Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30059

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato, depositato il 12/8/2008, la Corte d’appello di Palermo ha respinto la domanda proposta da M.S., intesa ad ottenere l’equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti alla Corte dei Conti per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato per infermità contratta durante il servizio militare, introdotto con ricorso 4 maggio 1993 e definito con sentenza di rigetto il 17 maggio 2006, ritenendo la temerarietà della lite, per avere il M. attribuito al servizio l’infermità denunciata, dopo dieci anni dalla cessazione del servizio militare, e per avere, nonostante la reiezione in sede amministrativa, introdotto il giudizio, definito dal Giudice delle pensioni con il rilievo della decadenza, attesa la presentazione della domanda dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio.

Ricorre il M. sulla base di unico motivo. Si difende il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico articolato motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 par. 1 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2 e vizio di motivazione.

2.1.- E’ opportuno premettere che il ricorso è soggetto al disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2/3/2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (abrogazione efficace nei confronti di pronunce pubblicate o depositate successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge), che dispone che, allorquando il ricorrente denunzi la sentenza impugnata per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo, a pena di inammissibilità, si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, "deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame" (così la sentenza delle sezioni unite, n. 20360 del 2007, e in senso conforme, la successiva ordinanza 2658/08).

La norma, nel caso di impugnazione per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso debba contenere l’indicazione chiara del fatto controverso, in relazione al quale si assume la carenza o contraddittorietà della motivazione, ovvero le ragioni per le quali, la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione, onere che deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine dello stesso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisce un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (così Cass. 27680/2009, Cass. 8897/2008).

Orbene, è di immediata evidenza la mancanza del momento di sintesi.

Quanto al quesito di diritto, la parte ha articolato due quesiti che, si appalesano generici, e non correlati alla ratio decidendi addotta dalla Corte del merito.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1500,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10-10-2011, n. 2417 Patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti (il ricorrente non è comparso in camera di consiglio).

2. Il ricorrente, con ricorso depositato il 27 giugno 2011, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida essendo questi stato condannato per il reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/1990, con sentenza del 24 giugno 2009, divenuta irrevocabile in data 8 novembre 2009.

3. Il provvedimento è immune dalle censure dedotte. Sono necessarie alcune brevi notazioni ricostruttive.

3.1. L’art. 120 d.lgs. n. 285 del 1992, recante la disciplina dei requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116, è stato recentemente modificato prima ad opera dell’art. 3, comma 52, lettera a), l. 15 luglio 2009, n. 94 e, poco successivamente, dall’art. 19 legge 29 luglio 2010, n. 120; da ultimo, ulteriori modifiche sono state introdotte, ma con effetto soltanto dal 19 gennaio 2013, dall’articolo 8, comma 1, lettera a), d.lgs. 18 aprile 2011 n. 59.

3.2. Nel testo risultante dalle predette novellazioni, si legge, al primo comma, che: "non possono conseguire la patente di guida… le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi". Il secondo comma recita "…. se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida"; ed, inoltre, "…. la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data…. del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1".

4. Veniamo ora ai motivi di ricorso.

4.1. Con la prima censura si deduce che l’atto sarebbe nullo in quanto recante la sottoscrizione del Vice Prefetto Aggiunto (e non del Prefetto) senza alcun riferimento all’atto di delega. Il motivo è infondato dal momento che, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 139/2000 (recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), i funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all’espletamento dei servizi d’istituto nell’ambito delle aree funzionali cui sono preposti.

4.2. Con riferimento alla denunciata compressione delle garanzie partecipative, osserva il Collegio che quello impugnato è provvedimento avente natura vincolata, imponendo il tenore letterale della norma di revocare in ogni caso la patente di guida a coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (è questo il caso del ricorrente), senza che residui in capo all’amministrazione prefettizia alcun potere discrezionale. Ne consegue la portata non viziante della omessa comunicazione di avvio del procedimento, trovando applicazione la previsione contenuta nell’art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, così come introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, a termini del quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

4.3. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 della legge 689/1981 e dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., i quali impedirebbero di disporre la revoca della patente in ordine a condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni sopravvenute.

Invero, la stessa premessa del discorso non è condivisibile.

Difatti, il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli art. 120 e 219 codice della strada, viene disposta la revoca della patente di guida non può essere annoverata tra le sanzioni amministrative, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Del resto, quando la revoca della patente di guida integra una sanzione amministrativa accessoria rispetto ad illeciti amministrativi o penali, connessi a violazioni del codice stradale, neppure sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. A questo punto, poiché il decreto prefettizio impugnato, nel disporre la revoca della patente di guida, non ha fatto altro che verificare il venir meno dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge, non viene in evidenza il principio secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, per una legge successiva, non costituisca più reato, bensì la regola che disciplina il rapporto tra atto amministrativo e potere di emanazione dell’atto stesso, assoggettato al diverso canone del "tempus regit actum".

4.4. Il ricorrente si duole, altresì, della violazione dell’art. 120, comma 2, ultima parte. Sul punto, in particolare, egli afferma che la sentenza della Corte di Appello di Catania si sarebbe limitata ad operare un aumento per la sussistenza del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra il reato "satellite" per il quale era intervenuta la condanna (Trib. Catania del 4 luglio 2003) ed il reato principale accertato con altra precedente sentenza (Appello Firenze 5 maggio 1998); a questa stregua, il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, essendo trascorsi più di tre anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per tale intendendosi quella della Corte di Appello di Firenze divenuta definitiva in data 18 dicembre 1998.

La tesi secondo cui la sentenza del 24 giugno 2009 della Corte di Appello di Catania (divenuta irrevocabile in data 8 novembre 2009) non sarebbe tecnicamente una sentenza di condanna, sebbene una sentenza che ha semplicemente riconosciuto la sussistenza della continuazione tra il reato più grave e quello satellite, è priva di fondamento. Nella sentenza, sulla cui scorta il Prefetto ha disposto la revoca della patente (acquisita d’ufficio da questo Tribunale), il ricorrente figura quale imputato appellante la sentenza del Tribunale di Catania del 4 luglio 2003. Nel processo di primo grado, egli era imputato del reato di detenzione a fini di illecita cessione di sostanza stupefacente, in concorso con altri (reato commesso in Milano nei mesi di novembre e dicembre 1995, quando avrebbe detenuto, trasportato e ceduto rilevanti quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina), ed è stato ritenuto colpevole dei reati ascrittogli. L’appello è stato giudicato infondato ed il collegio giudicante, ritenuta la continuazione fra il fatto di reato giudicato in quella sede e la precedente condanna della Corte di Appello di Firenze del 5 maggio 1998 n. 1573 ha determinato "in anni uno di reclusione l’aumento della pena con detta sentenza inflitta".

In definitiva, la sentenza della Corte di Appello di Catania 24 giugno 2009 è sentenza di condanna per il reato (commesso in Milano nei mesi di novembre e dicembre 1995) di cui all’art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, per il quale la legge vincola la prefettura a disporre la revoca della patente. La circostanza che il dispositivo abbia, in occasione della quantificazione della pena, doverosamente applicato la continuazione con altro precedente reato è del tutto ininfluente rispetto alla qualificazione del fatto giudicato e del reato ascritto (ed questo ciò che rileva ai fini dell’art. 120 codice della strada, non certo il dato tecnico per cui "il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica più alcuna efficacia dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave").

4.5. Con riferimento alla censura di carenza istruttoria e motivazionale, deve per contro ritenersi che, non richiedendo l’esercizio del potere di revoca particolari apprezzamenti in quanto vincolato alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, sia legittima la revoca della patente di guida disposta unicamente in ragione del presupposto applicativo previsto dalla norma, espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma; il Collegio, ai fini della liquidazione, non può non tener conto del fatto che la difesa erariale si costituita in giudizio con memoria di puro stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 220,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-10-2011, n. 36134

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto C.A. responsabile dei delitti di furto con strappo e indebita utilizzazione di carta Bancomat ai danni di L.M..

L’individuazione del C. quale autore degli illeciti si è fondata sul riconoscimento fotografico da parte della vittima del furto, sebbene non confermato da una successiva ricognizione in sede dibattimentale; nonchè nel possesso da parte dell’imputato, circa quindici giorni dopo il furto, di due schede telefoniche contenute nella borsetta sottratta alla L..

Ha proposto ricorso per cassazione il C., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce vizio di motivazione in ordine all’efficacia probatoria attribuita alla ricognizione fotografica, che assume illegalmente eseguita, e lamenta che sia stata ingiustificatamente disconosciuta la valenza dell’esito negativo della ricognizione dibattimentale.

Il ricorso non è fondato.

Proprio perchè costituisce un mezzo di prova atipico, come ammesso dallo stesso ricorrente, il riconoscimento fotografico non è soggetto ai vincoli formali previsti per la ricognizione di persona dagli artt. 213 e 214 c.p., la sua valenza probatoria essendo strettamente connessa all’attendibilità del soggetto da cui il riconoscimento promana. Non hanno, perciò, ragion d’essere i rilievi mossi dal C. in ordine alle modalità di acquisizione dell’atto.

Sul contrasto fra l’esito dell’individuazione fotografica eseguita nell’immediatezza del fatto e quello – negativo – della ricognizione di persona disposta nel dibattimento la Corte d’Appello non ha mancato di soffermarsi, osservando che il tempo trascorso poteva aver offuscato il ricordo della persona offesa che, invece, era vivo al momento della prima descrizione dell’autore del furto, perfettamente rispondente alle fattezze del C.. In aggiunta a ciò ha osservato quel collegio che una prova ulteriore a carico dell’imputato, di significativa rilevanza, era costituita dal possesso di due schede telefoniche che erano state compendio del furto eseguito ai danni della L., in quanto contenute nella borsetta sottrattale.

La valutazione complessiva degli elementi probatori raccolti ha quindi indotto il giudice di merito al giudizio di colpevolezza dell’imputato a conclusione di una linea argomentativa che, per essere immune da vizi logici e giuridici, resiste al vaglio di legittimità.

Pur in assenza di eccezioni sul punto, vale la pena di osservare che la prescrizione dei reati non è maturata a tutt’oggi; infatti al termine massimo di sette anni e sei mesi (tenuto conto degli atti interruttivi) dalla data del fatto, che sarebbe venuto a naturale scadenza il 22 febbraio 2011, sono da aggiungere altri 231 giorni corrispondenti alla durata complessiva delle sospensioni verificatesi nel corso del processo: la prima per rinvio dell’udienza dal 28 aprile 2004 al 23 giugno 2002, motivato da indisposizione del difensore; la seconda per rinvio dal 21 luglio 2006 al 12 gennaio 2007, dovuto all’adesione del difensore all’astensione delle udienze proclamata dall’ordine forense. La data finale di compimento della prescrizione è, perciò, quella del giorno 11 ottobre 2011, tuttora appartenente al futuro.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 24-10-2011, n. 38273

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Firenze dichiarava non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p. perchè il fatto non sussiste nei confronti di A.F.A. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, osservando che la L. 15 luglio 2009, n. 94 aveva modificato il testo della norma prevedendo che il reato può essere commesso dallo straniero che non esibisce il documento e il permesso di soggiorno, con la conseguenza che soggetto attivo del reato può essere solo lo straniero regolare sul territorio e non quello irregolare che non ha certo il permesso di soggiorno. Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. deducendo violazione di legge in quanto le modifiche apportate al testo della norma erano di natura meramente formale e non giustificavano la lettura che ne aveva fatto il GIP. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Sul punto oggetto di contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte con la decisione n. 16453 emessa il 24 febbraio 2011 nel proc. P.G contro Alacev, depositata il 28 aprile 2011, con la quale si è affermato che:

– la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), (recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha sostituito il precedente testo normativo, disponendo che "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad Euro 2.000".

– rispetto al precedente testo, le modificazioni riguardano l’inasprimento sanzionatorio (aumento del massimo edittale), la precisazione della condotta tipica (inottemperanza all’ordine di esibizione, anzichè mancata esibizione alla richiesta di ufficiali e agenti di p.s.), ma soprattutto la sostituzione della locuzione "e" alla disgiunzione "ovvero" relativamente alle due categorie di documenti da esibire: quelli d’identificazione e quelli attestati la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato.

– rispetto alla precedente formulazione, secondo cui il reato era integrato per il fatto di non esibire una delle due categorie di documenti (d’identificazione ovvero di regolare soggiorno), a seguito della ricordata modifica, la fattispecie contravvenzionale è integrata dallo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, omette di esibire entrambe le categorie di documenti.

– così ricostruita la fattispecie, ne deriva che essa non può più applicarsi allo straniero in posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmente in Italia o qui è rimasto nonostante la scadenza del titolo di soggiorno.

– il legislatore ha introdotto un "doppio binario", sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dall’art. 6, comma 3, cit.

(costringendoli a circolare sempre muniti di completa documentazione d’identità e di soggiorno) e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzionatorio-repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte illecite in progressione (art. 10-bis, art. 14, comma 5-ter, art. 14, comma 5-quater, art. 13, comma 13, D.Lgs. cit.), sempre finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all’art. 6, comma 3 (per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatoli dell’espulsione di cui all’art. 10-bis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.