Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 09-07-2012, n. 11477 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 4/10/2010 il Tribunale di Benevento respingeva il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P. Montesarchio di accoglimento della domanda proposta dal sig. T.L. di sua condanna al risarcimento del danno da quest’ultimo lamentato consistente negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel dell’obbligo imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica di offrire al consumatore almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta e di darne allo stesso adeguata e tempestiva informazione.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale procuratrice speciale della società Enel Distribuzione s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia "difetto di motivazione" su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 e l’8 motivo denunzia insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 1223, 1175 e 1375 c.c., artt. 40 e 41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 ed il 7 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 9 ed il 10 motivo denunzia omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I primi 5 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37, stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.

Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art. 6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione, e conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., sicchè l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011, n. 27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).

Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il lamentato inadempimento.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con assorbimento dei restanti motivi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda originaria del T.L. la cui infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione, giacchè l’esclusione della integrazione del contratto da parte della delibera in argomento in ragione della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.

Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi 5 motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda originaria del T.L.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il T.L. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13372

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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 11 aprile 2007, il Tribunale di Cosenza – decidendo sull’opposizione proposta da C.P.G. ex art. 619 c.p.c., avverso l’esecuzione immobiliare promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro, Sezione autonoma del credito fondiario in danno di M.P. e M.F.S. – ha dichiarato l’improcedibilità dell’esecuzione limitatamente all’appartamento sito in (OMISSIS), rilevando che lo stesso risultava acquisito in proprietà per usucapione giusta sentenza n.869/2005, passata in giudicato in data 28.12.2005, nel giudizio promosso dal C. nei confronti della curatela del fallimento dei M..
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.G.C., s.r.l. S.G.C., quale cessionaria del credito già esecutivamente azionato dalla XXX, svolgendo tre motivi, illustrati anche da memoria.
Ha resistito C.P.G., depositando controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da M.P. e M.F.S., intimati in persona del curatore fallimentare e liquidatore del concordato fallimentare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto alla disciplina di cui all’art. 360 c.p.c. e segg. come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006;
si applica, in particolare, l’art. 366 bis c.p.c., stante l’univoca volontà del legislatore di assicurarne ultra-attività (ex multis, cfr. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), atteso che la norma resta applicabile in virtù delart. 27, comma 2, del cit. D.Lgs. ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4 luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in forza della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima.
1.1. Inoltre la sentenza resa sull’opposizione di terzo all’esecuzione – attraverso il rinvio operato dall’art. 619 c.p.c., comma 3, all’art. 616 c.p.c., nel testo nel testo modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, e antecedente alla L. n. 69 del 2009, art. 58, qui applicabile – è da ritenere inimpugnabile nei modi ordinari e, come tale, soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7. (cfr. Cass. 22 settembre 2009, n. 20392).
2. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere il Tribunale utilizzato ai fini della decisione la sentenza n. 869/2005 emessa nel giudizio cui è estranea la creditrice. Si tratta – come risulta dalla decisione impugnata – della sentenza del Tribunale di Cosenza che ha dichiarato C.P.G. proprietario per intervenuta usucapione dell’appartamento in Corso d’Italia della stessa città, pignorato dalla XXX (dante causa della S.G.C.) ai danni dei M..
2.1. Il motivo è inammissibile, perchè si conclude con un quesito ("sussiste violazione dell’art. 2909 c.c., allorchè il giudice ritenga che l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato possa fare stato ad ogni effetto ed essere vincolante anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al giudizio medesimo?") in alcun modo riferibile alla fattispecie concreta o comunque assolutamente generico (SS.UU. 5 gennaio 2007, n.36), dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza del quesito.
Si rammenta che il quesito di diritto deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Nel caso di specie manca tale necessaria articolazione logico-giuridica, limitandosi parte ricorrente a interrogare questa Corte su una questione astratta – quale quella della opponibilità o meno di una sentenza al terzo estraneo al giudizio – tralasciando, tra l’altro, di precisare che, nella specie, il "terzo" è il creditore di una delle parti del giudizio.
2.2. Merita aggiungere un’ulteriore considerazione, ancorchè quelle che precedono siano sicuramente assorbenti.
Invero – ove si consideri che ciò di cui si discute è l’opponibilità del giudicato al creditore della parte ai danni della quale è stata accertata l’usucapione – appare chiaro che il motivo è, comunque, infondato.
Valga considerare che l’art. 404 c.p.c., esclude i creditori (al pari degli aventi causa) di una delle parti dall’opposizione di terzo "semplice" che, ai sensi del comma 1 della norma, è esperibile, in ogni tempo, dal terzo che abbia subito un pregiudizio (di mero fatto, riflesso) dalla sentenza resa inter alios e prevede, invece, che gli stessi (salva la possibilità di intervento adesivo, anche in appello) debbano agire nelle forme e nei termini dell’opposizione c.d. revocatoria di cui al comma 2, per rimuovere il pregiudizio (di diritto) che ad essi deriva dalla sentenza resa nei confronti del proprio debitore che sia "l’effetto di dolo o collusione a loro danno". Il che conferma che, in mancanza di tale rimedio, la sentenza resa nei confronti del debitore – seppure non ha la forza del giudicato, nell’aspetto tipico considerato dall’art. 2909 c.c., nei confronti delle parti, dei loro eredi ed aventi causa – costituisce, tuttavia, affermazione obiettiva, i cui effetti il creditore è tenuto a subire.
Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: a norma dell’art. 404 c.p.c., comma 2, i creditori (al pari degli aventi causa) di una delle parti del processo, i quali subiscano pregiudizio per effetto di una sentenza emessa a carico del loro debitore, possono proporre opposizione di terzo revocatoria a condizione che la sentenza sia frutto di dolo o collusione a loro danno entro il termine di trenta giorni dalla relativa scoperta; pertanto, detti creditori sono soggetti essi medesimi all’efficacia della sentenza, se non rimossa, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, mediante esperimento dell’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 233/2005, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Al riguardo parte ricorrente formula il seguente quesito: "sussiste violazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 2697 c.c., allorchè il giudice ritenga esistente il passaggio in cosa giudicata di una sentenza per effetto del mero decorso dei termini processuali di impugnazione prescindendo dall’esame dell’attestazione da parte della competente cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza stessa, per l’assenza dell’esistenza di giudizi di impugnazione avverso la sentenza medesima".
3.1. Il motivo è inammissibile, vuoi per l’inadeguatezza del quesito con riguardo ai canoni sopra precisati sub 2.1., vuoi, anche, perchè prospetta una questione giuridica che non investe profili rilevabili di ufficio e che non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata; di conseguenza, parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avrebbe avuto l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (confr. Cass. 28 luglio 2008, n. 20518;
Cass. 31 agosto 2007, n. 18440).
3.2. Non appare superfluo aggiungere che il motivo stesso si rivela anche generico in ragione del fatto che parte opponente non contesta, comunque, che si sia formato il giudicato sull’usucapione.
Si rammenta, altresì, che – come correttamente rilevato dal Giudice a quo – la normale efficacia retroattiva erga omnes dell’acquisto per usucapione comporta automaticamente la prevalenza del diritto, per come retroattivamente acquistato a titolo originario dal terzo, rispetto alla posizione del creditore pignorante.
4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 2697 e 2909 c.c., artt. 112, 113 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo parte ricorrente precisa che "il fatto controverso in relazione al quale la motivazione risulta omessa riguarda: la circostanza che il giudice a quo, nell’impugnata decisione, ha utilizzato una sentenza come fonte di prova nei confronti di un soggetto che è rimasto estraneo al giudizio scaturente dalla sentenza medesima, senza esplicitare le ragioni del suo convincimento e senza indicare gli elementi di prova su cui il giudizio si fonda".
4.1. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
Innanzitutto si rileva che la disciplina positiva del ricorso per Cassazione è improntata al principio dell’indicazione analitica dei vari motivi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) da quello dell’omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione della decisione (n. 5 dello stesso articolo), con la conseguenza che il controllo della Cassazione sulla motivazione si riferisce alla sola giustificazione del giudizio di fatto, mentre quello sul giudizio di diritto rientra nel citato art. 360, n. 3, anche se non si deve trascurare che, quando investe la motivazione di diritto, il vizio può dare luogo anche alla sola correzione della decisione ai sensi dell’art. 384 dello stesso codice.
Orbene, nella specie, parte ricorrente enuncia, nella rubrica del motivo, un vizio di violazione di legge sussumibile nel cit. art. 360, n. 3; per altro verso richiama nella stessa rubrica il n. 5 della stessa norma e di seguito individua il "fatto controverso", lasciando intendere che la censura viene svolta sotto il profilo motivazionale.
Dall’equivocità della tipologia di vizio invocata consegue, inevitabilmente, l’inammissibilità del motivo.
4.2. Anche ove si ritenesse che sia stata formulata una duplice censura, non per questo il motivo risulterebbe esente dal rilievo di inammissibilità. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che agli effetti dell’art. 366 bis c.p.c., occorre che il motivo si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31 marzo 2009, n. 7770).
Orbene, il presente motivo non è corredato da un quesito di diritto e anche il "momento di sintesi" (c.d. quesito di fatto) che, a mente dell’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, deve corredare la censura motivazionale risulta inadeguato, posto che esso avrebbe richiesto vuoi la chiara indicazione del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, vuoi – se non soprattutto – l’enunciazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
4.3. Non appare superfluo aggiungere che il motivo si presenta inammissibile anche perchè privo di correlazione con le ragioni della decisione, posto che il Giudice a quo ha fatto riferimento alla cit. sentenza n. 869/2005 non già "come fonte di prova" liberamente valutabile nei confronti del terzo – così come sembra supporre parte ricorrente – bensì come giudicato opponibile al creditore; il che, per quanto si è detto sub 2.2., è corretto.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26478 – Pres. GIORDANO Umberto – M.D. ESECUZIONE – Preventiva richiesta di audizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
con provvedimento del 18.12.08, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza presentata da M.D., intesa ad ottenere l’affidamento al servizio sociale (art. 47 o.p.), ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.), in relazione alla pena residua di anni 1 di reclusione, infintagli dal Tribunale di Matera con sentenza del 27.4.04, irrevocabile il 26.3.08, per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza.
Il Tribunale ha rilevato che l’istanza non poteva trovare accoglimento in quanto non era possibile formulare una tranquillante ipotesi di risocializzazione del richiedente, sussistendo una sua pericolosità sociale, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, dai tre carichi pendenti per altrettanti violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale di p.s., applicatagli nel 2000 per un periodo di anni tre, da un ulteriore carico pendente per evasione del 2003.
L’UEPE di Matera, nella relazione del 16.12.08, pur avendo dato atto dell’avvenuta revoca nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., disposta dal Tribunale di Matera con ordinanza del 29.10.08, aveva tuttavia segnalato che il 9.12.08 il magistrato di sorveglianza di Potenza aveva sottoposto il M. alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1, avendo formulato nei suoi confronti un giudizio ancora positivo di pericolosità sociale; ed aveva riferito delle difficoltà incontrate dal ricorrente nel percorso di reinserimento sociale.
L’istanza del M. era stata pertanto respinta, anche per il tenore largamente negativo delle articolate informazioni provenienti dalla Questura di Matera sul suo conto.
Avverso detto provvedimento M. Domenico ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1) – violazione del diritto di difesa in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c):
era stato violato il diritto di difesa, avendo esso ricorrente tempestivamente comunicato il suo legittimo impedimento a comparire all’udienza del 18.12.08 per motivi di salute, depositando in cancelleria il relativo certificato medico; il Tribunale, facendo proprio l’avviso espresso dal P.G., aveva ugualmente svolto l’udienza, ritenendo che il rito camerale non prevedesse l’istituto del legittimo impedimento.
Esso ricorrente, inviando il certificato, aveva chiaramente evidenziato la sua volontà a partecipare all’udienza fissata per la trattazione del procedimento e, nel contempo, il suo legittimo impedimento in tal senso, sì che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro avrebbe, dovuto differire la trattazione di procedimento ad altra udienza;
2) – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:
illegittimamente il Tribunale di Sorveglianza aveva negato ad esso ricorrente le misure alternative di cui agli artt. 47 e 47 ter o.p., in quanto il Centro Servizi Sociali per adulti di Matera aveva espresso un parere largamente favorevole alla concessione della misura alternativa più ampia, avendo fatto riferimento al suo profilo morale, alla sua capacità di perseguire obiettivi personali con senso di responsabilità, avendo egli portato stabilità economica alla sua famiglia con l’organizzazione della cooperativa da lui fondata.
Anche il tribunale di Matera aveva revocato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. in data 29.10.08, sì che era da ritenere cessata la sua pericolosità sociale, anche perchè i suoi trascorsi giudiziari erano ormai lontani nel tempo.
L’impugnata ordinanza andava annullata.
1. Va rilevato preliminarmente che, con istanza del 15.1.09, M.D. ha chiesto, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 7, la sospensione dell’ordinanza del 18.12.08, impugnata nella presente sede e che, con ordinanza del 19.3.09, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha accolto l’istanza da ultimo citata.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con esso il ricorrente lamenta il mancato differimento dell’udienza tenutasi innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 18.12.08, pur avendo egli tempestivamente documentato un suo legittimo impedimento a comparire personalmente all’udienza medesima.
Dall’esame del verbale d’udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro del 18.12.08 emerge che effettivamente l’odierno ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria certificato medico, attestante la sua impossibilità di partecipare all’udienza fissata per il 18.12.08.
Pur non risultandone alcun riferimento nel provvedimento impugnato, dall’esame del verbale d’udienza del 18.12.08 può ritenersi che il Tribunale si sia adeguato al parere emesso dal P.G., contrario al differimento dell’udienza, in quanto la presentazione del certificato medico non equivaleva ad un’espressa richiesta di essere sentito personalmente; ed infatti il Tribunale di Sorveglianza ha disposto farsi luogo all’udienza, con la sola presenza del difensore di fiducia dell’odierno ricorrente.
Si osserva al riguardo che l’art. 678 c.p.p., che detta le norme procedurali da seguire innanzi al Tribunale di Sorveglianza, rimanda a quelle contenute nell’art. 666 c.p.p., dettate in materia di procedimento di esecuzione.
L’art. 666 c.p.p., comma 4, espressamente dispone che l’interessato che ne faccia richiesta deve essere sentito personalmente, a meno che non sia detenuto od internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, nel qual caso è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
Ora, nella specie è pacifico che l’odierno ricorrente era, al momento dell’udienza del 18.12.08, a piede libero.
Ritiene pertanto questa Corte che la tempestiva presentazione del certificato medico in cancelleria, documentata in atti, non possa non essere equiparata ad un’espressa richiesta di essere sentito personalmente.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è infatti orientata nel senso di ritenere che la partecipazione del condannato all’udienza del Tribunale di Sorveglianza non è necessaria ed indefettibile in sè, potendosi tale udienza tenersi anche in assenza del medesimo e che occorre distinguere fra l’ipotesi in cui il condannato si trovi in stato di detersione, nel qual caso è necessaria una previa sua richiesta di essere sentito personalmente per dare rilevanza ad un eventuale suo legittimo impedimento e l’ipotesi in cui, come nel caso in esame, il condannato si trovi in stato di libertà, nel qual caso non è indispensabile una sua previa richiesta di essere sentito personalmente, potendo egli presentarsi anche spontaneamente in camera di consiglio e chiedere di essere sentito, si che, in tale ultima ipotesi, il Tribunale è tenuto a prendere in considerazione il legittimo impedimento addotto dal condannato e disporre un rinvio dell’udienza, a pena di nullità assoluta ed insanabile dell’udienza medesima e del provvedimento conclusivo, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p. (cfr. Cass. 1^, 19.11.2008 n. 45475, rv. 242068; Cass. 1^ 30.10.1996 n. 5653, rv. 206248).
3. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rimessione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame.
4. E’ assorbita la trattazione del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 296 del 2003, In tema di Legge finanziaria

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Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione (in riferimento, quest’ultimo, all’art. 117, terzo comma), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002).

L’art. 1 della suddetta legge prevede che, a decorrere dall’anno 2001, l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), è esonerata dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.

Osserva il ricorrente che siffatto esonero, con effetti retroattivi, dall’imposta regionale sulle attività produttive non può dirsi correlato alla disposizione contenuta nell’art. 10, comma 5, della citata legge n. 285 del 2000, limitandosi tale norma a prevedere la facoltà, per la Giunta regionale del Piemonte, di disporre, in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), istitutivo dell’IRAP, che i proventi ivi indicati, percepiti dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Si tratterebbe, dunque, di una autonoma iniziativa legislativa della Regione, contrastante con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto attributiva di un beneficio a favore di un solo soggetto, in irragionevole deroga alla regola generale, espressa dagli artt. 2 e 3 del richiamato decreto istitutivo, dell’assoggettamento all’imposta di tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitino una attività economica autonomamente organizzata.

La norma impugnata si porrebbe, poi, in contrasto anche con l’art. 119, secondo comma, Cost., essendo indiscutibile – ad avviso dell’Avvocatura – che la potestà legislativa concorrente della regione a statuto ordinario in materia tributaria debba essere esercitata nel rispetto e con l’osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale, nella specie rappresentati dai citati artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L’art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002 prevede, invece, l’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano «già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all’atto dell’immatricolazione» e per gli autoveicoli elettrici.

Ad avviso del Governo, la limitazione del beneficio, oltre che agli autoveicoli elettrici, a quelli già dotati del dispositivo per la circolazione con il gas metano all’atto dell’immatricolazione, con esclusione di quelli dotati di impianti di altro genere di pari o minor impatto ambientale, violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza e si porrebbe a sua volta in contrasto con l’art. 119, secondo comma, Cost. per la sua difformità rispetto ai principi fondamentali della legislazione statale del settore, «incentrata nella materia sulla previsione di riduzioni dell’imposta […] od anche di esenzioni temporanee e condizionate della imposta stessa […], senza peraltro ammettere o consentire una esenzione totale e permanente dalla tassa automobilistica in funzione delle caratteristiche dell’impianto di alimentazione».

L’art. 4 della legge regionale n. 20 del 2002 dispone, infine, la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, fissato per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999.

Detta norma violerebbe ancora l’art. 119, secondo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale enunciato nell’art. 3 della legge statale 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

La medesima norma sarebbe, sotto altro aspetto, lesiva della potestà legislativa esclusiva dello Stato, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nella materia dell’ordinamento civile, comprensiva della disciplina delle cause di estinzione dei diritti per prescrizione o decadenza

2.- La Regione Piemonte si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione resistente muove dalla premessa che il nuovo ordinamento, delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), insieme all’attribuzione della potestà legislativa esclusiva allo Stato per la disciplina dei soli tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e), ed alle Regioni per quanto riguarda tutti gli altri tributi regionali e locali (art. 117, quarto comma), debba portare a riconoscere che le Regioni sono dotate di una potestà normativa d’imposizione primaria e non secondaria.

L’art. 119, secondo comma, Cost., nel disporre che gli enti locali e le regioni stabiliscono e applicano «i tributi propri» secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, opererebbe un implicito richiamo all’art. 117, terzo comma, che ricomprende il coordinamento tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta solo la determinazione dei principi fondamentali. Fermo restando che, in assenza di una legge quadro sul coordinamento del sistema tributario, le Regioni potrebbero legiferare, ricavando i principi dalla disciplina vigente, come del resto affermato dalla stessa Corte nella sua prima giurisprudenza sul punto (sentenza n. 282 del 2002

).

Sulla base di tali premesse, le norme impugnate si sottrarrebbero, dunque, alle censure di illegittimità costituzionale avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L’esenzione dall’IRAP in favore dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» (art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002) si giustificherebbe, infatti, «a motivo della singolarità dell’ente che ne beneficia» ed in ragione della verosimile temporaneità del beneficio stesso.

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano, che versino in date condizioni (art. 2), risponderebbe allo scopo di limitare l’inquinamento, restando irrilevante, ai fini del giudizio di costituzionalità, l’esistenza in natura di ulteriori fattispecie astrattamente suscettibili di esenzione.

Quanto, infine, al differimento dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche (art. 4), assume la Regione che il principio di cui all’art. 3 della legge n. 212 del 2000 sarebbe derogabile e privo di valore assoluto e che la disposta proroga sarebbe giustificata dal fine di evitare il rischio di emettere cartelle di pagamento errate, a causa della inidoneità della documentazione in possesso della regione stessa ad assicurare una corretta azione di recupero.

3.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, a sostegno delle conclusioni rispettivamente assunte.
Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate – in tema di imposta regionale sulle attività produttive (art. 1) e di tassa automobilistica regionale (artt. 2 e 4) – si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali posti nelle relative materie dalla legislazione statale. Gli artt. 1 e 2 della legge – in quanto norme di esenzione dall’obbligo di imposta – sarebbero, inoltre, lesivi dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., mentre l’art. 4 – relativo alla disciplina della prescrizione del potere di accertamento – violerebbe, altresì, la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. nella materia dell’ordinamento civile.

2.- La prima questione riguarda l’art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l’esonero dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la legge statale 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti a tale imposta, a decorrere dall’anno 2001.

La questione è fondata.

In relazione al dubbio di legittimità costituzionale avanzato dal Governo con riferimento all’art. 119, secondo comma, Cost., occorre preliminarmente verificare quale sia la natura dell’imposta di cui si tratta e quali, di conseguenza, le competenze legislative spettanti, in materia, alle regioni a statuto ordinario.

Va al riguardo considerato che l’IRAP è stata istituita, ed è interamente disciplinata, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L’art. 15 del suddetto decreto legislativo (sotto la rubrica «Spettanza dell’imposta») individua come destinatarie del tributo le regioni «nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato». Alle medesime regioni è attribuita una limitata facoltà di variazione dell’aliquota (art. 16, comma 3) ed il potere di disciplinare, con legge, «nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell’imposta» (art. 24, comma 1).

La circostanza che l’imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l’imposta stessa – nonostante la sua denominazione – non può considerarsi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.

Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta – come la stessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere – oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e).

La norma impugnata, sostanziandosi in una deroga all’art. 3 del decreto istitutivo in tema di soggetti passivi dell’imposta, risulta, perciò, lesiva di tale esclusiva competenza statale.

2.1.- Anche le questioni relative agli artt. 2 e 4 della medesima legge regionale n. 20 del 2002 sono fondate.

Si tratta, in questo caso, di norme che modificano la disciplina della tassa automobilistica regionale (così tuttora denominata, nonostante l’intervenuto mutamento della sua natura giuridica), disponendo l’esenzione dal pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici (art. 2) e prorogando di un anno – quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 – il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (art. 4).

Al riguardo, va ricordato che la tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, è stata «attribuita» per intero alle regioni a statuto ordinario dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale, e che l’art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresì, demandato alle regioni «la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa.

Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 determina, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore – in base alla potenza effettiva anziché, come in passato, ai cavalli fiscali – e stabilisce, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, […] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall’anno 1999, il potere – attribuito alle regioni dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 – di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente».

In definitiva, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.

Nemmeno la tassa automobilistica può, dunque, allo stato, qualificarsi «tributo proprio della regione», nel senso oggi fatto proprio dall’art. 119, secondo comma, Cost., e conseguentemente va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2003.

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.

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