T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 1187 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 15 ottobre 2007, e depositato il successivo 17 ottobre, il signor B.C. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

"Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 della L.R. n. 71/1978. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.R. n. 71/1978, in relazione al D. Lgs. n. 42/2004.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. L.vo n. 42/2004.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 41 e 42 Cost. – Violazione del principio di buona andamento della pubblica amministrazione. – Violazione del D.A. 2272 del 17 maggio 1989. – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. – Difetto ed erroneità della motivazione. – Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. – Contraddittorietà manifesta. – Irrazionalità manifesta. – Mancato contemperamento dell’interesse pubblico e privato. – Difetto di istruttoria. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. – Ingiustizia manifesta".

"Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 della L.R. n. 71/1978. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.R. n. 71/1978, in relazione all’art. 146 del D. L.vo n. 42/2004.- Violazione del principio di buona andamento della pubblica amministrazione. – Violazione del D.A. 2272 del 17 maggio 1989. – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. – Difetto ed erroneità della motivazione. – Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. – Contraddittorietà manifesta. – Irrazionalità manifesta. – Mancato contemperamento dell’interesse pubblico e privato. – Difetto di istruttoria. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica".

"Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della legge n. 241/1990, come recepiti in Sicilia dagli artt. 8 e segg. della L.R. 10/1991. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 9, del D. L.vo n. 42/2004, nel testo sostituito dall’art. 16 del d. lgs. n. 157/2006. – Violazione dei princìpi in tema di procedimento amministrativo. – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. – Illegittimità derivata".

e per il risarcimento del danno derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni regionali intimate.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.

Il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha espresso parere negativo alla realizzazione di un piano di lottizzazione relativo alla costruzione di edifici per la produzione del pellet e per il deposito e la commercializzazione di prodotti agricoli in Comune di Castelbuono, contrada Fiumara; nonché del successivo verbale della conferenza di servizi dello Sportello unico per le attività produttivo, determinatasi in senso sfavorevole a seguito del predetto parere.

Si rileva come il verbale della conferenza di servizi successivo al richiamato parere della Soprintendenza abbia un contenuto dispositivo di mero rinvio del’esame del progetto (onde difetta, la stessa immediata lesività del parere), ancorché nella parte motiva del verbale si dia atto dell’intenzione dell’odierno ricorrente di impugnare il parere ridetto (privo, a quel punto, di una incidenza sul provvedimento finale).

In realtà la conferenza di servizi avrebbe dovuto assumere una determinazione conclusiva (conforme o meno al parere della Soprintendenza), e, in merito al contenuto di detta determinazion,e il citato parere (di per sè avente mero rilievo endoprocedimentale) avrebbe assunto, o meno, efficacia lesiva.

In giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 gennaio 2011 n. 712), si è affermato che "E’ inammissibile il ricorso proposto solo contro i verbali di una conferenza di servizi contenenti la determinazione conclusiva di tale organo, i quali hanno natura endoprocedimentale, senza che sia stato impugnato anche il provvedimento finale, il quale – come si evince peraltro dalla formulazione del comma 6bis del citato art. 14ter, aggiunto dall’art. 10 della l. 11 febbraio 2005, n. 15 – non è legato da un nesso di presupposizione/consequenzialità automatica con le determinazioni della conferenza, né, specularmente, in caso di patologia delle delibere conferenziali, da un effetto caducatorio automatico all’eventuale invalidità di quest’ultime".

Nel caso di specie il provvedimento finale non è stato adottato, a causa del ridetto arresto procedimentale.

Come già accennato, la conferenza di servizi avrebbe dovuto invece assumere una determinazione conclusiva (conforme o meno al parere della Soprintendenza), e non arrestarsi in presenza della manifestata intenzione di impugnare un precedente atto endoprocedimentale.

Il ricorso in esame, tuttavia, non contiene censure che riguardino il cattivo esercizio del potere per arresto del procedimento (del resto, in qualche modo sollecitato dalla stessa parte all’interno della conferenza di servizi), sicché il ricorso stesso in esame non può che essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1043 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le ricorrenti agiscono, nella loro qualità di coniuge e figlie del sig. S.C.R., deceduto a seguito dei gravi postumi riportati in un incidente stradale che lo ha visto coinvolto mentre, a bordo del proprio velocipede, attraversava la S.S. Padana Inferiore. Dopo l’archiviazione del procedimento penale nei confronti del conducente del veicolo che ha travolto il sig. S., sig. F.A. – che, all’epoca dei fatti (10 settembre 2009) aveva 86 anni -, le familiari hanno agito in sede civile, al fine di ottenere un congruo risarcimento del danno subito per la perdita del marito/padre.

Ciò anche in ragione del fatto che le stesse avrebbero informalmente appreso che, al momento del tragico accadimento, il sig. F. stava svolgendo delle terapie fisioterapiche a seguito di un intervento subito all’arto inferiore destro. Poiché tale circostanza avrebbe potuto aver influito sulla capacità di reazione del conducente e determinato una dinamica dell’incidente diversa da quella ricostruita in sede penale e da sempre censurata dalle eredi, queste ultime hanno esercitato il diritto d’accesso presso l’Ospedale civile di Mantova, al fine di entrare nella disponibilità della cartella clinica relativa al suddetto ipotizzato intervento subito dal sig. F..

L’istanza delle ricorrenti del 30 ottobre 2010 è stata rigettata il 27 dicembre 2010 in ragione delle, ritenute prevalenti, esigenze di tutela della privacy, pur dichiarandosi, l’Ospedale, disponibile a fornire la richiesta documentazione su ordine dell’autorità giudiziaria.

Il 14 febbraio 2011, quindi, il procuratore delle istanti inoltrava una nuova richiesta, motivando ulteriormente la stessa.

Il sig. F., portato a conoscenza dell’istanza, secondo le prescrizioni di legge, si opponeva all’esibizione della documentazione. L’Azienda Ospedaliera, nonostante le repliche delle istanti, negava, quindi, il diritto di accesso ritenendo recessivo l’interesse rappresentato dalle stesse rispetto a quello della riservatezza di dati sensibilissimi, comunque eventualmente superabile da un ordine del giudice ex art. 210211 c.p.c..

Le istanti hanno, quindi, impugnato il diniego di accesso, deducendo:

– violazione dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241/90 e dell’art. 60 del d. lgs. 196/03, in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nella comparazione dei contrapposti interessi;

– violazione dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241/90 con riguardo alla possibilità di ottenere i documenti richiesti chiedendo ad altro Giudice l’esibizione alla parte o a un terzo.

L’azienda ospedaliera, costituitasi a sostegno della legittimità del proprio operato, ha precisato di aver dato atto dell’opposizione espressa dal sig. F. all’ostensione della documentazione richiesta e ha richiamato l’art. 60 del d. lgs. 196/2003, secondo cui il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è ammesso solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato: concetto poi ulteriormente specificato dall’art. 92 del medesimo codice di regolamentazione del diritto di accesso.

Il diniego sarebbe scaturito, quindi, dalla considerazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno fatto valere in sede giudiziaria, non rientrerebbe tra i diritti della personalità o altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili e, quindi, allo stesso non può essere riconosciuto quel rango paritario che consentirebbe il sacrificio del diritto alla riservatezza.

In ogni caso solo il giudice istruttore della causa civile potrebbe apprezzare la effettiva essenzialità della documentazione richiesta.

Alla camera di consiglio del 23 giugno 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare positivo apprezzamento.

La ratio della disciplina volta a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi è ben individuata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 20 aprile 2006, n. 7 attraverso la contestualizzazione dell’istituto nell’ambito di una riforma globale dell’amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, da contemperare con altri interessi giuridicamente rilevanti, quali l’interesse alla riservatezza di terzi o la tutela del segreto.

In tale ottica appare chiaro come la diffusione dello strumento dell’accesso nella prassi dei rapporti tra amministrazione e cittadino sia rivolta ad assicurare al privato la trasparenza dell’agire amministrativo, indipendentemente dalla lesione in concreto di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo (in tal senso T.A.R. Palermo, Sez. III, 11 dicembre 2009, n. 1907).

Il nesso fondante tra il diritto di accesso e la PA, intesa come soggetto che deve tendere alla semplificazione dell’azione amministrativa, va, quindi, ravvisato "nella introduzione nel procedimento amministrativo del principio della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad excludendum, già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, è subentrato il sistema della democraticità delle decisioni e dell’accessibilità dei documenti amministrativi" (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2001, n. 1844).

La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo ha, quindi, individuato il nuovo "principio di trasparenza" destinato a rideterminare i rapporti tra amministratori ed amministrati, rendendo i cittadini, entro certi aspetti, compartecipi dell’operato delle P.A. e, proprio in attuazione di tale obiettivo, la riforma dell’azione amministrativa è stata operata in modo tale da consentire ai cittadini un controllo democratico sullo svolgimento dell’attività amministrativa e sulla conformità della stessa agli interessi costituzionali e quindi sociali, anche attraverso il ricorso all’esercizio del diritto di accesso.

Così delineato il quadro normativo generale di riferimento, con sentenza del 15 giugno 2007 n. 1675 il Tar Palermo ha chiarito che: "la documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di "documento amministrativo" di cui alla lettera d) dell’art. 22 della L. n. 241/1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto primario e fondamentale alla salute.

Tale conclusione può essere senz’altro condivisa se il "documento" viene in considerazione in un’ottica di rapporto diretto tra cittadinoutente (o soggetto comunque legittimato in conseguenza del rapporto con questi) e struttura ospedaliera che detiene la cartella clinica e cioè tutte le volte che la conoscenza del contenuto della cartella stessa sia strumentale a verificare il corretto agire dell’Amministrazione che ha erogato il servizio sanitario. In tal caso, infatti, proprio per l’operare del richiamato principio di trasparenza, si è assistito ad un ribaltamento del principio di pubblicità, per cui se prima il segreto era la regola e la pubblicità l’eccezione, ora è il contrario.

Nel caso di specie, però, l’accesso alle informazioni contenute nella cartella clinica non si collega al rapporto intercorrente tra paziente e ospedale, non pone questione di trasparenza dell’azione posta in essere dal soggetto che ha erogato il servizio sanitario: esso tende, infatti, a conoscere se l’odierno controinteressato sia stato, prima del verificarsi dell’incidente che ha determinato il decesso del congiunto delle ricorrenti, operato e ad accertare se, dalle cure prestate successivamente, sia possibile desumere una ridotta funzionalità di un arto inferiore che avrebbe potuto avere rilevanza in termini di non corretta reazione alla situazione che ha poi generato il suddetto evento.

Ciò induce il Collegio a ritenere che l’istanza di accesso formulata dalle odierne ricorrenti non debba essere esaminata e trattata alla luce della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 che espressamente regola l’esercizio dell’attività amministrativa, affermando che lo stesso debba avvenire all’insegna della massima trasparenza, garantita dalla possibilità di avere accesso a tutti i documenti in possesso dell’Amministrazione.

Nella fattispecie è stato richiesto di avere accesso alla cartella clinica non come documento amministrativo avente funzione di attestare e comprovare l’attività svolta dall’Amministrazione nel trattamento del paziente, al fine di verificarne la correttezza e l’efficacia, bensì come raccolta dei dati relativi alla salute dell’utente curato per poter avere informazioni circa lo stato di salute di quest’ultimo, le quali potrebbero avere refluenza al fine di accertare la responsabilità civile dello stesso (e, conseguentemente, il suo obbligo risarcitorio), nell’ambito di un autonomo giudizio instaurato tra il terzo che lamenta di essere stato danneggiato ed il paziente in questione.

In altre parole, nel caso di specie, l’accesso che si chiede non ha riguardo all’attività svolta dall’Amministrazione, bensì agli specifici dati sullo stato di salute di un determinato soggetto che è stato destinatario dell’attività di quest’ultima.

La norma di riferimento, quindi, non può che essere, in questo caso il D. Lgs. n° 196 del 2003 (cd codice della privacy).

Il Collegio no ignora, invero, che la giurisprudenza, in situazioni sostanzialmente analoghe (quali l’accesso alla cartella clinica del coniuge per conoscere di eventuali patologie che possano essere rilevanti ai fini dell’annullamento del matrimonio), ha ritenuto che la norma applicabile fosse l’art. 60 del suddetto d. lgs. n. 196/2003, il quale stabilisce che quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, esso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

A tale proposito, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza., 28 settembre 2010, n. 7166, ha ribadito che "In una situazione siffatta deve, invero, ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l’ accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito dell’azione stessa…..omissis… In definitiva, di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento, come prevede l’art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003, che espressamente lo subordina alla condizione che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (in tal senso anche Cons. Stato, Sez. V, 14 novembre 2006 n. 6681 e T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 07 maggio 2009, n. 878).

Invero l’applicazione dell’art. 60 del d.lgs. 196/03 al caso di specie condurrebbe ad escludere il diritto d’accesso, in quanto l’accesso alla cartella clinica sarebbe strumentale ad una più facile dimostrazione dell’inidoneità fisica del controinteressato alla guida e, conseguentemente, al sostegno della domanda risarcitoria proposta in sede civile dagli eredi della vittima dell’incidente che lo ha visto coinvolto.

Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivato dalla perdita del familiare non può, infatti, ritenersi avere lo stesso rango di diritto fondamentale ed inviolabile riconosciuto al diritto alla riservatezza dei dati relativi alla stato di salute di una persona.

Ciò a maggior ragione considerato che l’esclusione del richiesto accesso non incide direttamente sulla possibilità di esercitare l’azione civile risarcitoria (in effetti già pendente), ma ha esclusivamente l’effetto di rendere un pò più lenta e faticosa l’eventuale dimostrazione delle condizioni di salute del controinteressato inidonee alla guida, il cui accertamento potrà comunque avvenire sia mediante perizie mediche, che attraverso l’acquisizione della documentazione direttamente ad opera del giudice civile, previa valutazione della rilevanza delle stesse.

Nessuna lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale può quindi ravvisarsi nell’impugnato diniego.

Peraltro, a prescindere da tali considerazioni, il Collegio ritiene che la normativa applicabile nel caso in esame non sia l’articolo 60 citato, ma l’insieme dei generali principi desumibili, in primo luogo, dall’art. 1, secondo cui "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" e, per ciò stesso il codice "garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali".

L’articolo 60 (e il precedente art. 59) ha lo scopo di disciplinare il rapporto intercorrente tra diritto all’accesso ai sensi della legge n. 241/90 e diritto alla riservatezza tutelato dal d. lgs. 196/03: sin dall’entrata in vigore degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90, infatti, si era posto il problema di tale coordinamento di contrapposti interessi ogni volta che l’accesso agli atti amministrativi comportava anche la conoscenza di dati personali di soggetti terzi. Il legislatore ha, quindi, voluto superare l’impasse, prevedendo il recesso del diritto alla riservatezza, con la sola esclusione del caso in cui i dati contenuti nel documento siano idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale: ipotesi il cui ricorrere limita l’accesso ai soli casi in cui esso sia necessario a garantire una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Diverso è, però, il caso in cui, come quello di specie, l’istanza volta ad ottenere il rilascio di copia della cartella clinica ha il diretto e specifico scopo finale di consentire proprio la conoscenza dei dati relativi allo stato di salute del paziente, al fine di tutelare posizioni giuridiche che nulla hanno a che fare con il rapporto intercorrente con l’Amministrazione che detiene tali dati, per cui quest’ultima si trova nella posizione di dover garantire proprio quella protezione dei dati personali che risulta imposta dall’art. 2 del d. lgs. 196/03, nonché dal comma 8 dell’art. 22. Quest’ultima disposizione recita "I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.". Tale regola trova eccezione nell’art. 47 che ammette il trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, nel caso in cui gli stessi siano direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie.

In tal caso sarà il giudice competente a conoscere dell’affare o della controversia a valutare se la conoscenza di tali dati sia effettivamente necessaria ai fini della sua definizione. Nell’ambito del processo, "infatti, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy" (Cassazione civile, sez. un., 08 febbraio 2011, n. 3034).

Una tale ricostruzione della disciplina dell’accesso ai documenti contenenti dati relativi allo stato di salute appare coerente con lo stesso dato sistematico della norma. L’affermazione del generalizzato divieto di diffusione di tale categoria di dati di cui al comma 8 dell’art. 22 può, infatti, avere un senso solo se l’art. 60 sia inteso come un’eccezione allo stesso, ammissibile ogni volta che, per agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive nei confronti dell’Amministrazione, aventi rango di diritto costituzionalmente tutelato o comunque fondamentale, sia necessario accedere a documenti contenenti dati personali anche relativi allo stato di salute di soggetti terzi.

Al di fuori di tale necessità e, quindi, al di fuori dei casi in cui l’accesso ai documenti non sia strumentale a garantire una piena tutela nei confronti della pubblica amministrazione (o di un soggetto privato alla stessa parificato in quanto esercente un pubblico servizio) che, invece, è mera detentrice di dati rilevanti in una controversia tra soggetti privati ulteriori e diversi, non si pone alcuna questione di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 e, quindi, nemmeno di applicabilità dell’art. 60 del d. lgs. 169/03.

Diversamente opinando il comma 8 dell’art. 22 del d. lgs. 196/03 sarebbe privo di senso, posto che se dovessimo intendere il diritto d’accesso alla documentazione medica come sempre ammesso alle condizioni di cui all’art. 60 non solo sarebbe stato sufficiente tale norma, ma la diversa affermazione di principio generale sarebbe dissonante.

Né può ritenersi che la differenza possa risiedere nella natura pubblica o privata di chi detiene la documentazione: il ritenere che il legislatore abbia inteso tutelare in maggior misura (escludendo ogni possibilità di accesso ai sensi del comma 8 dell’art. 22) i dati sulla salute in possesso di soggetti privati rispetto ai casi in cui il detentore è un soggetto pubblico (il che li esporrebbe all’accesso ai sensi della legge n. 241/90) sarebbe gravemente lesivo dei principi costituzionalmente rilevanti di eguaglianza e di tutela della privacy.

Conseguentemente appare corretto ritenere che i dati relativi allo stato di salute non siano, in linea di principio, suscettibili di essere diffusi; la tutela degli stessi, però, non può ostacolare l’esercizio del diritto di accesso che – al fine di garantire la tutela di posizioni giuridiche almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero che consistano in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile – richieda la conoscenza di documenti amministrativi che tali dati contengono e che, quindi, vengono incidentalmente e strumentalmente resi conoscibili. Ne consegue, in tali casi, l’applicazione delle regole eccezionali di cui all’art. 60 del d. lgs. 169/03; al di fuori di tali casi i dati relativi alla salute possono essere acquisiti solo nell’ambito e con i limiti propri della rilevanza in un giudizio, previa valutazione degli interessi contrapposti da parte del giudice competente.

Ne consegue che, correttamente, l’Azienda ospedaliera resistente, in quanto titolare di uno specifico obbligo di garantire la riservatezza dei dati relativi allo stato di salute del proprio paziente, ha negato l’accesso alla cartella clinica dello stesso, nei cui confronti le odierne ricorrenti vantano una pretesa risarcitoria, subordinando lo stesso allo specifico ordine dell’autorità giudiziaria.

Conseguentemente, deve essere rigettata l’istanza di annullamento del diniego all’accesso opposto dall’Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio possono trovare integrale compensazione tra le parti in causa, attesa la natura prettamente interpretativa della questione dedotta, presentante specifici elementi di novità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 25-07-2011, n. 29713

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2010, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte, ha rigettato l’istanza di riesame, proposta da B.S. avverso l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Messina in data 21 dicembre 2009, con la quale, all’esito del giudizio denominato "mare nostrum", confermativa della sua condanna alla pena di anni 17 di reclusione, era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), essendo stato ravvisato pericolo di fuga, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b).

2. Questa Corte aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza adottata dal Tribunale di Messina, avendo ravvisato carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del ritenuto pericolo di fuga, siccome dedotto solo dai precedenti penali; e con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha ritenuto la sussistenza del dedotto pericolo avendo ritenuto che l’attuale stato di detenzione del B. non rendeva inattuale il prospettato concreto pericolo di fuga, avendo fatto riferimento al rilevante ruolo ed allo spessore criminale del B., al contempo componente del sodalizio mafioso Galati e capo del clan dei Batanesi, come concordemente riferito dai collaboratori.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Messina propone ricorso per cassazione B.S. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione carente ed illogica. Il Tribunale della libertà si era limitato a statuire la sussistenza di esigenze cautelari senza fare alcun riferimento specifico a circostanze concrete e proprie del caso specifico ed avendo in tal modo eluso le critiche formulate dalla Corte di Cassazione al precedente provvedimento annullato, in quanto non era stato prospettato alcun elemento fattuale, al quale potere agganciare il pericolo di fuga; in particolare non era stato in alcun modo motivato in ordine ala circostanza che esso ricorrente era detenuto in espiazione di un cumulo di pene pari ad anni 30; e poichè i fatti per i quali egli era stato condannato nel presente giudizio si collocavano nel 1990 ed erano quindi tutti anteriori al 1993, anno in cui era iniziata la sua carcerazione, proseguita ininterrottamente fino ad oggi, la relativa condanna non avrebbe in alcun modo potuto modificare l’originario anzidetto cumulo;

sussisteva pertanto la prova dell’assenza di qualsiasi pericolo di fuga, non avendo egli alcun interesse a darsi alla fuga per una pena che, di fatto, aveva già espiato; inoltre, essendo egli detenuto e con un fine pena lontano nel tempo, egli era nella concreta impossibilità di jgSgrs&daolfcalla fuga. Inoltre egli non avrebbe potuto accedere a benefici alternativi alla detenzione, tali da poter concretizzare un pericolo di fuga, in quanto egli avrebbe potuto aspirare alla semilibertà solo dopo avere espiato anni 20 di pena definitiva e solo in assenza del pericolo di sottrarsi all’espiazione della pena residua; il che non era ipotizzabile nella specie.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.S. è infondato.

2. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta nè sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza di esigenze cautelari, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, nè per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, essendo quest’ultima solo uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale deve essere condotta non in astratto, e quindi non in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, se non la certezza, almeno la probabilità che lo stesso possa far perdere le sue tracce; occorre quindi far riferimento alla personalità del condannato, alla sua tendenza a delinquere ed a sottrarsi ai rigori della legge, al suo pregresso comportamento, alle sue abitudini di vita, alle sue frequentazioni, alla natura delle imputazioni ascrittegli, all’entità della pena presumibile od in concreto inflittagli (cfr. Cass. Sez. 1, n. 19519 del 01/04/2010 dep. 24/05/2010, imp. Bontempo Rv. 247207).

3. Fatte tali premesse, va rilevato che il provvedimento impugnato, adottato a seguito di annullamento con rinvio del precedente provvedimento emesso dal medesimo Tribunale, disposto da questa Corte per inadeguata motivazione in ordine alla sussistenza di concreto pericolo di fuga, appare da confermare. L’ordinanza impugnata invero, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ritenuto la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, da un lato avendo fatto presente che la condanna di primo grado riportata dal B. non era ancora definitiva, si che non poteva in alcun modo desumersi che la relativa condanna avrebbe potuto essere assorbita nell’ambito di un cumulo, da effettuarsi dal giudice dell’esecuzione; dall’altro avendo sottolineato come, nonostante l’attuale stato di carcerazione, il ruolo apicale svolto dal ricorrente in ben due associazioni di stampo mafioso (clan dei Galati e clan dei Batanesi), tuttora vive ed operanti sul territorio, nonchè il rilevante spessore e carisma criminale del medesimo, fossero tali da rafforzare in maniera significativa il giudizio prognostico relativo al pericolo di fuga.

4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.Dovrà provvedersi all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-09-2011, n. 7294 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La ricorrente è aspirante studente della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi Politecnica delle Marche che il 4 settembre 2007 ha sostenuto i test per l’ammissione al relativo corso di laurea, ed all’esito della quale si è classificata al posto 171 con punti 42,25.

Premessa la complessa vicenda che ha caratterizzato gli esami di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso le relative Facoltà in tutta Italia nell’a.a. 20072008, circostanze che hanno portato il Ministero ad annullare due delle domande proposte ai candidati ed alla ripetizione delle prove in alcuni Atenei, viene proposta una serie di articolare censure contenute in dieci motivi in alcuni dei quali vengono reiterati rilievi già svolti in anteriori motivi sintetizzabili e ripartibili nei seguenti principali rilievi che la ricorrente muove all’operato dell’Amministrazione:

A) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare quelli adoperati per l’anno accademico 20072008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia.

B) censure riferite ai test della Commissione incaricata di definire i quesiti per la prove ed alla attività dalla stessa Commissione svolta.

C) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento in sede amministrativa, dei soli test n. 71 e 79 (anzichè della intera procedura).

D) censure riferite alla ritenuta invalidità di domande diverse dai predetti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse essere esaminate e condurre all’annullamento dell’intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte ai concorrenti.

E)altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione dei posti non assegnati agli studenti appartenenti all’area comunitaria e da riversare perciò al numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione per l’anno accademico 20072008.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università Politecnica delle Marche, costituitasi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, del Ministero Università e Ricerca e del contro interessato Calogerà Giovanni.

Con Ordinanza 1471/09 sono stati disposti incombenti istruttori già eseguiti.

Alla udienza del 18 febbraio 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

L’esito della istruttoria disposta da questo TAR per conoscere le vicende anche successive in relazione alla posizione della istante con riguardo, in particolare, ad eventuali avvenuti scorrimenti di graduatoria a suo vantaggio, ha reso invece evidente la persistenza di attuale interesse della ricorrente alla definizione nel merito del ricorso, non rinvenendosi alcun provvedimento, tra quelli evidenziati dall’Amministrazione in sede ottemperativa alla stessa istruttoria, che si renda satisfattivo della sua attuale pretesa di ammissione alla iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia prendendo a riferimento l’anno accademico 20072008 e sin dallo stesso anno.

Le censure svolte nel ricorso, come già evidenziato in narrativa, possono ripartirsi nei seguenti principali rilievi che la ricorrente muove all’operato dell’Amministrazione:

a) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare di quelli adoperati per l’anno accademico 20072008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia;

b) censure riferite ai test della commissione incaricata di definire i quesiti per le prove ed alla attività dalla stessa Commissione svolta;

c) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento, in sede amministrativa, dei soli test n. 71 e 79 (anziché della intera procedura);

d) censure riferite alla ritenuta invalidità di domande diverse dai predetti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse essere esaminate e condurre all’annullamento della intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte ai concorrenti;

e) altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione dei posti non assegnati agli studenti extracomunitari e da riversare perciò nel numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione per l’anno accademico 20072008.

Va immediatamente rilevata la inammissibilità di alcune delle suindicate censure. In disparte la questione relativa all’annullamento, come effettuato in sede amministrativa, dei quesiti n. 71 e n. 79 di cui al prosieguo della presente trattazione, appare evidente la inammissibilità delle censure di cui alle sopraindicate lettere b) e d).

I rilievi relativi alla ritenuta invalidabilità di domande diverse da quelle di cui ai sopraindicati nn. 71 e 79 vengono affastellati in contestazioni aventi una rilevanza meramente obbiettiva in ordine alla denunciata incongruenza e inidoneità di alcuni quesiti ai fini della scelta degli studenti da ammettere ovvero alla illogicità e scarsa selettività di alcune domande (alcune delle quali con soluzioni errate o ambigue).

L’esame attento della incidenza della denuncia di tali anomalie sulla posizione della deducente che la propone rileva infatti la diversa influenza dei rilievi proposti nel ricorso sui risultati conseguiti dalla stessa ricorrente che vengono denunciati come derivanti da test illegittimi senza che tuttavia risulti provato l’interesse all’annullamento di quelle prove che sono state invece superate.

Con le censure di cui alla sopraindicata lettera a) viene rilevata la inidoneità del mezzo individuato dal legislatore italiano dei test a risposta multipla ai fini della iscrizione al primo anno di Medicina e Chirurgia. Tale sistema non costiuirebbe di per sé una misura idonea a contemperare la esigenza di garantire agli studenti dotati di capacità l’accesso al corso di laurea.

Vengono proposte al riguardo anche denunce di incostituzionalità ovvero relative alla interpretazione delle stesse norme comunitarie.

Al riguardo è stato già chiarito dalla giurisprudenza che in tema di accesso a numero chiuso ai corso di laurea universitaria la L. 2/8/1999 n. 264 è compatibile con la direttiva 7/9/2005 n. 2005/36/C.E. relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La stessa legge, che disciplina una procedura selettiva basata su test a risposta multipla non può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria che contiene un mero obbligo di risultato consistente nella predisposizione di misure adeguate a garantire la qualità teorica e pratica dell’apprendimento, lasciando liberi i singoli Stati di individuare gli strumenti giuridici più adatti per conseguirlo (TAR Lazio Sezione III bis 11/3/09 n. 2443).

Tanto rilevato, va tuttavia aggiunto che la denuncia della ricorrente appare rivolgersi anche ad altro ordine di rilievi costituenti oggetto di successivi motivi di gravame in cui dopo aver evidenziato la emergenza di una ingiustificata discriminazione fra i candidati, favoriti o meno a seconda dell’Ateneo prescelto e della capienza delle relative strutture universitarie, viene opposto come rimedio all’attuale sistema di selezione mediante graduatorie per ciascuna università una graduatoria unica per tutto il territorio nazionale.

E’ stato già chiarito che la scelta di privilegiare la graduatoria di ciascuna università in esito al relativo procedimento selettivo rispetto alla possibilità di una unica graduatoria nazionale dalla quale attingere per consentire l’accesso ad una Facoltà a numero chiuso, ha natura altamente discrezionale e non appare manifestamente illogica posto che con essa si è inteso dare rilievo a profili logistici e pratici meglio gestibili, e che comunque tale sistema consente la selezione degli aspiranti più preparati e quindi più meritevoli (cfr. TAR Lazio Sez. III bis 18/6/2008 n.5986).

Non rilevandosi manifeste illogicità nella selezione dei candidati alla iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso quiz a risposta multipla, né contrasti coi principi di normativa comunitaria non si rende necessaria la sospensione del giudizio per rinvio, per pregiudiziale interpretazione di normativa comunitaria, alla Corte di giustizia CEE.

Parimenti non si ravvisa la esistenza di violazione di principi di ordine costituzionale che si rendano rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio che impongano la remissione alla Corte Costituzionale per la risoluzione di questioni di incostituzionalità, come ulteriormente sarà in prosieguo meglio precisato in riferimento a pretese violazioni della Costituzione specie in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza e della autonomia delle Università.

Ed invero anche sotto il profilo della violazione della autonomia universitaria e della gerarchia delle fonti in relazione a poteri ritenibili attribuiti a fonti di legge primaria e non anche alla decretazione ministeriale le relative censure sono infondate.

Viene censurata al riguardo la ingerenza del MIUR nella determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella misura in cui, specie per l’anno accademico 20072008, si porrebbe, secondo la deducente, illegittimamente riduttiva della offerta formativa, come rilevata da ciascun singolo Ateneo.

Tali rilievi vengono poi riformulati in apposito motivo anche sotto il profilo del difetto di istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli Atenei.

La disposizione che la ricorrente prende a riferimento è l’art. 1 della legge 264/1999 "Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia Veterinaria".

Rilevato che la stessa legge prevede la individuazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina a livello nazionale, ritiene la ricorrente inconoscibile in quanto formulata in assenza di istruttoria e di motivazione, la ragione della determinazione ministeriale di discostarsi per l’anno accademico 20072008 dalla offerta formativa formulata da alcuni Atenei.

Tanto, prosegue la ricorrente, tenuto conto che ogni Ateneo nel formulare tale offerta aveva effettuato le verifiche previste dall’art. 3 – comma 2 – della legge 264/1999 che avevano indotto ad indicare il limite numerico indispensabile a garantire il rapporto ottimale tra le strutture universitarie e gli studenti al fine di garantire loro una preparazione professionale confrontabile con gli standard europei.

Seguendo l’ordine dei rilievi che appaiono costituire l’ambito delle contestazioni al riguardo formulate occorre "in primis" evidenziare che le censure, nella parte relativa ad una contestazione in via assoluta della esistenza di un potere degli Organi statali di incidere su determinazioni riconoscibili spettare invece alle Università in virtù della loro autonomia, come sancita dalla legge 168/1989, risulta infondata.

Le prerogative garantite dagli Atenei dalla citata legge n. 168/1989 in attuazione a quanto già previsto dall’art. 33 della Costituzione sono dirette a consentire la esplicazione delle attività che si svolgono nelle Università in virtù delle loro istituzionali attribuzioni, in regime di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziariocontabile e regolamentare e devono ritenersi riconosciute per le stesse istituzionali finalità inerenti alla loro giuridica configurazione di Centri in cui, tra l’altro, si impartiscono gli insegnamenti (corsi universitari) di livello superiore per il rilascio di determinati titoli di studio (laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e ogni altro titolo previsto dalla legge).

In un sistema di diritto positivo in cui l’accesso a determinati corsi universitari (laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria etc.) avviene in regime di programmazione a livello nazionale ai sensi della legge 2/8/1999 n. 264 non può negarsi in assoluto la esistenza di un potere programmatorio da parte dei componenti Organi statali senza che sia per ciò solo lesa la autonomia degli Atenei la quale d’altronde viene dalla stessa Costituzione riconosciuta nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Né può dirsi compromesso attraverso la stessa attività pianificatrice degli accessi alle Università da parte dello Stato, il diritto allo studio che l’art. 34 della Costituzione riconosce anche per i più alti gradi degli Studi.

Se all’amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione sono sottratte le funzioni in materia di gestione del servizio di istruzione, spetta comunque allo Stato definire, in sede di programmazione (sempre che prevista nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti e cioè da legge di fonte primaria con esclusione della introduzione con atti normativi di grado inferiore di ulteriori sbarramenti con accessi programmati), livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio.

Se tanto appare innegabile non possono invece ritenersi proponibili le censure che la ricorrente rivolge questa volta al concreto esercizio del potere di individuazione del numero dei posti di ammissione alla iscrizione alle facoltà di medicina e Chirurgia per l’anno accademico 20072008, che la stessa ritiene scorrettamente utilizzato per la duplice ragione:

a) della prevaricazione delle offerte formulate dagli Atenei (in sede di programmazione nazionale) che si porrebbe, per alcune Università, riduttive del numero dei posti di ammissione;

b) della immodificabilità delle stesse offerte delle Facoltà di Medicina e Chirurgia in sede di programmazione nazionale rappresentando le richieste della Università la espressione dell’interesse primario e prioritario che conferisce prevalenza alla "offerta potenziale" di criteri oggettivi predeterminati dalla legge, a fronte del criterio basato sul "fabbisogno formativo" inerente ad interesse di rango secondario rispetto al primo, che sarebbe stato ora sacrificato in assenza di una specifica istruttoria (e cioè sulla base di dati meramente provvisori ed incompleti) ed in assenza della necessaria motivazione.

Tali censure vengono formulate in via di generica segnalazione di un fenomeno di progressiva riduzione del numero degli ammessi che la deducente ritiene verificatosi specie in alcune Università.

Per tale ragione le stesse censure si rendono inammissibili in sede di impugnativa di provvedimenti conclusivi di ammissione che riguardano specificamente una determinata Università.

Con stretto riferimento a tale Ateneo costituiva onere della ricorrente fornire elementi di maggiore specificità per consentire una verifica nel senso da lei preteso in sede di giurisdizione amministrativa basata, come noto, su una regola di giudizio acquisitiva di atti dotati di valore probatorio per la sua definizione ma solo in presenza di motivi di ricorso dal ricorrente dispositivamente proposti e recanti anche minimi ma specifici e pertinenti riferimenti di effettiva e concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale.

Anche a ritenere, come già stato rilevato dalla giurisprudenza, insindacabili (cfr. TAR Campania Sez. II 1/8/2007 n. 7203) le scelte ponderative compiute in sede di programmazione del numero degli studenti da ammettere alle iscrizioni ai corsi di Medicina e Chirurgia, può tuttavia ritenersi sempre esercitabile il sindacato del giudice amministrativo in presenza di macroscopici e manifesti errori ovvero di evidenti travisamenti di fatti che siano sintomaticamente indicativi di manifesti travisamenti dei presupposti ovvero di scelte che rilevano una loro intrinseca illogicità.

Ma in tal caso incombe a maggior ragione al ricorrente addurre elementi di preliminare puntualità e specificità (dalla attuale ricorrente invece non addotti) in ordine alle situazioni che consentono in concreto l’ingresso al sindacato del giudice amministrativo.

In conformità con le suevidenziate ragioni è stato con la stessa decisione della Sez. III bis del Tar Lazio n. 5986/2008, ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti delle graduatorie relative alle prove di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia che non sia stato espressamente notificato alle singole Università degli Studi dove le graduatorie stesse sono state approvate.

Come invece già riferito le attuali censure vengono formulate in termini di illegittime riduzioni del numero degli studenti da iscrivere ai corsi di Laurea che la ricorrente ritiene verificatesi specie in alcune Università nonché di immotivate riduzioni di posti rispetto alle "… offert(e) formulat(e) da alcuni Atenei…" sicchè le stesse si presentano inammissibili.

Non è invano ancora rievidenziare (cfr. già citata sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 5986 del 18/6/2008 sia pur in riferimento a profili diversi da quello che ne occupa) che il giudizio introdotto con la presente impugnativa resta un giudizio di tipo impugnatorio che implica effetti demolitori nel senso cioè che la impugnativa viene ad interessare una determinata procedura concorsuale sicchè la sua favorevole definizione non può che far conseguire l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi.

Tali illegittimità, come appare di ovvia constatazione, non possono essere che quelle emergenti in sede di verifica del procedimento di ammissione che si è svolto nella stessa Università contro la quale è rivolta la impugnativa.

Anche la ulteriore questione della mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari che la ricorrente ritiene dovuta invocando il principio, sempre immanente, della piena utilizzazione di tutti i posti disponibili che imporrebbe di completare la loro utilizzazione mediante la assegnazione a studenti della comunità, non si sottrae a considerazioni conducenti alla inammissibilità delle relative censure.

In disparte il regime applicabile in ordine alla utilizzabilità o meno dei posti riservati agli studenti extracomunitari in favore di quelli appartenenti all’area comunitaria, restano invero meramente assiomatiche e generiche le rilevazioni della ricorrente che richiamano pronunce giurisprudenziali intervenute in materia ma senza fornire nel ricorso un benché minimo riferimento, con riguardo alla sua posizione in graduatoria, sulla concreta possibilità di eventuale loro recupero ai fini della iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia mediante la attribuzione di quei posti disponibili per cittadini extracomunitari che non sarebbero stati invece ricoperti per l’assenza di pretendenti che la stessa neppure indica in gravame nel numero esistente in concreto.

Quanto alle doglianze che la ricorrente indirizza al mancato annullamento di tutta la procedura che avrebbe dovuto essere disposta per la verificazione di varie irregolarità (alcune riconducibili alla violazione del principio di segretezza) in vari Atenei, va rilevato che anche se variamente accomunati nella loro consistenza (utilizzo incontrollato di telefoni cellulari durante le prove, presenza di terze persone che suggerivano le domande già esposte, rinvenimento di plichi contenenti le domande aperte sui banchi, consegna di buste aperte contenenti gli elaborati che non venivano sigillate davanti ai candidati etc.) tali rilievi vengono in giudizio posti come indistinte denunce di livello indiziario specie in riferimento ad asserite possibilità di violazione del principio di segretezza ("fuga di notizie" da un Ateneo all’altro) determinate in particolare dal rinvenimento in altri Atenei (per alcuni dei quali è stato disposto l’annullamento della intera procedura (es. a Catanzaro)) di fogli del questionario non utilizzati e in numero superiore a quelli messi a disposizione.

Ritiene la deducente reso possibile per tale ragione il passaggio da un Ateneo all’altro (anche in conseguenza della diversità delle ore di inizio delle prove) di informazioni sulla consistenza delle domande proposte ai concorrenti.

A differenza per gli Atenei in cui è stato disposto in sede amministrativa l’annullamento della intera procedura per l’emersione di fatti precisi, anche se non definitivamente accertati, che hanno costituito oggetto di denunce in sede penale, non può invece esaudirsi la richiesta di annullamento formulata dalla attuale ricorrente che le sue rilevazioni basa su considerazioni di mera possibilità dei paventati effetti pregiudizievoli che dalle circostanze, comportamenti o omissioni dalla stessa riferiti, sarebbero derivati sulla irregolarità delle procedure di ammissione.

Anche se trattasi della denuncia di irregolarità senza dubbio di apparente rilevante gravità, non altrettanto appare tuttavia dovuta una generalizzata ed indistinta estensione degli effetti conseguenti all’annullamento della intera procedura che era stato disposto in alcuni Atenei in cui si sono verificati specifici episodi oggetto di denunce penali (anche se non ancora definitivamente accertati) nella stessa sede.

E’ stata già evidenziata la necessità della emersione di vizi della procedura che interessino un determinato Ateneo perché gli stessi vizi siano rimovibili attraverso l’annullamento degli atti conclusivi della procedura svoltasi presso tale Università in un giudizio di tipo impugnatorio che consente l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi e non consente invece declaratorie di presunte illegittimità derivanti da anomalie "extra tabulas" in quanto imputabili a specifiche irregolarità riferite a procedimenti annullati svoltisi in altri Atenei.

A ben vedere la istante fornisce qualche elemento di contestazione dotato di maggiore puntualità in riferimento alla sua personale posizione di partecipazione alle prove cui sono stati assegnati i relativi punteggi, soltanto per quanto concerne le questioni relative ai due quesiti n. 71 e n. 79.

Quanto alle risposte dalla ricorrente fornite ai suindicati quesiti, quest’ultima come già riferito, offre elementi di puntualità in relazione al quesito n. 71 poiché evidenzia che era corretta la risposta che aveva fornito allo stesso quesito.

Tale circostanza non viene contestata dall’Amministrazione, costituitasi nel presente giudizio.

Trova in tale situazione ambito di considerazione quanto evidenziato dalla stessa istante che in riferimento al punteggio conferitole p. 42,25 ed al posto occupato in graduatoria (al 171° posto) ritiene di poter conseguire il collocamento in posizione utile in graduatoria ove le venisse attribuito il punteggio spettante per almeno uno dei quesiti n. 71 e n. 79.

Deve però farsi specifico riferimento al quesito n. 71 perché, come già riferito, a tale test la ricorrente evidenzia di aver fornito risposta corretta per cui per tale risposta la candidata conseguirebbe l’attribuzione di ulteriori p. 1 che sommati a quelli già attribuiti cioè p. 42,25 fanno conseguire alla stessa punti 43,25.

In esito a istruttoria disposta da questa Sezione la resistente Università ha significato che la graduatoria, a seguito di rinunce alla immatricolazione di candidati collocati utilmente ha subito scorrimenti e l’ultimo candidato immatricolato per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia occupa la posizione n. 169 della stessa graduatoria di merito con punteggio pari a 42,50 sicchè la ricorrente con il punto in più rispetto ai p. 42,25 già conferitile cioè p. 42,25 + 1 = 43,25 si collocherebbe in posizione superiore a quella del predetto ultimo collocato, e al riguardo va ulteriormente evidenziato che la stessa ricorrente, debitamente autorizzata con decreto Presidenziale del 26/9/2008, ha già effettuato la integrazione del contraddittorio nella forma dei pubblici proclami.

Tali rilevazioni consentono l’accoglimento del ricorso "in parte qua" con conseguente obbligo dell’Amministrazione di collocare la ricorrente in graduatoria tenendo conto del suindicato ulteriore punteggio da riconoscersi alla stessa, per tutti gli effetti che ne conseguono.

Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.