Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 684 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 774 del 2010, C.P. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, n. 691 del 20 ottobre 2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Parma per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio opposto dal Comune di Parma alla richiesta di intervento per la repressione di illecito edilizio datata 09/04/2008 concernente l’uso difforme da quello consentito dell’immobile di via Pietro Campanili n.6/A a Parma.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere proprietario limitrofo alla sede della Comunità islamica di Parma e Provincia e di aver reiteratamente segnalato al Comune, a partire dal 09/04/08, la concreta adibizione dell’immobile a luogo di culto e preghiera, in contrasto con la destinazione d’uso prevista dal permesso di costruire 571/2008 (sede di organizzazione religiosa, che rientra negli usi UD – attività direzionali – e pertanto non può consentire la pratica collettiva dei riti religiosi). Il ricorrente riferisce di avere altresì segnalato irregolarità relative alla sicurezza e agibilità dell’immobile.

Il ricorso in primo grado era quindi teso all’accertamento dell’inadempimento del Comune all’obbligo di provvedere sulla domanda di intervento

Costituitisi il Comune di Parma e l’Associazione Comunità islamica di Parma e provincia, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando come il Comune avesse concretamente agito, sebbene con provvedimenti non satisfattivi dell’interesse del ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia ora come la sentenza sia stata erronea, per non aver esattamente considerato la ragione di doglianza che riguardava l’azionamento dei poteri sanzionatori in merito al concreto uso dell’immobile di cui si verte.

Nel giudizio di appello, si costituiva il Comune di Parma, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 13 aprile 2010, la Sezione, con decisione interlocutoria n. 2847/2010, provvedeva ad adempimenti istruttori, a cui dava seguito il T.A.R. di Parma con nota del 20 maggio 2010.

All’udienza in camera di consiglio del 30 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

2. – La ragione sostanziale che fonda l’appello qui in scrutinio attiene alla supposta mancata considerazione, da parte del primo giudice, del reale contenuto dell’istanza proposta al Comune in data 9 aprile 2008.

Afferma la difesa appellante che nel detto atto era stato chiesto all’ente territoriale di provvedere a verificare l’uso concreto che la controinteressata associazione faceva dell’immobile in via Campanini.

Al contrario, il Comune aveva risposto, con atto del 7 maggio 2009, ad una diversa istanza, presentata sempre dall’appellante, e concernente i requisiti di areazione dell’immobile in esame.

Ritiene la Sezione che per cogliere in concreto le dinamiche sottese alla questione in scrutinio vada evidenziata la scansione cronologica dei fatti.

In data 11 febbraio 2008, il Comune di Parma rilasciava alla controinteressata associazione un permesso di costruire in deroga, autorizzando la realizzazione di un centro culturale comprensivo anche di locali adibiti alla preghiera settimanale.

Il detto permesso di costruire, in relazione al tipo di attività che consentiva ed alle modificazioni nell’uso del territorio che ha determinato, è stato più volte contestato da alcuni cittadini e dall’attuale appellante, sulla scorta della considerazione che il manufatto autorizzato dovesse essere qualificato come luogo esclusivamente di culto anziché come centro culturale.

Inoltre, contro il detto titolo abilitativo, l’appellante, unitamente ad altri, presentava il ricorso al T.A.R. n. 150 del 2008.

Durante il periodo tra il rilascio del permesso e la fase in cui il ricorso al TAR è rimasto pendente, l’appellante ha presentato diverse istanze, tra cui appunto quella di cui si verte, proposta in data 9 aprile 2008 ed inerente alla sollecitazione ad attivare i poteri sanzionatori del Comune con richiesta di valutazione dell’uso concreto dato all’edificio. In relazione alla mancata risposta, il ricorrente proponeva ricorso al T.A.R., iscritto al numero 213 del 2009.

Nella successiva data del 7 maggio 2009, il Comune rispondeva poi ad altra istanza, sempre proposta dall’appellante, attinente ai requisiti di aereazione della zona.

In data 20 ottobre 2009, il T.A.R. pubblicava la sentenza qui oggetto di gravame, respingendo il ricorso sul silenzio, iscritto al numero 213 del 2009, in quanto l’istanza del ricorrente sarebbe stata concretamente valutata dall’amministrazione.

Lo stesso T.A.R., con successiva sentenza del 26 novembre 2009 emessa sul ricorso iscritto al n. 150 del 2008, parimenti gravata ed assunta in decisione in appello da questa Sezione nella stessa udienza del 30 novembre 2010, dichiarava altresì illegittimo il permesso di costruire, procedendo al suo annullamento giurisdizionale.

3. – Sulla base di quanto evidenziato, rileva la Sezione che il ricorso in appello debba ritenersi improcedibile per difetto di interesse.

Infatti, la sentenza del T.A.R. di Parma n. 792 del 26 novembre 2009 ha sostanzialmente fatto proprie tutte le rimostranze dell’appellante, annullando il permesso di costruire e, conseguentemente, rendendo irrilevante ed inutile qualsiasi altro provvedimento del Comune, che non può far altro che rimettersi al contenuto demolitorio della pronuncia del giudice.

Infatti, dall’accoglimento del presente ricorso, l’appellante non potrebbe conseguire alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già attribuitagli dal T.A.R. e consistente nell’eliminazione del permesso di costruire dall’ordinamento giuridico.

4. – L’appello va quindi dichiarato improcedibile. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla sopravvenienza di un fatto esterno ai contendenti che ha determinato il venir meno dell’interesse al ricorso.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara improcedibile l’appello n. 774 del 2010 per sopravvenuta carenza di interesse;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1443 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 febbraio 2000, depositato nei termini, il Sig. F.P. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti indicati in epigrafe relativi al suo trasferimento per servizio dall’Ambasciata d’Italia di Tirana alla Regione Carabinieri Puglia per l’impiego dello stesso alla Stazione Carabinieri di Altamura.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione dei principi di cui all’art. 97 e 113 Cost. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Motivazione insufficiente.

Si sostiene, da un lato, che l’Amministrazione ha violato la legge n. 241/90 in quanto non ha esaminato le osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione formale dell’avvio del procedimento, dall’altro si contesta la motivazione del disposto trasferimento che si presenta del tutto insufficiente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse atteso che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data 2 aprile 2000 il trasferimento ad altra Stazione Carabinieri, mentre nel merito contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 17 febbraio 2000 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame della eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa erariale atteso che il ricorso si appalesa infondato nel merito.

Va, infatti, osservato che il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato trasferito dall’Ambasciata d’Italia di Tirana alla Regione Carabinieri Puglia con impiego presso la stazione Carabinieri di Altamura per "incompatibilità ambientale" a seguito di apposita proposta del Comando Carabinieri del Ministero degli Affari Esteri nella quale si faceva riferimento a rapporti intrattenuti dal ricorrente con elementi locali, che potrebbero essere coinvolti in attività illecite relative al rilascio di visti di ingresso in Italia.

In ordine alle censure dedotte dal ricorrente, va precisato che le stesse non si appalesano fondate atteso che, secondo una costante giurisprudenza, il trasferimento "per incompatibilità ambientale" può essere disposto sulla base di elementi di fatto idonei a nuocere, anche solo astrattamente, alla funzionalità dell’istituzione di appartenenza del soggetto interessato al trasferimento.

Nel caso in esame risulta come l’Amministrazione abbia ottemperato a quanto previsto dalla legge n. 241/90, comunicando al ricorrente l’avvio del procedimento, al quale hanno fatto seguito le osservazioni del ricorrente medesimo che sono state vagliate dall’Amministrazione procedente.

Va, inoltre, osservato, come i provvedimenti con i quali l’Amministrazione militare dispone il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare hanno natura di ordini, per cui non necessita che gli stessi debbano riguardare esclusivamente esigenze di organico o impegni tecnicooperativi, ma possono invece fondarsi su mere ragioni di opportunità connesse con vicende relative alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali dell’Arma di appartenenza.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 04-03-2011, n. 8698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GUP presso il Tribunale di Monza, con sentenza del 30.03.2001, giudicava:

C.R. – O.R. – C.G. -;

Perchè imputati:

A) – del reato di cui all’art. 416 c.p. per avere costituito un’associazione per delinquere – il C. quale promotore, gli altri quali costitutari – finalizzata alla consumazione di una serie di reati-fine, quali: – truffe in danno dell’Erario, e frodi fiscali;

nonchè dei reati fine, ascritti ai capi:

B) – truffe ex art. 640 c.p., comma 2 con grave danno per l’Erario pari ad imposta sottratta complessivamente per l’importo di L. 27.440.737.005;

C)- frodi fiscali, ex L. n. 516 del 1982, art. 4 lett. i) d) f), commessi con varie modalità ma sostanzialmente con l’attività di "cartiera" mediante l’emissione e l’utilizzazione di fatture per operazioni fittizie;

fatti relativi agli anni (OMISSIS);

ed, al termine del giudizio, condotto con il rito abbreviato, li condannava alla pena indicata in sentenza.

Gli imputati proponevano impugnazione avverso tale decisione e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 16.10.2007, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati di truffa e frode fiscale di cui ai capi B) e C) e per il Ca. anche in ordine al reato di cui al capo A) (ritenuta la figura di compartecipe) perchè si trattava di reati estinti per prescrizione;

la stessa Corte di appello, confermava la responsabilità degli imputati C. e O. per il reato di associazione per delinquere, contestato al capo A) e rideterminava le pene inflitte in quelle di: anni 2 di reclusione per C. e di anni 1 e mesi 8 di reclusione per O.; confermava inoltre, tra l’altro, il provvedimento di confisca delle somme in sequestro e di un immobile sito in (OMISSIS).

Ricorrono per Cassazione gli imputati C.R. e O. R., deducendo:

C.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata:

– per omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova, atteso che la sentenza di 2^ grado non avrebbe considerato l’assenza degli estremi dell’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, in quanto gli imputati avevano concorso alla commissione di una serie di singoli reati fiscali, mediante un consolidato e sempre uguale meccanismo, privo però di vincolo associativo;

– per omessa e contraddittoria motivazione riguardo alla confisca, avendo erroneamente ritenuto che la disponibilità delle somme necessarie per l’acquisto del bene da confiscare fosse successiva all’inizio dell’attività criminosa; il ricorrente osserva che, al contrario, all’atto del preliminare di acquisto non era ancora sorta l’associazione criminale e il prezzo pagato non era quindi provento di reato;

O.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata:

– per omessa motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe ripetuto tutti gli argomenti già esposti nella sentenza del Tribunale, senza rispondere alle censure sollevate nei motivi di appello;

– per illogica motivazione in relazione alla ritenuta associazione per delinquere, atteso che nella specie mancavano gli estremi:

a) – di un vincolo stabile e duraturo, perchè l’attività fraudolenta si sarebbe esaurita con il raggiungimento dello scopo del ripianamento della perdita sofferta dalla società TVS spa;

b) – dell’indeterminatezza dei reati-fine, attesa la ripetitività delle condotte attuate;

c) – di una struttura organizzativa stabile;

– per omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, omissione tanto più grave in presenza di una pena non determinata nel minimo edittale;

– inoltre il ricorrente O. doveva ritenersi un mero associato, sicchè il reato era prescritto;

CHIEDONO pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio dell’odierna discussione, da ritenersi inammissibile, sia per difetto dei presupposti e sia perchè pervenuta in udienza dopo la chiusura della discussione del ricorso.

I motivi sollevati dai ricorrenti riguardo alla ricorrenza del delitto associativo sono totalmente infondati, proponendo una rivalutazione degli elementi di fatto, inammissibile in questa sede.

Invero i ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni degli elementi acquisiti, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha congruamente motivato, osservando che nella specie erano emersi tutti i parametri dell’associazione per delinquere, costituiti:

a) – dalla permanenza nella collaborazione illecita, resa palese dalla strutturazione di "schermi societari" apparentemente diversi tra loro ma facenti capo "per lo più ai medesimi soggetti, quanto a quelle italiane, ed a soggetti neppure identificabili quanto ad alcune società estere";

b) – dal numero indeterminato di reati preordinati e consumati di truffe, frodi ed evasioni fiscali, consumate a mezzo di fatturazioni per operazioni inesistenti;

c) – dal carattere di stabilità del sodalizio, reso evidente dalla prosecuzione dello stesso anche dopo l’intervento della Guardia di Finanza di Lecco;

d) – dalla divisione dei compiti, per come emergeva dalla costituzione di società e dalla partecipazione di ognuno "agli utili";

– quanto alla posizione apicale di O. la sentenza ne segnala il ruolo (reso manifesto dal tenore della stessa contestazione) di "amministratore di diritto della TVS spa" nonchè "gestore di fatto" delle società "cartiera" (capo A);

Si tratta di una motivazione ineccepibile, sia perchè fondata su precise e specifiche valutazioni degli elementi di fatti acquisiti al processo e sia perchè del tutto conforme allo schema del reato di associazione per delinquere delineato dalla Giurisprudenza di legittimità.

Le valutazioni alternative offerte nei motivi degli elementi evidenziati dalla Corte di appello sono inammissibili in questa sede, atteso che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale. sez. 4, 29 gennaio 2007. n. 12255.

Parimenti infondato risulta il vizio sollevato in relazione alla ripetizione delle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado, atteso, da una parte, che nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso;

Cassazione penale, sez. 4, 17 settembre 2008, n. 38824 e, dall’altra che laddove i motivi di appello riproducono le stesse argomentazioni e deduzioni sollevate in primo grado, ed ove la Corte concordi con la motivazione del primo giudice, non è necessario procedere ad una nuova e completa motivazione, a meno che non si ritenga di esaminare o rivalutazione argomenti non considerati dal primo giudice, cosa che non è avvenuta nella specie, ovvero a mano che la Difesa abbia proposto argomenti e deduzioni nuove, non esaminate dal primo giudice, cosa che non è avvenuta nella specie.

Totalmente infondato risulta anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, atteso che nella specie sono state irrogate pene assai vicine ai minimi edittali, ulteriormente ridotte per le attenuanti e per la diminuente del rito, sicchè la Corte territoriale non era tenuta ad una ampia motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla motivazione di primo grado, ed alla congruità delle pene, atteso anche il richiamo alla "complessiva personalità" degli imputati e alla gravità del fatto. (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006, n. 32290).

Ugualmente infondato risulta l’ultimo motivo, relativo alla disposta confisca, atteso che, al riguardo, la Corte di appello evidenzia la carenza di prova in ordine al momento dell’acquisto del bene rispetto all’inizio del sodalizio criminale, solo per confutare una delle tesi difensive, ma procede oltre nella motivazione sulla confisca, richiamando legittimamente gli argomenti della sentenza di primo grado e segnala, in particolare, "l’inequivoco significato delle intercettazioni ambientali e le dichiarazioni del P." a chiarimento dell’epoca dell’acquisto;

si tratta in tutta evidenza di valutazioni delle prove che, ove sorrette da adeguata motivazione, come nella specie, risultano incensurabili in sede di ricorso di legittimità.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11325 Aziende di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la ordinanza 30.7.2010 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza 2.7.2010 del Giudice delle indagini che aveva disposto, a carico del prevenuto la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’art. 416 c.p., commi 1 e 5; art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 3 e 4; art. 629 c.p., comma 1; D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

La difesa del ricorrente richiede l’annullamento dell’indicato provvedimento deducendo: 1) vizio di erronea applicazione della legge penale e vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed e).

A sostegno del motivo, la difesa afferma che: a) l’imputato se pur aveva consegnato materialmente somme di denaro al D.P., pur tuttavia non aveva esercitato pressioni estorsive per procedere alla loro riscossione; b) non vi sono intercettazioni telefoniche che lo riguardano e tali da far ritenere che fosse a conoscenza delle modalità con le quali venivano recuperate le somme presso i "clienti". La mancanza di elementi di prova concreti, sostiene la difesa, incide direttamente sulla prova della (insussistente) partecipazione dello S. all’associazione per delinquere contestata. La difesa afferma che sono del tutto immotivate le ragioni relative alla contestazione del delitto di cui all’art. 629 c.p. e del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, risultando, per tale illecito, una semplice occasionalità nella attività di finanziamento erogato a favore di soggetti terzi.

2) Con riferimento alla circostanza aggravante dell’utilizzo del c.d.

"metodo mafioso", la difesa denuncia la totale assenza di elementi di prova a carico del ricorrente che neppure conosceva dell’utilizzo di tali metodi da parte degli altri componenti della profilata associazione, in ciò richiamando la disciplina dell’art. 59 c.p.; 3) con un terzo motivo la difesa deduce la mancanza di elementi sufficienti a giustificare la esistenza di esigenze cautelari.

Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale del Riesame ha descritto in modo estremamente preciso un’articolata associazione per delinquere dedita all’attività della usura, individuando l’ambito territoriale di operatività, sia le persone partecipanti, sia i rispettivi ruoli ricoperti dai singoli partecipi. Il Tribunale ha quindi preso in considerazione fatti specifici, dimostrativi della concreta attività svolta, nei rispettivi ruoli, dagli indagati, nonchè le modalità di reperimento dei fondi da dare ad usura, e le modalità con le quali i componenti della associazione riscuotevano le somme erogate, ricorrendo anche a metodi estorsivi attuati con modalità e con minacce particolarmente intense dimostrativi di metodi mafiosi.

Il Tribunale ha quindi descritto l’attività dello S. ponendo in evidenza gli elementi di prova sulla cui base è stato possibile inferire come lo stesso partecipasse a pieno titolo all’associazione avendo rapporti non occasionali con lo SC. e con il F., entrambi soggetti di rilievo nell’organizzazione criminale. Nell’ordinanza viene altresì articolatamente descritta l’attività usuraria dello S. attraverso la erogazione di somme di denaro al D.P.D. il quale in più atti di indagine ha esposto le modalità con le quali è stato costretto a spogliarsi di beni per pagare le somme ricevute a mutuo e maggiorate di interessi esorbitanti. In tale ambito il Tribunale ha svolto la verifica delle dichiarazioni rese dal D.P. (v. pag. 11 dell’ordinanza) rinvenendo plurimi riscontri oggettivi e documentali. Altrettanto articolata appare poi l’ordinanza in riferimento all’analisi del reato di estorsione, ascritto all’indagato nel capo DD) della rubrica dell’imputazione essendo descritte, anche in questo caso, i ruoli e le condotte dei singoli compartecipi accertati attraverso le dichiarazioni della parte offesa e i riscontri oggettivi alle sue affermazioni. Pertanto, le censure mosse dalla difesa appaiono del tutto generiche in quanto non individuano specifici punti dell’ordinanza dai quali emergano contraddizioni o manifeste illogicità. Parimenti la difesa non ha messo in evidenza "errori" nell’interpretazione o nell’applicazione della legge penale. Le censure formulate attengono ad aspetti valutativi del merito delle prove allo stato acquisite, con la conseguenza che tali doglianze non possono essere oggetto di considerazione in questa sede, essendo precluso in sede di legittimità procedere ad una autonoma rilettura degli elementi di fatto, potendo essere presi in considerazione solo specifici vizi della motivazione che siano desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato o da altri atti processuali che devono essere indicati in modo specifico e puntuale dal ricorrente.

Anche per quanto attiene alla denunciata carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, va rilevata la manifesta infondatezza del motivo e la sua genericità. In particolare va osservato che il Tribunale del riesame ha fatto espresso richiamo all’ordinanza cautelare del 2.7.2010 nella quale sono dettagliatamente indicati gli elementi fondanti la suddetta circostanza aggravante e i criteri adottati dai giudici del merito per ritenerne la sussistenza;

l’ordinanza del Tribunale del riesame, sul punto, per effetto dell’indicato richiamo (vv. pp. 1 e 2 dell’ordinanza impugnata), impone una lettura congiunta ed integrata sia del provvedimento qui impugnato, sia dell’ordinanza genetica. Sotto questo profilo si deve rilevare la manifesta infondatezza della denuncia di carenza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè l’ordinanza del Tribunale del riesame trae la propria forza argomentativa proprio dalla richiamata ordinanza cautelare del 2.7.2010. Per esaustività dell’esame del punto in questione, va osservato che la difesa non ha neppure indicato con l’odierno ricorso gli eventuali specifici aspetti di censura proposti con l’atto di impugnazione avanti il Tribunale del Riesame e da questi non prese in considerazione; di qui consegue che anche sotto questo profilo la censura della difesa è del tutto generica, poichè, per il principio di autosufficienza del gravame, è preciso onere della parte ricorrente esplicitare, in modo specifico e puntuale (anche attraverso un semplice richiamo per riassunto) l’aspetto della impugnazione proposta che non è stato preso in considerazione dal giudice del gravame. La censura della difesa rimane pertanto ancorata alla generica affermazione che non vi sarebbe la prova che lo S. fosse a conoscenza dell’utilizzo di "metodi mafiosi" da parte dei suoi concorrenti nel reato. La doglianza, in sè, è generica, perchè è limitata alla manifestazione di valutazioni soggettive, tese ad una diversa lettura del materiale probatorio (non proponibile nella presente sede) senza formulare specifiche censure inerenti la motivazione del provvedimento impugnato o delle fonti di prova poste a suo fondamento. Dalla lettura complessiva del provvedimento impugnato (letto, attraverso la necessaria integrazione con l’ordinanza 2.7.2010) appare, allo stato. corroborata di prova l’affermazione che lo S. fosse concorrente di una associazione dedita alla attività del prestito ad usura e alla commissione dei reati ad essa funzionalmente connessi (quale l’estorsione); parimenti corroborata di prova appare l’ulteriore affermazione della partecipazione dello S. anche all’attività di estorsione (v. in particolare il capo DD della rubrica dell’imputazione). In tale contesto, allo stato, non appare manifestamente illogico ritenere che lo S., a prescindere dalla circostanza che abbia o meno direttamente fatto uso in specifici episodi di c.d. "metodi mafiosi", ha attivamente partecipato alla commissione di reati concorrendo con persone che quei metodi adoperavano, così direttamente traendo diretto beneficio in quanto concorrente nel reato, proprio dalla circostanza di apparire con quei soggetti associato.

Con riferimento al fondamento della censura inerente alla contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, va osservato che trattasi di doglianza generica inducente ad aspetti di valutazione attinenti al merito, posto che la prova dell’elemento costitutivo della "abitualità", propria dell’illecito in esame, va desunto, non da un singolo episodio illecito, ma dal più ampio contesto fattuale, che nel caso in esame è rappresentato proprio dall’attività dell’associazione criminale della quale l’indagato è partecipe. Trattasi quindi di censura che attiene a valutazioni di merito, come tali sottratte a sindacato in sede di legittimità.

Altrettanto generiche sono le doglianze riguardanti le c.d. esigenze cautelari sulle quali il Tribunale del riesame si è soffermato con motivazioni specifiche e adeguate.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle doglianze.

Si manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Dispone che si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.