T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-12-2011, n. 10358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel mese di marzo 1997, la società U.I. s.r.l. partecipata dai signori A.B., S.B. e A.P., concedeva in locazione alla società Gestioni H.V.P. s.r.l., partecipata da S.B. e dalla madre di questi, S.B., il complesso immobiliare H.V.P., sito in Siena.

Il canone della suddetta locazione veniva pattuito tra le parti nel 70% del margine operativo della Società conduttrice, con un minimo annuo di lire 500 milioni. Tuttavia, il canone non veniva mai corrisposto.

Con il trascorrere del tempo, la Società conduttrice e la Società locatrice assumevano diversi debiti per far fronte alle esigenze finanziarie correnti. Tutto ciò portava il C.F. S.p.a., maggior finanziatore della società U.I. s.r.l., a conferire mandato alla società S. S.p.a. per il recupero del proprio credito mediante esecuzione sugli immobili di proprietà della società finanziata concessi in locazione alla società Gestioni H.V.P. s.r.l..

Al fine di reperire un finanziamento a medio termine, venivano avviati e coltivati una serie di contatti e poste in essere attività (puntualmente descritte nel ricorso introduttivo del giudizio) finalizzati ad estinguere l’esposizione nei confronti del C.F. S.p.a. e scongiurare la vendita degli immobili nel frattempo messi all’asta.

In questo contesto, interveniva anche il ricorrente A.S., il quale prestava garanzia personale, si attivava per far ottenere alla Società debitrice la provvista necessaria per fare fronte al pagamento dei debiti e partecipava ad alcune operazioni finalizzate a raggiungere gli scopi sopra evidenziati risultando, all’esito, egli stesso creditore di S.B. per circa 3 milioni di euro, che il debitore si impegnava a restituire con un tasso di interessi annuo pari al 10%.

Il Brogi, però, presentava una denunciaquerela nei confronti di S. per estorsione e usura, e nel 2010 quest’ultimo riceveva comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 644 c.p..

A seguito di ciò, il Brogi presentava istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

Di ciò il ricorrente veniva a conoscenza a seguito dell’espressione del nulla osta da parte del Prefetto di Siena in data 3 marzo 2011, che l’interessato impugnava dinanzi al TAR Toscana (RG n. 1196/2011), così come dinanzi alla medesima Autorità giudiziaria contestava il silenzio rigetto formatosi a seguito di apposita istanza di accesso avanzata dallo S. (RG n. 1195/2011)

Con separata istanza in data 23 maggio 2011, lo S. chiedeva di accedere agli atti del procedimento relativo all’accesso del Brogi al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

Tuttavia, con nota prot. n. 667/BQ62 datata 30 giugno 2011, inviata con racc. a/r il giorno 4 luglio 2011, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraeket ed antiusura, respingeva l’istanza di accesso proposta da A.S..

Ritenendo erronea ed illegittima la determinazione assunta dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraeket ed antiusura, lo S. ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente si è costituitasi in giudizio solo formalmente per chiedere il rigetto del ricorso.

All’udienza del 1° dicembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Il ricorrente ha proposto una molteplicità di censure avverso il provvedimento di diniego contestato, deducendo i seguenti vizi: violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10, 22 ss., della legge n. 241/1990, del DPR n. 184/2006 e del DPR n. 455/1999; violazione degli artt. 97 e 98 Cost.; falsa applicazione della normativa regolamentare, illegittimità e/o disapplicazione della stessa; eccesso di potere, motivazione carente, inesistente e contraddittoria.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato: – di essere legittimato ad accedere agli atti richiesti e di avervi interesse in quanto coinvolto in un procedimento penale avviato e proseguito proprio sulla base di quanto rappresentato da Brogi Stefano; – non sussistono le condizioni e i presupposti fissata dalla normativa di riferimento contenuta nella legge n. 241/1990 e nel DPR n. 184/2006, per negare al ricorrente l’accesso agli atti richiesti; – pertanto, risulta illegittimo e va disapplicato il DPR n. 455/1999, richiamato dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraeket ed antiusura, per negare allo S., con un provvedimento carente anche sotto il profilo motivazionale (non recante neanche indicazioni circa il termine e l’autorità cui ricorrere), l’accesso agli atti, sulla base di un inesistente e, comunque, illegittimo segreto d’ufficio; – contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, lo S. non è un terzo, ma è un soggetto direttamente coinvolto (insieme al Brogi) nel procedimento avviato a seguito della presentazione da parte del Brogi dell’istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, della quale, peraltro, allo S. non è stata data comunicazione ex art. 7 l.n. 241/1990, impedendogli di partecipare al relativo procedimento ai sensi dell’articolo 10 della citata legge.

Le censure tese a contestare il diniego di accesso e la pretesa dello S. ad accedere agli atti richiesti – le sole da valutare in considerazione dell’oggetto del giudizio e delle domande proposte dall’interessato – sono da considerare infondate alla luce delle considerazioni che seguono.

Con nota prot. n. 667/BQ62 datata 30 giugno 2011, inviata con racc. a/r il giorno 4 luglio 2011, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraeket ed antiusura, ha respinto l’istanza di accesso proposta da A.S., con la seguente motivazione: "non può essere consentito l’accesso a soggetti terzi, ostandovi espressamente quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 455 del 16 agosto 1999".

Circa i limiti all’accesso agli atti amministrativi, l’art. 24 della legge n. 241 del 1990, stabilisce, tra l’altro, che "1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;…".

Il regolamento governativo di cui al comma 6 del citato articolo 24, contenuto nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, all’articolo 10 (Disciplina dei casi di esclusione) stabilisce che "i casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.".

Infine, il D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della L. 23 febbraio 1999, n. 44), all’articolo 18, comma 2, ha stabilito che gli atti dei procedimenti concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura "sono coperti dal segreto d’ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati"., mentre al comma 4 è previsto che su richiesta dell’interessato, il Prefetto e il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.

Alla luce di tale disciplina richiamata il provvedimento impugnato – seppure corredato da motivazione sintetica – risulta corretto in quanto, ove l’Amministrazione interpellata neghi l’accesso ai sensi dell’art. 24 comma 1, l. n. 241 del 1990, invocando il segreto d’ufficio, è sufficiente che siano richiamate le disposizioni sulle quali il segreto si fonda, senza che occorrano ulteriori chiarimenti in ordine alla natura degli interessi tutelati o al pregiudizio che deriverebbe dall’accesso; elementi questi, valutati una volta per tutte emanando le disposizioni sul segreto (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 maggio 2009, n. 4541).

Infatti, il rapporto tra accesso, riservatezza dei terzi e segreto d’ufficio, è, di regola, stabilito in sede amministrativa in quanto l’Amministrazione può correttamente rigettare, in tutto o in parte, l’istanza ostensiva laddove ritenga gli atti coperti da segreto d’ufficio.

In linea generale, l’art. 24, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, esclude il diritto di accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.

Nel caso specifico, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della L. 23 febbraio 1999, n. 44), ha stabilito che gli atti dei procedimenti concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sono coperti dal segreto d’ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.

Tale disposizione appare in linea con quanto stabilito dal richiamato articolo 24 della legge n 241/1990 e, quindi, non si presta né ad essere considerata illegittima (non essendo stata, peraltro, formalmente impugnata dal ricorrente), né ad essere disapplicata (come richiesto dallo S.).

Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che – in presenza di un segreto d’ufficio – l’Amministrazione può negare l’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, limitandosi a richiamare le disposizioni sulle quali il segreto si basa (cfr., Consiglio Stato, sez. VI, 5 giugno 1998, n. 936).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 293

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale ha reso con la seguente motivazione: "Alterazioni acquisite della cute (tatuaggio) scapola sinistra che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 della D.T. 5/12/2005)".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)il tatuaggio non è visibile in quanto coperto dalla divisa di ordinanza;

b)la commissione non si è fatta carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la cute del ricorrente risultasse alterata nei sensi previsti dall’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005;

c)l’inidoneità permanente presuppone l’accertamento di una imperfezione grave che nel caso di specie non sussiste;

d)il giudizio contrasta con quello reso dalla commissione medica di Bologna che giudicò idoneo il ricorrente al servizio militare volontario nell’esercito;

e)dall’esame effettuato dal medico perito di parte risulta l’assenza sia di deturpazioni che di un indice di personalità abnorme.

Con ordinanza n. 1365/2010 la Sezione ha chiesto all’amministrazione documentati chiarimenti.

L’incombente è stato assolto.

La commissione sanitaria ha riscontrato nel ricorrente la presenza di un tatuaggio di cm 18 x 8 sulla scapola sinistra.

La documentazione fotografica rende ragione della consistenza e dimensione del tatuaggio.

Ed invero, risulta del tutto evidente ed obbiettivo, in punto di fatto, che il tatuaggio copre una superficie non certo piccola del corpo umano, anzi piuttosto vasta.

In punto di diritto, il giudizio di inidoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005.

La commissione ha motivato – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica, con rinvio alle norme extragiuridiche della scienza medica, immune da profili di illogicità e/o irragionevolezza e/o travisamento dei fatti e, perciò, insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggi) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) – che siffatta alterazione, a prescindere dalla sua cronicità, indecorosità e/o riferibilità ad un soggetto affetto da personalità abnorme, è tale da determinare una rilevante alterazione fisionomica.

La consistenza/rilevanza dell’alterazione sconta un giudizio di valore che il Collegio – alla stregua anche dei limiti propri del sindacato sul merito dell’azione amministrativa ed ove non confutate le risultanze con circostanziate, puntuali e pertinenti allegazioni di altrettanto valore scientifico – reputa adeguatamente e congruamente motivato e, perciò, immune da macroscopici vizi della funzione e di motivazione.

Senza sottacere che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridono con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare).

Come riferito sopra, la contestata esclusione è stata adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute.

La cennata alterazione è riconducibile alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva del 19/4/2000: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

Nel caso di specie, risulta nel derma dell’interessato una infiltrazione patologica di sostanze chimiche, con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma.

Giova osservare, che l’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…).

Ebbene, per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui si afferma in campo medico la natura cancerogenetica; tali sostanze possono – in particolare – stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose. In letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudo linfoma.

Giammai, pertanto, l’intimata amministrazione – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione diversa da quella impugnata, adottata sulla base di plausibili argomentazioni scientifiche ed all’esito di una procedura competitiva in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio della funzione.

L’impugnato giudizio sanitario, infatti, non palesa certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo.

Parte ricorrente sostiene che il giudizio contrasta con quello reso dalla commissione medica di Bologna che giudicò idoneo il ricorrente al servizio militare volontario nell’esercito. La censura è inconferente.

Si tratta di giudizi non sovrapponibili siccome riferiti e presupposti all’accertamento di idoneità strumentali a reclutamenti funzionalmente differenti per compiti, ruolo, status e funzioni.

In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha anche sostenuto, rinviando alla perizia di parte, che il tatuaggio sarebbe eliminabile.

Anche questa censura non ha pregio scontrandosi, essa, con l’indeclinabile regola che i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento (storico) dell’accertamento sanitario, anche a tutela della par condicio competitorum.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 426

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la sussistenza, anche in sede di appello, dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata;

Rilevato che il giudizio ha ad oggetto la sentenza con la quale il Primo Giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso gli atti relativi alla procedura di gara indetta dall’Unione Terre di Castelli ai fini dell’affidamento dei servizi socioeducativoassistenziali, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale D.;

Ritenuto che l’appello non merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono:

a) la clausola del disciplinare di gara che richiede, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, la produzione dei bilanci in attivo bilanci in attivo regolarmente approvati con riguardo al triennio 20052007, per un verso non contrasta con il disposto dell’art. 41 del codice dei contratti pubblici, che non fornisce alcuna indicazione in ordine all’ambito temporale di riferimento delle scritture contabili; per altro verso si spiega, sul piano logico, con l’esigenza di assicurare l’acquisizione, per tutti i soggetti partecipanti e con riferimento al medesimo periodo triennale, di bilanci regolarmente approvati e depositati alla stregua della disciplina civilistica di riferimento (cfr. artt. 2364 e segg., che stabiliscono in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il termine massimo per la convocazione dell’assemblea ordinaria ai fini dell’assolvimento del predetto obbligo);

b) gli elementi addotti dall’appellante non risultano idonei a contrastare il giudizio discrezionale formulato dalla Commissione in ordine alla congruità dell’offerta presentata dalla cooperativa aggiudicataria alla luce dei minimi salariali previsti dal C.C.N.L., e in particolare con riguardo alla tabella specifica per la Provincia di Modena, valutati con riguardo alla specifica posizione della cooperativa appellata ed in relazione ai chiarimenti forniti in modo puntuale dalla Cooperativa D., a riscontro della richiesta all’uopo formulata dalla stazione appaltante con nota prot. 17523 del 31.7.2009, con particolare riguardo all’incidenza delle spese generali nella misura del 6% ed alla mancanza dei presupposti per la corresponsione dell’indennità di turno;

c) in particolare, il ridotto importo dell’utile indicato dall’ aggiudicataria si giustifica in ragione della forma cooperativa del soggetto e della conseguente natura eminentemente mutualistica dell’attività svolta dalla cooperativa sopciale mentre non risulta suffragata da adeguati supporti probatori ed argomentativi la deduzione in merito all’ incidenza delle condizioni di favore vantate dall’appellante sui costi sostenuti dall’aggiudicataria per la realizzazione del servizio, in misura oltretutto non compensabile dalla percentuale riservata ai costi generali;

d) l’analisi degli atti di gara esclude la sussistenza della denunciata commistione tra offerta economica e offerta tecnica e la conseguente turbativa dell’operato della Commissione;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nella misura in dispositivo specificata;.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio d’appello in favore dell’amministrazione resistente e della cooperativa aggiudicataria, che liquida nella misura di 4.000//00 (quattromila//00) euro per ognuna delle due parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Roberto Chieppa, Consigliere

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Cass. pen., sez. I 19-03-2009 (03-03-2009), n. 12456 Contestazione chiusa – Applicazione dell’indulto – Conseguenze.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza in data 8 luglio 2008, depositata in pari data, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l’opposizione proposta nell’interesse di C.A., avverso l’ordinanza emessa in data 8 settembre 2007 dal Tribunale di Salerno che rigettava l’istanza volta a ottenere l’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 con riferimento alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 250,00 di multa inflitta con sentenza 27 ottobre 2007 divenuta irrevocabile.
2. – Avverso il citato provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione C.A., chiedendo l’annullamento del provvedimento gravato per inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1 con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e per difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente osservava che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la richiesta del PM di applicazione dell’indulto sulla considerazione che fosse risultato dalla sentenza di condanna che il giudice della cognizione aveva accertato che l’inadempimento agli obblighi familiari di cui all’art. 570 c.p. si era protratto sino alla emissione della sentenza e dunque oltre la data del 2 maggio 2006 rendendo così inapplicabile il provvedimento di clemenza mentre in realtà il reato era stato contestato in relazione al periodo (OMISSIS), senza che fosse intervenuta in giudizio alcuna contestazione suppletiva da parte del PM.
OSSERVA IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame.
3.1. – La contestazione formulata al C. nel capo di imputazione è una contestazione di tipo "chiuso" posto che, quanto alla condotta di inadempimento agli obblighi di assistenza familiare, è stata fissata sia una data iniziale (che si sovrappone a quello di presentazione della querela) sia una data finale. In assenza di una contestazione formale suppletiva in giudizio da parte del rappresentante della pubblica accusa è illegittimo ritenere estensibile il periodo in contestazione, come fosse una contestazione aperta, tanto da farla coincidere con la data della sentenza di primo grado sulla base della mera constatazione della perduranza dell’illecito. Nel nostro ordinamento il giudicato si forma sulla base del contenuto della sentenza in stretta correlazione con la contestazione formalizzata nel giudizio, qualora essa sia avvenuta nel pieno contraddittorio delle parti e ad opera del PM. Nella circostanza di specie peraltro, l’apprezzamento del giudice di cognizione circa il protrarsi dell’inadempimento degli obblighi "a tutt’oggi", ed è stato espresso obiter dictum è stato fatto valere solo in relazione ai canoni valutativi della non meritevolezza della sospensione condizionale della pena da parte dell’imputato e non come immutazione unilaterale del periodo in contestazione. Semmai la constatazione da parte del giudice di merito circa il protrarsi del reato oltre il periodo cronologico cristallizzato nell’imputazione contestata potrà essere fatto oggetto di una diversa e autonoma contestazione (ormai) in un differente giudizio.
Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.