fondano – allo stato delle cose – sulla compressione dell’autonomia finanziaria regionale piuttosto che su una addizione coerente con una rigorosa lettura dell’art. 119 Cost.”.

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato si è costituito in tutti i giudizi.

Con riguardo alle censure rivolte all’art 30, comma 1, la difesa dello Stato evidenzia che tale disposizione non sarebbe in contrasto con i principi di autonomia finanziaria e con le competenze regionali in tema di finanza e di sistema tributario regionale, in quanto si tratterebbe di un principio di coordinamento della finanza pubblica in un periodo transitorio e che non inciderebbe negativamente sull’autonomia di entrata e di spesa delle singole Regioni.

Per quanto concerne la censura relativa al comma 5, l’Avvocatura sostiene che non vi sarebbe nessun principio dal quale dedurre che la ripartizione di proventi compensativi debba avvenire previa intesa con la Conferenza permanente.

Infondata sarebbe poi la censura riferita al comma 15 dell’art. 30, in quanto la dichiarata nullità degli atti e dei contratti in violazione di tale divieto non costituirebbe “altro che esplicitazione della conseguenza derivante dalla violazione del precetto costituzionale”, né la previsione di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori determinerebbe una lesione delle attribuzioni regionali.

Da ultimo, con riferimento alle censure mosse avverso l’art. 91, l’Avvocatura sostiene che il fondo per gli asili nido è alimentato con risorse statali e la sua istituzione non pregiudicherebbe comunque le prerogative regionali in materia di assistenza pubblica, prevedendo soltanto un intervento di sostegno dello Stato che “si aggiunge alle iniziative regionali”. D’altra parte, la dichiarazione di incostituzionalità della norma determinerebbe il venir meno dello stanziamento e dunque un peggioramento della situazione complessiva delle Regioni.

6. – In prossimità della data fissata per l’udienza pubblica, la Regione Toscana ha depositato una memoria illustrativa nella quale ribadisce le censure mosse – tra l’altro – avverso l’art. 30, comma 1 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui dispone la ricognizione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di parte corrente non localizzati, attualmente attribuiti alle Regioni. In particolare, la ricorrente richiama la recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 37 del 2004) nella quale è affermato il principio del divieto di interventi normativi statali “peggiorativi dell’assetto delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo attualmente in essere”.

Inoltre, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata non potrebbe essere ricondotta nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica – materia per la quale lo Stato ha potestà legislativa concorrente – dal momento che essa non porrebbe principi fondamentali della materia, contenendo viceversa norme di dettaglio autoapplicative, incidenti sulla autonomia finanziaria regionale.

Con riferimento alle censure concernenti l’art. 91, la Regione Toscana sostiene che esse troverebbero conferma nella sentenza n. 370 del 2003 di questa Corte, concernente proprio gli asili nido, la quale ha affermato in primo luogo che gli asili nido rientrerebbero nell’ambito della materia dell’istruzione e della tutela del lavoro, affidate alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, ed in secondo luogo che la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato viola in modo palese l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali. Di qui la conferma della illegittimità costituzionale del fondo di rotazione previsto dalla norma impugnata.

7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria in prossimità dell’udienza. Quanto alle censure concernenti l’art. 30, comma 1, la ricorrente sostiene che tale disposizione farebbe “sistema” con gli artt. 2 e 3 della medesima legge, anch’essi oggetto di impugnazione. Il primo comma dell’art. 30, infatti, conterrebbe disposizioni volte a rinviare l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’art. 119 Cost., mentre i menzionati artt. 2 e 3 eliminerebbero del tutto l’autonomia impositiva delle Regioni. Il quadro – anche alla luce del comma 15 dell’art. 30, che prevede sanzioni per la violazione del divieto di fare ricorso all’indebitamento per spese differenti da quelle di investimento – sarebbe di estremo sfavore per le autonomie regionali. Inoltre, la considerazione delle ulteriori disposizioni del medesimo art. 30 impugnate, ossia i commi 2 e 3, induce la ricorrente a ritenere che al quadro sommariamente descritto si aggiungerebbe un ulteriore aspetto fortemente lesivo delle prerogative costituzionali delle Regioni, ossia la “deroga” alle “garanzie di cooperazione istituzionale”, che sarebbero invece ”proprie del federalismo fiscale”.

In relazione alla impugnazione dell’art. 91, invece, la Regione osserva che la fondatezza delle proprie ragioni sarebbe provata dalla sentenza n. 370 del 2003 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di un analogo fondo con vincolo di destinazione. Alla disposizione annullata in quella sede – nota la memoria – la disciplina attualmente in contestazione si richiama espressamente.

L’unica differenza rispetto al caso deciso dalla Corte con la menzionata sentenza sarebbe la circostanza secondo la quale il precedente fondo era destinato ad essere ripartito tra le Regioni, mentre quello istituito dall’art. 91 dovrebbe essere distribuito direttamente ai privati che abbiano diritto a beneficiarne: tale differenza, tuttavia, non varrebbe ad evitare la violazione dell’art. 119 Cost., dal momento che “il fatto stesso di non trasferire alle Regioni i fondi per l’esercizio delle funzioni” violerebbe la richiamata disposizione costituzionale. Peraltro, ad essere violato sarebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che – come già riconosciuto dalla citata sentenza n. 370 del 2003 – le disposizioni de quibus ricadrebbero nell’ambito di una materia affidata alla legislazione concorrente, non potendo certo qualificarsi come “principi fondamentali”, e non essendo del resto giustificabili in nome di esigenze unitarie o della necessità di “sostenere la competitività del sistema economico”.

Da ultimo, la ricorrente richiama, in relazione alla illegittimità delle norme dell’art. 91 che prevedono la adozione di atti “sostanzialmente” regolamentari in materie differenti da quelle di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., la necessità di far ricorso al criterio “sostanziale” per determinare la natura normativa o non normativa degli atti in questione, che sarebbe stata affermata dalla Corte con le sentenze n. 13 del 2004 e n. 88 del 2003.

8. – Anche la Regione Veneto, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria, peraltro senza svolgere alcuna ulteriore argomentazione a sostegno delle censure rivolte alle disposizioni qui considerate.

9. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato una ulteriore memoria difensiva nel giudizio instaurato dal ricorso della Regione Toscana.

In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma 1 dell’art. 30, la difesa statale osserva come da questa disposizione non potrebbero in ogni caso derivare conseguenze dannose a carico delle prerogative costituzionali delle Regioni. L’art. 30, comma 1, infatti, prevedendo la ricognizione di tutti i trasferimenti di parte corrente non localizzati operati dallo Stato alle Regioni e la loro confluenza in un fondo unico da ripartire poi tra queste ultime con criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza unificata, costituirebbe un passo verso la piena attuazione del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 Cost. Rispetto al sistema “a regime”, dunque, la disposizione impugnata non predisporrebbe nient’altro che una disciplina transitoria.

In relazione alle doglianze svolte nei confronti dell’art. 91, la difesa erariale ritiene invece che le differenze sussistenti tra la disciplina oggetto del giudizio e quella caducata per effetto della sentenza n. 370 del 2003 varrebbero a sottrarre la prima dalle censure di incostituzionalità. In particolare, quanto alla lamentata violazione dell’art. 119 Cost., la circostanza che il fondo di rotazione contemplato dalla disposizione impugnata debba essere ripartito direttamente tra i datori di lavoro che organizzino all’interno dei luoghi di lavoro servizi di asili nido, senza transitare dalle Regioni, renderebbe l’art. 91 del tutto indifferente per l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, la quale non verrebbe in alcun modo incisa. Né del resto potrebbe dirsi violato l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui assegna alla competenza concorrente di Stato e Regioni le materie dell’istruzione e della sicurezza del lavoro: infatti, le disposizioni oggetto del giudizio, pur rientrando in tali ambiti, non comprimerebbero in alcun modo le competenze regionali, dal momento che si limiterebbero ad introdurre un beneficio a favore di soggetti privati “indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli) interventi (…) disposti secondo le proprie scelte dal legislatore regionale”. Inoltre – osserva l’Avvocatura – la norma statale si collegherebbe comunque a materie per le quali residua una competenza del legislatore statale.

Infine, infondate sarebbero anche le censure rivolte avverso la previsione del potere, da parte del Ministro del lavoro, di fissare con decreti non regolamentari i criteri per la concessione dei finanziamenti, poiché, “trattandosi (…) di sovvenzioni erogate direttamente allo Stato su propri fondi a soggetti privati”, non si inciderebbe nella competenza costituzionalmente garantita delle Regioni.

10. – L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria anche in relazione al giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna.

Quanto al comma 1 dell’art. 30, la difesa erariale propone considerazioni analoghe a quelle svolte in riferimento al ricorso della Regione Toscana e sopra richiamate.

In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma 2 dell’art. 30, l’Avvocatura ricorda come l’art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), abbia previsto l’istituzione presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di un apposito fondo di cofinanziamento, alimentato da risorse statali, volto “al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica”. Di tale fondo, il 70 per cento viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome ai sensi del comma 2, in base a criteri stabiliti con decreto ministeriale previa intesa con la Conferenza unificata. Quanto al restante 30 per cento, la disposizione impugnata (art. 30, comma 2) stabilisce che, in luogo della procedura originariamente contemplata – basata su una graduatoria predisposta dal Ministero in relazione ad appositi bandi annuali di concorso e sulla scorta di piani di intervento finalizzati presentati dagli stessi enti “con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista” –, si proceda con le medesime modalità del restante 70 per cento.

La difesa erariale evidenzia come la disciplina impugnata determini la attribuzione di risorse, prima vincolate all’impegno di spesa per almeno il 50 per cento con fondi degli enti destinatari, assoggettate solo ad un vincolo generico per la loro utilizzazione, quale quello della destinazione al fine del “miglioramento della qualità dell’offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali”.

Infine, per il principio di continuità dell’ordinamento, si dovrebbe escludere che “la intera normativa del 2001 istitutiva del predetto fondo di cofinanziamento sia divenuta di per sé incompatibile con il nuovo assetto costituzionale”. In base a tali argomenti, la proposta censura di legittimità costituzionale sarebbe da respingere.

Anche le censure rivolte avverso il comma 5 dell’art. 30 sarebbero, secondo la difesa erariale, infondate. Ciò in quanto l’operazione cui è chiamato il decreto ministeriale previsto da tale disposizione sarebbe meramente “tecnico-contabile”, estranea ad ogni valutazione di carattere politico e discrezionale. In conseguenza, sarebbe da ritenere senz’altro sufficiente lo strumento collaborativo del parere e comunque sarebbero da considerare fatte salve le iniziative delle singole Regioni che si ritenessero in concreto lese dal provvedimento in questione.

Quanto al comma 15 dell’art. 30, anch’esso oggetto di impugnazione da parte della Regione Emilia-Romagna, l’Avvocatura ritiene che la nullità degli atti e dei contratti degli enti territoriali posti in essere in violazione del precetto costituzionale che vieta di far ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento costituirebbe nient’altro che “piana attuazione” del sesto comma dell’art. 119 Cost.

D’altra parte, osserva la difesa erariale, non si comprenderebbe “quale potrebbe essere al proposito il fondamento costituzionale della rivendicata potestà legislativa regionale, nulla avendo a che fare siffatta disciplina con l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa della Regione e degli enti locali”.

La ulteriore conseguenza prevista dalla disposizione impugnata in caso di violazione del detto divieto – consistente nella comminatoria di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori inadempienti – non determinerebbe in alcun modo una violazione dell’invocato parametro costituzionale. Tale sanzione (che comunque, secondo l’Avvocatura, non andrebbe confusa con la eventuale responsabilità amministrativa o contabile delle medesime persone fisiche), costituirebbe, infatti, la “enunciazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica”.

L’Avvocatura dello Stato, da ultimo, espone alcuni rilievi in relazione alle censure proposte avverso l’art. 91 della legge n. 289 del 2002 del tutto analoghi a quelli, già richiamati, contenuti nella memoria depositata nel giudizio introdotto dal ricorso della Regione Toscana.

11. – L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria anche nel giudizio introdotto dal ricorso della Regione Veneto.

In tale memoria sono contenute alcune argomentazioni difensive – in parte differenti rispetto a quelle già esposte – riguardanti la pretesa compatibilità costituzionale dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002.

In particolare, si sostiene che la predisposizione di asili nido rientrerebbe nella politica aziendale del lavoro, rendendo “più appetibile” il posto di lavoro, di modo che non si verterebbe nell’ambito della “istruzione pubblica” (pur essendo presente un fine di istruzione), bensì in quello “di un servizio reso prevalentemente a tutela dei lavoratori giovani”; l’intervento dello Stato, esteso a tutto il territorio nazionale, sarebbe in grado di assicurare la uniformità del mercato del lavoro mediante la omogeneità dei criteri utilizzati e la circostanza della unicità degli uffici che vi provvedono; ciò – evitando le distorsioni derivanti da “discipline sbilanciate” delle singole Regioni – perseguirebbe l’obiettivo di tutelare la concorrenza; la disciplina in esame, inoltre, sarebbe volta “non solo alla determinazione, ma soprattutto alla realizzazione” dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; tali obiettivi non potrebbero essere perseguiti efficacemente se non da parte dello Stato, per esigenze di unitarietà e questo evidenzierebbe, ai sensi dell’art. 118 Cost., il titolo dell’intervento, anche legislativo, dello Stato; la difesa erariale, in sintesi, ritiene che l’intervento contemplato dalle disposizioni impugnate rientrerebbe tra le “iniziative di ordine macroeconomico” che non potrebbero essere che di competenza statale.

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, nell’impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), hanno censurato, tra l’altro, i commi 1, 2, 5 e 15 dell’art. 30 (Disposizioni varie per le Regioni) e l’art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro) di tale legge.

In particolare, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato il comma 1 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, in quanto la previsione di un procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione di criteri di riparto ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, urterebbe esplicitamente con quanto previsto nell’art. 119 Cost. e comunque eccederebbe i poteri legislativi statali in relazione alla determinazione dei principi fondamentali in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 2 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, che disciplina e prevede i criteri di riparto da parte di organi statali del “fondo di offerta turistica”, poiché questa disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., intervenendo in una materia riconducibile al quarto comma dell’art. 117 Cost.

Sempre la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 5 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, che disciplina la ripartizione fra le Regioni dell’importo, determinato per legge, corrispondente alla perdita del gettito corrispondente alla riduzione dell’accisa sulla benzina, poiché in relazione agli atti governativi di riparto si prevede un coinvolgimento soltanto a livello consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

La Regione Emilia-Romagna, infine, ha impugnato il comma 15 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, che prevede la nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché la eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che abbiano assunto le relative delibere, in quanto questa disciplina non troverebbe legittimazione nell’art. 117 Cost. ed anzi derogherebbe alla potestà legislativa regionale di tipo residuale in tema di ordinamento del proprio personale.

Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto hanno impugnato anche l’art. 91 della legge n. 289 del 2002, che prevede e disciplina, come fondo ministeriale, un fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi; i rilievi di costituzionalità muovono dall’affermazione che la materia degli asili nido sarebbe estranea a quelle di competenza statale ai sensi dell’art. 117 Cost. e che comunque il fondo in parola costituirebbe un fondo settoriale, escluso dall’art. 119 Cost.

Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità indicate debbono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

Considerata la sostanziale analogia delle questioni di costituzionalità relative agli artt. 30 e 91 della legge n. 289 del 2002, i giudizi promossi dai tre ricorsi, per questa parte, possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

2. – Le questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti relativamente al comma 1 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002 non sono fondate.

Questa disposizione, infatti, appare esplicitamente finalizzata a disciplinare – in via del tutto transitoria – i trasferimenti erariali di parte corrente alla finanza delle Regioni, peraltro a condizione che si manifesti una convergenza fra gli organi governativi e la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sia sull’esito dell’opera di ricognizione di questi fondi che sui criteri di riparto fra le Regioni dei fondi confluiti nell’apposito fondo unico.

Come questa Corte ha già rilevato, il processo di attuazione dell’art. 119 Cost. esige necessariamente l’intervento del legislatore statale che, “al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali” (sent. n. 37 del 2004). Questa attuazione appare tuttora lontana e sintomo evidente di ciò sono – tra l’altro – i rinvii del termine dei lavori dell’apposita Alta Commissione di studio, da ultimo spostati al 30 settembre 2005 (cfr. art. 1-quinquies della legge 19 ottobre 2004, n. 257 di conversione del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali”). In questa situazione transitoria è consentita l’adozione da parte dello Stato di discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione (sentenze n. 37 e n. 241 del 2004).

Da questo punto di vista, la disposizione oggetto del presente giudizio appare finalizzata ad introdurre in via transitoria una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, inoltre con la previsione di un necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni governative (peraltro finora – a quanto risulta – mai intervenute neppure per ciò che concerne la fase della ricognizione).

Né si tratta – come asserito dalle ricorrenti – di un improprio esercizio da parte statale del potere legislativo in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, dal momento che, invece, si tratta di una disciplina transitoria in vista dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione.

3. – La questione sollevata in relazione al comma 2 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002 non è fondata.

Questa disposizione, infatti, non si pone in contrasto con l’art. 119 Cost., in quanto modifica l’utilizzazione di parte del fondo di cui all’art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione statale del turismo) e non prevede nuove finalità per tale fondo. Infatti, come nota esattamente l’Avvocatura generale dello Stato, questa disposizione si limita a modificare – in termini non peggiorativi per l’autonomia finanziaria regionale, quale disciplinata in attesa dell’attuazione dell’art. 119 Cost. – le modalità di riparto del 30 per cento del fondo già previsto dall’art. 6 della legge n. 135 del 2001 (quota la cui distribuzione era originariamente lasciata alla valutazione discrezionale delle richieste regionali da parte del Ministero sentita la Conferenza unificata) rendendole omogenee e a quanto previsto per la residua parte del “fondo per il cofinanziamento dell’offerta turistica”, e quindi rinviando ad un decreto ministeriale, “previa intesa in sede di Conferenza unificata”, la determinazione dei criteri e delle modalità della sua ripartizione fra le Regioni e le Province autonome.

4. – In relazione alla questione di costituzionalità del comma 5 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che l’attuazione di questa disposizione (censurata in riferimento al ruolo meramente consultivo attribuito alla Conferenza Stato-Regioni ai fini del riparto della somma) si è esaurita mediante l’adozione di due decreti ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni: il d.m. 19 giugno 2003 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, Legge finanziaria 2003, per la copertura della perdita di gettito realizzata per l’anno 2001 in conseguenza della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche) e il d.m. 18 giugno 2004 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, per la copertura della perdita di gettito realizzata per l’anno 2002 in conseguenza della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche).

5. – La questione sollevata in relazione al comma 15 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002 non è fondata.

La previsione della nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quello di investimento, di cui all’ultimo comma dell’art. 119 Cost., e della possibile condanna, da parte della Corte dei conti, ad una sanzione pecuniaria (rapportata all’indennità di carica) per gli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano, non inerisce, come sostiene la ricorrente, alla materia della disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale.

6. – Le censure rivolte avverso l’intero art. 91 della legge n. 289 del 2002 si fondano sull’assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido – e cioè in una materia di competenza residuale delle Regioni o concorrente – sia della creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro, in quanto tali previsioni contrasterebbero con gli artt. 117 e 119 Cost.

Tali rilievi, peraltro, non sono riferibili al comma 6 dell’art. 91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, -Legge finanziaria 2002). Tale disposizione prevede la deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro ed è già stata considerata da questa Corte come concernente profili irrilevanti rispetto alle contestazioni regionali relative alla tutela della potestà normativa delle Regioni (cfr. sentenza n. 370 del 2003, punto 8 del Considerato in diritto).

Devono pertanto considerarsi inammissibili, in quanto non sorrette da alcuna specifica argomentazione, le censure di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002.

7. – La questione di costituzionalità sollevata in relazione ai primi cinque commi dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002 è fondata.

Questa Corte, con la richiamata sentenza n. 370 del 2003, ha negato che la disciplina degli asili nido possa essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., ma ha piuttosto ritenuto – sulla base di una ricostruzione dell’evoluzione normativa del settore – “che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina non possa che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente”. In questi ambiti il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella contenuta nei primi cinque commi dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002, mediante la quale organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido nei luoghi di lavoro.

Né si possono condividere le tesi dell’Avvocatura generale dello Stato secondo le quali l’art. 91 della legge n. 289 del 2002 sarebbe riconducibile all’esercizio di alcuni poteri legislativi di esclusiva competenza statale, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost.

In particolare, appare immotivata l’opinione che ci si trovi dinanzi ad una “iniziativa di ordine macroeconomico”, incidente in molteplici settori produttivi, che potrebbe alterare i fattori concorrenziali ove non fosse disciplinata da una normazione statale; è, al contrario, evidente che si tratta di iniziativa estranea all’ambito degli interventi riguardanti il mercato, senza dire della limitatezza dei mezzi economici impegnati rispetto all’estrema vastità dei settori aziendali interessati, della volontarietà delle iniziative da parte degli imprenditori di creazione degli asili nido aziendali, della stessa diversità delle situazioni di necessità nelle diverse aree territoriali a causa delle realizzazioni da parte degli enti locali di asili nido anche a servizio dei genitori che lavorano.

Comunque, anche ove si fosse dinanzi ad interventi incidenti sulle attività produttive, questa Corte, a proposito della competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., ha chiarito nella sentenza n. 14 del 2004 che spetta allo Stato la competenza ad adottare provvedimenti idonei “ad incidere sull’equilibrio economico generale”, mentre appartengono “alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”.

Inoltre, è del tutto estranea al secondo comma dell’art. 117 Cost. la trasformazione, ipotizzata dall’Avvocatura generale, del potere statale di predeterminazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in questa particolare materia in una loro diretta “realizzazione” da parte dello Stato, a correzione di ipotetiche “discipline sbilanciate” poste in essere dalle singole Regioni. Ai sensi del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, lo Stato dispone di altri strumenti per garantire un uso corretto dei poteri regionali: a tal fine rilevano, in particolare, proprio la eventuale predeterminazione normativa da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché l’attribuzione al Governo, ai sensi del secondo comma dell’art. 120 Cost., del potere di intervenire in via sostitutiva pure a “tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.

Del pari non convincenti appaiono le argomentazioni dell’Avvocatura generale relativamente al fatto che un fondo come quello di cui all’art. 91 non violerebbe l’art. 119 Cost., poiché sarebbe aggiuntivo rispetto alla finanza regionale e comunque sarebbe destinato ad essere ripartito fra soggetti privati “indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli) interventi (…) disposti secondo le proprie scelte dal legislatore regionale”: anzitutto, la definizione dell’ampiezza della finanza regionale, in conformità al nuovo Titolo V, deve essere ancora operata, ma dovrà necessariamente riferirsi alla effettiva capacità delle Regioni di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (art. 119, quarto comma, Cost.). In questa valutazione occorrerà considerare che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibile erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione.

D’altra parte, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi relativi agli artt. 30 e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 131 Distanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 15 luglio 2009 e depositato il 23 luglio 2009, V.R., V.F., V.C. e Z.T. impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – la nota del Comune di Dragoni, prot. n. 4636, dell’8 maggio 2009, con la quale era stato comunicato l’annullamento d’ufficio della d.i.a. del 5 dicembre 2008, prot. n. 6208; – la determinazione dirigenziale del Comune di Dragoni n. 41 del 24 aprile 2009, con la quale era stato disposto detto annullamento d’ufficio; – la nota del Comune di Dragoni, prot. n. 3348, del 20 marzo 2009, con la quale era stato comunicato l’avvio del procedimento in autotutela; – l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 4 del 20 gennaio 2009; – gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.

2. L’impugnata determinazione dirigenziale n. 41 del 24 aprile 2009 aveva, segnatamente, disposto l’annullamento d’ufficio della d.i.a. del 5 dicembre 2008, prot. n. 6208, concernente la realizzazione di un muro di confine tra il fondo in proprietà dei ricorrenti, congiunti V.- Z., e la strada comunale Cappella II, ed era motivata in base al rilievo che "l’intervento oggetto della d.i.a. risulta essere difforme dallo strumento urbanistico vigente, atteso che la strada comunale Cappella II è classificata come "strade comunali di progetto’, per le quali è fatto assoluto divieto di apporre manufatti di qualsiasi natura sul ciglio stradale".

3. A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotte le seguenti censure: violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 285/1992; eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, omessa ponderazione di interessi, illogicità, contraddittorietà; ingiustizia manifesta; conformità allo strumento urbanistico.

4. Costituitosi il Comune di Dragoni, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, richiedendone, quindi, il rigetto.

5. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2009, l’avanzata istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 2302/2009, così motivata: "non risulta chiara la destinazione della strada, né risulta scaduto il termine di validità del vincolo di destinazione imposto sull’area oggetto dell’intervento… il danno lamentato, consistente nel pericolo per la privata e pubblica incolumità, non è, allo stato, efficacemente rappresentato e peraltro non può essere eventualmente ascritto a responsabilità della ricorrente, in presenza di un provvedimento dell’autorità comunale che inibisce la realizzazione del muro di contenimento".

In sede di appello cautelare, tale decisione era riformata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, alla camera di consiglio del 18 dicembre 2009, con ordinanza n. 6375/2009, sulla base della seguente motivazione: "nelle more dei necessari approfondimenti di merito… pare opportuno mantenere inalterato lo stato dei luoghi rispetto alle opere già eseguite dagli appellanti, anche in considerazione della situazione logistica e dei rischi rappresentati dagli stessi appellanti e della correlativa apparente insussistenza di pericoli gravi e immediati per l’interesse pubblico".

6. In esecuzione della citata ordinanza n. 6375/2009, il Sindaco del Comune di Dragoni, con provvedimento n. 77 dell’11 gennaio 2010, aveva diffidato i ricorrenti "a non riprendere i lavori e mantenere inalterato lo stato dei luoghi così come disposto dal Consiglio di Stato fino a quando non sopravvenga la decisione di merito della controversia".

7. Avverso tale provvedimento i nominativi in epigrafe proponevano motivi aggiunti con atto notificato il 9 febbraio 2010 e depositato l’11 febbraio 2010.

A supporto, rassegnavano le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’ordinanza del Consiglio di stato, sez. IV, n. 6375/2009; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 septies della l. n. 241/1990; eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti; elusione del giudicato; difetto di motivazione.

8. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

9. Risultano fondate le doglianze articolate col primo e terzo motivo di ricorso originario, sia nella parte in cui viene evidenziata la natura di muro di contenimento, e non già di cinta, ricollegabile all’opera assentita con l’annullata d.i.a. del 5 dicembre 2008, prot. n. 6208, insuscettibile, come tale, di integrare una costruzione assoggettata alla fascia di rispetto stradale, sia nella parte in cui viene dedotta la conformità dell’intervento de quo alle prescrizioni dell’art. 28 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Dragoni.

10. Quanto all’illustrato primo profilo di censura, giova premettere che, in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina delle distanze, mentre sia il muro di cinta, caratterizzato dall’isolamento delle facce, dall’altezza non superiore a metri tre, dalla destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà (cfr. Cass. civ., n. 8144/2001; Cons. Stato, n. 2954/2008), sia il muro di contenimento, elevato ad opera dell’uomo per assolvere in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno artificiale, sono assoggettati al regime autorizzativo delle nuove costruzioni (cfr. Cass. civ., n. 145/2006; Cons. Stato, n. 5213/2007; n. 2954/2008).

Nella specie, come emerge dalla documentazione fotografica versata in atti dai ricorrenti, il dislivello tra il fondo in proprietà V.- Z. e la strada comunale Cappella II presenta i connotati propri del terrapieno naturale, e non artificiale, non recando i segni di interventi umani modificativi dell’andamento del suolo.

Inoltre, come precisato nella perizia giurata depositata dai ricorrenti il 7 ottobre 2009, il muro previsto dalla d.i.a. del 5 dicembre 2008, prot. n. 6208, avrebbe dovuto raggiungere una quota pari a cm 80, "innestandosi nell’esistente muro di contenimento costruito dall’amministrazione comunale anni addietro". Esso, nel tratto a nord, ove la strada è sottoposta rispetto al fondo V.- Z., avrebbe dovuto impedire "l’erosione della scarpata e l’inconveniente della caduta di terriccio sulla sede stradale"; nel tratto a sud, ove la strada è sopraelevata rispetto al fondo, avrebbe avuto "la funzione di salvaguardare la scarpata della strada comunale… e di impedire il deflusso selvaggio delle acque pluvie nei terreni V.- Z.".

La connotazione del manufatto in parola è, dunque, all’evidenza, quella propria del muro di contenimento di un terrapieno naturale, e non già del muro di cinta.

Conseguentemente, non era ad esso applicabile la disciplina delle distanze dal ciglio stradale, così come, invece, assunto dalla gravata determinazione dirigenziale n. 41 del 24 aprile 2009.

11. Venendo, poi, al secondo profilo di doglianza, occorre, innanzitutto, rammentare il dettato dell’art. 28 del d.p.r. n. 495/1992: "le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D… per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione… in assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D ed E; c) 10 m per le strade di tipo F".

Nel contempo, vanno richiamate le prescrizioni dell’art. 28 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Dragoni, in base alle quali "le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: – fuori dai centri abitati: metri 5,00 per le strade di tipo A e B; metri 3,00 per le strade di tipo C e F; – all’interno dei centri abitati: metri 3,00 per le strade di tipo A; metri 2,00 per le strade di tipo D.

Ora, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dall’amministrazione resistente, la strada comunale Cappella II è una strada locale di tipo F, interna al centro abitato.

Ebbene, alla stregua del comb. disp. artt. 28 del d.p.r. n. 495/1992 e 28 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Dragoni, non è configurabile alcuna fascia di rispetto intercorrente tra il ciglio della strada appartenente alla categoria de qua e i muri di cinta delle proprietà latistanti.

Ed invero, per detta categoria (F, all’interno del centro abitato), né l’art. 28 del d.p.r. n. 495/1992 né l’art. 28 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Dragoni contemplano una distanza minima dal confine stradale.

Una simile distanza minima è prevista dal comma 3 dell’art. 28 del d.p.r. n. 495/1992 nella sola ipotesi in cui non sia in vigore alcuno strumento urbanistico; ipotesi, questa, non predicabile nella specie stante l’operatività del piano regolatore generale del Comune di Dragoni, la quale preclude in radice l’applicabilità della richiamata disposizione suppletiva.

Sul piano logicointerpretativo, la riscontrata assenza di una fascia di rispetto per le strade di tipo F rinviene, d’altronde, adeguata giustificazione nella circostanza che trattasi di strade (locali) aventi consistenza ridotta in confronto a quelle (A, autostrade e D, strade urbane di scorrimento) per le quali lo strumento urbanistico vigente prescrive distanze minime.

12. Ciò posto, stante la ravvisata fondatezza delle censure dianzi scrutinate ed assorbite quelle ulteriori, proposte con l’originario gravame (in tema di compatibilità urbanistica dell’opera progettata, di difetto di motivazione, di omessa ponderazione dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto annullato con quello dei privati alla sua conservazione) e con i motivi aggiunti (in tema di violazione ed elusione del giudicato cautelare, di difetto di istruttoria e di motivazione in sede di adozione del provvedimento n. 77 dell’11 gennaio 2010), il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale n. 41 del 24 aprile 2009 e del provvedimento n. 77 dell’11 gennaio 2010.

13. Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.