Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-04-2011, n. 7899 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

getto.
Svolgimento del processo

La vicenda processuale in esame nasce dal fatto che l’Istituto tecnico industriale di Stato (OMISSIS), in assenza per causa di malattia del titolare della cattedra di discipline meccaniche e di tecnologia e in mancanza nelle graduatorie dell’Istituto di aspiranti muniti del relativo titolo, aveva incaricato della supplenza fino al 31 dicembre 2002 e, in data 27 novembre 2002, a seguito del decesso del titolare, della docenza per l’intero anno scolastico (OMISSIS) l’arch. G., incluso nella graduatoria dell’Istituto per una materia affine.

Il 20 dicembre 2002 era peraltro pervenuta all’Istituto una domanda di insegnamento della materia indicata da parte di D.D. A., munito del titolo di studio specifico, per cui l’Istituto aveva revocato l’incarico al prof. G., conferendo in data 15 gennaio 2003, con contratto a termine, l’incarico per la restante parte dell’anno al D.D., poi peraltro revocandolo il 22 febbraio 2003 a seguito della minaccia di azione giudiziaria da parte del G., al quale aveva pertanto ripristinato il precedente incarico.

Da tale vicenda nasce l’iniziativa giudiziaria di D.D. A., diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato priva di giusta causa, determinato in Euro 11.456,74 per mancato guadagno ed Euro 100.000, 00 per danno esistenziale e alla carriera.

Sia il giudice di primo grado che la Corte d’appello di Milano, quest’ultima con sentenza depositata l’8 febbraio 2007 e notificata il successivo 16 maggio, hanno respinto le domande del D.D..

In particolare, la Corte territoriale ha argomentato, quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale, dalla mancanza di specifiche allegazioni circa l’esistenza e le caratteristiche del pregiudizio subito. Quanto poi alla domanda di risarcimento del danno economico, i giudici dell’appello lo hanno escluso, affermando che l’Istituto avrebbe offerto all’originario ricorrente, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, un incarico equivalente presso una scuola professionale di (OMISSIS), ingiustificatamente rifiutato dal D.D..

La Corte ha infine aggiunto, "invertendo l’ordine delle questioni", che la interruzione del rapporto col G. avrebbe significato "spezzare irragionevolmente quella continuità didattica, che comunque rappresenta il prevalente interesse sotteso alla disciplina in materia".

Avverso tale sentenza il D.D. propone, con un unico articolato motivo, ricorso per cassazione, notificato il 10 luglio 2007.

L’Istituto intimato resiste alle domande con rituale controricorso.
Motivi della decisione

Col ricorso, D.D.A. denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nonchè la violazione del D.M. 25 maggio 2000 n. 201, del D.M. 30 gennaio 1998, tabella A, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, lett. A e art. 3, lett. B, D.M. 20 febbraio 2000, n. 201, art. 7, comma 3, della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 8, L. n. 108 del 1990, artt. 1 e 2, art. 2119 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18 e l’errata valutazione della documentazione allegata.

Il motivo attiene alla valutazione della legittimità dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a termine, valutazione che la Corte territoriale ha ritenuto inutile, dato che comunque ha accertato l’assenza di danni in conseguenza di tale anticipata risoluzione.

I giudici dell’appello hanno peraltro in ogni caso rilevato che nella peculiare situazione descritta l’operato dell’Istituto poteva trovare giustificazione nella esigenza di continuità didattica, con ciò implicitamente ritenendo la risoluzione sostenuta da una giusta causa.

Le censure di violazione dei DD.MM. citati, dell’art. 2119 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001 di cui alla rubrica sono tutte riferibili al primo tema, quello della assenza di una giusta causa dell’anticipata risoluzione del rapporto di impiego.

In ordine ad esse, richiamate in questa sede dalla ricorrente, la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione, salvo un oscuro accenno alle esigenze di continuità didattica che giustificherebbero il ripristino dell’incarico al G., comunque non sufficientemente argomentate in concreto, come rilevato dal ricorrente.

Ne consegue la valutazione di fondatezza della censura di insufficiente motivazione nell’identificare la giusta causa della anticipata risoluzione nella esigenza di continuità didattica.

All’argomento della ritenuta assenza di danni sono viceversa dedicate le deduzioni di vizio di motivazione e di violazione delle L. n. 604 del 1966, L. n. 300 del 1970 e L. n. 108 del 1990.

Esaminando per prima la dedotta violazione di tali ultime leggi, va subito rilevato che, poichè l’incarico di insegnamento al ricorrente era stato attribuito con un contratto a tempo determinato, il richiamo in parola resta estraneo al presente giudizio, in ragione del fatto che le leggi indicate attengono alla disciplina di un licenziamento operato nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e delle conseguenze economiche connesse all’accertamento della sua invalidità o inefficacia.

Per quanto riguarda il vizio di motivazione, il ricorso investe l’accertamento della Corte territoriale secondo cui sarebbero mancate in giudizio le necessarie allegazioni in ordine all’esistenza e consistenza del danno esistenziale di cui è richiesto il risarcimento nonchè l’affermazione che al D.D., in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, sarebbe stato offerto un incarico equivalente.

Nello sviluppo argomentativo del motivo, le censure si concentrano peraltro sulla seconda affermazione (per cui sul rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale deve ritenersi formato il giudicato), che il ricorrente sostiene derivare da una mera affermazione dell’Istituto non corrispondente a verità e che comunque sarebbe insostenibile nei suoi effetti se si tiene conto che la revoca dell’incarico era avvenuta il 22 febbraio 2003 mentre il tentativo di conciliazione era stato svolto il successivo 4 giugno, pochi giorni prima della chiusura dell’anno scolastico.

Anche la censura in esame, di insufficiente motivazione della sentenza in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno economico, è fondata.

Sul punto, non è anzitutto chiaro dalla lettura della sentenza impugnata se la Corte territoriale ritenga inesistenti allegazioni del ricorrente anche in ordine all’esistenza e consistenza del danno economico.

Se così dovesse essere interpretata la frase che si svolge nell’ultima riga di pagina 3 e nella prima riga della pag. 4 della sentenza (il che peraltro sembra smentito dalla frase immediatamente successiva, sotto riprodotta, dalla quale si desume che la Corte ha ben presente di quale danno economico il D.D. chiede il risarcimento), essa sarebbe qui stata giustamente censurata dal ricorrente, in quanto questi aveva chiaramente precisato che trattavasi del danno per mancato guadagno per il periodo dalla revoca dell’incarico alla scadenza del contratto a termine revocato, indicando come componenti dello stesso il mancato percepimento di retribuzioni, del t.f.r., etc. La Corte territoriale ha poi, immediatamente dopo, affermato che tale danno economico del D.D. era da escludere "tanto più che egli ha rifiutato in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione … un incarico di insegnamento presso altra scuola professionale (di (OMISSIS)) che, se fosse stato accertato, non gli avrebbe comportato la perdita di alcun giorno di servizio e di retribuzione rispetto all’altro contratto".

Trattasi di valutazione che, in assenza di specificazioni ulteriori, non appare pienamente comprensibile e quindi è censurabile in questa sede di legittimità, in quanto, come rilevato dal ricorrente, il tentativo obbligatorio di conciliazione nel corso del quale sarebbe stato offerto al D.D. un incarico in altra scuola è avvenuto il 4 giugno 2003 (tra l’altro a pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico) e quindi non può che riguardare il breve periodo successivo a tale data e la sua eventuale accettazione da parte del ricorrente non avrebbe potuto consentire allo stesso di non perdere anzianità di servizio e retribuzione relativamente al periodo precedente dal 22 febbraio al 4 giugno 2003, cui è riferita la domanda risarcitoria.

In base alle argomentazioni svolte, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale dovrà altresì prendere in esame le censure, ritenute assorbite dal giudice di appello, di violazione di legge in ordine alla revoca dell’incarico al D.D. non esaminate in sede di appello.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 368 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Con l’ordinanza in epigrafe è stata ingiunta la demolizione delle seguenti opere, espressamente avvertendosi che, in caso di inadempimento, le stesse sarebbero state acquisite al patrimonio comunale unitamente all’area di sedime per una superficie di mq. 120:

a) ripostiglio di circa mq. 10/15 su area demaniale (ex Roggia Rino);

b) box, di circa 30 mq., su area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Avverso detto provvedimento vengono dedotte in ricorso le seguenti censure:

A) quanto alla contestazione sub a)

1) Difetto di interesse sostanziale, aggravio ingiustificato del procedimento, omessa attività istruttoria, errore sui presupposti di fatto e diritto; violazione del contraddittorio e dell’affidamento, nonché dell’art. 7 legge 47/1985: il manufatto è stato oggetto di condono edilizio (concessione in sanatoria 12.12.1988, n. 3480) e la sua esistenza è a conoscenza del Genio civile, che percepisce uno specifico indennizzo in tal senso e che sarebbe l’unico soggetto legittimato a chiedere la rimozione del manufatto; in ogni caso, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 legge 47/1985, per essere il manufatto soggetto non a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione, con la conseguenza che, al più, si verterebbe in ipotesi di fattispecie sanzionabile pecuniariamente; infine, sarebbe mancata la verifica in contraddittorio tra tutti i soggetti interessati;

B) quanto alla contestazione sub b)

2) errore sui presupposti di fatto e diritto, violazione della legge 1497/1939 e difetto di istruttoria, sostenendosi l’inesistenza del vincolo paesistico;

3) errore sui presupposti di fatto e diritto e difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo, in quanto la proprietà del ricorrente sulle aree interessate risulterebbe da due precedenti autorizzazioni (concessioni in sanatoria n. 3485/1990 e 28.5.1990, n. 2783);

4) contraddittorietà e illogicità, per mancato coinvolgimento del Demanio da parte dell’Amministrazione comunale;

5) difetto di motivazione e sviamento in ordine alle dimensioni dell’area di sedime indicata (120 mq.) rispetto alla superficie dei manufatti di cui si tratta (mq. 45);

6) sviamento, perché l’Amministrazione avrebbe agito su semplice dichiarazione del confinante, senza svolgere i necessari approfondimenti istruttori.

II. Il Comune di Crema si costituiva in data 8 gennaio 1998, depositando documentazione e controricorso, in cui replicava in fatto e diritto alle tesi avversarie.

III. Alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 1998, la domanda cautelare di parte ricorrente veniva respinta (Ordinanza n. 11/98), per insufficiente "fumus boni iuris".

IV. Dopo la chiamata nel ruolo speciale di smistamento del 14 luglio 2009, la causa veniva fissata, per la decisione di merito, all’odierna Udienza pubblica.

In vista della quale, parte ricorrente produceva ulteriori documenti e memoria conclusiva.

V. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover procedere, nella presente disamina, secondo la stessa articolazione delle censure svolte in ricorso, raggruppate per ognuno dei due manufatti oggetto dell’ordine di demolizione impugnato.

VI. Circa il manufatto sub "a" (ripostiglio), può ritenersi incontroverso in causa che esso fosse stato realizzato, all’epoca, su area demaniale: a tacer d’altro, ne risulta sufficiente prova la circostanza che il ricorrente lo abbia acquistato dal Demanio nel 2007, come dallo stesso dedotto e documentato in vista dell’odierna udienza di discussione.

Inoltre, il ripostiglio risulta edificato – a detta dello stesso ricorrente – nel 1974 (pag. 3 ricorso) e la sua domanda di condono risale al 30 settembre 1986 (doc. 4 dei suoi documenti), ma nella memoria dimessa il 30 dicembre 2010, il ricorrente afferma di avere la disponibilità delle aree demaniali solo dal 1987: risulta, così, pacifico in causa come l’area su cui il ripostiglio è stato abusivamente realizzato fosse, all’epoca, demaniale e che il ricorrente non ne fosse, tuttavia, legittimo concessionario.

Ne consegue – ai sensi dell’art. 14 legge n. 47/1985 all’epoca vigente – il carattere vincolato dell’ordine di demolizione adottato dal Sindaco di Crema nei confronti del ricorrente, quale responsabile dell’abuso (sulla natura vincolata dell’atto: T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 20 aprile 2007, n. 709): in altri termini, "il Comune non avrebbe potuto non ordinare la demolizione dell’opera in questione" (cfr., di recente: T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 14 gennaio 2010, n. 23).

Il carattere vincolato del provvedimento ha, altresì, condotto le due sentenze or ora richiamate a rigettare la censura di violazione del contraddittorio procedimentale, ritenendo, per contro, applicabile il disposto di cui all’art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Infine, in fattispecie identica alla presente – ricovero attrezzi (come espressamente autoqualificato dal ricorrente) realizzato su area demaniale e di dimensioni similari – il Giudice amministrativo ha ritenuto il manufatto soggetto a concessione edilizia, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione impartito dal Sindaco (T.A.R. Piemonte, sez. I, 31 gennaio 2003, n. 167).

Conclusivamente e alla stregua della giurisprudenza riportata, l’impugnativa in partequa dell’ordinanza (relativamente, cioè, al manufatto indicato alla sua lett. "a") e il primo motivo di ricorso che la sorregge devono essere respinti, siccome infondati.

VII.1. A opposta conclusione occorre pervenire con riferimento all’impugnativa dell’ordine di demolizione del manufatto sub "b"(box).

VII.2. Detto ordine è, infatti, espressamente motivato con l’insistenza del manufatto medesimo (box) su area soggetta a vincolo paesaggistico: ma il ricorrente contesta la esistenza di un tale vincolo e lo stesso controricorso del Comune ammette (pag. 15) che l’area de qua non sia soggetta a vincolo paesaggistico, bensì storicoartistico, sostenendo, tuttavia, l’irrilevanza di tale erronea indicazione e precisando che l’area in questione è stata dichiarata particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089/1939, siccome parte della antica cinta difensiva della città di Crema.

Orbene, in disparte la questione – sollevata nella memoria finale del ricorrente – se sia ammissibile siffatta "intercambiabilità" dei vincoli e se sia ammissibile che a farlo sia la sola difesa tecnica dell’Ente in giudizio – quel che è decisivo, comunque, è che non è immediatamente percepibile, dagli atti del giudizio, la stessa soggezione dell’area di cui è causa al diverso vincolo storicoartistico, stanti:

– la non corrispondenza tra i mappali riportati nell’elaborato grafico allegato al verbale di sopralluogo 1.8.1997 (richiamato nell’ordinanza impugnata e prodotto dal Comune come doc. 10) e quelli indicati nel decreto ministeriale di vincolo 31.3.1950 (doc. 11 Comune);

– la aperta contestazione tra le parti circa l’esatta ubicazione e posizionamento dell’area su cui insiste il manufatto "b".

In particolare, il Comune insiste (pag. 16 controricorso) sull’erroneità della rappresentazione grafica prodotta dal ricorrente nella domanda di condono edilizio 30.9.1986 e nella successiva domanda 9.2.1990 di concessione edilizia gratuita; mentre il ricorrente replica (punti 2 e 3 del capo B della propria memoria conclusiva), riconfermando l’esattezza della localizzazione del box, così come richiesta e autorizzata.

Ancora più in particolare, il Comune afferma (sempre pag. 16 controricorso) che la situazione rappresentata dal ricorrente negli elaborati grafici allegati alle proprie istanze sarebbe risultata, a seguito di accertamento, difforme dal vero: ma di questi accertamenti – ove diversi e ulteriori rispetto al citato verbale 1.8.1997, già ritenuto non dirimente – non esiste traccia nella produzione documentale del Comune.

VII.3. In definitiva, risultano all’evidenza fondate le censure di errore sui presupposti di fatto e diritto nonché di difetto di istruttoria, dedotte con i motivi secondo e terzo: il che – come esattamente osservato da parte ricorrente al punto 4 del capo B della propria memoria finale – "non può che imporre il rinnovo dell’intero procedimento" quanto alla costruzione del box, e comporta il conseguente assorbimento delle ulteriori censure svolte in ricorso e significativamente, del resto, non più riprese da parte ricorrente in sede di memoria finale.

VII.4. Per completezza, il Collegio deve, tuttavia, formulare una doverosa precisazione circa l’area di sedime (cfr. quarto motivo): premesso che l’indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale non costituisce requisito dell’ordinanza di demolizione, bensì elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l’Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 9 dicembre 2010, n. 2809), va, sin d’ora, precisato che siffatto provvedimento dovrà necessariamente, quanto alle dimensioni dell’area di sedime, contenere "a tutela del privato inciso, congrua dimostrazione del perché e per come si giunga alla determinazione della complessiva superficie che si va ad acquisire al patrimonio comunale" (cfr. da ultimo: T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 15 dicembre 2010, n. 4196).

VIII. Conclusivamente, il ricorso va parzialmente accolto, con riferimento alla sola impugnazione dell’ordine di demolizione del manufatto sub "b" e agli ulteriori effetti di rinnovazione del procedimento, dell’istruttoria e della motivazione dei futuri atti del Comune di Crema, così come precisati al capo VII che precede.

In considerazione di tale parziale accoglimento, le spese possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, conseguentemente, annulla l’ordinanza sindacale 8.9.1997, limitatamente all’ordine di demolizione del manufatto ivi indicato alla lettera b) e agli ulteriori effetti sempre in motivazione specificati.

Spese integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11330 Obbligo di presentazione alla P.G.

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Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, che ha rigettato l’appello del ricorrente avverso il provvedimento del 04.11.2009, della Corte d’appello di Napoli, di rigetto dell’istanza di revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., ricorre il difensore di G.R. deducendo che non è stato tenuto in considerazione il principio di proporzionalità che impone di parametrare la durata della misura cautelare al prevedibile esito finale del processo e che impone altresì al giudice di formulare una prognosi ragionevole sulla pena infliggenda ai fini di determinare il corretto limite temporale per le misure cautelari preventive.

Con dichiarazione pervenuta in cancelleria il 29.11.2010, G. R. ed il suo difensore di fiducia hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione.
Motivi della decisione

Attesa la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2071 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

1. Con appello notificato in data 17 dicembre 2007 la soc. Q. s.r.l. ha impugnato la sentenza del TAR delle Marche n. 485 del 2007 con la quale sono stati decisi i cinque ricorsi riuniti proposti in primo grado dalla stessa. In particolare, per quanto riguarda i singoli ricorsi il TAR:

– ha dichiarato inammissibile per carenza d’interesse il ricorso n. 27 del 2003 con il quale la società aveva chiesto l’annullamento della deliberazione del C.C. n. 74/02, avente ad oggetto lo studio di inquadramento operativo per le zone costiere e di approvazione degli indirizzi per il perfezionamento di una proposta urbanistica complessiva e degli strumenti relativi all’ambito litoraneo;

– ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso n. 405 del 2003, proposto avverso la deliberazione del C.C. n. 6 del 2003 avente ad oggetto"Variante zone costiere, esame osservazioni e controdeduzioni";

– ha respinto i ricorsi nn. 1142/04 e 472/05, relativi alla impugnazione della deliberazione del C.C. n. 44/04(Esame osservazioni, controdeduzioni ed adozione definitiva della variante di tutela della fascia litoranea ex art. 26 L.R. n. 34 del 1992) e della deliberazione n. 24/05(" Approvazione variante parziale PRG- varianti di tutela e valorizzazione fascia litoranea"), nelle parti concernenti il potere dell’Amministrazione di ridurre la volumetria consentita in sede di lottizzazione in parte non realizzata;

– ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso n. 1287/00 proposto avverso la deliberazione del C.C. n. 52/00, avente ad oggetto"Piano di lottizzazione convenzionato Le Piramidi in località Cesano".

2. Queste le dedotte censure:

2.1. Sulle decisioni di rito: con la decisione appellata il TAR ha posposto la decisione sul ricorso n. 1287/00, cronologicamente più risalente, alla decisione sulle successive impugnative, facendo poi discendere dalla riconosciuta legittimità della disciplina urbanistica introdotta dall’ultima variante di PRG la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione della prima impugnativa, con ciò sottovalutando l’interesse alla decisione sul ricorso n. 1287 cit., quanto meno sotto il profilo risarcitorio, sia per i danni scaturiti sia per gli oneri indebitamente sopportati dalla ricorrente

Errata sarebbe anche la dichiarata inammissibilità per difetto di interesse del ricorso n. 27/03, proposto avverso la delibera comunale di approvazione dello studio di inquadramento operativo, ritenuta atto endoprocedimentale, in quanto un passo(punto 2 dispositivo) sarebbe stato in concreto utilizzato dall’amministrazione a sostegno delle successive scelte di riduzione della cubatura realizzabile nell’area, da cui la lesività dell’atto.

2.2. Riproposizione dei motivi di merito dedotti nei due ricorsi sopraindicati.

2.3. Sulle decisioni di merito nei confronti delle delibere C.C. n. 72 del 9/9/03, n. 44 del 18/6/04 e n. 24 del 15/2/05, aventi ad oggetto l’adozione della variante, l’esame delle osservazioni e l’adozione definitiva della stessa, con le quali è stata ritenuta la sufficienza e congruità della motivazione, la non contraddittorietà con gli indirizzi del SIO concernenti la zona "Piramidi", la non illogicità dell’azione amministrativa e la non sussistenza del lamentato sviamento di potere: sarebbe errata la ritenuta carenza di una posizione qualificata di legittimazione della soc. Q. con riferimento alle censure dedotte avverso i nuovi atti di pianificazione urbanistica, limitanti il suo jus aedificandi.

La sentenza, inoltre, non sarebbe condivisibile nella parte in cui sostiene che la scelta del pianificatore della variante troverebbe adeguata giustificazione nei criteri enunciati nella relazione al piano e non sarebbe né illogica né in antitesi con i principi posti dal SIO.

Le censure troverebbero conferma nell’unica statuizione della sentenza che ha dichiarato la illegittimità del punto 3 dell’art. 17/c delle NTA della variante, per vizio della previsione urbanistica che, prevedendo ulteriori onerose urbanizzazioni, ne dava per acquisito l’accollo delle stesse al lottizzante, seppur privato di ogni concreta corrispondente possibilità di sfruttamento edificatorio.

La sentenza sarebbe, altresì, errata nella parte in cui ha ritenuto di disattendere la censura di sviamento di potere.

3. Si è costituito il Comune di Senigallia, contestando la fondatezza delle proposte censure, sia in rito sia nel merito.

4. L’appellante ha depositato memoria difensiva e di replica.

5. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 18 gennaio 2011 e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Con i ricorsi di I grado la soc. Q. s.r.l., proprietaria di un’area litoranea sita nella frazione Cesano del Comune di Senigallia, destinata dal PRG a zona CT3 di espansione prevalentemente turistica, con piano particolareggiato approvato ed in corso di attuazione, già interessata da un piano di lottizzazione convenzionato in data 31/7/80, il cui programma costruttivo aveva trovato parziale attuazione, impugnava gli atti deliberativi del Comune indicati in narrativa, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

2. Il Tar delle Marche, riuniti i ricorsi, dichiarava l’improcedibilità dei ricorsi nn. 1287/00 e 405 del 2003; l’inammissibilità del ricorso n. 27 del 2003 e in parte accoglieva i ricorsi nn. 1142/04 e n. 472 del 2005, annullando la previsione di cui al punto 3 dell’art. 17/c delle NTA del PRG di Senigallia, limitatamente alla parte in cui disponeva che "le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle risultanti dai seguenti strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati, e loro varianti, relativi alla suddetta zona".

3. Vanno preliminarmente esaminate le censure con cui si contesta la sentenza impugnata per la parte in cui ha statuito la improcedibilità e/o l’inammissibilità di talune impugnative.

3.1. La società ricorrente contesta, anzitutto, la dichiarata improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ric. N. 1287 del 2000, in quanto le previsioni dell’atto con esso impugnato erano state superate dalle nuove determinazioni amministrative afferenti la programmazione urbanistica della zona e i parametri urbanistici ed edilizi. Secondo la società l’impugnativa continuerebbe in ogni caso ad essere sorretta dall’interesse residuale al risarcimento del danno derivante sia dalla mancata realizzazione di un progetto lottizzatorio, sia dagli oneri indebitamente sopportati per l’approntamento della complessa progettazione.

La censura è infondata e va respinta. Invero, costituisce principio del tutto consolidato nella giurisprudenza della Sezione quello secondo cui la decisione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.

La relativa verifica, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione(Cons. Stato, IV Sez., n. 6882/10)

Applicando tali coordinate interpretative al caso all’esame, la censura proposta non merita accoglimento atteso che le previsioni dell’atto impugnato sono state superate da nuove previsioni urbanistiche afferenti la zona in questione e i parametri urbanistici ed edilizi, il che rende certa e definitiva la inutilità della sentenza.

Quanto, poi, alla possibilità risarcitoria residuale scaturente dall’eventuale annullamento del provvedimento lesivo, va rilevato che, in ragione della evoluzione subita dalla cd. pregiudiziale amministrativa, la pronuncia di sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto impugnato non avrebbe comunque precluso la presentazione di una domanda di risarcimento non presentata in I grado (di cui valutare, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti).

3.2. La società ricorrente contesta, poi, la dichiarata inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso n. 27/03, proposto avverso la delibera comunale di approvazione dello studio di inquadramento operativo(SIO), ritenuta atto infraprocedimentale, in quanto un passo dello stesso (punto 2 del dispositivo) sarebbe stato utilizzato dall’Amministrazione a sostegno delle successive scelte di riduzione della cubatura realizzabile nell’area.

La censura non può essere condivisa, trattandosi evidentemente di atto del tutto preliminare all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, privo di contenuti provvedimentali, incapace, di per sé, di produrre in via diretta una lesione attuale alla posizione giuridica dedotta in giudizio.

Né il fatto che, successivamente, l’Amministrazione abbia introdotto un passo del documento a sostegno delle proprie scelte urbanistiche può mutare la natura dell’atto, in quanto non risulta incoerente né irragionevole che l’Amministrazione abbia utilizzato le proposte urbanistiche contenute nello studio precedentemente commissionato.

4. Attesa l’improcedibilità e l’inammissibilità dei due ricorsi soprarichiamati, non viene esaminato il merito dei motivi negli stessi dedotti e riproposti in sede di appello (punti 10 e 11).

5. L’appellante deduce, poi, l’erroneità della decisione di I grado nella parte in cui ha disatteso i motivi di illegittimità dedotti nei confronti dei provvedimenti (delibere C.C. n. 72 del 9/9/03, n. 44 del 18/6/04 e n. 24 del 15/2/05) aventi rispettivamente ad oggetto l’adozione della variante, l’esame delle osservazioni e l’adozione definitiva della stessa. Si sostiene, anzitutto, la erroneità della ritenuta carenza di una posizione qualificata di legittimazione della soc. Q. (par. 6.1. della decisione) affermata con riferimento alle censure (dedotte nei ricorsi nn. 1142/04 e 472/05) avverso i nuovi atti di pianificazione urbanistica, conculcanti il suo jus aedificandi.

La posizione della appellante non sarebbe lontanamente equiparabile a quella di chi è titolare di una aspettativa generica ad una utilizzazione proficua dei suoi immobili, bensì sarebbe quella di un soggetto specificamente e particolarmente inciso perché proprietario di area storicamente investita da previsioni edificatorie per metà attuate e per aver eseguito opere di urbanizzazione superiori alla volumetria realizzata. Dal che sarebbe derivato un onere di particolare motivazione sulle osservazioni presentate.

Non varrebbe l’assunto secondo cui l’onere di motivazione doveva ritenersi affievolito, in quanto lo strumento urbanistico era meramente confermativo in parte qua delle prescrizioni nate dalla "variante alle zone costiere" adottata nel 2000.

Le censure troverebbero, poi, conferma, nella parte della sentenza che ha accolto l’unico profilo impugnatorio che ha ritenuto di condividere: la illegittimità del punto 3 dell’art. 17/C delle NTA della variante.

Infine, sarebbe comprovato il vizio di sviamento di potere, negato dai primi giudici, sia per le vicende che hanno preceduto l’approvazione della variante (ostruzionismo opposto alle iniziative della società di far luogo alla variante lottizzatoria conforme al PRG del 1997), sia per l’inesistenza di criteri urbanistici atti a motivare la scelta fatta dall’Amministrazione.

Al riguardo osserva il Collegio come sia noto che il piano di lottizzazione costituisce – nell’assetto normativo rilevante ratione temporis e definito dall’art. 28 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, come modificato dall’art. 8 della legge ponte n. 765 del 1967 – uno strumento urbanistico equiordinato al piano particolareggiato e ad esso sostanzialmente alternativo.

Nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile ai piani di lottizzazione – attesa l’esigenza di non condizionare a tempo indeterminato il potere comunale di pianificazione del territorio – il termine decennale di validità previsto per i piani particolareggiati dall’art. 17 della ridetta legge n. 765 del 1967.

In tale contesto di riferimento normativo, la giurisprudenza della Sezione ha da tempo chiarito che le nuove scelte urbanistiche, contenute nella variante di p.r.g., con cui il Comune rivede direttive pregresse ed adegua le strutture territoriali esistenti, non sono impedite dall’affidamento del lottizzante alla intangibilità della destinazione urbanistica delle aree oggetto di lottizzazione convenzionata – né richiedono particolare motivazione – allorché la perdita di efficacia della lottizzazione per scadenza del termine decennale abbia determinato il venir meno dei presupposti dello "ius aedificandi" e della posizione qualificata del lottizzante (ex multis cfr. IV Sez. n. 1743 del 2005; n. 6882/10).

Applicando tale criterio orientativo al caso in esame, non può non rilevarsi che alla data di adozione e di approvazione della variante di cui si discute erano trascorsi oltre dieci anni dalla stipula della relativa convenzione, avvenuta il 31/7/80; la relativa convenzione era quindi scaduta e di tale evenienza l’Amministrazione era consapevole.

Quindi, alla data di approvazione dello strumento urbanistico l’odierna appellante non risultava titolare di una posizione giuridicamente qualificata e differenziata né poteva vantare alcuna consolidata pretesa, in qualche modo ostativa all’introduzione delle modifiche di piano da lei avversate.

Infatti, come è noto, la regola generale che riserva all’Amministrazione ampia discrezionalità nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche senza necessità di motivare specificamente le singole scelte di piano subisce eccezione solo in quelle situazioni particolari in cui il principio della tutela dell’affidamento impone che il piano regolatore dia conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate le scelte di pianificazione, così rendendole sindacabili davanti al giudice amministrativo.

Per costante giurisprudenza, peraltro, meritevoli di questa particolare forma di tutela sono solo quelle situazioni caratterizzate da un affidamento "qualificato", fra le quali non può rientrare la posizione del privato titolare di un fondo considerato da un piano di lottizzazione divenuto ormai inefficace(cfr., in termini, dec. n. 6882 cit.).

Non risultano fondate neppure le censure di carenza di motivazione rivolte con riguardo al SIO: la diversa destinazione prevista dallo strumento urbanistico rispetto a quella indicata dal SIO non è censurabile, attesa la mancanza di una posizione qualificata tutelabile nella società Q..

Del resto, le scelte urbanistiche possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti che costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa.

Pertanto, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, rientra nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale, ove come nel caso di specie non possano ipotizzarsi abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla impropria comparazione con la destinazione impressa agli immobili o zone adiacenti. (IV Sez. n. 6882 cit.; n.4024 del 2009).

Le argomentazioni di cui sopra consentono anche di ritenere insussistente il rilevato vizio di eccesso di potere per sviamento: sono, inoltre, condivisibili le considerazioni svolte dal giudice di I grado che ha ritenuto non potersi evincere dagli atti del giudizio elementi per poter fondatamente sostenere una volontà dell’Amministrazione aprioristicamente a pregiudizialmente contraria agli interessi della società ricorrente.

Le censure ora esaminate vanno quindi disattese.

6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello risulta nel suo complesso infondato e va pertanto respinto.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.