Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 25602 Comunione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 20-6-1993 S.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Como S.R. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione immobiliare tra loro esistente relativa ad una porzione di fabbricato sita nel Comune di (OMISSIS) e ad una unità boschiva site nel Comune di (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio la convenuta non contestando la domanda attrice e aderendo alla richiesta di divisione del compendio immobiliare.

Il Tribunale adito con sentenza del 6-3-2001 dichiarava lo scioglimento della comunione tra le parti e la non divisibilità del fabbricato per cui è causa, assegnando lo stesso ad S.E. con addebito alla stessa dell’eccedenza rispetto alla quota di spettanza corrispondente a L. 69.375.000, e dichiarava esecutivo il progetto divisionale relativo al terreno boschivo nel Comune di (OMISSIS).

Proposto gravame da parte di S.R. cui resisteva E. S. la Corte di Appello di Milano con sentenza del 5-11-2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assegnato l’immobile all’appellante con addebito alla stessa dell’eccedenza rispetto alla quota di spettanza corrispondente ad Euro 46.319,72.

Per la cassazione di tale sentenza S.E. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui S.R. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione, assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che, mentre S.R. aveva formulato la richiesta espressa di assegnazione dell’immobile sito in (OMISSIS) sia nell’atto introduttivo che in sede di precisazione delle conclusioni, l’esponente avrebbe formulato tale domanda solo in occasione della precisazione elle conclusioni e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

S.E. assume di aver manifestato la sua volontà di assegnazione in suo favore dell’immobile suddetto sia in sede di comparizione personale delle parti sia alla presenza del CTU architetto B. che ne aveva dato atto nell’elaborato peritale.

La ricorrente inoltre sostiene che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla circostanza che S.R. aveva formulato la domanda di assegnazione dell’appartamento per cui è causa sin dall’atto introduttivo, manifestando così un maggiore interesse al riguardo; in realtà, rileva la ricorrente, la domanda di assegnazione di un bene in una causa di divisione non si configura come una domanda nuova ma solo come una specificazione della domanda di divisione, cosicchè, non essendoci preclusioni processuali alla proposizione di tale specificazione, non si comprende come mai il solo fatto di averla proposta per primi denoti un maggior interesse.

Con il secondo motivo S.E., denunciando omessa e/o insufficiente motivazione, afferma che la sentenza impugnata, avendo negato l’assegnazione del bene all’esponente sulla base del semplice fatto che S.R. aveva fatto la relativa istanza per prima, ha in tal modo totalmente omesso di esaminare quanto emerso in sede di CTU e di comparizione delle parti, e non ha considerato che il giudice di primo grado aveva valutato l’opportunità di una assegnazione motivando ampiamente la sua decisione.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha premesso che il giudice di primo grado, a sostegno della sua decisione di assegnare l’immobile per cui è causa ad S.E., aveva affermato che quest’ultima, alla presenza del CTU, aveva manifestato espressamente l’intenzione di acquisire l’intero corrispondendo il conguaglio alla sorella R., che invece si era detta incerta al riguardo, accettando il conguaglio in denaro, circostanza questa che denotava un minor interesse all’acquisto; ha quindi evidenziato l’irrilevanza di tale manifestazione della volontà dell’attuale ricorrente di vedersi assegnato l’intero appartamento oggetto di comunione tra le parti sia perchè si trattava di un colloquio informale intervenuto con il CTU, sia perchè frutto di una semplice deduzione di quest’ultimo.

Il giudice di appello a tal punto ha rilevato che, mentre E. S. non aveva mai richiesto l’assegnazione del suddetto appartamento fino alla comparsa conclusionale di primo grado, era stato molto più lineare, coerente ed univoco il comportamento di S.R., che sia nell’atto introduttivo che in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale aveva sempre formulato la richiesta espressa di assegnazione dell’immobile, così manifestando un maggior interesse al riguardo.

Orbene tale convincimento è pienamente condivisibile e quindi immune dalle censure sollevate dalla ricorrente in quanto fondato sul decisivo rilievo che soltanto S.R. aveva formulato la domanda di attribuzione in proprio favore dell’immobile per cui è causa secondo le modalità ed i tempi prescritti dal codice di rito, domanda che evidentemente deve essere rivolta al giudicante, e non certo al CTU, e non può essere formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, ovvero in un atto, come è noto, destinato soltanto ad illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente introdotte nel giudizio; ed è appena il caso di aggiungere che il potere discrezionale del giudice della divisione nella scelta del condividente cui attribuire l’immobile indivisibile è subordinato ovviamente all’interesse in proposito manifestato dai condividenti tramite la formulazione di una espressa domanda di attribuzione del bene, domanda che, per le ragioni sopra espresse, nella fattispecie non era stata ritualmente proposta da S.E..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-12-2011, n. 27408 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla parte privata contro l’Amministrazione della scuola ed intesa all’accertamento dell’integrale anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento all’Amministrazione statale;

che la Corte compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio;

che contro la sentenza la soccombente propone ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimato con controricorso.

Motivi della decisione

che col primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello compensato le spese del primo grado di giudizio, senza che la controparte avesse impugnato la decisione di condanna, emessa dal Tribunale;

che col secondo motivo essa prospetta la medesima censura sotto il profilo della violazione del divieto di ultrapetizione, contenuto nell’art. 112 cod. proc. civ.;

che i due connessi motivi sono privi di fondamento;

che infatti la Corte di merito ha interpretato l’espressione "rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio" contenuta nell’atto di appello, come riferita all’intero processo di merito, nel quale l’appellante è risultato in definitiva vincitore;

che quest’interpretazione è esatta poichè il giudice d’appello, quando riformi la sentenza impugnata, deve procedere, comunque siano formulate le richieste di parte, ad un nuovo regolamento delle spese processuali (Cass. 22 dicembre 2009 n. 26985, 30 agosto 2010 n. 18837);

che per questa fase di cassazione le spese possono essere compensate, in deroga al criterio della soccombenza, poichè il controricorso si riferisce a questioni diverse da quella sollevata dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 12-08-2011, n. 32108

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 23 ottobre 2010, il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di B.V., indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 c.p., in danno di V.G. e del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 2, 605 c.p. in danno dello stesso V..

Pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l’anzidetta ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, accoglieva in parte l’istanza, concedendo all’indagato la misura degli arresti domiciliari, con relative prescrizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta i difensori dello stesso B. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

2. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) in riferimento alla valutazione delle esigenze cautelai poste a sostegno del titolo custodiale.

Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali e di altre norme integrative, ai sensi dell’art. 606 lett. b); violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., e art. 133 c.p., con riferimento alle esigenze cautelari in rapporto alle fattispecie delittuose in contestazione, avuto riguardo specialmente alla modesta entità del fatto.

3. – Attenendo ad identico tema contestativo – quello delle esigenze cautelari – le due censure possono essere valutate congiuntamente.

Entrambe sono prive di fondamento.

Ed infatti, il giudice del riesame ha prudentemente apprezzato il profilo dell’opportunità nella custodia cautelare, determinandosi in senso positivo, in ragione della pericolosità sociale dell’indagato desunta dalle obiettive modalità dei fatti in contestazione. Sul punto, il ricorrente non ha motivo di dolersi, prospettando, in senso contrario, l’asserita pochezza delle condotte ascrittegli. E’, invero, ineccepibile il rilievo del giudice del riesame che ha evidenziato la particolare gravità delle stesse condotte, consistenti in una reiterata attività estorsiva e nel sequestro di persona in danno di un artigiano del posto per costringerlo a rinunciare al residuo pagamento dovutogli per l’esecuzione di un manufatto in ferro. Motivatamente, è stato ritenuto che azioni siffatte, nel peculiare contesto in cui erano state poste in essere, fossero di per sè sintomatiche di inclinazione a delinquere tale da comportare una prognosi sfavorevole in funzione del paventato pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie.

Nondimeno, ha giudicato che misura cautelare idonea a scongiurare l’anzidetto pericolo di recidiva fosse la restrizione domiciliare e, in tali termini ha modificato il titolo di custodia cautelare.

4. – Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1410 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 170/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della domanda proposta da B. M.D. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al (secondo) contratto stipulato tra le parti per il periodo 28-11-1998/22-12-1998, per "esigenze eccezionali" ai sensi dell’acc. az. 25-9-97 e succ., con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, e condannava la società al pagamento delle retribuzioni dal 14-5-2004, fino alla riassunzione con interessi e rivalutazione.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La B. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 17-1-2007, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.

La B. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto di individuare nella data del 30-4-1998 il preteso termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25-9-97, deducendo in particolare la mancanza di limiti temporali nella disciplina di legge e collettiva nonchè la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi, in ordine alla persistenza del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e delle esigenze connesse.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia altresì vizio di motivazione in ordine all’interpretazione dei detti accordi.

Su entrambi i motivi, strettamente connessi, osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063. v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v. fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de qua.

Con il terzo motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto "conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente", disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 e segg. cod. civ.".

Tale quesito riguarda soltanto l’argomento della mora credendi e risulta del tutto generico, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1- 2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidala di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020). dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza neppure riportare il testo della comunicazione in oggetto, che, secondo l’assunto della società, non avrebbe integrato la messa in mora (nella specie ravvisata dalla Corte di merito nella comunicazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione).

Così risultato inammissibile il terzo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 (sul quale v. la recente C. Cost. n. 303/2011).

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della B..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla B. le spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.