Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27522 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4793 del 9 novembre 2005 la Corte di appello di Roma accolse l’appello proposto da C.A. e, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Velletri n. 2 dell’11 gennaio 2003, condannò P.T., proprietaria del fondo confinante con quello dell’appellante, ad arretrare la propria costruzione rispetto all’immobile di quest’ultimo ad una distanza pari all’altezza della costruzione medesima. La Corte motivò tale statuizione affermando che, poichè il Comune di Gorga, nel cui territorio si trovavano gli immobili, era sprovvisto di piano regolatore, la P. avrebbe dovuto edificare la sua costruzione osservando la prescrizione posta dalla L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1, lett. e), secondo cui, nei Comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, la distanza tra gli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato 10 marzo 2006, ricorre P.T., affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso e successiva memoria C.A., che propone anche ricorso incidentale, articolato su un solo motivo.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. L’unico motivo del ricorso principale proposto da P. T., denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 765 del 1967, art. 17 e degli artt. 875-877 cod. civ., lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto, nell’applicare la L. n. 765 del 1967, art. 17, che tale disposizione, come affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è incompatibile con il principio della prevenzione, con l’effetto che nel caso in cui la parte che costruisce per prima edifichi a distanza dal confine inferiore alla metà dell’altezza del suo fabbricato, l’altra parte può edificare o rispettando la distanza legale o in aderenza, chiedendo la comunione forzosa del muro costruito sul confine. Nel caso di specie, prosegue il ricorso, in applicazione di tale principio, la costruzione edificata dalla P. doveva ritenersi legittima, atteso che essa era stata realizzata in aderenza a quella dell’attore, che, come accertato dalla sentenza di primo grado, sorgeva sul confine.

In sede di controricorso e poi nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., parte resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, assumendo che la P., nel giudizio di appello, non aveva contestato, mediante la proposizione di impugnazione incidentale, le affermazioni con cui il Tribunale aveva affermato che le disposizioni di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 17, non sono integrative del codice civile e che la costruzione da lei realizzata era illegittima in quanto contrastante con le disposizioni edilizie nè aveva mai chiesto la comunione forzosa del muro, sicchè i primi due punti sarebbero ormai coperti da preclusioni processuali, mentre l’invocata applicabilità degli artt. 875 e 877 cod. civ., integrerebbe una domanda nuova. Queste eccezioni sono infondate.

Occorre premettere che, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, consentita alla Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, il Tribunale respinse la domanda del C. sulla base del rilievo che, nel caso di specie, dovessero trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 875 e 877 cod. civ., con l’effetto che la costruzione della P. era da ritenersi legittima in quanto costruita in aderenza al fabbricato dell’attore, che era stata eretto sul confine.

Tanto precisato, la prima eccezione sollevata dal controricorrente non ha pregio, tenuto conto che la decisione di primo grado aveva escluso l’applicabilità nel caso di specie della L. n. 765 del 1967, art. 17, in forza della considerazione che tale prescrizione non regolasse anche i rapporti tra privati. Trattasi all’evidenza di affermazione nei cui confronti non era ravvisabile alcuna soccombenza, nemmeno ipotetica, da parte della convenuta.

La seconda eccezione è pure infondata, avendo il Tribunale comunque affermato che la non conformità della costruzione della convenuta alle prescrizioni urbanistiche incideva soltanto nell’ambito del rapporto pubblicistico tra l’Amministrazione ed il privato ed era invece irrilevante nei rapporti tra privati. Anche in questo caso si tratta di affermazione favorevole alla convenuta, nei cui confronti, pertanto, non è ipotizzabile alcun; preclusione in suo danno.

La terza eccezione invece non ha pregio, dovendosi ritenere, nonostante la non chiara esposizione del motivo, soprattutto con riguardo al quesito che esso pone alla fine, che la ricorrente non abbia affatto richiesto l’applicabilità della disciplina codicistica al fine di ottenere la comunione forzosa del muro, ma soltanto al fine di dimostrare la legittimità della propria costruzione.

Tanto precisato, il motivo avanzato con il ricorso principale è fondato.

La Corte di appello di Roma si è determinata all’accoglimento della domanda dell’appellante C. sulla base della sola ed unica considerazione che, sorgendo gli immobili in un Comune che all’epoca non aveva ancora visto approvato il piano regolatore urbanistico, la distanza tra le costruzione restasse regolata dalla L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1, lett. E), secondo cui, nei Comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, la distanza tra gli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire. Sulla base di tale unica considerazione, ha quindi condannato la convenuta all’arretramento del proprio edificio, in quanto costruito in aderenza a quello dell’attore senza il rispetto della distanza minima prevista dalla legge speciale.

Così decidendo, il giudice di secondo grado ha arrestato la propria indagine ad un dato rilevante, ma non anche decisivo ai fini della risoluzione della controversia. La Corte romana avrebbe dovuto porsi ed esaminare anche la diversa la questione se, nel caso di specie, potesse operare la disciplina posta dagli artt. 875 e 877 cod. civ., in base al quale cui il confinante che costruisce per primo può edificare sia rispettando la distanza minima imposta dalla legge, che sul confine o a distanza inferiore alla metà di quella prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, salva in tali ultimi casi la possibilità per il vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente (Cass. n. 8465 del 2010; Cass. n. 11899 del 2002). In particolare, tale disciplina veniva in evidenza nel caso di specie, non tanto con riferimento al diritto di prevenzione, che necessariamente riguarda la posizione di chi costruisca per primo, ma con riferimento alla posizione del vicino che costruisca successivamente, avendo egli la facoltà sia di edificare a distanza legale sia di costruire in appoggio o in aderenza, Che questo tema dovesse considerarsi in realtà decisivo ai fini della risoluzione della lite risulta da una duplice considerazione.

La prima risiede nel rilievo, in fatto, che, come già evidenziato, la sentenza di primo grado, pur muovendo dalla ritenuta inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 17 della legge citata, in favore dell’art. 873 cod. civ., aveva respinto la domanda del C. proprio in ragione della disciplina posta dagli artt. 875 e 877 cod. civ., affermando la legittimità dell’edificio della P. in quanto eretto in aderenza alla costruzione della controparte, realizzata sul confine. La questione della applicabilità degli artt. 875 e 877 cod. civ. costituiva pertanto a pieno titolo materia del contendere e quindi doveva formare oggetto di esame da parte del giudice di appello; nè essa, come si vedrà, poteva considerarsi assorbita dalla ritenuta applicabilità della L. n. 765 del 1967, art. 17.

La seconda considerazione sta infatti nel rilievo che, come eccepito dalla ricorrente, il principio codicistico della prevenzione si applica anche alle situazioni nelle quali opera la disciplina della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17. Le relative prescrizioni, in quanto regolano la distanza tra fabbricati e non tra fabbricato e confine, sono sostanzialmente integrative dell’art. 873 cod. civ., con l’effetto che ad essa devono applicarsi le regole ed i principi previsti dal codice civile per la disciplina della distanza fra costruzioni su fondi finitimi, compreso quello della prevenzione, che non è escluso dalla legge speciale. In questo senso, invero, questa Corte si è già pronunciata (Cass. n. 3624 del 1999; Cass. n. 784 del 1998 e altre precedenti), sia pure registrando un contrasto che tuttavia è stato composto nel senso sopra indicato con la sentenza delle Sezioni unite n. 11489 del 2002, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione.

L’errore così compiuto dal giudice di secondo grado ha avuto un effetto senz’altro decisivo nella risoluzione della presente controversia. Esso si è infatti risolto in una sostanziale disapplicazione della richiamata disciplina codicistica e, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 877 cod. civ., la quale consente al prevenuto di costruire in aderenza alla fabbrica del vicino che sia stata realizzata sul confine.

Parte resistente deduce nel proprio controricorso che, anche ad ammettere l’applicabilità di tale disciplina, nel caso di specie non risulterebbe da nessun atto, ed anzi sarebbe smentita dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, la circostanza, che costituisce il presupposto di fatto per l’applicazione della disposizione in questione, che la propria costruzione sia stata realizzata sul confine. Questa argomentazione difensiva non ha però pregio, una volta considerato che, come anche dedotto dal ricorrente (pag. 3 del ricorso), la circostanza suddetta risulta accertata ed affermata dalla sentenza di primo grado, che essa non risulta in alcun modo smentita dalla decisione di appello e che lo stesso controcorrente non deduce nè prova di averla contestata con il proprio atto di gravame.

Il giudice di secondo grado, pertanto, non solo avrebbe dovuto esaminare l’applicabilità nel caso di specie della disposizione di cui all’art. 877 cod. civ., che era stata affermata dal giudice di primo grado, ma avrebbe dovuto altresì, sulla base degli elementi e circostanze di fatto risultanti dagli atti, farne concreta applicazione. Il ricorso principale va pertanto accolto.

3. Con il ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, C. A. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di appello non abbia esaminato la sua domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danni, avanzata nell’atto introduttivo del giudizio e poi riproposta con l’atto di appello.

Il motivo va dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento del ricorso principale, attenendo esso al tema del risarcimento del danno, che è questione consequenziale all’accertamento della illegittimità della costruzione realizzata dalla convenuta, illegittimità che invece deve essere esclusa.

4. Il ricorso principale va quindi accolto, mentre il ricorso incidentale è dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata. Sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante il rigetto dell’appello proposto dal C. avverso la decisione di primo grado, risultando la statuizione del Tribunale di Velletri, laddove ha ritenuto legittima la costruzione della convenuta in quanto costruita in aderenza alla costruzione dell’attore posta sul confine, conforme alla disposizione sopra richiamata di cui all’art. 877 cod. civ..

Le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da C. A. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2 dell’11 gennaio 2003; condanna il C. al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 500,00 per diritti e Euro 1.400,00 per onorari, per il giudizio di appello e in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 09-08-2011, n. 31581

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 27 gennaio 2010 il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha applicato a M.D. la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., interamente condonata, per i reati di cui agli artt. 581, 612 e 635 c.p..

Avverso tale sentenza l’imputato propone appello, dolendosi della mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati.

Il ricorso è fondato.

La prescrizione dei reati, infatti, è maturata il 9 agosto 2009, pure tenendo conto di due sospensioni per un totale di 120 gg. per rinvii richiesti dal difensore.

Poichè la sentenza è stata depositata il 27 gennaio 2010 – stesso giorno della lettura del dispositivo in udienza – a quella data la prescrizione era già maturata e doveva essere dichiarata dal giudice di merito.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la impugnata sentenza per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1194 Opposizione al precetto

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Svolgimento del processo

p. 1. A.R. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro M.L. avverso la sentenza del 16 dicembre 2008, con la quale il Giudice di Pace di Susa – a seguito di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza per valore da parte del Tribunale di Torino davanti al quale era stata proposta – ha provveduto sull’opposizione da lui introdotta avverso un precetto intimatogli il 1 marzo 2007 dalla M. per il pagamento di Euro 1.897,58 a titolo di mancato integrale pagamento del 50% delle spese mediche e scolastiche per la figlia A., sulla base di titolo esecutivo rappresentato da verbale di separazione consensuale dei coniugi del 21 aprile 1999, omologato dal Tribunale di Torino.

L’intimata non ha resistito al ricorso.

Motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 166 c.p.c. nonchè degli artt. 155 ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: "in presenza di un’azione fondata da una parte su di uno specifico titolo esecutivo, contestato nel merito dall’altra parte, il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione un diverso titolo esecutivo, non allegato nè richiamato dalle parti nei propri atti.

Il titolo esecutivo deve sussistere quando l’azione esecutiva è minacciata o iniziata e la sua validità ed efficacia debbono permanere durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale, non potendosi dare inizio ad un’azione esecutiva in sua assenza per poi allegarlo successivamente". p.1.1. Il Collegio rileva che il riportato quesito è inidoneo ad assolvere al requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c..

Questa norma è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto dell’art. 47 della stessa legge. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti, come quello in esame, introdotto con notificazione perfezionatasi – anche dal punto di vista del notificante – il 29 giugno 2009, anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata, che ha dispiegato i suoi effetti regolatori del contenuto del ricorso al momento in cui era pienamente vigente e non ha visto elisi detti effetti.

Ora, il sopra riprodotto quesito pone nella sua prima parte un interrogativo del tutto astratto e privo di alcun riferimento alla decisione impugnata e nella seconda enuncia – con implicita consequenzialità rispetto alla prima parte – un principio che dovrebbe rappresentare la corretta risposta al quesito.

In tali termini il quesito appare, però, pur potendo evocare astratti principi normativi di doverosa conoscenza per questa Corte, assolutamente privo del requisito della conclusività, necessario perchè la formulazione del quesito possa assolvere al suo scopo.

L’art. 366-bis c.p.c., infatti, quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questa contenuto è, pertanto, un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

E’ da avvertire che l’utilizzo del criterio del raggiungimento dello scopo per valutare se la formulazione del quesito sia idonea all’assolvimento della sua funzione appare perfettamente giustificato dalla soggezione di tale formulazione, costituente requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, alla disciplina delle nullità e, quindi, alla regola dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per cui all’assolvimento del requisito non poteva bastare la formulazione di un quesito quale che esso fosse, eventualmente anche privo di pertinenza con il motivo, ma occorreva una formulazione idonea sul piano funzionale, sul quale emergeva appunto il carattere della conclusività. Da tanto l’esigenza che il quesito rispettasse i criteri innanzi indicati.

Per altro verso, la previsione della necessità del quesito come contenuto del ricorso a pena di inammissibilità escludeva che si potesse utilizzare il criterio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, posto che quando il legislatore qualifica una nullità di un certo atto come determinativa della sua inammissibilità deve ritenersi che abbia voluto escludere che il giudice possa apprezzare l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo sulla base di contenuti desunti aliunde rispetto all’atto: il che escludeva che il quesito potesse integrarsi con elementi desunti dal residuo contenuto del ricorso, atteso che l’inammissibilità era parametrata al quesito come parte dell’atto complesso rappresentante il ricorso, ivi compresa l’illustrazione del motivo (si veda, in termini, già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007; (ord.) n. 15628 del 2009, a proposito del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6).

E’, altresì, da avvertire, che l’intervenuta abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. non può determinare – in presenza di una manifestazione di volontà del legislatore che ha mantenuto ultrattiva la norma per i ricorsi proposti dopo il 4 luglio 2009 contro provvedimenti pubblicati prima ed ha escluso la retroattività dell’abrogazione per i ricorsi proposti antecedentemente e non ancora decisi – l’adozione di un criterio interpretativo della stessa norma distinto da quello che la Corte di Cassazione, quale giudice della nomofilachia anche applicata al processo di cassazione, aveva ritenuto di adottare anche con numerosi arresti delle Sezioni Unite.

L’adozione di un criterio di lettura dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. dopo il 4 luglio 2009 in senso diverso da quanto si era fatto dalla giurisprudenza della Corte anteriormente si risolverebbe, infatti, in una patente violazione dell’art. 12 preleggi, comma 1, posto che si tratterebbe di criterio contrario all’intenzione del legislatore, il quale, quando abroga una norma, tanto più processuale, e la lascia ultrattiva o comunque non assegna effetti retroattivi all’abrogazione, manifesta non solo una voluntas nel senso di preservare l’efficacia della norma per la fattispecie compiutesi anteriormente all’abrogazione e di assicurarne l’efficacia regolatrice rispetto a quelle per cui prevede l’ultrattività, ma anche una implicita voluntas che l’esegesi della norma abrogata continui a dispiegarsi nel senso in cui antecedentemente è stata compiuta. Per cui l’interprete e, quindi, anche la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento Giudiziario, debbono conformarsi a tale doppia voluntas e ciò ancorchè, in ipotesi, l’eco dei lavori preparatori della legge abrogativa riveli che l’abrogazione possa essere stata motivata anche e proprio dall’esegesi che dia norma sia stata data. Invero, anche l’adozione di un criterio esegetico che tenga conto della ragione in mente legislatori dell’abrogazione impone di considerare che l’esclusione dell’abrogazione in via retroattiva ed anzi la previsione di una certa ultrattività per determinate fattispecie sempre in mente legislatoris significhino voluntas di permanenza dell’esegesi affermatasi, perchè il contrario interesse non è stato ritenuto degno di tutela.

Il primo motivo è, dunque, inammissibile perchè si conclude con un quesito inidoneo al rispetto dell’art. 366-bis c.p.c.. p.1.2. Il detto motivo sarebbe, comunque, inammissibile anche perchè mette di indicae specificamente gli atti ed i documenti sui quali si fonda.

Vi si fa riferimento, infatti, al verbale di separazione consensuale fra i coniugi omologato il 17 maggio 1999, del quale si riproduce il contenuto per la parte che sorreggerebbe il motivo, ma non si indica se e dove venne prodotto e da chi in sede di merito e, soprattutto, se e dove sia stato prodotto in questa sede di legittimità, al fine di consentire alla Corte di esaminarlo per riscontrare le allegazioni illustrative del motivo. Tali indicazioni non risultano fornite nemmeno nella parte espositiva del fatto.

Analoghe considerazioni merita il riferimento al precetto intimato dalla M., sul quale pure il motivo si fonda.

Stessa cosa dicasi per il riferimento al provvedimento presidenziale del 5 luglio 2007, del quale, peraltro, ambiguamente successivamente si deduce che no si rinverrebe in atti alcun elemento da cui ritrarre l’esistenza del provvedimento, il che non consente di comprendere se si voglia dire che l’atto non era stato introdotto in giudizio, pur avendo vis fatto riferimento il Giudice di Pace.

In tal modo risultano inosservati i principi sanciti da consolidata giurisprudenza di questa Corte sull’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, norma costituente il precipitato normativo del principio di autosufficienza (si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, fra tante; da ultimo Cass. sez. un. n. 22726 del 2011). p.2. Con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. nonchè degli artt. 155 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: "il verbale di omologa della separazione consensuale dei coniugi, di cui all’art. 155 c.c., comma 1, non costituisce titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., i favore di un coniuge per l’immediata ripetizione, nei confronti dell’altro coniuge cui sono pose a carico in misura pro quota, delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori, essendo necessario un ulteriore intervento del Giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, no suscettibili di essere desunti sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia, in quanto ivi indicati solo con riferimento alla tipologia di spese". p.2.1. Anche questa formulazione prospetta una quaestio iuris del tutto astratta, mancando di ogni riferimento pur succinto alla decisione impugnata ed alla vicenda concreta da essa giudicata, onde per esso valgono le medesime considerazioni svolte a proposito del quesito di cui al primo motivo e, dunque, la conclusione che esso è inidoneo ad assolvere al requisito dell’art. 366-bis c.p.c.. p.2.2. Il motivo è, comunque, nuovamente inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè si fonda sul precetto e sul verbale di separazione omologato, riguardo ai quali continua a mancare l’indicazione specifica nei termini di cui ala ricordata giurisprudenza. p.3. Con il terzo motivo si torna a denunciare "violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. nonchè degli artt. 155 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", oltre che "omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia i relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". p.3.1. Il motivo (che, per quanto attiene al quesito in questa occasione non impinge nell’inidoneità segnalata a proposito dei precedenti motivi, atteso che vi si fa un riferimento alla decisione impugnata, con l’evocare "il giudice") è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè si fonda nuovamente sul contenuto del verbale di separazione omologata e del precetto, riguardo ai quali continua a mancare l’indicazione specifica nei termini già enunciati a proposito degli altri due motivi. p.4. Il quarto motivo prospetta "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", ma non si conclude con la formulazione di alcun quesito di diritto, pur necessario (si vedano, ex multis, Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.) n. 1310 del 2010; sent. n. 5146 del 2011) e per tale ragione è anch’esso inammissibile. p.5. Conclusivamente, stante l’inammissibilità di tutti e quattro i motivi, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-03-2012, n. 3359 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che V.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, liquidando Euro 6.000,00 per anni sei di ritardo, ha accolto parzialmente la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi circa diciotto anni dalla data della presentazione della domanda di ammissione al passivo;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

che in prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che, preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione con altri ricorsi proposti avverso decisioni diverse, giacchè – a differenza dei casi esaminati con le sentenze n. 13377 del 2011, n. 18693 del 2011 e n. 23831 del 2011 – le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione in punto di data della domanda di insinuazione al passivo e di conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

che parte resistente ha eccepito la invalidità della procura rilasciata in calce al ricorso, per difetto del requisito prescritto dall’art. 83 c.p.c., comma 3; l’eccezione è priva di fondamento, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura è stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, ha riguardo ad un complesso di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi: sì che tale requisito sussiste ove, come nella specie, la procura su foglio separato risulti unita mediante spillatura al ricorso e notificata insieme con esso, senza che in contrario possa addursi la presenza di spazi vuoti nell’ultima pagina del ricorso, che avrebbero reso non necessario l’utilizzo di foglio separato per il rilascio della procura (cfr. Cass. S.U. n. 2646/98;

Id. n. 13666/02; sez. L n. 12332/09);

che con i primi sei motivi sì censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni;

che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che, sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1^, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

che l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi;

che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di Euro 10.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di undici anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciotto quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a V.A. la somma di Euro 10.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione, limitatamente al giudizio di merito, in favore del difensore antistatario.

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