Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 17-01-2011, n. 990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 21.4.2004 condannava M.S. per estorsione aggravata in concorso in danno di C.G..

Avverso la sentenza presentava appello l’imputato contestando in principalità la sussistenza del fatto e in via subordinata chiedeva la derubricazione nel reato di ragion fattasi.

La 5 Sezione della Corte d’Appello di Napoli con sentenza in data 1.12.2009 riqualificava il fatto come tentativo di estorsione aggravata e riduceva la pena.

Ricorre per Cassazione il M. contestando che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge avendo qualificato il fatto, in assenza di danno patrimoniale per la parte offesa, come tentativo di estorsione anzichè come violenza privata.

Ricorre per cassazione anche il difensore dell’imputato contestando che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 56 c.p., comma 4, che prevede una riduzione di pena pari alla metà della stessa, pur avendo accertato in fatto un recesso attivo dell’imputato che ha rilasciato spontaneamente l’appartamento in questione dopo soli 15 giorni.

Il ricorso è inammissibile.

Correttamente le Corti di merito hanno qualificato il comportamento tenuto dall’imputato come estorsione.

Nella condotta descritta sono infatti ravvisabili sia l’elemento oggettivo che soggettivo del delitto di cui all’art. 629 c.p..

Del resto la differenza fondamentale tra le due ipotesi di reato consiste nel fatto che in entrambi i casi viene tutelata la libertà di autodeterminazione spontanea dell’individuo al di mori di qualsiasi limite o condizione; se la coartazione da parte dell’agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, come è accaduto nel caso di specie, ricorre il delitto di estorsione (vedi Cass. 22 aprile 1993, n. 1683, in CP 94, 2072).

Anzi nel caso in esame più correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto il delitto di estorsione consumato e non tentato.

In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicchè si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto.

(V. Cass. Sez. 2 n. 24068/08; Cass. Sez. 2 sent. n. 44319 del 18.11.2005 dep. 5.12.2005 rv 232506). Il M., in virtù del comportamento violento, aveva infatti costretto la parte offesa ad accettare la sua locazione nell’immobile dove si era trattenuto senza un titolo legittimo per ben 15 giorni.

Deve aggiungersi che nella estorsione contrattuale, quella cioè che si realizza attraverso l’imposizione al soggetto passivo di entrare in un rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente, o anche con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è in re ipsa, in quanto la vittima del reato è costretta a tale rapporto in violazione della sua autonomia negoziale (cfr. Cass. n. 10463/01; Cass., sez. 1^, 30 aprile 1982, Simoncini). La deminutio patrimonii consiste infatti in ogni svantaggio che pregiudica il livello o il godimento della condizione patrimoniale del soggetto passivo; sicchè il danno patrimoniale si realizza non solo in caso di perdita di un bene o nella rinuncia a una posizione creditoria ma anche nell’assunzione (coatta) di una obbligazione.

Nessun fatto di desistenza è stato indicato dalla Corte Territoriale e che, comunque, le argomentazioni sopra indicate, impediscono di riconoscere nella fattispecie in esame.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-03-2011, n. 5349 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Comune di Bacoli, con la deliberazione 17 giugno 2003 n. 392 della giunta municipale e con le successive ordinanze del sindaco, 18 giugno 2003 n. 97 e 24 giugno 2003 n. 101, stabilì un sistema di tariffe per l’ingresso di autoveicoli e motoveicoli in determinato aree del territorio comunale.

2. In accoglimento dei relativi ricorsi, questi provvedimenti sono stati annullati dal Capo dello Stato con decreto del 7 luglio 200:; e dal T.A.R. Campania con sentenza 896 del 2005 della 5^ sezione.

3. La società Elitur s.n.c. di M.C. ha quindi chiesto il rimborso della somma di 50,00 Euro, che aveva pagato per accedere alle predette aree e il Comune con deliberazione 25 novembre 2005 n. 150 della giunta municipale ha respinto la sua richiesta, come anche quelle analoghe di vari cittadini.

4. – Il T.A.R. della Campania ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto per l’annullamento di tale delibera e l’appello del Comune, inteso ad una pronuncia di rigetto nel merito, è stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato, con la decisione della 5^ sezione, 19 ottobre 2009 n. 6409, che ha confermato il già dichiarato difetto di giurisdizione.

5. Il Comune di Bacoli ha chiesto la cassazione della sentenza, con ricorso notificato il 3 aprile 2010 all’Elitur, che non vi ha resistito.
Motivi della decisione

1. – Le ragioni della decisione impugnata, quanto al diniego di esercizio della giurisdizione, sono le seguenti:

1.1. – secondo la L. n. 205 del 2000, art. 7, che ha riscritto il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, l’urbanistica comprende bensì ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l’attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità;

1.2. – chi ha pagato una somma non dovuta, perchè il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggettivo alla sua ripetizione ed è irrilevante che l’atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d’ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l’esercizio di un potere pubblico;

1.3. – data la natura regolamentare di quell’atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un iato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l’ha impugnato, dall’altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale.

2. – La cassazione della decisione è chiesta per il motivo di violazione delle norme sulla giurisdizione ( art. 362 cod. proc. civ., comma 1, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35 e L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, come modificati dalla L. 21 luglio 2000, n. 2055, art. 7. 3. Il ricorso non è fondato.

4. – Il Comune osserva che la Corte, a sezioni unite, con la sentenza 9 marzo 2009 n. 5269, ha considerato rientrare nella materia dell’urbanistica, come disciplina dell’uso del territorio, la modalità di regolamentazione del traffico nell’ambito del territorio comunale, costituita dall’istituzione di una zona a traffico limitato.

Il richiamo non è decisivo.

5. L’istituzione di una zona a traffico limitato, che nel quadro della regolamentazione del traffico nei centri abitati, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, prevede possa essere istituita dal comune, si presta bensì ad essere considerata esercizio di un potere pubblico afferente all’uso del territorio, secondo quanto le sezioni unite hanno già affermato.

6. – Ciò non di meno, non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e così rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ne costituisce certa dimostrazione il dato, che, come nel caso di ogni altra violazione della disciplina comunale del traffico, la giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ( D.Lgs. 285 del 1992, art. 205), cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione (Sez. Un. 9 gennaio 2007 n. 116). Allo stesso regime – quanto alla giurisdizione – non può non essere riportata una controversia che, come quella all’esame, abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l’utente s’è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell’illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.

7. Come si trae, infatti, dalla sentenza 28 luglio 2004 n. 204 do 11 a Corte costituzionale, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su una determinata materia si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo la riguardi, ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di. potere pubblico.

8. – Ora, quante volte l’onere pecuniario imposto al privato lo sia stato in modo illegittimo, a fronte del diritto del privato alla sua restituzione, la posizione della pubblica amministrazione è di obbligo e non di potere e dunque, mancato l’adempimento spontaneo, non si tratta già di accertare la legittimità dell’atto con cui la restituzione è rifiutata, ma di accertare se l’obbligazione esistesse o no.

9. – Situazione diversa da quella che si è prospettata nel caso venuto all’esame di questa Corte nel caso deciso con la sentenza 5269 del 2009: lì, oggetto della controversia era stata la collocazione di un parcometro, che i ricorrenti avevano sostenuto fosse di pregiudizio per la loro limitrofa proprietà, ma quella collocazione era stata prevista da una successiva delibera d’attuazione della disciplina di traffico e, dunque, era stata oggetto di un ulteriore atto d’esercizio del potere pubblico di regolamentazione della circolazione.

10. – Attiene al merito e non alla giurisdizione il profilo, pur trattato nel ricorso, dell’incidenza del già pronunziato annullamento della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.

11. Il ricorso è rigettato.

E’ dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La causa è rimessa davanti al giudice di pace di Bacoli.

Non v sono spese processuali da liquidare.
P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette la causa davanti al giudice: di pace di Bacoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2011, n. 7776 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5-8 marzo 2000 l’avv. C. C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Gestione Stralcio dell’Azienda USL RM (OMISSIS) e la Regione Lazio per sentir condannare la seconda al pagamento della somma di L. 791.958.612., oltre i.v.a., c.a.p. e interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di onorari professionali per il patrocinio e l’assistenza prestati, quale legale incaricato dalla suddetta USL. RM (OMISSIS), in un giudizio instaurato nei confronti della soc. Policlinico Casilino, della soc. Italianità e della stessa Regione Lazio. Nella costituzione della convenuta Gestione Stralcio della USL Roma (OMISSIS) (subentrata alla USL RM (OMISSIS)) e nella contumacia della Regione Lazio, il Tribunale adito, con sentenza n. 36937 del 2002 (depositata il 1 ottobre 2002), accoglieva parzialmente la domanda condannando, in tal senso confermando la precedente ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 26 gennaio 2001, l’indicata Regione Lazio (quale unico soggetto ritenuto passivamente legittimato), a corrispondere, in favore dell’attore, l’importo di Euro 10.662,25, oltre accessori come per legge, regolando tra le parti le spese processuali. A seguito di appello interposto dall’avv. C.C., nella resistenza dell’appellata Gestione Liquidatoria dell’ex USL RM (OMISSIS) e della contumacia della Regione Lazio, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1283 del 2006 (depositata il 13 marzo 2006), rigettava l’appello e, nel confermare l’impugnata sentenza, compensava integralmente le spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale rilevava, tra l’altro, l’infondatezza del motivo dedotto dall’avv. C., in base al quale il valore della causa si sarebbe dovuto considerare computabile nella misura di L. 109.000.000.000, dovendo, invece, valutarsi come indeterminabile, con l’applicazione dei correlati criteri tabellari di liquidazione, oltre all’esclusione delle distinte voci 16 e 18 contenute nella parcella forense.

Avverso la suddetta sentenza di appello (non notificata), ha proposto ricorso per cassazione l’avv. C.C., basato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la sola Regione Lazio. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo prospettato il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione di norme di diritto e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata circa l’applicazione del parametro relativo al valore indeterminabile della tariffa forense, da ritenersi illegittimamente considerato nel caso dedotto in giudizio laddove l’individuazione del valore della lite, da reputarsi risultante dalla sommatoria della domanda attorea e di quella riconvenzionale, avrebbe dovuto essere determinata sulla base delle risultanze processuali, anche se specificate in corso di giudizio. Inoltre, ha censurato la sentenza della Corte di appello di Roma nella parte in cui aveva confermato l’esclusione della spettanza della competenza professionale per l’attività di partecipazione alle operazioni peritali.

1.1. Il motivo – pur ammissibile, perchè rispondente, sul piano della sua prospettazione complessiva, al disposto dell’art. 366 c.p.c. (e, segnatamente, del n. 4) del comma 1 di tale disposizione, ritenuta inosservata dalla controricorrente), oltre che a quello previsto dall’art. 366 bis dello stesso codice ("ratione temporis" applicabile) – è, tuttavia, infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

La Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, nel valutare la natura e il valore da attribuire alle due domande del giudizio di riferimento in ordine al quale il ricorrente aveva richiesto la liquidazione dei compensi a carico della propria cliente USL RM (OMISSIS), ha rilevato che a fronte di una domanda principale univocamente di valore indeterminabile (siccome attinente ad una richiesta di una pronuncia di accertamento), per come attestato dallo stesso avv. C., risultava essere stata, altresì, proposta una domanda riconvenzionale (sia in forza del rapporto contrattuale sia, in subordine, a titolo di indennizzo sul presupposto dell’indebito arricchimento dell’ente) di condanna della parte attrice di pagamento della diaria dovuta, pari a L. 320.000 giornaliere, oltre interessi e rivalutazione, da qualificarsi altrettanto di valore indeterminato, non essendo stato indicato alcun riferimento ai parametri necessari (quali, soprattutto, la durata del periodo e il numero dei degenti per i quali la richiesta era stata formulata) per la quantificazione dell’importo dovuto e non risultando, quindi, nè dichiarato nè determinabile "ex ante" il valore effettivo di tale ulteriore domanda.

Conseguentemente, la Corte capitolina ha ritenuto che la sentenza di primo grado era legittima nella parte in cui aveva, con riferimento ad entrambe le domande, applicato il regime tariffario relativo al criterio delle cause di valore indeterminato. Così decidendo, quindi, il giudice di appello si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte alla stregua della quale è stato statuito che, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza nemmeno la necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (cfr, in particolare, Cass., S.U., 8 giugno 1998, n. 5615, e, da ultimo, Cass. 12 aprile 2010, n. 8660). Pertanto, a fronte della mancata dichiarazione del valore delle domande nel caso di specie (anche con riguardo a quella riconvenzionale) e dovendosi porre riferimento ai parametri normativi presuntivi stabiliti per la valutazione di tale valore (anche con riguardo, quindi, al disposto dell’art. 14 c.p.c.), la Corte territoriale si è attenuta al richiamato principio giurisprudenziale, specificando, altresì, altrettanto correttamente, che anche la domanda riconvenzionale, in difetto di concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio (per quanto precedentemente evidenziato), si sarebbe dovuta considerare di valore indeterminabile, poichè gli elementi di valutazione del contenuto dell’obbligazione di pagamento costituivano l’oggetto dell’accertamento e della quantificazione economica rimessi al giudice (non rilevando, quindi, in relazione all’azione di riconoscimento dell’avv. C. delle sue competenze nei riguardi della propria assistita, il "quantum" della condanna dell’attrice accertato a seguito dell’esperimento della fase istruttoria ed indicato al momento della precisazione delle conclusioni). Parimenti destituita di fondamento è l’ulteriore doglianza concernente il mancato riconoscimento della competenza relativa alla partecipazione del ricorrente alle operazioni peritali, dal momento che legittimamente era stato esclusa la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della voce 16 della tabella allegata al D.M. n. 585 del 1994, la quale si riferiva all’assistenza dei mezzi di prova (e non alla mera partecipazione alla fase istruttoria, come prospettato dal ricorrente) e tra questi, per giurisprudenza costante di questa Corte (v., tra le tante, Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219, e, da ultimo, Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130, ord), non si ricomprende, in senso stretto, la c.t.u., la quale ha la sola funzione e la correlata finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

2. In definitiva, il ricorso deve essere respinto "in toto" con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle competenze in favore della controricorrente Regione Lazio, liquidate come in dispositivo, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

In difetto di costituzione dell’altra intimata non va adottata alcuna statuizione sul rapporto processuale instauratosi tra la stessa e il ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento degli onorari del presente giudizio in favore della controricorrente Regione Lazio, liquidati in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1290 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, n. 2044 del 16 novembre 2005, notificata il 25 novembre 2005, veniva accolto il ricorso proposto dal signor R.A.M., avverso il decreto n. 8185/p del 7 giugno 2005, di esclusione del medesimo, ad opera del coordinatore del Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro, dalla procedura di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, di cui all’art. 554 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nonché per l’annullamento della graduatoria provinciale permanente del personale ATA, pubblicata in data 11 luglio 2005, nella parte in cui non prevedeva l’inserimento del ricorrente. Nella sentenza si rilevava come la Commissione giudicatrice avesse ravvisato la mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico – a norma dell’art. 2, commi 2 e 3, del bando – con carattere di contraddittorietà rispetto alla già avvenuta inclusione del ricorrente nella graduatoria in questione, sulla base dei titoli presentati e senza intervenuto annullamento, in via di autotutela, dell’originaria iscrizione. Con atto di appello notificato il 23 gennaio 2006 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contestava le predette conclusioni, sottolineando come l’attuale appellato avesse chiesto di essere incluso nella graduatoria degli aspiranti al conferimento di supplenze per il personale ATA, dichiarando di avere prestato servizio come assistente tecnico dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2004/2005 per nomina del dirigente scolastico e di avere conseguito il diploma come "operatore elettrico" nell’anno scolastico 2003/2004: fino a tale data, pertanto, lo stesso avrebbe prestato servizio senza il prescritto titolo di studio, con conseguente esclusione dalla graduatoria permanente, formata in esito alla procedura concorsuale, avviata in conformità all’O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004, in base alla tabella di corrispondenza fra le aree di applicazione richieste per il profilo di assistente tecnico ed i titoli di studio validi per l’accesso. Detta ordinanza prevedeva, all’art. 2.2. che i candidati possedessero, ai fini dell’ammissione al concorso, un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi), prestato in posti corrispondenti ai profili dell’area del personale ATA, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi erano stati indetti; il successivo punto 2.3., inoltre, disponeva che fossero ammessi al concorso i candidati in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo di assistente tecnico, secondo l’elenco di cui alla tabella B annessa al CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2002/2005; il bando prevedeva, infine, che tutti i candidati fossero ammessi con riserva e che l’Amministrazione potesse in ogni momento disporne l’esclusione, ove non in possesso dei requisiti prescritti. La sentenza appellata, pertanto, non avrebbe tenuto conto della reale natura della procedura concorsuale, da cui il citato signor Musca sarebbe stato legittimamente escluso, non risultando il medesimo in possesso in data utile del titolo di studio prescritto e non potendo considerarsi validi i 24 mesi di servizio, svolti in assenza di tale titolo. L’interessato, costituitosi nella presente fase di giudizio, eccepiva in via preliminare la nullità dell’appello, la carenza di legittimazione attiva dell’Amministrazione appellante e la sopravvenuta carenza di interesse della medesima dopo l’emanazione di un nuovo provvedimento (n. 1763/p del 27 gennaio 2006), reiterativo dell’esclusione dal concorso di cui trattasi.

Tenuto conto delle opposte tesi difensive delle parti, il Collegio è chiamato a valutare, in primo luogo, le eccezioni di nullità, inammissibilità ed improcedibilità del gravame, sollevate dall’appellato.

Dette eccezioni appaiono infondate, per le ragioni che di seguito si espongono:

– per quanto riguarda l’asserita nullità, deve riconoscersi che l’atto di appello contiene una serie di inesattezze, che non impediscono tuttavia l’identificazione della sentenza appellata, tenuto del principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, di cui all’art. 156 Cod. proc. civ., secondo cui la nullità può essere pronunciata solo se comminata dalla legge, ovvero quando l’atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e mai, comunque, quando l’atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. Nella situazione in esame, risultano correttamente indicati il numero e la data di deposito della sentenza appellata, nonché il nome dell’originario ricorrente (cui l’impugnativa risulta ritualmente notificata); per evidente errore materiale, tuttavia, nell’intestazione del medesimo appello si riferisce detta sentenza alla sezione staccata di Reggio Calabria (anziché alla sezione I di Catanzaro), mentre nelle conclusioni si chiede l’annullamento di una non meglio precisata pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria; inesatta, inoltre, risulta l’indicata data di notifica (27 luglio 2005, anziché 25 novembre 2005); appare evidente tuttavia che il diretto interessato, costituitosi in giudizio, sia stato messo in grado di comprendere senza possibilità di equivoco sia gli estremi della pronuncia nei confronti del medesimo emessa, sia le cause della relativa contestazione (cfr. anche, per il principio, Cons. Stato, V, 3 giugno 1996, n. 610);

– quanto all’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, in quanto l’appello risulta proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anziché dall’originaria parte intimata (Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Centro Servizi Amministrativi per l’area di Catanzaro, quale "centro autonomo di responsabilità amministrativa"), si tratta di eccezione priva di pregio, essendo pacifica la possibilità di notificare l’impugnativa di atti amministrativi – tenuto conto della normativa applicabile ratione temporis – sia all’organo che tali atti abbia emesso, ex art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, sia all’autorità emanante, intesa come struttura organizzativa in cui il predetto organo sia incardinato, ex art. 36, comma 2, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, ferma restando la legittimazione di quest’ultima di proporre comunque appello, essendo sempre riconducibili alla stessa i provvedimenti dei relativi uffici, anche quando questi ultimi siano, come nel caso di specie, strutture periferiche in funzione di decentramento organico;

– quanto infine all’eccezione di improcedibilità, essendo stato emesso dalla medesima Amministrazione un nuovo atto, sostanzialmente reiterativo di quello impugnato in primo grado, il Collegio ritiene che permanga interesse ad una decisione che, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al privato, escluda qualsiasi dubbio di elusività del nuovo provvedimento.

Nel merito, il Collegio stesso ritiene che l’appello sia fondato. La sentenza gravata, infatti, sembra equivocare sulla reale natura della procedura, avviata a norma dell’art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994, quasi si trattasse di un mero aggiornamento di precedenti graduatorie, nell’ambito delle quali potrebbero ravvisarsi posizioni consolidate. Alla procedura in questione, avente carattere di vero e proprio concorso per titoli, erano invece ammessi – con riserva di successiva verifica dei titoli stessi – solo soggetti in possesso di determinati requisiti, fra cui titoli di studio conseguiti in tempo utile, per legittimare il periodo di 24 mesi di servizio richiesto.

Deve ritenersi legittima, pertanto, l’esclusione dal concorso di cui trattasi di un soggetto, che nel caso di specie risulta avere maturato la richiesta esperienza di 24 mesi in assenza del titolo di studio specificamente richiesto, nei termini già in precedenza chiariti (cfr. anche in tal senso, per il principio, Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2008, n. 106 e 29 maggio 2008, n. 2535).

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente in giudizio, vengono liquidate nella misura di Euro. 1.000,00 (euro mille/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello specificato in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso proposto in primo grado; condanna l’appellato al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.