Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43815 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19.5.2011 il Tribunale di Caltanissetta, provvedendo ai sensi dell’art. 322 c.p.p., confermava il provvedimento di sequestro preventivo dei titoli di cui ai conti di deposito specificamente indicati, emesso dal Gip dello stesso tribunale in data 26.4.2011 nei confronti di A.S. in relazione alla contestazione di cui al capo D); annullava, invece, il provvedimento avuto riguardo alle contestazioni di cui ai capi A), B) e C).

Il tribunale premetteva che il provvedimento era stato emesso nell’ambito del procedimento che vedeva indagato il figlio dell’ A., M. risultato gravemente indiziato di una pluralità di reali di peculato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica con riferimento alla gestione macchine video gioco alterate che, peraltro, lo stesso dichiarava di avere intrapreso da anni insieme al padre.

Rilevava, quindi, il tribunale che il provvedimento di sequestro preventivo era stato disposto in danno dell’ A. essenzialmente con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p. (capo D) per il quale lo stesso è indagato, unitamente al figlio M. e ad An.Ma., alla luce delle circostanze emerse dalle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia che avevano riferito della Imposizione ai locali della città delle macchinette video-gioco degli A. sin dal 1999 attraverso il metodo mafioso, con l’accordo degli A. con la "famiglia" di Caltanissetta che in cambio riceveva una quota degli incassi ed una somma periodica. Dalle dichiarazioni di M.A., F.C.A., B.C. e I.F. E. si traevano elementi sui quali fondare la sussistenza di una impresa c.d. mafiosa.

Pertanto, ad avviso del tribunale, tali circostanze erano idonee ad integrare il fumus del reato contestato all’ A. al capo D) potendo integrare i presupposti della partecipazione ad associazione mafiosa o, quanto meno, del concorso esterno nell’associazione.

Quanto alla valutazione della sproporzione tra il valore dei beni acquistati e quello del redditi percepiti, il tribunale, precisato che i titoli di uno dei depositi erano del valore pari ad Euro 512.921, evidenziava che sulla base degli accertamenti patrimoniali in atti – espressamente Indicati – che ricostruivano l’andamento patrimoniale dal 1997 al 2009 (anno per anno) risultava evidente che negli anni precedenti all’apertura del deposito titoli i redditi dell’indagato erano assolutamente insufficienti a giustificare la provvista di somme necessarie all’acquisto dei titoli oggetto del provvedimento ablatorio. Peraltro, dalle indagini effettuate – attraverso l’esame del produttore finanziario dell’Istituto di credito Credem – risultava accertato che i titoli in oggetto erano il frutto di investimenti e disinvestimenti di anni precedenti e riconducibili, quindi, ad epoca in cui i redditi leciti dell’indagato risultavano a stento sufficienti al mantenimento del nucleo familiare. Nè, invero, la difesa aveva allegato elementi di valutazione volti a suffragare la lecita provenienza delle somme investite.

2. Ha proposto ricorso per cassazione A.S. deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per disporre il sequestro ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

In particolare, sotto un primo profilo si afferma l’Infondatezza del fumus del commesso delitto con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alla appartenenza del ricorrente ad un sodalizio mafioso. Il tribunale, infatti, ha travisato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori che, riferendosi prevalentemente al figlio M., non indicano alcuna condotta del ricorrente che possa configurare il reato contestato, tanto che il tribunale ha alternativamente ritenuto ipotizzabile il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa.

Quanto alla valutazione del requisito della sproporzione del valore dei beni acquistati rispetto ai redditi percepiti lecitamente, si deduce che il tribunale richiama più volte "una tabella" che non si rinviene nel testo dell’ordinanza con conseguente totale omissione della ricostruzione dei redditi.

Inoltre, si censura la motivazione dell’ordinanza laddove in maniera apodittica ed illogica afferma la circostanza indimostrata che i titoli del conto deposito acceso nell’ottobre 2010, quindi in epoca successiva alle indagini, sono frutto di investimenti effettuati in epoca precedente.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Deve essere ricordato che secondo principio di diritto costantemente affermato "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensilbile l’itinerario logico seguito dal giudice" (S.U., n. 25933, 29 maggio 2008, Malgioglio, non massimata sul punto; S.U. n. 25932, 29/05/2008, Ivanov, rv. 239692).

Nella specie, il ricorso, pur denunciando formalmente anche la violazione di legge, muove censure esclusivamente relative alla motivazione.

Invero, quanto alle deduzioni del ricorrente in ordine alla valutazione della sussistenza del fumus del commesso delitto, deve rilevarsi che le stesse si sostanziano in mere censure di fatto, in parte non autosufficienti, limitandosi a richiamare parti delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia già valutate nel provvedimento Impugnato.

In sostanza, quindi, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori riservata al giudice di merito che è preclusa in questa sede.

Inammissibili sono, altresì, le doglianze relative alla valutazione dell’accumulazione patrimoniale tutte fondate su presunti vizi della motivazione che oltre ad essere preclusi ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, risultano manifestamente infondati.

Del tutto priva di pregio è, invero, la censura relativa alla mancata indicazione nel testo della ordinanza della "tabella" relativa ai flussi patrimoniali accertati, atteso che il tribunale ha espressamente richiamato gli atti del procedimento ai quali ha ancorato la valutazione compiuta – come in premessa sintetizzata – ai fini della ritenuta sproporzione tra beni acquisiti e redditi accertati.

Ugualmente deve dirsi per quanto attiene alla valutazione ed al relativo discorso giustificativo, immune dai denunciati vizi, in ordine alla riconducibilità dei titoli di cui al conto di deposito acceso nell’ottobre 2010 ai frutti di precedenti investimenti di somme incompatibili con i redditi leciti dell’indagato.

D’altro canto, come correttamente ha sottolineato il tribunale, il ricorrente non ha allegato alcun elemento volto a suffragare la lecita provenienza delle somme investite. E’ infatti noto che ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, la prova circa la sproporzione rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto del valore economico dei beni da confiscare grava sull’accusa, ma una volta fornita tale prova sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell’interessato (Sez. 1, n. 25728, 05/06/2008, Cicala, rv. 240471).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 53

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che, in esito all’ordinanza cautelare n. 738 del 15/10/2010, la ricorrente è stata riammessa alla gara e, in esito al confronto comparativo, è stata dichiarata vincitrice;

– che, con sentenza breve n. 4866 del 17/12/2010, la Sezione ha respinto il ricorso dell’odierna controinteressata contro il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a S.C.;

– che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;

– che le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, dato che l’anomala collocazione della clausola controversa aveva creato un’oggettiva situazione di incertezza (cfr. ordinanza n. 738/2010);
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l’amministrazione comunale e la controinteressata a corrispondere alla ricorrente, in solido tra loro, la somma complessiva di Euro 2.500 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad IVA e CPA.

Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 02-04-2013, n. 14990

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Svolgimento del processo

1. T.S., per il tramite del suo difensore fiduciario, impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino con la quale, confermando la decisione in primo grado assunta dal Tribunale di Ivrea, il T. è stato condannato alla pena di giustizia perchè ritenuto colpevole in ordine al reato ex art. 572 c.p.p. allo steso ascritto (in esso assorbite le altre ipotesi contestate nei diversi procedimenti riuniti promossi a suo carico ricondotte agli artt 581, 612 e 594 c.p. anche ai sensi del comma 3 stessa disposizione) e segnatamente per aver, con più condotte riunite dal vincolo della continuazione, concretatisi in percosse, minacce e ingiurie, maltrattato la convivente F.A.S.A., sottoponendola abitualmente ad una serie di atti lesivi dell’integrità fisica e della sfera morale della stessa.

2. Due i motivi posti a sostegno del ricorso.

3.1 Con il primo la difesa lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all’art. 340 c.p.p. per aver ritenuta condizionata e dunque non efficace la remissione di tutte le querele proposte ai danni del convivente dalla persona offesa, remissione manifestata dapprima con atto scritto depositato il 29 agosto 2007 e di poi confermata in dibattimento. Lamenta in particolare la non equivocità della volontà della persona offesa quanto alla remissione, ribadita in modo evidente in sede di conferma dibattimentale senza che la richiesta, nell’occasione processuale manifestata, che il T. mutasse la propria residenza allontanandosi da quella comune potesse in alcun modo intendersi in termini condizionanti l’efficacia della stessa remissione, trattandosi, nella erronea convinzione della dichiarante, giustificata dalla modesta conoscenza della lingua e dalla ignoranza delle prassi amministrative, di incombente di pertinenza esclusiva dell’autorità amministrativa o giudiziaria.

2.2 Con il secondo motivo denunzia la manifesta illogicità della motivazione laddove viene ascritta attendibilità alla persona offesa ed al suo narrato, posto a fondamento del reso giudizio di responsabilità. Evidenziato che già il Giudice di primo grado ebbe a dubitare della attendibilità della persona offesa avuto riguardo al denunziato e di poi del tutto non riscontrato episodio di tentata violenza sessuale, originariamente contestato, e ribadito che sempre nella sentenza del Tribunale si dava atto della natura patologica del legame affettivo tra i due protagonisti della vicenda in processo, la difesa, muovendo dalla particolare rigorosità che deve connotare il vaglio critico afferente le dichiarazioni della persona offesa, lamenta come, a fronte della notevoli incongruenze comportamentali riferibili alla F. (l’ausilio prestato al T. nel violare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare; la richiesta di revoca della misura cautelare adottata ai danni del T.), la Corte distrettuale si sia trincerata dietro un pregiudizio logico concretatosi nell’affermazione, illogica e priva di sostegno processuale, in forza alla quale siffatti contegni trovavano giustificazione nella illusoria speranza della persona offesa in un miglioramento dei rapporti. Piuttosto, per quanto distorte, le modalità del rapporto erano volute da entrambi; e la contraddittorietà del comportamento tenuto dalla persona offesa non poteva che inficiarne in radice la credibilità con la conseguente espunzione del relativo narrato dagli elementi posti a fondamento della condanna.

Motivi della decisione

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi sottesi al gravame.

4. Il primo motivo non solo è apertamente contraddetto dalla coerenza logica e dalla correttezza in diritto dell’argomentare della Corte distrettuale, ma trova anche smentita nel riscontro documentale afferente i dati processuali di riferimento, la cui disamina nella specie è consentita dalla natura del vizio lamentato.

Partendo da tale ultima considerazione giova rimarcare, in linea con quanto già evidenziato dal Giudice dell’appello, che le due dichiarazioni depositate il 28 agosto 2007, poste a supporto della remissione evidenziata dalla difesa, recano la firma non della persona offesa bensì di un difensore della stessa, sfornito tuttavia del necessario mandato ad hoc, non evincibile dal tenore della procura speciale nel caso allegata contestualmente alle dette dichiarazioni remissorie. Da qui l’indifferenza di siffatte dichiarazioni rispetto alla proseguibilità dell’azione penale in ragione del difetto di legittimazione del dichiarante.

In ogni caso, poi, si condivide appieno la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui spoglia di efficacia qualsivoglia volontà remissiva della persona offesa in quanto condizionata. Il verbale della udienza del 4 dicembre 2007 non lascia spazio al dubbio in parte qua laddove la volontà della persona offesa (quanto alla possibile conferma in dibattimento del tenore di siffatte rimessioni, risulta palesemente subordinato al futuro comportamento dell’imputato, avendo la F. dichiarato di voler ritirare le denunzie solo se "lui dichiara qua un foglio che non viene più a disturbarmi a casa mia".

La chiarezza letterale dell’intento condizionato non merita ulteriori approfondimenti rendendo al contempo palesemente illogica l’interpretazione fornita dalla difesa del ricorrente per come rassegnata nel primo motivo del ricorso.

Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso alla luce del disposto di cui all’art. 152 c.p., comma 3.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Giova premettere che nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonchè della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche.

Nella specie, ritiene la Corte che la valutazione resa dal Giudice distrettuale in ordine agli elementi probatori sottesi al reso giudizio di responsabilità – più precisamente in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, filtrate dalla credibilità soggettiva della stessa e attraverso l’attendibilità del narrato nonchè integrate anche da elementi esterni – siano estranee ad ogni incongruenza logica e sfuggano dunque ad ogni censura in questa sede.

In particolare, nel caso a mano la credibilità soggettiva della dichiarante risulta esaustiva mente valutata sottolineando l’assenza di ostilità preconcetta ed anzi rimarcando sul piano logico la perduranza di un legame sentimentale con l’imputato malgrado le vessazioni patite nel tempo; spunto logico, quest’ultimo, condivisibile in ordine alla affermata coerenza delle propalazioni aventi un contenuto oggettivamente accusatorio e motivo utile a giustificare possibili momenti di contraddizione nell’ottica legata alle continue alternanze, tra denunzie e contegni di segno remissorio, tipiche dei rapporti sentimentali conflittuali connotati da un squilibrio di forze, senza che per ciò solo ne risulti inficiato il dire della persona sottoposto a maltrattamenti posto a supporto della prospettiva accusatoria.

Del resto, non fa gioco nella specie il mancato riscontro accusatorio in ordine alla in origine prospettata violenza sessuale: nulla esclude infatti che si possa procedere ad una valutazione frazionata della dichiarazioni della persona offesa sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (cfr. Cassazione penale sez. 6^, sentenza n. 3015/10). E nella specie, neppure la difesa segnala la presenza di momenti conflittuali nel narrato tali da portare ad una siffatta conclusione radicale, essendosi limitata ad un generico richiamo all’assoluzione per la violenza sessuale.

Di più ed infine, va segnalato come le dichiarazioni della persona offesa, estranee com’è noto all’obbligo di riscontro esterno, vedono tuttavia nella specie una conferma ulteriore nei dati forniti dalle dichiarazioni dei carabinieri intervenuti in occasione di alcune delle condotte concretatesi nei maltrattamenti contestati oltre che dei clienti del bar gestito dalla F.; momenti questi che costituiscono definitivo riscontro dei nodi fondamentali del narrato della stessa, chiudendo definitivamente il discorso in ordine alla compiutezza e coerenza logica della valutazione sottesa agli elementi probatori posti a fondamento del reso giudizio di responsabilità.

Da qui la declaratoria di inammissibilità per la manifesta infondatezza anche di questo secondo motivo di doglianza, valutazione che rende la fattispecie insensibile alla maturata prescrizione nelle more tra la sentenza di secondo grado e l’odierno giudizio di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013

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Cass. pen., sez. I 11-02-2009 (04-02-2009), n. 6002 Istanza di riesame erroneamente dichiarata tardiva – Successiva cessazione della misura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 02.10.2008 il Tribunale per i Minorenni di Roma dichiarava inammissibile, per essere stata proposta fuori termine, l’istanza di riesame proposta dal minore T.M. R. avverso il provvedimento 08.09.2008 impositivo nei suoi confronti di custodia cautelare in Istituto per minori.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava il gravame deducendo violazione di legge per non aver il Tribunale considerato la sospensione dei termini in periodo feriale.
3. Con ordinanza 14.11.2008 il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva la revoca della misura custodiale nei confronti del predetto minore.
4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Va invero rilevato come il Tribunale di competenza, dichiarando inammissibile – perchè proposta fuori termine – l’istanza di riesame del T., ha palesemente violato la norma che prevede la sospensione dei termini in periodo feriale, non risultando che l’anzidetto indagato abbia rinunciato a tale sospensione, nè risultando trattarsi di imputazione relativa a fatti di criminalità organizzata (cfr. art. 240 bis disp. att. c.p.p.). Ciò posto, si impone annullamento con rinvio per nuovo esame, e ciò anche se nel frattempo sia cessata la misura cautelare in forza dell’orientamento dettato da questa Corte di legittimità secondo cui, permanendo l’interesse dell’indagato – anche ad altri tutelabili fini – alla verifica del provvedimento restrittivo, si impone comunque giudizio nel merito (cfr., recentissima, SS.UU. 22.01.2009, Novi).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale per i Minorenni di Roma.

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