Cassazione civile anno 2005 n. 1471 Ritenuta di imposta Indennità

LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
1. X X propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della ritenuta alla fonte operata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) – di cui era stato dipendente – sulla parte dell’importo corrispostogli nel 1998 da detto Istituto, a titolo di trattamento di fine rapporto, costituita da buoni postali fruttiferi e dai relativi interessi.
Eccepì, in sintesi, che i buoni postali fruttiferi erano esenti da imposte e che, in ordine agli interessi, si era verificata una doppia imposizione, essendo stati tali interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi del d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.
La Commissione tributaria adita, con sentenza depositata il 20 dicembre 2000, rigettò il ricorso.
2. Avverso tale sentenza il X propose appello limitatamente alla parte della pronuncia che aveva considerato legittima la ritenuta operata dal datore di lavoro sugli interessi maturali sui buoni postali fruttiferi, non insistendo, invece, sulla richiesta di rimborso della ritenuta effettuata sulla quota capitale dei titoli stessi.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 17 aprile 2002, accolse l’appello, ritenendo che il calcolo dell’imposta dovesse essere effettuato sulle somme percepite dal contribuente a titolo di trattamento di fine rapporto in numerario ed in titoli, al netto degli interessi maturati sui buoni postali. Osservò al riguardo che detti interessi "non rappresentano accantonamenti dell’indennità di fine rapporto, bensì il frutto dei titoli in cui sono state investite le somme costituenti il TFR: essi, pertanto, non hanno la natura giuridica di reddito di lavoro dipendente e formano il risultato dello strumento finanziario utilizzato dal datore di lavoro per accantonare l’indennità di fine rapporto maturata". 3. Avverso la detta sentenza propongono ricorso per Cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico articolato motivo.
Il X resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.

Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 8 giugno 1946, degli artt. 16, 17 e 48 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Osservano, in sintesi, che: a) come risulta dagli artt. 2 e 3 del citato D.P.C.M., nonchè da una nota del C.N.R. prodotta dallo stesso contribuente in giudizio, detto Istituto calcola annualmente, per ciascun dipendente, il rateo di indennità di anzianità maturato e lo investe in buoni postali fruttiferi, i quali sono di piena ed esclusiva proprietà dell’Istituto stesso; b) al momento della cessazione del rapporto, al dipendente spettano, a titolo di trattamento di quiescenza, somme pari al valore nominale dei titoli e gli interessi prodotti dagli stessi (al netto della ritenuta alla fonte ex d.l. n. 556 del 1986) fino al momento della cessazione del rapporto; c) per prassi, su richiesta del dipendente, in luogo delle somme anzidette vengono materialmente consegnati – come avvenuto nella fattispecie – i buoni postali fruttiferi acquistati nel corso degli anni dal CNR (una parte dei quali viene invece convertita per consentire all’Istituto il versamento delle ritenute fiscali sul TFR ed il recupero degli interessi maturandi dopo la cessazione del rapporto di lavoro); d) le ritenute fiscali sul trattamento di quiescenza vengono calcolate sul coacervo del valore nominale dei buoni e degli interessi prodotti, al netto della ritenuta fiscale alla fonte ai sensi del citato d.l. n. 556 del 1986; e) anche i predetti interessi, pertanto, compongono la base imponibile e, quali somme percepite dal dipendente in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto, non possono non essere assoggettate ad imposizione, ex artt 16 e 17 del DPR n. 917 del 1986; f) la tassazione di detti interessi non comporta alcuna doppia imposizione, poichè la ritenuta sugli stessi ex d.l. n. 556 del 1986 riguarda il CNR, proprietario del titolo, e non già il lavoratore, e poi, come già detto, gli interessi che compongono la base imponibile del TFR sono già al netto della ritenuta medesima.
Il controricorrente, nel chiedere il rigetto del ricorso, precisa, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, i buoni postali fruttiferi sono ab origine intestati congiuntamente al presidente del CNR ed al dipendente, al quale vengono poi corrisposti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, salvo una parte che viene trattenuta dall’Istituto per assolvere all’IRPEF: di conseguenza – si osserva -, nel caso di tassazione anche degli interessi sui b.p.f., il dipendente subirebbe, come avvenuto nella fattispecie, una indebita doppia imposizione. Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., poi, il resistente insiste sulla deduzione secondo cui, almeno per il periodo dal 1986 al 1996, nel quale gli interessi sui buoni postali – così come quelli sugli altri titoli di Stato – sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte, si è verificata una doppia tassazione, come ha riconosciuto questa Corte nella sentenza n. 584 del 2004. 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Questa Corte ha già avuto più volte occasione di pronunciarsi sulla questione dell’assoggettabilità ad IRPEF della quota dell’indennità di fine rapporto corrisposta dal Consiglio nazionale delle ricerche in buoni postali fruttiferi e relativi interessi ed ha costantemente affermato il principio secondo cui, sia per la parte di indennità corrisposta in buoni postali, sia per quella costituita dagli interessi maturati sui titoli stessi – almeno su quelli emessi anteriormente alla data del 20 settembre 1986, a decorrere dalla quale detti interessi sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi del d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759 -, l’indennità medesima è soggetta ad imposizione, secondo il regime della tassazione separata, previsto per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, dagli artt. 16 e 17 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Tale regola, infatti, è applicabile anche quando detto trattamento non venga corrisposto interamente in denaro, ma, anche solo in parte, attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi), nei quali il datore di lavoro abbia investito i contributi accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, atteso che gli importi erogati a titolo di trattamento di fine rapporto non mutano natura solo perchè corrisposti nella forma anzidetto (Cass., nn. 584, 6315, 17043, 18860, 18866, 20444 e 21508 del 2004).
Per quanto concerne più specificamente la questione – l’unica oggetto del presente giudizio – della tassabilità della quota dell’indennità di fine rapporto costituita dagli interessi maturati sui buoni postali, la citata sentenza n. 584 del 2004 – richiamata dal resistente – ha affermato il principio secondo il quale, a decorrere dall’entrata in vigore del menzionato d.l. n. 556 del 1986, che ha assoggettato a ritenuta alla fonte detti interessi, questi, al fine di evitare una illegittima doppia imposizione, sono soggetti a tassazione "limitata alla differenza tra l’aliquota applicata su tutta la detta indennità e quella relativa alla ritenuta di acconto operata al momento della riscossione degli interessi". Tale precedente è tuttavia rimasto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, le cui pronunce successive, sopra indicate, hanno affermato la tassabilità degli interessi senza distinzioni, escludendo in alcuni casi espressamente la configurabilità di una doppia imposizione per effetto della citata normativa (v., in particolare, sentt. nn. 18866 e 20444 del 2004).
A prescindere dal rilievo che la sentenza n. 584 del 2004 sembra fondata su presupposti di fatto peculiari, il Collegio intende dare continuità al più recente ed ormai consolidato indirizzo.
Questo si fonda sulla considerazione secondo la quale i buoni postali, pur se formalmente intestati anche al lavoratore, rimangono, durante il corso del rapporto, in possesso del datore di lavoro e, quindi, gli interessi sugli stessi maturano (di regola, e salvo prova contraria) in favore di quest’ultimo e non del singolo prestatore – non sussistendo alcun titolo giuridico che valga ad attribuirne la proprietà al prestatore già in corso di rapporto – e vengono anch’essi accantonati per essere destinati a far parte dell’indennità di fine rapporto; da ciò consegue che non assume rilievo, ai fini della configurabilità di una duplicazione d’imposta, la circostanza che, ai sensi del d.l. 19 settembre 1986, n. 556 (convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759), gli interessi siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte, in quanto tale imposizione ha inciso soltanto sul datore di lavoro – che deteneva i titoli – e non sul dipendente, al quale, al termine del rapporto, è stato attribuito il controvalore degli interessi maturati sui titoli al netto, e non al lordo, della detta imposizione (in tal senso, in particolare, v. la citata sent. n. 20444 del 2004).
Tali affermazioni valgono pienamente anche per il presente giudizio, nel quale il contribuente non ha fornito la prova – il cui onere a lui spetta trattandosi di azione di rimborso (v., da ult. Cass. n. 13056 del 2004) – che gli interessi sui buoni postali siano stati assoggettati, nella fattispecie, ad un particolare regime che ne prevedesse l’attribuzione, durante il corso del rapporto, direttamente a suo favore, nè – soprattutto – ha contestato la circostanza, che finisce con assumere rilievo decisivo, secondo cui gli interessi corrisposti all’atto della cessazione del rapporto, e destinati a concorrere alla formazione della base imponibile dell’IRPEF, fossero al netto, e non al lordo, della suddetta ritenuta alla fonte.
3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando non dovuto il rimborso richiesto dal contribuente.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 55 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Sig.C., vigile del fuoco volontario presso il Comando di Lissone, partecipava alla procedura di ammissione al corso per 10 posti di capo squadra da assegnare al predetto reparto collocandosi all’undicesimo posto della graduatoria finale.

Successivamente il Sig. F.R., facente parte della rosa dei vincitori, era trasferito presso il distaccamento di Vimercate, lasciando così vacante un posto presso il Comando di Lissone.

A seguito di tale evento il Sig. C. chiedeva all’Amministrazione lo scorrimento della graduatoria e la sua conseguente ammissione alla partecipazione al corso per l’accesso alla qualifica superiore.

La Commissione di concorso rigettava tuttavia l’istanza ritenendo che essa fosse stata presentata per l’assegnazione al distaccamento di Vimercate.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato denunciando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, il Sig. C. afferma che la competenza a deliberare sulla sua istanza non spettava alla Commissione di concorso in quanto questa aveva esaurito i suoi compiti con la formazione della graduatoria.

Inoltre, egli denuncia un palese travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione in quanto la sua domanda era riferita al corso per l’accesso ad un posto di capo squadra presso il Comando di Lissone e non presso il distaccamento di Vimercate.

Con ordinanza cautelare n. 416 del 2007 questa Sezione sospendeva il provvedimento impugnato.

Il ricorrente veniva così ammesso a partecipare al corso che superava,

Tuttavia, il Ministero degli Interni con provvedimento in data 24 gennaio 2008 rifiutava di inquadrarlo formalmente nella nuova qualifica in attesa dell’esito del giudizio di merito.

Anche avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti denunciandone l’illegittimità derivata e per vizi propri in quanto, una volta superato il corso, l’accesso al posto di capo squadra sarebbe stato obbligatorio.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 15/12/2010, sentiti gli avvocati delle parti, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, del tutto pacifico che l’istanza di scorrimento della graduatoria presentata dal ricorrente si riferiva al corso relativo ai 10 posti di capo squadra messi a concorso per la sede di Lissone e non per quella di Vimercate.

Il distaccamento di Vimercate nella predetta istanza veniva preso in considerazione solo in quanto presso di esso si era trasferito uno dei vincitori lasciando così libero in Lissone un posto da assegnare per scorrimento.

Il provvedimento impugnato risulta così affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

A ben vedere, poi, l’Amministrazione era anche tenuta ad ammettere il Sig. C. al corso.

Infatti, ai sensi dell’art. 13 del DM 76 del 2004 l’ammissione doveva avvenire "fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi". Per cui, per espressa previsione normativa, in caso di trasferimento o rinuncia di uno dei vincitori, lo scorrimento della graduatoria costituiva atto necessitato.

Alla luce di quanto sopra risultano altresì fondate le censure formulate contro il diniego di inquadramento nella qualifica opposto dal Ministero dell’Interno nelle more della decisione sul ricorso.

La nomina, infatti, non poteva essere procrastinata fino all’esito del giudizio di merito, costituendo, invece, un adempimento consequenziale alla misura cautelare finalizzata, appunto, a far conseguire al ricorrente il bene della vita nelle more della definizione del giudizio.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

In attuazione del giudicato ordina all’Amministrazione, qualora non lo avesse ancora fatto, di inquadrare il ricorrente nella qualifica di capo squadra presso il Comando di Lissone.

Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-01-2011, n. 798 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato l’08/02/10 e depositato il 28/02/10 la società Cooperativa I. a r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 3207 del 10/11/09 con cui il Comune di Roma ha ingiunto alla ricorrente di demolire le opere ivi indicate.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 02/03/10, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1258/10 del 18 marzo 2010 il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La società Cooperativa I. a r.l. impugna la determinazione dirigenziale n. 3207 del 10/11/09 con cui il Comune di Roma ha ingiunto alla ricorrente di demolire le opere ivi indicate e consistenti in 32 bungalows con struttura in legno e poggianti su blocchetti di tufo, 34 bungalows in lamiera coibentata poggianti su ruote, 2 bungalows in lamiera coibentata poggianti su tufo, 6 bungalows con struttura in legno destinati ad assistenza alloggiativa, area verandata in legno di dimensioni di mt. 8,20 x 2,60, tamponatura di tettoie con creazione di due superfici di dimensioni rispettivamente di 75 mq. e 180 mq. ed area destinata a sala da ballo completamente tamponata e di superficie di 50 mq..

Con la prima censura la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui concerne la demolizione dei bungalows, per violazione degli artt. 3 comma 9 l. n. 99/09, 23 e ss. l. r. n. 13/07, 6 del regolamento regionale n. 17 del 24/10/08 e 21 l. r. n. 15/08 in quanto la sanzione demolitoria sarebbe stata emessa sull’erroneo presupposto della necessità del permesso di costruire, per la realizzazione dei manufatti in esame, in realtà superfluo sulla base della normativa regionale citata.

Il motivo è infondato.

Va, innanzi tutto, rilevato che, ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso, non può tenersi conto dell’art. 3 comma 9 della legge n. 99/09, secondo cui, "al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture turisticoricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il perimetro delle strutture turisticoricettive regolarmente autorizzate, purchè ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici".

La norma in esame, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 278 del 23 giugno 2010 per violazione dell’art. 117 comma 3° della Costituzione in quanto la disposizione viola il riparto di competenze in materia di "governo del territorio" avendo ad oggetto una disciplina di dettaglio da ritenersi di pertinenza esclusiva delle Regioni, residuando allo Stato l’individuazione dei soli principi della materia.

Nella motivazione della sentenza la Consulta ha, tra l’altro, evidenziato che "la realizzazione di strutture mobili è espressamente disciplinata dal legislatore statale, che, all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, qualificando come "interventi di nuova costruzione" gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, specifica, al punto e.5), che comunque devono considerarsi tali "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"… In sostanza, la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario. Il discrimine tra necessità o meno di titolo abilitativo è data dal duplice elemento: precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso".

Dalla sentenza in questione, pertanto, emerge che la definizione degli interventi edilizi, prevista dall’art. 3 d.p.r. n. 380/01, costituisce disposizione che, nell’ambito della disciplina costituzionale delle materie oggetto di potestà legislativa concorrente, quale è quella del "governo del territorio" nel cui ambito rientra l’edilizia, può essere definita "di principio" e, come tale, risulta di pertinenza esclusiva dello Stato e vincola la potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario.

In questo senso, del resto, si è espressa in più occasioni la giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia – Milano n. 153/09; TAR Liguria n. 1292/09; TAR Abruzzo – Pescara n. 185/05) in quanto l’art. 3 d.p.r. n. 380/01 e la correlata definizione degli interventi edilizi costituisce l’architrave del sistema di vigilanza e repressione stabilito dalla normativa vigente.

Come già evidenziato, l’art. 3 lettera e.5 d.p.r. n. 380/01, nel definire "nuove costruzioni", "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" dà rilevanza, ai fini dell’inclusione nella categoria, alla temporaneità o meno dell’esigenza che il bene è destinato a soddisfare.

In quest’ottica, la precarietà del manufatto, che ne esclude la rilevanza edilizia, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il bene è destinato, e va, dunque, valutata alla luce della obiettiva ed intrinseca destinazione naturale dell’opera, a nulla rilevando la temporanea destinazione data alla stessa dai proprietari (Cons. Stato sez. IV n. 3029/09; Cons. Stato sez. VI n. 5191/08; Cons. Stato sez. IV n. 6615/07).

Ciò posto deve, allora, ritenersi che i bungalows destinati all’esercizio dell’attività turistico – ricettiva, indicati nell’ordinanza di demolizione, necessitano del permesso di costruire in quanto, per la non temporaneità dell’uso cui gli stessi sono adibiti, rientrano nella nozione di "nuova costruzione" prevista dall’art. 3 lettera e.5 d.p.r. n. 380/01.

Né nella fattispecie la necessità del titolo abilitativo in esame è esclusa dalla normativa regionale indicata dal ricorrente.

In particolare, la società cooperativa invoca gli artt. 23 l.r. n. 13/2007, secondo cui "nelle strutture ricettive all’aria aperta oltre ai servizi è consentita l’installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali tende, caravan, roulotte, case mobili, maxicaravan e bungalow….L’individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all’articolo 56", e 6 del regolamento della Regione Lazio n. 18 del 24 ottobre 2008, secondo cui "1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti unità abitative mobili e installazioni:

a) bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri. L’installazione dei bungalows è soggetta a dichiarazione di inizio attività (DIA), nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;

b) tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;

c) preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone…;

d) cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e removibile…Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) non sono soggette a permessi di costruzione, DIA o altro titolo abilitativo edilizio".

La normativa regionale ora indicata, infatti, è applicabile solo alle strutture turisticoricettive che abbiano regolarmente conseguito l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività prevista dall’art. 26 l.r. n. 13/07.

Tale autorizzazione ha ad oggetto, tra l’altro, anche la consistenza edilizia della struttura come si evince dal riferimento, presente nella norma in esame, alla necessità che l’autorizzazione stessa contenga le indicazioni relative alla classificazione assegnata e alla capacità ricettiva indiscutibilmente connesse anche alla volumetria edilizia ivi realizzata.

Ne consegue che la disciplina dell’installazione dei manufatti "leggeri", prevista dalla l.r. n. 13/07 e dal regolamento n. 18/08, presuppone la rituale autorizzazione della struttura ricettiva anche in riferimento alla consistenza edilizia degli interventi, ivi realizzati, il che non è accaduto nella fattispecie in cui l’attività non risulta regolarmente assentita ai sensi della legge regionale citata essendo presente in atti solo l’atto di transazione avente ad oggetto la concessione dell’area.

In ogni caso la normativa regionale menzionata, allorché disciplina come sostanzialmente "libera" l’installazione di "tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo" ed assoggetta a d.i.a. l’installazione di bungalows nelle strutture turisticoricettive (art. 6 reg. 18/08) non appare coerente con l’art. 3 d.p.r. n. 380/01, costituente norma di principio di competenza del legislatore statale e, come tale, vincolante per le Regioni, contrastando con quest’ultima nella parte in cui la stessa individua, come elemento discriminante della rilevanza edilizia o meno dell’intervento, la stabilità dell’uso cui il bene è destinato.

Ne consegue, pertanto, che, il regolamento della Regione Lazio n. 18/2008 è illegittimo per contrasto con l’art. 3 d.p.r. n. 380/01 e deve essere disapplicato.

La legge regionale n. 13/2007, nella parte in cui consente "l’installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali tende, caravan, roulotte, case mobili, maxicaravan e bungalow…." (art. 23 comma 6), deve, poi, essere interpretata in senso costituzionalmente orientato e, quindi, nel senso che tale installazione deve essere coerente con i principi di cui agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01 con conseguente necessità, allorché ricorrano i presupposti ivi previsti (come accade nella fattispecie), di conseguire il permesso di costruire per la realizzazione dell’intervento.

Con la seconda censura la ricorrente impugna l’art. 21 l.r. n. 15/08 perché nella fattispecie il Comune avrebbe applicato una sanzione prevista solo dal d.p.r. n. 380/01 che sarebbe entrato in vigore dopo la realizzazione dei manufatti contestati da ritenersi, pertanto, ratione temporis, svincolati da ogni onere abilitativo in virtù del regime previsto dalla l. r. n. 59/85.

Il motivo è infondato in quanto la ricorrente, benché gravata dal relativo onere, non ha fornito prova alcuna della realizzazione dei manufatti in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 380/01.

Parimenti inaccoglibile è la terza censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 21 l.r n. 15/08 per incongruità del termine (30 giorni) assegnato per la demolizione.

Ed, infatti, il termine assegnato è coerente con la dedotta facile amovibilità delle opere e l’interesse al ripristino dello stato dei luoghi seriamente pregiudicato dagli interventi contestati.

Il ricorso è, altresì, inaccoglibile nella parte in cui concerne le opere, indicate nel provvedimento impugnato, diverse dai bungalows (area verandata in legno di dimensioni di mt. 8,20 x 2,60, tamponatura di tettoie con creazione di due superfici di dimensioni rispettivamente di 75 mq. e 180 mq., area destinata a sala da ballo completamente tamponata e di superficie di 50 mq.).

Ed, infatti, benché nell’epigrafe del ricorso e nelle conclusioni dello stesso sia chiesto l’annullamento integrale della determinazione dirigenziale n. 3207 del 10/11/09, nel corpo dell’atto introduttivo (pag. 11) si specifica che "le contestazioni mosse dal Comune in proposito non risultano oggetto della presente impugnativa" in quanto per le stesse è stata presentata in data 09/04/09 istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. n. 380/01.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2010) 22-02-2011, n. 6602 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato il decreto datato 20 settembre 2007, con cui il Tribunale di Crotone aveva applicato a P.G. la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro.

2. Avverso il provvedimento della Corte d’appello ricorre per cassazione il P., tramite difensore, e deduce: a) violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, per motivazione inesistente o meramente apparente a fronte della incompetenza territoriale del tribunale di Crotone; b) violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, e agli artt. 1 e ss. L. n. 575/1965 per avere la Corte d’appello confermato il decreto del Tribunale con motivazione inesistente o meramente apparente a fronte dell’assoluta inesistenza dei presupposti previsti per l’applicazione della misura di prevenzione personale.

3. Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

3.1. Sul primo motivo, rileva il Collegio che i giudici di appello hanno ritenuto la competenza del tribunale di Crotone in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora, che, indipendentemente dalla residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità (v., ex plurimis, Cass. Sez. U, n. 18/1996, Slmonelli e, da ultimo, n. 19067/2010, Gaglianò).

Come emerge dal provvedimento impugnato, il luogo in cui si è manifestata la pericolosità del P. è situato nel crotonese e in Isola Capo Rizzuto, territorio di competenza del tribunale di Crotone.

3.2. Riguardo alla seconda censura, si osserva che, nel procedimento di prevenzione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965.

Non può pertanto dedursi il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Tanto premesso, vanno escluse siffatte ipotesi – e perciò la violazione dell’art. 125, comma 3, deducibile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) – nel caso in esame, in cui la Corte territoriale ha esaminato con cura e motivato adeguatamente sia in ordine agli elementi di appartenenza del P. alla famiglia mafiosa dei Malsano, considerandone i legami di fedeltà e di condivisione, i risvolti economici sottesi, il ruolo di referente locale del P., alla luce di quanto emerge dall’ordinanza cautelare carceraria emessa il 21 dicembre 2006; sia in relazione all’attualità della pericolosità sociale, implicito nella appartenenza del prevenuto alla consorteria mafiosa, non emergendo il recesso personale dall’organizzazione nè il dissolvimento della stessa (v. Cass. n. 7616/2006, Catalano; n. 35357/2008, D’Arrigo).

Il motivo dedotto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) è, pertanto, infondato, mentre inammissibile, perchè non consentita, è la censura ex lett. e) dello stesso articolo.

4. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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