Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2011) 10-05-2011, n. 18293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13/10/2010 il Gup del Tribunale di Trento applicava, ex art. 444 c.p.p., a H.V. la pena di anni due, mesi uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, per i reati di rapina e furto aggravati.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente deducendo carenza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5A 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6^ 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471).

L’obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: "in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv.

216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

Nella specie, il Tribunale ha adempiuto all’obbligo della motivazione, richiamando l’accertamento dei fatti come emergente dall’ordinanza cautelare emessa a carico del prevenuto.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-09-2011, n. 19877 Sfratto e licenza

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rocuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

G.C. e N.G.A., comproprietari di un immobile locato ad uso commerciale alla s.p.a. T.G.N., hanno intimato alla conduttrice sfratto per morosità nel pagamento del canone relativo al trimestre luglio-settembre 2006. L’amministratore e rappresentante legale della società conduttrice, T.L., era anche comproprietario in proprio dell’immobile locato.

TGN ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva, poichè la domanda di sfratto non era stata sottoscritta dal comproprietario T., ed assumendo che l’azione di sfratto non poteva essere proposta contro il conduttore che fosse anche comproprietario dell’immobile locato.

Nel merito, ha eccepito la scarsa importanza dell’inadempimento, in considerazione del fatto che il canone era stato pagato il 20 settembre 2006, prima dell’udienza di convalida, pur se dopo la notificazione dell’intimazione di sfratto, e che il ritardo nel pagamento era giustificato dell’inadempimento dei locatori all’obbligo di mantenere la cosa in buono stato locativo.

Il Tribunale di Modena ha respinto l’opposizione e la Corte di appello di Bologna – con sentenza n. 1356/2007, depositata il 16 giugno 2008 – ha confermato la decisione di primo grado.

Con atto notificato il 27 maggio 2009 la s.p.a. TGN propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste N.G.A. con controricorso.

G.C. non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione sul rilievo che non vi è litisconsorzio necessario fra i comproprietari del medesimo immobile, quanto agli atti di gestione dell’immobile stesso, e che conduttore dell’immobile non era il comproprietario T., bensì la società per azioni da lui amministrata, cioè un soggetto autonomo e distinto.

Quanto al merito, ha ritenuto che il ritardo di quasi tre mesi nel pagamento del canone sia da considerare inadempimento sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto, considerato anche che alle locazioni ad uso commerciale non si applica la sanatoria prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55, per le locazioni abitative.

Ha altresì rilevato che gli asseriti vizi dell’immobile non erano stati mai denunciati in precedenza e comunque non sono stati dimostrati.

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., artt. 832, 1571 e 1594 cod. civ., nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente assume che la Corte di appello ha disatteso il principio – enunciato anche dalla Pretura di Verona con sentenza 12 dicembre 1994 – secondo cui il conduttore di un immobile urbano che sia anche comproprietario pro indiviso dell’immobile non può essere destinatario di ordinanza di rilascio; che in ogni caso la domanda di rilascio avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti i comproprietari, ivi incluso il T..

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che nella specie comproprietario e conduttore non coincidono, poichè conduttore non è il T. personalmente, ma la società per azioni da lui amministrata e rappresentata (all’epoca): società dotata di personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei soci e da quella di coloro che ne hanno la rappresentanza.

Nè sussiste litisconsorzio necessario fra i comproprietari, quanto al compimento degli atti di gestione, ordinaria o straordinaria, del bene comune.

La Corte di appello si è correttamente uniformata al principio per cui tutti i comproprietari hanno uguali poteri di gestione del bene comune e pertanto ciascuno di essi è legittimato a dare disdetta dal contratto di locazione e ad agire per il rilascio dell’immobile nei confronti del conduttore (Cass. civ. Sez. 3, 19 settembre 2001 n. 11806; Cass. civ. Sez. 3, 18 gennaio 2002 n. 537).

3.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, art. 5, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ritardo nel pagamento abbia costituito inadempimento sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto.

3.1.- Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione del quesito, che è generico e astratto, quanto alla violazione di legge, e del tutto mancante, quanto ai vizi di motivazione.

La norma è applicabile al presente giudizio, poichè la sentenza impugnata è stata depositata prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. art. 58, comma 5, della legge).

E’ orientamento costante della Corte (cfr. di recente Cass. 25 marzo 2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, si da consentire al giudice; di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito esige che il ricorrente dapprima indichi la fattispecie concreta a cui le norme invocate debbono essere applicate; poi la rapporti ad uno schema normativo tipico; infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Tali requisiti sono del tutto mancanti nel quesito formulato dal ricorrente, che così si esprime: "Se la predetta disposizione non trova applicazione nel contratto di locazione ad uso non abitativo ed in caso di risposta affermativa se l’intimato sfratto e/o risoluzione del contratto dovrà giocoforza considerarsi illegittima". 3.2.- Per quanto poi concerne i vizi di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione, e si deve concludere con un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, si da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. civ. Sez. Unite, 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).

Nella specie la sintesi delle censure di vizio di motivazione – che rivestono particolare rilevanza, considerato che il giudizio sull’importanza dell’ inadempimento è affidato alle valutazioni di merito del giudicante ed è perciò censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – è del tutto mancante.

3.3.- Il motivo di ricorso sollecita, infine, il riesame dei fatti oggetto di causa ed è inammissibile anche sotto questo profilo, essendo la sentenza impugnata congruamente e logicamente motivata.

4.- Il terzo motivo è anch’esso inammissibile per l’incongrua formulazione del quesito.

Denunciando violazione dell’art. 1460 cod. civ., in tema di eccezione di inadempimento, violazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, sull’impiego dell’amianto nelle costruzioni, e dell’art. 32 Cost., sulla tutela del diritto alla salute, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente formula il seguente quesito: "Se i locatori odierni resistenti hanno violato la norma legislativa in merito alla cessazione dell’impiego dell’amianto ed hanno altresì violato le conseguenti norme che obbligano i locatori ad eseguire le manutenzioni necessaria per la messa a norma dei locali. Se inoltre i locatori hanno…violato l’art. 32 Cost. e se l’eccezione di inadempimento sollevata dall’odierno ricorrente è legittima ed, in caso di risposta affermativa, se l’intimato sfratto e/o risoluzione del contratto dovrà giocoforza considerarsi illegittima". Il quesito in primo luogo non è congruente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato l’eccezione di inadempimento non perchè abbia inteso disattendere le leggi sul divieto di uso dell’amianto nelle costruzioni e sugli obblighi a carico del locatore, bensì perchè ha ritenuto che la società conduttrice non abbia fornito la prova di avere mai contestato l’esistenza dei vizi, nel corso del rapporto, mentre apposita clausola del contratto di locazione dichiara che il conduttore ha esaminato i locali affittati e li ha trovati adatti al proprio uso, esenti da difetti e in buono stato di manutenzione.

In forza di tale clausola la Corte di appello ha ritenuto superflua l’ammissione delle prove.

Il motivo di ricorso ed il relativo quesito avrebbero dovuto contenere le censure rivolte dal ricorrente a queste affermazioni della sentenza impugnata.

In secondo luogo il quesito richiede che la Corte di cassazione – giudice di mera legittimità – pronunci sul merito della controversia, in termini diversi da quelli adottati dalla Corte di appello: pronuncia che non le è consentita, se non quando il ricorrente prospetti gli errori di diritto o i vizi di motivazione in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa, nello svolgere l’iter logico che sta alla base della sua decisione: ciò che nella specie non ricorre.

5 – Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 884 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, T. s.p.a. impugna le ordinanze di ingiunzione di demolizione n. 19 e n. 20 del 12 giugno 2003, indirizzate alle società C. s.r.l. e O. s.r.l. e dalle stesse impugnate con ricorsi notificati anche alla medesima T. (R.G. 938 e 940 del 2003).

Quest’ultima si è dapprima costituita come cointeressata nei suddetti giudizi, sospettando che le opere oggetto dell’ordine di demolizione potessero coincidere con i due shelters (contenitori in lamiera, all’interno dei quali si trovano le apparecchiature tecniche collegate al traliccio metallico, che consentono il funzionamento delle antenne per il servizio di telefonia mobile posizionate sullo stesso) che la stessa aveva realizzato in forza della concessione edilizia n. 35 del 1995.

A seguito di una prima istruttoria disposta da questo Tribunale, del deposito dei chiarimenti richiesti e dell’ulteriore ordinanza con cui è stata disposta la verificazione in contraddittorio al fine di stabilire la reale consistenza della suddetta coincidenza, la T. s.p.a. ha, quindi, ritenuto opportuno procedere ad un’autonoma impugnazione delle ingiunzioni in questione.

In particolare essa ha dedotto, con il ricorso in esame:

1. carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, laddove si dovesse accertare che, come parrebbe dalla descrizione contenuta nei provvedimenti censurati, i manufatti ritenuti abusivi coincidessero con gli shelters realizzati da T. in ragione della concessione edilizia a questa rilasciata nel 1995 ed andando ad incidere sulla proprietà di O. con cui è stato stipulato regolare contratto d’affitto;

2. violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento, laddove si dovesse accertare la coincidenza dei manufatti pretesi abusivi con gli shelters di proprietà di T.;

3. violazione di legge per mancata considerazione del fatto che, se dovesse esservi coincidenza tra i manufatti individuati e gli shelters in parola, i provvedimenti avrebbero completamente omesso di considerare che la demolizione o rimozione imposta non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità con la licenza edilizia e senza escludere l’esercizio del pubblico servizio svolto da T., considerato di preminente interesse generale.

In vista della pubblica udienza la ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha evidenziato, in primo luogo, come i due ricorsi sub R.G. 938 e 940 siano stati dichiarati perenti ed ha, inoltre, ribadito quanto già precedentemente rappresentato nel ricorso, dando atto della coincidenza accertata tra gli impianti in questione e le opere abusive individuate dal Comune.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Dato per accertato, infatti, che i manufatti della cui illegittima collocazione si discute coincidono con i due shelters collocati da T. s.p.a., si può entrare nel merito delle questioni dedotte.

A tale proposito si ritiene possibile ravvisare la dedotta carenza di istruttoria che ha condotto ad adottare dei provvedimenti che, in quanto aventi ad oggetto due impianti collocati in forza di una concessione edilizia rilasciata a T.I. s.p.a. nel 1995 senza minimamente considerare tale condizione, risultano essere adottati o in assenza di un’adeguata istruttoria (che avrebbe potuto indurre il Comune a desistere dall’adozione delle ingiunzioni stesse, accertata la legittimità sul piano edilizio) ovvero in carenza di un’adeguata motivazione, idonea ad individuare la norma violata, i punti di mancata coincidenza tra le concessione esistente e gli impianti realizzati e le ragioni sottese in grado di giustificare l’ordine di demolizione nonostante i pesanti riflessi sull’esercizio di un servizio primario come quello di telefonia mobile.

In ogni caso sarebbe stata omessa la partecipazione al procedimento nei confronti di T., la quale avrebbe dovuto indurre il Comune, almeno dopo la proposizione dei ricorsi di O. e C. s.r.l. a rinnovare il procedimento nei confronti di tale soggetto.

Ne discende l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per gli effetti annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2011, n. 23351 Notificazione a mezzo posta

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Svolgimento del processo

C.A. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 5095 del 24 novembre 2005, notificata il 11 gennaio 2006, che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità del contratto di appalto intercorso tra l’attuale ricorrente e D.P.R. per illiceità dell’oggetto, concernendo esso l’esecuzione di opere edili in assenza di concessione edilizia, ed aveva condannato il C. alla restituzione in favore del D.P. della somma ricevuta in conto prezzo di L. 15.885.800, pari alla differenza tra le somme incassate ed il valore delle opere dallo stesso eseguite. D.P.R. non si è costituito.

Motivi della decisione

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del merito, la Corte deve dichiarare il ricorso inammissibile.

Il ricorso risulta infatti notificato a mezzo del servizio postale, con data di spedizione 15 febbraio 2006, ma, dall’esame del fascicolo di causa, non risulta mai depositata la cartolina attestante il ricevimento dell’atto da parte dell’intimato. Ne deriva che manca del tutto la prova dell’avvenuta notificazione dell’atto di impugnazione.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (Notificazioni di atti a mezzo posta) "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario". La stessa sentenza precisa in motivazione che "resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo";

di conseguenza, solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocatio in jus del destinatario dell’atto. Devi quindi affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, la quale completa la sequenza procedimentale e consente di assegnare allo stesso atto di spedizione gli effetti riconosciutigli ai fini della tempestività dell’impugnazione; per altro verso, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizione della L. n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, pertanto, non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi se l’impugnazione sia stata effettivamente proposta ed abbia prodotto, mediante la sua notifica alla controparte, gli effetti suoi propri (Cass. n. 13760 del 2007; Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 4900 del 2004).

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.