T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 429 Concessione per nuove costruzioni Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

In data 11 marzo 1996, il Comune rilasciava alla sig.ra D.R. la concessione prot. n. 12620/95, per la ristrutturazione dell’immobile insistente sul mappale n. 113 del fg. 6 del comune catastale di Castel Goffredo, costituito da un unico corpo di fabbrica adibito in parte a casa colonica ed in parte a stalla e fienile.

Le opere previste erano il recupero e il consolidamento dei muri perimetrali dell’edificio (fatta eccezione per quello posto ad est, da demolire e ricostruire), la eliminazione del piano soffitta, il rifacimento della copertura, la demolizione e ricostruzione dei solai: il tutto senza aumenti di volume e di superficie coperta.

A seguito della comunicazione con cui la proprietà rendeva edotto il Comune del crollo di due dei muri che avrebbero dovuto essere consolidati e della loro ricostruzione in modo identico ai preesistenti, il Comune riteneva di procedere autonomamente al rilascio di una nuova concessione edilizia, mutando la classificazione dell’intervento da ristrutturazione a nuova costruzione e rideterminando, conseguentemente, i contributi concessori.

La sig.ra D. riteneva illegittima la nuova concessione rilasciata – a seguito dell’intervenuto pagamento della somma ivi stabilita al fine di non incorrere nelle penalità contemplate dall’art. 3 della legge n. 47/85 – alla stessa e poi volturata a favore del sig. Ceppelli e per ciò stesso la impugnava deducendo violazione dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti. Il crollo avvenuto durante i lavori non avrebbe determinato la totale demolizione dell’edificio e comunque lo stesso sarebbe stato ricostruito in modo del tutto identico al precedente, senza alcun mutamento nella sagoma, nella volumetria realizzata e nella superficie coperta, né alcun mutamento della destinazione rispetto a quanto previsto nell’originaria concessione.

Ne discenderebbe l’assenza di un adeguato presupposto per imporre i maggiori oneri.

In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato una relazione scritta del direttore dei lavori e progettista degli stessi, nonché una memoria nella quale sono state ribadite le linee difensive già sinteticamente rappresentate.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

La concessione edilizia impugnata, con cui l’intervento realizzato è stato classificato come di nuova costruzione, anziché di ristrutturazione, risulta essere illegittima, in quanto priva dei necessari presupposti.

A tal proposito il Collegio ritiene di poter condividere l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, la quale, anche molto recentemente, ha ribadito come "il crollo del manufatto, intervenuto accidentalmente mentre erano in atto lavori regolarmente assentiti con concessione edilizia finalizzata alla ristrutturazione edilizia dell’immobile, e la sua ricostruzione con caratteristiche volumetriche, di ingombro e ubicazionali corrispondenti a quelle sussistenti in precedenza non impediscono di ritenere che ci si trovi dinanzi ad una ristrutturazione edilizia nel senso previsto dall’art. 31, l. 5 agosto 1978, n. 457" (Consiglio Stato, sez. V, 11 marzo 2010, n. 1425).

Peraltro la stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come la possibilità di continuare a classificare un intervento come di ristrutturazione sia subordinata al fatto che "non solo la nuova realizzazione sia identica (quanto a volumi, ingombro e ubicazione) alla preesistente, ma soprattutto tra il rilascio dell’originario titolo, il crollo e la presentazione del nuovo progetto non si verifichi soluzione di continuità" (Consiglio Stato, sez. V, 01 dicembre 1999, n. 2021): circostanza, questa, che, nel caso di specie, non può essere revocata in dubbio.

Ciononostante sarebbe stato onere della proprietà richiedere l’autorizzazione di una variante alla concessione edilizia assentita per la ricostruzione dei muri caduti che, nel caso di specie non risulta essere stata richiesta.

Tale carenza sotto il profilo del titolo legittimante non esclude, però, la illegittimità del titolo autonomamente assentito da parte del Sindaco a causa dell’erronea classificazione che ad esso è sottesa.

Disposto l’annullamento del provvedimento illegittimamente adottato, l’Amministrazione deve essere condannata alla restituzione della somma di Euro 11.085,47 (conversione di Lire 21.464.460) corrisposta dai proprietari per non incorrere nelle penalità di cui all’art. 3 della legge n. 47/1985, con gli interessi legali dalla data dell’avvenuto pagamento a quella del saldo.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che la questione dedotta era, al tempo dell’adozione del provvedimento, ampiamente controversa e comunque i proprietari non hanno ottemperato all’onere di presentare una adeguata richiesta di variante alla concessione già assentita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle somme in motivazione indicate.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14386 ici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR del Veneto ha accolto parzialmente l’appello nei confronti del Comune di Vazzola in tema di sanzioni per dichiarazioni infedeli ICI 1998/2001 ed ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’imposta.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la contribuente, il Comune non si è costituito.

Con il motivo la società ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell’ICI e conclude per l’annullamento degli atti impositivi (avvisi accertamento ICI 1999/2001).

Come ha già osservato la Commissione Tributaria Regionale le questioni proposte sono state ritenute infondate dalla Corte cost. con sentenze n. 263/94, 328/95, 113/96 e 111/97.

Non esponendo motivi di cui all’art. 360 c.p.c. il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2011, n. 16200 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20.12.2004 il Tribunale, giudice del lavoro, di Torino, dichiarava che tra la società "Poste Italiane s.p.a." e S.P. era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 3.11.1998.

Tale statuizione veniva, sul punto, confermata in sede di appello dalla Corte di Appello di Torino con sentenza in data 5.7 – 24.7.2006.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società "Poste Italiane s.p.a." con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 25.2.2011 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-05-2011, n. 2840 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale appellante, Società V., per l’annullamento degli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio di cure domiciliari di elevata intensità, bandita dall’Azienda Sanitaria Locale Roma H, aggiudicato alla società L. C. Srl.

In particolare, il TAR ha:

a) respinto le censure contro il provvedimento di esclusione della ricorrente V. dalla procedura selettiva;

b) respinto le censure articolate dalla ricorrente nei riguardi degli ulteriori atti della procedura, riguardanti l’asserita commistione tra i requisiti soggettivi di ammissione dei concorrenti e i criteri oggettivi di valutazione delle offerte.

Secondo la sentenza di primo grado, l’accertata infondatezza delle censure contro il provvedimento di esclusione non priva il ricorrente dell’interesse strumentale a contestare l’intera legittimità della gara, in vista della sua possibile riedizione.

L’appellante principale non impugna la pronuncia di rigetto riguardante la propria esclusione dalla procedura: sul punto, pertanto, si è formato il giudicato.

La società appellante, invece, contesta il solo rigetto dei motivi di gravame diretti all’annullamento integrale della gara.

L’appellante incidentale sostiene, peraltro, che il TAR, una volta accertata la legittimità dell’esclusione di V. dalla gara, non avrebbe potuto esaminare, nel merito, le ulteriori censure proposte dalla parte ricorrente.

L’appello incidentale, il cui esame assume carattere logicamente pregiudiziale, è fondato.

La Sezione deve applicare, nella presente fattispecie, i principi espressi dalla recente decisione dell’Adunanza Plenaria del 7 aprile 2011 n. 4.

Infatti, la parte appellante, correttamente esclusa dal procedimento selettivo, con atto ormai diventato inoppugnabile, è priva di un idoneo titolo di legittimazione alla contestazione della procedura di gara in oggetto.

Ne consegue, pertanto, l’improcedibilità dell’appello principale e la declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado, nella parte diretta a contestare la legittimità dell’intera procedura di gara.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello incidentale e dichiara improcedibile l’appello principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.