Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-07-2011, n. 16232

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Svolgimento del processo

Cetel snc, Cocola Impianti srl, Co.tel srl, Daiet srl, F.lli Romano snc, Lezzi Salvatore & C. sas, M.L., Peluso impianti snc, Scie srl, Cores srl in persona del curatore del fallimento, C.e.s.l.e. srl propongono ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso la decisione 24.6.04 del Presidente della Corte di appello di Bari, non notificata, con la quale, decidendo sul reclamo a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avverso il decreto del 13.2.04 (con cui il C.I. del procedimento n. 9/97 della predetta Corte nella causa promossa dalle ricorrenti contro l’Enel aveva liquidato ai ctu ing. Z.A. e Dott. T.G. Euro 112.423,96 oltre accessori) ha rigettato il reclamo e compensato le spese.

Il Presidente rilevava essere pacifica la complessità e novità dell’accertamento peritale che richiedeva l’esame di una imponente documentazione e che le reclamanti non avevano contestato la metodologia utilizzata nè l’importo finale definito dal C.I..

L’odierno ricorso si articola in due motivi.

Resistono T. e Z., non svolge difese l’Enel.
Motivi della decisione

Col primo motivo si deducono violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 1, 2, 4, 49, 168, 172, 299 con riferimento all’art. 81 Cost. nonchè al R.D. n. 1440 del 1923, al R.D. n. 827 del 1924, vizi di motivazione e violazione degli artt. 132 e 360 c.p.c., nn. 4 e 5 perchè il giudice a quo introduce una distinzione tra prestazioni principali remuneragli sempre e prestazioni secondarie non remunerabili ed afferma che il sistema di liquidazione commisurato al tempo resta l’extrema ratio invocabile ove ci si trovi di fronte ad un incarico del tutto avulso dalle prestazioni normativamente previste, il tutto con una motivazione apparente per cui rimangono ignote le ragioni per cui non si devono pagare i circa 10.000 Euro scaturenti dalle vacazioni.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 111 Cost. ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia perchè in particolare l’incarico non aveva ad oggetto uno o più bilanci ma la individuazione di elementi utili per stabilire la configurazione del mercato.

E’ opportuno premettere che il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro l’ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti è ammesso solo per violazione di legge e, quindi, può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, cioè in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa (Cass. 18.5.2005 n. 10428).

Ciò premesso . la motivazione della decisione sottolinea che gran parte dell’elaborato è dedicata all’esame dei bilanci e riporta il mandato relativo all’acquisizione di elementi utili a stabilire la configurazione della situazione di mercato relativamente alla realizzazione e manutenzione degli impianti per cui è causa.

Il ricorso, pur non riportando analiticamente la relativa liquidazione, appare meritevole di accoglimento perchè la complessità dell’indagine riferita alla sua novità ed alla necessità di esaminare imponente documentazione giustificherebbe una liquidazione per vacazioni mentre il riferimento all’acquisizione di elementi utili a stabilire la configurazione della situazione di mercato per la sua genericità non giustifica l’affermazione che l’incarico sia stato svolto eseguendo in via principale una prestazione rientrante tra quelle per le quali il tariffario prevede una liquidazione specifica, proprio in relazione alla novità dello stesso.

In particolare il quesito di acquisire per gli anni dal 1990 in poi, alla stregua della documentazione prodotta, degli atti di causa di quelli societari e della normativa vigente ( L. n. 287 del 1990), elementi utili a stabilire la configurazione della situazione di mercato esistente in questa regione ed in ambito nazionale relativamente: 1) alla realizzazione e manutenzione degli impianti per cui è giudizio, 2) l’organizzazione dell’ENEL S.p.A. in relazione al detto mercato, 3) le modalità di affidamento degli appalti indicati negli atti introducivi alle imprese attrici, 4) i rapporti contrattuali intercorsi tra l’ENEL S.p.A. e le imprese attrici, 5) la remunerabilità dei prezzi corrisposti per i servizi prestati" sembra abbracciare una pluralità di accertamenti tutti di particolare complessità e vertenti su materie disparate la maggior parte delle quali non riconducibili alle ipotesi tipiche di liquidazione a percentuale; ciò non consente la liquidazione in base ai parametri tabellari relativi ad una sola delle materie, anche se le altre non sono riconducibili a tabelle tariffate;in particolare, non sembra che l’esame dei bilanci sia tale da assorbire gli altri accertamenti.

Ne consegue la necessità di fare ricorso alle vacazioni.

Questa Corte Suprema ha statuito che, nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, va applicato il criterio delle vacazioni, anzicchè quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.

La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. 28 luglio 2010 n. 17685 ex multis).

Ne deriva che adeguata motivazione è richiesta anche, e soprattutto, per l’ipotesi di liquidazione a percentuale anzicchè a tempo.

In definitiva, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della decisione e rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello di Bari, in persona di altro Magistrato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Bari, in persona di altro Magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-05-2011, n. 4092 Fondi e casse di previdenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso collettivo notificato il 21 febbraio 2000 e depositato il 29 successivo i nominati in epigrafe, x dipendenti della Camera di Commercio, industria e artigianato di Roma, hanno impugnato il diniego dell’ente di corrispondere maggiori interessi, rispetto a quelli legali corrisposti, sulle somme versate nei Fondi di previdenza a capitalizzazione.

Deducono che i Fondi sono costituiti dagli apporti contributivi del personale e sono amministrati dall’Ente di appartenenza che deve utilizzarli per forme d’investimento le più redditizie, con conseguente diritto dei contribuenti ai maggiori frutti; censurano la violazione del giudicato formatosi su altre analoghe vertenze; assumono l’obbligo di estensione del giudicato nonostante il divieto di cui agli artt. 22 comma 34 della legge n. 724/94 e 1 comma 45 della legge n. 549/95, stante il diritto soggettivo direttamente nascente in capo ai ricorrenti dalle norme che disciplinano la fattispecie.

Si sono costituiti in giudizio la Camera di Commercio ed il Ministero intimati.

Dopo decreto di perenzione ed accoglimento dell’opposizione (Ord.za n. 1661/2010) la causa è stata riscritta a ruolo per la pubblica udienza del 21 aprile 2011.

Con memoria la Camera di commercio ha rilevato come l’originario orientamento del Consiglio di Stato favorevole alla tesi dei ricorrenti, sia stato successivamente superato da più recenti sentenze, che affermano il diritto dei contribuenti al Fondo alla corresponsione dei soli interessi legali, richiamando tra l’altro l’art. 76 del regolamento delle Camere di commercio approvato con decreto interministeriale del 12 luglio 1982 nonché gli artt.79. 81, 82 e 83 del regolamento approvato con DM del 16 marzo 1970, l’art. 84 del Regolamento 2 marzo 1981: in base alla normativa l’oculata gestione dei fondi è finalizzata a rendere possibile il conseguimento delle finalità previdenziali del sistema, talché ai ricorrenti spetterebbero solo gli interessi legali.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Invero la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr sez. VI: 7.3.2007 n. 1060 e 18.8.2009 n. 4948) ha affermato che "relativamente ai fondi di previdenza e capitalizzazione delle Camere di commercio, sussiste l’obbligo dell’ente di pagare in ogni caso ai propri dipendenti gli interessi legali sulle somme accantonate, anche nell’ipotesi in cui gli investimenti, con tali somme effettuati, non siano andati a buon fine. Se dunque, da una parte, i dipendenti interessati hanno in ogni caso diritto a percepire gli interessi, appare dall’altra evidente che i medesimi non possono pretendere somme ulteriori, che ove maturate non possono che fornire copertura al rischio degli investimenti ancora da effettuare, come si evince da una corretta lettura dell’art. 82 comma 4, del regolamento emanato con d.m. 2 marzo 1981 e dell’art. 1, l. 7 febbraio 1951 n. 72. Quanto sopra, sotto il profilo del carattere vincolato dei fondi, di cui l’ente può disporre fino alla cessazione dal servizio di ciascun dipendente, nonché in relazione alla maggiorazione annuale dei fondi individuali a capitalizzazione, da intendere fissata in misura pari e non superiore a quella degli interessi legali maturati" (Cons di St. VI 4948/2009).

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale chiaro orientamento che specifica anche le ragioni di natura latamente previdenziali che giustificano la corresponsione di interessi non superiori al tasso legale.

Considerata la fattispecie e le oscillazioni giurisprudenziali, sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 26-05-2011, n. 21017

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 17.07.2008 il Tribunale di Belluno condannava A. W. alla pena dell’ammenda per avere esercitato l’uccellagione utilizzando una trappola per uccelli costituita da una rete metallica pieghevole contenente vermi, quali esche, e da due maglie fitte poste verticalmente con estremità agganciate a due tronchi d’albero (in (OMISSIS)).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando erronea applicazione della legge penale sulla ritenuta contravvenzione di uccellagione in luogo di quella di cattura con mezzi vietati di caccia.

Esponeva che quest’ultima fattispecie criminosa era configurabile alla stregua della descrizione, riportata in sentenza, delle reti (mt. 1,5×2 con maglia larga cm. di 2 x 2) e della trappola a scatto, conformata in modo da dovere essere azionata manualmente con un cordino quando un volatile si fermava nel suo raggio di azione, sicchè si poteva catturare di volta in volta un singolo esemplare.

Conseguentemente la contravvenzione, punibile con la pena dell’ammenda, era prescritta. Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Questa Corte ha affermato che l’uccellagione può essere esercitata anche adoperando congegni rudimentali e di limitata grandezza, idonei, in particolari condizioni di luogo e specifiche modalità e con sistemi fissi non puramente di uso momentaneo, a conseguire l’indiscriminata cattura di volatili.

Il depauperamento della fauna avicola consegue, quindi, dalle particolari modalità dell’esercizio venatario e dall’adozione di particolari mezzi, aventi una potenzialità offensiva indeterminata.

Il reato d’uccellagione (che mira a tutelare la conservazione della specie) vieta, quindi, ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie di volatile (Cassazione Sezione 3, n. 1713/1995, RV. 204727; n. 35630/2007).

Nel caso in esame è stato accertato che l’imputato predisponeva una trappola a scatto, di dimensioni ragguardevoli, adottando modalità di posizionamento degli apparati idonee alla cattura indiscriminata degli uccelli.

E’ quindi corretta la qualificazione del fatto operata dal tribunale che non ha ravvisato un caso di caccia con un mezzo vietato dalla citata Legge, ex art. 30, lett. h) che ha lo scopo di evitare che, con l’uso di modalità non consentite, vengano inflitte agli animali inutili sofferenze.

Ne consegue che il motivo in punto di affermazione di responsabilità è manifestamente infondato, avendo il tribunale ritenuto, con argomentazioni immuni da censure, che l’imputato ha commesso uccellagione.

L’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, RV. 217266).

Grava, quindi, sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 3529 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dalla Associazione Codici -Centro per i Diritti del Cittadino- ordinando alla soccombente A. di esibire, mediante visione e possibilità di estrazioni di copia, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione o notificazione della sentenza, all’Associazione ricorrente, gli atti di cui all’istanza di accesso a suo tempo prodotta dall’Associazione stessa, con particolare riferimento a:

– atti e misure adottati, anche a seguito delle segnalazioni e richieste dell’Associazione ricorrente, per garantire l’accesso ai dispositivi di emergenza e alle piazzole di sosta sui tratti stradali A1, tra Barberino di Mugello e Valdarno, ed A14, tra Ancona e Porto S. Elpidio, interessati dai lavori per la terza corsia;

– atti relativi all’entità e alla composizione della tariffa unitaria chilometrica applicata sui medesimi segmenti autostradali.

La motivazione resa a sostegno di dette statuizioni è stata individuata, ex art. 116 c.p.c. nel solo omesso adempimento delle due ordinanze istruttorie emanate e, quindi, nella ritenuta necessità di dover accogliere il ricorso per il relativo comportamento tenuto dall’Amministrazione.

Con l’appello in epigrafe l’ANAS ha chiesto l’integrale riforma della sentenza appellata che sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 e cioè in mancanza del requisito oggettivo richiesto per l’accesso ai documenti, difettando, nel caso in esame, la possibilità legale per l’Ente di incidere, sia sulla classificazione delle due citate autostrade, sia sull’entità del pedaggio e sull’eventuale esonero dall’obbligo di pagamento dello stesso.

L’Associazione intimata, pur ritualmente evocata nel presente grado di giudizio, non si è costituita.

Nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

L’appello è fondato.

Il Giudice di prime cure con le ordinanze istruttorie emanate nel corso del giudizio di primo grado (n. 1048 del 1° luglio 2010 e n. 1227 del 11 agosto 2010) ha richiesto all’ANAS, secondo quanto è riportato nella sentenza impugnata, "…documentati chiarimenti sulla vicenda, anche in riferimento alle eventuali determinazioni nel frattempo assunte sulle istanze e richieste di accesso ad atti dell’Associazione ricorrente…".

Orbene, far discendere dal solo inadempimento dell’ordine istruttorio anche la risoluzione delle questioni di diritto sostanziale necessariamente presupposte alla domanda di accesso documentale in questione è già di per sé statuizione che non può essere condivisa da questo Collegio poiché dal comportamento processuale della parte il Giudice è abilitato a trarre argomenti di prova le quante volte vi sia a monte un principio di prova offerto dal ricorrente e l’Amministrazione sostanzialmente lo confermi con il proprio comportamento processuale.

Ed invero, occorre avere presente, in punto di fatto, che, nella specie, come è riferito nella sentenza impugnata, l’Associazione appellata aveva affermato nella propria domanda giudiziale:

– di avere segnalato ad A., nel 2009, che lungo alcuni tratti della A1 (tra Barberino di Mugello e Valdarno) e della A14 (tra Ancona e Porto S. Elpidio), per lavori di costruzione della terza corsia, i cantieri occupavano la corsia di emergenza ed erano inagibili le aree di sosta e i dispositivi di SOS, con aumento della pericolosità di percorrenza;

– di avere diffidato (tra gli altri) A., ad astenersi dalla richiesta di pagamento di pedaggio, sulla base degli artt. 2, comma 3, del Codice della Strada e del par. 1 del "Regolamento del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati";

– di avere avanzato ad A., in data 17 febbraio 2010 e 1° aprile 2010, domanda di accesso agli atti, ex art. 22 L. n. 241 del 1990, con riferimento ai provvedimenti assunti in ordine alle predette richieste, alle misure intraprese per garantire l’accesso ai dispositivi di emergenza e alle piazzole di sosta sui tratti stradali suddetti, nonché in ordine agli atti relativi ad entità e composizione delle tariffe unitarie chilometriche applicate sui ripetuti segmenti autostradali oggetto dei sopra descritti lavori.

Occorre, inoltre, avere presente, in punto di diritto, che l’obbligo dell’Amministrazione di garantire l’accesso documentale presuppone che questa sia in possesso degli atti richiesti per averli formati e/o perché li detiene, sempre che, però, la domanda formulata dall’interessato attenga soltanto alla visione di tali atti ed eventualmente all’estrazione di copie, ma non anche all’adozione di provvedimenti.

Nella specie, invece, la richiesta di accesso, come deducibile dagli atti di causa, si collegava alla presupposta richiesta fatta dall’Associazione appellata ad A. di adottare, sia un provvedimento di declassamento delle due arterie da autostrade a strade extraurbane, sia un provvedimento che esonerasse gli automobilisti dall’obbligo del pagamento del pedaggio nelle tratte interessate dalla costruzione della terza corsia.

Orbene, in disparte il rilievo che per giurisprudenza della Sezione l’accesso ai documenti non compendia anche l’obbligo di un facere a carico dell’Amministrazione (cfr. ad es., n. 6326 del 2004), non può non rilevare il Collegio che non rientra nei poteri di A.:

– né la classificazione delle due arterie in questione, così da poter disporre con appositi provvedimenti, cui poi l’Associazione avrebbe potuto accedere, la richiesta declassificazione di dette arterie da autostrade a strade extraurbane, spettando, invece, ex lege tale potere all’attuale Ministero delle Infrastrutture;

– né la determinazione sia del quantum del pedaggio autostradale, sia dei soggetti tenuti all’adempimento del relativo obbligo, in quanto determinati con atto legislativo, notoriamente sottratto all’accesso documentale, essendo fissata la tariffa unitaria chilometrica sulle tratte indicate nell’istanza di accesso dalla Convenzione sottoscritta il 12 ottobre 2007 tra A. ed Autostrade per l’Italia ed approvata con la disposizione contenuta nell’art. 8duodecies della legge n. 101 del 6 giugno 2008.

Consegue che il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto, comunque, prima sindacare il fondamento della domanda e poi, semmai trarre dal comportamento processuale dell’ANAS argomenti di prova favorevoli per l’istante Associazione, cosa che, invece, non ha fatto dichiarando direttamente sussistente un obbligo che nei fatti è giuridicamente insussistente in capo ad A., come testè riscontrato.

In tale situazione, dunque, è errata la pronunzia impugnata non solo per il profilo processuale esaminato, ma anche nel merito, per le stesse ragioni sin qui espresse, non potendosi riconoscere il diritto di accesso allorquando gli atti individuati non rientrano nei poteri dell’Amministrazione, né sono da questa comunque detenuti perché neppure adottati.

Infine, a tal ultimo riguardo, può condividersi anche l’assunto di parte appellante che, vertendosi più propriamente in tema di eventuale silenziorifiuto, l’interessata Associazione avrebbe dovuto, semmai, far constare il relativo comportamento e far valere in sede giurisdizionale le sue connesse ragioni, onde ottenere l’emanazione di quei provvedimenti cui è collegato il richiesto accesso.

In conclusione, l’appello merita di essere accolto e, per l’effetto, merita di essere respinto il ricorso di primo grado.

Circa le spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che sussistono, comunque giusti motivi per non porre il relativo onere a carico della soccombente Associazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1261 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.