Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-11-2011, n. 5860 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza con la quale il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dai signori Crapanzana e V. per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’Amministrazione ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad occupare due dei posti messi a concorso con il bando del 28 novembre 2002, per il passaggio dal profilo professionale di funzionario amministrativo economico finanziario (C1) a quello di direttore amministrativo economico finanziario (C2), in dipendenza della perdurante validità della graduatoria in cui erano inseriti e a decorrere dalla data del bando.

L’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza per quanto riguarda l’inquadramento giuridico, ma non anche per gli effetti economici; il TAR, con la decisione impugnata, ha condannato il Ministero a provvedere alla corresponsione delle competenze arretrate, a decorrere dalla medesima data del 28 novembre 2002.

L’appello è fondato e deve essere accolto.

Per consolidato e condiviso principio, più volte sottolineto da questo Consiglio di Stato, le competenze economiche spettanti al pubblico dipendente sono strettamente correlate all’effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita, con la conseguenza che, a meno di espressa diversa previsione, la retroattività della nomina o della promozione non comporta la retroattività dell’aumento economico corrispondente alla nuova qualifica (per tutte, Consiglio Stato, sez. VI, 25 maggio 2006, n. 3124).

Ne consegue che, mediante la retrodatazione della nomina degli appellati ai soli fini giuridici alla data indicata, l’Amministrazione ha dato esatta ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui è causa.

L’appello è conclusivamente fondato e va accolto, con consequenziale riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per il doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9116

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso i ricorrenti impugnano l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria come in epigrafe indicata, conseguente ad un’ordinanza di demolizione del 15 febbraio 2006 con la quale il Comune aveva ingiunto loro la demolizione ed il ripristino di opere di ristrutturazione consistenti in:

A) chiusura della scala esterna con aumento di superficie di mq. 11,00 circa;

B) realizzazione di un vano, mediante chiusura del lastrico solare. La superficie è di mq. 19,74 ed il volume di mc. 63,20;

C) rifacimento, con aumento dell’altezza della copertura con struttura mista, di un manufatto di epoca remota, distaccato dal fabbricato principale. L’intervento ha determinato un aumento di volumetria di mc. 12,30;

CONSIDERATO che avverso il provvedimento principalmente impugnato gli interessati deducono, con la prima censura la violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e seguenti e dell’art. 136 e seguenti c.p.c., lamentando che è mancato l’avvio del procedimento di ingiunzione di demolizione e che quest’ultima era stata notificata al solo ricorrente e non anche alla moglie anch’essa destinataria, in qualità di comproprietaria del bene, dell’ordine di demolizione;

RILEVATO che la censura è smentita in fatto dalla produzione documentale offerta dal Comune nonché dalla memoria di costituzione in giudizio dello stesso, che ha rappresentato di avere notificato una copia dell’ingiunzione personalmente al ricorrente e la seconda copia alla consorte con consegna nelle mani del figlio; e rilevato che anche l’aspetto di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non può essere condiviso sulla base del principio del raggiungimento dello scopo, dal momento che l’interessato, in particolare, è stato oggetto di sentenza n. 644/08 del 4 dicembre 2008 con la quale il Tribunale ordinario di Velletri lo ha condannato a demolire le opere di cui sopra, provvedendole a dissequestrarle, laddove egli si è astenuto dal darvi applicazione, sicché ben poteva aspettarsi o la demolizione di ufficio o l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001;

RILEVATO che non può essere condivisa neppure la seconda censura con la quale parte ricorrente fa valere la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, avendo l’amministrazione comunale disposto a suo tempo la demolizione quando il ricorrente non la poteva eseguire, perché l’immobile era sottoposto a sequestro, sequestro annullato soltanto con la sentenza del Tribunale di Velletri n. 644 del 2008; la procedura è poi inficiata per la circostanza che la comunicazione di inottemperanza che doveva seguire decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione è illegittima essa stessa, sia perché protocollata in data 5 giugno 2006 antecedentemente allo scadere del termine previsto per ottemperare all’ordine di demolizione notificato il 9 marzo 2006, sia perché comunque non si sarebbe potuto ottemperare per la presenza del sequestro e perché comunicata ad uno solo dei proprietari e che comunque si era già verificato l’effetto di acquisizione al patrimonio ex lege al patrimonio comunale del bene;

RILEVATO che la censura appare superata dalla considerazione del Comune che comunque nessuno dei ricorrenti ha ottemperato alla ridetta sentenza del Tribunale di Velletri, dalla quale risulta peraltro che i lavori, in particolare, erano proseguiti pure dopo il sequestro del bene e con violazione dei sigilli;

E RILEVATO che, inoltre, in ordine alla correttezza dell’iter procedurale seguito dal Comune la sola comunicazione di inottemperanza all’ordine di demolizione non produce l’acquisizione ope legis al patrimonio comunale del manufatto abusivo, dovendo essere seguita da un espresso atto di acquisizione al patrimonio comunale, come per costante giurisprudenza sull’argomento: "L’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto" (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38200 e TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597)";

RILEVATO che con le ulteriori censure dalla terza alla quinta i ricorrenti propongono la violazione degli articoli 33, 34 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché l’eccesso di potere sotto vari profili, lamentando che la sanzione pecuniaria doveva essere applicata prima dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale, che l’irrogazione della sanzione pecuniaria doveva essere adottata solo ove la demolizione pregiudicasse la stabilità delle opere conformi e non per motivi diversi quale quello che "l’opera si colloca all’interno di proprietà private di residenze occupate da nuclei familiari" e che la sanzione è inoltre annullabile in quanto applicata per l’ammontare pari a E. 73.000,00 circa e non nella misura della metà della sanzione stessa;

CONSIDERATO ancora che, in presenza della citata sentenza del Tribunale di Velletri n. 664 del 2008, constatato che i ricorrenti non hanno ad essa ottemperato, il Comune ha del tutto correttamente proceduto alla irrogazione della sanzione pecuniaria sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, in base al quale l’Ente ha constatato che il ripristino dello stato dei luoghi non era possibile, esattamente come stabilito dall’art. 33, comma 2 del D.P.R. n. 380, dal momento che i ricorrenti avevano proceduto, tra gli altri, alla chiusura di una scala esterna di preesistente immobile ed alla chiusura del lastrico solare, opere che non potevano essere demolite senza pregiudizio per la stabilità della intera costruzione;

CONSIDERATO infine che anche l’aspetto delle censura relativo alla violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, e secondo cui illegittimamente sarebbe stato determinato l’ammontare della sanzione, appare non condivisibile, atteso che il provvedimento impugnato è motivato accuratamente circa i parametri con cui la sanzione è stata formata "Visto che il valore di mercato è stato determinato con riferimento alla data di ultimazione lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso (dicembre 2005) sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione risulta essere pari ad Euro 1198,87" laddove la norma prescrive, appunto, che " il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso,", sicché pure sotto tale profilo la censura relativa va respinta;

CONSIDERATO che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti F.P. e D.S.P. in solido al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Albano Laziale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 09-11-2011, n. 40652

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento 22/12/10 il Tribunale di Roma autorizzava i custodi giudiziali e liquidatori della ITP spa a cedere (implicitamente disponendone il dissequestro) la porzione immobiliare distinta in catasto terreni del comune di San Marco Evangelista (ed al catasto urbano del comune di Caserta) al foglio 2, particella 5157, alla D.A.R. Spa con sede in (OMISSIS).

Nella loro richiesta (cui l’autorizzazione era apposta in calce) i custodi liquidatori rappresentavano come la particella in questione derivasse dal frazionamento della particella catastale 5146, compresa nel sequestro preventivo delle quote sociali e del relativo complesso immobiliare della ITP spa operato dal Gip del Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento penale contro D.R. più altri ed oggetto del già autorizzato preliminare di vendita con la Socratis srl (Società Consortile Rilancio Aree Industriali e Servizi). Detta particella, di 9.010 mq, era destinata, per il prezzo di 630.000 Euro, alla consorziata D.A.R. spa (operante nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli per l’industria dolciaria) per la realizzazione di un nuovo opificio industriale.

Ricorreva per cassazione la difesa di P.A., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Diffusamente premessa la vicenda giudiziaria (secondo le ragioni del P. medesimo, coindagato) in cui si inseriva il sequestro dei beni in oggetto, il ricorrente lamentava: 1) che il provvedimento fosse stato emesso nonostante la carenza di legittimazione processuale della New Logan ltd., della Hander s.a. e della Ander Partecipazioni spa, l’estromissione per contro del P. e l’implicita attribuzione della proprietà dei beni sequestrati alle tre dette società in aperto contrasto con le risultanze processuali;

2) che il provvedimento medesimo non avesse per nulla motivato sull’opportunità dell’ulteriore vendita e la congruità del prezzo, non avesse neppure menzionato la sentenza 13/5/10 della Corte di Cassazione che aveva annullato l’originaria ordinanza autorizzati va 18/11/09 del Gip del Tribunale di Roma, avesse omesso di motivare in ordine all’onere di reinserimento di centonovantotto dipendenti ITP finora eluso dai custodi, avesse omesso di motivare in ordine alla scelta del custode di nominare come perito il proprio fratello con il quale divideva lo studio. Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. rilevava che il provvedimento impugnato si limitava ad autorizzare il subentro di una società consorziata nell’acquisto (nell’intero già autorizzato in favore del consorzio) di una minima particella del bene sequestrato e chiedeva pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Come correttamente rilevato dal PG, il provvedimento oggetto del presente ricorso è mera conseguenza e specificazione di una vendita già autorizzata nel suo complesso e il ricorrente non deduce vizi ad esso specifici (se non un preteso vizio di motivazione, laddove essa risulta dall’espresso richiamo – il "visto" – alla puntuale narrazione dei fatti contenuta nell’istanza dei custodi), ma contesta nella sua interezza la legittimità della procedura e la fondatezza della decisioni in essa assunte.

Per un verso, pertanto, le doglianze sono estranee allo specifico oggetto del ricorso e per altro verso censurano profili procedurali e sostanziali pregressi, che si presumono eventualmente eccepiti e risolti in sede propria.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-01-2012, n. 23 Legittimazione processuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne relative alle annate 1995/1996 e 1996/1997 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 2694/1999, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) e il Ministero del Tesoro si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 2 novembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito della parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in L. n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.