Cassazione Civile, sentenza n. 12763 del 2011 Se la società di fatto risulta inesistente, l’Erario può escutere per intero ciascun socio presunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il fatto
Sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’ente impositore notificava a una persona fisica, quale socio di società di fatto, costituita insieme ad altro familiare, un avviso di accertamento Irpef, contestando un reddito non dichiarato derivante dagli interessi usurari percepiti sul capitale impiegato, come da risultanze dall’analisi dei conti bancari esaminati.

Infatti, dalle indagini esperite sui conti dei due soci per il reato di usura, era emerso che gli indagati, oltre a gestire alcune società e a stornare le relative provviste sui propri depositi personali, utilizzavano diversi conti correnti, a loro intestati, per compiere rilevanti movimentazioni finanziarie (prestiti, riscossione di assegni e di sconto, rinnovazione di effetti, eccetera).

Ai fini della ricostruzione dei flussi finanziari, era risultato che taluni conti intestati ai due rivestivano la particolarità di una sostanziale fungibilità dell’uno rispetto alle operazioni compiute dall’altro, il tutto avvalorato anche da deposizioni di terzi acquisite agli atti. Da queste ultime era emerso che gli interessati, accanto a quella ufficiale, tenevano una contabilità parallela tesa allo svolgimento di un’attività finanziaria occulta (praticando tassi usurai fino al 60% annuo). Per tali fatti, gli imputati subivano anche condanna penale per aver concorso tra loro nei reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’usura, anche se poi patteggiati.

La verifica fiscale veniva, dunque, espletata a seguito di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria di trasposizione della documentazione del processo penale in ambito tributario.

Nel conseguente avviso di accertamento, l’ufficio contestava le sopra riferite circostanze, insistendo in particolar modo sul fatto che i soci avrebbero compiuto volontariamente atti all’esterno apprezzabili come sociali (ex articolo 2247, codice civile).

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente l’asserita società di fatto, il cui giudicato venne confermato anche dalla Commissione tributaria regionale. Quest’ultima, per sfatare le postulazioni dell’atto impositivo, argomentava tra l’altro che le presunzioni dell’ufficio sarebbero carenti degli elementi di gravità, precisione e concordanza, in modo tale da non poter costituire base legittima dell’avviso di accertamento impugnato (il riferimento riguardava anche le dichiarazioni di terzi rese nel corso delle indagini, le quali troverebbero ostacolo all’ingresso nel giudizio tributario, per effetto dell’articolo 7 del Dlgs 546/1992, che formalizza l’esplicito divieto della prova testimoniale). Sicché, verrebbero meno i presupposti per la configurazione della società di fatto, quali l’affectio societatis, derivante da inequivoche manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo che, per la loro sistematicità e concludenza evidenzino l’esistenza dell’ente associativo, anche nei rapporti interni, tale da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris.

Il secondo giudicato viene contestato dall’Agenzia delle Entrate, incentrando le tesi difensive, tra l’altro, sul fatto dell’incongruenza dell’affermazione del giudice d’appello, in base alla quale l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare in termini particolarmente rigorosi – per l’esistenza nel caso di vincoli di consanguineità – l’esistenza di una società di fatto tra i due imputati.

La sentenza
Accogliendo il ricorso, la Cassazione annulla la sentenza impugnata, perché affetta dagli evidenziati errori giuridici, i quali si sono riverberati, in maniera decisiva, sulla valutazione del complessivo materiale probatorio offerto dall’ufficio a sostegno della pretesa impositiva, anche quanto alla sussistenza di una società di fatto tra padre e figlio per lo svolgimento dell’attività di prestito di danaro.

Ciò in quanto la Commissione del riesame ha fatto malgoverno dei principi affermati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr sentenze 9917/2005 e 615/2003), atteso che, in ipotesi di accertata esistenza di una società di fatto tra più persone, queste sono “soggetti passivi” proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, soltanto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre la società è soggetta a Ilor (ancora vigente nel periodo considerato, oggi Irap). Al contrario, allorquando la società risulta inesistente, il soggetto passivo, sia per l’Irpef sia per l’Ilor, per il reddito prodotto dall’attività economica ascritta alla società di fatto (risultata inesistente), va individuato – nei limiti quantitativi della contestazione dell’ufficio – esclusivamente nella persona cui sia riconducibile quell’attività.

In altri termini, secondo l’insegnamento della sentenza 12763/2011, che riconferma anche tutta un’altra correlata serie di approdi giurisprudenziali consolidati, il materiale probatorio agli atti appariva idoneo a considerare sussistente, nel caso di specie, un factum societatis nonostante non fosse stato adeguatamente esternalizzato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-12-2010) 19-01-2011, n. 1408 Misure cautelari;

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20 aprile 2010, il Tribunale di Napoli, investito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di D.C.M., per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., ordinanza non eseguita, perchè il medesimo era latitante.

Il menzionato veniva ritenuto membro dell’organizzazione camorristica dei casalesi, ed in particolare organico all’articolazione interna del gruppo facente capo a Z.M.. Veniva ritenuto integrato il compendio gravemente indiziario a carico del prevenuto, dalle indicazioni del collaboratore di giustizia D.C. E., appartenente al clan dei casalesi, frazione Bidognetti, secondo cui il ricorrente era un collaboratore indispensabile per il menzionato Z. ed a riprova riferiva taluni interventi del medesimo; in particolare, il collaboratore ricordava che nel 2001 egli ebbe ad incontrare D.C.M., insieme a Z. G., noti come emissari del clan Zagaria, per conoscere se fossero in atto estorsioni in danno della ditta che trasportava le eco balle di rifiuti e se fossero contrari ad un intervento del gruppo Bidognetti. Sempre il collaborante rappresentava che ottenne la risposta per conto di Z.M. ancora dai due; ricordava ancora che dopo qualche tempo gli venne consegnata dal ricorrente la somma di 50.000 Euro, quale quota spettante ai Bidognetti, per le attività estorsive condotte dagli Zagaria sul loro territorio.

Ancora veniva ricordato un intervento del ricorrente nel (OMISSIS), con esponenti della famiglia Maliardo, a cui D.C.M. chiese una percentuale sulle attività estorsive condotte nel territorio di Giugliano, di competenza dei Maliardo. Dette indicazioni venivano ritenute riscontrate non solo dall’esito di numerosi accertamenti di polizia che negli anni dal (OMISSIS) avevano comprovato la frequentazione del D.C. con i presunti sodali, ma dall’esito di operazioni di ascolto a distanza, che conclamavano come il ricorrente avesse un ruolo emergente nel gruppo e godesse di fiducia da parte del capo clan. Non solo, ma anche dalla voce di altro soggetto, tale F.S., presunto associato a sua volta ai clan Zagaria, risultato molto legato al D.C., ascoltato a distanza in una conversazione in cui emergeva che D.C. M. aveva il compito di tenere la contabilità per l’associazione, che doveva conoscere di percentuali, di appalti e di estorsioni, estorsioni che conduceva in prima persona, essendo impegnato nella raccolta del denaro derivante appunto da questo genere di attività.

Alla luce di queste emergenze il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura della custodia in carcere ritenendo il prevenuto uomo di fiducia del capoclan Z.M.. Le esigenza cautelari venivano ritenute sussistenti alla luce della gravità del reato ascritto e della latitanza del prevenuto.

2. Contro l’ordinanza Interponevano ricorso per Cassazione i due difensori di fiducia, con un unico atto, per dedurre con un unico motivo, la violazione dell’art. 192 c.p.p., l’erronea applicazione dell’art. 416 bis c.p. e la manifesta mancanza ed illogicità della motivazione. Viene lamentata l’unicità della fonte di prova e l’assenza di specificità della chiamata in correità; mancando indicazioni accusatorie da parte di altri collaboratori, il ruolo di vertice assegnato al D.C. verrebbe messo in seria discussione e quindi la motivazione sarebbe sul punto carente ed illogica. Quanto poi ai riscontri esterni, si fa rilevare che i controlli di polizia sono in numero minimo, se si considera il lasso temporale preso in esame e non possono essere significativi; inoltre, nelle conversazioni captate a seguito di intercettazioni ambientali non emergerebbe il ruolo apicale del D.C.. Mancherebbero dati oggettivi e conoscitivi attraverso cui procedere alla verifica della congruità motivazionale dell’assunto interpretativo, con il che anche a questo collegio sarebbe impedito il controllo di legittimità. Anche le conversazioni attribuite al F. non sarebbero decisive, poichè non è dato sapere se il M., a cui vien fatto riferimento, sia il ricorrente, ragion per cui la difesa denuncia un’ ennesima negazione del dovere di identificare i dati fattuali ed i criteri adottati per l’interpretazione del presunto valore indiziario delle singole emergenze. La condotta partecipativa necessita di azioni o contributi fattuali suscettibili di valutazione in termini di adesione all’accordo associativo, per cui il semplice richiamo alla conoscenza delle vicende del ricorrente, da parte di altri soggetti ritenuti intranei, si risolverebbe in una motivazione apparente. Per questo viene chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

I giudici di merito non hanno operato alcuna forzatura dell’art. 192 c.p.p., avendo valorizzato una convergenza di più elementi. In particolare sono state considerate le indicazioni del collaborante D.C.E., facente parte del clan Bidognetti – che ebbe rapporti d’affari con lo Z. – che ha offerto indicazioni precise sull’attività svolta dal ricorrente D.C. – individuato in fotografia – a favore del gruppo facente riferimento al latitante Z.M., gruppo notoriamente infiltrato nei tessuti sociale e produttivo della (OMISSIS), agente con la forza intimidatoria derivante dal vincolo tra gli associati, per il raggiungimento di finalità di profitto. La congruenza delle indicazioni del collaborante è stata correttamente ritenuta, in considerazione del dettaglio narrativo, avendo il prevenuto spiegato ragioni e circostanze in cui ebbe ad individuare i soggetti indicati come affiliati del clan Zagaria.

Le obiezioni difensive sono state attentamente vagliate e superate con argomentazioni immuni da vizi logici, avendo il Tribunale ritenuto, con motivazione assolutamente plausibile, che l’errata indicazione della ditta che vinse la gara d’appalto per fornire il calcestruzzo per la costruzione di una piazzola a (OMISSIS), ovvero della ditta a cui fu appaltato il lavoro di costruzione della caserma a (OMISSIS), non vadano ricondotte ad un cattivo ricordo del dichiarante, bensì al fatto che è prassi di subappaltare l’effettiva esecuzione dei lavori, senza la stipula di regolare contratto, con il che non vi è sovrapposizione tra chi esegue i lavori ed il vincitore della commessa. Nè risulta incongrua la motivazione sul fatto che il D.C. non sia stato chiamato in causa dal pentito P.R., avendo opinato il Tribunale che il P. precisò di aver avuto solo sporadici rapporti con le persone del clan Zagaria. Anche sulla mancata registrazione di contatti telefonici da parte del D.C. con altri affiliati è stato ritenuto plausibilmente che quel che conta sono gli accertati contatti personali conclamati dai controlli di polizia. La valutazione operata sul profilo intrinseco della dichiarazione accusatoria di D.C.E. è quindi corretta e non si presta a censure. I contributi informativi del prevenuto sono stati ritenuti estrinsecamente accettabili, perchè supportati non solo dai dati desumibili dalle annotazioni di polizia, ma da indicazioni provenienti da conversazioni captate a distanza, in alcune delle quali il riferimento al D.C. è incontrovertibile, quali le conversazioni di F.S. che – ignaro di essere controllato- lo indicava come soggetto delegato a tenere la contabilità del gruppo e poco dopo la perquisizione domiciliare che venne eseguita presso il ricorrente, descrisse un particolare significativo che rendeva inequivoco il riferimento al prevenuto, quanto al ritrovamento di intercapedine con porta scorrevole (che effettivamente fu rinvenuta nella casa del perquisito).

I giudici di merito hanno fatto buon governo dell’art. 192 c.p.p.;

atteso che le indicazioni accusatorie sono state valutate unitamente agli altri elementi di prova, elementi che nel caso di specie avevano carattere pregnante, provenendo dalla voce di altro associato, ignaro però di essere sottoposto a controllo, che tracciò il profilo del D.C. nell’ambito dell’associazione; profilo che nettamente configura un ruolo di affiliato, con il che nessuna forzatura neppure del dato normativo sostanziale (art. 416 bis c.p.), così come lamentato dalla difesa, è apprezzabile.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4370 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine ai reati di violenza sessuale continuata nei confronti delle figlie minori (capi A e B), del delitto di lesioni aggravate in pregiudizio delle medesime (capo C), del delitto di violenza in famiglia in pregiudizio della moglie e dei figli (capo D), del delitto di lesioni aggravate in pregiudizio della figlia I. (capo F).

La terza sezione di questa Suprema Corte, con sentenza del 23 febbraio 2008, ha annullato la pronunzia d’appello in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia di cui al capo D) perchè estinto per prescrizione; nonchè relativamente ai reati di cui ai capi A) e B), limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti ed al relativo trattamento sanzionatorie avendo riscontrato vizio di motivazione quanto all’esistenza del reato di violenza carnale di cui al previgente art. 519 cod. pen. piuttosto che di quello di atti di libidine violenti di cui al previgente art. 521 cod. pen. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello di Firenze ha riqualificato i fatti di cui ai capi A) e B) ravvisando che essi integrino il reato di atti di libidine violenti e, ritenuta la continuazione con gli altri illeciti, ha rideterminato la pena.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si lamenta che il giudice d’appello, pur avendo giuridicamente riqualificato i fatti ritenendo l’esistenza di atti di libidine violenti, non ha in alcun modo chiarito in cosa siano concretamente consistite le condotte illecite, essendosi la Corte limitata ad escludere atti di congiunzione carnale. La pronuncia si limita a generici riferimenti a non meglio specificati singolari rituali che vengono apoditticamente considerati come atti di libidine.

2.2 Con il secondo motivo si censura l’assenza di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 4. Dal processo non emerge alcun elemento in base al quale possa ritenersi che l’imputato abbia adoperato sevizie o agito con crudeltà. 2.3 Con il terzo motivo si assume che la medesima aggravante avrebbe dovuto ritenersi assorbita nel reato di cui all’art. 521 cod. pen. ed in quelli di lesioni e violenza privata.

2.4 Con il quarto motivo si censura la motivazione per ciò che attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si sarebbero dovute considerare l’incensuratezza dell’imputato nonchè le enfatizzazioni ed imprecisioni delle testimonianze, che non hanno fornito concrete indicazioni sulle modalità dell’azione criminosa e sulla capacità criminale dell’imputato.

2.5 Con il quinto motivo si deduce la prescrizione dei reati di cui ai capi A e B una volta esclusa l’aggravante di cui all’art. 61, n. 4 o ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. In ogni caso il termine prescrizionale è spirato se si considera che la Corte d’appello ha collocato apoditticamente i fatti nel (OMISSIS) senza fornire alcuna concreta prova in ordine all’epoca della loro concreta commissione. Tale data viene arbitrariamente presa come punto di riferimento solo perchè in quell’epoca avvenne l’allontanamento delle figlie dal padre.

2.6 Con l’ultimo motivo si prospetta la prescrizione dei reati di cui ai capi C) ed F) che, si assume, era spirata ancor prima della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e propone precipuamente questioni già coperte dal giudicato formatosi a seguito della richiamata sentenza della Terza sezione di questa Suprema Corte.

3.1 Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di merito, nel richiamare la condivisa ricostruzione dei fatti proposta in precedenza dalla Corte d’appello, ritiene provate le condotte contestate alla luce delle dichiarazioni delle vittime e di diversi testi, nonchè delle consulenze ginecologiche e psicologiche. Da tale ricostruzione della vicenda emerge che il C. usava somministrare alle piccole una sostanza sedativa ed introduceva in vagina oggetti e strumenti anche potenzialmente pericolosi. La Corte considera che non è certo che l’uomo abbia pure introdotto il pene nei genitali delle piccole mentre non esistono dubbi quanto agli oggetti. Di qui la riqualificazione giuridica dei fatti. Non è invece dubbia l’introduzione degli oggetti, condotta ben definita che, con apprezzamento immune da vizi logico-giuridici, si ritiene integri gli estremi della fattispecie di libidine violenta in aderenza a consolidati principi nella materia. La questione, del resto, era stata esaminata pure da questa Suprema Corte nella richiamata sentenza, e si era affermato che "pur risultando sufficientemente accertata la componente sessuale dei riti satanici cui venivano sottoposte le bambine, essendo emerso dalle loro concordanti dichiarazioni che il padre le denudava ai fini della loro commissione, non emerge, invece, dalla sentenza un puntuale accertamento della natura degli atti sessuali posti in essere dall’imputato sulle figlie, che risponda ai requisiti richiesti dall’art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5, per l’affermazione di colpevolezza in ordine al delitto di violenza carnale". La caratterizzazione sessuale delle condotte non può, dunque, essere ulteriormente posta in discussione.

3.2 Quanto all’aggravante occorre solo rammentare che essa, come si desume dal capo d’imputazione e dalla sintesi della vicenda proposta dalla Corte territoriale, consiste nella narcotizzazione delle piccole e nell’introduzione nei genitali di oggetti taglienti coi quali si determinavano piccole lesioni, così causando la fuoriuscita di sangue per i rituali. Tale fatto, così come qualificato, è stato definitivamente accertato a seguito della richiamata pronunzia di questa Corte, che ha disposto l’annullamento con rinvio limitatamente al tema che si è già indicato; per il resto determinando la formazione del giudicato. Dunque, al riguardo non è consentita alcuna ulteriore discussione. Trova qui applicazione il principio di formazione progressiva del giudicato: in relazione allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, ma progressiva, e ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perchè anche in quest’ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione.

Tale principio enunciato per la prima volta della Sezioni unite nell’anno 1990 (Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese ed altri, Rv.

186114) è stato confermato dalla giurisprudenza successiva anche a Sezioni unite (Sez. Un. 19 gennaio 2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. Un., 26 marzo 1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cenerini ed altri, Rv. 196889; Sez. Un., 11 maggio 1993, Ligresti, Rv. 193419).

L’indicata giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la norma di cui all’art. 624 cod. proc. pen. fa riferimento a qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico – concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. Anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benchè non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l’ampiezza del relativo contenuto.

3.3 Per ciò che attiene all’assorbimento della medesima aggravante, anche a prescindere dal giudicato cui si è fatto cenno, si è in presenza di deduzione generica e totalmente priva di pregio, giacchè l’aggravante stessa si rapporta, come si è già accennato, a ben distinta caratterizzazione fattuale.

3.4 Quanto alle attenuanti generiche, la pronunzia reca ampia ed appropriata motivazione con la quale si evidenzia che la non comune gravità dei fatti, la capacità criminale e l’efferatezza escludono qualsiasi valutazione benevola. Tale ponderazione è palesemente immune da vizi logico – giuridici.

3.5 Per ciò che attiene alla prescrizione la pronunzia d’appello reca corretto computo che colloca la prescrizione al maggio 2011. Il ricorrente non contesta minimamente tale computo ma si limita ad assumere incongruamente che occorrebbe tener conto delle attenuanti generiche, mentre non dovrebbe considerarsi la richiamata aggravante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen. Infine, altrettanto incongruamente si assume che i fatti illeciti sono stati commessi in epoca anteriore a quella riportata in imputazione. Sotto tale ultimo profilo il ricorrente tenta impropriamente questa Corte alla riconsiderazione del merito, trascurando che l’accertamento del fatto storico è coperto dal giudicato.

3.6 Quanto alla prescrizione dei reati sub C) ed F), correttamente la Corte di merito considera che si è formato il giudicato sulla responsabilità. Effettivamente occorre rammentare ancora una volta che l’annullamento con rinvio ha riguardato soli i reati di cui ai capi A) e B), sicchè in ordine agli altri illeciti non può essere qui prospettata alcuna ulteriore questione; tanto più che la Terza sezione di questa Corte aveva già preso in considerazione il tema della prescrizione.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7850 Rimborso

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Svolgimento del processo

1.1. D.V.E., D.G.M., F.B., R.S. e S.V. convennero in giudizio innanzi al giudice di pace di Pontecorvo la Italcogim Vendite s.p.a., con la quale aveva concluso un contratto di somministrazione di gas metano per uso domestico, chiedendone la condanna, ognuno per importi di molto inferiori ad Euro 1.032,00, alla restituzione delle somme che ciascuno affermò di aver pagato in eccesso a titolo di IVA (richiesta dalla somministrante con applicazione dell’aliquota del 20%, anzichè del 10%). La Italcogim resistette.

1.2. Il giudice di pace accolse parzialmente la domanda con sentenza n. 167/03, pubbl. il 9.4.2003, condannando la convenuta alle spese.

1.3. Quest’ultima propose appello al Tribunale di Cassino con atto notificato in data 8.1.04, ma il gravame è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 789/05, pubbl. il 18.7.05, in quanto:

– la modifica dell’art. 113 c.p.c., con cui esso era stato dichiarato inapplicabile – con conseguente ripristino dell’appellabilità, in luogo della sola ricorribilità per cassazione – alle controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., è stata introdotta dal D.L. n. 18 del 2003, entrato in vigore in data 11.2.03;

– la L. n. 63 del 2003, art. 1 bis, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18 del 2003, aveva peraltro stabilito che le modifiche si applicavano solo ai giudizi instaurati con citazione notificata a far tempo dal 10.2.03;

– le modifiche all’art. 113 c.p.c., apportate dal D.L. n. 18 del 2003, siccome non oggetto di conversione per le controversie instaurate in epoca anteriore al 10.2.03, non potevano trovare applicazione e la sentenza rimaneva solamente ricorribile per cassazione.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Italcogim Vendite s.p.a. sulla base di un motivo articolato su tre proposizioni e, per l’udienza pubblica del 23.2.11, mancata qualunque attività difensiva degli intimati, compare per la discussione orale il suo solo difensore.
Motivi della decisione

3. A sostegno del suo ricorso la Italcogim Vendite spa lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 Cost., art. 113 c.p.c., D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, L. 7 aprile 2003, n. 63, art. 1, ed allegato, nonchè L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza pronunciata in una causa di valore inferiore ad Euro 1.100,00, correttamente resa secondo diritto in vigenza del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18; ed al riguardo:

3.1. esclude che vi sia stata una conversione soltanto parziale e che quindi possa ritenersi caducata con efficacia ex tunc la norma sull’appellabilità per il periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legge e quella della legge di conversione con modificazioni;

3.2. argomenta dai principi generali di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 15, per l’ordinaria irretroattività – salvo espressa disposizione contraria, che manca nella fattispecie – degli emendamenti apportati dalle leggi di conversione dei decreti legge;

3.3. sostiene che il regime di impugnazione della sentenza del giudice di pace, essendo fatto dipendere dal criterio di giudizio (equità o norme di diritto) predeterminato in ragione del valore e, dopo il D.L. n. 18 del 2003, dell’oggetto della domanda, era quindi quello dell’appellabilità. 4. Questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi, in casi assolutamente analoghi a quello per cui è causa (vertenti dinanzi alle stesse autorità giudiziarie e con la stessa convenuta originaria), nei sensi che seguono (Cass. 15 maggio 2009 n. 11334, Cass. 8 giugno 2007 n. 13543):

4.1. il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, ha modificato l’art. 113 c.p.c., comma 2, (che per le cause di valore non superiore ai "L. due milioni", prevedeva la decisione secondo equità senza alcuna eccezione) nel senso che nelle cause "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.", il giudice di pace decide secondo diritto quand’anche il valore non ecceda gli Euro 1.100; poichè il decreto nulla ha previsto circa le cause già pendenti alla data della sua entrata in vigore (9.2.2003), il giudice di pace ne ha deciso una secondo diritto in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, vertendosi in (incontroversa) ipotesi di causa derivante da rapporto relativo a contratto c.d. "di massa" ed essendo il giudice tenuto a seguire il criterio decisorio stabilito dalla norma processuale vigente al momento della pronuncia in base al principio tempus regit actum;

4.2. la L. 7 aprile 2003, n. 63, art. 1 bis – con la quale è stato convertito (con modificazioni) in legge il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 – ha poi dettato una norma la cui portata consiste nell’aver reso applicabile la modifica apportata dal decreto legge all’art. 113 c.p.c., ai soli giudizi instaurati con atto di citazione notificato dal 10 febbraio 2003 in poi; la norma è però entrata in vigore in data 11 aprile 2003, quando già la sentenza del giudice di pace era stata pronunciata (secondo diritto, come s’è detto) e senza dettare alcuna disposizione relativa al regime di impugnazione delle sentenze emesse, come nella specie, nell’intervallo di tempo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legge e quella della legge di conversione;

4.3. ne consegue che tale regime di impugnazione va individuato in quello collegato al criterio decisorio proprio dell’epoca della pubblicazione della sentenza, e dunque nell’appello (ex art. 339 c.p.c., comma 1) e non nel ricorso straordinario per cassazione (ex art. 111 Cost.);

4.4. l’errore in cui è incorso il tribunale è stato quello di ritenere che il giudice di pace avesse pronunciato secondo equità in ragione del menzionato disposto di cui alla Legge di Conversione 7 aprile 2003, art. 1 bis; ma la sentenza del giudice di pace (ripetesi, del 9.4.2003, anteriore all’entrata in vigore della legge stessa, avutasi il giorno 11 dello stesso mese) doveva invece intendersi pronunciata secondo diritto in applicazione della modifica apportata col decreto legge del febbraio 2003, vigente al momento della sua pubblicazione;

4.5. va in conclusione ribadito che la Legge di Conversione 7 aprile 2003, n. 63, art. 1 bis, laddove stabilisce che "le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003" non altera il regime delle impugnazioni avverso le sentenze che il giudice di pace abbia emesso secondo diritto nella vigenza del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, (prevedente la decisione secondo diritto delle cause relative a rapporti derivanti dalla conclusione di contratti di massa, anche se di valore non eccedente gli Euro 1.100) e prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, le quali sono dunque impugnabili con appello quand’anche rese in giudizi introdotti con atto di citazione notificato prima del 10 febbraio 2003. 5. Tali principi corrispondono a quello generale della dipendenza del regime di impugnazione di una sentenza dalla disciplina in vigore al momento in cui essa viene – con la pubblicazione – a giuridica esistenza: la facoltà di impugnativa, come pure i modi ed i termini per esercitarla, restano regolati dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione (tra le altre: Cass. S.U. 20 dicembre 2006 n. 27172, Cass. S.U. 27 luglio 2007 n. 16618); e consentono di ribadire anche in questo caso che la sentenza del giudice di pace in controversia avente ad oggetto un contratto c.d. di massa, pubblicata tra l’entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2003, e quella della legge di conversione (n. 63/03), è appellabile.

6. La differente recente pronuncia di questa stessa Corte (Cass. 10 novembre 2010 n. 22813), orientata in senso opposto – e che afferma la ricorribilità per cassazione, in luogo dell’appellabilità, della sentenza pronunciata dal giudice di pace in materia di contratti di massa nel caso in cui la domanda giudiziale, il cui valore non ecceda Euro millecento, sia stata proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 7 aprile 2003, n. 63, – si riferisce a fattispecie evidentemente diversa in relazione ai presupposti di fatto e la conclusione cui perviene, a quello stesso caso particolare strettamente legata, non è quindi direttamente ed immediatamente applicabile a quella invece oggi in esame, del resto inserita in una serie di controversie tra la Italcogim vendite spa ed i suoi utenti, tutte decise nel senso qui ribadito.

7. Poichè da tale principio, affermato già in fattispecie del tutto analoghe, la sentenza impugnata s’è discostata, essa va dunque cassata, con rinvio al tribunale di Cassino, in persona di diverso giudicante, perchè decida sull’appello della Italcogim Vendite s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Cassino in persona di diverso giudicante.

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