Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1 .-. Con sentenza in data 8-11-05 il GUP presso il Tribunale di Udine, all’esito di giudizio abbreviato ha condannato, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, M.I. alla pena di Euro quaranta di ammenda per il reato di cui al capo A) (art. 703 c.p., per avere sparato con un’arma da fuoco nelle adiacenze di un luogo abitato) e di anni uno e mesi due di reclusione per il capo C) (calunnia in concorso con Ma.St.) e Ma.St. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per quest’ultimo reato, con la sospensione condizionale della pena per entrambi e con l’obbligo di risarcimento dei danni e di rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidati come da dispositivo.
Con la medesima sentenza il M. è stato assolto per non avere commesso il fatto dal reato a lui ascritto sub B) (L. n. 157 del 1992, art. 21 lett. U), per avere abbattuto un capriolo sparandogli con un’arma non consentita (a pallettoni).
Con sentenza in data 6-2-08 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della suindicata decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.I. in ordine alla contravvenzione di cui al capo A) per essere la medesima estinta per prescrizione, eliminando la relativa pena dell’ammenda; ha assolto il M. dal delitto di cui al capo C) limitatamente alla incolpazione del delitto di cui all’art. 368 c.p. perchè il fatto non costituisce reato; ha assolto Ma. Stefano dal delitto di cui al capo C) limitatamente alla incolpazione del delitto di cui all’art. 368 c.p, per non avere commesso il fatto; ha ridotto la pena loro rispettivamente inflitta, previa riqualificazione del fatto come reato p. e p. dall’art. 370 c.p., in quella di mesi sette e giorni dieci di reclusione; ha per l’effetto ridotto l’ammontare del risarcimento del danno, confermando nel resto e condannato entrambi alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 6-2-08 hanno proposto ricorso per Cassazione M.I. e Ma.St., tramite il loro difensore, chiedendone l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di legittimità costituzionale della L.R. FVG n. 10 del 2003, art. 8 per l’impossibilità per la Regione di qualificare le proprie guardie quali agenti di polizia giudiziaria, con conseguente nullità di tutti gli atti di indagine compiuti da G.R., R.S. e P.M., sui quali sarebbe fondato l’impianto accusatorio. In particolare si contesta la affermazione contenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale la sentenza n. 313 del 2003 della Corte costituzionale non sarebbe applicabile alla Regione FVG, trattandosi di Regione a Statuto Speciale.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la erroneità della sentenza nella parte in cui anzichè assolvere il M. per la contravvenzione di cui all’art. 703 c.p., ha dichiarato non doversi procedere in ordine a tale imputazione per prescrizione.
Con il terzo ed il quarto motivo si sostiene la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto penalmente responsabile il M. ed il M. per il reato di cui all’art. 370 c.p..
3 .-. I ricorsi, limitatamente alle censure formulate negli ultimi due motivi, sono fondati. Secondo i Giudici di merito M.I., dicendo di avere visto B.T. in assetto di caccia, gli avrebbe univocamente attribuito di avere sparato. Allo stesso modo Ma.St., confermando quanto dichiarato dal M., avrebbe anch’egli attribuito al B. la condotta non veritiera di essersi trovato in ora notturna con il fucile in assetto da caccia, in tal modo concorrendo a simulare a carico del medesimo le tracce dello sparo.
In realtà risulta dagli atti (v. in particolare le condotte descritte nelle imputazioni e la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza) che entrambi gli imputati si erano limitati a riferire di avere visto B. in tenuta da caccia e con un fucile (che cercava di nascondere), senza accusarlo esplicitamente di alcunchè.
Si impone conseguentemente l’annullamento senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 370 c.p., della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
4 .-. Infondati sono, invece, gli ulteriori motivi formulati nei ricorsi.
Questa Corte ha, infatti, già chiarito che gli agenti del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia giudiziaria in quanto omologhi, sul territorio regionale, del Corpo Forestale dello Stato (Sez. 3, Sentenza n. 21660 del 29/04/2010, Rv. 247610, Mardero).
Inoltre in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che gli elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicchè la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che nel giudizio di Cassazione, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell’effettuato giudizio di responsabilità dell’imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (Sez. 6, Sentenza n. 48524 del 03/11/2003, Rv. 228503; Sez. 6, Sentenza n. 48527 del 18/11/2003, Rv. 228505). A parte il fatto che è inammissibile il ricorso in Cassazione proposto contro la sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione soltanto per difetto di motivazione, in quanto l’inevitabile declaratoria di estinzione del reato anche da parte del giudice di rinvio preclude che la sentenza impugnata possa essere annullata con rinvio (per tutte v. : Sez. 3, Sentenza n. 24327 del 04/05/2004, Rv. 228973). Con il ricorso in esame si articolano sostanzialmente motivi incentrati sul vizio di motivazione e non si fa riferimento effettivo alle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 370 c.p., la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso del M. nel resto.
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