Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 22-03-2011, n. 11314 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

do Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione D.L.A.R., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell’11.2.2010, che in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Nola l’11.3.2008, lo aveva dichiarato colpevole del delitto di rapina ascrittogli, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1000 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva.

La Corte disponeva inoltre la trasmissione al competente ufficio del PM, per le eventuali ulteriori iniziative del requirente, dei verbali delle deposizioni rese in giudizio dai testi I.V., V.M., I.R., B.M. e V.E..

La difesa deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato sia in ordine alla valorizzazione della testimonianza della persona offesa, con particolare riferimento alla individuazione dell’imputato come uno degli autori della rapina che con riguardo alla opposta svalutazione della prova d’alibi fornita dal D.L. attraverso numerosi testimoni.

In sintesi, sotto il primo profilo la ricognizione fotografica effettuata dal S. nel corso delle indagini preliminari, anche perchè condizionata dalle circostanze del riconoscimento, e ancora più a monte dalla limitata possibilità di osservazione, durante l’esecuzione del crimine, dell’aspetto del rapinatore poi identificato nel D.L.,non potrebbe da sola sorreggere l’accusa;

nè varrebbe all’uopo il riferimento alla ricognizione effettuata dal teste in dibattimento, ma senza l’osservanza delle formalità dettate dall’art. 213 c.p.p. Del pari, del tutto ingiustificatamente la Corte di merito avrebbe disatteso le indicazioni testimoniali sulla presenza dell’imputato in ore coincidenti con la rapina, in un luogo diverso, sulla base di considerazioni manifestamente illogiche, come ad es., i sospetti criteri di scelta dei testimoni.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di merito ha dato conto del proprio convincimento con argomentazioni ampie e condivisibili, alle quali la difesa oppone alternative valutazioni di merito fondate su una ricostruzione dei fatti nemmeno incompatibile con la possibilità dell’identificazione dell’imputato (come ad es. riguardo alla considerazione che il rapinatore identificato dal S. nel D.L. indossasse un berretto con visiera e si fosse posto frontalmente davanti alla persona offesa solo per pochi attimi; o come per la vaga affermazione delle condizioni di scarsa visibilità del luogo della rapina).

La Corte di merito oppone a tali considerazioni, la costante certezza dell’identificazione dell’imputato da parte del S., avvalorata dalle qualità professionali del teste, ispettore di polizia e quindi naturalmente "attivo" nell’osservazione di fatti di reato, alla stregua di atti ricognitivi che non possono affatto ritenersi inutilizzabili. Ed invero, l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – è, infatti, una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Corte di Cassazione SEZ. 6, 05/12/2007, Major e altri).

Naturale corollario di tale principio, è poi l’assoggettabilità dell’individuazione alle regole processuali che consentono l’utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari. L’affermazione è peraltro coerente con l’ammissibilità, nel nostro ordinamento processuale, di prove non espressamente disciplinate dalla legge ( art. 189 c.p.p.), alle quali deve essere assimilata anche l’individuazione dell’autore del reato con modalità diverse da quelle regolate dall’art. 213 c.p.p. (cass. 15.1.2002, Deda). E in tema di ricognizione personale deve ammettersi anzi che il giudice possa ritenere maggiormente attendibile l’esito positivo dell’individuazione effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, in prossimità temporale rispetto al fatto, rispetto a quello incerto della ricognizione effettuata in dibattimento, valorizzando, a fondamento del proprio convincimento, il decorso del tempo (Cassazione pen., SEZ. 4,22/01/2008 Distinto).

Nel caso di specie va poi rilevata piuttosto la coerenza dell’identificazione fotografica effettuata dal S. nel corso delle indagini preliminari, con la ricognizione personale effettuata dal teste in dibattimento, l’utilizzabilità della quale non è inficiata dalla mancata osservanza delle regole di cui all’art. 213 c.p.p..

Il riconoscimento dell’imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, deve essere infatti tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall’art. 213 c.p.p., ed è inquadrarle tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 c.p.p., costituendo in sostanza un momento della prova testimoniale, un passaggio dichiarativo relativo all’accertamento diretto dell’identità personale dell’imputato da parte del teste Corte di Cassazione nr. SENT. 34110 27/04/2006 Valdo Iosi).

Gli atti di individuazione del S., alla luce di tali principi, non possono quindi affatto considerarsi "meri atti di indagine" privi di autonomo rilievo probatorio, ma costituiscono parte integrante delle dichiarazioni del teste, soggette al normale scrutinio di attendibilità che deve in generale presiedere alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa dal reato, senza però la necessità di riscontri estrinseci.

Quanto alla esclusione dell’attendibilità dei testimoni addotti dall’imputato a conferma del suo alibi, la Corte di merito, a parte alcune considerazioni non del tutto pertinenti, ha colto però significativamente un aspetto di reale perplessità nella corale indicazione, da parte di tutti i testi, di un orario di "avvistamento" dell’imputato nei pressi della sua abitazione, che presenta margini di oscillazione incredibilmente ristretti rispetto alla normale capacità di memorizzazione "umana" di certi particolari, soprattutto a distanza di tempo.

I verbali di prova prodotti dalla difesa non smentiscono affatto le perplessità segnalate dalla Corte territoriale; basti considerare, a mò di esempio, la testimonianza della I., che collocò l’incontro con l’imputato tra le ore 11,20 e le ore 11,30, con una precisione del ricordo in effetti inverosimile rispetto ad un contatto ormai alquanto datato all’epoca della testimonianza, ma anche assolutamente casuale e fuggevole, e che la teste non aveva alcuna esigenza di fissare particolarmente nella memoria.

Il sospetto che questa insolita precisione fosse artatamente mirata sulle specifiche esigenze d’alibi dell’imputato, considerata la breve distanza della sua abitazione dal luogo della rapina, che gli avrebbe consentito di coprire il tragitto in pochi minuti, non illogicamente è stato espresso dalla Corte territoriale, soprattutto a confronto delle incrollabile certezza del riconoscimento dell’imputato da parte del S..

Del tutto irrilevante, nelle valutazioni del caso, è poi la circostanza che l’imputato fosse impegnato in una lecita attività lavorativa.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14363 Sanzioni fiscali

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Svolgimento del processo

Il 30 giugno 2005 la commissione tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti della curatela del fallimento COGEMO, confermando la decisione di prime cure che aveva dichiarato "…non dovute le somme richieste a titolo di pena pecuniaria per mancato versamento delle ritenute alla fonte sui salari corrisposti ai dipendenti nel 1990".

Ha motivato la decisione ritenendo che "la pena pecuniaria richiesta non doveva essere corrisposta stante le difficoltà economiche in cui la ditta COGEMO versava, che era stata dichiarata fallita".

Con atto del 22-28 agosto 2006, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’avvocatura erariale per l’agenzia delle entrate e il ministero dell’economia e delle finanze; il curatore fallimentare della contribuente, dott. I.G., non si è costituito.
Motivi della decisione

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’avvocatura dello stato va esaminato unicamente riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante.

02. Nel merito, con unico motivo, l’avvocatura erariale denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 97, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’amministrazione – assumendo d’aver chiarito sin dall’atto d’appello che la cartella impugnata si riferiva a ritenute, soprattasse e interessi – rilevava che la soprattassa prevista dagli artt. 92 e 95 per l’omesso versamento delle ritenute era cosa ben diversa dalla pena pecuniaria diretta ex art. 97 a sanzionare la mancata ottemperanza all’esecuzione esattoriale. Di talchè l’esimente del mancato pagamento della cartella esattoriale per incapacità economica, ai sensi dell’art. 97 comma 5, non poteva applicarsi alla soprattassa per l’omesso versamento delle ritenute di acconto da parte del sostituto d’imposta.

03. Il motivo, per comèè formulato, è manifestamente inammissibile.

04. Il D.P.R. 602 disciplina, all’art. 92, i "ritardati od omessi versamenti diretti" e stabilisce che chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti previsti dall’art. 3, o li effettua in misura inferiore, è soggetto a soprattassa percentuale sulle somme non versate. Inoltre, all’art. 95, regola la fattispecie della "violazione dell’obbligo delle ritenute alla fonte" e stabilisce che chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto a sopratassa percentuale pari sull’ammontare non trattenuto.

05. Invece, all’art. 97, definisce le conseguenze della "morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli" e stabilisce, al comma 1, minimo e massimo edittali della pena pecuniaria per il mancato pagamento di tutte o dell’unica rata di un medesimo ruolo;

infine, al comma 5, stabilisce: "Non si fa luogo all’applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica". 06. Ne deriva la differenziazione concettuale della soprattassa dalla pena pecuniaria: mentre quest’ultima ha carattere afflittivo, la prima ha natura risarcitoria del danno derivante dall’omesso versamento del tributo attraverso la sua determinazione forfettaria (Cass. n. 10568 del 1994).

07. Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie concreta, sottoposta all’odierno scrutinio di legittimità di questa Corte, la sentenza d’appello non parla mai di soprattassa e parla invece, ripetutamen-te ed esclusivamente, di "pena pecuniaria" con riferimento a quanto irrogato all’amministrazione in danno della contribuente. E ciò, la CTR fa anche con riferimento al "decisum" della pronuncia di prime cure.

08. Ne deriva, inequivocabilmente, che l’accertamento giudiziale compiuto dai giudici di secondo grado afferisce alla irrogazione di "pena pecuniaria" e non all’applicazione di "soprattassa", istituto giuridico quest’ultimo neppure graficamente richiamato nella sentenza in esame.

09. Nel ricorso, per sostenere la denunciata violazione di legge, si afferma che "la pena irrogata è quella della soprattassa D.P.R. n. 602, ex art. 92, per omesso versamento, e non la pena pecuniaria ex art. 97, per mancato pagamento della cartella". Ma il rilievo, se diretto a censurare l’errata qualificazione giuridica come "pena pecuniaria", difetta di autosufficienza mancando la trascrizione della cartella impugnata da interpretare, e comunque delle parti salienti di essa. Così come manca la trascrizione dell’atto d’appello, o della parte saliente di esso, onde rilevare la correttezza e la decisività dell’introduzione della questione in sede di gravame.

10. Si rammenta che è necessario, anche in caso di denuncia di errore di diritto, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale si chiede un’adeguata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dai giudici d’appello, asseritamente erronea (Cass. 9206/2000, 721/2001, 9777/2001).

11. Nella specie manca proprio quell’esposizione esauriente (Cass. 7825/2006), che sola consente la chiara e completa cognizione dei fatti (Sez. Un. 11653/2006 e 2602/2003). Nel contesto del ricorso non si rinvengono, invece, quegli elementi indispensabili per una precisa conoscenza (Cass. 3905/1987 e 13550/2004) della vicenda sanzionatoria senza la necessità per questa Corte di ricorrere ad altre fonti ( art. 366 c.p.c.; Sez. Un. 11653/2006).

12. Ne consegue che la parte ricorrente non ha assolto l’onere d’indicare specificamente il contenuto del documento impositivo erroneamente interpretato o giuridicamente mal valutato dai giudici di merito, non avendo provveduto alla sua trascrizione (almeno nei punti salienti), al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività della questione, e, quindi, del documento stesso, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte, come si è detto, deve essere in grado di compiere sulla base del contenuto dell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (anche con riguardo alle reali modalità di produzione giudiziale).

13. Peraltro, ove mai il ricorso mirasse alla denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte della CTR di circostanza presupposta come sicura base del suo ragionamento (irrogazione di pena pecuniaria), in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti prodotti nel processo (applicazione di soprattassa),andrebbe comunque esclusa l’impugnazione per cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, vertendosi in materia di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. 14. All’inammissibilità radicale del ricorso non segue alcuna pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la curatela non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 22-04-2011, n. 16153 Associazioni mafiose

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Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del 12 aprile 2002 con cui il G.u.p. del Tribunale aveva ritenuto C.A. responsabile del reato previsto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31, perchè, condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., ometteva di comunicare al Nucleo di Polizia Tributaria le cessioni di due immobili, costituenti variazioni rilevanti nella composizione del suo patrimonio, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed Euro 6.000 di multa, con la confisca del corrispettivo ottenuto dalla alienazione dei beni.

La Corte territoriale, dopo avere specificato che il reato prevede il dolo generico e che la norma non richiede la specifica intenzione di occultare il patrimonio ovvero di eludere i controlli, ha ritenuto sussistente, nella specie, l’elemento soggettivo, desumendo la consapevole volontà di omettere le prescritte comunicazioni agli organi competenti dalle seguenti circostanze: a) avere pattuito un prezzo di vendita nettamente inferiore al valore di mercato dei tre immobili; b) avere effettuato la cessione dell’immobile di via (OMISSIS) alla figlia, attraverso una procura generale rilasciata alla moglie; c) aver ceduto separatamente l’usufrutto e la nuda proprietà dell’immobile di viale (OMISSIS) a distinti soggetti.

2. – L’avvocato Francesco Strano Tagliareni, nell’interesse dell’imputato, ricorre per cassazione, censurando la sentenza della Corte d’appello per l’erronea interpretazione della L. n. 646 del 1982 e per vizio di motivazione.

Innanzitutto, il ricorrente critica la decisione impugnata là dove assume che la pubblicità dell’atto di disposizione patrimoniale non esclude la sussistenza del dolo omissivo, rilevando, invece, che la giurisprudenza non esclude in maniera automatica il reato in presenza del regime di pubblicità dell’atto, ma ritiene comunque necessario dimostrare l’elemento soggettivo, consistente nella deliberata volontà di occultare la variazione patrimoniale.

Inoltre, censura la motivazione nel punto in cui individua gli elementi sintomatici della consapevole volontà dell’imputato di omettere la comunicazione richiesta.

Il ricorrente, poi, rileva come i giudici di merito non abbiano preso in alcuna considerazione il fatto che l’imputato abbia comunicato l’avvenuta variazione delle proprietà all’autorità di P.S., elemento questo che avrebbe dovuto essere valorizzato per escludere la sussistenza del dolo.
Motivi della decisione

3. – Preliminarmente si rileva che il reato contestato in relazione alla omessa comunicazione del 2.8.1995 deve considerarsi estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di quindici anni. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato commesso in relazione alla vendita del 2.8.1995, con conseguente eliminazione della corrispondente pena di giorni venti ed Euro 333,33 inflitta a titolo di continuazione dal giudice di merito.

4. – Nel resto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La sentenza impugnata ha valutato la sussistenza dell’elemento soggettivo, mettendo in evidenza gli elementi da cui ha dedotto l’esistenza del dolo, sulla base di una motivazione logica e coerente che, in quanto tale, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Peraltro, questa Corte ha avuto modo affermare che il dolo nel reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali può sussistere anche qualora l’omissione riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico notarile, come è avvenuto nel caso in esame da parte del C., condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa (Sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 12433, Cannamela;

Sez. 1, 24 febbraio 2010, n. 10432, Iaconis; Sez. 1, 19 maggio 2010, n. 23213, Calabrò). Secondo questa giurisprudenza, che il Collegio condivide, le formalità dell’atto pubblico non garantiscono l’effettiva conoscenza della variazione in capo all’amministrazione finanziaria e di conseguenza non determinano il soddisfacimento dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, che attraverso un’informazione celere ed efficace vuole garantire all’amministrazione la possibilità di conoscere gli accrescimenti patrimoniali delle persone condannate per mafia o sottoposte a misure di prevenzione. La norma in esame,oltre ad essere funzionale alla conoscenza del dato sensibile con assoluta immediatezza, è anche diretta ad imporre all’amministrazione finanziaria la predisposizione dei necessari controlli, che in caso di omessa comunicazione diventerebbero solo eventuali.

In altri termini, la norma vuole assicurare l’esercizio di un controllo patrimoniale nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi al fine di verificare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite.

D’altra parte, il reato previsto dalla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 richiede il solo dolo generico che è integrato dalla consapevolezza della propria qualità soggettiva e dell’operazione economica posta in essere, nonchè dalla consapevolezza di omettere il conseguente obbligo di legge, condizioni che devono ritenersi sussistenti nella presente fattispecie, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

Quanto alla comunicazione che sarebbe stata data all’autorità di P.S. deve rilevarsi che si tratta di una mera affermazione contenuta nel ricorso, non supportata da alcuna allegazione o produzione in grado di far emergere il dedotto vizio di motivazione in rapporto ad uno specifico atto processuale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato relativo alla vendita del 2.8.1995, perchè estinto per prescrizione ed elimina la corrispondente pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 333,33 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 18050 contravvenzione

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Svolgimento del processo

La società Negro servizi srl, con ricorso del 10 luglio 2003 proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Vercelli avverso il verbale n. (OMISSIS), con il quale la Sezione di polizia Stradale di Vercelli contestava la violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46.

Il Giudice adito dichiarava la sua incompetenza ed il processo veniva. riassunto il 29 aprile 2004, davanti al Tribunale di Vercelli.

Si costituiva in giudizio il Prefetto di Vercelli, chiedendo il rigetto dell’opposizione e producendo alcuni documenti tra i quali copia del verbale di contravvenzione e memoria contenente osservazioni in merito ai fatti di causa.

Veniva sentito il geom. R., rappresentante della società ricorrente, e uno i degli agenti verbalizzanti.

Il Tribunale di Vercelli con sentenza n. 715 del 2004, rigettava l’opposizione i per le seguenti ragioni: a) non è condivisibile la tesi esposta dalla società ricorrente dell’illegittimità della sanzione perchè la Negro servizi stava effettuando un trasporto per conto di terzi non un trasporto per conto proprio; b) piuttosto il trasporto effettuato dalla Negro il giorno (OMISSIS) non era a favore della committente Edilver spa., bensì per conto proprio e come tale necessitava di apposita autorizzazione in assenza della quale risulta corretta e congrua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

La cassazione della sentenza n. 715 del 2004 del Tribunale di Vercelli è chiesta dalla società Negro con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. Il Ministro dell’interno in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio territoriale del Governo di Vercelli, Prefettura di Vercelli in persona del Prefetto pro tempore, hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso la società Negro Servizi srl, censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, comma 1, lett. b) e art. 31, e dei principi in materia di trasporto. Avrebbe errato il Tribunale di Vercelli, secondo la ricorrente, per non aver considerato che il giorno (OMISSIS) la società Negro Servizi srl stava effettuando un trasporto di rifiuti e macerie per conto della propria committente Edilver spa. con la quale intercorreva un contratto di appalto. Nel caso in esame, in verità, specifica la ricorrente il produttore dei rifiuti della demolizione era il proprietario dell’immobile (Edilver), mentre la società Negro servizi era mero detentore trasportatore di rifiuti in conto terzi. Per altro nel caso in esame- continua ancora la ricorrente – non è configurabile una violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, perchè non rispondente alla condotta descritta dalla L. n. 298 del 1974, art. 31, così come ha precisato il Consiglio di Stato, laddove ha chiarito che l’attività di trasporto va qualificata come svolta in conto proprio quando essa è svolta da una impresa per esigenze proprie nell’ambito di un’attività principale rispetto alla quale quella di trasporto non assume carattere prevalente (cons. di Stato 564/2002). La stessa Corte di Cassazione penale (sent. n. 4957 del 2000) ha stabilito che il produttore dei rifiuti è il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori, sicchè, essendo il proprietario dello stabile produttore dei rifiuti derivante dalla demolizione il proprietario dell’immobile committente, non cessa di avere la titolarità dei rifiuti da demolizione, anche quando gli stessi si trovano in fase di trasporto.

1.1.- La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta non solo o non tanto perchè tende ad ottenere una nuova valutazione delle prove e, dunque, un riesame del merito che non può essere effettuato dalla Cassazione quale giudice di legittimità; ma, soprattutto, perchè la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata, ponderata e priva di vizi logici e giuridici.

1.1.a) L’affermazione del Tribunale di Vercelli che il trasporto effettuato dalla società Negro Servizi, il giorno (OMISSIS), non era effettuato a favore della committente Edilver, bensì per conto proprio altro non è che la conclusione di una valutazione delle prove acquisite, – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente – Intanto il Tribunale di Vercelli ha verificato, accertato e valutato che: a) la visura camerale della Nigro Servizi indicava il trasporto merci per conto proprio come una delle molteplici attività comprese nell’oggetto sociale e altresì b) che la fattura prodotta, la L. n. 241 del 2003, ricomprendeva il trasporto dei rifiuti nell’oggetto della prestazione unitamente alla demolizione dell’edificio, c) che la destinazione della merce era presso la ditta medesima e non già presso una discarica pubblica.

Questi elementi non potevano non indurre a ritenere che la società Nigro Servizi non svolgesse un trasporto per conto terzi, ma un trasporto per conto proprio. La Nigro Servizi, infatti, non svolgeva attività di trasporto solo per conto terzi, ma poteva svolgere trasporto anche per proprio conto. Sicchè, non risulta che sia stato provato o ancor di più che il Tribunale di Vercelli non abbia considerato o valutato prove che avrebbe indicato un trasporto per conto di altri. Piuttosto – come afferma il Tribunale di Vercelli – elemento di fatto determinante era quello che la società Nigro Servizi stava effettuando un trasporto della merce con destinazione verso la ditta stessa e non invece verso una discarica pubblica.

1.1.b) La sentenza, pertanto, esprime una valutazione coerente con gli elementi di fatto e rispondente ai principi giuridici e alla normativa applicata compresa quella indicata e richiamata dalla stessa ricorrente.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in ragione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore dei resistenti che liquida in Euro 600,00 per onorario oltre le spese prenotate a debito.

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