Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-11-2010) 17-01-2011, n. 795 Indagini preliminari

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Svolgimento del processo

Il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 18/11/2009 dal giudice monocratico del tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, nel corso di un giudizio a carico di R.R., imputato per i reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) e art. 31 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181. Fatti accertati in (OMISSIS).

Con l’ordinanza impugnata il giudice, in accoglimento dell’eccezione di nullità formulata dal difensore dell’imputato ha disposto la restituzione degli atti alla Procura della repubblica con la seguente motivazione: "rilevato che ai sensi dell’art. 369-bis la mancata informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa comporta la nullità di tutti gli atti successivi che pertanto si devono ritenere nulli sia l’avviso ex art. 415-bis sia il decreto di citazione a giudizio, rimette gli atti al pubblico ministero".

Nell’adottare il provvedimento che è stato impugnato, il giudice monocratico avrebbe applicato erroneamente le norme in materia di nullità (art. 185 c.p.p.). L’ordinanza impugnata, provocando una inammissibile regressione del procedimento dal dibattimento alla fase delle indagini preliminari, sarebbe abnorme e, come tale, suscettibile di ricorso per Cassazione. Il giudice ha ritenuto che la polizia giudiziaria avesse compiuto un’ispezione dei luoghi (documentata dal verbale del 3 marzo 2009), in assenza del prescritto decreto del pubblico ministero, in violazione delle garanzie difensive di cui all’art. 364 c.p.p. e senza preventiva notificazione all’indagato dell’informazione di garanzia e sul diritto di difesa di cui all’art. 369-bis c.p.p.. Tale ultima omissione avrebbe viziato tutti gli atti successivi, compresi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed il decreto di citazione a giudizio.

Ad avviso del ricorrente il giudice avrebbe ricostruito lo svolgimento delle indagini in maniera erronea, in quanto il pubblico ministero non aveva disposto una ispezione dei luoghi, ma aveva delegato l’attività atipica di descrizione delle opere abusive (accertamento dello stato dei luoghi con rilievi fotografici).

Secondariamente, se anche si volesse ritenere il predetto atto di indagine viziato da nullità, tale invalidità non rende invalido il decreto di citazione a giudizio, come affermato alla giurisprudenza di legittimità in più occasioni; di fatti l’art. 185 c.p.p., comma 4, stabilisce espressamente che il principio di cui al comma 3 della medesima norma non si applica alle nullità concernenti le prove.

L’imputato R. ha presentato una memoria chiedendone l’acquisizione in quanto documento proveniente dall’imputato ai sensi dell’art. 237 c.p.p.; in tale dichiarazione egli ha svolto argomentazioni a sostegno della esattezza dell’ordinanza impugnata ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ principio consolidato (S.U., n. 7 del 475/2000, Mariano, Rv.

215839) che non è necessario il preventivo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso al difensore. Nel caso di specie il pubblico ministero non aveva disposto un’ispezione dei luoghi, ma aveva delegato alla polizia giudiziaria un’attività di descrizione dello stato dei luoghi, corredata da rilievi fotografici (attività non tipica), espletata il 3/3/2009, in relazione all’eventuale verifica della realizzazione di opere abusive: quindi non dovevano ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 364 e 369-bis c.p.p..

Peraltro anche se si fosse ritenuto dovuto tale adempimento, è stato precisato, proprio in riferimento ad atti di polizia giudiziaria, che la violazione dell’obbligo di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto avrebbe dovuto essere eccepita o prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo ai sensi dell’art. 182 c.p.p. e comunque non certo, come nel caso in questione, dopo la conclusione delle indagini preliminari, solo all’udienza dibattimentale dell’11 novembre 2009 (Cfr. sez. 3, n. 41625 del 20/12/2006, Moldoveanu e altro, Rv. 235545, in materia di omesso avviso in caso di sequestro si veda sez. 1^, n. 8107 dell’1/3/2010, Gravagna, Rv. 246382. In particolare, in tema di ispezione personale, si veda anche Sez. 4, n. 45622 del 26/11/2009, Maci, Rv. 245797).

Del resto, quand’anche si volesse ritenere l’atto di indagine espletato un’ispezione dei luoghi in senso proprio, come tale viziato da nullità per omessa notifica dell’informazione di garanzia, tale conseguenza non avrebbe mai potuto comportare la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, in quanto la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui sia compiuto l’atto nullo, conseguente alla declaratoria di nullità, non si applica alle nullità concernenti le prove, (cfr. Sez. 5, n. 14527 del 2/4/2009, PM in proc. Vinay, Rv. 243340).

Quindi il provvedimento impugnato, che determina un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, risulta abnorme e deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Foggia.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 3891 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 9.1.2007, rigettava la domanda di riparazione presentata da M.M., ex art. 314 c.p.p., comma 1, per la dedotta ingiusta detenzione (protrattasi complessivamente per anni 1, mesi 2 e giorni 23) sofferta in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 4.9.1993 e revocata il 7.12.1994 dalla Corte di Assise di Bologna, nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti dello stesso M. (unitamente ai coimputati Me.Ma., S.P. e S.W.) per i delitti connessi all’evento noto come (OMISSIS).

A seguito di detto tragico evento, nel quale vennero uccisi tre giovani Carabinieri – e prima della cattura dei fratelli Sa. e delle loro confessioni – il M. aveva scontato custodia cautelare in carcere per il fatto omicidiario ma, sottoposto al giudizio della Corte di Assise, era stato assolto per non avere commesso il fatto.

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, presentata dal M., veniva rigettata dalla Corte di appello sul presupposto che l’istante avesse dato causa per colpa grave alla misura cautelare assunta nei suoi confronti.

Sul ricorso proposto dall’interessato, questa Corte Suprema, con sentenza del 22.10.200&, annullava con rinvio l’ordinanza medesima, rilevando difetto della motivazione in ordine sia alla sussistenza della condotta gravemente colposa del M. sia al rapporto di causa ed effetto fra la condotta ravvisata come gravemente colposa ed il provvedimento restrittivo ingiustamente emesso.

In sede di rinvio, la Corte di Appello di Bologna – con ordinanza del 20.7.2009 – dichiarava inammissibile l’istanza di riparazione, ritenendo che la stessa fosse stata presentata (il 2.3.2005) oltre il termine biennale previsto dall’art. 315 c.p.p., comma 1 (due anni dal giorno in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento).

La Corte territoriale rilevava che:

– la sentenza che aveva assolto il M. in primo grado era stata pronunciata dalla Corte di Assise di Bologna in data 2.6.1995 ed avverso la stessa avevano proposto appello il pubblico ministero, le parti civili, l’Avvocatura dello Stato, i coimputati e lo stesso M., che chiedeva una diversa formula assolutoria;

– in data 5.7.2002, la Corte di Assise di appello di Bologna, con ordinanza camerale, aveva dichiarato inammissibile per rinuncia l’appello del P.M., nonchè inammissibile l’appello del M. (e dei coimputati S.P. e W.) a causa della ritenuta inappellabilità della pronuncia assolutoria;

– in data 15 10.2003, la Corte di Assise di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Avvocatura dello Stato;

– in data 11.12.2003, la Corte di Assise di appello di Bologna aveva definito il giudizio con sentenza divenuta irrevocabile il 18.5.2004, assolvendo il coimputato Me. da una imputazione di ricettazione e dichiarando anche inammissibile per rinuncia il gravame proposto dalle parti civili.

La stessa Corte di appello di Bologna argomentava che l’appello del M. era stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 5.7.2002, divenuta per lui irrevocabile l’1.10.2002, e che il giudizio di appello era stato instaurato e proseguito, in relazione alla responsabilità penale, soltanto nei confronti dell’originario coimputato Me. per una residua imputazione di ricettazione; nei confronti del M. era proseguito, invece, soltanto per i profili di responsabilità civile.

Il termine biennale previsto dall’art. 315 c.p.p., comma 1, doveva fare, perciò, decorrere – per il M. – dalla data (1.10.2002) in cui era divenuta irrevocabile l’ordinanza di inammissibilità dell’appello da lui proposto e non dalla data (18.5.2004) di irrevocabilità della sentenza della Corte di Assise di appello, che aveva riguardato soltanto la responsabilità penale del coimputato Me. e dichiarato inammissibile, per rinuncia, l’appello proposto dalle parti civili.

Avverso questo secondo provvedimento ha proposto nuovamente ricorso il difensore del M., il quale ha eccepito – sotto il profilo della violazione di legge – che il termine biennale previsto dall’art. 315 c.p.p., comma 1, dovrebbe farsi decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte di Assise di appello (18.5 2004), in quanto solo in quella data il giudizio di merito circa l’attribuibilità del fatto all’imputato avrebbe conseguito definitivamente la forza del giudicato.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va ribadito, anzitutto, l’orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’impugnazione della sentenza di proscioglimento ad opera della sola parte civile non incide sulla decorrenza del termine biennale previsto per la proposizione della domanda, atteso che tale gravame non è comunque suscettibile – anche in caso di accoglimento – di modificare il contenuto del provvedimento decisorio ai fini delle statuizioni penali (vedi Cass., sez. 4^ 25.6.2009, n 26427 e 14 11.2003, n. 43712).

Nella fattispecie in esame, però, il giudizio di appello era iniziato non solo a seguito dell’impugnazione proposta dalle parti civili ma anche per il gravame proposto dal P.M. e dagli altri coimputati e l’appello del P.M. era stato dichiarato inammissibile per rinuncia soltanto con ordinanza camerale.

L’art. 315 c.p.p. stabilisce che la domanda di riparazione deve essere proposta "entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento … è divenuta irrevocabile …" e la previsione che la sentenza di proscioglimento debba esser divenuta irrevocabile ha riguardo, quindi, a tutte le determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione. Se, pertanto, la sentenza sia stata impugnata da alcuno dei coimputati, un eventuale accoglimento della loro impugnazione può ridondare anche a favore dell’imputato ed anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione; mentre è l’impugnazione della sola parte civile che comporta la cristallizzazione dette statuizioni di ordine penale.

A conferma di tutto, va altresì rilevato che questa Corte- con la precedente sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 22.10.2008 – ha già ritenuto che tutti gli imputati siano stati definitivamente assolti con la sentenza dell’11.12.2003, divenuta irrevocabile il 18.5.2004.

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal M. deve ritenersi, conseguentemente, tempestiva, sicchè l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuova delibazione alla Cotte di Appello di Bologna.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 314, 315, 646, 611 e 623 c.p.p., annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6553 Ricusazione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 29.4.2010, la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione proposta in data 22.4.2010, nel corso dell’udienza preliminare, da C.L. nei confronti del GIP presso il Tribunale di Torino M.E., condannando la suddetta C. al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il suddetto GIP, nel rigettare una richiesta di dissequestro di autoveicolo presentata dal difensore della parte civile, aveva rilevato che si trattava di cosa pertinente al reato "in relazione alla quale non si può escludere la necessità nel prosieguo di ulteriori accertamenti peritali in sede dibattimentale, posto che gli indagati non hanno chiesto riti alternativi". Secondo la Corte d’Appello, il giudice non aveva anticipato e manifestato la propria decisione e il proprio giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputata, poichè dalla motivazione de qua non risultava che fosse stata scartata l’ipotesi della emissione di sentenza di improcedibilità; il provvedimento sul bene in sequestro era stato preso in funzione della necessità di conservare le prove, non essendo prevedibile allo stato l’ulteriore evolversi della vicenda processuale.

Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di C. L. chiedendo l’annullamento con rinvio della suddetta ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo i seguenti motivi:

-il giudice aveva manifestato indebitamente il proprio convincimento circa la responsabilità penale della C., poichè dal significato letterale della frase utilizzata dal giudice risultava che lo stesso aveva dato per scontato il rinvio a giudizio, a fronte della mancata richiesta di riti alternativi, e per eventuali ed ipotetici solo gli accertamenti peritali in sede dibattimentale;

-l’affermazione della Corte d’Appello – che il giudice, in materia di beni in sequestro, deve conformare le sue decisioni alla necessità di conservare le prove – è manifestamente illogica e infondata, perchè avrebbe potuto provvedere lo stesso giudice ad effettuare un accertamento tecnico e comunque provvedere sull’istanza di dissequestro dopo la propria decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso appare inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che, dalla motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, non risulta affatto che il giudice abbia scartato l’ipotesi di pronunciare sentenza di improcedibilità.

Di fronte alla richiesta, avanzata dalla parte civile, di restituzione dell’autovettura in sequestro, il giudice aveva il dovere di provvedere prontamente sulla suddetta richiesta, e non aveva alcun obbligo nè di disporre d’ufficio un accertamento tecnico nè di rinviare la decisione dopo aver concluso l’udienza preliminare.

Questa, se non fosse intervenuta una richiesta da parte dell’imputata di riti alternativi (possibile fino alla formulazione delle conclusioni), si sarebbe potuta concludere o con una sentenza di proscioglimento o con il rinvio a giudizio davanti al Tribunale dell’imputata.

Il giudice, non potendo e non dovendo in quel momento prendere la decisione che conclude l’udienza preliminare, ha respinto la richiesta di dissequestro, in quanto ha correttamente ritenuto di dovere garantire – nel caso in cui avesse rinviato a giudizio l’imputata – alle parti e al Tribunale la possibilità di chiedere o disporre accertamenti peritali sull’auto in sequestro.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-03-2011, n. 1934 Procedimento e punizioni disciplinari Sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. sezionale coordinato Monte Mario.

In data 30.10.2000 gli è stato inviato un atto di contestazione di addebiti relativamente a un suo comportamento non corretto.

In data 13.11.2000 l’interessato ha presentato le giustificazioni.

Con il provvedimento disciplinare del 31.1.2001, emesso dal Questore di Roma, gli è stata irrogata la sanzione disciplinare del richiamo scritto con la seguente motivazione "non informava tempestivamente l’ufficio di appartenenza della propria indisponibilità, né trasmetteva, nel più breve tempo possibile, il relativo certificato medico. Inoltre alla visita fiscale disposta nei suoi confronti risultava assente".

L’iter motivazionale dell’atto è così articolato:

"a). vista la mancanza segnalata dal Dirigente il Commissariato di P.S. sezionale coordinato Monte Mario in data 6.9.2000;

b). considerato che le giustificazioni rese dal dipendente non escludono le sue responsabilità disciplinari in merito alla mancanza contestatagli, in quanto è comunque emerso che lo stesso, disattendendo quanto previsto dall’art. 61 del DPR n. 782/1985, non comunicava tempestivamente la propria indisponibilità all’ufficio di appartenenza, né inviava, nel più breve tempo possibile, la relativa certificazione medica. Inoltre, risultava assente alla visita fiscale effettuata nei suo confronti".

Con il presente ricorso l’interessato – impugnando il predetto provvedimento disciplinare – deduce i seguenti motivi di diritto:

1). Eccesso di potere per insufficiente ed irragionevole motivazione della sanzione disciplinare relativamente alla presunta tardività della comunicazione dell’impedimento a prestare servizio; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 del DPR n. 782/1985;

2). Eccesso di potere per insufficiente ed irragionevole motivazione della sanzione disciplinare relativamente alla contestata omessa indicazione della prognosi e della diagnosi, nonché del luogo ove il ricorrente intendeva fruire del riposo medico; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 del DPR n. 782/1985;

3). Eccesso di potere per insufficiente ed irragionevole motivazione della sanzione disciplinare relativamente alla contestata intempestiva presentazione della documentazione medica; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 del DPR n. 782/1985;

4). Eccesso di potere per insufficiente ed irragionevole motivazione della sanzione disciplinare relativamente alla contestata assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo;

5). Eccesso di potere per irregolarità ed omissioni commesse nel corso dell’agire amministrativo; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del regolamento disciplinare DPR n. 737/1981.

In data 18.4.2001 si è costituita controparte.

Con ord. n. 2711/2001 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

Il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza dei motivi di censura dedotti nell’atto introduttivo del giudizio.

I). In via preliminare, giova richiamare la normativa in materia.

L’art. 3 del D.P.R. n. 737 del 1981, espressamente, prevede che: "Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

1) la reiterazione in lievi mancanze;

2) la negligenza in servizio;

3) la mancanza di correttezza nel comportamento;

4) il disordine nella divisa o l’uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;

5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell’alloggio collettivo di servizio;

6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.

Il richiamo é inflitto, per iscritto, dal capo ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende".

L’art. 61 del DPR n. 782/1985 disciplina le "malattie" e prevede che: "Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al Capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L’Amministrazione ha facoltà di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo".

II). A questo punto può passarsi all’esame del merito del ricorso.

Con il primo motivo di ricorso l’interessato sostiene che – in data 1.9.2000, alle h 13 – ha comunicato telefonicamente al piantone dell’ufficio di appartenenza, così come previsto dall’art. 61 DPR n. 782/1985, che quel giorno non avrebbe prestato servizio a causa di una forte patologia dolorosa. L’inizio del turno di servizio era previsto per le h 19; quindi la comunicazione suddetta veniva effettuata sei ore prima (tempestivamente appena presentatosi l’impedimento).

Con il secondo motivo il ricorrente precisa che non era in grado di fornire una diagnosi e una prognosi nel momento dell’insorgere della malattia mancando lo stesso della competenza medica necessaria.

L’art. 61 del DPR n. 782/1985 non dispone alcun obbligo a carico del dipendente di specificare, al momento della comunicazione telefonica, la patologia accusata ma, solamente, di comunicare tempestivamente l’impossibilità a prestare servizio.

Anche con il terzo motivo di ricorso l’interessato richiama la norma (art. 61 del DPR n. 782/1985) che comporta l’obbligo di trasmissione dei certificati medici nel più breve tempo possibile. Sul punto, fa presente di essersi adoperato in tempo per trasmettere la richiesta documentazione.

In data 5.9.2000 il P. ha presentato le certificazioni del medico curante e, in data 7.9.2000, ha depositato l’integrale documentazione medica.

Con il quarto motivo di ricorso il P. ha fatto presente che, al momento della visita fiscale di controllo, si trovava presso lo studio del proprio medico curante per visita di controllo (cfr., certificazione del medico stesso).

Infine, con il quinto motivo di ricorso l’interessato ha lamentato travisamento dei fatti ed omissioni istruttorie.

Tutti i motivi dedotti meritano positivo apprezzamento.

In linea generale, si ricorda che il potere discrezionale delle P.A. è assai ampio nell’apprezzare le varie ipotesi disciplinari e al giudice amministrativo non è consentito di ripercorrere l’intera formazione del provvedimento sanzionatorio ivi compresa soprattutto la valutazione degli illeciti una volta ricostruiti nella loro realtà.

Ciò è vero anche nel caso di un appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Anche in tal caso la valutazione dei fatti contestati, ai fini dell’accertamento della loro rilevanza disciplinare, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione stessa, sicché, fatte salve le ipotesi di manifesta irrazionalità o sproporzionalità, non vi è spazio per il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di comminare una determinata sanzione disciplinare (tra le tante, C.S., Sez. VI, 21.2.2007 n. 926 e 29.3.2007 n. 1455).

Ciò premesso, può dirsi però che, nel caso in esame, dagli atti di causa, emerge in modo incontestato che il ricorrente, con il suo comportamento complessivo, non è incorso in alcuna violazione della normativa in materia che assegna compiti e adempimenti precisi nelle ipotesi di malattia.

In particolare:

a). dall’interpretazione letterale e logica delle norme sopra richiamate non risulta alcun termine perentorio per la comunicazione dell’indisponibilità a prestare servizio causa malattia;

b). anche l’omessa indicazione, da parte del P., della diagnosi e prognosi della malattia non è un adempimento richiesto dalle norme; e, quindi, non è a lui imputabile a titolo di mancato adempimento, né di negligenza;

c). stesso discorso di cui al punto a) vale con riferimento alla presentazione della documentazione medica;

d). dalla documentazione in atti risulta confermato quanto sostenuto dal ricorrente a giustificazione della sua assenza alla visita fiscale disposta dalla PA; in proposito, il P. ha fatto presente che, in tale occasione, si trovava presso lo studio del proprio medico curante per visita di controllo dimostrando ciò mediante esibizione di certificazione del medico stesso;

e). in ultimo, alla luce di tutti gli atti depositati in giudizio, si ritiene non adeguata l’istruttoria svolta dall’amministrazione.

In conclusione, poiché nel caso di cui trattasi la sanzione del richiamo scritto deve ritenersi ingiustamente adottata sulla base di fatti che non possono essere contestati all’interessato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il presente ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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