Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23352 arresto

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 29/09/2010 il G.I.P. del Tribunale di Catania convalidava l’arresto di C.F. per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti eseguito dai Carabinieri in data 26.09.2010 e disponeva l’applicazione nei confronti del predetto della misura coercitiva della custodia in carcere.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione C. F. personalmente e concludeva chiedendone l’annullamento con le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

Il ricorso si basa su un unico motivo, con il quale si sostiene vizio di motivazione, avendo errato il giudice nel convalidare l’arresto per ritenuta sussistenza della quasi flagranza del reato, essendo intercorso un intervallo temporale di alcune ore tra il sequestro di sostanza stupefacente in danno di due altri soggetti, una successiva perquisizione domiciliare nella sua abitazione, con esito negativo, e il suo arresto. Secondo il ricorrente,infatti, il giudice avrebbe dovuto tener conto che egli non era stato arrestato mentre commetteva il reato, nè dopo un inseguimento degli organi di p.g. subito dopo avere commesso il reato (elementi costitutivi della flagranza e della quasi flagranza), ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dei due cui era stato sequestrato lo stupefacente ed inoltre a distanza di più di due ore dal suddetto sequestro.

Il ricorso è infondato. Premesso che il G.I.P. ha operato la convalida, ritenendo la sussistenza della quasi flagranza del reato, basandosi sul verbale dei Carabinieri, la questione da risolvere si circoscrive alla sussistenza o meno della quasi flagranza nel caso in cui, tra il momento della conoscenza della commissione del reato e quello dell’effettuazione dell’arresto, vi sia stata una continuità di indagini.

Dopo una certa oscillazione la giurisprudenza ha risolto la questione ravvisando la quasi flagranza quando l’arresto sia avvenuto anche dopo alcune ore di accertamenti da parte della polizia giudiziaria, perfino se volti ad appurare la legittimità dell’esercizio della facoltà di arresto (cfr. Cass., Sez. 6, Sent. n. 10392 del 14.01.2004, Rv. 228466).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, lo stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p. si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima, da parte della polizia giudiziaria (rv. 249169). Il collegamento sussiste, e l’arresto è legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale l’azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegli accertamenti volti a qualificare la gravita del fatto, al fine di valutare l’esercizio della facoltà di arresto. E, nella fattispecie, si è certamente in presenza di una continuità di indagini nel senso indicato dalla citata giurisprudenza, essendo stato l’imputato arrestato parecchio dopo l’autonoma percezione della commissione del reato da parte della P.G., ma sempre senza soluzione di continuità nell’attività di indagini e accertamento, volte ad acquisire le dichiarazioni dei consumatori della sostanza che erano stati visti uscire dall’abitazione del ricorrente, nella quale erano entrati dopo un segnale dell’arrestato e fornita di quattro televisori che riprendevano le strade adiacenti, come accertato dagli inquirenti.

Pertanto, essendo il giudizio sulla quasi flagranza basato su di una motivazione corretta, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 23-06-2011, n. 25302 Esecuzione

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Busto Arsizio, giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta con le forme dell’incidente d’esecuzione da N.E. avverso l’ordinanza 27.4.2010 del medesimo G.i.p., che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di 14.000 Euro, sequestrata al N. all’atto dell’arresto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, della quale era stata disposta la confisca.

A ragione, il G.i.p. osservava che con sentenza 24.4.2008, irrevocabile il 13.3.2009, al N. era stata applicata su richiesta la pena di tre anni, sette mesi di reclusione e 20.000,00 Euro di multa; che successivamente il giudice dell’esecuzione aveva disposto ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, la confisca del denaro sequestrato al N. all’atto dell’arresto assieme a I.S.; che dagli atti processuali e dalle stesse dichiarazioni degli imputati, emergeva che N.E. si erano incontrato con I.S. per perfezionare l’acquisto di 4 chili di hashish e che la somma che il N. portava seco era il corrispettivo della droga che avrebbe dovuto acquistare dallo I.. Ricorreva pertanto una ipotesi di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240 c.p.p., comma 1, ammessa in ipotesi di patteggiamento superiore a tre anni e resa opportuna dal rischio di finalizzazione della medesima somma ad altri acquisti illeciti.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore, avvocato Alberto Farinella, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Denunzia violazione di legge e osserva che, vertendosi, come riconosciuto dallo stesso giudice dell’esecuzione, in tema di confisca facoltativa, il potere di disporla era rimesso esclusivamente al giudice di merito e non poteva essere riconosciuto al giudice dell’esecuzione, abilitato a procedere a confisca soltanto nell’ipotesi di confisca obbligatoria a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, o di altra disposizione di legge. Nel caso in esame, dovendosi escludere che la somma costituisse prezzo del reato ovvero provento o ricavato dello stesso, in quanto lecitamente in possesso del N. prima del perfezionamento della consegna dello stupefacente, la confisca era da considerare illegittima (cita sez. 3, sent. n. 12307 del 20/02/2007; sez. 1, sent. n. 6650 del 05/02/2008).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è in parte fondato e va annullato per quanto di ragione.

2. Costituisce invero consolidato approdo giurisprudenziale che la competenza del giudice dell’esecuzione a disporre la confisca è limitata ai casi di confisca obbligatoria (tra le altre, Cass. Sez. 1, sent. n. 5409 del 06/11/99 Andolina e Sez. U, sent. n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, p. 5 del diritto); sempre che non vi abbia provveduto il giudice della cognizione o che la relativa questione, trattata in sede di merito, non sia stata risolta negativamente, con conseguente preclusione processuale.

3. Non è corretta, dunque, l’affermazione del provvedimento impugnato, secondo cui la confisca del denaro trovato in possesso del ricorrente che s’accingeva a consegnarlo al coimputato in cambio dello stupefacente, sarebbe stata legittimamente adottata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1. 4. Neppure può condividersi, per altro, la prospettazione del Procuratore generale presso questa Corte, secondo cui nel caso in esame il denaro sequestrato al ricorrente, che avrebbe costituito in relazione alla posizione del cedente il profitto del reato se la transazione si fosse realizzata, rappresentava invece, in relazione alla posizione del potenziale acquirente che ancora non aveva ricevuto lo stupefacente, il prezzo del reato, perchè era il prezzo della droga che doveva essergli consegnata.

Altrettanto consolidato è difatti il principio che per prezzo del reato, a mente dell’art. 240 cod. pen. e quindi in senso tecnico- giuridico, deve intendersi il "compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito" ovvero il "fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato" (Sez. U, sent. n. 38691 del 25/06/2009, Caruso e ivi citate Sez. U, sentenze n. 1811 del 24.2.1993, Bissoli; e n. 9149 del 17.10.1996, Chabni Samir); sicchè non può confondersi con il "prezzo", inteso in senso meramente economico, dell’oggetto di una eventuale transazione illegale. Il corrispettivo di una cessione di stupefacente non è dunque "prezzo del reato" (Sezioni Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir), perchè la contropartita dell’eventuale vendita della droga non può essere considerato il prezzo della detenzione illegale di stupefacente, al fine di cessione, tale contropartita costituendo semmai il profitto della condotta illecita per il cedente, nell’ipotesi in cui la cessione si perfezioni; mai, in ogni caso, il "prezzo-motivo" del reato commesso dall’acquirente.

5. Essendo stato al ricorrente applicata una pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, il denaro sequestrato avrebbe potuto semmai essere obbligatoriamente confiscato ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies. Ma occorreva allora verificare l’esistenza degli ulteriori requisiti previsti da tale norma (provenienza non giustificata e sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica legittima) e porre l’imputato in grado di difendersi in relazione ad essi. L’eventuale riqualificazione del titolo non può pertanto che essere rimessa, sussistendone i presupposti, ai giudici del merito.

6. L’ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25250 Sublocazione e cessione del contratto Uso non abitativo

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 6.2.2004 la società Supermercati della Calzatura proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18984/2003 del Presidente del Tribunale di Roma avente ad oggetto il pagamento in solido con altri debitori di Euro 35.120,26 in favore della Fondazione Enasarco a titolo di canoni locativi da aprile 1999 a luglio 2000, in virtù del contratto di locazione da essa stipulata quale conduttrice in data 20.2.1997 ed avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo sito in (OMISSIS).

L’opponente deduceva di aver ceduto a terzi il contratto di locazione in questione unitamente all’azienda ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 e che, in mancanza di opposizione della locatrice, la società opponente doveva ritenersi sollevata da eventuali responsabilità della cessionaria.

L’Enasarco si costituiva in giudizio, evidenziando che nel caso di specie non vi era stata alcuna espressa dichiarazione del cedente.

Con decisione in data 10.2.2006 il Tribunale rigettava l’opposizione.

A seguito dell’appello proposto dalla società conduttrice, costituitasi l’appellata, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 10.2.2009, confermava quanto statuito in primo grado in quanto la L. n. 392 del 1978, art. 36 consente al locatore che non abbia liberato il cedente di agire contro quest’ultimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte il che sta a significare che la responsabilità del cedente è subordinata all’inadempimento del cessionario.

Ricorre per cassazione la Supermercati con un unico motivo deducendo violazione della L. n. 392 del 1978, art. 36.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 392 del 1978, art. 36 anche in relazione agli artt. 1406 e 1408 c.c.. Si afferma che "è indubbio che la L. n. 392 del 1978, art. 36 sia alquanto lacunoso nel disciplinare i rapporti tra il locatore ceduto ed il conduttore cedente nell’ipotesi, colà contemplata, in cui la cessione del contratto di locazione è una conseguenza necessaria della cessione dell’attività aziendale esercitata nell’immobile oggetto dello stesso. La norma in questione, infatti, si limita a recitare: in caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo, senza però fornire alcuna indicazione su quali siano le modalità attraverso le quali può invece avvenire la liberazione del conduttore ceduto … in primo luogo si può affermare, senza tema di smentita, che, in base ai principi generi dettati dal codice civile in materia di cessione contratti, applicabili, in assenza di specifica disciplina, anche alla particolare cessione prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 36 la regola è costituita dalla liberazione del cedente; ciò si desume in maniera inconfutabile dall’art. 1408 c.c., comma 2, laddove si legge che il contraente ceduto può agire contro il cedente, per le obbligazioni del cessionario, solo se ha dichiarato di non liberarlo".

In controricorso si deduce l’inammissibilità del ricorso in quanto "la Supermercati della Calzatura s.r.l., infatti, si limita a formulare in via del tutto ipotetica un quesito di diritto, presupponendo l’avvenuta abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c.".

Preliminarmente si rileva che infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto parte ricorrente ha correttamente formulato, in relazione alla censura espressa, il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., avente ad oggetto l’incidenza, dal punto di vista ermeneutico, dell’art. 1408 c.c., comma 2 sulla portata della L. n. 392 del 1978, art. 36.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Circostanza non contestata nella vicenda in esame è che la Supermercati della Calzatura aveva ceduto a terzi il contratto di locazione in questione unitamente all’azienda in data 22.10.98 e che l’ingiunzione di pagamento aveva ad oggetto canoni locativi successivi a tale data da aprile 1999 a luglio 2000.

Pertanto deve trovare applicazione nella vicenda in esame il principio già espresso da questa Corte (n. 10964/2010) secondo cui, in caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell’immobile nel quale l’azienda stessa è esercitata, la L. n. 392 del 1978, art. 36 non deroga al principio, ricavabile dall’art. 1408 cod. civ., per cui nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il cedente risponde delle obbligazioni divenute esigibili anteriormente alla cessione ed inadempiute, in quanto prevede la responsabilità sussidiaria del cedente per le obbligazioni successive alla cessione del contratto di locazione che il cessionario non abbia adempiuto, ma non esime il cedente medesimo dall’adempimento delle obbligazioni sue proprie e già scadute alla data della cessione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-08-2011, n. 4562 Trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.L’odierno appellante ha prestato la sua opera con contratti trimestrali in qualità di netturbino presso il Comune di Lamezia Terme per il periodo compreso dal novembre 1981 al novembre 1984.

Con il ricorso di primo grado il B. ha chiesto la condanna dell’amministrazione comunale al pagamento degli importi corrispondenti agli stipendi previsti dai contratti collettivi ratione temporis vigenti per il personale degli enti pubblici territoriali inquadrato nel terzo livello retributivo.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal Comune e, per il periodo non coperto dalla prescrizione, ritenuta la sussistenza degli indici rivelatori del rapporto di lavoro di fatto, ha accolto il ricorso condannando l’amministrazione comunale al pagamento delle somme spettanti a titolo di stipendio e di indennità integrativa speciale nonché dei ratei di tredicesima mensilità, detratte le assenze a qualunque titolo effettuate e le somme corrisposte nelle more del giudizio a titolo di retribuzione.

Il Tribunale ha altresì disposto la compensazione delle spese di giudizio.

L’appellante censura i capi sfavorevoli della sentenza.

Resiste l’amministrazione comunale.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

2. Con un primo motivo di ricorso l’appellante contesta il capo della sentenza di prime cure con il quale il Primo Giudice ha accolto l’eccezione di prescrizione svolta dal Comune resistente.

Il motivo è fondato.

Giova rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza 1° giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l’ l’illegittimità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n..2 e 2956 n. 1 del codice civile, nella parte in cui dette norme prevedevano la decorrenza della prescrizione anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Con la sentenza 5 dicembre 1972, n. 174, la Consulta ha precisato la portata della propria pronuncia, chiarendo che il differimento dell’ exordium praescriptionis viene in rilievo solo per i rapporti di lavoro non caratterizzati dalla stabilità.

Va poi rammentato, venendo ai rapporti di lavoro con gli enti pubblici, che, con le sentenze 20 novembre 1969 n. 143 e 29 aprile 1971 n. 86, la Corte Costituzionale ha demandato al giudice del caso concreto il compito di stabilire se si sia al cospetto di un rapporto di pubblico impiego o di un rapporto assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro (così la sent. n. 143 del 1969, richiamata dalla sent. n. 86 del 1971).

Con la sentenza 21 maggio 1975 n. 115 la Corte ha osservato parimenti che per gli enti pubblici economici può ravvisarsi la detta stabilità, con la conseguente decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, solo in caso di dimostrazione della sussistenza delle "garanzie assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, della fine del rapporto soltanto per cause precise e determinate".

In sede di applicazione delle coordinate sancite dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte di Cassazione ha precisato che deve ritenersi stabile solo il rapporto di lavoro regolato da norme che, sul piano sostanziale, subordinino la legittimità e l’efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidino al giudice il potere di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo attraverso l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 12 aprile 1976 n. 1268 e, 22 febbraio 1995 n. 2020).

È poi opinione consolidata, sempre nella giurisprudenza della Corte di legittimità, quella secondo cui che l’onere di provare la stabilità del rapporto, connesso a quello di eccepire la prescrizione dei crediti di lavoro ( art. 2938 cod. civ.), grava sul datore di lavoro (Cass. 8 agosto 1987 n. 6806, 11 maggio 1990 n. 4079, 19 luglio 1995 n. 7848).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione 29 gennaio 2001, n. 38, hanno poi osservato che, in difetto di prova della stabilità del rapporto di lavoro, che non può ritenersi attestata dalla sola natura di ente pubblico del datore di lavoro, la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti periodici annuali o ad intervallo più breve decorre solo dallo scioglimento del rapporto.

La Sezione, pur consapevole della sussistenza di un orientamento prevalente difforme

(Consiglio Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5611), reputa che una coerente applicazione dei principi evincibili dalla citata giurisprudenza costituzionale impedisca di ravvisare una deroga al principio della non decorrenza del termine di prescrizione in costanza del rapporto di lavoro quante volte il rapporto di lavoro, ancorché instaurato con un datore di lavoro pubblico, non sia assistito dalla garanzia della stabilità (Consiglio Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 312).

Si deve, infatti, osservare che la semplice caratterizzazione pubblica del soggetto datore di lavoro non assicuri la stabilità del rapporto ove questa non sia ricavabile da garanzie che mettano il riparo il prestatore dal rischio delle ripercussioni negative derivanti dall’instaurazione del contenzioso in pendenza di rapporto.

In particolare deve ritenersi che, in assenza di prova contraria che nella specie non risulta fornita dall’amministrazione resistente, le garanzie di stabilità reale siano ontologicamente incompatibili con rapporti temporanei e precari di natura fattuale, come quello che qui viene in rilievo, che è stato qualificato come rapporto di lavoro pubblico ai soli fini del riconoscimento del trattamento economico ai sensi dell’art. 2126 c.c. e che, come tale, non gode del regime pubblicistico di stabilità reale.

Deve quindi reputarsi infondata l’eccezione di prescrizione, risultando in atti che il ricorso di primo grado è stato proposto prima del decorso del quinquennio da computarsi a far data dalla cessazione del rapporto di fatto.

In accoglimento del relativo motivo di appello deve essere quindi accolta, in via integrale, nei sensi in dispositivo specificati, la domanda di condanna del Comune alla corresponsione degli emolumenti spettanti per l’intero periodo lavorativo.

3. E’ fondato anche il motivo di appello con cui parte ricorrente rivendica la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti accordati, trattandosi di elementi accessori di determinazione del petitum originario su cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi anche in assenza di specifica domanda (conf. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2010, n. 3800). Va, precisato che tanto gli interessi legali quanto la rivalutazione monetaria vanno calcolati separatamente sulla somma base ed i due importi singolarmente determinati vanno poi sommati e non presi a base per ulteriori calcoli incrementativi (come precisato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con decisione n. 3 del 15 giugno 1998).

4. E’ infine fondato anche il motivo di appello con cui si contesta il capo della sentenza appellata che ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

L’integrale soccombenza dell’amministrazione comunale giustifica, infatti, la condanna del Comune appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio nella misura in dispositivo specificata.

5. In definitiva l’appello merita integrale accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Lamezia Terme al pagamento, nei confronti del ricorrente, degli stipendi per il periodo decorrente dal novembre 1981 al novembre 1984 in base ai contratti collettivi vigenti in costanza di rapporto nonché dell’indennità integrativa speciale per lo stesso periodo e dei ratei di tredicesima mensilità, detratte le assenze a qualunque titolo effettuare e le somme corrisposte a titolo di retribuzione.

Condanna altresì il Comune alla corresponsione, sulla sorte capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria da calcolare nei sensi in motivazione specificati.

Condanna, infine, il Comune al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese dei due gradi di giudizio che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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