Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, n. 2044 del 16 novembre 2005, notificata il 25 novembre 2005, veniva accolto il ricorso proposto dal signor R.A.M., avverso il decreto n. 8185/p del 7 giugno 2005, di esclusione del medesimo, ad opera del coordinatore del Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro, dalla procedura di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, di cui all’art. 554 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nonché per l’annullamento della graduatoria provinciale permanente del personale ATA, pubblicata in data 11 luglio 2005, nella parte in cui non prevedeva l’inserimento del ricorrente. Nella sentenza si rilevava come la Commissione giudicatrice avesse ravvisato la mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico – a norma dell’art. 2, commi 2 e 3, del bando – con carattere di contraddittorietà rispetto alla già avvenuta inclusione del ricorrente nella graduatoria in questione, sulla base dei titoli presentati e senza intervenuto annullamento, in via di autotutela, dell’originaria iscrizione. Con atto di appello notificato il 23 gennaio 2006 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contestava le predette conclusioni, sottolineando come l’attuale appellato avesse chiesto di essere incluso nella graduatoria degli aspiranti al conferimento di supplenze per il personale ATA, dichiarando di avere prestato servizio come assistente tecnico dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2004/2005 per nomina del dirigente scolastico e di avere conseguito il diploma come "operatore elettrico" nell’anno scolastico 2003/2004: fino a tale data, pertanto, lo stesso avrebbe prestato servizio senza il prescritto titolo di studio, con conseguente esclusione dalla graduatoria permanente, formata in esito alla procedura concorsuale, avviata in conformità all’O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004, in base alla tabella di corrispondenza fra le aree di applicazione richieste per il profilo di assistente tecnico ed i titoli di studio validi per l’accesso. Detta ordinanza prevedeva, all’art. 2.2. che i candidati possedessero, ai fini dell’ammissione al concorso, un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi), prestato in posti corrispondenti ai profili dell’area del personale ATA, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi erano stati indetti; il successivo punto 2.3., inoltre, disponeva che fossero ammessi al concorso i candidati in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo di assistente tecnico, secondo l’elenco di cui alla tabella B annessa al CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2002/2005; il bando prevedeva, infine, che tutti i candidati fossero ammessi con riserva e che l’Amministrazione potesse in ogni momento disporne l’esclusione, ove non in possesso dei requisiti prescritti. La sentenza appellata, pertanto, non avrebbe tenuto conto della reale natura della procedura concorsuale, da cui il citato signor Musca sarebbe stato legittimamente escluso, non risultando il medesimo in possesso in data utile del titolo di studio prescritto e non potendo considerarsi validi i 24 mesi di servizio, svolti in assenza di tale titolo. L’interessato, costituitosi nella presente fase di giudizio, eccepiva in via preliminare la nullità dell’appello, la carenza di legittimazione attiva dell’Amministrazione appellante e la sopravvenuta carenza di interesse della medesima dopo l’emanazione di un nuovo provvedimento (n. 1763/p del 27 gennaio 2006), reiterativo dell’esclusione dal concorso di cui trattasi.
Tenuto conto delle opposte tesi difensive delle parti, il Collegio è chiamato a valutare, in primo luogo, le eccezioni di nullità, inammissibilità ed improcedibilità del gravame, sollevate dall’appellato.
Dette eccezioni appaiono infondate, per le ragioni che di seguito si espongono:
– per quanto riguarda l’asserita nullità, deve riconoscersi che l’atto di appello contiene una serie di inesattezze, che non impediscono tuttavia l’identificazione della sentenza appellata, tenuto del principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, di cui all’art. 156 Cod. proc. civ., secondo cui la nullità può essere pronunciata solo se comminata dalla legge, ovvero quando l’atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e mai, comunque, quando l’atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. Nella situazione in esame, risultano correttamente indicati il numero e la data di deposito della sentenza appellata, nonché il nome dell’originario ricorrente (cui l’impugnativa risulta ritualmente notificata); per evidente errore materiale, tuttavia, nell’intestazione del medesimo appello si riferisce detta sentenza alla sezione staccata di Reggio Calabria (anziché alla sezione I di Catanzaro), mentre nelle conclusioni si chiede l’annullamento di una non meglio precisata pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria; inesatta, inoltre, risulta l’indicata data di notifica (27 luglio 2005, anziché 25 novembre 2005); appare evidente tuttavia che il diretto interessato, costituitosi in giudizio, sia stato messo in grado di comprendere senza possibilità di equivoco sia gli estremi della pronuncia nei confronti del medesimo emessa, sia le cause della relativa contestazione (cfr. anche, per il principio, Cons. Stato, V, 3 giugno 1996, n. 610);
– quanto all’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, in quanto l’appello risulta proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anziché dall’originaria parte intimata (Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Centro Servizi Amministrativi per l’area di Catanzaro, quale "centro autonomo di responsabilità amministrativa"), si tratta di eccezione priva di pregio, essendo pacifica la possibilità di notificare l’impugnativa di atti amministrativi – tenuto conto della normativa applicabile ratione temporis – sia all’organo che tali atti abbia emesso, ex art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, sia all’autorità emanante, intesa come struttura organizzativa in cui il predetto organo sia incardinato, ex art. 36, comma 2, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, ferma restando la legittimazione di quest’ultima di proporre comunque appello, essendo sempre riconducibili alla stessa i provvedimenti dei relativi uffici, anche quando questi ultimi siano, come nel caso di specie, strutture periferiche in funzione di decentramento organico;
– quanto infine all’eccezione di improcedibilità, essendo stato emesso dalla medesima Amministrazione un nuovo atto, sostanzialmente reiterativo di quello impugnato in primo grado, il Collegio ritiene che permanga interesse ad una decisione che, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al privato, escluda qualsiasi dubbio di elusività del nuovo provvedimento.
Nel merito, il Collegio stesso ritiene che l’appello sia fondato. La sentenza gravata, infatti, sembra equivocare sulla reale natura della procedura, avviata a norma dell’art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994, quasi si trattasse di un mero aggiornamento di precedenti graduatorie, nell’ambito delle quali potrebbero ravvisarsi posizioni consolidate. Alla procedura in questione, avente carattere di vero e proprio concorso per titoli, erano invece ammessi – con riserva di successiva verifica dei titoli stessi – solo soggetti in possesso di determinati requisiti, fra cui titoli di studio conseguiti in tempo utile, per legittimare il periodo di 24 mesi di servizio richiesto.
Deve ritenersi legittima, pertanto, l’esclusione dal concorso di cui trattasi di un soggetto, che nel caso di specie risulta avere maturato la richiesta esperienza di 24 mesi in assenza del titolo di studio specificamente richiesto, nei termini già in precedenza chiariti (cfr. anche in tal senso, per il principio, Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2008, n. 106 e 29 maggio 2008, n. 2535).
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente in giudizio, vengono liquidate nella misura di Euro. 1.000,00 (euro mille/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello specificato in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso proposto in primo grado; condanna l’appellato al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 1.000,00 (euro mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.