Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 12303 vendita di cose altrui

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e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo

S.L. con atto notificato del 15.7.98 , citava in giudizio avanti al tribunale di Brescia, F.C. chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di L. 65.000.000, maggiorata d’interessi e rivalutazione, quale corrispettivo per la vendita di un anello d’oro con brillante di carati 3,20. Precisava che tale la vendita era avvenuta nel 1993 in Saint-Vincent in occasione di un pranzo avvenuto presso un ristorante del luogo, al quale avevano partecipato oltre esso S. e la di lui moglie A.R. (che nell’occasione portava al dito il monile in questione), i coniugi F. e i coniugi G.. Il F., costituendosi in giudizio negava di avere acquistato l’anello, indicandone l’acquirente nell’altro commensale (il G.).

L’adito Tribunale, previa assunzione delle prove testimoniali, con la sentenza depos. il 23.7.2002 respingeva la domanda (compensando le spese), ritenendo l’attore carente di legittimazione attiva, in quanto proprietaria dell’anello compravenduto era da ritenersi la di lui moglie A.R..

La sentenza era appellata da S.L., secondo cui il venditore non doveva essere necessariamente il proprietario del bene venduto, essendo possibile anche la vendita di cosa altrui e che comunque, essendo deceduta la propria moglie prima della notifica della citazione, egli doveva ritenersi legittimato attivo quanto meno iure ereditatis). Costituitosi in causa l’appellato, l’adita Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 510/05 depos. in data 11.6.2005, in riforma dell’appellata decisione, condannava F.C. al pagamento in favore dello S. della somma di Euro 33.569,70, oltre interessi, con la condanna alle spese del doppio grado. La corte bresciana riteneva applicabile nella fattispecie il disposto di cui all’art. 1478 c.c. (vendita di cosa altrui).

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione il F. sulla base di 3 mezzi; resiste con controricorso lo S. che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Pregiudizialmente occorre riunire i ricorsi, riguardando la stessa sentenza. Passando al ricorso principale, con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1470 c.c. e segg. e dell’art. 1478 c.c. e dell’art. 345 c.p.c. "per aver consentito nel giudizio d’appello la prospettazione di una domanda nuova e diversa con mutamento della causa petendi" Deduce che nel corso del giudizio di primo grado, l’attore aveva prospettato al giudice soltanto la vendita di un bene proprio, perchè, in quanto commerciante di gioielli, assumeva di avere venduto un suo anello al F.. Nel giudizio di secondo grado invece, lo stesso S. in relazione dell’art. 345 c.p.c. ha inammissibilmente mutato domanda, non più vendita di una cosa propria, ma vendita di una cosa altrui e in subordine iure ereditatis invece di iure proprio.

La doglianza è infondata essendo evidente che nella fattispecie non vi è stata una mutatio libelli sì da assurgere a domanda nuova, come tale vietata, trattandosi solo di emendatio libelli, una mera modificazione, come tale consentita, della domanda originaria, essendo rimasti sostanzialmente immutati sia il petitum che la causa petendi perchè si tratta pur sempre e soltanto di un contratto di compravendita ( Cass. n. 3443 del 24/10/1968). Con il secondo motivo l’esponente denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la corte errato in ordine alla valutazione d’indispensabilità del capitolo di prova da lui dedotto in appello (e non ammesso dalla corte per il principio d’infrazionabilità della prova testimoniale).

La prova verteva sull’inesistenza del convito a Saint Vicente nè corso del quale sarebbe avvenuta la vendita dell’anello.

Anche tale doglianza non ha pregio, avendo fatto la corte corretto riferimento al principio infrazionabilità della prova stessa, dedotta per la prima volta in appello. Da notare peraltro che nel giudizio di primo grado l’interessato non ha negato affatto tale circostanza, ma si è solo limitato ad eccepire che il monile era stato acquistato da un altro commensate (i coniugi C. Secondo la Corte regolatrice, "il principio di infrazionabilità della prova tra i vari gradi di giudizio non è stato soppresso in conseguenza dell’intervenuta abrogazione dell’art. 244 c.p.c., comma 2 ma rafforzato dalla previsione contenuta nell’art. 345 c.p.c. novellato, in base alla quale anche per le prove testimoniali vale il principio della inammissibilità della nuova prova in appello, che può essere ammessa solo in quanto – senza alterare il regime delle preclusioni – ritenuta dal giudice indispensabile ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel corso del giudizio di primo grado" (Cass. n. 901 del 21/01/2004).

Infine con il 3 motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 246 c.p.c. con riferimento all’incapacità a testimoniare di S. U. e S.M., figli dell’attore che avevano interesse in causa per un motivo sopravvenuto alla loro deposizione in quanto divenuti eredi delle loro defunta madre R. A.. Anche tale doglianza (tardivamente sollevata solo nella comparsa conclusionale" del giudizio d’appello) non ha pregio, avendo la corte di merito rilevatone l’intempestività.

La S.C. invero, si è espressa in termini, statuendo che "…il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione "mortis causa" alla parte originaria (Cass. n. 22030 del 02/09/2008: Cass. 20.7.99, n. 7740). In conclusione i riscorso principale dev’essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato sollevato dallo S. (secondo cui l’eccezione del F. relativa alla novità della domanda circa la vendita di cosa altrui, non era stata proposta nel giudizio d’appello, per cui doveva ritenersi tardiva). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorario, oltre spese e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14429 Insegnanti elementari

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Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuola elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’altro in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddirtela motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunziare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi , ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita al docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 ( e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunziata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4.1 progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art. 3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che sì intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’art. 18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art. 37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. li capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione." Il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua " conferma o meno", l’art. 15 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia l’anno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4, comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo dell’art. 4, comma 13 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un lato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 26-04-2011, n. 16355 Interesse ad impugnare

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o Cristofori Alessandro.
Svolgimento del processo

1. I.E. e B.A. ricorrono contro l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato la custodia in carcere a loro carico per spaccio di stupefacenti, ricettazione e porto di arma clandestina.

2. La difesa dello I. ha rinunziato al ricorso.

Il B. lamenta violazione di legge circa la ritenuta competenza del Tribunale di Forlì e vizio di motivazione circa la gravità degli indizi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso dello I. è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.

Infatti risulta che il ricorrente ha ottenuto gli arresti domiciliari, sostituzione alla quale tendeva il primo motivo di ricorso, mentre il secondo e ultimo motivo, riguardante la competenza territoriale del Tribunale di Forlì, non è suscettibile di deduzione autonoma.

2. A sua volta inammissibile è il ricorso del B..

Infatti l’esclusione di gravi indizi per l’addebito di cui alla lett. C) non è derivata da una pretesa inattendibilità dello I. ma dalla mancanza di riscontri esterni al suo racconto, in ordine alle condotte descritte in tale capo.

L’esclusione dei gravi indizi riguardanti la contestazione di cui alla lett. c) non toglie che le condotte ivi descritte dovessero essere considerate in ordine alla competenza territoriale, la quale correttamente è stata ritenuta radicarsi in relazione alle imputazioni elevate nella loro interezza e non solo a quelle idonee a provocare l’emanazione di misure cautelari. Ne discende la manifesta infondatezza anche della seconda censura.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del B. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell’ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso di B.A. che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Dichiara inammissibile il ricorso di I.E. per sopravvenuta mancanza di interesse.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18151 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. La sig.ra C.M.R. con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio da lei promosso dinanzi al tribunale di S. Maria C.V. avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennità di malattia. La Corte d’appello, con decreto depositato il 22 ottobre 2008, le liquidava la somma di Euro 5.500,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e spese liquidate nella misura di Euro 825,00 di cui Euro 500,00 per onorari ed Euro 250,00 per diritti, con distrazione in favore dell’avv. Raffaele Di Telia. L’attrice ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 4/5 dicembre 2009 al Ministero della Giustizia formulando due motivi. La parte intimata resiste con controricorso.

La Corte delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1173 e 1282 cod. civ. per essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, come dovevano esserlo stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., artt. 4 e 5 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge.

2. Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382). Il secondo motivo va dichiarato assorbito.

Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta e tale cassazione comporta anche la caducazione della statuizione sulle spese. Sussistono le condizioni per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., disponendosi che gl’interessi legali decorrano dalla domanda e le spese del giudizio di merito siano liquidate nella misura di Euro 580,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese vive, non essendo rimborsabili a carico della parte soccombente tutte le voci richieste.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero della Giustizia e liquidate come in dispositivo, compensandosene la metà sussistendone giusti motivi. Le spese vanno distratte come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento degl’interessi legali sulla somma liquidata dalla Corte d’appello di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) dalla data della domanda giudiziale. Lo condanna altresì, con distrazione in favore dell’avv. Raffaele Di Telia, alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 580,00 per onorari, 600,00 per diritti e 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge nonchè, compensandosene la metà, alla metà delle spese del giudizio di cassazione . che liquida nella misura così già ridotta in euro 250,00 di cui euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Pasquale Errico.

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