T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-03-2011, n. 1939 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto meglio specificato in epigrafe;

– con atto depositato in data 25 gennaio 2011 il ricorrente "dichiara di rinunciare al ricorso";

Ritenuto che – in ragione della valenza in termini di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ordinariamente riconosciuta alla rinuncia che risulti, come nel caso in esame, non ritualmente "notificata alle altre parti" – non permane al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 dell’all. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Ritenuto, peraltro, che nulla deve essere disposto in ordine alle spese di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 32/2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 463 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 19 luglio 2010, G.C. e numerosi litisconsorti, proprietari delle unità immobiliari site in Firenze alla via F.B., C.E., proponevano impugnazione avverso il "Parere sugli aspetti ambientali del progetto esecutivo del lotto 2" dei lavori di realizzazione del nodo ferroviario Alta Velocità di Firenze, rilasciato il 5 febbraio 2010 dall’Osservatorio Ambientale istituito per sovrintendere all’esecuzione delle opere in questione. I ricorrenti estendevano, peraltro, il gravame ad una serie di atti e provvedimenti pregressi, meglio indicati in epigrafe, dei quali affermavano di non aver avuto conoscenza precedentemente; e, sulla scorta di quindici motivi in diritto, concludevano per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva.

Con decreto presidenziale del 21 luglio 2010, veniva respinta l’istanza volta alla adozione di misure cautelari provvisorie, pure contenuta nell’atto introduttivo del giudizio. Quindi, in esito alla camera di consiglio del 1 settembre 2010, in vista della quale si erano costituiti i Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, E.P. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e N. S.C.P.A., il collegio respingeva altresì la domanda di sospensiva, contestualmente fissando l’udienza per la trattazione del merito.

Nelle more i ricorrenti, mediante motivi aggiunti depositati il 16 settembre 2010, ampliavano ulteriormente l’oggetto del giudizio, impugnando alcuni provvedimenti che asserivano aver conosciuto solo a seguito delle produzioni documentali delle controparti e, segnatamente, le deliberazioni di R.F.I. S.p.A. n. 99 del 10 aprile 2002 e n. 94 del 13 dicembre 2005, recanti l’approvazione e dichiarazione di pubblica utilità del progetto approvato in conferenza di servizi il 3 marzo 1999 la prima, e delle modifiche approvate in conferenza di servizi il 23 dicembre 2003 ed il 22 luglio 2005 la seconda, nonché la nota con cui il Ministero dell’Ambiente, in data 22 dicembre 2003, aveva escluso le modifiche progettuali dal rinnovo della valutazione di impatto ambientale. Nuove censure erano infine articolate con un secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 10 novembre 2010, alla luce della documentazione conosciuta in corsa di causa.

Nella pubblica udienza del 20 gennaio 2011, preceduta dal deposito di memorie difensive, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo, depositato il 27 gennaio seguente.
Motivi della decisione

1. L’atto introduttivo del giudizio ha quale oggetto principale il "Parere sugli aspetti ambientali del progetto esecutivo del lotto 2" dei lavori relativi al nodo ferroviario ad Alta Velocità (di seguito, AV) di Firenze, pronunciato dall’Osservatorio Ambientale istituito dall’art. 5 dell’accordo procedimentale intervenuto il 3 marzo 1999 fra i Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, F.D.S. S.p.A., T. S.p.A., Regione Toscana, Provincia e Comune di Firenze, in attuazione dell’accordoquadro 27 luglio 1995 sul quadruplicamento veloce della tratta Bologna – Firenze, e contenente l’impegno alla realizzazione della tratta toscana della linea ferroviaria AV Milano – Napoli (affidata da F.D.S. S.p.A. a T. S.p.A., con contestuale concessione cinquantennale del servizio, in forza di delibera del 7 agosto 1991) secondo un progetto comprendente, appunto, le opere di penetrazione AV dell’area di Firenze, cioè una linea passante da realizzarsi parzialmente in galleria fra le esistenti stazioni ferroviarie di Castello e Campo di Marte, e la costruzione di una nuova stazione dedicata.

1.1. In punto di fatto, si espone in ricorso come l’originario progetto, presentato nel 1998 ed approvato nel marzo del 1999, abbia ricevuto significative modifiche nell’anno 2003, a seguito della definizione del progetto della nuova stazione AV da parte dei vincitori del concorso internazionale di progettazione all’uopo indetto, oltre che in ragione di necessità connesse all’esercizio ferroviario. Ad avviso dei ricorrenti, dette modifiche avrebbero dovute essere sottoposte ad una nuova valutazione di impatto ambientale; questa sarebbe stata limitata, invece, ad una ridotta porzione dei nuovi interventi in progetto, quelli relativi al c.d. "scavalco di Rifredi", vale a dire l’opera progettata per risolvere il problema dell’intersezione fra diverse linee convergenti e costituita da un manufatto in calcestruzzo sovrappassato dai binari della linea AV diretti verso la stazione di S. Maria Novella, ed attraversato all’interno sia dai binari del passante AV diretti verso la nuova stazione, sia da quelli della linea direttissima (il decreto ministeriale contenente la valutazione positiva di impatto ambientale dello "scavalco" è del 23 giugno 2005).

Esaurito il procedimento di approvazione delle varianti progettuali, i progetti definitivi delle opere ed i relativi aspetti ambientali sono stati presi in carico dall’Osservatorio Ambientale del Nodo di Firenze, sopra menzionato, che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta dell’11 novembre 2005. Successivamente, è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento ad un contraente generale dei lavori, suddivisi in due lotti relativi, rispettivamente, allo "scavalco" (lotto n. 1) ed al passante con la nuova stazione (lotto n. 2); l’appalto è stato quindi aggiudicato all’A.T.I. fra C. ed E.E.A.C., poi costituitesi nella società di progetto N., cui, il 16 luglio 2007, sono state consegnate le prestazioni per la redazione del progetto esecutivo dell’intero nodo, nonché della progettazione di dettaglio delle opere propedeutiche allo "scavalco". Queste ultime sono state approvate dall’Osservatorio Ambientale con parere del 10 settembre 2007, mentre la progettazione esecutiva del lotto n. 1 è stata approvata con parere del 13 gennaio 2009.

Quanto al lotto n. 2, l’Osservatorio ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, il 29 aprile 2009 sul progetto esecutivo delle opere propedeutiche, per avviare quindi una complessa ed articolata fase istruttoria relativamente alla progettazione esecutiva dei lavori del lotto ed alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni a suo tempo impartite in sede di approvazione dei progetti definitivi. Nella seduta dell’11 gennaio 2010, l’Osservatorio ha chiesto alla committente R.F.I. S.p.A. la redazione di un documento che evidenziasse le differenze fra i progetti definitivi approvati nel 1999 e nel 2003, quello approvato dall’Osservatorio stesso nel 2005 e posto a base della gara per l’individuazione del contraente generale, ed il progetto esecutivo. Il documento, predisposto il 26 gennaio 2010, è stato esaminato dall’Osservatorio che – preso atto della suddivisione dei lavori in due fasi, dovuta all’esigenza di adeguare l’avanzamento del cantiere alla sopravvenuta difficoltà di collocare le terre di scavo rispetto alle previsioni di VIA – il 5 febbraio 2010 ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni, subordinando l’avvio della seconda fase dei lavori alla disponibilità del sito per lo stoccaggio dei materiali di scavo.

1.2. Se, come detto, il parere da ultimo citato rappresenta l’oggetto principale dell’impugnazione, il ricorso è altresì indirizzato contro una serie di atti pregressi, della cui esistenza e capacità lesiva i ricorrenti asseriscono essere venuti a conoscenza – come anche per il parere del 5 febbraio, del resto – soltanto in occasione della comunicazione, loro indirizzata dal contraente generale, del sopralluogo da eseguirsi presso gli stabili di via F.B.- per la redazione di un testimoniale di stato, trattandosi di immobili potenzialmente impattabili dai lavori di scavo. Il gravame si estende, in particolare: alla conferenza di servizi del 3 marzo 1999 ed all’accordo procedimentale in pari data, recante la prima approvazione del progetto delle opere del nodo fiorentino; alla successiva integrazione di quell’accordo ad opera della conferenza di servizi del 23 dicembre 2003; al decreto ministeriale n. 257 del 23 febbraio 2004 (provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi del 23 dicembre 2003); al decreto interministeriale n. 649 del 23 giugno 2005 (VIA relativa allo "scavalco"); ed infine, all’occorrenza, al bando di gara e all’aggiudicazione dei lavori al contraente generale N..

1.3. Con il primo atto di motivi aggiunti, sono poi impugnati alcuni provvedimenti che i ricorrenti affermano di aver conosciuto solo a seguito della loro produzione in giudizio ad opera della controparti: la deliberazione di R.F.I. S.p.A. n. 99 del 10 aprile 2002, recante la dichiarazione di pubblica utilità del progetto approvato il 3 marzo 1999; la deliberazione di R.F.I. S.p.A. n. 94 del 13 dicembre 2005, recante la dichiarazione di pubblica utilità del progetto finale del nodo ferroviario di Firenze, come modificato nel dicembre 2003 e nel luglio 2005; la nota del Ministero dell’Ambiente del 22 dicembre 2003, se interpretata nel senso di escludere dal rinnovo della VIA le opere diverse dallo "scavalco".

2. Ai fini di una migliore intelligibilità delle questioni preliminari che verranno successivamente scrutinate, si ritiene opportuno far precedere l’esame delle eccezioni processuali sollevate dalle difese resistenti, e comunque rilevabili d’ufficio, da una panoramica generale delle censure articolate dai ricorrenti, onde chiarire quali siano gli atti o provvedimenti nei cui confronti ciascuna di esse è rivolta.

2.1. I quindici motivi articolati con il ricorso introduttivo sono indirizzati unicamente contro il parere dell’Osservatorio Ambientale Nodo di Firenze del 5 febbraio 2010, ivi compreso il quarto motivo, che, genericamente volto a denunciare una pretesa inversione procedimentale con riferimento alle valutazioni di impatto ambientale, nello specifico finisce per indirizzarsi contro la "singolare forma di valutazione di impatto ambientale itinerante guidata dall’OA", risolvendosi, in sostanza, in un’ulteriore critica all’operato dell’Osservatorio, cui si imputa di aver esorbitato anche per tale aspetto dalle proprie attribuzioni.

Fa eccezione soltanto il quinto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano l’illegittimità del procedimento di esproprio delle aree destinate ad ospitare l’opera, affermando, fra l’altro, di non aver mai avuto notizia del decreto recante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa.

Nessuna doglianza specifica, tra quelle in ricorso, attinge invece la conferenza di servizi e l’accordo procedimentale del 3 marzo 1999, e tutti gli altri atti che pure i ricorrenti dichiarano di voler impugnare (addirittura, l’accordo del 1999 viene utilizzato quale parametro di (il)legittimità del parere 5 febbraio 2010). Infatti, è solo con il quarto ed il quinto dei motivi aggiunti depositati il 16 settembre 2010, che i ricorrenti prendono posizione avverso l’approvazione del progetto ad opera della conferenza di servizi del 3 marzo 1999, proponendo specifiche censure, sostanzialmente ribadite con l’ottavo motivo aggiunto, contenuto nell’atto depositato il 10 novembre 2010.

Il primo, il secondo, il sesto ed il settimo dei motivi aggiunti sono diretti contro la dichiarazione di pubblica utilità e l’approvazione del progetto ad opera della delibera R.F.I. n. 94 del 2005, mentre il terzo motivo aggiunto riguarda la conferenza di servizi del 23 dicembre 2003, recante l’approvazione delle modifiche al progetto del 1999. Le stesse modifiche formano l’oggetto del nono motivo aggiunto, quindi il decimo e l’undicesimo motivo aggiunto sono volti a far valere, rispettivamente, l’assenza di autorizzazione paesaggistica relativamente al progetto della nuova stazione AV, e l’illegittimità delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi del 28 dicembre 2004, ancora una volta con riferimento alle modifiche progettuali sopravvenute.

3. Attenendo alla sussistenza di una delle condizioni dell’azione, vanno essere esaminate con priorità le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e legittimazione.

3.1. La resistente N., anche nel corso della discussione orale, ha eccepito la generale inammissibilità del gravame sul presupposto della intangibilità del contratto di affidamento delle opere di realizzazione del nodo ferroviario fiorentino, e ciò sulla base della clausola di salvezza contenuta nell’art. 121 co. 2 del codice processuale amministrativo, secondo cui il ricorso concernente procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 119 co. lett. a) dello stesso codice, non può essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla stipula del contratto, ed in ogni caso deducendo l’insussistenza delle condizioni per la declaratoria di inefficacia ai sensi del primo comma del medesimo art. 121.

In considerazione dell’avvenuto inserimento del nodo AV di Firenze nel programma delle opere nazionali strategiche e di preminente interesse nazionale ( delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121), appare inconfutabile che la controversia, introdotta anteriormente all’entrata in vigore della codificazione del processo amministrativo, ricada fra quelle contemplate dall’art. 246 D.Lgs. n. 163/2006, nel testo – applicabile ratione temporis – vigente al momento della notifica del ricorso, ossia come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 53/2010. La norma disciplinava (e continua a disciplinare nella nuova veste assegnatale dall’art. 125 c.p.a., nel quale oggi rivive) i giudizi riguardanti le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, stabilendo che il contratto non potesse venire caducato nonostante la sospensione o l’annullamento dell’affidamento, se non nel caso delle gravi violazioni previste dal precedente art. 245bis. Era ed è fatto salvo, tuttavia, il risarcimento per equivalente del danno eventualmente dovuto, e tale previsione è sufficiente a dimostrare come – per implicito riconoscimento dello stesso legislatore – l’interesse a veder dichiarata l’illegittimità dell’affidamento non dipenda dalla possibilità di ottenere la caducazione del contratto: d’altro canto, costituisce principio generale quello secondo cui, nel processo amministrativo, l’interesse può considerarsi cessato solo quando sia venuta meno, per il ricorrente, qualsiasi utilità, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, della pronuncia del giudice. A prescindere dalla questione dell’applicabilità al presente giudizio di regole dettate per le controversie fra imprese concorrenti nell’affidamento di opere pubbliche, prova dunque troppo la tesi della controinteressata, non potendosi negare agli odierni ricorrenti l’astratta titolarità di pretese risarcitorie, nell’ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento.

Se, per gli aspetti appena esaminati, le eccezioni non colgono nel segno, esse sono invece fondate, per quanto di ragione, in ordine a quelli che investono l’ampiezza della posizione soggettiva fatta valere.

3.2. Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, e da questa stessa Sezione, non può essere disconosciuto l’interesse individuale all’impugnazione di chi, risiedendo in prossimità del sito individuato per la realizzazione di opere o impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile collegamento con l’area interessata e dai rischi per l’uomo – primo dei fattori che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di "ambiente" – di volta in volta legati alle caratteristiche tecnicofunzionali dell’opera. Alla stregua del criterio della vicinanza alla fonte della lesione paventata, la proposizione dell’azione individuale deve ritenersi perciò consentita ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali, ecologici e paesaggistici coinvolti dall’azione amministrativa, fermo restando che il pregiudizio non necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma può anche farsi consistere in un pregiudizio ambientale "indiretto", consistente nella diminuzione del valore economico dei beni situati nelle vicinanze dell’opera o dell’impianto (cfr., fra le altre, T.A.R. Toscana, sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1505, richiamata anche dai ricorrenti).

Ai fini della verifica della legittimazione (e, a monte, della configurabilità dell’interesse) ad agire, il criterio appena indicato deve ritenersi, peraltro, non solo necessario, ma anche sufficiente, non potendosi condizionare la proponibilità dell’azione alla prova di un’effettiva compromissione del diritto alla salubrità dell’ambiente ed alla salvaguardia dei propri beni, a meno di non svuotare di significato lo stesso principio costituzionale del diritto di difesa predicato dall’art. 24 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5819). Se così è, merita allora di essere ulteriormente precisato che il singolo soggetto, il quale intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell’ambiente in cui vive, ha l’onere sia di identificare il bene della vita che dall’iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato, sia di dimostrare di trovarsi, rispetto a quel bene, in una posizione differenziata, tale da legittimarlo ad agire uti singulus, senza che l’iniziativa giurisdizionale trasmodi in azione popolare (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554; id., sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7490).

Tanto premesso, nella specie l’interesse ambientale viene individualmente azionato dai ricorrenti nella duplice prospettiva del pieno godimento degli immobili ove essi hanno stabilito le proprie abitazioni, e della possibile perdita di valore di tali immobili, destinati ad essere sottoattraversati da una delle gallerie che formano il tratto interrato del passante ferroviario AV. Alla luce dei principi sopra ricordati, non è pertanto possibile disconoscere la sussistenza dell’interesse ad agire in giudizio, né è lecito ridurre la situazione legittimante ai soli proprietari delle unità immobiliari situate al civico 48 della via Fra Bartolommeo: la circostanza che costoro siano altresì destinatari della procedura di esproprio ne arricchisce, semmai, la legittimazione sotto il profilo degli interessi oppositivi connessi alla titolarità del diritto espropriando, fermo restando il dato – comune anche ai condomini del civico 52, il cui sottosuolo è pur sempre lambito dal transito della galleria – della potenziale dannosità dell’opera sull’ambiente circostante; il che è confermato dal fatto che ambedue i fabbricati sono sottoposti a testimoniale di stato ed a monitoraggio topografico.

Il riconoscimento della legittimazione, non potendo oltrepassare – per le ragioni esposte – il confine delle posizioni individuali differenziate di cui i ricorrenti sono portatori, deve essere peraltro calibrato sulle caratteristiche concrete dell’opera e/o dell’attività che si assume lesiva, in relazione al beneinteresse bisognoso di tutela. È allora evidente che, avuto riguardo alla progettazione di cui si controverte, l’interesse va circoscritto alle sole opere ed impianti almeno in astratto suscettibili di interferire, nella fase della costruzione e dell’esercizio, con le proprietà dei ricorrenti: si tratta, infatti, di opere ed impianti il cui potenziale impatto ambientale – in termini di rumorosità, vibrazioni, movimenti del suolo e del sottosuolo, possibilità di incidenti, disagio dovuto alla presenza di cantieri – non è connotato da particolare diffusività, e, come tale, può essere riferito ai ricorrenti nei soli limiti del sottoattraversamento delle loro abitazioni, vale a dire con esclusivo riguardo alla costruzione ed esercizio del tratto di galleria ferroviaria in corrispondenza degli edifici di via F.B.- (diversamente a dirsi sarebbe stato nel caso, ad esempio, di impianto industriale fonte di immissioni in atmosfera, potenzialmente idonee a produrre ricadute pregiudizievoli nell’ambiente circostante anche a grande distanza). E gli stessi paventati impatti dell’opera sul regime delle acque sotterranee rilevano, in termini di legittimazione, nei limiti degli effetti negativi suscettibili di prodursi a carico delle proprietà dei ricorrenti, fermo restando – per accennare a un tema di merito – che non è certo il rischio di esaurimento del pozzo di alimentazione della fontana posta all’esterno del condominio a poter ragionevolmente autorizzare, in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, la rinuncia alla realizzazione dell’opera pubblica.

3.3. Di contro, i ricorrenti rivestono una posizione indifferenziata rispetto alla realizzazione delle rimanenti opere, ed, in particolare, del residuo tracciato del passante ferroviario, della nuova stazione AV e dello "scavalco di Rifredi", da cui l’inammissibilità di tutte le censure che indiscriminatamente investono l’intera progettazione del nodo fiorentino, ovvero non consentono di isolare aspetti pregiudizievoli immediatamente riconducibili all’ambito della situazione legittimante individuale. Si aggiunga che, come risulta dai documenti di causa, la progettazione esecutiva oggetto del parere del 5 febbraio 2010, impugnato in via principale, solo indirettamente incide sulla progettazione definitiva del tratto di galleria che interessa le proprietà dei ricorrenti, come approvata sin dal 1999, nel senso che nessuna delle pretese varianti sostanziali al progetto esecutivo determina, in quel punto, modifiche al tracciato; ma poiché le uniche censure proposte contro la progettazione definitiva, con il primo atto di motivi aggiunti, risultano tardive per i motivi che verranno esposti successivamente, ne deriva che l’astratta ammissibilità del gravame deve essere ulteriormente circoscritta a quelle doglianze che – nei limiti dell’interesse – colpiscono le determinazioni tecnicodiscrezionali foriere di conseguenze sfavorevoli supplementari rispetto a quelle già in origine dipendenti dal sottoattraversamento del condominio.

3.4. Non giova, peraltro, approfondire se e quali, tra le scelte di progettazione esecutiva sottoposte dal contraente generale N. al giudizio dell’Osservatorio Ambientale, presentino caratteristiche di novità rispetto alla progettazione definitiva, stante la natura endoprocedimentale, e pertanto non immediatamente lesiva, del parere 5 febbraio 2010.

L’art. 5 dell’accordo procedimentale del 3 marzo 1999 devolve all’Osservatorio Ambientale il compito di sovrintendere all’attuazione dell’accordo stesso, di condurre verifiche sull’attuazione del progetto definitivo con specifico riguardo ai profili ambientali, di adottare ogni iniziativa utile a favorire la realizzazione dei lavori nel rispetto dei tempi stabiliti, e di esprimere il proprio parere sulle eventuali varianti progettuali predisposte in sede di realizzazione delle opere.

In disparte la qualificazione giuridica da attribuire all’Osservatorio – che, per inciso, sembra assimilabile ad un organo tecnicoconsultivo strumentale, convenzionalmente costituito dalle amministrazioni procedenti, se non ad una sorta di modulo procedimentale permanente -, le espressioni utilizzate dall’accordo per disciplinare l’attività dell’Osservatorio, nella loro apparente latitudine, non possono che essere lette alla luce della normativa in materia di approvazione dei diversi livelli di progettazione delle opere pubbliche. Viene pertanto in rilievo l’art. 9 del D.Lgs. n. 190/02 (come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 189/05), vigente all’atto dell’affidamento a N. dei lavori di realizzazione del nodo di Firenze, in forza del quale il contraente generale provvede, fra l’altro, alla progettazione esecutiva, la cui approvazione è riservata al soggetto aggiudicatore: la disposizione, rifluita nell’art. 176 del D.Lgs. n. 163/06, nella sua chiarezza impone di escludere che l’accordo procedimentale possa aver determinato uno spostamento dell’ordine di attribuzioni previsto dal legislatore, dovendosi piuttosto qualificare in chiave esclusivamente istruttoria e consultiva il ruolo dell’Osservatorio nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto esecutivo. Né si può affermare che il parere manifestato dall’Osservatorio presenti caratteri di vincolatività, tali da imprimere al procedimento un percorso obbligato, di talché, in mancanza del recepimento ad opera dell’organo di amministrazione attiva, esso è privo di rilevanza esterna, e la sua impugnazione inammissibile perché prematura.

4. A questo punto, restano ancora da vagliare le eccezioni di tardività del gravame, le quali, con riferimento agli atti della procedura di approvazione e dichiarazione di pubblica utilità del progetto, fanno leva sulla circostanza che tali atti sarebbero stati, di volta in volta, assoggettati alle forme di pubblicità previste dalla legge, ciò che vanificherebbe la pretesa dei ricorrenti di far decorrere il termine per impugnare dalla notifica dell’invito a partecipare alla redazione del disciplinare di stato. Con riferimento, invece, al parere dell’Osservatorio Ambientale, la questione deve intendersi assorbita dalla rilevata inammissibilità.

4.1. Come più volte ricordato, il progetto delle opere relative al nodo ferroviario AV di Firenze ha formato oggetto di iniziale approvazione ad opera della conferenza di servizi del 3 marzo 1999, indetta dal Ministro dei Trasporti con decreto del 3 dicembre 1998 ai sensi dell’art. 10 co. 1ter del D.L. n. 457/97, convertito in legge n. 30/98, che demandava a quell’autorità la convocazione della conferenza per l’approvazione dei progetti di opere concernenti reti ferroviarie. Convocata in prima riunione il 22 dicembre 1998, la conferenza si è dichiaratamente svolta (si veda, a tacer d’altro, la normativa richiamata in epigrafe al decreto ministeriale appena citato) secondo il modello disciplinato dal D.P.R. n. 383/94 ("Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale"), il cui art. 3, al quarto comma, attribuiva all’approvazione dei progetti in conferenza di servizi – purché all’unanimità dei partecipanti – il valore di determinazione sostitutiva ad ogni effetto degli atti di intesa, dei pareri, delle concessioni, anche edilizie, delle autorizzazioni, delle approvazioni e dei nullaosta previsti da leggi statali e regionali.

Alla luce di tale previsione normativa, letta in combinato disposto con l’art. 14ter della legge n. 241/90 che, nel testo all’epoca in vigore (quello introdotto dalla legge n. 127/97), faceva rinvio proprio al D.P.R. n. 383/94, la determinazione assunta dalla conferenza del 3 marzo 1999 con l’unanime consenso di tutti i partecipanti assume dunque il valore non di semplice deroga agli strumenti urbanistici generali dei territori interessati dall’esecuzione dell’opera pubblica, ma anche quello di approvazione definitiva del progetto, in conformità ai consolidati approdi della giurisprudenza (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2773).

Il successivo avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pur in presenza della previsione di cui all’art. 25 della legge n. 210/85 (in forza del quale l’adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell’art. 1 della legge n. 1/78) consente, da un lato, di superare le possibili perplessità derivanti dal fatto che alla conferenza di servizi aveva partecipato in prima persona il Ministro dei Trasporti, come richiesto dalla legge, e non F.S. S.p.a., soggetto proponente il progetto e titolare delle attribuzioni in materia di dichiarazione di utilità e di urgenza, ai sensi dell’art. 14 co. 4bis del D.L. n. 333/92, convertito in legge n. 359/92; ma, soprattutto, è strumentale a garantire la partecipazione dei privati interessati dai futuri espropri, in ossequio all’allora vigente disciplina di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 865/71, come interpretata dalla più autorevole giurisprudenza amministrativa, secondo cui – all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo – alla regola della preventiva comunicazione di avvio, nella forme di cui di dirà infra, non avrebbe potuto sottrarsi il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità (Cons. Stato, A.P., 15 settembre 1999, n. 14).

4.2. Ricostruita in tal modo la scansione procedimentale, deve in primo luogo concludersi nel senso della tempestività dell’impugnazione proposta dai ricorrenti nei riguardi della delibera n. 99 del 10 aprile 2002, essendo pacifico che detta delibera, pur preceduta dalla regolare pubblicazione degli atti di avvio del procedimento (v. infra, punto 6.), non sia mai stata pubblicata nella forme di legge e dovendosi, perciò, presumere che i ricorrenti non ne abbiano avuto piena conoscenza prima della produzione in giudizio ad opera delle controparti. D’altro canto, sebbene promosso ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, non si vede come possa negarsi all’atto conclusivo del procedimento – quantomeno nei limiti del suo oggetto specifico – la forza costitutiva del provvedimento munito di autonoma rilevanza esterna, con tutto quel che ne discende in punto di (distribuzione dell’onere della prova circa l’avvenuto) decorso del termine per impugnare; nè la convocazione per la redazione del disciplinare di stato, mancante di riferimenti esaustivi alle pregresse fasi procedimentali, costituisce elemento indiziario dal quale possa farsi derivare, in capo agli interessati, la piena conoscenza degli atti recanti, appunto, la dichiarazione di pubblica utilità (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2010, n. 7035).

4.3. Le medesime considerazioni valgono per l’impugnativa avverso la delibera n. 94 del 13 dicembre 2005 (adottata da R.F.I. in veste di soggetto delegato ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo), anch’essa preceduta dall’autonoma e specifica pubblicazione degli atti di avvio del procedimento per la dichiarazione di p.u. (in aggiunta alla pubblicazione degli atti di approvazione del progetto valevole ai fini dell’impugnazione per la generalità della cittadinanza: v. il successivo punto 4.4.) ma, a suo tempo, non assistita da idonee forme di pubblicità, e la cui piena conoscenza da parte dei ricorrenti in epoca anteriore alla sua produzione in giudizio non può essere presunta sulla base degli atti disponibili.

4.4. Si è fatto cenno alla tardività delle censure rivolte, mediante il primo atto di motivi aggiunti, nei confronti del progetto come approvato in conferenza di servizi il 3 marzo 1999. Al riguardo, va ora precisato che il ricorso introduttivo, pur menzionandola nell’elenco dei provvedimenti gravati, in realtà non contiene alcun profilo di doglianza diretto a denunciare l’illegittimità del(le determinazioni assunte dal)la conferenza di servizi predetta ed, anzi, in alcuni passi sembra presupporre l’esistenza e legittimità di quella pronuncia di VIA, della cui asserita mancanza i ricorrenti si sono poi lamentati con il quarto ed quinto motivo aggiunto (ribaditi con l’ottavo motivo aggiunto, notificato in epoca ancora successiva). Detti motivi aggiunti risultano, tuttavia, irrimediabilmente tardivi.

Anche a prescindere dalle forme di pubblicità riservate alla determinazione conclusiva della conferenza 3 marzo 1999, risulta dai documenti di causa che, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 554/99 in materia di realizzazione di lavori pubblici, il 14 ottobre 2003 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Nazione" veniva dato avviso della convocazione della nuova conferenza di servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo del passante ferroviario e della nuova stazione AV, convocazione dovuta all’esigenza di apportare alcune varianti al progetto approvato nel 1999. Al 23 dicembre 2003 risale la determinazione conclusiva della conferenza, favorevole all’approvazione delle varianti previo rinnovo della valutazione di impatto ambientale per le sole opere dello "scavalco", che venivano pertanto stralciate dagli interventi oggetto di approvazione, mentre per i lavori del passante e della stazione il Ministero dell’Ambiente confermava le valutazioni a suo tempo espresse sul progetto originario del 1999; il 23 febbraio 2004 veniva quindi adottato il provvedimento finale conforme alla determinazione della conferenza, sostitutivo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, a norma dell’art. 14ter co. 9 della legge n. 241/90, nel testo introdotto dall’art. 11 della legge n. 340/00. Trattandosi di opere sottoposte a VIA, del provvedimento finale veniva, infine, curata da I. S.p.a. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (23 marzo 2004, foglio delle inserzioni, n. 69), nonché sul quotidiano nazionale "Corriere della Sera" e sul quotidiano fiorentino "La Nazione", ai sensi del successivo co. 10 del medesimo art. 14ter.

Com’è noto, la disposizione da ultimo citata fa decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. E non v’è dubbio che la previsione trovi applicazione nei confronti degli odierni ricorrenti (o dei loro danti causa) con riferimento a tutte le censure da far valere avverso l’approvazione delle modifiche al progetto definitivo (peraltro, rimasto immutato rispetto al progetto iniziale nel tratto interessante gli stabili di via F.B.), ivi comprese quelle afferenti la valutazione di impatto ambientale, a maggior ragione ove si consideri che l’avviso pubblicato in G.U. dà espressamente conto dell’intervenuta conferma, sugli interventi all’esame della conferenza, del parere positivo reso nel 1999 dal Ministero dell’Ambiente e della natura di mera variante tecnicoesecutiva della modifica progettuale relativa al passante ed alla stazione AV.

Una volta assicurate alla cittadinanza la partecipazione al procedimento di approvazione e la conoscenza legale del progetto approvato, i termini per l’impugnativa di quest’ultimo non possono d’altronde considerarsi riaperti, nei confronti del ricorrenti sottoposti ad esproprio, per effetto dell’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nell’ottobre 2005 (dei rapporti tra la delibera n. 99/02 e la delibera n. 94/05 ci si occuperà di seguito, al punto 6.2.1.). Nell’economia della complessa sequenza di atti e provvedimenti diretti all’approvazione del progetto, a tale procedimento non può, infatti, riconoscersi altra funzione se non quella di legittimare – attraverso il formale recepimento del progetto ad opera del soggetto titolare della potestà ablatoria – il corso delle procedure espropriative strumentali alla realizzazione dei lavori; ma, stante l’inoppugnabilità del progetto come approvato dalla conferenza di servizi del 23 dicembre 2003 e, a monte, l’inoppugnabilità della decisione politicoamministrativa di qualificare come opera strategica il passante ferroviario AV di Firenze, deve escludersi che all’interno del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità potessero trovare accoglimento osservazioni dei proprietari espropriandi mirate a ridiscutere radicalmente le scelte progettuali e soprattutto, per quel che rileva ai fini di causa, a contestarne la compatibilità ambientale, che i destinatari dell’esproprio – al pari di qualunque altro interessato – avrebbero dovuto contestare impugnando tempestivamente gli atti della conferenza di servizi (basti osservare che la resistente R.F.I. non disponeva certo delle attribuzioni occorrenti per assumere iniziative comportanti modifiche al progetto approvato dalla conferenza di servizi, cui doveva anzi considerarsi vincolata ai sensi dell’art. 2 dell’accordo procedimentale del 1999).

Tantomeno analoghe contestazioni possono trovare spazio oggi, in sede di impugnativa giurisdizionale del provvedimento conclusivo contenente la dichiarazione di p.u. delle opere, contro il quale possono farsi valere esclusivamente vizi propri, e non derivati dalle precedenti fasi del procedimento.

Non essendo, in definitiva, giustificata dalle produzioni documentali avversarie, ovvero dalla sopravvenuta conoscenza di vizi in precedenza non percepibili con l’uso dell’ordinaria diligenza, e non potendosi perciò consentire la riapertura dei termini per l’impugnativa in ordine a vizi del procedimento già noti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6875), deve essere allora dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti contro l’approvazione del progetto originario, risalente alla conferenza di servizi del 3 marzo 1999.

4.4.1. Solo per inciso, giova chiarire che le censure dedotte dai ricorrenti in punto di illegittimità della originaria procedura di VIA sono comunque infondate.

Nella conferenza di servizi del 3 marzo 1999, il Ministero dell’Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole "per gli effetti dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349", ossia ai fini delle valutazioni di competenza circa la compatibilità ambientale delle opere. Premesso che la conferenza era stata preceduta dalla pubblicità di cui all’art. 5 D.P.C.M. n. 377/88 (pubblicazione sui quotidiani "La Repubblica" e "La Nazione", in data 19 giugno 1998, dell’avviso di richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale con contestuale deposito del SIA e del progetto di massima), la mancanza di un decreto ministeriale di VIA si giustifica alla luce del già citato art. 3 co. 4 D.P.R. n. 383/94,

in forza del quale, lo si è visto, l’approvazione del progetto in conferenza di servizi "sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali": non vi è, infatti, alcuna ragione per escludere dal novero degli atti sostituiti la pronuncia sulla compatibilità ambientale dell’opera, come genericamente qualificata dall’art. 6 l. 349/86 cit.. La contestualità coessenziale alla conferenza, del resto, non consente di condividere l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui nella specie il giudizio di compatibilità ambientale sarebbe illegittimo perché posteriore all’approvazione del progetto, non potendosi dubitare che – come è evidente sul piano logico, e come è comunque confermato dall’andamento dei lavori, con la redazione del parere della Commissione VIA in epoca ben anteriore all’adozione della determinazione conclusiva della conferenza – le valutazioni ambientali si sono esaurite prima ed in funzione dell’approvazione, condizionandone l’esito sul piano del bilanciamento degli interessi contrapposti.

Il fatto, poi, che nel 2005 la valutazione di impatto ambientale dello "scavalco" sia stata pronunciata con autonomo decreto ministeriale dipende, evidentemente, dalla necessità di adeguamento allo jussuperveniens costituito dall’art. 11 della legge n. 340/00 che, nel sostituire l’art. 14ter della legge n. 241/90, aveva previsto – innovando la disciplina previgente – che la conferenza si esprimesse dopo aver acquisito la VIA, ove necessaria.

Inconferente, infine, il rilievo dell’incompetenza della dirigente del Ministero dell’Ambiente, prof. V., la quale risulta aver partecipato ai lavori della conferenza e sottoscritto l’atto di assenso su delega del Ministro, circostanza puntualmente allegata dalla difesa di R.F.I. e non contestata.

5. Conclusivamente, del ricorso introduttivo del giudizio possono dunque reputarsi ammissibili e tempestive le sole censure dedotte con il quinto motivo, afferente la pretesa illegittimità del procedimento di esproprio, limitatamente ai ricorrenti la cui proprietà è stata assoggettata a detta procedura.

Sono altresì ammissibili e tempestivi il primo, il secondo ed il terzo motivo aggiunto, anch’essi volti a far valere vizi della procedura espropriativa; il settimo motivo, limitatamente ai proprietari dello stabile di V.F.B., non colpiti dall’esproprio; l’undicesimo motivo aggiunto, contro la determinazione assunta in conferenza di servizi il 28 dicembre 2004.

5.1. Vanno, invece, dichiarate integralmente inammissibili per difetto di interesse tutte le censure del ricorso introduttivo indirizzate contro il parere dell’Osservatorio Ambientale in data 5 febbraio 2010, nonché il nono e il decimo motivo aggiunto, volti a far valere vizi della modifica progettuale che ha riguardato la nuova stazione AV e che, per come dedotti, non si riverberano in alcun modo sulla porzione dell’opera direttamente incidente sulle proprietà dei ricorrenti.

In considerazione delle superiori conclusioni, diviene parimenti inammissibile il sesto motivo aggiunto, che, seppure afferente alla situazione soggettiva azionata e legittimante (nella misura in cui i ricorrenti vi prospettano la sopravvenuta inutilità del sottoattraversamento cittadino a seguito delle varianti progettuali approvate nel dicembre 2003), risente inevitabilmente dell’inoppugnabilità di quella scelta progettuale.

6. Nel merito, debbono essere innanzitutto esaminate le censure contro le dichiarazioni di pubblica utilità, adottate con le citate delibere n. 99/2002 e 94/2005.

6.1. Sostengono i ricorrenti (quinto motivo di ricorso, secondo motivo aggiunto) di non essere stati messi in condizione di esercitare adeguatamente il loro diritto di partecipazione al procedimento espropriativo, all’uopo non potendosi considerare sufficiente forma di pubblicità la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sul quotidiano "La Nazione" il 14 aprile 2001, e non essendo state applicate le forme di pubblicità disciplinate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 190/02. Aggiungono, inoltre, che l’avvio della procedura non sarebbe stato preceduto dalla necessaria apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio (primo e terzo motivo aggiunto).

Le censure sono infondate.

6.1.1. L’avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere approvate in seno alla conferenza di servizi del 3 marzo 1999 è stato pubblicato il 12 aprile 2001 all’albo pretorio del Comune di Firenze con allegato elenco degli intestatari catastali dei beni assoggettati alla procedura di esproprio, nonché sui quotidiani nazionali "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera", e sul quotidiano "La Nazione" di Firenze, anche in quest’ultimo caso la pubblicazione venendo accompagnata dall’elenco dei proprietari espropriandi. Alla stregua dell’autorevole interpretazione della disciplina dell’epoca, in materia di partecipazione al procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, il numero elevatissimo dei destinatari del procedimento espropriativo legittimava pienamente il ricorso alla previsione di cui all’art. 8 co. 3 della legge n. 241/90, con possibilità di derogare alla regola della comunicazione personale in favore di forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dall’amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, A.P., n. 15/99, cit.); e non può ragionevolmente dubitarsi della idoneità delle forme prescelte nell’occasione, tali da assicurare la conoscenza/conoscibilità della procedura sia al più ampio livello nazionale, sia – e con un grado di dettaglio superiore – a livello locale, attraverso il ricorso a mezzi della più ampia diffusione ed agevolmente accessibili da parte del pubblico (le modalità seguite ricalcano, a ben vedere, quelle che di lì a poco sarebbero state prescritte dal legislatore con l’artt. 11 co. 2 del D.P.R. n. 327/01, il che ne conferma l’adeguatezza).

Corretta, infine, la scelta di identificare i destinatari dell’esproprio mediante il riferimento all’intestazione catastale dei beni, non essendo l’amministrazione tenuta ad indagini ulteriori finalizzate ad accertare l’attualità del titolo emergente da tale intestazione (giurisprudenza consolidata, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2121). Si spiega così per quale ragione il nominativo di alcuni degli odierni ricorrenti – proprietari di unità immobiliari appartenenti al fabbricato di via Fra Bartolommeo 48 – non risulti dall’elenco pubblicato, ove compaiono invece i rispettivi danti causa.

6.1.2. Venendo alla dichiarazione di pubblica utilità pronunciata con la delibera R.F.I. n. 94/05, come risulta dalla documentazione in atti il procedimento ha avuto regolare avvio mediante la pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 co. 5 e 11 co. 2 del D.P.R. n. 327/01, del relativo avviso sul quotidiano nazionale "La Repubblica", sul quotidiano locale "La Nazione", all’albo pretorio del Comune di Firenze e sui siti internet della Regione Toscana e di I. S.p.A.. Tale pubblicazione – lo si ricorda – era stata peraltro preceduta da quella, effettuata con analoghe modalità, dei provvedimenti conclusivi delle conferenze di servizi del 23 dicembre 2003 e del 27 luglio 2004, adottati, rispettivamente, il 23 febbraio 2004 ed il 22 luglio 2005 e pubblicati, altresì, in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14ter co. 10 della legge n. 241/90, come frattanto modificato. Anche per gli avvisi in questione, valgono i medesimi rilievi svolti in precedenza circa la legittimità del ricorso alle risultanze catastali al fine della indicazione nominativa dei destinatari dell’esproprio.

6.2. Quanto all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio, essa deriva in primo luogo, come detto al punto 4.1., dall’approvazione del progetto all’unanimità nella conferenza di servizi del 3 marzo 1999, che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 383/94, costituisce anche deroga agli strumenti urbanistici. Analogamente, costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Firenze l’approvazione delle modifiche al progetto del passante e della stazione AV in esito alla conferenza di servizi del 23 dicembre 2003: ad essa trova infatti applicazione – benché non richiamata nell’atto di assenso pronunciato dal Comune di Firenze il 25 novembre 2003 – la medesima disciplina speciale dettata dall’art. 3 D.P.R. n. 383/94 cit. per la localizzazione delle opere di interesse statale, che prevale su quella generale invocata dai ricorrenti ed è conforme al sopravvenuto art. 3 co. 7 del D.Lgs. n. 190/02, come modificato dal D.Lgs. n. 189/05, che esclude la necessità dell’espressa menzione del vincolo in materia di opere strategiche (quale il nodo ferroviario fiorentino certamente è, in virtù della già citata deliberazione CIPE n. 121/01).

Sono, in ogni caso, ravvisabili anche le condizioni richieste per l’apposizione del vincolo dalla disciplina generale e, segnatamente, dall’art. 10 D.P.R. n. 327/01, in forza del quale il vincolo preordinato all’esproprio può essere apposto in conferenza di servizi per l’approvazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, ove si consideri che la delibera consiliare n. 865 del 20 ottobre 2003 – allegata all’atto di assenso del Comune di Firenze – dà espressamente atto, al pari del coevo parere favorevole manifestato dalla Giunta regionale con la delibera n. 1073/03, della circostanza che l’approvazione del progetto in conferenza di servizi avrebbe altresì comportato l’approvazione della connessa variante urbanistica.

6.2.1. La delibera R.F.I. n. 94/05 non pone, in realtà, alcun problema di reiterazione di vincoli espropriativi, determinando piuttosto l’apposizione di vincoli nuovi, in dipendenza dell’approvazione delle varianti progettuali intervenute dopo la dichiarazione di pubblica utilità del 2002 (la quale aveva dato attuazione, evidentemente, ai vincoli imposti con la prima approvazione del progetto nel 1999); ma, anche a voler condividere l’ottica dei ricorrenti, l’istituto della riapprovazione di un progetto di opera pubblica ai fini della dichiarazione della sua pubblica utilità è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, purché sussistano le condizioni di attualità e concretezza dell’interesse pubblico che si intendono conseguire con la realizzazione dell’opera (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3445; id., 3 settembre 2001, n. 4605). E, nel caso del nodo ferroviario ad alta velocità di Firenze, da un lato l’esigenza di riavviare la procedura per la dichiarazione di p.u.è derivata, evidentemente, dalla sopravvenuta approvazione delle diverse varianti progettuali, conclusasi con la pubblicazione degli atti di approvazione dello "scavalco" in G.U. del 4 agosto 2005 e di per sé implicante – è sufficiente esaminare gli atti del procedimento – una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera; dall’altro, la persistenza di tale interesse discende dal carattere strategico dell’opera stessa, a suo tempo affermato dall’organo a ciò preposto e non più revocato né sindacabile, a maggior ragione stante l’assoluta genericità delle allegazioni dei ricorrenti circa il mancato rispetto dei tempi inizialmente previsti.

In merito al preteso vizio della procedura di approvazione (del progetto e) dei vincoli, che consisterebbe nella mancata ripetizione della valutazione di impatto ambientale, la deduzione è inammissibile in conseguenza della già accertata inoppugnabilità, per gli aspetti ambientali, del progetto approvato dalla conferenza di servizi del 23 dicembre 2003 (supra, punto 4.4.).

7. Con il settimo motivo aggiunto, i ricorrenti proprietari delle abitazioni site al C.D.V.F.B. lamentano di non essere stati coinvolti nel procedimento espropriativo, benché comproprietari del sottosuolo condominiale destinato ad essere attraversato dalla galleria ferroviaria. L’affermazione circa l’esistenza di parti sotterranee in proprietà comune di tutti i ricorrenti è rimasta tuttavia indimostrata, benché la relativa prova non possa che ricadere nella disponibilità degli interessati; sulla scorta delle risultanze catastali, deve perciò presumersi la correttezza dell’operato di I. S.p.A., che ha indirizzato la comunicazione di avvio del procedimento ai soli proprietari delle abitazioni effettivamente sottoattraversate dal tunnel.

8. Con l’undicesimo motivo aggiunto, i ricorrenti deducono che l’approvazione delle varianti apportate nel 2003 al progetto della stazione e del passante AV sarebbe in radicale contraddizione con gli atti di assenso espressi in conferenza di servizi da alcune delle amministrazioni convocate. In particolare, l’assenso della Regione Toscana, di cui alla nota 25 novembre 2003, sarebbe stato manifestato nonostante considerevoli perplessità emergenti dall’istruttoria, mentre rischierebbero di non vedere la luce le opere di interconnessione fra la linea AV e la città, cui il Comune di Firenze aveva condizionato il proprio parere favorevole del 20 ottobre 2003.

Il motivo è infondato.

La delibera n. 1073/03 condiziona espressamente il pronunciamento favorevole della Regione Toscana sul progetto definitivo del passante e della nuova stazione AV al rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nei contributi istruttori ad essa allegati, ivi compresi quelli del Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali, dell’Area rifiuti e bonifiche (al parere negativo del 14 ottobre, citato dai ricorrenti, ha fatto seguito quello favorevole prescrizioni rilasciato all’esito dei chiarimenti forniti da T. con nota del 20 ottobre) e dell’ARPAT. Al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, le conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi – all’interno della quale è stato riversato l’atto di assenso regionale conforme alla citata delibera n. 1073 – sono a loro volta del tutto conformi al contenuto di quest’ultima ed alle relative prescrizioni.

Dichiaratamente ipotetiche, in assenza di approvazione definitiva del progetto esecutivo, e pertanto inammissibili, sono infine le considerazioni svolte dai ricorrenti in ordine al venire meno, in fase di cantierizzazione, dei presupposti cui il Comune di Firenze avrebbe condizionato il proprio assenso.

9. Per tutte le ragioni esposte, l’articolata impugnativa va dichiarata inammissibile ed infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili ed infondate le impugnazioni proposte mediante il ricorso introduttivo del giudizio e gli atti di motivi aggiunti.

Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 305 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone che, con processo verbale di accertamento n. 12933 prot. n. 43849, notificato in data 4 luglio 2002, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (in seguito, "ISVAP") ha contestato al dott. A.R., quale autore materiale del fatto, in qualità di legale rappresentante pro tempore di L.P.A. S.p.a. e a L.P.A. S.p.a., quale responsabile in solido, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39), come modificato dall’art. 5 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Si espone ancora che i ricorrenti non avrebbero formulato un’offerta di risarcimento (o comunque comunicato i motivi dell’eventuale diniego) per un termine protratto per oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, in relazione al sinistro n. 2001/198/291; così l’ISVAP ha comunicato ai ricorrenti che gli illeciti commessi comportano una sanzione pecuniaria compresa tra Euro 4.647,60 ed Euro 74.369,40 e li ha informati della possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento di una somma di denaro in misura ridotta, ma i ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà di pagamento in misura ridotta.

Si espone ancora che il Ministero delle Attività produttive, preso atto del contenuto del verbale n. 630 dell’11 maggio 2005 della Commissione Valutativa per le Sanzioni dell’ISVAP che proponeva di applicare ai ricorrenti la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 70.000,00, applicava con il provvedimento impugnato tale sanzione.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:

1 – Errata individuazione dell’autore materiale dell’illecito: violazione o errata interpretazione degli artt. 6 e 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Difetto e/o insufficienza della motivazione: violazione o errata interpretazione dell’art. 18, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Difetto dell’elemento soggettivo: violazione, o errata interpretazione dell’art. 3, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

2 – Mancanza del presupposto di fatto posto a fondamento dell’irrogazione della sanzione.

3 – Violazione ed errata interpretazione dell’art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Parte ricorrente adiva anche il Tribunale Ordinario di Torino che, con sentenza n. 1926 del 2007 declinava la propria giurisdizione in favore del G.A..

Con successivi motivi aggiunti, non impugnatori, parte ricorrente ampliava le argomentazioni delle contestazioni avanzate in ricorso.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011, il ricorso veniva posto in decisione.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato.

Sotto il profilo della responsabilità del fatto al ricorrente in ragione della carica rivestita al momento della commissione del fatto, atteso che il medesimo non avrebbe competenza nella trattazione dei sinistri, né potrebbe controllare in modo puntuale e capillare l’operato degli ispettori e degli agenti a cui ne è demandata in piena autonomia la gestione, si deve ritenere tale tesi priva di fondamento.

Infatti, a voler aderire alla prospettazione dei ricorrenti coloro che rivestono le più alte cariche nell’ambito delle compagnie societarie, in quanto investiti di compiti non operativi, sfuggirebbero alla maggior parte delle responsabilità civili, amministrative e penali che si connettono alle attività svolte dalle persone giuridiche.

Al contrario deve invece ritenersi che il ruolo di legale rappresentante, al di là delle singole competenze gestorie che possono essergli ascritte, comporti uno specifico dovere di vigilanza sull’andamento della società e sul rispetto delle leggi che essa deve osservare, dovere che costituisce altresì la fonte della imputazione di fatti illeciti, ancorché rientranti nelle specifiche competenze di personale di livello subordinato.

Sul punto la Corte di Cassazione, in fattispecie analoghe alla presente, ha avuto modo di chiarire che la responsabilità degli amministratori di S.p.A. (ai quali, per effetto dell’art. 2396 c.c. devono equipararsi anche i direttori generali) deriva dal combinato disposto dell’art. 2392 c.c., che pone a loro carico il dovere di vigilare "sul generale andamento della gestione", e dell’art. 6 secondo comma della L. 689 del 1981 nella parte in cui stabilisce che il soggetto sul quale incombe un dovere di vigilanza su un altro o su altri soggetti è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Sicché la persona soggetta al dovere di vigilanza non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l’illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società medesima (Cass. 24 giugno 2004 n. 11751; Cass. 11 aprile 2001 n. 5443; cfr. pure in precedenza Cass. 25 gennaio 1999 n. 661, Cass. 24 marzo 1998 n. 3110, Cass. 29 novembre 1996 n. 10668 e TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 27 novembre 2008, n. 6173).

Né si può affermare che i predetti principi comportino l’ascrizione di una responsabilità oggettiva in capo agli amministratori e direttori generali tenuti agli obblighi di vigilanza.

In proposito occorre ricordare che in materia di illeciti amministrativi la colpa si presume, incombendo a colui che ha commesso l’onere di provare di aver agito in modo irreprensibile. Sicché, con specifico riguardo alla responsabilità di amministratori e direttori di società di capitali si è osservato che l’art. 3, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell’illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, pone una presunzione iuris tantum di colpa di chi ponga in essere o manchi d’impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell’obbligo di tenere un comportamento diverso, di modo che rende legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di prove idonee a superare tale presunzione (Cass. 25 maggio 2001, n. 7143).

In particolare, la prova idonea a vincere la presunzione di colpa in vigilando deve consistere nella puntuale dimostrazione che l’incombenza dalla quale ha tratto origine il fatto illecito è stata delegata ad una specifica unità aziendale dotata della necessaria autonomia ed alla quale è stato preposto personale idoneo (Cass. Pen. 16 maggio 2007, n. 26708); e, inoltre, del fatto che i vertici aziendali hanno disposto adeguate forme di controllo atte a prevenire la commissione di siffatto tipo di illeciti.

Né l’una né l’altra prova sono state fornite dal ricorrente, con la conseguenza che il motivo di doglianza deve ritenersi infondato anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

Quanto alla coobbligata solidale società ricorrente, la sua responsabilità discende dall’individuazione del responsabile, come sopra effettuata secondo un iter argomentativo che, come detto, è immune dai vizi che le sono ascritti dal ricorso.

Con il secondo motivo si contesta la stessa sussistenza del fatto, poiché si afferma che l’ordinanza del Ministero si fonda sul presunto ritardo dei ricorrenti nella formulazione dell’offerta risarcitoria; in realtà risulterebbe che in data 17 gennaio 2002, quando ancora non erano decorsi i centoventi giorni dalla scadenza del termine utile finale per la formulazione dell’offerta, che andava effettuato entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, e dunque entro il 27 ottobre 2001, la società avrebbe provveduto ad inoltrare offerta scritta al legale della danneggiata (doc. 6 ricorrente), che però non avrebbe accettato (doc. 7 ricorrente).

In realtà, manca ogni prova circa la sussistenza della formulazione dell’offerta; infatti, l’atto di quietanza del 17 gennaio 2002, esibito dalla ricorrente, non ha alcun valore probatorio, atteso che si tratta di documento di provenienza unilaterale di cui non sussiste la prova circa il fatto che sia stato realmente sottoposto al danneggiato, manca una qualsiasi sua firma anche di mera presa visione.

Occorre, inoltre, ricordare, in proposito che la ratio delle disposizioni poste alla base del procedimento irrogativo della sanzione (come si evince anche dalle altre contenute nel medesimo articolo e qui non richiamate perché non direttamente irrilevanti ai fini della decisione) è complessa.

Essa, da un lato, tende a favorire la composizione extragiudiziale per le conseguenze dannose dei sinistri da circolazione stradale; dall’altro lato, mira a far conseguire in tempi rapidi al danneggiato il risarcimento dovutogli, ed a tal fine costruisce una forma di procedimento scandito da termini legislativamente prefissati. Per l’inosservanza di tali termini da parte dell’assicuratore (e quindi a garanzia del loro rispetto) è prevista la irrogazione di una sanzione pecuniaria, il cui presupposto è unico ed è costituito dalla inosservanza dei termini.

E’ chiaro che, trattandosi di norma posta anche e principalmente a tutela dell’assicurato e, comunque, non certo a vantaggio della compagnia di assicurazione, che gode già di fatto di una posizione contrattuale di significativo vantaggio, in base alla logica della tutela del consumatore (o del cliente, customer, secondo l’attuale tendenza legislativa europea), cui sono in sostanza improntate anche le norme qui in rilievo.

Ne consegue che una lettura rigorosa, funzionale alla tutela del consumatore, della norma che impone le comunicazioni predette, e la cui violazione ha indotto l’Amministrazione ad adottare la sanzione impugnata, non può che far ritenere implicitamente ricompreso, nel concetto di "comunicazione" anche la necessaria sussistenza di una forma scritta della medesima, altrimenti ponendosi il consumatore/assicurato/cliente in una posizione deteriore di svantaggio ictu oculi percepibile, in quanto esposto a potenziali tattiche e tecniche dilatorie da parte delle Compagnie di assicurazione, che solo la forma scritta delle comunicazioni può prevenire, in funzione di certezza dei rapporti tra le parti.

Dovendosi in questo modo interpretare l’obbligo di comunicazione, intesa come comunicazione scritta, ne consegue la legittimità dell’irrogazione della sanzione.

In assenza di comunicazione in forma scritta dell’offerta, pertanto, inutili appaiono le richieste istruttorie avanza te da parte ricorrente.

Il Collegio non reputa di dover accogliere nemmeno il terzo motivo di ricorso.

Infatti, ancorché manchi nell’ordinanza ingiunzione e negli atti preparatori una specifica motivazione in ordine ai fattori che hanno determinato la commisurazione della sanzione, in realtà l’importo richiesto appare essere congruo in relazione alle circostanze.

Invero, tenuto conto che la L. 689 attribuisce al giudice dell’opposizione un potere di valutare nel merito la congruità della sanzione inferta, il Collegio reputa che il fatto illecito commesso non avrebbe potuto essere considerato di tenue entità, né sussistevano ragioni equitative dettate da particolari condizioni di indigenza del responsabile che è stato individuato nella persona non di un semplice dipendente ma dello stesso Legale rappresentante della Società.

Sicchè la sanzione determinata non appare, a giudizio del Collegio, incongrua, anche alla luce del fatto che i ricorrenti non hanno offerto concreti elementi da cui si potessero trarre elementi per operare una ulteriore riduzione dell’importo.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 407 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La ricorrente riferisce di essere stata assunta dal Politecnico di Torino in data 1 luglio 1988 in qualità di "Tecnico Laureato"; di essere stata nominata "Ricercatore Confermato" con D.R. n. 604 del 26 luglio 2001; di essere stata successivamente invitata dal Politecnico, con lettera del 16 febbraio 2009, a presentare istanza di riconoscimento del servizio prestato quale Tecnico Laureato presso l’Università ai fini della ricostruzione della carriere di Ricercatore Confermato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008; di aver presentato la predetta istanza in data 18 febbraio 2009 e quindi, dopo due successivi solleciti, di aver ricevuto in data 1 luglio 2010 notifica del Decreto n. 86 con il quale la P.A. le riconosceva il servizio pre ruolo prestato in qualità di Tecnico Laureato, ma soltanto a decorrere dal 12 giugno 2008, vale a dire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della predetta sentenza della Corte Costituzionale, attribuendo per l’effetto alla ricorrente, per effetto della suddetta anzianità, la classe 7, corrispondente allo stipendio annuo lordo di Euro 27.581,71, oltre all’assegno aggiuntivo annuo lordo di Euro 6.026,59, con una anzianità residua di anni 0, mesi 8 e giorni 11.

2. Ritenendo detto provvedimento illegittimo e lesivo, la ricorrente, dopo averne contestato il contenuto con lettera a/r del 12 luglio 2010 senza ottenere alcun riscontro, conveniva il Politecnico di Torino dinanzi a questo Tribunale con ricorso notificato il 01.10.2010 e depositato il 26.10.2010 al fine di ottenere: a) l’annullamento in parte qua degli atti indicati in epigrafe; b) l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento del lavoro prestato in qualità di tecnico laureato alle dipendenze del Politecnico di Torino, ai fini della ricostruzione della carriera e della rideterminazione del trattamento stipendiale, nonché dell’ottenimento delle relative differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione; c) la condanna dell’Amministrazione convenuta al ricalcolo delle spettanze e al pagamento delle somme e di ogni altra indennità o diritto derivanti dal riconoscimento di tali servizi pregressi.

3. A fondamento del ricorso deduceva due motivi:

I) Con il primo di essi lamentava che l’Amministrazione avesse fatto decorrere il riconoscimento dei servizi prestati da essa deducente in favore dell’Università in qualità di "tecnico laureato" soltanto dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008, in tal modo omettendo di considerare: che la sentenza della Corte Costituzione n. 191/2008 aveva natura additiva; che, pertanto, la stessa aveva efficacia retroattiva e si applicava ai rapporti pendenti non ancora esauriti (come peraltro affermato da alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa); che, alla luce di tali considerazioni, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento dell’attività effettivamente prestata presso il Politecnico di Torino in qualità di tecnico laureato per tutto il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 gennaio 2001, con conseguente fondatezze delle domande proposte.

II) Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 3 della L. 241/90, sul rilievo che, successivamente alla notifica dell’atto impugnato, l’Amministrazione aveva omesso di dare riscontro alla richiesta della ricorrente del 12 luglio 2010 di modificare il decreto de quo. Censurava, quindi, "l’arbitrario comportamento" della P.A.

4. Con comparsa depositata il 10 novembre 2010 si costituiva il Politecnico di Torino, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, rilevando la connessione del ricorso in esame con altro analogo già pendente dinanzi al Tribunale. Nel merito, svolgeva difese di stile.

5. In data 12.02.2001 la difesa erariale depositava ulteriori documenti e con successiva memoria integrativa depositata il 21.02.201 svolgeva articolate deduzioni sui singoli motivi di ricorso, di cui invocava il rigetto. Osservava, in particolare, che la predetta sentenza n. 191/2008 della Corte Costituzionale aveva natura "costitutiva" del diritto in esame e correttamente era stata applicata dall’amministrazione con efficacia ex nunc; che, comunque, anche a volerla ritenere retroattiva, era non sarebbe stata comunque applicabile al rapporto intercorrente tra l’amministrazione e la ricorrente, trattandosi di un rapporto "già esaurito" in quanto la ricorrente non aveva fatto istanza di riconoscimento entro il termine perentorio di un anno di cui all’art. 103 comma 4 del D.P.R. n. 382/1980, né aveva impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni dalla sua notifica, e nemmeno in quello quinquennale di prescrizione, il D.R. di conferma in ruolo come ricercatrice nella parte in cui non aveva previsto il predetto riconoscimento del servizio prestato come tecnico laureato.

6. In prossimità dell’udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente depositava una memoria integrativa di replica, in cui contestava, in fatto e in diritto, le deduzioni della difesa erariale, insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

7. In esito all’udienza del 24 marzo 2011, sentiti gli avv.ti Russo per parte ricorrente e Prinzivalli per il Politecnico, il collegio tratteneva la causa per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti qui di seguito precisati.

1. Giova premettere che l’art. 103, comma 3, del D.P.R. 11.07.1908 n. 382 prevede che ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28.

Tra le figure previste dall’art. 7 della L. 21.02.1980 n. 20 non era inclusa originariamente quella del "tecnico laureato". Per tale motivo alla ricorrente, all’atto della sua immissione in ruolo come "ricercatore confermato", non venne riconosciuto il periodo di servizio pre ruolo svolto per l’università in qualità di "tecnico laureato".

2. Successivamente, però, l’art. 103 comma 3 del D.P.R. n. 382/1980 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6 giugno 2008 n. 191 "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca".

Tale sentenza, secondo la giurisprudenza, ha natura additiva e, quindi, efficacia retroattiva, con l’unico limite rappresentato dalla inapplicabilità ai rapporti "già esauriti", per tali intendendosi quelli "coperti da giudicato, prescrizione o decadenza" (in questi termini Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1728; TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II, 16 marzo 2009, n. 271; più in generale, sull’efficacia retroattiva delle sentenze additive della Corte Costituzionale, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 22 agosto 2007, n. 4476; Cassazione Civile, sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3745; TAR Toscana, sez. III, 13 gennaio 1996, n.1).

3. Ciò posto, il nodo della controversia che il Collegio è investito di dipanare attiene alla qualificazione del rapporto di cui è parte la ricorrente in termini di rapporto giuridico pendente ovvero di situazione ormai esaurita, onde misurare gli effetti retroattivi o meno della pronuncia della Corte Costituzionale del 14.6.2008, n. 191.

3.1. La difesa erariale ha sostenuto che il rapporto in questione sarebbe già esaurito, dal momento che la ricorrente:

– non avrebbe fatto istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo nel termine di un anno stabilito dal comma 4 del predetto art. 103 D.P.R. 382/1980;

– non avrebbe successivamente impugnato il decreto rettorale di immissione in ruolo (nella parte in cui non riconosceva all’interessata anche il servizio pre ruolo) nel termine decadenziale di 60 giorni dalla sua notifica ovvero in quello quinquennale di prescrizione.

Trattandosi di rapporto già esaurito, secondo la difesa erariale non si giustificherebbe l’applicazione retroattiva della citata sentenza della Corte Costituzionale 191/2008.

3.2. Osserva il collegio che le eccezioni della difesa erariale non possono essere condivise.

E’ principio condiviso dalla Sezione quello per cui il riconoscimento del servizio preruolo operato dall’art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 attribuisce agli aventi titolo un diritto soggettivo perfetto (TAR Lazio Roma, sez. III, 31.12.2010, n. 39294; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 settembre 2008, n. 8263).

Da tale affermazione conseguono alcuni corollari:

a) in primo luogo, l’eventuale preclusione all’esercizio di tale diritto, in quanto derogatoria rispetto al regime generale, potrebbe essere ammessa solo in presenza di un’esplicita previsione di decadenza e quindi di perentorietà del termine: sicchè mancando, nel caso in esame, un’espressa previsione di decadenza, il termine di cui all’art. art. 103 comma 4 d.P.R. n. 382 del 1980 ha natura ordinatoria (in tal senso TAR Lazio Roma, sez. III, 31.12.2010, n. 39294; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 settembre 2008, n. 8263; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 04 luglio 2003, n. 853; Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328);

b) in secondo luogo, il decreto rettorale di immissione in ruolo, incidendo su una posizione giuridica di diritto soggettivo perfetto (e non di interesse legittimo), è atto paritetico, insuscettibile come tale di acquistare carattere di definitività ove non impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua notifica;

c) da tali affermazioni consegue, pertanto, che gli aventi titolo conservano il diritto di agire in giudizio per l’accertamento del predetto diritto anche nel caso in cui non abbiano presentato domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo nel termine di cui all’art. 103 comma 4 D.P.R. 382/1980 e non abbiano impugnato il decreto rettorale di immissione in ruolo (o altro analogo provvedimento con cui l’amministrazione abbia negato il riconoscimento del servizio preruolo);

d) nel caso di specie, peraltro, la stessa difesa erariale ha documentato in giudizio che la ricorrente aveva effettivamente presentato la domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo già in data 23.07.2001 (di ciò si fa espressa menzione nello stesso decreto rettorale n. 604/2001 di immissione in ruolo, docc. 1 e 2 Politecnico), sicchè, sotto questo profilo, l’eccezione della difesa erariale è infondata pure in fatto.

3.3. Assume rilievo, in tale contesto, il problema della prescrizione: stabilire, cioè, in quale termine di prescrizione l’interessato debba proporre la propria domanda di accertamento.

Ove si opini, infatti, che la prescrizione è quella ordinaria decennale di cui all’at. 2946 c.c., il rapporto di cui si controverte è da considerare non ancora esaurito, posto che il decreto rettorale che ha negato il detto riconoscimento è datato 17 giugno 2002 e come tale suscettivo di essere tuttora impugnato, rectius idoneo a dar luogo ancora ad una domanda di accertamento del diritto al riconoscimento in parola. Laddove, invece, si ritenga che la prescrizione sia quella quinquennale che astringe le pretese a differenze retributive, il rapporto per cui è causa è da considerare esaurito e pertanto la sentenza della Consulta n. 191/2008 può trovare applicazione solo a far data dalla sua pubblicazione in G.U. (12.6.2008).

3.4. A questo riguardo, deve il Collegio convenire con la linea difensiva spiegata dalla difesa dello Stato là dove essa rimarca la non pertinenza al caso che occupa della giurisprudenza invocata in ricorso (T.A.R. Sicilia – Catania, III, n. 1468/2009; T.A.R. Calabria – Reggio, n. 116/2009 e Cons. di Stato, VI, n. 1912/2010), atteso che tali pronunce decidevano controversie nelle quali i ricorrenti avevano gravato i provvedimenti reiettivi dell’istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo assunti antecedentemente all’emissione della pronuncia costituzionale del 2008 più volte citata, ragion per cui nessun ragionevole dubbio può nutrirsi in ordine alla natura di detti rapporti quali rapporti "pendenti".

3.5. Deve, invece, dissentire il Collegio dalla linea ermeneutica erariale circa la natura speciale della prescrizione della domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo, il quale, come si argomenterà, non è assoggettato alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ma a quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

Invero, non può farsi nella fattispecie applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale che afferma che gli atti di inquadramento di pubblici dipendenti sono impugnabili nell’ordinario termine decadenziale e non è configurabile un’azione di accertamento di diritti, avendo detti atti natura autoritativa e non paritetica, a fronte della quale si apprezzano posizioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 793; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 20 ottobre 2010, n. 32905).

La fattispecie odiernamente all’esame della Sezione è, infatti, da considerare speciale, poiché non vertente in tema di inquadramento, dal momento che la dipendente non reclama di essere inquadrata in una differente qualifica rispetto a quella attribuitale dal’amministrazione, qualifica, in ipotesi, superiore o migliore di quella che le è stata assegnata. La ricorrente reclama invece il riconoscimento, nell’ambito della qualifica concretamente attribuitale (ricercatore confermato), anche del servizio espletato prima del suo transito nel ruolo di ricercatore e in qualità di tecnico laureato. Essa reclama, quindi, il riconoscimento del servizio pre ruolo, non già il riconoscimento di un diverso inquadramento.

E in siffatto speciale ambito si registra un orientamento consolidato nel giudice di prime cure, dal quale la Sezione non ritiene di doversi discostare, secondo il quale la prescrizione del diritto segue l’ordinario termine prescrizionale di dieci anni ex art. 2946 c.c. e non quello speciale di cinque anni di cui all’art. 2948 c.c. poiché non inerisce ad uno status del pubblico dipendente (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. I, 14 luglio 2010, n. 2795; T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, 27 maggio 1995, n. 574; T.A.R. Puglia – Lecce, 26 agosto 1991, n. 522).

Si è espresso in tal senso, in sostanza anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 27.8.2010, n. 17247 invocato dal ricorrente, ritenendo che la prescrizione è decennale.

Per contro soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., propria degli emolumenti pagabili periodicamente, la parte di domanda che investe la pretesa ad ottenere le differenze retributive, ossia gli stipendi maggiori che sarebbero spettati al deducente ove fosse stato ab origine inquadrato come ricercatore universitario.

Il rapporto è pertanto da considerare pendente e non ancora esaurito quanto alla corretta decorrenza dell’inquadramento e su di esso spiega piena e "retroattiva" efficacia la pronuncia additiva della Corte Costituzionale 6.6.2008, n. 191; limitatamente alla differenze retributive, devono considerarsi prescritte quelle ultraquinquennali rispetto al primo valido atto interruttivo della prescrizione presente in atti coincidente con la raccomandata ricevuta dall’amministrazione il 19.4.2010 (sub. doc. 3 di parte ricorrente).

Le restanti pretese economiche sono dovute con i connessi accessori di legge.

Stante la delicatezza e la novità delle questioni trattate possono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

b) condanna il Politecnico di Torino a riconoscere alla ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera computando il servizio pre ruolo svolto quale tecnico laureato a far data dall’assunzione in tale qualità alle dipendenze del Politecnico di Torino, nonché il diritto alle relative differenze retributive maturate non oltre cinque anni addietro dal 19.4.2010, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.