Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2909 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 668 Benefici combattentistici

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Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR Puglia, Sezione di Lecce, il sig. A.P., magistrato a riposo e titolare di una pensione privilegiata tabellare militare a seguito di un infortunio occorsogli durante il servizio militare di leva, esponeva di aver presentato in tale veste, al Ministero di Grazia e Giustizia, un’istanza (in data 27.3.1997) per ottenere la equiparazione alla categoria degli invalidi di guerra, con la conseguente concessione dei benefici di cui all’art 1 L.n. 336/70 consistenti nella attribuzione di due anni di anzianità; in via subordinata, il P. domandava l’attribuzione dell’anzianità convenzionale di un anno prevista dall’art 44 del r.d. n. 1290/1922.

La domanda veniva rigettata dal Ministero con provvedimento n. 6934/MF/5480 del 21.11.1997.

Il ricorrente, ritenendo illegittimo quest’ultimo provvedimento, lo ha quindi impugnato dinanzi al predetto Tribunale, formulando i seguenti motivi di gravame:

Violazione e falsa applicazione dell’art 1 L. 24.5.1970 n. 336. Eccesso di potere per errore nei presupposti: essendo la posizione ricoperta dal ricorrente è assimilabile a quella dell’ex militare invalido di guerra;

Illegittimità Costituzionale dell’art 1 L. N. 336/70 nonché delle LL. n. 541/71 e 824/71, per violazione degli artt. 2,3 e 52 della Costituzione: le disposizioni richiamate, secondo l’interpretazione condotta dal Ministero, contrastano con i principi costituzionali, laddove non prevedono la equiparazione del trattamento retributivo anche per coloro che hanno riportato una invalidità durante il servizio militare di leva;

Violazione e falsa applicazione dell’art 44 R.D. n. 1290/22, dell’art 1 L.n. 539/50 e dell’art 2948 C.C. Eccesso di potere per manifesto errore nei presupposti e per illogicità: il diniego del beneficio dell’abbreviazione di un anno della progressione di carriera si pone in violazione con l’art. 1 L.n. 539/50, che estende i benefici spettanti ai mutilati di guerra ai mutilati ed invalidi per servizio.

Con la sentenza epigrafata, il Tribunale amministrativo, assorbita l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero, ha respinto il ricorso in quanto infondato nel merito; il sig. P. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento e la riforma alla stregua di motivi di ricorso illustrati nella sede della loro trattazione da parte della presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il Ministero della giustizia, resistendo al gravame ed esponendo in memoria le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1.- L’appello è infondato.

1.1- La questione di cui si controverte concerne l’applicabilità dei benefici previsti dalla legge n. 336/1970, riconosciuti agli ex combattenti invalidi di guerra, ai titolari di pensione privilegiata "tabellare" militare per servizio di leva.

L’estensione, richiesta dall’odierno appellante, è stata esclusa dal TAR, il quale ha ritenuto l’infondatezza della sostenuta equiparazione tra pensione privilegiata "tabellare" militare degli invalidi di guerra e pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio militare di leva; il giudice di prime cure ha in particolare osservato che l’art 1 della legge citata reca una elencazione tassativa e di stretta interpretazione, che preclude ogni possibilità di interpretazione analogica ad altre fattispecie. Lo stesso legislatore è intervenuto fornendone una interpretazione autentica con la legge n. 118/1984, stabilendo che "le disposizioni della L. 24.5.1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dipendenti".

L’appellante contrasta queste argomentazioni rilevando che la legge n.336/1970 riconosce il beneficio in questione anche alle "categorie equiparate" a quelle espressamente indicate dalle norma, e ciò escluderebbe il carattere tassativo della disposizione, che imporrebbe invece di procedere, con interpretazione rigorosa, ad individuare le categorie equiparate. In particolare questa operazione risulterebbe possibile nel senso della equiparazione, applicando il pronunciamento della Corte costituzionale (sent. n. 387/89) sull’assimilabilità della pensione privilegiata tabellare militare alla pensione di guerra, principio che, secondo l’appellante, il TAR avrebbe del tutto trascurato, o violato, individuando l’assimilabilità delle due posizioni solo ai fini fiscali. L’orientamento qui riproposto dal P. si conferma privo di fondamento e non può perciò essere accolto.

Prescindendo dalla esattezza o meno della distinzione individuata dal TAR (per il quale la Corte avrebbe assimilato la posizione delle due categorie solo ai fini fiscali, limitandosi ad affermare la natura non reddituale di entrambe le tipologie di pensione), il Collegio deve anzitutto osservare che la predetta sentenza ha affermato detta assimilazione esclusivamente sulla base della medesima e comune natura risarcitoria. L’appellante conviene espressamente su tale natura (dalla quale deriva già la correttezza dell’assimilazione ai fini fiscali), ma non spiega per quale ragione dal predetto carattere risarcitorio deriverebbe senz’altro un’equiparazione delle due posizioni anche a tutti gli altri effetti di legge, tra cui i benefici della legge invocata.

Alla tesi della equiparabilità osta invece non solo la natura tassativa dell’art. 1 della legge n. 336 (come specificata dalla successiva legge n.118/1984), ma anche il rilievo, come affermato dal TAR, che ogni qual volta il legislatore ha voluto estendere i benefici a determinate categorie, è intervenuto con una espressa statuizione ("ubi voluit, dixit"), nella specie insussistente. Le due situazioni, invero, si differenziano nettamente sotto il sostanziale profilo eziologico; a ben vedere, infatti, la posizione di invalido per servizio militare di leva, azionata dell’appellante, trae origine dalla mera prestazione prevista quale generale dovere ex art. 52 Cost., mentre la posizione di invalido di guerra deriva dalla prestazione del servizio da parte del dipendente in operazioni belliche o in territori soggetti allo stato di guerra, quindi in ben diverse ed aggravate condizioni, per le quali l’ordinamento ha ritenuto opportuno varare le norme di particolare favore e delle quali si è domandata l’estensione.

Questa distinzione è stata del resto evidenziata dal TAR anche trattando della ipotesi di incostituzionalità avanzata dall’appellante, congruamente rigettata per manifesta infondatezza in ragione della "diversità di contributo fornito dal militare durante il periodo bellico, attesa la straordinarietà della contingenza".

1.2- Per la stessa ragione, quindi, la norma come correttamente applicata dall’amministrazione, nel negare il benefico richiesto, non può essere tacciata di manifesta incostituzionalità. Anche questo profilo è stato trattato dal TAR e nulla di nuovo aggiunge in questa sede l’appellante, peraltro incorrendo palesemente nella inammissibilità della doglianza, in quanto meramente riproduttiva di quella già formulata in primo grado (v., fra le tante, Cons. di Stato, sez. IV, n. 5494/2004).

1.3. – Quanto sopra considerato, non migliore sorte possono avere le argomentazioni svolte dall’appello in ordine alla pretesa (che il P. aveva subordinatamente azionato nel terzo motivo del ricorso al TAR) all’attribuzione dell’anzianità convenzionale di un anno prevista dall’art 44 del r.d. n. 1290/1922. "E anche qui evidente la correttezza del ragionamento svolto del primo giudice nell’affermare l’infondatezza della censura, "atteso che i presupposti per l’applicazione del beneficio richiesto in via subordinata – l’abbreviazione di un anno della progressione di carriera ex art 44 lett. b) r.d. n. 1290/22 – sono gli stessi di quelli introdotti dall’art 1 L. 336/70". Sul punto, invero, il ricorso aveva contestato la prescrizione del diritto rilevata dall’amministrazione, deducendo la violazione dell’art. 2948 cod. civ., ma la circostanza (ricordata dall’appellante) non intacca la tesi del TAR che ha affermato l’insussistenza radicale dei presupposti costitutivi del diritto ai sensi del citato r.d., (questione che come è noto, precede logicamente quella della sua estinzione per decorso del tempo).

1.4- Né, infine, il beneficio in argomento poteva essere riconosciuto ed effettivamente attribuito sulla base della legge n. 539/1950, la cui violazione, dedotta in primo grado non ha peraltro costituito oggetto di alcuna specifica osservazione da parte del TAR. Sul punto va comunque rilevato che la prescrizione contrapposta dal Ministero (nell’impugnata nota n. 21.11.1997) è in effetti iniziata a decorrere dalla data del decreto di riconoscimento della pensione militare tabellare (23.1.1989), mentre l’estensione del beneficio in parola, è stata richiesta solo con l’istanza del 26.7.1997, ben oltre quindi il termine di prescrizione quinquennale regolante tutte le pretese patrimoniali dei dipendenti pubblici (v. ex multis, Cons. di Stato, sez.V, n. 6307/ 2003).

2- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e sono perciò poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, complessivamente, in Euro tremila, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-02-2011, n. 1467 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente ha preso parte alla gara pubblica per l’assegnazione definitiva del "lotto commerciale" n. 7 in Zona PEEP nel Comune di Vallerano, classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria, approvata con deliberazione di G.C. n. 138 del 20 ottobre 2009.

In particolare, alla controinteressata sono stati attribuiti 15 punti e all’odierna ricorrente 11 punti.

Con il presente ricorso, detta società contesta l’assegnazione del lotto all’odierna controinteressata, prospettando due censure.

La prima di esse è volta contestare l’attribuzione alla controinteressata di n. 5 punti per la voce "presentazione di un accordo di cessione dell’area, debitamente sottoscritto dai proprietari", risultante dai criteri fissati nel bando.

La seconda è invece diretta a contestare l’omesso versamento, da parte dell’aggiudicataria, della somma prevista, nonché l’omessa produzione della polizza bancaria a copertura del corrispettivo delle opere di urbanizzazione, oltre che l’illegittimità della proroga all’uopo concessa con la delibera di G.C. n. 20 del 2010.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Vallerano, resistendo al ricorso.

3. Con ordinanza n. 4456/2010 l’istanza cautelare è stata accolta.

4. La causa è stata chiamata per la discussione del merito all’udienza pubblica del 27 gennaio 2011 e quindi trattenuta in decisione.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’attribuzione alla controinteressata dei 5 punti per la "presentazione di un accordo di cessione dell’area, debitamente sottoscritto dai proprietari" è illegittima. Infatti l’aggiudicataria P.I. srl ha allegato all’offerta del 25 luglio 2007 (Allegato E), tre contratti preliminari di compravendita stipulati in data 4 maggio 2007 dalla signora Quadraccia Laura "per sé, persone fisiche o società da nominare al momento dell’assegnazione definitiva da parte dell’Amm. com.". Dall’allegato B all’offerta risulta che la società PIESSE immobiliare è stata costituita in data 11 maggio 2007 e che l’atto è stato registrato il 16 maggio 2007.

Ad avviso del Collegio, il rispetto formale dei criteri di gara – in ossequio al principio della "par condicio" – imponeva all’odierna controinteressata l’onere di allegare una valida dichiarazione di nomina (rispondente ai requisiti temporali e di forma stabiliti dagli artt. 1402 e 1403 del codice civile). Nella specie, quest’allegazione è mancata: a tal fine non è sufficiente la dichiarazione in data 8 giugno 2008, la quale – a prescindere da ogni altra possibile considerazione circa l’inammissibilità di un termine incerto per la "electio amici" – si presenta non come dichiarazione recettizia portata a conoscenza delle controparti dei tre contratti preliminari (quantomeno nella forma di un’apposita comunicazione scritta: Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2006, n. 21254), bensì come dichiarazione rivolta esclusivamente all’Amministrazione.

In assenza di una rituale dichiarazione di nomina, la documentazione in questione deve quindi considerarsi incompleta ai fini che qui interessano, nel senso che essa non giustifica l’attribuzione dei cinque punti dei quali si controverte nel presente giudizio.

6. Il ricorso deve conseguentemente essere accolto nella parte impugnatoria, con l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto in questione a P.I. s. r. l. e con la caducazione degli atti consequenziali, nonché con l’aggiudicazione della gara all’odierna ricorrente.

E’ assorbito il secondo motivo di ricorso.

Non vi è luogo – allo stato – per l’esame della domanda risarcitoria formulata in via subordinata, dato che l’interesse della ricorrente è soddisfatto in forma specifica, mediante la riapertura del procedimento, in vista delle conseguenti determinazioni dell’Amministrazione comunale.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 6 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 07-03-2011, n. 8928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nerale in persona del Dott. De Santis che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21.9 – 7.10.2010 la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a P.L. dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 81, 380 c.p., per avere prima omesso di informare i propri assistiti M. e C. di avere ricevuto, in proprio e come loro domiciliatario, la notifica di sentenza sfavorevole, così da non metterli nelle condizioni di valutare se proporre impugnazione, e, poi, di aver loro falsamente riferito di aver proposto impugnazione facendosi corrispondere ulteriore fondo spese. Il fatto era stato contestato come accertato in epoca anteriore e prossima al 23.9.2003.

La Corte riteneva provati i due fatti storici e dal secondo evinceva anche la prova del complessivo dolo.

2. Ricorre personalmente per cassazione il P., svolgendo innanzitutto deduzioni sull’insufficienza delle sole dichiarazioni dei due coniugi persone offese a comprovare la sussistenza dei fatti nei termini dell’imputazione.

Con motivo specifico sostiene poi che il reato sarebbe prescritto perchè, come argomentato in memoria depositata per l’udienza d’appello e rimasta priva del riscontro argomentativo della Corte territoriale, i rapporti professionali si sarebbero esauriti nell'(OMISSIS), così prescrivendosi il reato nel marzo 2010 e, in ogni caso, risalendo la querela al 27.6.2003 la prescrizione sarebbe maturata al 27.12.2010, ovvero, comunque muovendo dalla data in epigrafe, al prossimo 23.3.2011. 3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Al Giudice d’appello l’odierno ricorrente aveva posto il tema, rilevante per la decisione, dell’avvenuta prescrizione del reato per cui si procede già alla data dell’udienza d’appello. Ciò nella memoria depositata il 15.9.2010, che risulta effettivamente allegata nel verbale di udienza; risulta altresì dal medesimo verbale che il difensore dell’imputato nelle sue conclusioni richiamo espressamente il contenuto della memoria, oltre al riportarsi ai motivi d’appello.

Nulla ha in proposito risposto la Corte distrettuale, con ciò realizzando il vizio di omessa motivazione su un punto determinante per la decisione. L’imputato aveva infatti sorretto la propria richiesta con specifica deduzione, affermando che la data di consumazione del reato andava ancorata all’ultimo pagamento ricevuto, nell'(OMISSIS) (circostanza effettivamente risultante anche dalla sentenza di primo grado). Poichè effettivamente se il reato – che risulta dall’imputazione "accertato in epoca anteriore e prossima" alla data della presentazione della successiva querela/denuncia (23.9.2003, come risulta dagli atti, non 27.6.2003 come indicato nella sentenza di primo grado e in ricorso) – fosse stato ritenuto consumato alla data indicata dal P., all’udienza del 21 settembre 2010 sarebbe stato effettivamente già prescritto, con l’obbligo del giudice di provvedere in coerenza, anche ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Poichè ad oggi invece il reato non è ancora prescritto, rispetto all’indicazione temporale contenuta nell’imputazione, è poichè d’altronde questa Corte di legittimità non può accedere agli atti probatori ed esprimere una propria valutazione di merito in ordine alla fondatezza dell’assunto difensivo, è inevitabile l’annullamento con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.