T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-11-2011, n. 8425 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile in quanto il deposito del ricorso è tardivo rispetto al termine dimidiato di 15 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Infatti, per tutti i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l’adozione e l’esecuzione di misure cautelari, tutti i termini – ad eccezione di quello per la notifica – sono dimezzati (art. 87, comma 3 c.p.a.).

Nel caso in esame, la notifica del ricorso si è perfezionata in data 26.5.2011 mentre il deposito è avvenuto in data 16.6.2011.

Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a. va dichiarato irricevibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2012, n. 5507 Riparazioni, miglioramenti, addizioni

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Svolgimento del processo

Con citazione 8.3.90 D.R. esponeva: con scrittura privata 29.6.1982 si era obbligata ad acquistare da L.E. un immobile sito in (OMISSIS); a seguito di sentenza di risoluzione, per suo inadempimento di detto contratto, non aveva ricevuto alcun indennizzo per le addizioni e le migliorie apportate all’immobile stesso. Conveniva, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, la L. per sentirla condannare al pagamento,a titolo di indennizzo,della somma di L. 57.092.480, oltre rivalutazione ed interessi, previa compensazione con le somme dovute da essa attrice per spese legali liquidate a favore della convenuta, nel giudizio per la risoluzione del contratto preliminare. Si costituiva la L. sostenendo che alcune delle c.d. migliorie erano state realizzate abusivamente dall’attrice, dopo il verbale 29.12.82 di sequestro dell’immobile con cui la D. era stata nominata custode; chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, la compensazione dell’eventuale credito riconosciuto in favore della D. con le somme da quest’ultima dovute per spese giudiziali e per la demolizione delle strutture murarie abusive.

Assunta la prova testimoniale ed espletata C.T.U., il Tribunale, con sentenza 31.5. 2004, liquidava, in favore della D., la somma di Euro 37.574,55; compensava interamente detta somma con il maggiore importo dovuto dalla D. alla L. in forza della sentenza 687/85 del Tribunale di Lecce, dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza D.R. proponeva appello cui resisteva la L., a seguito del cui decesso si costituiva l’erede, C.A..

La Corte di Appello di Lecce,con sentenza depositata il 15.12.2009, rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Osservava la Corte di merito che i rilievi "tecnico-matematico svolti nell’atto di gravame" erano privi di fondamento e che il giudice di prime cure aveva correttamente determinato il valore delle migliorie, ex art. 1150 c.c., secondo i criteri esposti nella C.T.U. espletata in primo grado.

Per la cassazione di tale decisione la D. propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso C.A. chiedendo,in via preliminare, statuizione di ufficio sulla propria carenza di legittimazione passiva, posto che L.E. aveva alienato l’immobile in questione nel 1989, ancor prima della instaurazione del giudizio di primo grado, assumendo, inoltre,che il mancato adempimento all’obbligo di restituzione dell’immobile rendeva inesigibile il rimborso per le migliorie.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

1) violazione del combinato disposto degli artt. 303, 190 e 359 c.p.c. (vecchio testo) e violazione del principio del contraddittorio, posto che, all’udienza collegiale del 14.11.08, C.A. si era costituita irritualmente, non avendo osservato il termine di dieci giorni prima dell’udienza stessa; il giudice di appello era, quindi, incorso nella violazione del principio del contraddittorio per aver preso in esame quanto esposto con detta costituzione;

2) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per mancato esame dei motivi d’appello e vizio logico della motivazione, laddove la Corte di merito aveva omesso di pronunciare sui motivi nn. 1 e 5, riguardanti, rispettivamente, l’attinenza, al caso di specie, degli elementi utilizzati dal C.T.U. per determinare l’aumento di valore del bene e l’assenza di prova sulla rimozione delle opere,come sostenuta dalla convenuta;

3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; il giudice di appello, condividendo le conclusioni del C.T.U., aveva determinato il valore dell’immobile con riferimento al "costo" delle opere migliorative, incrementato dagli indici Istat ed ai costi delle addizioni, omettendo di valutare l’aumento di valore dell’immobile ex art. 1150 c.c. incorrendo, inoltre, nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere applicato l’art. 1150 c.c., comma 1 sul possesso di malafede;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1150 c.c., per avere la sentenza impugnata applicato il comma 1 di detta norma anzichè il terzo ed il comma 5;

5) motivazione contraddittoria e violazione dell’art. 1150 c.c. in quanto la sentenza di primo grado aveva calcolato l’aumento di valore dell’immobile escludendo il costo delle addizioni;

6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè errata applicazione dell’art. 2043 c.c. e violazione dell’art. 1150 c.c.;

erroneamente era stata detratta dalle migliorie indennizzabili la spesa occorrente per la rimozione delle opere difformi dal progetto originario (tramezzi e una scala interna) benchè la D. non avesse provato di averle demolite ed, anzi, fosse risultata la permanenza di dette opere al momento della vendita dell’immobile;

7) nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1282 c.c.; il giudice di appello aveva omesso di pronunciare sul terzo motivo con cui si sosteneva che il credito della convenuta per spese di lite non era soggetto a rivalutazione monetaria; al riguardo la sentenza impugnata si limitava ad affermare che "entrambi i rispettivi crediti sono stati rivalutati e maggiorati d’interessi". Il primo motivo di ricorso è infondato, non avendo la ricorrente dedotto di aver eccepito nel giudizio di merito la illegittimità di cui si duole e, peraltro, del tutto generica è l’affermazione secondo cui non avrebbe potuto esaminare gli scritti depositati da controparte.

La seconda doglianza è priva di autosufficienza e, come tale inammissibile, posto che non è stato riportato in ricorso il tenore letterale dei motivi il cui esame sarebbe stato omesso.

La terza censura è infondata; la sentenza impugnata ha affermato che il rapporto tra il valore del rustico e quello dell’immobile rifinito era stato enunciato dall’appellante solo in astratto, senza alcun riferimento al caso concreto e che la determinazione del valore delle migliorie era stata effettuata dal C.T.U. con specifico riguardo alla situazione di degrado in cui l’immobile era stato consegnato, affermazione che non è stata contestata; nel resto la Corte di merito ha ritento condivisibile la C.T.U. di primo grado anche alla luce dei chiarimenti resi dal C.T.U.; ha negato, comunque, che si fosse verificato un incremento di valore dell’immobile superiore al costo delle opere ed ha escluso la modificabilità del capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto applicabile il disposto dell’art. 1150 c.c., laddove ha evidenziato (pag. 5 sent. imp.) che l’applicabilità dell’art. 1150 c.c. costituiva "questione sulla quale non vi è contrasto tra le parti, che non hanno invero, sul punto sollevato alcun motivo di doglianza".

La motivazione della Corte, fondata essenzialmente sull’adesione alle conclusioni del C.T.U., è esente da vizi logici e giuridici sicchè non è censurabile in sede di legittimità sulla base di una mera valutazione alternativa della ricorrente che, fra l’altro, non ha riportato in ricorso il motivo di appello che sarebbe stato erroneamente valutato con conseguente difetto di autosufficienza, sotto tale profilo, del motivo in esame.

Il quarto motivo è privo di autosufficienza in quanto non riporta il testo della C.T.U. cui si sarebbe adeguata la sentenza in violazione di detta norma. Il quinto motivo prospetta una questione nuova e, comunque, sul punto, la sentenza impugnata ha affermato che i rilievi di ordine tecnico-matematico svolti nell’atto di gravame erano tutti privi di fondamento. Il sesto motivo, concernente l’omessa pronuncia sul difetto di prova relativo alla rimozione delle opere abusive da parte della L., non è autosufficiente non essendo stato specificato il motivo di appello sul punto e, peraltro, la sentenza ha dato conto, con adeguata motivazione, del costo delle opere necessarie per eliminare il degrado, condividendo l’affermazione del primo giudice secondo cui non doveva tenersi conto delle opere abusive perchè non previste nel progetto.

Del pari privo di autosufficienza è il settimo motivo, in difetto di una pronuncia sul motivo di appello secondo cui il credito della L. per spese di lite non era soggetto a rivalutazione e non essendo stato riportato il tenore del motivo di appello di cui sarebbe stato omesso l’esame.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 08-11-2011, n. 40330

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione F.S. quale imputata e quale parte civile avverso la sentenza del Tribunale di Rieti – sez. di Poggio Mirteto – in data 13 novembre 2008 con la quale la stessa F. ha visto confermare la pronuncia di condanna emessa a suo carico in primo grado per il reato di lesioni personali volontarie commesso in danno di M.M.G. il (OMISSIS).

Contestualmente, con la sentenza impugnata dalla F. in qualità di parte civile, è stato sovvertito il giudizio di condanna emesso in primo grado a carico di M. che si è vista assolvere dalla contestazione di lesioni personali volontarie in danno della F..

Tra le due donne (la M. inquilina di un locale di proprietà della F.) era insorta una controversia violenta, riguardante il pagamento di canoni. La Corte d’appello, diversamente dal giudice di primo grado, aveva ritenuto che ad aggredire fosse stata soltanto la F., secondo quanto dichiarato non solo dalla persona offesa ma anche da testimoni. Aveva pertanto confermato la sua condanna assolvendo la M..

Deduce la ricorrente:

1) Il travisamento delle prove: erano stati indotti a carico della F. testi di dubbia attendibilità atteso che di essi non era stata fatta menzione in querela nè ai Carabinieri.

Si tratterebbe comunque di soggetti che non avevano assistito alla aggressione presunta;

2) Il vizio di motivazione sulla valutazione riguardante la certificazione medica prodotta dalla imputata in ordine alle lesioni che essa sosteneva esserle state inferte dalla M..

Il ricorso è inammissibile perchè il gravame è stato basato su ragioni diverse da quelle ammesse davanti al giudice della legittimità dall’art. 606 c.p.p.. La difesa ha lamentato presunte inattendibilità dei testi fondate su circostanze di fatto oltretutto estranee alla loro deposizioni e connesse al contenuto della querela o delle altre dichiarazioni della persona offesa.

Dalla sentenza di merito si ricava, viceversa, che non solo la indicazione dei testi è stata effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità di legge, ma anche che la relativa deposizione è risultata del tutto convergente, tenuto conto anche delle allineate affermazioni dell’agente di PG intervenuto.

In conclusione la censura della difesa si rivela volta a criticare il merito delle deposizioni oltre che generica e manifestamente infondata sicchè merita di essere dichiarata inammissibile.

Del pari del tutto generica è la doglianza sub 2) mirata a far rilevare una presunta disparità nelle valutazioni dei certificati medici delle parti, laddove il giudizio di credibilità espresso dai giudici riguardo alla documentazione prodotta dalla M., come prova del reato consumato ai suoi danni, si basa sulla conferma che alla stessa deriva dalle deposizioni degli altri testimoni.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.

In base al principio di soccombenza la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000 nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 1200 oltre accessori come per legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 3365

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Svolgimento del processo

Con decreto prot. 115/2010, la Prefettura di Milano disponeva l’annullamento del contratto di soggiorno stipulato, a seguito di procedura di emersione di cui alla legge 102/2009, dal cittadino straniero sig. D.L..

Contro il citato decreto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione di legge, in particolare degli artt. 7 e 10 della legge 241/1990;

2) violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/1998.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 24.2.2011, il Collegio disponeva con ordinanza n. 420/2011 incombenti istruttori, che erano reiterati con successiva ordinanza n. 548 del 24.3.2011.

Con ultima ordinanza n. 755 del 5.5.2011, la domanda di sospensiva era accolta, seppure ai fini di un motivato riesame del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 15.12.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento, seppure nei sensi seguenti.

Il provvedimento impugnato giustifica l’annullamento del contratto di soggiorno con riferimento ad una condanna che sarebbe stata inflitta al ricorrente dal Tribunale di Venezia, sezione di Chioggia, per violazione della proprietà intellettuale ex art. 171 della legge 633/1941.

Tenuto conto della genericità del riferimento, questa Sezione ha disposto istruttoria, attraverso ben due ordinanze, chiedendo all’Amministrazione chiarimenti sui fatti di causa ed in particolare copia della sentenza di condanna menzionata, per valutarne concretamente la portata e la sua riconducibilità ai reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, ostativi all’emersione secondo l’espressa previsione dell’art. 1 ter comma 13 della citata legge 102/2009.

L’Amministrazione è però rimasta inerte, senza alcuna giustificazione così come è restata colpevolmente inerte a fronte dell’ordine da ultimo impartito da questo Tribunale di riesaminare motivatamente il decreto impugnato.

Di fronte a tale condotta processuale, valutabile quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e dell’art. 116 del codice di procedura civile e tenuto conto del riferimento non preciso alla condanna inflitta, il ricorso deve trovare accoglimento, per difetto di motivazione e salvo il riesercizio del potere amministrativo, nel rispetto dei canoni di adeguata istruttoria e di compiuta motivazione, come indicati nella presente pronuncia.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.