Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5534 Concorso di colpa del danneggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.F., P.M. e S.G. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il Comune di Milazzo e l’Amministrazione provinciale di Messina esponendo di essere proprietari di immobili siti in (OMISSIS) e che tale vico veniva invaso continuamente in occasione di precipitazioni atmosferiche9 dalle acque che si riversavano nelle abitazioni.

Nel corso del 1987, a causa della rottura della rete fognante, le acque putride provenienti da detta rete si riversarono nelle abitazioni causando danni alle strutture, agli arredi ed agli intonaci degli immobili.

Gli attori chiedevano al Tribunale di Messina la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio il Comune di Milazzo e l’Amministrazione provinciale di Messina che chiedevano l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di San Filippo del Mela.

Quest’ultimo si costituiva con atto del 26 settembre 1994.

Con ordinanza dell’8 ottobre 1990 al suddetto giudizio veniva riunito quello promosso da s.g., C.G., D.B. S., L.M.G., M.G., C.C. e R.S. con atto di citazione dell’1 giugno 1990.

Con sentenza del 28 luglio 2001 l’Amministrazione provinciale di Messina veniva riconosciuta unica responsabile del sinistro e veniva condannata a risarcire i danni agli attori.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Provincia Regionale di Messina chiedendo escludersi la propria responsabilità e ritenersi unici responsabili i comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela.

Questi ultimi chiedevano la conferma della sentenza impugnata.

Gli altri appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello proposto e in via incidentale, la condanna della Provincia Regionale di Messina al risarcimento dei maggiori danni riconosciuti nella c.t.u..

La Corte d’Appello di Messina riconosceva agli attori il pagamento dell’intero quantum del danno accertato nella relazione del c.t.u. ma riteneva la Provincia Regionale di Messina responsabile solo in ragione del 50%, ponendo il rimanente 50% a carico degli attori che avevano allacciato abusivamente gli scarichi delle loro abitazioni alla condotta esistente sulla via (OMISSIS) (ex art. 1227 c.c., comma 1). La Corte confermava quindi il rigetto delle domande nei confronti dei comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela; condannava l’appellante Provincia Regionale di Messina alle spese sostenute dal Comune di Milazzo (per il secondo grado) ed alla metà di quelle sostenute dai danneggiati nei due gradi di giudizio, confermata l’altra metà.

Propongono ricorso per cassazione P.A., S. G., Si.Gi., s.g., D.G. G., M.G., D.B.S., D.L.C. M., D.L.F., D.L.A., C.C., L.M.R., L.M.G. con un unico motivo e presentano memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Milazzo.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il Comune di San Filippo del Mela.

Resiste con separati controricorsi e propone ricorsi incidentali la Provincia Regionale di Messina, contro il Comune di San Filippo del Mela, contro il Comune di Milazzo e contro P.A., S.G., Si.Gi., s.g., D.G.G. n.q. di erede di C.G., M. G., D.B.S., D.L.C.M., D.L. A., C.C., L.M.R..

Motivi della decisione

I ricorsi sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

I ricorrenti lamentano in particolare che la Corte d’Appello è incorsa in ultrapetizione avendo pronunciato oltre i limiti della richiesta e delle eccezioni delle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non sono rilevabili d’ufficio, per non avere la provincia di Messina, nel corso del giudizio, sollevato l’eccezione di responsabilità e proposto la relativa domanda.

Infatti nell’atto di appello la Provincia Regionale di Messina lamentava che il giudice di primo grado aveva errato per aver estromesso i comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela per carenza di legittimazione passiva. Secondo la Provincia tali comuni sono esclusivi responsabili dei fatti oggetto di causa, in quanto la rete fognaria sarebbe di pertinenza e/o di proprietà dei comuni estromessi che avevano l’obbligo di adeguare tale condotta alle necessità e alla funzione della stessa.

Nessuna domanda era stata proposta dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti degli attuali ricorrenti.

Il motivo è infondato in quanto la Provincia aveva lamentato in appello che il danno liquidato in primo grado non era corrispondente a quello effettivamente subito onde pure d’ufficio la Corte poteva rilevare il concorso di colpa di cui all’art. 1227 c.c., comma 1.

L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227 c.c., comma 1 – la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non concretando un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d’appello può valutare d’ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità (Cass. 22 marzo 2011, n. 6529).

L’impugnata sentenza, alla stregua delle risultanze processuali, considerati l’allaccio abusivo nella condotta delle acque nere da parte delle abitazioni dei ricorrenti e la richiesta da parte dell’Amministrazione Provinciale di una riduzione del quantum, ha fondato la sua decisione su una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalla parte.

Per tale ragione la Corte non è incorsa in ultrapetizione accogliendo la diminuzione del quantum.

Con il primo motivo del ricorso incidentale del 14 luglio 2010 la Provincia Regionale di Messina denuncia "Violazione art. 115 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., commi 3 e 5".

Secondo parte ricorrente incidentale il Tribunale e la Corte hanno determinato il danno subito dagli attori senza che sia stata fornita alcuna prova dalle parti e basandosi solo sulle consulenze tecniche.

L’Amministrazione provinciale ha espressamente rilevato che non era stata fornita e non vi era agli atti alcuna prova sul quantum richiesto dagli attori, per cui le domande attrici avrebbero dovuto essere rigettate.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente, si rileva che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorie in senso proprio, poichè ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito che, nel caso in esame ha ritenuto opportuno ammetterla (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881).

Il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass., 23 febbraio 2006, n. 3990). Nel caso in esame la C.t.u. fu chiesta proprio per accertare quale fosse la causa della fuoriuscita dei liquami fognari mentre la determinazione dei danni fu effettuata attraverso riscontri fotografici e tramite gli accertamenti effettuati dai corpi di polizia intervenuti sul posto nell’immediatezza della calamità.

Quanto alla valutazione e utilizzazione dei risultati della stessa C.t.u. si rileva che qualora sia stata disposta e il giudice ne condivida i risultati, egli non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia "Violazione art. 116 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, e per quanto riguarda sia la responsabilità e sia l’ammontare dei danni".

Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere che solo a seguito dell’abusivo allacciamento alla rete fognaria si era determinata la fuoriuscita di acque putride ed assume, inoltre, che la sola valutazione presuntiva dei danni da parte del C.t.u. non poteva essere sufficiente.

Ove fosse stata disposta una nuova c.t.u. la Corte avrebbe avuto una più chiara identificazione dei luoghi, delle responsabilità e dell’ammontare dei danni.

Sul punto la Corte non ha motivato circa la mancata ammissione di nuove indagini tecniche.

Il motivo è infondato.

Secondo l’impugnata sentenza va riconosciuta la responsabilità dell’Amministrazione provinciale, proprietaria della strada perchè la stessa non provvide tempestivamente ad adeguare la propria vecchia condotta alla nuova situazione venutasi a creare a seguito dell’intersezione dell’autostrada. Con la realizzazione di una nuova condotta di raccolta di acque bianche di adeguate e maggiori proporzioni fu invece eliminato ogni inconveniente.

Per quanto riguarda la disposizione di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, la decisione, anche implicita, del giudice d’appello di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., 17 dicembre 2010, n. 25569).

Con il terzo motivo parte ricorrente incidentale denuncia "Violazione art. 100 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per l’estromissione di Comuni di Milazzo e S. Filippo del Mela".

Secondo la Provincia regionale di Messina il Tribunale e la Corte d’Appello hanno errato nel non ritenere responsabili dei danni subiti dagli attori i comuni di Milazzo e S. Filippo del Mela, basandosi sul fatto che la strada apparteneva alla provincia, senza prendere in considerazione le doglianze della provincia stessa sull’inesattezza delle conclusioni prese dal c.t.u. e senza disporre una più dettagliata consulenza.

Il motivo è infondato.

Secondo l’impugnata sentenza la proprietà della strada, su cui insiste la via (OMISSIS), nonchè la proprietà della condotta da cui si è verificato il rigurgito delle acque bianche e nere che ha provocato i danni lamentati appartengono all’Amministrazione provinciale.

Per tale motivo non possono essere considerati responsabili i comuni di Milazzo e San Filippo del Mela in quanto non proprietari della condotta.

Con ricorso incidentale il Comune di S. Filippo del Mela denuncia "Violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., e vizio di motivazione in relazione alla mancata liquidazione delle spese giudiziali".

Secondo parte ricorrente incidentale la sentenza impugnata ha omesso totalmente l’esame della domanda di appello incidentale relativa alle spese del primo grado ed ha pure omesso di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione delle spese del secondo grado, malgrado la soccombenza assoluta dell’amministrazione provinciale sul punto, sia in primo che in secondo grado.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La sentenza impugnata ha infatti omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di secondo grado.

Di conseguenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, la Provincia regionale di Messina deve essere condannata alle spese del giudizio di secondo grado che si liquidano in Euro 3.390,00, oltre accessori a favore del Comune di San Filippo del Mela.

Il ricorso incidentale del 27 settembre 2010 della Provincia regionale di Messina è inammissibile poichè l’impugnazione, per i medesimi motivi, era stata già oggetto del controricorso e ricorso incidentale del 14 luglio 2010.

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere rigettato il ricorso principale di P.A., di S.G., di Si.Gi., di s.g., di D.G. G., di M.G., di D.B.S., di D.L. C.M., di D.L.F., di D.L.A., di C.C., di L.M.R., di L.M.G.; deve essere rigettato il ricorso incidentale della Provincia regionale di Messina dei confronti di P.A., di S.G., di Si.Gi., di s.g., di D.G. G., di M.G., di D.B.S., di D.L. C.M., di D.L.F., di D.L.A., di C.C., di L.M.R., di L.M.G., del Comune di Milazzo e del Comune di San Filippo del Mela del 14 luglio 2010; deve essere dichiarato inammissibile il secondo ricorso incidentale della provincia regionale di Messina nei confronti del comune di San Filippo del Mela del 27 settembre 2010; deve essere accolto il ricorso incidentale del comune di San Filippo del Mela e, decidendo nel merito deve essere condannata la Provincia regionale di Messina alle spese del secondo grado che si liquidano in L. 3.390,00, oltre accessoria a favore del Comune di San Filippo del Mela.

Devono essere compensate le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e la Provincia regionale di Messina e quest’ultima deve essere condannata alle spese del giudizio di cassazione, a favore del Comune di Milazzo e del Comune di San Filippo del Mela, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale di P.A., di S.G., di Si.Gi., di s.g., di D.G.G., di M. G., di D.B.S., di D.L.C.M., di D.L.F., di D.L.A., di C.C., di L.M.R., di L.M.G.; rigetta il ricorso incidentale della Provincia regionale di Messina dei confronti di P.A., di S.G., di Si.Gi., di s.g., di D.G.G., di M. G., di D.B.S., di D.L.C.M., di D.L.F., di D.L.A., di C.C., di L.M.R., di L.M.G., del Comune di Milazzo e del Comune di San Filippo del Mela del 14 luglio 2010; dichiara inammissibile il secondo ricorso incidentale della provincia regionale di Messina nei confronti del comune di San Filippo del Mela del 27 settembre 2010; accoglie il ricorso incidentale del comune di San Filippo del Mela e decidendo nel merito condanna la Provincia regionale di Messina alle spese del giudizio di secondo grado che liquida in Euro 3.390,00 oltre accessori a favore del medesimo Comune di San Filippo del Mela.

Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali ( P.A., S.G., Si.

G., s.g., D.G.G., M. G., D.B.S., D.L.C.M., D.L. F., D.L.A., C.C., L.M.R., L.M.G.) e la Provincia regionale di Messina; condanna la Provincia regionale di Messina alle spese del giudizio di cassazione a favore del Comune di Milazzo che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge;

condanna la Provincia regionale di Messina al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti del Comune di San Filippo del Mela che liquida in Euro 2.800,00 di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 08-11-2011, n. 40346 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Messina per rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria, conseguente al fallimento della s.a.s. Emmeci Elevator Service, e condannato, con sentenza 23.11.06, alla pena ritenuta di giustizia.

Al predetto era addebitata la sottrazione del compendio contabile societario, non più rinvenuto in sede di inventario.

Con sentenza 9.7.10 la Corte di appello di Messina ha confermato la prima decisione.

Ha proposto ricorso il C. dolendosi dell’erronea applicazione della legge penale e del difetto di motivazione sostenendo che i giudici avevano ritenuto consumato il reato fallimentare senza avere offerto la prova dell’esistenza, nella disponibilità dell’imputato, del corredo documentale.

Al riguardo, infatti, insufficiente risultava l’annotazione negoziale che attestava, all’atto della cessione di azienda, che la documentazione non soltanto esisteva, ma era compiutamente tenuta, in quanto mancava una complessiva valutazione unitaria delle prove acquisite sicchè l’argomentazione si appalesava carente.

Si deduceva inoltre violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in quanto la condotta doveva riguardarsi come ipotesi di bancarotta documentale semplice, reato insuscettibile di essere perseguito perchè prescritto.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

La decisione impugnata ha puntualmente evidenziato il corredo probatorio che sostiene l’accusa.

Non soltanto, infatti, il riscontro documentale, puntualmente indicato, attesta l’esistenza della contabilità, ma inoltre l’inequivoca affermazione del commercialista T.F. è stata nel senso di aver riscontrato la notazione, affermando egli di aver detenuto per breve tempo il compendio documentale e di averlo riconsegnato avendo declinato l’invito a seguire professionalmente la società.

La circostanza è sufficiente non soltanto ad attesi il momento oggettivo della fattispecie, ma anche a finalità soggettiva, evidente essendo che la sottrazione della faccia documentale ha cagionato immediato pregiudizio alla massa del credito, impossibilitati ad un puntuale accertamento del patrimonio e dei movimenti prodromici al dissesto.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 24-11-2011, n. 43360

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25.5.2010 la Corte di appello di Genova riformava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, in data 28.6.2006, aggravando la misura della condanna inflitta a S. K. per il reato di tentato omicidio aggravato, in accoglimento dell’appello del Pm che aveva chiesto che non venissero riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

La condanna dell’imputato, ritenuto colpevole di avere colpito con un coltello al torace G.A., si fondava sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla persona offesa e dalla di lui moglie, T.C., che vennero acquisite agli atti del dibattimento a norma dell’art. 512 c.p.p., per esserne divenuta impossibile la ripetizione. Secondo i giudici di merito non poteva trovare applicazione nel caso di specie l’art. 512 bis c.p.p., che consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari di soggetti residenti all’estero citati e non comparsi, avendosi riguardo a soggetti sì stranieri, ma residenti in Italia.

La T. ed il G. non solo abitavano in (OMISSIS), ma avevano carta di identità italiana, ragione per cui non era prevedibile una loro irreperibilità. Per questo le dichiarazioni dei due venivano ritenute utilizzabili attraverso la lettura in dibattimento.

Il fatto veniva ritenuto correttamente inquadrabile nel tentato omicidio, in considerazione della zona corporea attinta di carattere vitale, l’arma da punta usata, la natura violenta del colpo infetto, elementi con sufficiente attitudine dimostrativa della prevedibilità di un rilevante pericolo di morte accettato dall’agente.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la difesa per dedurre violazione dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis essendosi le due fonti di cui sono state acquisite le dichiarazioni rese in sede di indagini, costituenti le uniche prove a carico dell’imputato messe in evidenza nella sentenza impugnata, sottratte, per libera scelta, all’esame diretto con lo stesso. Sottolinea la difesa che non basta che l’esame sia divenuto impossibile, poichè occorre che tale impossibilità sia connotata dal requisito dell’oggettività e che l’onere di provare tali condizioni ricade sul soggetto che ne chiede la lettura. E’ stato osservato che non si sa dove erano finiti i testimoni, ragione per cui non si può escludere che l’allontanamento dei due sia stato volontario, non ricorrendo spunti accreditanti l’uso di pressioni o minacce. Mancherebbe quindi la prova rigorosa, che doveva offrire l’accusa, sull’impossibilità sopravvenuta a confrontarsi nel dibattimento ad opera delle due fonti, non bastando una verifica burocratica sulla mera irreperibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’opinare dei giudici di merito sulla necessità di fare riferimento alla previsione dell’art. 512 c.p.p. e non già a quella dell’art. 512 bis c.p.p. è corretto, avendosi riguardo a testimoni che, come documentato, risiedevano in (OMISSIS), ad un ben preciso indirizzo, ed erano in possesso di carta di identità rilasciata da tale comune.

Corretta è stata anche la conclusione in termini di imprevedibilita della loro assenza al dibattimento, visto che entrambi avevano rilasciato dichiarazioni alla polizia giudiziaria e ciò autorizzava a ritenere che si sarebbero presentati nella fasi successive del processo.

Ciò posto, deve essere però evidenziato che secondo il diritto vivente, espresso nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sent.

25.11.2010/14.7.2011, n. 27918), deve ritenersi che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU (sent. 18.5.2010, Ogaristi/Italia).

Poichè dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la piattaforma probatoria si esaurisce negli atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, deve essere disposto l’annullamento con rinvio, per nuovo giudizio da condurre alla luce del principio di diritto di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 66

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, con il presente ricorso, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe relativi alla procedura di gara indetta dalla resistente E. SpA per l’affidamento dei "servizi di vigilanza privata presso il centro direzionale E. di San Donato Milanese";

che con nota, ritualmente notificata e depositata, S.S. ha rinunziato al ricorso;

Ritenuto:

che, ex art. 35, comma 2, ne consegue l’estinzione del giudizio;

che sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Marco Poppi, Referendario, Estensore

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