Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-05-2011, n. 9841 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Casa editrice Franco Angeli s.r.l., con decreto 24.3.2005 del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta previsto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189.

Ciò nella misura del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di carta nell’anno 2004 e per un ammontare di Euro 45.785,63.

Con una successiva nota del 10.11.2005 il Dipartimento le ha comunicato che non risultava ancora pervenuto l’intero bilancio, certificato da una società di revisione iscritta all’albo della Consob, indispensabile per la definizione del procedimento e l’inserzione nell’elenco delle imprese, ammesse a fruire del credito d’imposta, da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Con un successivo decreto 10.5.2006 l’agevolazione è stata revocata.

2. La Casa editrice Franco Angeli ha allora adito il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ricorso del 14.8.2006 ed il tribunale di Milano con la citazione del 25.10.2006, chiedendo al primo di annullare il decreto di revoca, al secondo di dichiarare il suo diritto a fruire del credito d’imposta previa disapplicazione del medesimo decreto.

3. Il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del 4.12.2008, avendo ritenuto che l’accertamento del diritto a fruire del credito di imposta spetti al giudice tributario.

Il relativo giudizio, per come riferiscono le parti, è proseguito davanti alla corte d’appello.

4. Il tribunale amministrativo, dal canto suo, con sentenza del 10.10.2009, ha declinato anch’esso la propria giurisdizione, giudicando che conoscere della domanda sarebbe spettato al giudice ordinario.

5. La Casa editrice Franco Angeli ha presentato ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso e chiesto sia invece affermata la giurisdizione del giudice tributario.
Motivi della decisione

1. Il ricorso da occasione a due questioni circa la sua ammissibilità. 2. La prima.

Il tribunale amministrativo regionale, trovatosi a pronunziare nel vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, pur indicando il diverso giudice competente, ha considerato che nel caso concreto non potesse operare nè il congegno ordinato alla prosecuzione del processo davanti al giudice che aveva indicato come competente nè, evidentemente, l’onere di sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione davanti alle sezioni unite di questa Corte.

La circostanza che si sia determinata una doppia declinatoria mostra che, siccome si può determinare, la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, non è in grado di coprire l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione e dunque non ha prodotto l’abrogazione della disposizione dettata dall’art. 362 c.p.c., n. 1). La ragione ne è chiara.

La disciplina sulla prosecuzione del giudizio presuppone come situazione tipica che la domanda sia proposta ad un solo giudice e si occupa di assicurare che, declinata la giurisdizione dal giudice adito, il processo possa proseguire per la tutela della situazione giuridica fatta valere.

E’ estranea a questa disciplina l’ipotesi che della medesima situazione soggettiva la tutela sia contemporaneamente richiesta a diversi giudici, così da mettere eventualmente capo a plurime declinatorie.

A ciò non può allora sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, che d’altra parte si presta a far fronte anche ai casi in cui, pur nell’ambiente processuale presupposto dalla L. n. 69, art. 59, il secondo giudice manchi di sottoporre la questione alle sezioni unite della Corte di cassazione e declini invece la sua giurisdizione.

3. – La seconda questione deriva dalla circostanza che sebbene i giudici aditi abbiano ambedue declinato la propria giurisdizione, il secondo indicando come competente il primo, questi non ha però indicato come competente l’altro giudice, ma un terzo.

La Corte, con la sentenza 10 marzo 2011 n. 5681, ha però già affermato che il congegno del conflitto negativo può esser sperimentato già nella situazione in cui due giudici abbiano declinato la propria giurisdizione, senza che sia necessario attendere che lo faccia anche un altro, diverso, indicato da uno dei due.

Si è considerato che questa soluzione risponde all’esigenza, di cui i ricorsi per la risoluzione dei conflitti sono attuazione, di una tempestiva definizione della questione di giurisdizione.

4. – Ammissibile ti ricorso per conflitto, si deve dichiarare che è il giudice tributario quello che ha giurisdizione per assicurare la tutela della situazione giuridica fatta valere dalla Casa editrice Franco Angeli con la domanda già proposta.

5. – La giurisdizione del giudice tributario va affermata, nel caso, sulla base del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, comma 1, lett. h).

Oggetto della disciplina configurata dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, commi da 181 a 186 e 189, come anche risulta dal regolamento approvato con D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, è un credito di imposta, che è stato attribuito a date condizioni alle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell’anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri.

La circostanza che il corrispondente importo sia fruibile solo nell’ambito de rapporto d’imposta, nell’arco di un biennio, e come posta unicamente capace di ridurre l’importo dell’imposta altrimenti dovuta (comma 184 dell’art. 4) e la ulteriore circostanza che al riconoscimento, come all’eventuale revoca sia estraneo ogni profilo di discrezionalità, fanno sì che le controversie circa la sua spettanza siano da considerare attratte all’area della giurisdizione su tributi, il credito di imposta rientrando nell’area delle agevolazioni (come al riguardo anche si esprime l’art. 3, comma 1, del regolamento ed è affermato nella giurisprudenza della Corte:

Cass. 22 ottobre 2010 nn. 21698 e 21715), si da fare dei provvedimenti di diniego o di revoca il possibile oggetto di accertamento da parte del giudice tributario, secondo l’espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h).

Un’analoga soluzione è stata del resto attinta nella giurisprudenza di queste sezioni unite nella ordinanza 27 gennaio 2010 n. 1625, dove è stato affermato che "E’ devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, l’impugnazione del provvedimento di competenza dell’Agenzia delle Entrate, di cancellazione (o rifiuto di iscrizione) dall’anagrafe delle Onlus prevista dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 11, trattandosi di atto che, oltre a rispondere a finalità di carattere prettamente fiscale, avuto riguardo alle agevolazioni tributarie che la legge ricollega all’iscrizione all’anagrafe, non presenta alcun margine di discrezionalità, in quanto l’iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460 cit., e non modifica lo status dell’ente, il quale non costituisce un tipo particolare di compagine sociale, con la conseguenza che la controversia esula sia dalla giurisdizione amministrativa che da quella ordinaria". 6. La sentenza del tribunale amministrativo regionale è perciò cassata là dove indica come giudice competente quello ordinario e le parti sono rimesse davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio. Le spese del giudizio davanti al giudice amministrativo restano compensate. Sono parimenti compensate quelle del presente giudizio, considerata la novità della specifica questione nella giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso per conflitto negativo di giurisdizione dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa in relazione la sentenza del T.A.R. della Lombardia, rimette le parti davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio, compensa le spese del presente giudizio e di quello davanti al T.A.R..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11325 azienda di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Pollaro il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la ordinanza 30.7.2010 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza 2.7.2010 del Giudice delle indagini che aveva disposto, a carico del prevenuto la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’art. 416 c.p., commi 1 e 5; art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 3 e 4; art. 629 c.p., comma 1; D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

La difesa del ricorrente richiede l’annullamento dell’indicato provvedimento deducendo: 1) vizio di erronea applicazione della legge penale e vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed e).

A sostegno del motivo, la difesa afferma che: a) l’imputato se pur aveva consegnato materialmente somme di denaro al D.P., pur tuttavia non aveva esercitato pressioni estorsive per procedere alla loro riscossione; b) non vi sono intercettazioni telefoniche che lo riguardano e tali da far ritenere che fosse a conoscenza delle modalità con le quali venivano recuperate le somme presso i "clienti". La mancanza di elementi di prova concreti, sostiene la difesa, incide direttamente sulla prova della (insussistente) partecipazione dello S. all’associazione per delinquere contestata. La difesa afferma che sono del tutto immotivate le ragioni relative alla contestazione del delitto di cui all’art. 629 c.p. e del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, risultando, per tale illecito, una semplice occasionalità nella attività di finanziamento erogato a favore di soggetti terzi.

2) Con riferimento alla circostanza aggravante dell’utilizzo del c.d.

"metodo mafioso", la difesa denuncia la totale assenza di elementi di prova a carico del ricorrente che neppure conosceva dell’utilizzo di tali metodi da parte degli altri componenti della profilata associazione, in ciò richiamando la disciplina dell’art. 59 c.p.; 3) con un terzo motivo la difesa deduce la mancanza di elementi sufficienti a giustificare la esistenza di esigenze cautelari.

Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale del Riesame ha descritto in modo estremamente preciso un’articolata associazione per delinquere dedita all’attività della usura, individuando l’ambito territoriale di operatività, sia le persone partecipanti, sia i rispettivi ruoli ricoperti dai singoli partecipi. Il Tribunale ha quindi preso in considerazione fatti specifici, dimostrativi della concreta attività svolta, nei rispettivi ruoli, dagli indagati, nonchè le modalità di reperimento dei fondi da dare ad usura, e le modalità con le quali i componenti della associazione riscuotevano le somme erogate, ricorrendo anche a metodi estorsivi attuati con modalità e con minacce particolarmente intense dimostrativi di metodi mafiosi.

Il Tribunale ha quindi descritto l’attività dello S. ponendo in evidenza gli elementi di prova sulla cui base è stato possibile inferire come lo stesso partecipasse a pieno titolo all’associazione avendo rapporti non occasionali con lo SC. e con il F., entrambi soggetti di rilievo nell’organizzazione criminale. Nell’ordinanza viene altresì articolatamente descritta l’attività usuraria dello S. attraverso la erogazione di somme di denaro al D.P.D. il quale in più atti di indagine ha esposto le modalità con le quali è stato costretto a spogliarsi di beni per pagare le somme ricevute a mutuo e maggiorate di interessi esorbitanti. In tale ambito il Tribunale ha svolto la verifica delle dichiarazioni rese dal D.P. (v. pag. 11 dell’ordinanza) rinvenendo plurimi riscontri oggettivi e documentali. Altrettanto articolata appare poi l’ordinanza in riferimento all’analisi del reato di estorsione, ascritto all’indagato nel capo DD) della rubrica dell’imputazione essendo descritte, anche in questo caso, i ruoli e le condotte dei singoli compartecipi accertati attraverso le dichiarazioni della parte offesa e i riscontri oggettivi alle sue affermazioni. Pertanto, le censure mosse dalla difesa appaiono del tutto generiche in quanto non individuano specifici punti dell’ordinanza dai quali emergano contraddizioni o manifeste illogicità. Parimenti la difesa non ha messo in evidenza "errori" nell’interpretazione o nell’applicazione della legge penale. Le censure formulate attengono ad aspetti valutativi del merito delle prove allo stato acquisite, con la conseguenza che tali doglianze non possono essere oggetto di considerazione in questa sede, essendo precluso in sede di legittimità procedere ad una autonoma rilettura degli elementi di fatto, potendo essere presi in considerazione solo specifici vizi della motivazione che siano desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato o da altri atti processuali che devono essere indicati in modo specifico e puntuale dal ricorrente.

Anche per quanto attiene alla denunciata carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, va rilevata la manifesta infondatezza del motivo e la sua genericità. In particolare va osservato che il Tribunale del riesame ha fatto espresso richiamo all’ordinanza cautelare del 2.7.2010 nella quale sono dettagliatamente indicati gli elementi fondanti la suddetta circostanza aggravante e i criteri adottati dai giudici del merito per ritenerne la sussistenza;

l’ordinanza del Tribunale del riesame, sul punto, per effetto dell’indicato richiamo (vv. pp. 1 e 2 dell’ordinanza impugnata), impone una lettura congiunta ed integrata sia del provvedimento qui impugnato, sia dell’ordinanza genetica. Sotto questo profilo si deve rilevare la manifesta infondatezza della denuncia di carenza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè l’ordinanza del Tribunale del riesame trae la propria forza argomentativa proprio dalla richiamata ordinanza cautelare del 2.7.2010. Per esaustività dell’esame del punto in questione, va osservato che la difesa non ha neppure indicato con l’odierno ricorso gli eventuali specifici aspetti di censura proposti con l’atto di impugnazione avanti il Tribunale del Riesame e da questi non prese in considerazione; di qui consegue che anche sotto questo profilo la censura della difesa è del tutto generica, poichè, per il principio di autosufficienza del gravame, è preciso onere della parte ricorrente esplicitare, in modo specifico e puntuale (anche attraverso un semplice richiamo per riassunto) l’aspetto della impugnazione proposta che non è stato preso in considerazione dal giudice del gravame. La censura della difesa rimane pertanto ancorata alla generica affermazione che non vi sarebbe la prova che lo S. fosse a conoscenza dell’utilizzo di "metodi mafiosi" da parte dei suoi concorrenti nel reato. La doglianza, in sè, è generica, perchè è limitata alla manifestazione di valutazioni soggettive, tese ad una diversa lettura del materiale probatorio (non proponibile nella presente sede) senza formulare specifiche censure inerenti la motivazione del provvedimento impugnato o delle fonti di prova poste a suo fondamento. Dalla lettura complessiva del provvedimento impugnato (letto, attraverso la necessaria integrazione con l’ordinanza 2.7.2010) appare, allo stato. corroborata di prova l’affermazione che lo S. fosse concorrente di una associazione dedita alla attività del prestito ad usura e alla commissione dei reati ad essa funzionalmente connessi (quale l’estorsione); parimenti corroborata di prova appare l’ulteriore affermazione della partecipazione dello S. anche all’attività di estorsione (v. in particolare il capo DD della rubrica dell’imputazione). In tale contesto, allo stato, non appare manifestamente illogico ritenere che lo S., a prescindere dalla circostanza che abbia o meno direttamente fatto uso in specifici episodi di c.d. "metodi mafiosi", ha attivamente partecipato alla commissione di reati concorrendo con persone che quei metodi adoperavano, così direttamente traendo diretto beneficio in quanto concorrente nel reato, proprio dalla circostanza di apparire con quei soggetti associato.

Con riferimento al fondamento della censura inerente alla contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, va osservato che trattasi di doglianza generica inducente ad aspetti di valutazione attinenti al merito, posto che la prova dell’elemento costitutivo della "abitualità", propria dell’illecito in esame, va desunto, non da un singolo episodio illecito, ma dal più ampio contesto fattuale, che nel caso in esame è rappresentato proprio dall’attività dell’associazione criminale della quale l’indagato è partecipe. Trattasi quindi di censura che attiene a valutazioni di merito, come tali sottratte a sindacato in sede di legittimità.

Altrettanto generiche sono le doglianze riguardanti le c.d. esigenze cautelari sulle quali il Tribunale del riesame si è soffermato con motivazioni specifiche e adeguate.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle doglianze.

Si manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Dispone che si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14413 Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 maggio 2006, la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame svolto da R.O. contro la sentenza di primo grado che aveva denegato il diritto alla riliquidazione e al ricalcolo del trattamento integrativo pensionistico in godimento in qualità di dirigente superiore a riposo dell’ENASARCO, con inclusione della voce stipendiale "retribuzione di posizione". 2. La Corte territoriale riteneva:

– oggetto di gravame l’inclusione della "retribuzione di posizione" nel trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Fondazione ENASARCO;

– la retribuzione di posizione destinata a differenziare il trattamento economico dei dirigenti in considerazione delle rilevanti funzioni e responsabilità insite nella posizione dirigenziale;

– il miglioramento contrattuale in questione attribuito ai dirigenti ENASARCO con Delib. 23 marzo 1998, n. 23 con effetti retributivi per tutto il 1997, con conseguente adeguamento delle pensioni per effetto dell’art. 30 del regolamento ENASARCO;

– fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazione da pagarsi periodicamente, onde tenuto conto dell’atto interruttivo del 22 aprile 2002, ricevuto dall’ente il 26 aprile 2002, e in considerazione dell’incontestata misura della riliquidazione da parte dell’ENASARCO, andava affermato il diritto alla riliquidazione e prescritto ogni rateo antecedente al 26 aprile 1997. 3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Fondazione ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. L’intimata ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

4. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, in relazione alla Delib. Consiglio amministrazione ENASARCO 30 marzo 1998, n. 23 ( art. 360 c.p.c., n. 3). Si censura la sentenza impugnata per violazione dell’indicata disposizione della L. n. 449 cit. per aver ritenuto valida, dopo il 1 gennaio 1998, data dalla quale opera il blocco previsto dalla L. n. 449, le norme regolamentari che prevedevano adeguamenti pensionistici legati alle dinamiche retributive del personale in servizio (clausola oro), con riferimento a delibera del Consiglio di amministrazione dell’ENASARCO, di riconoscimento, in favore dei dirigenti in servizio, della retribuzione di posizione, adottata il 30 marzo 1998 e successiva al disposto blocco. Nè rileva, in senso contrario, per parte ricorrente, l’applicazione retroattiva dei miglioramenti, in base al rilievo che per i lavoratori già pensionati il divieto di adeguamento dei trattamenti pensionistici era già operante al momento in cui i miglioramenti retributivi e la loro applicazione retroattiva sono stati decisi. Si denuncia, inoltre, la contrarietà della sentenza impugnata ai principi generali di gerarchia delle fonti di diritto, per aver riconosciuto alla delibera di una fondazione di diritto privato la forza di disapplicare disposizioni inderogabili di legge, attribuendo retroattivamente benefici che il legislatore aveva inteso eliminare definitivamente. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto, ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 30 del regolamento ENASARCO per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale, all’art. 38 e ss. del CCNL 11 ottobre 1996 per il personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, alla delibera della Fondazione ENASARCO n. 23 cit. ( art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la sentenza impugnata per violazione dei criteri ermeneutici dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione complessiva delle clausole degli atti negoziali. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione ai presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 30 del regolamento ENASARCO per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale ( art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che, nella denegata ipotesi della ritenuta rilevanza della retribuzione di posizione ai fini dell’applicazione dell’art. 30 del regolamento cit. il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che egli, all’atto della cessazione del rapporto, rivestiva una delle specifiche qualifiche e posizioni alle quali il contratto collettivo ha riconosciuto la retribuzione di risultato. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto 8. Con P unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per non aver la corte di merito fatto decorrere il termine prescrizionale dal 1 gennaio 1997, essendo stata la domanda di riliquidazione validamente presentata entro il quinquennio (il 26 aprile 2002) dalla data del riconoscimento (con Delib. 30 marzo 1998) del diritto alla variazione della retribuzione pensionabile decorrente dal 1 gennaio 1997. 9. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

10. Questa Corte (ex multis, Cass. 5415/2010) ha affermato che la disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, che comporta la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, di meccanismi di adeguamento pensionistici diversi da quello previsto dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11 anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica della pensione dei dipendenti degli enti del parastato ai sensi dell’art. 30 delle disposizioni regolamentari dei predetti enti (v. Cass. 5415/2010 con riferimento al Regolamento I.N.A.M.).

11. Con altre decisioni, v., ex multis, Cass., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16221, e Cass., sez., lav., 11 maggio 2002, n. 6804, questa Corte ha parimenti ritenuto che la citata disposizione di cui alla L. n. 449 cit., art. 59, comma 4, comporta la soppressione di diversi meccanismi di adeguamento e trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dallo stesso art. 59, comma 3 che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai D.Lgs. n. 563 del 1996, D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. n. 357 del 1990; nè tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 con quelli di nuova costituzione.

12. Nella specie, la retribuzione di posizione, quale componente della retribuzione è stata prevista per i dirigenti dalla contrattazione collettiva del comparto del personale degli enti pubblici non economici, sottoscritto il 11 ottobre 1996 (artt. 38 e 42) che; introducendo l’emolumento ) ne ha subordinato l’operatività alle successive determinazioni dei singoli enti, sia quanto alla costituzione e finanziamento del relativo fondo, sia quanto ai criteri di distribuzione, correlando strettamente l’erogazione alle caratteristiche organizzative e alle scelte strategiche di ciascun ente.

13. L’emolumento è stato, pertanto, riconosciuto, in favore dei dirigenti in servizio, con delibera del Consiglio di Amministrazione ENASARCO del 30 marzo 1998, con riferimento all’anno 1997.

L’estensione ai dirigenti in pensione, come statuito dalla Corte territoriale, per i quali, dal 1 gennaio 1998, opera il divieto di perequazione secondo la cd. clausola oro, comporterebbe un’inammissibile disapplicazione, per atto unilaterale di natura privatistica, di disposizione inderogabile di legge e la surrettizia reintroduzione di benefici che il legislatore aveva inteso eliminare.

14. Gli altri motivi di impugnazione del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale sono assorbiti.

15. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.O.. Il difforme esito dei giudizi di merito induce a compensare per l’intero, per giusti motivi, le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.; spese compensate per l’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 26-04-2011, n. 16335 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il G.U.P. in sede aveva dichiarato K.A. colpevole del reato di corruzione ex artt. 319 e 321 c.p., e, riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 323 bis c.p. lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Si addebitava all’imputato di avere promesso a V.S., pubblico ufficiale con funzioni di impiegata dell’ufficio anagrafe del Comune di Milano, la somma di Euro 100,00 perchè la predetta agevolasse l’iscrizione anagrafica al registro dei residenti del cugino K.L..

In motivazione la Corte distrettuale condivideva la ricostruzione della vicenda oprata in primo grado e faceva proprie le argomentazioni del G.U.P. a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando le indagine e le investigazioni della p.g., le disposte intercettazioni telefoniche, nella quali la V. manifestava la propria disponibilità a rilasciare certificati di residenza in cambio di danaro. Escludeva che nel caso ricorresse l’ipotesi della concussione ambientale, prospettata dalla difesa e riteneva congrua la pena inflitta.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore che nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denunzia l’erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione, insistendo nella tesi, già esposta nei motivi di appello, concernente la qualificazione giuridica del fatto non come corruzione, ma come concussione ambientale, della quale sosteneva esservi tutti i presupposti, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare la c.d. convenzione tacitamente riconosciuta, ossia quella situazione di soggezione ambientale, emergente dalle riposte intercettazioni, costituita da diffuse condotte illegittime da parte del pubblico ufficiale, che si prestava a rilasciare certificati in cambio di danaro attraverso una fitta rete di contatti con cittadini extracomunitari, alla quale l’imputato si era adeguato.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura, che ripropone pedissequamente il motivo, già esaminato dal giudice del gravame, e non si confronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che correttamente si adegua al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale in tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l’ipotesi della concussione cosiddetta "ambientale", qualora il privato si inserisca in un sistema, nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della tangente sia costante, in quanto viene a mancare completamente in lui lo stato di soggezione e il privato tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch’egli protagonista del sistema (ex multis Cass.Sez. 6, 21/11/02-23/9/03 n. 36551 Rv. 226910).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.