Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-04-2011, n. 16122

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che C.F. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in data 8.3.2010 del Tribunale di Patti che, sulla scorta delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto nel procedimento penale n. 29/09 R.GIP. Ritenuto:

che avverso i provvedimenti del giudice di merito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di avere disposto l’ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per Cassazione, ma unicamente il reclamo di cui all’art. 99 decreto citato davanti allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito del quale è stato emesso (in termini, Cass. 18.4.2002, Contraffatto); il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell’ipotesi di revoca disposta su richiesta dell’ufficio finanziario D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113. che nella presente fattispecie si versa nell’ipotesi di cui al 2 comma dell’art. 112 per avere il Tribunale revocato l’ammissione al patrocinio in seguito alle informazioni richieste alla Guardia di Finanza, e non su richiesta della amministrazione finanziaria;

che una tale conclusione, come questa Corte ha già osservato in analoghe situazioni (Cass. Sez. 4^ 10.2.2005 n. 12634 rv. 231257) si impone, nonostante una non perspicua formulazione normativa, per la considerazione che, poichè la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall’originale diniego di ammissione al beneficio (v. l’efficacia retroattiva della revoca di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 114, comma 2), deve ritenersi che il provvedimento sia reclamarle con le stesse modalità previste per tale ultimo istituto. che la situazione non si è modificata a seguito dell’entrata in vigore della L. 17 agosto 2005 n. 168 di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 che all’art. 9 bis ha previsto la sostituzione della lettera d) dell’articolo 112 nel senso di prevedere esplicitamente la possibilità della revoca di ufficio da parte del magistrato e che ha sostituito l’art. 113, comma 1, nel senso che "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 112, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’art. 97". Anche in base a tale ultima previsione infatti il ricorso diretto per cassazione è limitato al caso di decreto che decide sulla richiesta di revoca;

rimangono dunque valide le considerazioni sopra formulate per il caso in cui, come nella presente fattispecie, il giudice abbia provveduto, invece, di ufficio.

Che, per il principio della conservazione delle impugnazioni, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma rimesso all’ufficio giudiziario competente, operando la mera conversione del ricorso ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso per Cassazione come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Patti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18183 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.N. impugna con ricorso per cassazione affidato ad 8 motivi il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 20 agosto 2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a processo amministrativo celebratosi innanzi al TAR Campania, ha determinato in Euro 4.000,00, su base annua di Euro 400,00 il danno non patrimoniale con riguardo a segmento eccedente la ragionevole durata. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato si è costituito con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia con i primi sei motivi violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, e richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza di Strasburgo, vincolante in sede nazionale lamentando inadeguata liquidazione del quantum debeatur, difforme dallo standard europeo di riferimento. Lamenta inoltre omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00.

I motivi, logicamente connessi, sono inammissibili. Richiamano l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale, confusamente citando astratti e tautologici principi ricavabili dai precedenti richiamati che riconoscono indennizzo per tutta la durata del processo ed in misura maggiore per ciascun anno di ritardo, espongono critica, e correlato quesito di diritto, generici e privi di collegamento con la fattispecie in esame. Evocano in senso assoluto e generico uno standard più favorevole del tutto avulso dalla controversia in esame, senza neppure rappresentare omesso vaglio di elementi di prova, della cui allegazione l’istante era onerato, che avrebbero determinato una liquidazione più favorevole, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale che si è discostata dal parametro medio europeo, ma applicandolo ragionevolmente e rendendo conto di tale adattamento al caso di specie con congrua motivazione. Sono infondati nel resto siccome l’indennizzo deve essere correlato al solo segmento temporale ingiustificato e dunque irragionevole, considerata la previsione, coerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, della legge nazionale – L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 – la cui ratio ispiratrice riscontra in sede applicativa il principio, interno al nostro ordinamento, enunciato nell’art. 111 Cost. che prevede che "il giusto processo" abbia comunque una sua connaturata durata, seppur contenuta entro il limite della ragionevolezza.

Le restanti censure che deducono, e quindi chiedono con conclusivo quesito di diritto, se al caso di specie si applichi la tariffa prevista per i procedimenti contenziosi, meritano la medesima sorte.

Con analoga astrattezza e genericità denunciano insufficiente liquidazione delle spese giudiziali sull’assunto che il giudice di merito si sarebbe immotivatamente distaccato dalla nota spese depositata, ma non specificano le singole voci delle competenze e/o degli onorari spettanti in relazione alle singole prestazioni effettuate, che sarebbero state liquidate in misura inferiore rispetto alla tariffa applicabile ed in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. nn. 18086/2009, 19419/2009) con l’autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione, limitandosi ad esporre voci applicabili al caso in via meramente esemplificativa. I . motivi si risolvono insomma in una generica doglianza che non specifica neppure l’importo preteso a titolo di spese ed onorari nella fase di merito, trasfusa nel quesito di diritto che, articolato in forma meramente interrogativa, è privo di concretezza siccome pone questione astratta che non consente di quantificare in concreto le competenze reclamate.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4668 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, il signor G.S. ha impugnato la determinazione (della quale, con separato atto, è stata altresì chiesta la sospensione dell’esecutività) con cui i competenti organi del Ministero dell’Interno (preso atto del giudizio di inidoneità fisica espresso, nei suoi confronti, dall’apposita Commissione esaminatrice) l’hanno escluso dal concorso pubblico indetto – con D.M. n.5140/2008 – per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco.

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 13.4.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato "in prime cure", le risultanze dei nuovi accertamenti sanitari (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è, in realtà, pienamente idoneo – ovviamente: dal considerato punto di vista oculistico (ché di questo, in buona sostanza, si trattava: e si tratta) – allo svolgimento delle mansioni di cui è causa.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento il ricorso stesso.

Nulla si dispone (peraltro) circa le spese dell’effettuata verificazione, in assenza di espressa indicazione – in tal senso – da parte dell’organo al quale (ex art.66 d.lg. n.104/2010) era stato ordinato di provvedere.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 09-06-2011, n. 23190 Sequestro

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Svolgimento del processo

La Procura della Repubblica di Perugia, con decreto del 17/7/2010, ha disposto il sequestro probatorio dell’immobile di proprietà di B.G., edificato su terreno in proprietà a costui, in difformità alla concessione edilizia n. 236 del 6/4/90. in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, con accertata modificazione di destinazione d’uso.

Il Tribunale di Perugia, sezione riesame, ha accolto la istanza ex art. 324 c.p.p., avanzata dalla difesa del B. e con provvedimento dell’8/10/2010, ha revocato il sequestro probatorio.

Propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Perugia chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento, in quanto il Tribunale del Riesame, riconosciuta la sussistenza del fumus commissi delicti non avrebbe potuto disporre la revoca del sequestro probatorio sulla base della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, potendo tale eccezione essere posta a sostegno di rituale istanza di dissequestro e restituzione da proporre al p.m. procedente; – inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non avendo ravvisato il decidente la insanabilità dell’opera, perchè realizzata in zona sottoposta a vincolo, nè consideralo che l’Ente territoriale ha già manifestato il suo parere negativo sulla sanabilità dell’opera.

La difesa del B. ha inoltrato in atti memoria, nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso, argomentando in merito alla giustezza delle ragioni che hanno determinato il giudice del riesame a revocare il sequestro.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con la prima censura il p.m. ricorrente rileva che il Tribunale, investito a decidere sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio, ha revocalo il vincolo a cui erano stati sottoposti gli immobili in proprietà al B. in dipendenza della ritenuta prescrizione dei reati edilizi contestati al prevenuto, pur considerando sussistere il fumus commissi delicti degli stessi.

Fermo restando che l’art. 257 c.p.p. permette all’imputato, alla persona a cui le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione di proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324. va osservato che al giudice a cui è demandato il compito di vagliare la istanza di riesame sulla legittimità del sequestro probatorio, che peraltro, ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato, resta inibito di disporre la revoca della misura sulla base della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, poichè quest’ultimo potere spetta solo al giudice che abbia la cognitio plena (Cass. 18/0/03. Marti: Cass. 20/2/03, Castellazzi): detta prescrizione potrà essere posta a fondamento di una istanza di restituzione diretta al p.m. procedente (Cass. sent.

N. 41342/2008).

Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la omessa analisi delle emergenze istruttorie, dalle quali è dato evincere la permanenza del reato edilizio-paesaggistico ancora al giugno 2010.

Su tale punto il Tribunale omette di fornire adeguata e compiuta motivazione, in quanto non fa menzione, se non indirettamente, riconoscendo solo che l’autorità amministrativa non intende accogliere l’accertamento in conformità paesaggistica e la istanza in sanatoria presentata dall’interessato.

La ordinanza impugnata va pertanto, annullata con rinvio, perchè il giudice ad quem riesamini gli atti, attenendosi alle osservazioni ut supra sviluppate.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia.

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