Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-09-2011, n. 18034 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, in riforma delle sentenze di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. rispettivamente con M.I., C.F. T. e B.A.;

per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; i lavoratori hanno resistito con distinti controricorsi ed hanno depositato una unica memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

2. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

3. con i primi due motivi la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372, comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; contesta in particolare la valenza di una circolare aziendale alla quale la sentenza ha fatto riferimento nel motivare la propria decisione, documento fra l’altro prodotto tardivamente;

il motivo è infondato; secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione de rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso; per quanto riguarda il profilo di censura attinente alla citata circolare aziendale deve osservarsi che, a prescindere da ogni altra considerazione, tale documento, come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza, non ha avuto carattere decisivo, ai fini delle conclusioni alle quali la Corte territoriale è pervenuta, essendo stato adoperato come ulteriore argomentazione rispetto ad un discorso motivazionaie già completo e concluso; la censura attinente a tale profilo è pertanto inammissibile in quanto sostanzialmente ininfluente;

4. i lavoratori sopra elencati sono stati assunti con contratti stipulati per esigenze eccezionali … ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997; tutti i contratti avevano inoltre la stessa decorrenza (9 giugno 2000);

5. col terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in relazione all’interpretazione delle norme collettive applicabili al rapporto, nonchè vizio di motivazione con riferimento ai vari profili esaminati dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al contratto de quo;

premesso che la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto avendo attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato in data successiva al 31 dicembre 1998, deve ritenersi che le censure siano infondate, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato infatti precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 dei 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

l’orientamento citato deve essere in questa sede pienamente ribadito e peraltro la diversa motivazione adottata dalla sentenza impugnata non determina la cassazione della sentenza stessa, atteso che il dispositivo in essa contenuto deve ritenersi conforme a diritto; ed infatti, essendo pacifico che i contratti de quibus sono stati stipulati con decorrenza 9 giugno 2000, gli stessi come si è in precedenza rilevato, dovevano ritenersi comunque illegittimo in quanto la loro decorrenza era successiva alla scadenza del termine concordato fra le parti con i cd. accordi attuativi;

7. con l’ultimo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2095 cod. civ., in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha condannato la società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dalla data di messa in mora;

posto che la Corte territoriale ha esplicitamente individuato l’atto col quale ciascun lavoratore ha offerto la propria prestazione (richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione) determinando così, a carico del prestatore di lavoro, una situazione di mora accipiendi, la censura deve essere considerata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso il testo dei suddetti documenti, dei quale viene contestata l’idoneità a costituire atto di costituzione in mora (cfr., ad esempio, Cass. 10 agosto 2004 n. 15412);

8. con riferimento all’ultimo dei motivi esaminati, concernente, in buona sostanza, le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. entrambe le parti invocano, sotto diversi profili, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010;

tale richiesta non può essere accolta; va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità io ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in caso di inammissibilità delle censure in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, come nel caso di specie, non sussistono i presupposti per applicare lo ius superveniens;

9. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate cumulativamente per tutti i contro ricorrenti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate cumulativamente per tutti i contro ricorrenti in Euro 40,00 oltre Euro 2700 (duemilasettecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4685 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a fronte delle richieste formulate dal ricorrente in data 21.10.2010 e 30.10.2010 l’Amministrazione risulta essere rimasta silente; e che pertanto risulta essersi concretato un illegittimo silenzio;

Ritenuto pertanto che il presente ricorso debba essere accolto;

Ritenuto peraltro che non sia possibile pronunciarsi sulla fondatezza della specifica richiesta di assegnazione dedotta in giudizio, non sussistendo i presupposti di cui all’articolo 31, comma 3, del codice del processo amministrativo;

Ritenuto dunque che ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo debba dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso e motivato sulle citate richieste formulate dal ricorrente in data 21.10.2010 e 30.10.2010;

Ritenuto congruo a tal fine imporre un termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere con provvedimento espresso e motivato sulle richieste formulate dal ricorrente in data 21.10.2010 e 30.10.2010.

Fissa a tal fine un termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente.

Liquida dette spese in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23151

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1.12.2004, il Tribunale di Locri assolse D.A., I.L. e M.F. dall’imputazione di ricettazione perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso tale pronunzia il P.M. propose ricorso convertito in appello e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 20.7.2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò gli imputati responsabili del reato loro ascritto e – con le attenuanti generiche – condannò ciascuno dei predetti alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, pena sospesa.

Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato I.L. e M.F. personalmente.

I difensori di I.L. deducono:

1. vizio di motivazione in quanto l’elemento oggettivo del reato non potrebbe essere integrato dal fatto che l’imputato si trovava a bordo di un’autovettura, condotta da altro imputato, che trainava un’autovettura priva di targa e con numero di telaio parzialmente abraso; chi si fa trasportare su un’auto non ne assume il possesso e non può commettere il delitto di ricettazione; altri motivi su cui fondare la affermazione di responsabilità non sono indicati;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per le ragioni già espresse nel precedente motivo e perchè non sarebbe stato correttamente applicato l’art. 192 c.p.p.; in particolare gli indizi a carico di I. non sussisterebbero non essendo egli a bordo dell’auto rubata; quanto all’elemento soggettivo del reato lo stesso non potrebbe essere integrato dal dolo eventuale.

M.F. deduce violazione di legge in quanto la Corte territoriale non ha valorizzato l’osservazione del Tribunale secondo cui il fatto che i tre imputati trainassero palesemente il veicolo escluderebbe la consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso. M. si sarebbe limitato ad accogliere a titolo di cortesia la richiesta dei coimputati, ma ignorava la provenienza delittuosa del veicolo.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che i tre imputati furono colti mentre trainavano un veicolo compendio di furto, privo di targhe e con il numero di telaio parzialmente abraso.

Contrariamente a quanto si deduce nel primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di I., tale situazione non è affatto assimilabile a quella di chi accetti un passaggio su un veicolo sottratto, da altri condotto.

Quanto alla consapevolezza della provenienza delittuosa anzitutto la stessa era conseguente alla natura del mezzo privo di targa e con il numero di telaio parzialmente abraso ed in tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell’evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell’esistenza del presupposto stesso e nell’accettazione dell’eventualità di tale esistenza.

(Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26.11.2009 dep. 30.3.2010 rv 246323).

La Corte territoriale ha peraltro evidenziato che nessuno degli imputati ha allegato un legittimo titolo di ricezione del mezzo.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche dall’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458).

Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, dal momento che la prova a carico è rappresentata dall’essere stato costui in possesso dei beni di provenienza delittuosa, sicchè laddove egli li avesse ricevuti in buona fede, ha solo l’onere di allegare tale elemento in modo verificabile e quindi circostanziato.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 1726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il sig. A.N. ha presentato, ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, le istanze di emersione a favore dei ricorrenti, senza fare alcun riferimento alla circostanza – affermata nel ricorso – che intendesse agire in nome e per conto, o comunque nell’interesse, di alcuni frati, bisognosi di cure, appartenenti alla comunità religiosa di cui è legale rappresentante; né di tali elementi fattuali è stata offerta in corso di giudizio alcuna prova;

– queste affermazioni sono altresì smentite da quanto dichiarato nelle stesse istanze, che sono state presentate per ottenere l’emersione dei ricorrenti al fine di adibirli ad attività di lavoro domestico e non ad attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap;

– l’art. 1 ter, c. 6, d.l. n. 78/2009, limita la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

– l’amministrazione era pertanto vincolata a rigettare le domande in questione, trattandosi della seconda e della terza istanza di emersione di lavoratori adibiti ad attività di lavoro domestico presentate dal sig. Norcini;

– in considerazione della natura vincolata del potere di esercitato e della correttezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può portare all’annullamento dell’atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per le ragioni esposte, il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra e parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.