Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 04-02-2011, n. 4406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 16 gennaio 2007, appellata dal Procuratore Generale della Repubblica, dichiarava il B. colpevole del delitto di cui all’art. 334 c.p. per avere sottratto il motociclo, sottoposto a sequestro amministrativo, affidatogli in custodia ed averlo usato e lo condannava alle pene di legge.

2. Ricorre il difensore dell’imputato e rileva che il comportamento tenuto non integra il delitto contestato ma un mero illecito amministrativo. Con un secondo motivo si duole del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto creatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici, in ordine alla configurazione del concorso di norme tra l’art. 334 c.p. e l’art. 213 C.d.S., comma 4, e l’operatività, nella specie, del principio di specialità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, secondo il quale "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa… si applica la disposizione speciale", ha affermato che nella fattispecie in esame ricorre la sola violazione amministrativa.

3. Ha osservato la corte, che esaminata la struttura delle due norme, è da riconoscere il concorso apparente, in quanto quella amministrativa si pone come speciale rispetto la penale, contenendo in sè tutti gli elementi specializzanti indicati dalla illecito penale ossia la circolazione abusiva e la natura amministrativa del sequestro; a detti elementi, qualificati come specializzanti per specificazione, sotto il profilo che essi sono entrambi ricompresi nella fattispecie tipica dell’art. 334 c.p. e non si aggiungono al fatto descritto nella norma codicistica,per la cui integrazione è sufficiente la amotio, ha individuato nella norma amministrativa un ulteriore elemento di specialità nell’ampliamento della categoria delle persone cui è destinata.

4. La Corte ha definito elemento specializzante "in aggiunta" il dato che la amotio, ai fini della sanzione amministrativa può essere compiuta da "chiunque" e non solo dai soggetti aventi la qualità di custode e proprietario e ne ha dedotto la sicura prevalenza della disposizione amministrativa sulla penale; infatti, nel caso In cui la sanzione amministrativa si aggiunga a quella penale, come in quello in esame, a meno che non risulti che il legislatore-espressamente o implicitamente- l’abbia voluta affiancare a quella penale, deve operare il principio di specialità L. n. 689 del 1981, ex art. 9, tanto più che nel caso in esame il previgente art. 213 C.d.S. costituiva prima della introduzione della L. n. 689 del 1981 citata, una fattispecie penale.

5. In relazione al principio di diritto affermato, il ricorrente esattamente ha invocato la irrilevanza penale del suo comportamento per aver circolato quale proprietario-custode con il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo, in quanto è stata integrata la sola violazione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., comma 4. 6. Consegue l’annullamento senza rinvio con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

7. Gli atti sono comunque da trasmettere all’autorità prefettizia di Napoli per i provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto come reato. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-04-2011, n. 7883 Distanze legali tra costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I coniugi N.F. e C.B. citavano in giudizio avanti a tribunale di Barcellona P.G., la SI.CA. Costruzioni snc e M.G. deducendo che i convenuti, proprietari di un fondo limitrofo a quello di loro proprietà, avevano iniziato lavori di costruzione di un immobile che non rispettava le distanze legali nè quelle dal confine e neppure dalla parete finestrata del loro edificio, mentre, a seguito di uno sbancamento erano derivati danni al muro di cinta sito nel loro terreno che in parte era crollato. Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti alla demolizione de loro fabbricato nelle parti poste a distanza non legale, al ripristino del muro di cinta ed all’esecuzione delle necessarie opere di sostegno del terreno e del muro, oltre al risarcimento dei danni. Radicatosi il contraddittorio, i convenuti contestavano la domanda, sostenendo che il muretto sopra indicato ricadeva all’interno della loro proprietà e che il relativo crollo era riconducibile ad opere eseguite dagli attori; chiedevano in via riconvenzionale la condanna di questi ultimi a ripristinare il muro e ad eliminare una stradella che essi avevano realizzato in parte sul loro terreno.

L’adito tribunale, espletata l’istruttoria attraverso la nomina di un CTU, con sentenza n. 681/02, in accoglimento delle domande attrice ordinava l’arretramento di alcune parti dell’edifico ritenute a distanza non legale rispetto alla parete dell’edificio dell’attore e dal confine (10 e 5 metri dal confine), la ricostruzione del muro di cinta ed alla costruzione de muro di sostegno.

Avverso la predetta pronuncia proponevano appello la SI.CA. Costruzioni snc e M.G., al quale resistevano gli appellati, formulando appello incidentale. L’adita Corte d’Appello di Messina con sentenza n. 19/05 depos. in data 10.1.2005, rigettava l’impugnazione principale ed accoglieva l’incidentale condannando gli appellanti al pagamento delle spese de grado.

La corte siciliana rigettava l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in considerazione di altro pendente presso il Tribunale di Barcellona P.G. avente ad oggetto i confini tra i lotti appartenenti alle parti; ribadiva che la costruzione degli appellanti era stata realizzata a distanza non legale, che il confine era quello accertato dal CTU e, che il muro insisteva sulla proprietà degli attori.

Per la cassazione della predetta sentenza ricorrono la SI.CA. Costruzioni snc e M.G. sulla base di 3 motivi;

resistono con controricorso gli intimati, che hanno depositato documenti ex art. 372 c.c.; le parti infine hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo gli esponenti denunziano la violazione dell’art. 295 c.p.c., e vizio di motivazione. Lamentano che la Corte d’appello aveva immotivatamente disatteso la loro istanza di sospensione della presente causa in attesa della definizione di altra pendente tra le stesse parti, presso il tribunale di Barcellona P.G. ed avente ad oggetto l’esatto confine tra le due proprietà.

La doglianza è infondata perchè, secondo la corte messinese gli odierni esponenti non avevano data prova di siffatto distinto procedimento, comunque non ritenendo sussistere il carattere di pregiudizialità, atteso che la causa in questione riguardava la diversa ipotesi di apposizione di termini.

Con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione.

Si deduce che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto questione nuova e dunque inammissibile la richiesta di essi ricorrenti attinente alla violazione da parte dei coniugi N. delle prescrizioni imposte ad essi dal piano di lottizzazione, dal PRG e da regolamento edilizio comunale. Secondo gli esponenti non si trattava di questione nuova nè era sostenibile che tali violazioni fossero irrilevanti nei rapporti tra privati, perchè tutti gli acquirenti i singoli lotti si sarebbero impegnati a osservare le prescrizioni previste nella convenzione di lottizzazione.

La doglianza non è fondata, la Corte di merito aveva ribadito, a questo riguardo, che la questione delle quote del fabbricato risultanti dal piano di lottizzazione approvato, invero non era stata mai in precedenza proposta dagli interessati (che non avevano mai richiesto la condanna di controparte a portare il loro fabbricato alle quote di progetto di lottizzazione) ed era come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; ha altresì osservato che tale questione comunque non attribuiva agli appellanti il diritto di pretenderne la regolarizzazione dai confinanti, mentre essa era in ogni caso irrilevante al fine di escludere il dovere di essi appellanti di rispettare le distanze legali.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 196 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione.

Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito dopo aver considerato incerto il confine tra i due fondi, (indicato dal CTU "in maniera sintetica"), ha ritenuto di non potere affermare che il muretto crollato era di proprietà comune ai confinanti anche in base alla presunzione dei cui all’art. 880 c.c., ed a disposto l’obbligo di ripristino a carico degli appellanti, pur avendo dubbi sull’effettiva proprietà del muro e sulle cause della sua caduta; nonostante ciò ha poi accettato le conclusioni del CTU, "motivando tale convincimento su presunzioni tutte carenti di validi elementi di prova a riscontro". Tra l’altro non era neppure vero che i coniugi N. avessero edificato per primi, mentre, solo ad opera ultimata, sarebbe stato possibile verificare se le distanze fossero state rispettate o meno.

Ad avviso del Collegio le denunciate violazioni di legge ed i pretesi vizi di motivazione prospettati dai ricorrenti si risolvono in mere valutazione di fatto, come tali sottratte al sindacato di legittimità, atteso che si postula un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quanto ritenuto dal giudice di merito . E’ noto che l’unico sindacato riservato al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della motivazione, che, però nella fattispecie appare corretta ed immune da vizi logici; in altre parole, la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 14279 del 25/09/2003; Cass. n. 1936 del 29.9.2004; Cass. 6975/2001; Cass. n. 4916/200; Cass. 17486/2002; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007). Giova peraltro sottolineare che nel caso in esame, la corte di merito ha affermato che, a prescindere dalla precisa individuazione del confine, il fabbricato dei convenuti era certamente collocato a distanza non legale rispetto la parete finestrata del preesistente edificio degli attori, essendo posto a meno di 10 metri di distanza in violazione di quanto prescritto dalla normativa urbanistica.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 173 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società E.V. riferisce in ricorso di esercitare l’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile con un impianto eolico da 21 MWp in un’area di circa 100 ettari di terreni di privati nel PRT del CASIC (ora CACIP) e di avere in corso l’incorporazione della S. s.r.l., la quale aveva presentato fin dal 12.4.2007 la domanda per il rilascio del nulla osta alla realizzazione di un parco per la produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica, con allegato progetto preliminare.

Precisa la ricorrente che, a dispetto della netta previsione dell’art. 12 del D.Lgs., tale pratica è rimasta finora inevasa.

Con lettera nel 22.4.2009 la ricorrente, dopo aver fatto presente di aver acquisito l’attività della società S., aveva chiesto al CACIP il rilascio a suo nome dell’autorizzazione, a suo tempo richiesta dalla stessa S., per la nuova attività di produzione di energia da fonte alternativa fotovoltaica.

Con successiva lettera del 1.10.2009 la ricorrente, dopo aver precisato di aver incorporato la S. s.r.l., ha sollecitato il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di produzione di energia da impianto fotovoltaico.

Il Consorzio con la deliberazione n. 9426 del 17.9.2009 ha preso atto del contratto preliminare di fusione tra la società ricorrente e la S., senza però adottare alcuna determinazione in ordine alla richiesta di sub ingresso nella posizione di quest’ultima società con riferimento all’autorizzazione in questione.

Con l’impugnata deliberazione n. 9391 del 21.7.2009 il Consiglio di Amministrazione del CACIP ha stabilito:

"a) di recepire i criteri dettati dalla Regione con la delibera n. 59/12 del 29.10.2008, come sotto riportati:

– dovrà essere garantita l’assegnazione, secondo il seguente ordine prioritario, a favore delle imprese

*) che realizzano impianti destinati per almeno il 50% all’autoconsumo, al fine di raggiungere l’obiettivo strategico del consolidamento del sistema produttivo delle aree industriali;

*) che realizzano impianti manifatturieri di tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili;

*) che realizzano impianti di produzione di energia con alto contenuto d’innovazione;

*) che il piano industriale relativo all’iniziativa, sulla base della capacità tecnica ed economia del proponente garantisca un’adeguata ricaduta occupazionale".

Con la stessa delibera ha inoltre precisato che:

"tenuto conto delle priorità sopraccitate; considerata l’esiguità delle aree disponibili; ritenuto di soddisfare quante più intraprese industriali, di limitare in 10 (dieci) ettari per la vendita e/o la concessione, sia di aree di proprietà consortili che di terzi, l’estensione accreditabile a ciascuna richiesta;

b) fermo restando il soddisfacimento delle richiesta rientranti nei punti di cui alla precedente lettera a) e in assenza di richieste rientranti nelle suddette tipologie, di limitare – nel rispetto della superficie totale imposta dalla RAS – in 10 (dieci) ettari l’estensione accreditabile a ciascuna richiesta, sia per aree di proprietà consortile che di terzi;

c) che per le aree di proprietà di terzi destinate a impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle prerogative stabilite dal PRT del Consorzio, viene confermato l’importo di Euro/mq 5 (cinque) a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione, come già stabilito con deliberazione n. 8860 del 13.11.2007".

Il contenuto della delibera è stato comunicato alla ricorrente con lettera del 16.9.2009, inviata con raccomandata A.R. e con fax, nella quali il Presidente del Consorzio richiedeva inoltre se permanesse o meno l’interesse alla definizione della richiesta per l’impianto fotovoltaico, tenuto conto dei criteri stabiliti da ultimo ed innanzi riportati.

A seguito della risposta da parte della ricorrente sul permanere dell’interesse, evidenziato con la lettera del 1.10.2009, il Consorzio ha comunicato al Comune di Assemini, con nota prot. n.2351 del 30.9.2009, che l’impianto proposto dalla società E.V. non rispetta i criteri della delibera 9391 e "pertanto il progetto non è approvabile".

A sostegno del ricorso la società in epigrafe ha proposto i seguenti motivi di gravame:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90; contraddittorietà; violazione del principio del giusto procedimento;

2) difetto e contraddittorietà della motivazione e carenza di istruttoria; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento, violazione dell’art. 41 della Costituzione;

3) difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 49 del D.lgs. 267/00; errore di fatto e nei presupposti; illogicità; contraddittorietà; eccesso di potere per sviamento;

4) eccesso di potere, violazione del D.lgs. 387/03, in part. art. 12 comma 3 e della direttiva 2001/07 CE; violazione del principio di legalità.

Con intervento ad adiuvandum, notificato l’11.1.2010 e depositato i giorno 22 dello stesso mese, la S. s.r.l. ripropone i motivi di ricorso fatti valere dalla ricorrente associandosi alla richiesta di annullamento degli atti impugnati.

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 27 luglio 2010 e depositato il successivo giorno 28, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa alle delibere indicate in epigrafe, facendo valere le seguenti censure:

violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 387/2003, violazione dei principi del giusto procedimento, disparità di trattamento e/o violazione del principio di eguaglianza; contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità; contraddittorietà anche tra provvedimenti della medesima amministrazione; ingiustizia manifesta; sviamento; difetto e contraddittorietà delle motivazioni; istruttoria incompleta e carente; violazione del principio di buon andamento della P.A., nonché di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 41 della costituzione.

Il Consorzio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone il rigetto siccome infondato, mentre l’interveniente ne ha chiesto l’accoglimento.

Alla pubblica udienza del 19.1.2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Con la sentenza n. 1412 del 4.6.2010, la Sezione dopo aver respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione, avanzata dal Consorzio resistente, ha ordinato alle parti il deposito dei documenti ritenuti necessari per la decisione del ricorso.

Il Consorzio ha depositato i documenti richiesti dalla Sezione, mentre la società ricorrente non ha depositato l’atto di incorporazione della Siliol s.r.l., richiesto al punto 7 della sentenza.

Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti nella parte in cui si impugnano delle deliberazioni, n. 8862 del 13.11.2007, n. 9319 del 9.4.2009, n. 9353 del 4.6.2009, n. 9403 del 21.7.2009, già impugnate con il ricorso introduttivo.

Con il primo motivo di ricorso si sostiene che "coi provvedimenti impugnati il CACIP ha rigettato l’istanza proposta dalla E.V. s.r.l. (ossia dalla S. s.r.l.) nel 2007 per realizzare un impianto fotovoltaico nella stessa area di 100 ha in cui insiste il parco eolico di cui la stessa è titolare e per la quale paga integralmente al CACIP il canone annuale…".

Il motivo genericamente riferito a tutti gli atti impugnati, deve ritenersi riferito al parere negativo espresso dal Consorzio con la nota 30.9.2009, nell’ambito della conferenza di servizi indetta dal Comune di Assemini sulla richiesta di realizzazione di un impianto fotovoltaico di 30 MW.

Il motivo e prima ancora l’impugnativa del parere espresso dal Consorzio in seno alla Conferenza di servizi sono inammissibili.

Il parere negativo reso da una amministrazione nell’ambito di una conferenza di servizi non è autonomamente impugnabile, come non è impugnabile neppure la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.

Infatti come prevede l’articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, "all’esito dei lavori della conferenza l’amministrazione procedente… valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza."

Solo la determinazione adottata dall’Amministrazione competente all’esito della Conferenza di servizi, rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento, nei confronti della quale deve essere rivolta la valutazione in ordine agli effetti lesivi, con la conseguenza che dalla comunicazione di essa (o comunque dalla sua conoscenza) decorrono i termini decadenziali per l’impugnazione (Consiglio Stato, sez. VI, 03 dicembre 2009, n. 7570; Consiglio Stato, sez. VI, 09 novembre 2010, n. 7981).

Pertanto, l’impugnativa della nota del 30.9.2009, indicata al punto 4 dell’epigrafe, deve essere dichiarata inammissibile.

Con il secondo motivo si sostiene che "l’impugnato diniego è illegittimo anche nel merito, perché non tiene minimamente in considerazione la circostanza che la soc. E.V. è già titolare di una concessione rilasciata dal CASIC per l’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile".

La doglianza va disattesa perché volta a censurare la predetta nota, la cui impugnativa è inammissibile, per le ragioni indicate.

Con lo stesso motivo si censura la deliberazione n. 9391/2009 del 21.7.2009, sub 1 dell’epigrafe, nella parte in cui fa salve le autorizzazioni in precedenza accordate alla S. s.r.l. e alla Sarda Solar s.r.l..

La censura è inammissibile perché non può sussistere il dedotto vizio di disparità di trattamento, non essendosi ancora concluso il procedimento relativo all’iniziativa della ricorrente.

E’ anche infondata perché le istanze di autorizzazione delle predette società sono anteriori alla previsioni limitative introdotte con la delibera del 21.7.2009, mentre a questa data non risulta intervenuta la dedotta, in ricorso, incorporazione della S. da parte della ricorrente.

Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della delibera n. 9391 nella parte in cui stabilisce il limite di 10 ettari di impianti da fonti rinnovabili.

Sostiene la ricorrente che la delibera è viziata da grave difetto di istruttoria perché "nessuno studio, ricerca o valutazione è stato eseguito dal CACIP per stabilire il limite di 10 ettari da accreditare a ciascuna richiesta di vendita e/o di concessione, unico sia per le aree di proprietà consortile che per quelle di terzi".

La censura non può essere condivisa.

Come risulta dalla motivazione della delibera, il limite di 10 ettari rappresenta una decisione obbligata alla luce delle prescrizioni dettate dalla delibera della Giunta regionale n. 59/12 del 29.10.2008, non impugnata dalla ricorrente, che limita al 3% dell’area del Consorzio, la superficie massima autorizzabile e che impone di dare la precedenza agli impianti destinati almeno per il 50% all’autoconsumo, ad impianti manifatturieri e ad impianti con alto contenuto di innovazione.

Nella delibera si da atto che erano già state presentate istanze per 900/1000 ettari a fronte della superficie concedibile di 247 ettari; da ciò emerge che non era necessaria alcuna particolare istruttoria per porre una limitazione di superficie alle nuove iniziative, né la ricorrente propone alcuna argomentazione per dimostrare l’illogicità della scelta operata dal Consorzio con riferimento al limite di 10 ettari.

Con lo stesso motivo si deduce la violazione dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000 per omessa acquisizione del parere dei responsabili dei servizi interessati.

Come esattamente rilevato dalla difesa del Consorzio, il D.Lgs 267 si applica agli enti locali e non ai consorzi industriali; comunque nella delibera si da atto del parere "degli uffici competenti" e del "Direttore Generale".

Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce che illegittimamente il CACIP ha di fatto sospeso per oltre due anni l’esame della pratica della S..

La censura è inammissibile, non avendo la ricorrente prodotto in giudizio l’atto di incorporazione della S..

Comunque la censura è anche infondata, atteso che il ritardo nella definizione di un procedimento ad istanza di parte, non incide sulla legittimità del provvedimento finale tardivamente adottato, ma può soltanto abilitare l’interessato a proporre il previsto ricorso giurisdizionale avverso il silenzio formatosi sull’istanza.

La giurisprudenza richiamata in ricorso, sulla illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, è del tutto inconferente, non avendo la ricorrente impugnato alcun silenzio dell’Amministrazione.

Con l’atto di motivi aggiunti la ricorrente propone delle ulteriori censure avverso i provvedimenti che interessano la società Sunning, sollevando in particolare il vizio di disparità di trattamento.

Le censure sono inammissibili.

Innanzi tutto va rilevato che vertendosi in procedimenti distinti, al di fuori di qualsiasi regolamento di tipo concorsuale, la ricorrente non ha giustificato l’interesse all’annullamento degli atti riguardanti la Sunning ed in particolare non ha indicato il vantaggio che otterrebbe da tale annullamento.

Va poi osservato che la ricorrente non ha dimostrato di aver incorporato la Silios. Ciò impedisce alla ricorrente di far valere in giudizio interessi legittimi riferibili alla S..

Né la domanda può dirsi sanata per effetto dell’intervento ad adiuvandum della S., atteso che, per giurisprudenza pacifica, è inammissibile l’intervento ad adiuvandum opposto per far valere non già un interesse derivato o non ancora attuale, bensì un interesse personale all’impugnazione dell’atto già gravato da altro in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, da impugnare direttamente entro i termini di decadenza. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 6483).

Comunque non può parlarsi di disparità di trattamento atteso che il procedimento che interessa la ricorrente non è stato ancora definito con un provvedimento finale; peraltro le doglianze di ricorso sono tutte rivolte avverso la limitazione di 10 ettari per intervento, mentre il provvedimento conclusivo dovrà considerare tutte le situazioni (e limitazioni) di fatto e giuridiche esistenti al momento della sua adozione, che e potrebbero impedire l’attuazione dell’intervento, a prescindere dal limite di 10 ettari.

In conclusione il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum della S..

Condanna la ricorrente e l’interveniente al pagamento delle spese del giudizio in favore del CACIP che liquida nella somma di Euro 4000,00 (quattromila//00) a carico della prima e nella somma di Euro 2000,00 (duemila//00) a carico della seconda.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 22-03-2011, n. 11284

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orso venga dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.1.2008, il Tribunale di Nola dichiarò B.G. e P.F. responsabili dei reati di rapina aggravata e lesioni, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche equivalenti – li condannò alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuno.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 24.2.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato P., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all’art. 213 c.p.p. e a pena di inutilizzabilità in riferimento all’art. 62 c.p.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo e da altri atti del processo, in particolare dalla perizia di parte, dalle tabelle di servizio del pullmann, dal verbale di sequestro della moto. Osserva il ricorrente che la parte offesa ha riferito di essere stata vittima di una rapina intorno alle 22,30 del 30.1.2008, e che il teste S., autista del pullmann, che sarebbe stato investito dal ciclomotore su cui si trovavano gli imputati, ha sostenuto di essere transitato nei pressi dell’abitazione del G. intorno alle 23 dello stesso giorno;

alla luce di tali circostanze, è evidente l’illogicità della motivazione della sentenza che non ha tenuto in alcun conto delle deduzioni difensive ed in particolare del fatto che alle 22,50 il ricorrente, e il coimputato B., erano già stati repertati presso il pronto soccorso. La moto, dopo la caduta degli imputati, era poi inutilizzabile, e quindi gli stessi non avrebbero mai potuto percorrere in pochi minuti 600 metri, spingendo la moto e trovandosi in condizioni fisiche pessime. Il riconoscimento degli imputati da parte del G. è stato effettuato senza le modalità previste dall’art. 213 c.p.p., ed è inutilizzabile la dichiarazione del teste D. che ha riferito di aver appreso dagli stessi imputati che la caduta era stata dovuta all’impatto con un autobus.

Ricorre per cassazione l’imputato B., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all’orario della rapina e alla sua compatibilità con gli elementi emersi nel corso del processo, all’attendibilità del teste S., alle contraddizioni del teste G. in merito al colore e modello della moto, alle censure mosse dalla difesa sulle circostanze dell’avvenuto riconoscimento da parte della persona offesa, e sui ripensamenti palesati in dibattimento.

Chiedono pertanto entrambi l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

I motivi con i quali, in entrambi i ricorsi, si censura la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, e si prospettano altresì tesi alternative, contengono esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d’appello e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4^ n. 5191/2000 Rv.

216473).

Le valutazioni di merito sono, poi, insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). Osserva, a riguardo, il Collegio che i limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, che – consentendo il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi di motivazione – riguarda anche gli atti a contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio, definibile come "travisamento della prova" e consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, sempre che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere di decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Cass. Sez. 2^, 13994/2006; Sez. 2^, 45256/2007 Rv. 238515).

Resta fermo che è a carico del ricorrente l’onere di specifica indicazione di tali atti e di illustrazione della necessità del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per il caso in cui l’esame sia stato compiuto, della manifesta illogicità o contraddittorietà del risultato raggiunto.

Così definite le coordinate del controllo sulla motivazione, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutti i motivi d’appello, ed evidenziato, in riferimento all’ora dell’avvenuta rapina, che l’unico dato certo, con un margine di uno o due minuti, è quello delle 22,30, ora in cui la Centrale Operativa (chiamata dalla parte offesa G., dopo che era ritornato a casa, e si era disteso sul letto a causa del forte trauma subito nel corso della rapina), avverte la pattuglia, e che pertanto l’orario della rapina, sicuramente anteriore rispetto a quello delle 22,30 dichiarato dalla parte offesa, era pienamente compatibile con gli altri elementi emersi nel corso del processo.

I motivi di ricorso attinenti le censure sollevate dalle difese in riferimento al riconoscimento effettuato dalla parte offesa, e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal dr. D. G., componente dell’equipaggio dell’autoambulanza che soccorse gli imputati la sera del 31.1.2009, sono manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il riconoscimento effettuato da G.P. al momento del ricovero degli imputati in Ospedale, rileva il Collegio che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il riconoscimento operato in sede di indagini di P.G., e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, principi, che consentono l’utilizzo non solo delle cosiddette prove legali, ma anche di elementi di giudizio diversi, purchè non acquisiti in violazione di specifici divieti (Cass. Sez. 2^ Sent. n. 8315/2009 Rv.

243301; Sez. 2^, Sent. n. 25762/2008 Rv. 241459).

Poichè esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402/97, Rv. 207944), le doglianze espresse nei confronti di questo tipo di prova devono essere, quindi, valutate quali doglianze relative alla deposizione testimoniale, che ha avuto come contenuto il riconoscimento in questione, valutazione da effettuarsi unicamente sulla base della coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali.

Tanto premesso, non può non rilevarsi la piena logicità della valutazione di attendibilità prestata dalla Corte territoriale alla deposizione della parte offesa, che anche in sede di controesame ha dichiarato di aver riconosciuto con assoluta certezza due dei tre rapinatori, in quanto aveva avuto modo di vederli (v. pag. 5 della sentenza impugnata).

Per quanto riguarda, infine, le dichiarazioni rese dal dr. D., componente dell’equipaggio dell’autoambulanza, che ha soccorso gli imputati su loro chiamata, rammenta il Collegio che il divieto ex art. 62 c.p.p., per costante giurisprudenza di questa Corte, opera solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel corso del procedimento"; ne consegue che non è vietata la deposizione sulle dichiarazioni rese dall’imputato o dall’indagato fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 32906/2007 Riv. 237117). E, pertanto, sono certamente utilizzabili le dichiarazioni rese dal componente dell’equipaggio dell’autoambulanza, il quale riconoscendo gli imputati in aula d’udienza ha riferito di aver appreso dagli stessi imputati che la caduta dalla moto a bordo della quale si trovavano era stata dovuta all’impatto con un autobus.

I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, gli imputati che Io hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara Ammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

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