Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 14402 Danno non patrimoniale Liquidazione e valutazione equitativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3/11/2005 la Corte d’Appello di Brescia respingeva il gravame interposto dal sig. L.R.L. nei confronti della pronunzia Trib. Cremona 16/7/2001 di condanna del sig. T. C., della società Tecnelservice s.n.c. e della compagnia assicuratrice Toro Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in solido (oltre che della somma di L. 19.053.382 al chiamato in causa I.N.P.S.), della somma di L. 906.442.000 – con interessi e rivalutazione – in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di sinistro avvenuto il (OMISSIS), allorquando con la sua moto Honda collideva con automezzo Fiat condotto dal T., riportando lesioni gravissime (perdita dell’arto inferiore destro, dell’arto superiore sinistro, con limitazione del polso destro), con una percentuale di invalidità permanente dell’85%, ITT per 13 mesi e perdita totale della capacità lavorativa, e conseguente impossibilità di proseguire la propria attività di camionista nonchè di trovare altra occupazione confacente al suo grado d’invalidità presso, l’impresa alle cui dipendenze prestava servizio.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il L. R. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il T., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole dell’erroneità dell’operata ricostruzione del sinistro, risultando nell’impugnata sentenza affermato che egli proveniva con il suo motoveicolo da destra laddove è rimasto in causa provato che stava viaggiando in direzione opposta all’autoveicolo che omise di concedergli la precedenza spettantegli.

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3^ motivo denunzia insufficiente/contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto operare nel caso l’art. 2054 c.c., laddove dalle emergenze processuali risulta invero la esclusiva responsabilità del T. nella causazione del sinistro.

Lamenta che contraddittoriamente il giudice dell’appello afferma essere rimasto positivamente in giudizio accertato che viaggiasse a velocità eccessiva, a fronte delle risultanze istruttorie diversamente deponenti al riguardo, nè essendo stata disposta perizia cinematica.

Si duole che la corte di merito abbia "ritenuto che anche nel caso di specie la velocità fosse eccessiva, tenendo a mente tale velocità (limite dei 50 Km/h) sulla base della asserzione che l’incrocio è di per sè comunque pericoloso", non ponendo invero "la necessaria attenzione alle risultanze delle foto in atti e delle planimetrie, che pure vengono assunte a supporto argomentativo".

Lamenta che il giudice dell’appello "perviene a considerazioni opposte a quelle dei verbalizzanti, senza dar conto del motivo per cui ritiene di discostarsi dalle valutazioni degli operatori della strada … . La sentenza ritiene, senza fornire alcuna motivazione, richiamandosi alla correttezza del Tribunale, che la velocità fosse troppo elevata affermando che la circostanza è evidente dalle fotografie in atti, dai gravissimi danni subiti dagli automezzi, dalla posizione assunta dall’attore catapultato, a 30 mt. … . Il ragionamento seguito dal giudice di appello è inficiato da assoluta genericità e superficialità Costituisce … mera petizione di principio l’affermare, sulla base di una mera impressione visiva, relativa alle fotografie, che la velocità del motociclo era elevata e ciò a prescindere dal fatto che … non essendo presente sulla S.S. (OMISSIS) un particolare limite di velocità (trattandosi di strada a scorrimento veloce che collega (OMISSIS)) la velocità prudenziale del motociclista andava raffrontata al limite elastico che impone di moderare la velocità in corrispondenza di un incrocio, su una strada in cui non era presente alcun limite di velocità. La valutazione della Corte di Merito avrebbe dovuto tenere conto dei rilievi svolti nel motivo d’appello, o motivare esaurientemente per discostarsene; al contrario in sentenza non viene spesa una riga su un possibile raffronto fra la velocità che il motociclo avrebbe potuto tenere del tutto legittimamente (limite dei 90 Km/h per le strade extraurbane) e la possibile velocità asseritamente tenuta che non è risultata provata".

Con il 4^ motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che "la Corte … non ha ritenuto di spendere più di tre righi (pag. 7 ric 17 ss.)" sulla censurata erroneità del rilievo assegnato dal giudice di prime cure all’assenza di tracce di frenata sull’asfalto, laddove "una spiegazione plausibile era che l’inizio della manovra dell’autoveicolo era avvenuto quando la moto era così vicina da non consentire il tempo necessario (tempo di reazione 1-2 secondi) per attivare il sistema frenante".

Con il 5^ motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che non si sia dalla corte di merito ravvisata l’illogicità dell’assunto del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza nel caso di nesso di causalità "tra la condotta del motociclista e il grado di responsabilità attribuitogli", laddove non è stato provato che "ove la velocità del motociclo fosse stata inferiore l’urto avrebbe potuto essere evitato".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata ovvero con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto il luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronunzia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., ai rilievi della Polizia stradale di Pizzighettone, alla C.T.U., alla sentenza di 1 grado, agli "atti difensivi di tutte e due le parti", all’"ordinanza ex art. 186 quater", alle "foto in atti", alle "planimetrie", alla "rappresentazione grafica con le misure riportate"), di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Va altresì (in particolare con riferimento al 1 motivo) osservato che il ricorrente non formula invero denunzia di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., nè censura debitamente le risultanze probatorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non indicando quale prova, e sotto quale profilo, sarebbe stata nel caso non o mal valutata.

Va per altro verso sottolineato che giusta consolidato principio la ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, delle condotte poste in essere dai soggetti coinvolti, della sussistenza della relativa colpa (ovvero del loro atteggiamento doloso) ed efficienza causale, costituisce invero giudizio di fatto, spettante al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass., 22/5/2006, n. 11947; Cass., 17/10/1984, n. 5240; Cass., 8/23/1974, n. 364).

Risponde del pari a consolidato principio che quando la nomina di un consulente tecnico non sia imposta dalla legge in considerazione della particolare natura della controversia, il giudice ha la facoltà di fare ricorso, anche di ufficio, al parere di un suo perito per le valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche (v. Cass., 14/02/2006, n. 3187).

La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce pertanto in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, potendo assurgere invero al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (v. Cass., 19/01/2006, n. 1010; Cass., 5/5/2005, n. 9353;Cass., 1/04/2004, n. 6396).

Solamente in tal caso viola allora la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l’ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell’istante, dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. (v. Cass., 21/4/2005, n. 8297).

Non ricorrendo tale eccezionale ipotesi, il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra invero nel potere discrezionale del giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass., 14/11/2008, n. 27247), che può anche essere implicitamente desumibile (anche) dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (v. Cass., 5/7/2007, n. 15219), sicchè quando il giudice dispone di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo (v. Cass., 3/1/2011, n. 72).

Ove la C.T.U. venga disposta, vige al riguardo il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte dal consulente tecnico d’ufficio nella propria relazione.

Ciò sia quando le stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche, unico onere in entrambi tali casi essendo quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (v. Cass., 18/11/1997, n. 11440), ben potendo il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali (v.

Cass., 26/6/2007, n. 14759).

Orbene, la corte di merito ha motivato in ordine alla mancata disposizione nel caso di C.T.U. volta a ricostruire la dinamica del sinistro ritenendo quest’ultima "sufficientemente chiara", e ha posto a base della propria decisione altri mezzi di prova (es., fotografie, planimetrie, disamina dei danni riportati dai mezzi coinvolti, ecc.).

Laddove il ricorrente non spiega invero le ragioni per le quali i fatti in esame non sarebbero altrimenti accertabili che con C.T.U., e in palese violazione del principio di autosufficienza non propone idonei argomenti a sostegno della mossa censura.

Il vizio di motivazione non può d’altro canto essere utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo a proporre un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Secondo un del pari risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può nemmeno imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che, come nella specie, il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e di tutte le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Emerge dunque a tale stregua come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366, 1 co. n. 4, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Con il 6^ motivo il ricorrente denunzia "omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione" su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente fatto applicazione, con "rigido automatismo, nella valutazione del danno biologico", delle "tabelle Bresciane che comportavano un divario di valutazione di circa L. 250 milioni rispetto all’applicazione di quelle Milanesi".

Lamenta che tale giudice nulla ha indicato in ordine alla mossa censura circa la "eccessiva ampiezza dello scaglione, 20 anni" adottato dalle tabelle Bresciane, nonchè dall’essere il sistema di "valutazione del biologico" dalle medesime adottato caratterizzato dal tenere "in considerazione solamente la diminuzione della capacità funzionale della persona", invero "calcolata in una componente fissa" commisurata "alla menomazione e all’età", sicchè alla stregua del medesimo non possono "ritenersi automaticamente assorbite le conseguenze che la diminuzione funzionale produce nel soggetto, nelle sue svariate componenti della vita quotidiana (danno alla vita di relazione, sociale, di tranquillità futura, alla realizzazione familiare e lavorativa, ecc.) essendo il danneggiato costretto a vivere con un profilo chiaramente sottodimensionato che riduce fortemente le prerogative di vita del soggetto".

Lamenta ulteriormente che "Tali ulteriori danni meritano autonoma valutazione, come componenti variabili del biologico e adeguatamente motivate, se si ritiene di assorbirli, con una liquidazione più pesante a punto che tenga in considerazione delle peculiarità del caso specifico, se non si ritiene di valutarli come conseguenze sulla vita relazionale, lato sensu intesi, in una voce a parte, fra i danni non patrimoniali, accanto al biologico (c.d. danno esistenziale)".

Lamenta, ancora, essersi "posto all’attenzione del Giudice d’Appello… il grave disagio derivato al danneggiato costretto per quasi 5 anni a non muoversi dalla casa della madre… avendo avuto immediatamente compromessa la sua dimensione lavorativa… anche sotto il profilo relazionale, delle frequentazioni e della vita sociale connesso alle gravi menomazioni subite. La mancanza di una gamba (dolore urente da arto fantasma) l’irrimediabile compromissione di un arto superiore (plegico) con forte limitazione della funzionalità dell’altro non può essere considerata alla stregua di una cicatrice (c.d. danno estetico) compreso automaticamente nel biologico, per l’imponente impatto psicologico che produce (non solo il dolore, patema d’animo, in corrispondenza degli interventi e della luna degenza – danno morale -) ma per la ben più imponente sofferenza psicologica connessa a dover affrontare la residua vita senza una realizzazione sul piano lavorativo, affettivo e sentimentale e sessuale, abitativo, di spostamento, essendo costretto a dipendere anche per le più elementari esigenze della vita quotidiana dall’anziana madre, con la quale abita, non potendo di certo sperare (per le gravi menomazioni) di poter esplicare normalmente una vita di relazione e poter trovare una persona che intenda condividere con lui la vita futura e potersi assicurare la solidarietà connessa alla possibilità di formare una propria famiglia con moglie e figli".

Lamenta, infine, che "Nella commisurazione della liquidazione si impone pertanto un’autonoma considerazione (c.d. danno esistenziale), come somma delle ripercussioni relazionali, a fianco e in aggiunta alle voci canoniche di danno patrimoniale, biologico, morale, o perlomeno di tenere in debita considerazione la gravità del caso di specie in una dimensione dinamica del danno biologico e del morale (come fattore amplificante), mediante un appesantimento del punto che cerchi di aderire alla gravità del caso specifico dopo aver fatto applicazione del rigido automatismo tabellare".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari) -, la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Al riguardo questa Corte ha sottolineato come le tabelle del Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale (cfr. Cass., 12/7/2006, n. 15760).

Si è recentemente posto altresì in rilievo che l’equità assolve invero (anche) alla fondamentale funzione di "garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale", con eliminazione delle "disparità di trattamento" e delle "ingiustizie", a tale stregua venendo ad assumere il significato di "adeguatezza" e di "proporzione" (così Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Essendo dunque l’equità il contrario dell’arbitrio, la liquidazione equitativa è insindacabile in sede di legittimità a condizione che risulti congruamente motivata, dovendo pertanto di essa "darsi una giustificazione razionale a posteriori" (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Preso atto che le tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Tali parametri sono allora da prendersi necessariamente a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di ammontare come nella specie inferiore, cui il giudice di merito sia diversamente pervenuto.

Incongrua è a tale stregua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l’adozione dei parametri esibiti dalla c.d. tabelle di Milano (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408;

Cass., 12/7/2006, n. 15760).

A fortiori in considerazione della circostanza che, diversamente da quelle in uso presso altri tribunali, le "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico- fisica" del Tribunale di Milano sono state recentemente rielaborate all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, prendendo in considerazione anche il profilo del danno non patrimoniale consistente nella perdita del rapporto parentale, e sono state aggiornate il 23/3/2011, in riferimento alle variazioni del costo della vita accertata dall’ISTAT nel periodo 1/1/2009 – 1/1/2011.

Risulta allora senz’altro incongrua ed erronea la motivazione dall’impugnata sentenza laddove essa si sostanzia in apodittiche affermazioni secondo cui "il Tribunale ha proceduto alla valutazione del danno biologico in via equitativa, facendo ricorso alle tabelle utilizzate nell’ambito del distretto (per il che non era tenuto a specifica motivazione…) e tenendo conto dell’età di L.R. …, della durata totale dell’invalidità temporanea …, dell’invalidità permanente.., e della perdita della capacità lavorativa specifica … il Tribunale ha riconosciuto per il danno biologico L. 527.850.000, somma emersa dall’applicazione dei suddetti criteri equitativi e non vi è ragione per discostarsi da tale valutazione giacchè l’utilizzo delle tabelle consente proprio di tenere conto, data la loro formulazione secondo scaglioni proporzionali all’età dell’infortunato ed alla gravità dei postumi, della peculiare rilevanza delle conseguenze del sinistro sulla salute della persona rimasta in esso coinvolta. Nè ha pregio la doglianza relativa al mancato riconoscimento del cosiddetto danno esistenziale, giacchè tale categoria di danno, comunque estranea a qualsiasi normativa giuridica, viene dalla Suprema Corte ormai ricompresa nel danno non patrimoniale, nel cui ambito è ravvisabile non solo la sofferenza patita, ma anche la privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere. Nel caso concreto, poi, anche la liquidazione del danno morale (L. 250 milioni), appare congrua, essendo stata rapportata, nella misura di circa il 50%, al danno biologico, così come prevede la maggioranza delle tabelle in vigore presso i Tribunali italiani".

In ordine in particolare al danno biologico, la corte di merito ha infatti omesso di fare luogo ad una comparazione dei parametri indicati dalle tabelle di Brescia con quelli delle tabelle milanesi, e con i risultati che l’adozione di queste ultime avrebbe consentito di conseguire; nonchè di dare congruamente conto delle ragioni che l’hanno indotta a privilegiare l’attribuzione al danneggiato del diverso ed inferiore (di L. 250 milioni, secondo la doglianza del medesimo) ammontare della liquidazione cui è al riguardo nel caso pervenuta.

La corte di merito, va altresì osservato, fa nell’impugnata sentenza riferimento anche al "cosiddetto danno esistenziale", dando atto che "tale categoria di danno, comunque estranea a qualsiasi normativa giuridica, viene dalla Suprema Corte ormai ricompresa nel danno non patrimoniale, nel cui ambito è ravvisabile non solo la sofferenza patita, ma anche la privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere", e pervenendo quindi ad affermare di non averne tenuto conto nell’operata liquidazione.

Orbene, va anzitutto precisato che, diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, il "cosiddetto danno esistenziale" non consiste invero nella "privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere" bensì, come da questa Corte anche di recente ribadito, nel pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell’esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

E’ lo sconvolgimento foriero di "scelte di vita diverse", in altre parole, lo sconvolgimento dell’esistenza obiettivamente accertabile in, ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare, che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un’alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Deve quindi adeguatamente sottolinearsi che, come le Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di porre in adeguato rilievo, quando il fatto illecito come nella specie si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, giacchè in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (così Cass., 11/11/2008, n. 26972).

Al riguardo si è ulteriormente posto in rilievo come in caso di lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza o patema d’animo non solo quando la stessa rimanga allo stadio interiore o intimo, ma anche allorquando si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844).

E’ invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273).

Tali aspetti debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell’ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.

Al riguardo, si è precisato che in presenza di una liquidazione del danno morale che sia cioè stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei suesposti termini propri del danno c.d. esistenziale, è senz’altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9040).

Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi, invero non ricorrente nella specie, di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico- relazionali del danneggiato.

Non può infatti sostenersi che allorquando ai fini della liquidazione di danno biologico vengono presi in considerazione anche i c.d. aspetti relazionali per ciò stesso tale aspetto o voce di danno possa considerarsi invero sempre e comunque assorbente il c.d. danno esistenziale (in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906;

Cass., 30/11/2009, n. 25236), essendo in realtà necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto in cui dell’aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si coglie il significato pregnante (v. Cass., 2011, n. 7844).

Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).

Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato, va sottolineato, non si pone invero in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone, come da questa Corte del pari sottolineato, di evitarsi duplicazioni risarcitorie.

Al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall’inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere esclusivamente laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.

Orbene, emerge a tale stregua con tutta evidenza come la conclusione cui è sul punto pervenuta la corte di merito risulta in realtà illogicamente e contraddittoriamente motivata.

Le affermazioni in argomento della corte di merito, più sopra riportate, non offrono d’altro canto nemmeno indicazione alcuna in ordine alla circostanza se le Tabelle di Brescia, così come quelle di Milano, facciano riferimento anche ai profili relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale. E, in caso positivo, se vi facciano riferimento prendendo – come invero le c.d. tabelle di Milano – tale perdita in considerazione esclusivamente di per sè, senza avere cioè riguardo (anche) al conseguente sconvolgimento dell’esistenza che per il genitore (o altro congiunto) conseguentemente ne derivi (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273).

Nel qual caso, è invero necessario che il dato offerto dalle tabelle venga reso oggetto di relativa "personalizzazione", riconsiderando i relativi parametri in ragione (pure) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., 9/5/2011, n. 10108).

Alla fondatezza del motivo nei suesposti termini consegue l’accoglimento in relazione del ricorso, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi:

"Le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 122 6 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione.

I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l’adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano.

Vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale, sicchè è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. Spersonalizzazione, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato".

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il 6 motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2011, n. 16216 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro la dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) indicata in epigrafe, già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del c.c.c.n.l.

26.5.99. Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse esserle riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del c.c.n.l.

15.3.01 sulla base del sistema della "temporizzazione", facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dall’Amministrazione, la Corte d’appello di L’Aquila con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’impugnazione. Riteneva la Corte di merito che la norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.01, inerente il passaggio dei responsabili amministrativi ATA alla figura di DSGA, non avesse sostituito il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, il quale regolava il passaggio a qualifica funzionale superiore e prevedeva che i servizi preruolo e quelli di ruolo in carriera inferiore nel caso di specie fossero computabili ai fini della determinazione dell’anzianità giuridica.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l’Amministrazione, che contestava l’interpretazione data dal giudice di merito alle dette fonti normative, legislative e collettive, in quanto l’inquadramento nel profilo DSGA non è conseguenza di nomina in ruolo, nè di transito da un ruolo ad altro, come richiesto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 e la fattispecie in oggetto è regolata ex uovo dalla contrattazione collettiva, con l’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.01 in sede di prima applicazione e con l’art. 87 del c.c.n.l. 24.7.03 in sede di definizione della retribuzione spettante ai dipendenti interessati al nuovo inquadramento.

La dipendente si difendeva con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione

4.- Il ricorso è meritevole di accoglimento in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni da essi sollevate (v., tra le altre, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.11 n. 4805).

5.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

6.- Con il c.c.n.l. 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …" (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l.

26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, "in sede di prima applica2ione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

7.- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99, si riferisce l’art 8 del c.c.n.l. 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo dall’I.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

8.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA destinatali dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 9.- Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

10.- La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del c.c.n.l. 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma 4, del c.c.n.l. 4.08.95.

Per questa norma "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, e. 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): "ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli". 11.- Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una "promozione" pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

12.- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 8 e 9.

Dispone, infatti, il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica".

Dunque, non in sede di immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche". 13.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

14.- Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l. 4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26.5. 99 (per la quale "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto compatibili") e della norma finale di cui all’art. 19 del citato c.c.n.l. 15.3.01 (per la quale "Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999").

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

15.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/l il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l.del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

16.- Non sussiste il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

17.- Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione, e l’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.01 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

18. Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, dato che il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, deve provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.

19.- La circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituisce motivo di compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa le sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, compensando tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 34 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2.12.2010, tempestivamente depositato, il sig. E.C. premette in punto di fatto di avere ottenuto dal Comune di Cogne concessione edilizia n. 32/06, per il ripristino di un tratto di muratura di protezione da valanghe, nel territorio del Comune, frazione Vonontey, ricadente in zona C, del vigente piano regolatore, foglio n. 68, mapp. li 282 e 283; che la relativa richiesta trovava, peraltro, l’avallo dell’Assessorato Istruzione e Cultura – Direzione Tutela Beni Paesaggistici e Architettonici, dell’Assessorato Territorio, Ambiente ed Opere pubbliche, come comprovato dalla documentazione versata in atti; che, anteriormente al rilascio della vista concessione edilizia n. 32/2006, era stata predisposta una relazione tecnica a firma dell’ ing. Sala, corredata da tavole progettuali (nn. 16 e 19); che dette tavole venivano, tuttavia, elaborate in assenza di piantine topografiche, riproducenti lo stato dei luoghi ed, in particolare, in assenza di piantine che individuassero esattamente il luogo ove era ubicato il muro da ripristinare; che presso l’ente territoriale intimato non era peraltro possibile rinvenire alcun documento ufficiale nel quale tale muretto (c.d. murzì) fosse raffigurato; che il c.d. "murzì" è rappresentato essenzialmente da agglomerato che, in epoca remota, veniva edificato dagli abitanti di una vallata al precipuo scopo di tutelare la vallata dagli effetti di una eventuale valanga; che benché nella frazione di Valnontey fossero stati costruiti numerosi murzì, per nessuno di essi esisteva, peraltro, una documentazione ufficiale.

Soggiunge la parte ricorrente che, per gli esposti motivi, le suindicate tavole, elaborate dal nominato professionista, avrebbero potuto non riprodurre fedelmente lo stato dei luoghi, di tal che veniva presentata apposita D.I.A.; che i relativi lavori sarebbero stati poi ultimati nel 2006.

A seguito di contestazione effettuata dagli operanti del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, l’interessato depositava tempestiva richiesta di concessione edilizia in sanatoria, peraltro respinta con il provvedimento in questa sede impugnato.

Avverso detto diniego sindacale è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà, erronea interpretazione dei fatti presupposti, costituendo l’opera realizzata essenzialmente un ripristino del precedente murzì; 2) eccesso di potere per erronea interpretazione dei presupposti, atteso che il diniego si fonderebbe sull’asserita carenza documentale (documentazione tecnica inerente le valutazioni di rischio); 3) eccesso di potere per sviamento, posto che non sarebbero stati tenuti in debito conto i pareri tecnici intervenuti.

Il Comune di Cogne si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle già svolte argomentazioni difensive.

Alla udienza del 13.4.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto il ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità del diniego in questa sede impugnato sia con riferimento all’obbligo di congrua motivazione che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione del sacrificio imposto al privato a fronte dell’interesse pubblico asseritamente preminente, sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettive esigenze e non coerente con la già rilasciata concessione.

Ad avviso dell’istante dovrebbe dunque tenersi in debito conto non solo che la contestata opera rappresenta, in realtà, un muretto "ripristinato", con le stesse modalità e gli stessi materiali indicati nella relazione tecnica posta a corredo della concessione edilizia 32/96; ma, anche della circostanza che, il manufatto ripristinato non sarebbe, per vero, in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti.

Il ricorso è fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che, sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale: "l’accertamento di conformità previsto dall’art. 13 della L. 28.2.1985, n. 47, poi confluito nell’art. 36, d.P.R. 6.6.2001, n. 380, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità)" (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 6 settembre 2010, n. 17306).

Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare l’assentibilità dell’opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma.

Si tratta invero, come sopra detto, di accertamento concernente una valutazione doverosa e vincolata, priva di contenuti discrezionali, avente per oggetto la realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile…(cfr. TAR Lazio – Latina, sez. I, sent. 7952/2003).

Diversamente da quanto richiamato nell’impugnato diniego, là dove si fa riferimento al parere negativo della commissione edilizia, il ripristino del tratto di muratura realizzato, non può dirsi totalmente difforme da quanto era stato assentito, tanto da configurare una opera nuova, tenuto conto che il contestato…"arretramento di circa 3,30 m del getto di calcestruzzo, nonché la traslazione verso monte di circa tre metri del muro ripristinato", non può ragionevolmente condurre alla conclusione che, nel caso di specie, si possa effettivamente configurare una nuova opera.

La suesposta conclusione trova peraltro ulteriore conferma nella circostanza, per vero, incontestata che la protezione è stata realizzata esattamente nello stesso sedime ove era stato posto il muretto preesistente; così come il manufatto ripristinato era pienamente conforme alla concessione edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento in cui esso è stato ripristinato sia nel momento in cui per tale muretto è stata richiesto l’accertamento di conformità.

Analogamente, nel caso di specie, non appare poi contestato che l’opera di ripristino eseguita sia stata realizzata in difformità alla concessione, ancorché detta difformità possa verosimilmente essere dipesa – come affermato dai difensori del ricorrente – dall’assenza di piantine ufficiali che avrebbero potuto individuare con precisione il luogo ove era ubicato il muro da ripristinare.

Né conduce ad una diversa conclusione il richiamo al parere negativo espresso dalla Commissione edilizia, là dove censura l’opera realizzata per non essere stato il relativo progetto corredato dalla documentazione tecnica inerente le valutazioni di rischio.

In proposito è sufficiente richiamare l’indirizzo giurisprudenziale, formatosi in tema di integrazione documentale, in cui viene specificato che: "è illegittimo il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria motivato con riferimento alla incompletezza della documentazione depositata dall’istante, trattandosi di circostanza che può legittimare solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità competente" (TAR Campania Napoli sez IV 5.8.2008, n. 4730).

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi Euro 2.000,00, oltre ad oneri di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato.

Condanna il Comune di Cogne a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 26-05-2011, n. 21215

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – La Corte di appello di Palermo, con sentenza 22.9/5.10.2010, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città in data 13.10.2008 nei confronti di B.S., riduceva ad anni due e mesi sei di reclusione la pena in primo grado inflitta di anni tre e mesi otto di reclusione, per aver derubricato il delitto di incendio doloso – ex art. 423 c.p. – nel delitto di danneggiamento seguito da incendio – ex art. 424 c.p. – e confermato, invece, la condanna dell’imputato per il delitto di minaccia ai danni di P. S., P.D. e D.S.M..

In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito: l’imputato, in seguito alla interruzione della relazione sentimentale con P. D., anche per la volontà dei genitori della ragazza, P. S. e D.S.M., aveva reagito con telefonate minacciose a tutti i componenti della famiglia ed in una occasione era penetrato nell’area condominiale della abitazione della P. D. e dei di lei genitori, appiccando il fuoco nel garage di P.S. e F.F. a due ciclomotori di loro proprietà. Del secondo reato- quello di minacce – gli indizi venivano tratti da plurime intercettate conversazioni telefoniche, del primo -quello del danneggiamento mediante incendio – dalle testimonianze di più persone che avevano colto l’imputato nell’atto di introdursi nell’area condominiale e quindi uscirne al primo apparire delle fiamme.

2 – Avverso la sentenza ricorre l’imputato proponendo due ragioni di censure ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e): da un lato, scorretta valutazione delle risultanze probatorie dalle quali si sarebbe potuto rappresentare una ricostruzione alternativa di eguale rigore logico rispetto a quella alla quale ha aderito il collegio, dall’altro, lacunosa motivazione in ordine alla omessa applicazione e della circostanza della provocazione e delle attenuanti generiche ed, infine, di una minore entità di pena. La denuncia delle tre omissioni giudiziali criticate si fondava sul fatto della riduttiva considerazione e del contesto in cui erano maturate le determinazioni delle condotte delittuose e dello stato emotivo dell’imputato e della sua rappresentazione di aver subito un altrui fatto ingiusto.

3- Il ricorso è manifestamente inammissibile, per genericità, quanto al primo motivo di ricorso, per sindacare il merito del provvedimento, quanto al secondo.

A fronte di un puntuale articolato costrutto probatorio rappresentato dall’inequivoco tenore di conversazioni telefoniche e di deposizioni testimoniali, quest’ultime in merito alle condotte di danneggiamento, il ricorrente propone una diversa ricostruzione di fatti, ma non ne specifica le modalità nè su che basi probatorie fondarla. Nè si peritano i motivi di ricorso di contestare la logicità e congruenza del discorso giustificativo giudiziale di cui peraltro riconoscono la sostanziale validità.

Le censure in merito alla pena inflitta del pari sono inammissibili:

i giudici di merito hanno sul punto condotto esaustive considerazioni sul disvalore dei gravi e plurimi precedenti penali dell’imputato, sulla sua carriera criminale lunga e ininterrotta, sulla gravità oggettiva dei fatti, sulle finalità disdicevoli perseguite e su una serie di circostanze che escludevano la configurabilità di un fatto ingiusto che potesse attenuare comunque la valutazione di gravità e pericolosità delle condotte costitutive di reato. Ed è noto che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, come l’inflizione di una determinata, e non altra, pena, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.