T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1301 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 5.4.2011, il ricorrente ha presentato istanza alla Questura di Salerno per il rilascio del permesso di soggiorno sul territorio nazionale, giusta autorizzazione del Tribunale dei minorenni di Salerno ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 286/1998.

Decorsi infruttuosamente i venti giorni indicati dall’art. 5, comma 9, del predetto decreto legislativo n. 286/1998, ha adito questo Tribunale, ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura dello Stato.

Alla camera di consiglio del 30.6.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Prescrive, infatti, l’art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 286/1998 che "il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico".

Per giurisprudenza pacifica, il predetto termine ha natura sollecitatoria e, come tale, legittima l’interessato ad impugnare il silenziorifiuto formatosi alla sua scadenza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 8 luglio 2010, n. 23771).

Va pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dal ricorrente e l’obbligo, per la P.A., di provvedere sulla richiesta.

Le spese del giudizio possono compensarsi, attesi giusti motivi.

Il ricorrente ha chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato e su tale domanda non si è ancora pronunciata, in via anticipata e provvisoria, la competente commissione istituita presso questo Tribunale.

Ritenuto in ogni caso sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la predetta ammissione e considerato che l’art. 82 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 prevede che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria, osservando la tariffa professionale in modo che essi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, appare equo liquidare, in favore dell’avv. Omar Lardieri, l’importo indicato in dispositivo, comprensivo di onorari e diritti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di Salerno di provvedere nei sensi di cui in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, da comunicarsi da parte del ricorrente.

Spese compensate.

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Liquida in favore dell’avv. Omar Lardieri, per la causale di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 25-07-2011, n. 29685

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 3 giugno 2009, confermava la condanna pronunciata il 29 giugno 2007 dal Tribunale di Milano nei confronti di T.C.M., per molteplici delitti di ricettazione di documenti sottratti agli archivi di Stato di (OMISSIS).

Per quanto riguarda la provenienza illecita dei documenti di cui ai capi di imputazione, la Corte di appello sottolineava che essa non emergeva tanto dalla natura dell’atto, cioè dalla sua demanialità, ma dalle dichiarazioni testimoniali assunte da funzionari degli archivi di Stato, i quali di ogni singolo documento oggetto di imputazione hanno ricostruito la provenienza attraverso un attento esame del documento stesso. Per quanto concerne la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, la stessa Corte rilevava che nessun dato era stato offerto dall’imputato che permettesse di ritenere che egli non aveva motivo di dubitare della liceità della provenienza dei documenti da lui acquistati;

sottolineava, inoltre, che il T. aveva una specifica competenza, in quanto laureato in storia, con diploma in archivistica e paleografia presso l’archivio di (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e) in relazione all’art. 648 c.p. e art. 533 c.p.p. in relazione all’elemento oggettivo del reato.

Il ricorrente afferma che non è stata raggiunta in termini di certezza la prova dell’illegittima provenienza dei documenti di cui è processo, in quanto i testi assunti avrebbero riferito che i documenti provenivano dall’archivio di Stato solo sulla base della circostanza che i documenti erano congrui con documenti contenuti nel medesimo archivio e che talvolta si inserivano in una serie di documenti completandola, senza considerare che i documenti nell’archivio di Stato sono milioni e manca un loro catalogo e che documenti analoghi a quelli per cui è processo circolano liberamente e vengono venduti per corrispondenza o nei mercatini specializzati.

Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe trascurato le dichiarazioni rilasciate da altri funzionari dell’archivio di Stato di (OMISSIS), che avrebbero dovuto condurre alla conclusione che l’attribuzione di un documento ad un fondo dell’Archivio solo perchè questo contiene documentazione dello stesso tipo del documento o perchè si inserisce, completandola, in una serie di documenti di quel tipo può essere un criterio valido dal punto di vista archivistico ma non sufficiente per una condanna.

Il ricorrente, poi, contesta l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale tutti i documenti provenienti dallo Stato o dagli Stati preunitari sono beni demaniali; lamenta, poi, che non sia stata accolta la richiesta di una perizia.

2) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e) in relazione all’art. 648 c.p. e art. 533 c.p.p. in relazione all’elemento soggettivo del reato.

Il ricorrente afferma che la motivazione del giudice di merito si traduce in una inversione dell’onere della prova, poichè, se si riconosce che documenti identici a quelli per cui è processo possono circolare liberamente e lecitamente, deve essere l’accusa a provare, in termini di certezza, non solo che quel singolo documento ha provenienza illecita, ma anche che l’imputato di tale illecita provenienza aveva all’atto dell’acquisto piena consapevolezza.

Il ricorrente, inoltre, sottolinea di avere indicato la provenienza della maggior parte dei documenti dal coimputato P., commerciante in documenti antichi e, in subordine, chiede la derubricazione del reato nella contravvenzione di incauto acquisto.

3) vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 178, 180 e 486 c.p.p., art. 604 c.p.p., comma 4.

Il ricorrente denuncia che il Tribunale aveva rigettato la richiesta dell’imputato di rinvio dell’udienza del 6 giugno 2007, nonostante avesse documentato di essere stato convocato presso una casa di cura per essere ricoverato per un trattamento che avrebbe dovuto prolungarsi per 15 giorni.

Motivi della decisione

Il ricorso, in larga misura riproduttivo di questioni tutte già ampiamente scandagliate dai giudici a quibus, sottende una critica motivazionale tutt’altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati dal ricorrente. La sentenza impugnata ha infatti del tutto coerentemente spiegato le ragioni per le quali l’enorme massa di documentazione, di interesse storico-archivistico, oggetto della – necessariamente diffusa – rubrica, al di là dei connotati di intrinseca demanialità, che in sè non ne avrebbero ostacolato, in ipotesi, la astratta possibilità, attraverso l’adozione delle prescritte cautele, di un loro ingresso nel libero mercato, dovesse ritenersi in concreto, e per ogni documento, di provenienza delittuosa. In particolare, i giudici del merito si sono soffermati sull’ineludibile rilievo che a tal proposito doveva essere assegnato alla testimonianza degli esperti, i quali hanno puntualmente ricostruito – attraverso una metodologia di tipo "archivistico", in virtù del quale l’appartenenza di un documento ad una "serie" coordinata di un corpo organico relativo ad una "storia" documentale ordinata all’interno di uno specifico fondo – la provenienza dei documenti stessi, risultati appartenere, e come tali denunciati rubati, da vari enti pubblici, quali, nella gran parte dei casi, l’Archivio di Stato di (OMISSIS) e quelli di (OMISSIS).

L’assunto del ricorrente, secondo il quale la "metodologia" di accertamento della provenienza dei documenti non sarebbe di per sè probante, si rivela del tutto infondato, giacchè è del tutto evidente che nessun fondo archivistico si priverebbe, senza mantenerne adeguata documentazione, di un documento facente parte di una "serie," in tal modo depauperando le stesse connotazioni documentaristiche della "collezione". Il tutto, ovviamente, non senza sottolineare i vincoli a cui sarebbe comunque sottoposta la dismissione del documento dal novero dei beni assoggettati allo specifico regime di tutela. Del tutto correttamente, quindi, i giudici del gravame hanno ritenuto congruamente provata la sussistenza del delitto presupposto alla luce delle affidabili e convergenti dichiarazioni rese dai testimoni esperti, non rivestendo fra l’altro alcun rilievo la circostanza che le denunce di furto fossero state successive ai sequestri, essendo stata soltanto a quel momento riscontrata la sparizione dei documenti. Va infatti ribadito, a tal proposito, che in ordine al delitto di ricettazione, per la affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza anche attraverso il ricorso a prove logiche (Casss., Sez. 2, 15 gennaio 2009, Longo; Cass., Sez. 4, 7 novembre 1997, Bernasconi). La provenienza da delitto della res, infatti, al pari di qualsiasi elemento strutturale della fattispecie – non richiedendosi uno specifico nomen iuris che qualifichi l’origine del bene, così come non rilevando neppure la imputabilità o la punibilità del relativo autore ovvero (a seguito della novella introdotta dalla L. n. 328 del 1993) la stessa procedibilità del delitto presupposto – forma oggetto di prova secondo gli ordinari criteri di accertamento, che ben può fondarsi, dunque, anche su indizi e, pertanto, sulla stessa prova logica. Quanto, poi, all’assunto che tende a screditare l’apporto dei testimoni-esperti, lamentando il mancato espletamento di una perizia – mezzo di prova in sè neutro, e che, come è noto, può disporsi in appello solo se il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile, posto che alla parte è comunque consentita la facoltà di valersi di consulenti tecnici – va rilevato che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare, proprio sul tema che viene qui in discorso, che, in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non si applica nel caso in cui il testimone sia, come nella specie, persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, giacchè l’apprezzamento diventa inscuidibile dal fatto, dal momento che quest’ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il filtro delle conoscenze tecniche e professionali del teste (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 29 settembre 2004, Comberlato). D’altra parte, a dimostrazione del margine di opinabilità secondo il quale è possibile distingue fra loro il momento attestativo da quello valutativo di chi è chiamato a rendere dichiarazioni su fatti che coinvolgono specifiche conoscenze tecniche, non è senza significato rammentare come, nei sistemi di common law, la figura del perito sia assunta proprio dal testimone- esperto (expert witness).

Quanto, poi, all’elemento soggettivo del reato, i più che puntuali rilievi svolti dalla Corte territoriale rendono del tutto sterili le doglianze del ricorrente, sul punto del prive di qualsiasi specificità, in quanto r iterative di quelle proposte in appello e che la sentenza ha più che motivatamente disatteso, non senza sottolineare, da un lato, l’assenza di elementi realmente deponenti per una supposta buona fede dell’imputato, e dall’altro, la notevole qualificazione del medesimo, esperto in archivistica e paleografia e con specifica esperienza maturata anche presso gli Archivi di Stato.

L’ultimo motivo di ricorso è anch’esso destituito di fondamento, in quanto più che correttamente è stata disattesa la sussistenza di una impossibilità assoluta di comparire per legittimo impedimento motivata dalle esigenze di cura di una dedotta sciatalgia cronica, posto che a proposito di tali esigenze non poteva in alcun modo ravvisarsi la necessità di un intervento terapeutico che presentasse i connotati di urgenza ed indifferibilità, e che la natura stessa della dedotta patologia precludesse in modo assoluto la possibilità di comparire in udienza.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 692

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso notificato a mezzo servizio postale l’1 dicembre 2010 e depositato il successivo giorno 9, con cui il sig. K.Q.R. (cittadino del Bangladesh) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Questura di Frosinone ha respinto l’stanza presentata dal ricorrente in data 26.3.2010 volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Rilevato che alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso.

Spese irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1148/10 lo dichiara improcedibile.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13-09-2011) 21-09-2011, n. 34397 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 aprile 2011, la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione con la quale, il Tribunale di Messina – Sezione Distaccata di Taormina, condannava C.V. per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) concretatosi nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un intero piano terra mediante scavo rispetto al livello di posa di preesistente manufatto con conseguente ricavo di maggiore altezza.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge, affermando che doveva ritenersi nullo il decreto di citazione a giudizio in quanto l’imputazione originaria era stata modificata dal PM in udienza e, in ogni caso, non recava la precisa enunciazione del fatto come, a suo dire, risultato all’esito dell’istruzione dibattimentale.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando come, nel corso del dibattimento, sarebbe stato dimostrato che le opere in contestazione non erano state realizzate ex novo ed erano comunque conformi al progetto originario, come riferito dai testi escussi e dallo stesso imputato nel corso dell’esame cui si era sottoposto, cosicchè le diverse affermazioni dei giudici del gravame palesavano un evidente contraddittorietà della motivazione, anche perchè non poteva ritenersi realizzato, nel 2006, il piano terreno di un fabbricato di più piani per il quale, già nel 1988, era stata riconosciuta l’abitabilità.

Con un terzo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge osservando come la Corte del merito avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per sanatoria conseguente a "condono edilizio", presentando l’immobile tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’applicazione della relativa disciplina ed essendo documentata la data di ultimazione dei lavori dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda di condono.

Aggiungeva che, in ogni caso, ai sensi della Circolare esplicativa 7 dicembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’effetto estintivo penale doveva ritenersi prodotto semplicemente in presenza dei presupposti previsti dalla legge per il condono, indipendentemente dal formale rilascio della sanatoria amministrativa.

Aggiungeva che, in ogni caso, i giudici del gravame avrebbero dovuto procedere alla sospensione del procedimento in pendenza della domanda di condono e che la decisione impugnata si basava su un’erronea valutazione dei dati documentali acquisiti e non aveva tenuto conto delle allegazioni difensive.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre in primo luogo chiarire, per una migliore comprensione della vicenda processuale, l’oggetto della contestazione alla luce delle indicazioni fornite dalla decisione impugnata e da quella del primo giudice che la Corte territoriale richiama, nonchè dalle stesse considerazioni svolte in ricorso.

L’immobile, preesistente, sul quale sono stati eseguiti gli interventi riconosciuti come abusivi, è un palazzo a più piani recante, al primo livello, un piano pilotis originariamente destinato a porticato ed escluso dalla cubatura complessiva in ragione dell’altezza.

Il piano terra ritenuto abusivo veniva realizzato mediante scavo finalizzato al ricavo di maggiore altezza ed iniziando la chiusura mediante tamponamenti esterni.

Così individuato l’oggetto della contestazione, appare di tutta evidenza che la stessa risulta correttamente formulata e non presenta alcuna indeterminatezza.

Lamenta, infatti, il ricorrente che tale nullità deriverebbe dalla circostanza che l’originaria contestazione riportata, indicante l’altezza del piano pilotis in 2,20 metri, era stata in realtà modificata dal Pubblico Ministero d’udienza indicando la diversa altezza di m.2,80.

Non si vede pertanto quale incertezza abbia indotto nell’imputato tale precisazione e quale pregiudizio possa essergliene derivato, posto che il fatto storico e le violazioni contestate sono rimasti invariati e l’organo dell’accusa si è limitato esclusivamente ad indicare una diversa altezza ponendo verosimilmente rimedio ad un errore materiale.

In ogni caso, deve ricordarsi che la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura relativa e deve essere pertanto eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 c.p.p. (cfr. Sez. 5, n. 20739, 1 giugno 2010 ed altre prec. conf.), mentre il ricorrente, a quanto risulta dal provvedimento impugnato, l’ha dedotta solo nell’atto di gravame.

Del tutto infondata appare, inoltre, l’ulteriore doglianza secondo la quale detta imputazione avrebbe dovuto essere diversamente formulata tenendo conto di quanto emerso nel corso del dibattimento poichè, al di là di ogni ulteriore considerazione in merito, è sufficiente osservare che la fondatezza della ipotesi accusatoria era stata riconosciuta dal primo giudice, il quale, infatti, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato.

Anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso appare di macroscopica evidenza.

I giudici del merito hanno infatti inequivocabilmente chiarito, come si è già detto, quale fosse la condotta contestata al prevenuto e per la quale lo stesso è stato riconosciuto colpevole.

Tali conclusioni appaiono del tutto conformi a legge ed immuni da qualsivoglia cedimento logico.

Come è noto, infatti, il piano pilotis è quello che comprende gli elementi di sostegno di un fabbricato i quali, a mò di palafitta (come indica il termine francese utilizzato), sono collocati per isolarlo completamente dal terreno, consentendo così l’utilizzazione del suolo.

Nella fattispecie, come si è detto, la destinazione originaria di questo piano era a portico.

E’ dunque indubitabile che un intervento, consistente nell’aumento dell’altezza originaria dal suolo del piano pilotis e la contestuale sua tamponatura, determini la creazione di nuovi volumi e di nuove unità immobiliari nonchè la modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio e richieda pertanto, per la sua esecuzione, il rilascio del permesso di costruire, collocandosi nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, lett. c).

Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale l’innalzamento dell’altezza dal suolo ed il tamponamento con conseguente chiusura del "piano pilotis" di un preesistente edificio richiedono, per la loro esecuzione, il preventivo rilascio del permesso di costruire, configurando un intervento di ristrutturazione edilizia che determina la realizzazione di nuovi volumi, nuove unità immobiliari e la modifica della sagoma e delle superfici.

Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso .

Correttamente i giudici del gravame hanno escluso l’applicabilità della disciplina relativa al condono edilizio.

Va a tale proposito ricordato che, in materia di condono edilizio, la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Sez. 3, n.38071, 16 ottobre 2007 ed altre prec. conf.) riconosce al giudice il potere – dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono, trattandosi di attività strettamente connessa all’esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo.

In via meramente esemplificativa si è ulteriormente precisato che devono costituire oggetto del controllo giudiziale la data di esecuzione delle opere, il rispetto dei limiti volumetrici, le eventuali esclusioni oggettive della tipologia d’intervento dalla sanatoria e la tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione.

Poichè i giudici del merito hanno dato atto, in base alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, dell’assenza del requisito temporale per la concessione della sanatoria, avendo verificato che gli interventi erano in corso di esecuzione alla data dell’accertamento (la sentenza di primo grado evidenzia che a tale data era ancora in corso la tamponatura laterale del piano) correttamente hanno omesso di procedere alla sospensione del procedimento ed, altrettanto correttamente, hanno escluso l’applicabilità, nella fattispecie, della L. n. 326 del 2003 sul condono edilizio.

Tenuto conto della data di consumazione del reato come sopra accertata, occorre rilevare che non risulta neppure spirato il termine massimo di prescrizione dovendosi aggiungere al termine decorrente da detta data le plurime sospensioni conseguenti ad adesione del difensore alla astensione dalle udienze (25 giorni dal 2.4.2009 al 27.4.2009) e ad istanze di rinvio del dibattimento da parte del difensore (mesi 2 e giorni 15 dal 9.7.2009 al 24.9.2009 e mesi 1 e giorni 11 dal 24.9.2009 al 12.11.2009).

A nulla rileva il diverso contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà proveniente dal soggetto interessato al conseguimento della sanatoria.

Si tratta pur sempre, invero, di una mera dichiarazione che il privato rende al pubblico ufficiale e che, sebbene riceva dalla legge un’attribuzione di pubblica fede, questa le deriva non tanto dal contenuto della dichiarazione quanto dal soggetto (il pubblico ufficiale) che la riceve e, per tale ragione, ben può essere smentita da dati obiettivi risultanti dall’accertamento giudiziale dei requisiti di condonabilità, con l’ulteriore conseguenza che la falsa attestazione potrà integrare il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico.

Per le medesime ragioni, detta dichiarazione non può ritenersi idonea all’assolvimento dell’onere probatorio che incombe sull’imputato allorquando, accertata la commissione del reato in data successiva a quella fissata dalla legge come termine per ottenere il condono, invochi l’applicazione della speciale causa estintiva (v.

Sez. 3, n. 12918, 27 marzo 2008 ed altre prec. conf.).

Alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.