Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 574 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 379 del 20 aprile 2006, il Presidente della Regione siciliana accoglieva – in considerazione del parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite n. 315/04 dell’11 luglio 2005 – il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti, rivolto ad ottenere la rideterminazione del relativo trattamento retributivo in applicazione degli artt. 5 commi uno, quattro e sei della L. n. 19/1991 ed 8 Decr. Pres. Reg. 30 gennaio 1993.

Nel dare esecuzione a detto decreto, la Presidenza della Regione Siciliana si conformava tuttavia alla circolare n. 25858 del 9 febbraio 2006 del Dipartimento Regionale del Personale ed applicava perciò la prescrizione quinquennale.

Assumendo la illegittimità di tale determinazione, da loro considerata elusiva della decisione intervenuta, gli istanti notificavano atto di diffida e messa in mora, che restava però privo di riscontro.

Pertanto, con ricorso n. 433 del 2011, gli stessi hanno adito questo Consiglio perché ordini alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, alla pronuncia intervenuta in ottemperanza della stessa, in quanto avente forza sostanziale e processuale di giudicato.

Si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate opponendo la inammissibilità del ricorso e comunque la infondatezza nel merito.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto.

Sono infondate infatti le eccezioni sollevate dalla Difesa erariale a sostegno delle tesi dell’Amministrazione.

Sotto il profilo della ammissibilità, deve infatti osservarsi come questo Consiglio l’abbia già riconosciuta a far data dalla decisione n. 695 del 2005, che ha fondato detta ammissibilità sul combinato dettato degli articoli 27 n. 4 TU n. 1054/1924 e 31 legge n. 1034/1971. Essa trova ora peraltro ulteriore conforto nella recente decisione n. 2065 del 28 gennaio 2011 delle Sezioni Unite della Cassazione, che – alla luce anche del disposto dell’art. 69 della legge n. 69/2009 e della conseguente implicita abrogazione dell’art. 9 comma 5 della legge n. 373 del 2003 – si sono espressamente pronunciate in senso conforme e hanno dunque dato ulteriore consolidazione al principio già enunciato da questo Consiglio.

La natura sostanzialmente giurisdizionale della fase costitutiva davanti al C.G.A., rende ininfluente la circostanza che la decisione trovi poi formale esternazione nel decreto presidenziale di ricezione. Ed ha dunque come naturale corollario la proponibilità di un giudizio di ottemperanza contro la decisione medesima, proponibile – come sottolineato ora dalle SS.UU. della Cassazione – ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. b e 113, comma 1, del c.p.a.

Per quanto riguarda la eccezione di intervenuta prescrizione, va osservato come anch’essa sia da disattendere. Essa non è stata infatti proposta (come avrebbe dovuto) in fase contenziosa e non può perciò essere ora invocata. L’Amministrazione non può integrare unilateralmente un "decisum" che non la ha valutata, perché appunto non proposta in quella sede. Se vi fosse stata, peraltro, omissione sul punto nella pronuncia del giudice, la sede per farla valere non sarebbe stata il presente giudizio in ottemperanza, ma il diverso – e non proposto – giudizio per revocazione.

Per tali premesse, il Collegio ordina alle Amministrazioni intimate, di dare esecuzione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, al D.P. n. 379 del 20 aprile 2006 di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai ricorrenti, entro 60 giorni dalla presente pronuncia, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della stessa e nomina sin d’ora, per l’ipotesi che non provvedano, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo o di funzionario dirigente da lui delegato. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna, per l’effetto, in solido le Amministrazioni resistenti alle spese del presente giudizio, che liquida nella misura complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-09-2011, n. 34389

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27 ottobre 2010 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di E.T. finalizzata ad ottenere declaratoria di prescrizione della pena di cui alla sentenza divenuta definitiva in data 5 giugno 2009.

Proponeva ricorso per cassazione l’interessato deducendo che in realtà aveva inteso ottenere declaratoria di prescrizione del reato essendo trascorsi oltre 10 anni dal fatto commesso nel (OMISSIS). Questa Corte, Settima Sezione penale, con ordinanza in data 18 maggio 2010 dichiarava inammissibile il proposto gravame osservando che: a) l’eventuale prescrizione del reato non avrebbe potuto essere sollevata in sede di esecuzione trattandosi di questione coperta dal giudicato; b) peraltro, nella specie il Tribunale, pur a fronte di una richiesta – risultata infondata – di prescrizione della pena, aveva comunque correttamente evidenziato che la prescrizione non era decorsa durante il giudizio di cognizione, stante l’intervenuta interruzione ed avuto riguardo ai termini massimi di prescrizione.

Ha presentato personalmente l’ E. a questa Corte richiesta di rivalutare la questione esaminata dal giudice dell’esecuzione e prospettando la "nullità" del relativo decreto. L’ E. ha poi trasmesso ulteriori note difensive reiterando la richiesta di accoglimento della sua istanza.

Osserva il Collegio che non è dato comprendere l’intento dell’istante attraverso la formulazione, in verità alquanto confusa ed anche scarsamente decifrabile dal punto di vista grafico, della richiesta stessa, avente ad oggetto una questione ormai decisa dal Tribunale di Milano e resa definitiva dall’ordinanza di inammissibilità del relativo ricorso pronunciata, come sopra detto, da questa Corte (Settima Sezione Penale) il 18 maggio 2010.

Detta richiesta è stata protocollata e classificata quale ricorso ex art. 625 bis c.p.p. – con relativa procedura ai sensi dell’art. 127 c.p.p. – evidentemente avverso l’ordinanza di inammissibilità del ricorso emessa dalla Settima Sezione di questa Corte il 18 maggio 2010. Orbene, pur a voler interpretare come tale il contenuto della richiesta presentata dall’ E., ci si trova in presenza di un ricorso straordinario per errore di fatto chiaramente inammissibile, mancando del tutto i presupposti di tale rimedio straordinario: ed invero, l’istante non ha fatto altro che richiedere una inammissibile rivalutazione nel merito di una questione già posta con un ricorso dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione Penale di questa Corte per manifesta infondatezza.

Ne deriva l’inammissibilità del proposto ricorso straordinario, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 300,00 (trecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 04-10-2011, n. 35874 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 17 maggio 2010 in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Genova del 10 giugno 2009, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato G.N. e F.I. alla pena di anni quattro di reclusione, perchè ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 609 bis c.p. (violenza sessuale continuata) commessi in danno di V.S., in (OMISSIS), assolvendo gli stessi dal delitto di sequestro di persona.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, chiedendone l’annullamento.

1. Il G., tramite il proprio difensore, ha lamentato l’illogicità manifesta della sentenza sotto due profili. Nell’atto di appello era stata evidenziata la non credibilità della persona offesa che aveva successivamente precisato di non avere avuto alcun rapporto orale con il G.. Inoltre la stessa aveva affermato di non avere potuto utilizzare il proprio telefono cellulare perchè privo di carica, mentre un utilizzo del telefono era stato provato. A tali censure la Corte ha risposto ponendo a giustificazione di alcune discrepanze lo stato della persona offesa, che fu trovata balbettante e tremante e rese le prime dichiarazioni in tale stato, ed alla fretta dei verbalizzanti. Quanto al cellulare la Corte avrebbe giustificato un possibile credito residuo del telefono. Tali spiegazioni risulterebbero frutto di mera congettura da parte dei giudici di appello. Ulteriore profilo di illogicità sarebbe costituito dal travisamento della prova costituita dalla consulenza tecnico biologica svolta in sede di incidente probatorio: il perito era stato incaricato di individuare nelle tracce biologiche, repertate sulla persona offesa nella immediatezza del fatto, la presenza del D.N.A. dei due imputati. Il perito aveva escluso la presenza di tracce del profilo genetico del G. e la Corte di appello aveva invece enfatizzato la critica alla refertazione dell’ospedale che il perito aveva fatto nella sua relazione circa l’effettuazione di un solo tampone vaginale anzichè due, per concludere circa la non rilevanza dell’esito della perizia nel giudizio.

Parimenti, circa l’assenza di fenomeni lesivi vulvo-perineali riscontrati sulla V., la Corte aveva ritenuto che tale elemento potesse giustificarsi in relazione al fatto che la persona offesa fosse adusa ai rapporti sessuali. Si tratterebbe in questo caso di un vero e proprio pregiudizio.

2. L’imputato F. ha censurato la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla mancata decisione sul punto dedotto in sede di motivi di gravame, circa l’evidente incongruenza della perizia disposta in sede di incidente probatorio sul materiale organico rinvenuto, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle indicate nei ricorso del G..

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

Deve ricordarsi che è ormai consolidato principio di diritto quello in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n, 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv.

216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati, verificando le ragioni dell’attendibilità della persona offesa, alla luce dei principi giurisprudenziali che consentono al giudice di trarre il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv.

248016).

In particolare i giudici di appello hanno ritenuto più che giustificabile il fatto che la persona offesa, la quale ha ammesso di prostituirsi saltuariamente, avesse potuto confondersi, imputando in un primo momento al G. anche un rapporto orale, in quanto era stato accertato che la donna, dopo essersi appartata in un magazzino del quale aveva la disponibilità il F. per consumare una prestazione sessuale vaginale protetta con lui pattuita in cambio di 20 euro, era stata in balia dei due uomini per alcune ore ed era stata costretta dapprima dal F., con la minaccia per la propria incolumità e con il supporto del di lui complice G., a varie penetrazioni anali e rapporti orali, successivamente anche il G., con la minaccia di non farla uscire viva dal magazzino, l’aveva costretta ad un rapporto anale ed uno vaginale senza preservativo.

La Corte di appello ha ritenuto che la tipologia ed il numero dei rapporti riferiti dalla V. fossero riscontrati dalle stesse dichiarazioni ammissive rese dagli imputati, nonchè dal rinvenimento del preservativo nel locale ove avvennero le violenze. Quanto all’assenza di lesioni, i giudici di merito hanno sottolineato come tale elemento sia perfettamente compatibile con l’assenza di resistenza opposta dalla donna ai numerosi rapporti sessuali, in conseguenza diretta delle minacce subite mentre veniva trattenuta contro la volontà nel magazzino, senza possibilità di muoversi durante gli atti di violenza, elementi questi che hanno trovato conferma, nonostante la pronuncia assolutoria in grado di appello dal reato di sequestro di persona, unicamente sulla base della considerazione che la restrizione della libertà posta in essere era risultata funzionale in via esclusiva alla commissione dei reati sessuali come perpetrati.

Quanto poi alla circostanza riferita dalla donna circa la mancanza di credito nel telefonino che le avrebbe impedito di chiamare aiuto, la sentenza impugnata, lungi da indugiare in congetture, ha ricostruito con esattezza la cronologia delle telefonate effettuate e ricevute sull’utenza intestata alla donna, dalla quale risulta che durante la segregazione della stessa nel magazzino risultavano solo chiamate "non risposte" in entrata, sicchè anche la telefonata successiva, effettuata dopo l’intervento della polizia, è stata ritenuta perfettamente compatibile con le dichiarazioni rese dalla V. circa la mancanza di credito. Per quanto attiene, infine, all’esito del tampone vaginale effettuato sulla persona della parte offesa, lo stesso è stato ritenuto dai giudici di merito irrilevante all’esito di un ragionamento congruo e privo di smagliature logiche: la scorrettezza delle analisi effettuate sulla vittima presso l’ospedale non aveva consentito di rilevare elementi di un rapporto avvenuto in vagina, ma non potevano valere ad escludere tale tipologia di rapporto; inoltre la persona offesa, dopo la costrizione a ripetuti rapporti sessuali, poteva anche avere percepito non correttamente la riferita eiaculazione in vagina (la sensazione di "bagnato"), circostanza che non poteva certo essere stata inventata da una persona offesa che ben sapeva di essere stata sottoposta al tampone vaginale. I ricorsi devono pertanto essere rigettati ed al rigetto consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5393 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

Il sig. G.A., esercente l’attività di agente di commercio, ha presentato istanza di rimborso delle somme pagale a titolo di IRAP negli anni dal 1998 al 2001, deducendo la inesistenza dei presupposti dell’imposta.

Lo stesso G. ha poi impugnalo il silenzio rifiuto seguito alla sua istanza ed oggi ricorre avverso la decisione della CTR, meglio indicata in epigrafe, che ha ritenuto legittimo il rifiuto.

A sostegno dell’odierno ricorso, la difesa del G. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e vizi di motivazione.

L’Agenzia delle Entrale resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, per la loro interdipendenza, la parte ricorrente assume che la CTR erroneamente ha desunto l’esistenza di una struttura organizzativa, presupposto dell’imposta, per il solo l’atto che l’attività veniva svolta mediante una impresa familiare costituita con la moglie dello stesso ricorrente.

In realtà, la CTR non ha fatto un ragionamento astratto (impresa familiare ergo sussistenza dell’autonoma organizzazione), che pure potrebbe essere legittimo, ma ha accertato in concreto l’esistenza di una organizzazione autonoma, seppure minima, sufficiente a costituire il presupposto impositivo. L’esistenza di tale circostanza di fatto non risulta contestata con censure autosufficienti. A parte la considerazione che il contribuente, agendo con azione di rimborso, è direttamente gravato dell’onere di fornire la prova di avere versato erroneamente l’Irap. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro seicento, oltre le spese prenotate a debito.

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