Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2011, n. 12324 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

con ricorso, notificato il 2 ottobre 2007 e pendente al numero 25375 di Ruolo generale dell’anno 2007, il sig. V.G. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5.7 – 2.10.2006, n. 5646, che aveva respinto le sue richieste nei confronti dell’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma, volte ad ottenere il pagamento delle differenze del compenso del lavoro straordinario;

l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma con l’Avv. Giovanni M. Cocconi si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso principale con il favore delle spese giudiziali e proponendo a sua volta ricorso incidentale pendente al numero 29129 di Ruolo generale dell’anno 2007;

entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.
Motivi della decisione

rilevato che sia il lavoratore, ricorrente principale, che l’Azienda Municipale Ambiente (AMA) S.p.A., ricorrente incidentale, non solo hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, ma hanno anche aderito reciprocamente alle suddette rinunce;

rilevato che sia gli atti di rinuncia che quelli di adesione sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori;

ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14450 concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

di ragione.
Svolgimento del processo

Con ricorso del 7.11.2003 Autoservizi Fecchio impugnava l’o.i. n. 42543 del dirigente dell’area trasporti pianificazione e tutela del territorio della Provincia di Rovigo per violazione della L.R. n. 46 del 1996, art. 6 cui venivano riunite altre due cause.

Con sentenza 422/05 il GP di Rovigo accoglieva le opposizioni facendo riferimento alla nota della regione Veneto n. 222620 del 30.3.2004 relativa a servizi atipici, che riteneva non più obbligatorio il nulla osta del Comune, determinazione suffragata dalla L. n. 218 del 2003 sulla liberalizzazione del servizio di noleggio e ritenuta riferibile anche alle Province.

Ricorre l’amministrazione provinciale di Rovigo con tre motivi, illustrati da memoria, non svolge difese controparte.
Motivi della decisione

Le censure sono così articolate:

A -violazione della L.R. Veneto 14 settembre 1994, n. 46, art. 1, commi 3 e 4 e art. 2, commi 1 e 4, giacchè la sentenza , nel condividere la nota della Regione Veneto n. 222620 del 30.3.2004 sulla non ulteriore necessità di nulla osta per l’esercizio del trasporto effettuato dall’opponente, aveva operato una indebita assimilazione tra gli autoservizi atipici, disciplinati dalla legge regionale, ed i servizi di noleggio definiti dalla Legge Quadro 11 agosto 2003, n. 218, art. 2. B- violazione del principio di legalità, avendo fatto applicazione della Legge Quadro n. 218/2003 sopravvenuta alla commissione dell’infrazione in data 9, 10 e 11 luglio 2003.

C – violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7 perchè la lettura del dispositivo era stata differita ad una udienza successiva a quella di discussione.

Precedono nell’ordine logico l’esame e la declaratoria dell’infondatezza del motivo sub C. Dalla sentenza emerge che la discussione della causa è avvenuta il 5.5.2005 e che esaurita la discussione, come verbalizzato, la causa era trattenuta a sentenza. riservandosi, stante la particolarità della fattispecie in esame, la lettura del dispositivo il successivo 16.5.2005.

Infine il 16.5.2005, presenti i procuratori delle parti, si dava lettura del dispositivo. mentre la sentenza veniva depositata il 28.5.2005.

La presenza dei procuratori delle parti alla udienza del 16.5.2005 e la possibilità di reiterare la discussione comportano che non è stato sostanzialmente violato il principio di immediatezza, che impone la lettura del dispositivo nella stessa data della decisione.

Questa Corte Suprema ha statuito che non determina nullità della decisione la lettura del dispositivo in altra udienza successiva a quella della decisione in quanto tale irregolarità non impedisce all’atto di raggiungere lo scopo nè comporta violazione insanabile dei diritti della difesa come nel diverso caso della omessa lettura del dispositivo che determina, invece, nullità insanabile della sentenza per mancanza di un requisito formale per il raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass. 9.3.2010 n. 5659).

In senso sostanzialmente conforme Cass. 26.1.2010 n. 1 569 con la precisazione che nella successiva udienza, le parti, se vogliono essere presenti, hanno facoltà di proseguire la discussione.

Fondati, invece, sono i motivi sub A) e B).

La L.R. n. 46 del 1994, art. 1, comma 1 definisce autoservizi atipici quelli caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico. con itinerari, orari e frequenze prestabiliti e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi ma al soggetto che predispone ed organizza il servizio; al comma 3 prevede che i servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti; al comma 4 che i servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente che, per tale attività, sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio. Tali autoservizi non sono quindi assimilabili ai servizi di noleggio di autobus con conducente, quali vanno intesi, anche secondo la definizione datane dalla L. n. 218 del 2003, come servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo, ma come una categoria intermedia caratterizzata sia dalla continuatività e periodicità dei servizi di linea che dalla loro richiesta da parte di terzi committenti.

Ne consegue che a prescindere dalla considerazione della sopravvenienza della L. n. 218 del 2003 alla commissione delle violazioni, la stessa non poteva neppure in via interpretativa trovare applicazione rispetto a fattispecie diverse da quelle dalla stessa disciplinate.

Alla fondatezza dei motivi segue la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Rovigo per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso, accoglie il primo ed il secondo motivo. cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Rovigo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-07-2011, n. 16101 Esenzioni Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orbito l’incidentale condizionato.
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 64 in data 15.2.2006 la CTR di Firenze Sez. staccata di Livorno, pronunciando in sede di rinvio ex art. 383 c.p.c., comma 1, rigettava l’appello proposto da Securpol Mat Vigilantes s.r.l. statuendo la non debenza del rimborso IVA richiesto dalla società per gli anni dal 1986 al 1993 in relazione a prestazioni di servizi di vigilanza erroneamente fatturati per il complessivo importo di L. 1.287.769.000 (pari ad Euro 665.077,18) oltre interessi.

I Giudici territoriali, premesso l’accertamento della legittimazione attiva della società a richiedere il rimborso IVA in qualità di prestatore di servizi, ritenevano che le attività di vigilanza svolte a favore dei clienti fossero state regolarmente fatturate in quanto non riconducibili ad operazioni esenti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26) – nel testo vigente al tempo- circoscritte alle sole " prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di citi a R.D.L. 26 settembre, 1935, n. 7952" e dunque esclusivamente alle attività svolte dalle "guardie particolari giurate" mediante contratti di lavoro autonomo e non anche agli analoghi servizi prestati dagli Istituti di vigilanza.

Aggiungevano i Giudici di merito che la insussistenza del diritto al rimborso rendeva superfluo l’esame degli ulteriori motivi di appello proposti dalla società con i quali veniva dedotto che l’onere della prova della inesistenza delle prestazioni o della non riconducibilità delle prestazioni eseguite alla attività di vigilanza dovesse gravare sull’Ufficio finanziario e che al diritto al rimborso dovesse applicarsi il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c., Tuttavia rilevavano, comunque, la infondatezza della eccezione di decadenza dal diritto al rimborso formulala dall’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società Securpol affidandosi a due mezzi.

Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed il Ministro della Economia e delle Finanze notificando altresì ricorso incidentale affidato ad un mezzo, in ordine al quale ha controdedotto la società con controricorso.
Motivi della decisione

1.1) Va preliminarmente disposta la riunione delle cause ex art. 335 c.p.c. essendo stati proposti entrambi i ricorsi nei confronti della medesima sentenza.

1.2) Va dichiarato "ex officio" il difetto di legittimazione passiva ed attiva -con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale- del Ministero dell’Economia e della Finanze, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svolto avanti la CTR di Firenze sez. staccata di Livorno introdotto dall’Ufficio di Piombino della Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1,2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributar pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

2) La sentenza impugnata dopo aver individuato le questioni devolute al proprio esame con l’atto di impugnazione proposto dalla società (1-confomazione al principio di diritto enunciato dalla SC in ordine alla validità della procura ad litem; 2-logittimazione attività della società; 3-onere della prova volto a contestare la esistenza o la natura delle prestazioni svolte gravante sulla Amministrazione finanziaria; 4-infondatezza della eccezione di decadenza del diritto al rimborso trovando applicazione il termine di prescrizione ex art. 2946 c.c.; 5-riconducibilità alle operazioni esenti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 n. 26 delle prestazioni di vigilanza svolte dalla società, con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme, non dovute, versate a titolo IVA) e le contrapposte ragioni sostenute dall’Ufficio finanziario appellato (a) non avendo la società fatto valere il dritto al rimborso in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, gravava sulla stessa l’onere della prova della effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali chiedeva il rimborso; b) il rimborso rimaneva precluso dalla consumazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57; c) l’espresso riferimento al R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144 – riferito alle guardie particolari giurate-contenuto nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 nel testo vigente al tempo, manifestava la "voluntas legis" di escludere dalla esenzione i servizi svolti dagli Istituti di vigilanza), ha affermato la legittimazione attiva della società a richiedere il rimborso delle somme versate a titolo IVA, ha respinto la eccezione di decadenza dal diritto al rimborso formulata dall’Ufficio sostenendo che tale diritto in materia di IVA è soggetto esclusivamente al termine di prescrizione ordinario, ed argomentando poi, nel merito, il rigetto della pretesa patrimoniale della società sulla base delle seguenti argomentazioni logiche fondate sulla interpretazione della normativa vigente "ratione temporis":

– l’esplicito riferimento al regio decreto legge n. 1952/1935 (recante la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate) contenuto nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 ed il mancato richiamo invece del regio D.L. n. 2144 del 1936 (recante la disciplina degli Istituti di vigilanza privata) individuava la volontà del Legislatore di limitare la esenzione dall’IVA alle sole prestazioni svolte dalle guardie giurate in qualità di lavoratori autonomi;

– la conclusione indicata era avvalorata dal soppresso riferimento agli Istituti di vigilanza privata operato dal D.L. n. 953 del 1982 conv. in L. n. 53 del 1983 con la modifica apportata al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26.

– l’esame comparato delle norme dei due regi decreti legge evidenziava un rapporto di alternatività tra le rispettive discipline aventi ad oggetto le guardie giurate, nominate ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133 (TULPS) da enti o provati che non intendano avvalersi di organizzazioni esterne, e gli Istituti di vigilanza.

– confermava la indicata soluzione interpretativa anche il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 2 conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133 che, modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5 prevede che le prestazioni di vigilanza e custodia rese dalle Guardie giurate di cui al R.D.L. n. 1952 del 1935 non si reputano rese nell’esercizio di arti e professioni, sottraendo così dall’IVA prestazioni che -in quanto esercitate in regime di lavoro autonomo- sarebbero altrimenti assoggettate alla imposta.

3) La società ha affidato il ricorso a due mezzi con i quali deduce:

1- violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26) del R.D. n. 773 del 1931, del R.D.L. n. 1952 del 1935, del R.D.L. n. 2144 del 1936, del D.L. n. 953 del 1982 conv. dalla L. n. 53 del 1983 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 2- omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione della sopra richiamata normativa ed in particolare con riferimento alla ritenuta non applicabilità dell’esenzione IVA di cui all’allora vigente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 agli istituto vigilanza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

La ricorrente assume l’erronea interpretazione da parte dei Giudici di merito delle norme indicate in rubrica sostenendo che il riferimento nel D.P.R. n. 33 del 1972, art. 10, n. 265 – nel testo vigente ratione temporis – al R.D.L. n. 1952 del 1935 non sarebbe ostativo al riconoscimento della esenzione Iva anche alle prestazioni di vigilanza e custodia erogate da enti associativi o persone giuridiche, anzi la modifica introdotta dal D.L. n. 953 del 1982 non avrebbe innovato alla disposizione in esame ma avrebbe confermato la precedente esenzione applicata agli Istituti di vigilanza in quanto, non essendo prevista la facoltà da parte delle persone fisiche di esercitare attività di vigilanza mediante contratti di prestazione d’opera, ma dovendo queste necessariamente essere assunte alle dipendenze di terzi mediane contratti di lavoro subordinato (art. 133, cit. TULPS) ovvero potendo svolgere tali prestazioni esclusivamente in forma organizzata (art. 134, cit. TULPS), ne consegue che l’unico significato precettivo attribuibile alla norma non può che essere quello che individua negli Istituti di vigilanza i soggetti beneficiari della esenzione, diversamente – ove si intendesse rivolta ai servizi resi alle persone fisiche nominate guardie particolari giurate- la norma risulterebbe inapplicabile atteso che le prestazioni di lavoro subordinato sono sottratte ad IVA. L’interpretazione normativa risulterebbe altresì avvalorata dalla sovrapponibilità -e non alternatività-delle discipline normative dettate dal R.D.L. n. 1952 del 1935 e dal R.D.L. n. 2144 del 1936 in quanto la regolamentazione delle attività svolte dalle guardie particolari giurate trova applicazione anche nel caso in cui le prestazioni di vigilanza vengano svolte in forma associata od alle dipendenze di persone giuridiche.

Nella esposizione delle ragioni in fatto e diritto relative al secondo motivo la ricorrente si limita a confutare, ribadendo la propria interpretazione normativa, le tesi motivazionali espresse nella sentenza impugnata.

4) La Agenzia delle Entrate ha resistito aderendo alle argomentazioni della motivazione della sentenza di appello concernenti la insussistenza del diritto al rimborso della imposta assolta dalla società in quanto conformi all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte cui la resistente si è richiamata citando precedenti e trascrivendo integralmente la motivazione della sentenza capostipite di questa Sezione n. 7811 in data 8.6.2000.

Ha inoltre proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza deducendo il vizio di violazione degli artt. 2946 e 2969 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, del DLgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ult. parte in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 denunciando la erronea statuizione di rigetto della eccezione di decadenza della società dal diritto al rimborso, atteso che il credito di rimborso relativo agli anni 1986-1993 -anche qualora fosse dovuto alla stregua della interpretazione normativi prospettata dalla ricorrente-dovrebbe comunque ritenersi estinto non essendo stato esercitato dalla società (che ha presentato la relativa istanza solo in data 1.6.1996) nel termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21 co2 Dlgs n. 546/92, non essendo ostativa la erronea indicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (anzichè dell’art. 21, comma 2, cit. D.Lgs.) contenuta nei motivi di appello in quanto "il senso della eccezione sollevata dall’Ufficio era inequivocabile" ed i Giudici avrebbero comunque dovuto individuare ex officio la norma applicabile.

Ha controdedotto al ricorso incidentale la società, con controricorso, rilevandone la inammissibilità in quanto privo della indicazione dei fatti costitutivi della eccezione di decadenza (data di versamento della imposta e data di presentazione della istanza di rimborso) e comunque a infondatezza atteso che, in difetto di norme speciali in materia di IVA, trovava applicazione la norma generale dell’art. 2946 c.c. in materia di prescrizione.

5) I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto il vizio motivazionale viene impropriamente dedotto, limitandosi la ricorrente a svolgere -ribadendo sostanzialmente le medesime ragioni già espresse con il primo motivo- una critica della interpretazione delle norme regolanti la materia compiuta dai Giudici di merito.

La questione sottoposta all’esame del Collegio (se la esenzione IVA prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 nel testo vigente nel periodo 1986-1993 ricomprenda -anche od esclusivamente- le prestazioni di servizi di vigilanza e custodia erogate dagli Istituti di vigilanza di cui all’art. 134, cit. TULPS) va risolta alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte dalla quale non vi è motivo di discostarsi non avendo fornito la società ricorrente argomenti giuridici diversi da quelli già esaminati nei precedenti ai quali il Collegio intende conformarsi.

Occorre premettere che, anteriormente al D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26) prevedeva che dovevano ritenersi esenti da IVA "le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività".

Il D.L. n. 953 del 1982 all’art. 6 (recante modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972: artt. 10, 13, 19, 31, 34, 35, 36 e 38) ha disposto "Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 10 – il n. 26) è soppresso".

Tale disposizione è stata soppressa dalla Legge Di Conversione 28 febbraio 1983, n. 53, art. 1 che ha provveduto a ripristinare il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 nella seguente diversa formulazione, applicabile ratione temporis alla pretesa di rimborso vantata dalla società ricorrente: "all’art. 10, il n. 26 è sostituito dal seguente: 26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952".

La esplicita soppressione nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26) del precedente riferimento alle prestazioni effettuale dagli "Istituti" autorizzati ad esercitare l’attività di vigilanza ed il richiamo esclusivo al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 conv. in L. 19 marzo 1936, n. 508 recante "disciplina del servizio delle guardie particolari giurate" (e non anche al R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, conv. in L. 3 aprile 1937, n. 526 recante "disciplina degli istituti di vigilanza privata") assume carattere dirimente nella ricerca della "ratio legis" di voler limitare la esenzione alle sole prestazioni di vigilanza e custodia effettuate da persone fisiche (guardie particolari giurate) a favore di "enti pubblici, altri enti collettivi e privati" (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133, TULPS).

Le norme di attuazione dei due regi decreti leggi si pongono infatti in rapporto di esclusione (e non di complementarietà) come è dato inequivocamente evincere dal R.D.L. n. 2144 del 1936, art. 5 concernente gli Istituti di vigilanza privata che dispone"; il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952".

La tesi della ricorrente secondo cui tale differenziazione non potrebbe rivestire rilevanza nell’ambito fiscale della esenzione IVA, in quanto le guardie giurate potrebbero esercitare attività di vigilanza soltanto in qualità di lavoratori subordinali (e dunque in quanto tali già esclusi dal presupposto normativa di tale imposta), non trova riscontro nelle norme che regolano la materia.

Premesso, infatti, che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, e che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa – altri clementi, come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante – (cfr.

Corte cass. sez. lav. 3.4.2000 n. 4036), occorre rilevare che l’art. 134, comma 1, cit. TULPS dispone che "senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati", dove con la formula dicotomica "enti o privati", evidentemente, si vuole contrapporre -in relazione all’esercizio delle prestazioni di vigilanza e custodia- le organizzazioni pluripersonali (istituti di vigilanza) alle persone fisiche, intendendo che anche queste ultime, se in possesso di licenza, possono svolgere le predette attività a favore di datori di lavoro e committenti.

L’art. 133, comma 1, cit. TULPS, peraltro, nel prevedere che "enti pubblici, altri enti collettivi e privati" possano avvalersi di guardie particolari per la vigilanza e custodia delle loro proprietà, non dispone in alcun modo sul contenuto del rapporto avente ad oggetto la prestazione di servizi.

Nè argomenti in contrario allo svolgimento del servizio di vigilanza mediante contratti d’opera ex art. 2222 e ss. c.c. può essere desunto dalla circostanza che le guardie giurate debbono essere "nominate" dai soggetti che di esse intendano avvalersi (art. 133, comma 2, cit. TULPS), o che le modalità del servizio ed i compiti assegnati alla guardia giurata debbono essere comunicati al Questore (R.D.L. n. 1952 del 1935, art. 2), essendo funzionali l’atto di nomina e detta comunicazione, non a qualificare la natura del rapporto di lavoro, ma a consentire i successivi controlli da parte delle autorità pubbliche (cfr. R.d. 5 aprile 1940, n. 635, art. 249 reg. esec. TULPS; del R.D.L. n. 1952 del 1935, artt. 3 4 e 5).

E’ stato, in conseguenza, affermalo da questa Corte, con giurisprudenza costante, che, dopo le modifiche apportate alla disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5 (conv. in L. n. 53 del 1983), l’esenzione dell’IVA in essa prevista in materia di servizi di vigilanza, va intesa come limitata alle prestazioni fornite direttamente dalle guardie giurate – ai privati ed agli enti di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133, TULPS – in qualità di lavoratori autonomi;

da ciò consegue che essa non spetta invece alle prestazioni fornite – quand’anche a mezzo di guardie giurate – dagli istituii di vigilanza privata previsti dal R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144 (cfr.

Corte cass. 5 sez. 8.6.2000 n. 7811 id. 27.3.2001 n. 4397; id.

25.3.2002 n. 4254; id. 11.2.2003 n. 1998; id. 1.10.2004 n. 19696 – che giustifica il differente e più gravoso trattamento fiscale riservato dall’ordinamento agli istituti di vigilanza, rispetto a quanto previsto per lo svolgimento del medesimo servizio da parte delle guardie particolari giurate, sotto il profilo della ragionevolezza e della compatibilità con l’art. 53 Cost., con la necessaria presenza, nel primo caso, di un’organizzazione di apprezzabile dimensione economica; conf. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19489. Vedi Corte cass. 5 sez. 8.6.2000 n. 7811 che utilizzando anche il criterio ermeneutico storico per individuare la "ratio legis" del differente trattamento riservato agli Istituti di vigilanza ed alle guardie particolari giurate, rileva che "dal Bollettino delle Commissioni della Camera, relativo ai lavori del 19 gennaio 1983, risulta che l’intendimento del legislatore era quello di sopprimere totalmente, l’art. 10, n. 26 per eliminare l’esenzione dall’iva delle prestazioni di servizi ivi indicate, ma che, poi, era sembrato "opportuno non gravare" le attività svolte dalle guardie giurate (di cui al decreto 1952/1935), operanti in veste di lavoratori autonomi").

Correttamente la sentenza della CTR di Firenze sez. staccata di Livorno ha inoltre valorizzato a conferma della indicata soluzione interpretativa il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 2 conv. in L. n. 133 del 1994, che, con effetto dal 1 gennaio 1994, ha soppresso la esenzione di cui all’art. 10, n. 26 ed ha contemporaneamente modificato l’art. 5 comma 2, del medesimo D.P.R., stabilendo che "Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni … le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952". Non interessa ai fini della presenta causa, limitata al rimborso di imposte versate anteriormente alla modifica normativa in esame, indagare le ragioni che hanno indotto il Legislatore ad eliminare la esenzione includendo, tuttavia, le medesime prestazioni di vigilanza svolte dalle guardie particolari giurate tra le attività non riconducibili ad esercizio di arti C professioni (e dunque non occorre in questa sede determinare se, con la modifica apportata al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5 si sia inteso "riconoscere" che le attività di vigilanza svolte da guardie particolari debbono inquadrarsi necessariamente in rapporti di lavoro subordinato – ma in tal caso la modifica risulterebbe pleonastica stante la esclusione delle prestazioni di lavoro dipendente dal presupposto impositivo dell’IVA già contenuta nel primo comma dell’art. 5- ovvero si sia inteso sottrarre con una "fictio iuris" -"non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni … "- tali attività anche se svolte con contratti di lavoro autonomo dalla applicazione dell’IVA), ma la esigenza di escludere dalla applicazione dell’IVA le prestazioni di vigilanza comunque eseguite dalle sole guardie particolari giurate rivela in modo inequivoco l’intento del Legislatore di non comprendere in ogni caso nella esenzione/esclusione, nè prima ne dopo la modifica normativa del 1993, le analoghe prestazioni di servizi svolte dagli Istituti di vigilanza.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte e deve pertanto ritenersi esente dai vizi di legittimità denunciati.

6) Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, rimanendo assorbito nella pronuncia di rigetto l’esame del motivo a sostegno del ricorso incidentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – dispone la riunione delle cause ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

– dichiara il difetto di legittimazione passiva ed attiva del Ministero della Economia e delle Finanze, e per l’effetto inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti della Amministrazione statale ed il ricorso incidentale proposto dal Ministero, compensando interamente le spese di lite tra le parti;

– rigetta il ricorso principale proposto da Securpol Mal Vigilantes s.r.l. nei confronti della Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il ricorso incidentale;

– condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia del Entrate che liquida in Euro 10.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 269 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ntimata;
Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 26 febbraio 1999 e 2 marzo 1999 il sig. V.S., dipendente dell’Ente F.A.L., chiede l’annullamento del silenzio rigetto degli atti di invito, diffida e messa in mora del 6 ottobre 1994 e del 31 ottobre 1994, con i quali è stata richiesta la rideterminazione dell’indennità di buona uscita, nonché il trattamento di fine rapporto, la concessione di una giornata di permesso retribuito dal 1988 in poi ed il pagamento della relativa retribuzione, oltre il risarcimento del danno e gli interessi sulle somme rivalutate, il ricalcolo degli scatti già maturati in base agli incrementi dell’indennità di contingenza prodottisi successivamente al 1° febbraio 1977, con relativa rivalutazione ed interessi legali, e l’indennità di presenza di cui all’accordo integrativo aziendale del 5 ottobre 1988, nonché il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della complessiva somma di Lire32.867.173, di cui Lire3.091.926 a titolo di differenza di T.F.R.; Lire29.353.443 a titolo di scatti di anzianità ricalcolati sulla base degli incrementi dell’indennità di contingenza; Lire421.804 a titolo di retribuzione relativa alle giornate di permesso retribuito, o quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa.

2. Si sono costituite in giudizio le F.A.L. (d’ora in avanti: F.A.L.), le quali hanno chiesto la declaratoria di interruzione del giudizio, essendo venuto meno il patrocinio dell’Avvocatura di Stato in loro favore per essere divenute società a responsabilità limitata.

3. Dopo l’interruzione disposta con pronunzia di questo Tribunale in data 29 novembre 2001, n. 782, il giudizio è stato riassunto con atto notificato alle F.A.L. s.r.l. e successivamente depositato.

4.- Le F.A.L. s.r.l. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza e comunque la prescrizione a norma dell’art. 2948, n. 4 c.c., delle spettanze economiche per gli anni 19881989, atteso che l’atto interruttivo della prescrizione risale al 1994.

5.- All’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1.- Il ricorrente riferisce, in punto di fatto, di essere stato dipendente della Gestione commissariale F.A.L. e autoservizi integrativi dal 7 gennaio 1954 al 1 aprile 1995, con la qualifica di capo squadra cantoniere.

1.1.- Con una prima doglianza lamenta che l’ente, ai fini della costituzione del fondo di buona uscita ha provveduto a determinare il T.F.R. in base ad una retribuzione inferiore a quella percepita e spettante, avendo escluso le seguenti voci retributive aventi carattere fisso e continuativo: a) il compenso percepito per il lavoro straordinario svolto in modo continuativo; b) l’indennità di lire 30.000 mensili; c) l’indennità di turno; d) il 50% dell’indennità di trasferta; diaria e pernottamento; e) l’indennità aggiuntiva di personale viaggiante; f)l’indennità domenicale; g) l’indennità incentivante; h) l’indennità supernastro lavorativo.

Il ricorrente, pertanto, rivendica il riconoscimento della somma di lire 3.091.296 al netto delle ritenute quale differenza tra quanto percepito dal lavoratore a titolo di TFR e quanto spettante.

1.2.Con una seconda doglianza parte ricorrente lamenta che l’ente datore di lavoro non avrebbe computato nel calcolo degli aumenti periodici di anzianità gli scatti di contingenza, in contrasto con l’art. 2 della legge 31 marzo 1977, n.91.

1.3.Infine, si lamenta la violazione dell’accordo stipulato in data 27 febbraio 1979 tra le CISPEL, FENIT, ANAC e le OO.SS. del settore autoferrotranviero, poiché a decorrere dal 1988 l’ente non ha più concesso i quattro giorni di permesso retribuito, ma soltanto tre.

2.- Nel merito, la domanda con la quale si chiede la rideterminazione del T.F.R., va accolta solo in parte, nei termini di seguito specificati.

In tema di retribuzione base su cui calcolare l’indennità di fine rapporto con riferimento ai dipendenti delle F.A.L., occorre distinguere la disciplina applicabile al periodo anteriore alla gestione commissariale governativa della F.A.L. da quella applicabile nel periodo successivo.

Questo Tribunale ha, infatti, chiarito che: "sebbene la successione della Gestione Commissariale Governativa nelle F.A.L. non ha comportato l’estinzione del precedente rapporto lavorativo, ma soltanto il subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla precedente società concessionaria… ai sensi dell’art. 2129 C.C. al rapporto di pubblico impiego non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2120 (sia con riferimento al precedente testo che a quello, sostituito dall’art. 1 L. n. 297/1982 ed entrato in vigore l’1.6.1982), se il calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto risulta diversamente disciplinato"(TAR Basilicata, 17 novembre 2010, n. 943; idem, nn. 259 e 263 del 30.5.2008 e n. 208 del 15.5.2009).

2.1.- Ciò premesso, come chiarito dalla cit. sentenza TAR Basilicata n.943/2010, con riferimento al periodo di gestione commissariale governativa: "a norma degli artt. 6, lett. c), e 24 del CCNL del 23.7.1976 la retribuzione base, su cui calcolare l’indennità di buonuscita e/o il trattamento di fine rapporto, è quella composta dall’ultima retribuzione con la singola anzianità individuale, dall’indennità di contingenza non conglobata, dall’indennità di mensa, dagli assegni personali e dalle competenze accessorie corrisposte con carattere fisso e continuativo, con l’espressa puntualizzazione che, sempre ai fini del calcolo della buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, dovevano essere esclusi i premi, le indennità, le quote conglobate di caropane e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o anche variabile per specifiche prestazioni di servizio".

In conformità all’orientamento del Consiglio di Stato, espresso da ultimo con la pronunzia della Sez. VI n. 2655 del 25.5.2005, tali norme contrattuali sono state interpretate da questo Tribunale, con argomentazioni che non si ha ragione di non ribadire, nel senso di ritenere escluse dal computo della retribuzione per il calcolo della buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto "tutti i compensi e/o le indennità che, in base ad una valutazione ex ante e non ex post, assumono una natura "variabile" e "non continuativa" "in senso tecnico", cioè che non assumono carattere fisso e determinabile ex ante, ma possono essere corrisposti soltanto eventualmente e possono essere determinabili soltanto ex post".

In applicazione di tale criterio ermeneutico é legittima la mancata inclusione nella determinazione della retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, delle indennità seguenti: indennità per ogni giornata lavorata di domenica; indennità di turno; indennità aggiuntiva ed incentivante; indennità (nelle misura del 50%) di trasferta, diaria e pernottamento; indennità di "supernastro lavorativo"; indennità aggiuntiva di personale viaggiante.

La legittimità della loro mancata inclusione è arguibile dalla loro natura "variabile" e "non continuativa" "in senso tecnico", poiché tali indennità non assumono carattere fisso e determinabile ex ante, ma la loro corresponsione è meramente eventuale e determinabile soltanto ex post, in quanto corrisposte in modo saltuario o anche variabile per specifiche prestazioni di servizio correlate ai tempi (indennità di turno e indennità per lavoro nel giorno della Domenica) di espletamento della prestazione lavorativa, a particolari modalità di prestazione, a temporanee variazione del luogo di espletamento della prestazione lavorativa (indennità di trasferta, diaria e pernottamento) o in caso di superamento dell’intervallo minimo tra una prestazione e l’altra (indennità di "supernastro lavorativo").

2.1.1.- Sempre con riferimento al periodo di gestione commissariale governativa deve invece ritenersi illegittimo il mancato riconoscimento delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, poiché la parte ricorrente afferma di aver svolto lavoro straordinario in modo continuativo, circostanza che non risulta essere stata specificamente contestata dall’ente intimato e che pertanto può essere ritenuta acquisita in virtù del principio di "non contestazione" introdotto dall’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo.

2.1.2.- Ne consegue che, con riferimento al periodo di gestione commissariale governativa, la domanda relativa alla corresponsione delle differenze tra il TFR liquidato e quello percepito va accolta limitatamente al mancato riconoscimento delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, mentre con riferimento alle altre voci di indennità va integralmente respinta.

2.2.- Per quanto riguarda, invece, il periodo, anteriore al subentro della Gestione Commissariale Governativa, alla stregua di un prevalente orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo Tribunale, "la determinazione della retribuzione, su cui calcolare l’indennità di buonuscita e/o il trattamento di fine rapporto, va effettuata sulla base dei criteri inderogabili statuiti dall’art. 2120 cod. civ., tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva che, avendo i caratteri dell’obbligatorietà, della continuità e della determinatezza o determinabilità, rientra nella nozione di retribuzione normale o di fatto, per cui conseguentemente tale orientamento giurisprudenziale ha ritenuto nulle le disposizioni dell’Accordo Nazionale del 21.5.1981, nella parte in cui stabilivano espressamente che le indennità da esso istituite (importo fisso mensile di Lire 30.000; indennità di presenza di Lire 570 per ogni effettiva giornata di prestazione; indennità di Lire 5.000 per ogni giornata lavorata di domenica; indennità di turno di Lire 500) non erano utili per il calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, e tutte le altre norme di contrattazione collettiva che stabilivano la non computabilità dei corrispettivi di carattere continuativo nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto" (TAR Basilicata n. 943/2010 cit., la quale si conforma a C.d.S. Sez. VI Sent. n. 186 del 20.1.2003, che richiama il pacifico orientamento della giurisprudenza ordinaria: ex multis, Cass. Sez. Lav. Sent. n. 1979 del 18.2.1992, formatosi a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 124/1975).

2.2.1.- Al riguardo va precisato che tra le indennità, di cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del computo nella determinazione della retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, rientrano nell’ambito del suddetto concetto di retribuzione normale o di fatto, delineato dall’art. 2120 c.c., le seguenti indennità: l’ indennità ad importo fisso mensile di Lire 30.000; l’ indennità aggiuntiva ed incentivante previste dall’Accordo Aziendale dell’11.12.1984.

Tali indennità possiedono, infatti, i caratteri della obbligatorietà, continuità e determinatezza o determinabilità (infatti sono fisse nell’an, anche se subordinate all’effettività della prestazione giornaliera).

2.2.2.- Per quanto riguarda invece, l’indennità per le somme erogate a titolo di lavoro straordinario, per ogni giornata lavorata di domenica ex Accordo Nazionale del 21.5.1981, per l’indennità di turno, per l’indennità aggiuntiva di personale viaggiante, per l’indennità di "supernastro lavorativo", tali somme devono rientrare nel calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, posto che la parte ricorrente afferma di aver percepito siffatte competenze in modo fisso e continuativo, circostanza che non risulta essere stata specificamente contestata dall’ente resistente e che pertanto può essere ritenuta acquisita in virtù del principio di "non contestazione" introdotto dall’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Non possono, invece, essere considerate, nella base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto, le indennità di trasferta, diaria, pernottamento, trattandosi di compensi che, per loro stessa natura, sono corrisposti saltuariamente ed in occasione dell’assegnazione temporanea del lavoratore in una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza.

3- Con una seconda doglianza la parte ricorrente lamenta che l’ente datore di lavoro non avrebbe computato nel calcolo degli aumenti periodici di anzianità l’indennità di contingenza, in contrasto con l’art. 2 della legge 31 marzo 1977, n.91.

3.1.- La censura è infondata.

L’art. 2 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, stabilisce:

"A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore ed in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell’industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differenti. Inoltre, gli effetti della variazione del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità dalla normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti di detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".

Dopo l’entrata in vigore di tale norma nel comparto degli autoferrotranvieri era stipulato un accordo sindacale (accordo interconfederale CISPEL del 13.7.1978), il quale stabiliva che il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza maturata nell’anno precedente non avrebbe più dovuto essere effettuato a partire dal 31.12.1977, ma, a compensazione del mancato ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sulle variazioni dell’indennità di contingenza, venne pattuita la corresponsione di una determinata somma mensile (inizialmente quantificata in Lire 50.000).

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. Lavoro, 23 gennaio 1993, n. 795; 13 ottobre 1992, n. 11158; 26 settembre 1996, n. 8509; 21 agosto 1997, n. 7840; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5583 del 18.10.2000; n. 2896 del 19.5.2000;. n. 2587 del 3.5.2000) tali norme di contrattazione collettiva sono state giudicate conformi al citato art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977, anche se le predette pattuizioni risultavano economicamente inferiori alle disposizioni degli accordi interconfederali del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975, espressamente richiamati del predetto art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977, tenuto conto dell’evidente ratio di tale norma legislativa, "data dall’esigenza di contenimento dell’inflazione anche per il tramite del controllo della dinamica salariale, nel senso che tale norma legislativa pone alle parti il divieto di superare (con atti migliorativi) il contenuto dei citati accordi del 1957 e del 1975", ma non "l’obbligo, di attenersi" al contenuto degli accordi interconfederali del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975, come se fossero "un limite minimo inderogabile".

3.1.1.- Va quindi respinta la domanda con cui si chiede il ricalcolo, a decorrere dal 31 gennaio 1977, degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza.

4.Con la terza e ultima doglianza la parte ricorrente lamenta la violazione dell’accordo stipulato in data 27 febbraio 1979 tra le CISPEL, FENIT, ANAC e le OO.SS. del settore autoferrotranviero, poiché a decorrere dal 1988 l’ente non ha più concesso i quattro giorni di permesso retribuito in esso previsti, ma soltanto tre.

4.1.- La domanda merita accoglimento e per comprendere la fondatezza di tale doglianza giova ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.

Innanzitutto va chiarito che la legge n. 54 del 1977 stabiliva che cessavano di essere considerati festivi agli effetti civili le giornate dell’Epifania, di San Giuseppe, dell’Ascensione, del Corpus Domini, dei SS Apostoli Pietro e Paolo e che cessavano di essere considerati festivi il giorno della festa della Repubblica (il 2 giugno) e dell’Unità nazionale (4 novembre).

Successivamente le associazioni rappresentative delle imprese di trasporti e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori in data 27 febbraio 1979 stipulavano l’accordo contrattuale del settore trasporti, prevedendo in particolare: a) la concessione ai dipendenti di due giornate di ferie da aggiungersi ai periodi, a tale titolo stabiliti dai CCNL di categoria, di ulteriori quattro giornate di permesso retribuito, a compensazione ed il luogo delle festività nazionali e religiose, nonché delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge n. 54 del 1977; b) la concessione di un’ulteriore giornata di permesso retribuito al personale che, per effetto della distribuzione dell’orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo.

E’ poi intervenuto il d.p.r. n. 792 del 1985, il quale ripristinava la festa dell’Epifania agli effetti civili, senza che però tale innovazione normativa fosse seguita da un nuovo accordo contrattuale su base nazionale.

Tuttavia, sulla base del ripristino del 6 gennaio come giornata festiva agli effetti civili, il datore di lavoro intimato riduceva in via unilaterale il numero dei permessi retribuiti come previsti dall’accordo 27 febbraio 1979, portandoli da quattro a tre a decorrere dal 1988.

Come già chiarito da questo T.a.r. con sentenza 2 dicembre 2010, n. 978, l’istante ha ragione a dolersi dell’operato delle F.A.L., le quali non hanno rispettato l’Accordo del 27 febbraio 1979, che non poteva essere modificato in senso peggiorativo ed unilateralmente, cioè ad opera d’una sola parte contrattuale.

Invero, la soppressione d’un permesso retribuito avrebbe necessitato d’un procedimento di rinegoziazione attraverso la stipula di un nuovo contratto, atteso che in tutte le ipotesi di accordi bilaterali la loro modificazione può intervenire soltanto per effetto della manifestazione di un nuovo consenso.

Né, come postulato dalla difesa dell’ente intimato, dall’interpretazione dell’art.1 dell’accordo contrattuale del 1979 è arguibile una correlazione diretta tra soppressione delle festività civili e permessi retribuiti concessi e ciò perché:

innanzitutto, la norma contrattuale in un unico comma prevede sia le giornate di ferie o congedo aggiuntive sia i quattro permessi retribuiti aggiuntivi senza che si possa evincere in modo chiaro in quale misura le parti abbiano inteso stabilire una corrispondenza tra le festività soppresse e le quattro giornate di permessi retribuiti concesse. Anzi, l’eccepita corrispondenza tra giornate di permesso retribuito riconosciute dall’Accordo del 1979 e festività soppresse è contraddetta dal rilievo che, a fronte di sette festività soppresse sono stati previsti solamente sei giorni di riposo (due giornate di ferie o congedo e quattro di permesso retribuito), mentre la settima giornata di permesso retribuito è stata riconosciuta specificamente ai soli dipendenti che fruiscono annualmente di non più di 74 giornate di riposo;

inoltre, nelle premesse dell’Accordo del 1979 le parti specificano che le finalità perseguite dalla legge n. 54 del 1977, volta a rimuovere le incidenze negative delle festività infrasettimanali sulla produttività aziendale, non trovano realizzazione nei confronti delle aziende del settore trasporti, "tenuto conto della natura dei pubblici servizi di trasporto e degli oneri incombenti a tale titolo sullo Stato, le regioni e gli enti locali, dovendo assicurare la più completa ed efficiente funzionalità del servizio anche nelle giornate già considerate festive".

Tali premesse, contenute nell’Accordo nazionale, smentiscono l’eccepita correlazione tra la soppressione delle festività ed il riconoscimento di un pari numero di giornate di permesso, visto che le finalità perseguite dalla legge n. 54 del 1977 erano state considerate non pertinenti per il settore dei trasporti pubblici locali, ove il servizio deve essere garantito anche nei giorni festivi e quindi la ragione economico sociale dell’Accordo stesso va ravvisata nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica derivante dai costi di esercizio nelle giornate già considerate festive.

Da tutto quanto sopra esposto deriva la fondatezza della doglianza in esame, poiché il datore di lavoro non avrebbe potuto modificare unilateralmente l’Accordo del 27 febbraio 1979.

4.2.- Va tuttavia esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa delle F.A.L. di prescrizione in base all’art. 2984 n.4 c.c. (prescrizione quinquennale) dato che il primo atto interruttivo è intervenuto solo nel 1994.

L’eccezione va accolta.

Invero, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto con atto di diffida e messa in mora del 6 ottobre 1994.

4.3.- Ne consegue il diritto del ricorrente al riconoscimento, a decorrere dal 5 ottobre 1989 in poi, di una giornata di permesso retribuito con la conseguente condanna delle F.A.L. S.r.l. al pagamento della retribuzione corrispondente alle giornate di permesso retribuito non godute a decorrere dalla data predetta.

4.3.1- Vanno inoltre corrisposti al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito ed entrambi con decorrenza dal giorno della maturazione del credito (Cons. di Stato, Ad. Plen. 15 giugno 1998 n. 3), secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dai criteri stabiliti con il regolamento adottato con D.M. 1 settembre 1998, n. 352, recante le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, la domanda di interessi e rivalutazione va interamente accolta per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, con la corresponsione, oltre agli interessi legali (da calcolarsi sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), del danno da svalutazione secondo gli indici ISTAT.

Per i ratei maturati dal 1°gennaio 1995 la domanda di interessi e rivalutazione va accolta solo in parte.

A partire, infatti, dal 1° gennaio 1995, per effetto del divieto di cumulo (sancito dal combinato disposto di cui all’art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 e all’art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994) alla parte ricorrente spettano, sui ratei maturati da tale ultima data, solo gli interessi, calcolati sulla somma nominale secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei. La rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa, solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell’interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione, come regolato all’art. 2, comma 1 del D.M. n. 352 del 1998).

5.- Infine, rileva il Collegio che la domanda di rivalutazione dell’indennità di presenza di cui all’accordo integrativo aziendale del 5 ottobre 1988, non è suscettibile di scrutinio, poiché il ricorrente si è limitato ad inserire (con aggiunta a penna) tale richiesta nell’epigrafe del ricorso, senza però specificare nel corpo del ricorso la formulazione della doglianza e l’illegittimità nella quale sarebbe incorso l’ente.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata sulla necessità di una puntuale specificazione delle censure dedotte, sostenendo che "i motivi di ricorso risultano muniti di adeguata consistenza e specificazione (possono, quindi, essere esaminati dal giudice) non già allorché si limitano a descrivere le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano, fermo restando che, in presenza di motivi generici, non può essere invocato il principio "iura novit" curia, perché la conoscenza che il giudice ha e deve avere delle norme dell’ordinamento (il che esclude che di esse debba fornirsi prova a cura delle parti) non esonera il ricorrente dallo specificare adeguatamente le sue richieste, né il principio può essere interpretato nel senso che il giudice debba prestare la sua opera ovviando con la sua attività all’incapacità delle parti di reperire un qualunque fondamento per le loro pretese" (Cons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7621; 31 marzo 2009, n. 2006 e Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006, n. 4419).

6.- In conclusione il ricorso va accolto solo in parte nei termini sopra specificati, con la condanna dell’ente intimato al ricalcolo e alla corresponsione delle competenze economiche ritenute spettanti.

7.- In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto condanna le F.A.L. S.r.l. al ricalcolo e alla corresponsione delle competenze economiche ritenute spettanti nei termini indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.