Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 223 Contratti

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Svolgimento del processo

A.- Con atto inoltrato per la notifica il 13 maggio 2010 e depositato il 21 seguente la E.&.P.G. s.c.p.a. (E&P), aggiudicataria della gara bandita da F.C.U. (F.) per l’affidamento del servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti fissi, ha appellato la sentenza 2 aprile 2010 n. 233 del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, notificata il 13 aprile anteriore, con la quale, in accoglimento del ricorso della S.A. s.c. a r.l. (SA), titolare di contratto per tale servizio in scadenza al 30 aprile 2009 e seconda graduata nella stessa gara, ha annullato la deliberazione17 marzo 2009 n. 17 dell’amministratore unico della F., di aggiudicazione definitiva in favore della E&P previa positiva verifica della congruità della relativa offerta, e gli atti presupposti.

L’appellante ha premesso che con detta sentenza erano respinti i primi due motivi, intesi a contestare l’applicabilità dell’aliquota INPS agevolata per i lavoratori delle cooperative, e che invece, sulla base di una perizia della ricorrente, era accolta la censura concernente l’applicazione di un’aliquota INAIL inferiore a quella, corretta, della classe di rischio 0412, mentre con le proprie giustificazioni in contraddittorio ella aveva chiarito la trascurabilità sul previsto utile d’impresa del rispettivo, maggior costo in relazione all’estrema prudenza con la quale era stato calcolato il costo del lavoro per la formulazione dell’offerta, sia quanto all’aliquota INPS del 26,90% (anziché 26,40% per operai non soci e 24,79% per operai soci) sia quanto al tasso di assenteismo medio nazionale del 24,82% (anziché quello aziendale del 17,98% per l’anno 2008).

A sostegno dell’appello ha quindi dedotto difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento ed omessa valutazione delle risultanze del giudizio, violazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. 263/2006, violazione dell’art. 97 Cost. e difetto di giurisdizione.

In sintesi, ha esposto che la commissione di verifica dell’anomalia ha attentamente valutato le giustificazione ed ha addirittura chiesto pareri a consulenti esterni, il cui giudizio unanime è stato di congruità. Dal canto suo, ella ha ampiamente chiarito che il margine di sicurezza copriva l’incremento percentuale dell’aliquota INAIL, mentre il RUP ha rappresentato dettagliatamente perché l’offerta doveva ritenersi congrua e, d’altra parte, è sufficiente a concretare motivazione adeguata il rinvio per relationem alle giustificazioni. Pertanto, il TAR ha travisato i fatti nel ritenere inadeguata la valutazione da parte di FUC. Di contro, esso stesso ha operato una nuova valutazione dell’offerta e, senza esaminare la documentazione da lei prodotta in primo grado, ha recepito in modo acritico la perizia di parte; perizia che deve invece ritenersi inattendibile in ordine alla stima del maggior costo di circa Euro 18.000 a fronte dell’utile dichiarato di circa Euro 6.000, giacché prescinde del tutto dalla realtà aziendale di E&P, dalle giustificazioni da essa fornite nel corso del procedimento di verifica e dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado relativa al concreto svolgimento del servizio, rappresentativa del minor costo (determinato dall’elevato numero di lavoratori che hanno scelto di divenire soci e dal basso tasso di assenteismo) rispetto a quello indicato in offerta, già riscontrato nel dicembre 2009. Tanto dimostra che non vi è stata alcuna riduzione qualiquantitativa delle prestazioni, anzi la stazione appaltante dà atto del conseguito miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi. D’altra parte, la congruità va valutata con riferimento complessivo all’offerta e non alle singole voci. Il TAR è inoltre contraddittorio laddove, dopo aver affermato che in relazione all’aliquota INPS l’offerta è prudenziale e non può considerarsi aleatoria, poi non considera che già anche solo la riduzione della relativa aliquota concretamente applicata si traduce nella riduzione del costo del lavoro preventivato, tale da far fronte alla diversa aliquota INAIL. Infine, la pronunzia è viziata anche ove si spinge ad affermare l’obbligo della stazione appaltante di conformarsi ad essa stipulando il contratto con la ricorrente.

In data 22 maggio 2010 F. si è costituita in giudizio ed ha richiamato integralmente il proprio appello avverso la stessa sentenza.

La SA si è anch’essa costituita in giudizio il 24 maggio 2010 e con memorie del 22 giugno, 25 novembre e 3 dicembre seguenti ha svolto ampie controdeduzioni.

Hanno replicato F. con memorie del 26 novembre e 3 dicembre 2010, anche con rinvio al proprio appello, e E&P con memoria dello stesso 3 dicembre 2010.

B.- Come accennato, anche F. ha proposto autonomo appello con atto inviato per la notifica il 12 maggio 2010 e depositato il 22 seguente, col quale ha dedotto:

1.- Illogicità – parzialità – ingiustizia – contraddittorietà manifesta.

2.- Contraddittorietà della decisione – illogicità.

3.- Sul rigetto dell’eccezione di carenza di interesse all’azione – omessa valutazione di punto rilevante – erroneità.

4.- Contraddittorietà – decisione ultra ed extra petita – violazione del principio della separazione dei poteri – sindacato sull’offerta sottratto al G.A. – Erroneità totale manifesta – sviamento.

5.- Illogicità manifesta – contraddittorietà – omessa valutazione delle difese della F. e della E&P – sviamento del giudicato – erronea interpretazione delle giustificazioni offerte da E&P.

6.- Sviamento – erronea comprensione delle questioni oggetto di verifica dell’anomalia dell’offerta – conseguente erroneità delle conclusioni in sentenza – travisamento dei fatti di causa – Contraddittorietà rispetto ai punti 5 e 6 della decisione – ingiustizia manifesta.

7.- Difetto di giurisdizione per quanto attiene agli effetti dell’annullamento e all’obbligo di stipula del contratto con la ricorrente. Extrapetita.

8.- Illogica ed eccessiva quantificazione delle spese di lite. Violazione art. 91, comma 2, c.p.c..

In data 25 maggio 2010 E&P si è costituita in giudizio ed anch’essa ha richiamato integralmente il proprio appello.

Lo stesso giorno si è pure costituita la SA e con memorie del 22 giugno e 25 novembre 2010 ha svolto ampie controdeduzioni. Infine, F., con memorie del 26 novembre e 3 dicembre 2010, ed E&P, con memoria dello stesso 3 dicembre 2010, hanno replicato ed insistito nelle proprie tesi e richieste.

C.- All’odierna udienza pubblica entrambi gli appelli sono stati introitati in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, ai sensi dell’art. 96, co. 1, cod. proc. amm. va disposta la riunione degli appelli riassunti nella narrativa che precede, aventi ad oggetto la stessa sentenza.

Si controverte della gara indetta il 4 agosto 2009 dalla F.C.U. s.r.l. (F.) per l’affidamento del servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti fissi, aggiudicata in favore della società cooperativa E.&.P.G. p.a. (E&P) previa verifica della congruità della relativa offerta, mentre la società cooperativa S.A. a r.l. (SA) si è graduata al secondo posto.

Con l’appellata sentenza, resa sul ricorso di quest’ultima incentrato sulla pretesa illegittimità del positivo giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, sono state dapprima respinte le censure di violazione del d.m. 17 marzo 2008 e di aleatorietà dell’offerta per aver la E&P considerato l’aliquota INPS per i lavoratori di cooperative non soci, affermandosi in particolare che "appare prudenziale" l’utilizzo nel calcolo del costo del lavoro dell’aliquota predetta, più elevata rispetto a quella per i soci.

E’ stata invece accolta la censura secondo cui la stazione appaltante, pur avendo imposto all’aggiudicataria l’applicazione della corretta aliquota INAIL, non avrebbe adeguatamente considerato che l’erronea considerazione nell’offerta E&P dell’aliquota del 2,1% relativa alla classe di rischio 0721, in luogo di quella del 3,9% relativa alla classe di rischio 0411 applicata da tutti gli altri concorrenti, inciderebbe in modo determinante sul costo del lavoro e, di qui, sul già scarso utile d’impresa. Più precisamente, il TAR ha rilevato che "nessuna puntuale e motivata considerazione viene espressa circa l’incidenza dell’applicazione dell’aliquota INAIL in questione sull’utile d’impresa", ancorché l’utile stesso fosse "estremamente esiguo (Euro 6.286,36)" e tenuto conto che "l’applicazione della ripetuta aliquota non sembrerebbe, almeno ictu oculi, così trascurabile (in termini relativi) come la controinteressata afferma nella nota di giustificazioni in data 23 febbraio 2009"; ciò anche alla stregua della perizia di parte depositata dalla SA e "sostanzialmente non smentita", ove si afferma che l’incremento del costo assicurativo INAIL è pari a Euro 18.141,63, sicché risulterebbe non un utile, ma una perdita di circa Euro 12.000 che rende l’offerta antieconomica quindi anomala. Né varrebbero le allegazioni dell’aggiudicataria secondo cui essa avrebbe sovrastimato il costo del lavoro, tanto da riassorbire la maggior aliquota INAIL, dal momento che il costo del lavoro è frutto non di stima forfettaria, ma di calcolo analitico, onde le prospettate economie si tradurrebbero nell’impiego di un minor numero di addetti o nel loro inquadramento in fasce inferiori o in un minor monteore.

Ciò posto, gli appelli devono ritenersi fondati.

In realtà la stazione appaltante, tramite la commissione appositamente costituita, ha valutato attentamente le giustificazioni fornite da E&P, anche acquisendo informazioni e pareri all’esterno. In particolare, con l’ultimo parere acquisito, reso da un consulente del lavoro a seguito dell’incontro con l’aggiudicataria del 18 febbraio 2009 e degli ulteriori giustificativi prodotti, si afferma che "per quanto concerne la voce "costo della manodopera" ed i giustificativi di prezzo, il calcolo effettuato dalla Soc. Coop E.G. p.a. sia corretto e compatibile con le normative vigenti" (cfr. nota del consulente in data 26 febbraio 2009). E sulla scorta dei cennati pareri, nonché delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria, la commissione ha concluso il proprio iter valutativo ritenendo le giustificazioni stesse congrue e soddisfacenti.

La Cooperativa aveva infatti ampiamente chiarito di aver utilizzato, in sede di formulazione dell’offerta, l’aliquota INPS applicabile agli operai di cooperativa non soci, inferiore a quella applicabile ad altre tipologie d’impresa ma superiore all’aliquota applicabile agli operai soci ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1970, nonché di aver mantenuto il monteore non lavorato invariato rispetto ai livelli della tabella ministeriale, ossia alla media nazionale, ancorché ben superiori ai dati desunti dalla propria specifica realtà aziendale, al fine di conseguire un margine di sicurezza su eventuali variazioni di costo non prevedibili; in particolare, in relazione al solo dato del proprio assenteismo dell’anno 2008, ha esposto puntuali calcoli in base ai quali il predetto margine di sicurezza raggiunge il 7,45% rispetto a quanto indicato in sede di offerta, osservando che, pure qualora dovesse applicarsi l’aliquota INAIL relativa alla "classe di rischio 0412 (incidenza 4,8%) al monte ore destinato a tutto l’appalto e non solo al "materiale rotabile’, l’incidenza dell’incremento di costo della manodopera sarebbe dello 0,028% rispetto al costo della manodopera complessivo aziendale", ond’è che il nuovo costo sarebbe trascurabile (cfr. giustificativi datati 23 febbraio 2009).

A fronte di ciò e nei limiti in cui è sindacabile in sede di legittimità una siffatta valutazione quale tipica espressione di discrezionalità tecnica, appare pienamente legittimo il predetto giudizio finale di congruità, correttamente fondato sull’apprezzamento globale e sintetico sulla serietà dell’offerta nel suo insieme e non sulla singola voce di costo, nonché sorretto da adeguata motivazione sia pur per relationem ai richiamati pareri e, soprattutto, alle giustificazioni dell’interessata, com’è ben noto essendo richiesta una specifica ed autonoma motivazione solo nel caso in cui il giudizio in parola sia negativo. Analogamente è a dirsi circa il conforme avviso espresso dal RUP ed alla determinazione in data 17 marzo 2009 di aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio alla E&P dell’Amministratore unico di F..

Di contro, la perizia di parte della controinteressata, posta sostanzialmente dal primo giudice a base dell’accoglimento, non è idonea ad inficiare il detto giudizio positivo.

Invero tale perizia, che tende, in ultima analisi, a sostituirsi alle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante, per di più parcellizzando le voci del costo del lavoro, in effetti non dimostra affatto che il maggior costo per l’aliquota INAIL del 4,848% relativa alla classe di rischio 0412, calcolato dal perito in Euro 18.141,63 (già ben inferiore ai circa Euro 25.000 calcolati dal RUP) in più rispetto al costo del lavoro dichiarato da E&P in Euro 758.339,23 (ma tutto computato in base all’aliquota INPS del 2,90% per operai non soci, la cui applicazione è stata definita "prudenziale" dallo stesso TAR) non possa essere coperto dal minor costo derivante dall’applicabilità delle inferiori aliquote INPS per operai soci congiuntamente alla riduzione del tasso effettivo di assenteismo rispetto alle medie nazionali. In definitiva, non comprova assolutamente che il detto maggior costo connesso all’aliquota INAIL incida significativamente sul dichiarato utile d’impresa e, tanto meno, comporti la riduzione qualiquantitativa delle prestazioni contrattuali.

In conclusione, come anticipato, gli appelli devono essere accolti, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.

Tuttavia, la peculiarità delle questioni sottoposte all’esame della Sezione consigliano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce gli appelli, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 719 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali Concessione per nuove costruzioni

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l’avvocato Buccellato, per delega dell’avvocato Notarnicola;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio per la Puglia per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, di estremi indicati in epigrafe, che ha accolto il ricorso di primo grado n. 1151 del 2009.

2). In data 12 luglio 2001, la società "Clemente Costruzioni s.r.l." otteneva il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione dei lotti 14, 15 e 16 della lottizzazione "Giorni" in zona omogenea C3 del vigente PRG del Comune di Mattinata, intervento per il quale era stata ottenuta altresì l’autorizzazione paesaggistica in data 18 ottobre 1995.

Con nota del 19 gennaio 2006, il Presidente della Giunta regionale Puglia, in relazione ad indagini della Procura della Repubblica concernenti la lottizzazione "Giorni", assegnava al Comune di Mattinata il termine di cui all’art 22, comma 1, della legge regionale n, 20 del 2001 per procedere all’annullamento del titolo edilizio sopracitato.

Il procedimento penale veniva definito con sentenza n. 195 del 6 maggio 2008 del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, che ha assolto gli imputati – tra cui il sig G.B., amministratore della società ricorrente in primo grado – quanto all’imputazione di lottizzazione abusiva ex art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, ed ha disposto la condanna quanto all’imputazione per aver realizzato opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione.

In data 14 agosto 2008 la società presentava una istanza al Comune di Mattinata, tesa ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli art 167 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 relativamente alle opere consistenti in modifiche alla sagoma originariamente assentita con la concessione edilizia n. 76 del 2001.

Il Comune di Mattinata, con il provvedimento n.11 del 6 novembre 2008 del responsabile del 3° Settore, emanava l’autorizzazione in sanatoria, sulla base di varie considerazioni, tra cui la non applicazione delle norme del PUTT e la complessiva riduzione di volume dell’intero fabbricato, valutando quindi l’intervento de quo coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Con il decreto n. 989 del 17 marzo 2009, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia – Bari procedeva all’annullamento dell’autorizzazione comunale, sul presupposto dell’asserita illegittimità dell’originaria concessione edilizia n. 76 del 2001, nonché sull’ulteriore rilievo che la proposta comunale risultava viziata da difetto di istruttoria e da violazione di legge.

Nella motivazione del provvedimento, la Soprintendenza, nel ritenere illegittima la concessione edilizia n. 76 del 2001, faceva espresso riferimento all’invito da parte del presidente della Regione Puglia all’annullamento in autotutela rivolto al Comune di Mattinata ex art 22, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2001, nonché alle sentenze del TAR Puglia n.158, 159 e 160 del 2008.

3). Con il ricorso di primo grado n. 1151 del 2009, proposto al TAR Puglia, sede di Bari, la s.n.c. B.&.C. ha impugnato: a) il decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia – Bari n. 989 del 17 marzo 2009, successivamente notificato; b) la nota n. 5070 del 29 aprile 2009 del Comune di Mattinata, del responsabile del 5° settore, che ha notificato il decreto del 17 marzo 2009 ed ha disposto l’archiviazione del procedimento; c) ogni atto comunque connesso, compresa la nota n. 01/00872/GAB del 19 gennaio 2006 del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, nonché la nota n. 9730 del 19 dicembre 2008, con cui la Soprintendenza ha chiesto una integrazione documentale.

Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso.

4). Per ottenere la riforma di tale sentenza propongono appello il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio per la Puglia.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

5). L’appello risulta infondato e va respinto.

Come già rilevato dal TAR, il provvedimento della Soprintendenza risulta viziato da difetto di motivazione.

La Soprintendenza, invero, nel motivare l’annullamento della autorizzazione paesaggistica in sanatoria si è richiamata esclusivamente alla rilevata illegittimità della concessione edilizia n. 76 del 2001.

L’Amministrazione statale, però, in tal modo non ha tenuto conto del fatto che la medesima concessione edilizia non è mai stata annullata, né in sede giurisdizionale, né in sede amministrativa.

Sotto tale profilo, non ha decisivo rilievo la nota della Regione Puglia 19 gennaio 2006, che ha ravvisato l’illegittimità della concessione edilizia ed ha avviato il procedimento di annullamento, previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 380 del 2001, assegnando al Comune di Mattinata il termine indicato dall’art. 22 della legge regionale n. 20 del 2001.

Tale procedimento, infatti, non è stato mai concluso, né dalla Regione, neppure tramite un commissario, né dal Comune.

Salve le eventuali valutazioni che in altra sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessione, sulla base della normativa vigente, per quanto riguarda il presente giudizio risulta dunque decisivo considerare che la Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per un ravvisato contrasto con le previsioni urbanistiche, e dunque per ragioni diverse da quelle devolute al suo esame.

Del resto, né nel provvedimento impugnato in primo grado né nell’atto di appello il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha specificamente dedotto che l’area in questione sarebbe assolutamente inedificabile (ciò che, al contrario, avrebbe consentito l’esercizio del suo potere di annullamento sulla base dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la decisione n. 8 del 1988, ove tale inedificabilità fosse risultata sussistente), sicché anche sotto tale profilo l’appello non può essere accolto.

Con tali precisazioni, la sentenza di primo grado va, dunque, confermata.

Le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 220/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le Amministrazioni appellanti al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio a favore della s.n.c. Bisceglia&Ciuffreda, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-02-2011, n. 6946

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 23/6/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 15/7/2009, appellata da F.A., dichiarata colpevole di truffa aggravata e continuata per aver fatto credere a N.D. di essere dotata di particolari qualità personali, quale cartomante, ottenendo dalla stessa continui pagamenti di denaro al fine di evitare future disgrazie e gravi conseguenze negative e condannata, con le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 250 di multa con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile a cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 2.500,00. Proponeva ricorso per cassazione l’imputata deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’eccezione di prescrizione, ritenendo erronea la data del tempus commissi delicti, collocata dalla Corte di merito nell’anno 2003 e non, invece, fino al 1.9.2002, come riportato anche nel capo d’imputazione. b) erronea valutazione della prova con riferimento alla responsabilità della ricorrente contestando di aver ingenerato nella parte offesa un immaginario timore di un danno futuro.
Motivi della decisione

Con riferimento alla eccepita prescrizione, in primo luogo, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa con sentenza del 15/7/2009, si applicano – L. 5 dicembre 2005, n. 251, ex art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione e si deve far riferimento, con riferimento al reato di truffa, alla pena massima di sette anni e sei mesi.

Stante la natura istantanea del reato di truffa la consumazione si verifica nel momento in cui si realizza il profitto in favore del soggetto attivo e corrispondente al danno per la parte offesa, infatti l’evento del reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati tra loro in modo da costituire i due aspetti di un’unica realtà. Ne deriva che la truffa e un reato di danno che si perfeziona soltanto con l’effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene idoneo ad una valutazione patrimoniale e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo.

Il reato in relazione al quale la ricorrente è stata condannata (truffa aggravata per aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario), così diversamente qualificata l’originario imputazione di estorsione, fa riferimento all’acquisto del "rito propiziatorio dell’amore", al fine di scongiurare il pericolo immaginario di disgrazie, e risultano, come rilevato dalla Corte territoriale, emesse cambiali e vaglia postali dalla parte lesa fino all’ottobre 2003.

Tuttavia la data del commesso reato nell’imputazione risulta quella del (OMISSIS).

Anche se non viola il principio di correlazione tra imputazione e condanna la precisazione contenuta nella sentenza in ordine a una diversa data di consumazione del reato, occorre, tuttavia che tale diversa epoca di consumazione venga contestata all’imputato che deve potersi difendere al riguardo.

Nella fattispecie non risulta alcuna contestazione sulla diversa e successiva epoca di consumazione del reato e non è, quindi, possibile spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modifica dell’imputazione o di contestazioni suppletive (Sez. 2, Sentenza n. 45993 del 16/10/2007 Ud. (dep. 10/12/2007) Rv. 239319) Con riferimento all’epoca di contestazione del reato ((OMISSIS)), il reato era già prescritto all’epoca della sentenza della Corte d’appello (23.6.2010), essendo maturata la prescrizione in data 1.5.2010, considerando anche la sospensione dei termini dal 12.1.2009 al 13.3.2009.

Va, conseguentemente, dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La lex mitior, nel caso di prescrizione più breve, agisce solo a favore dell’imputato (estinguendo il reato) ma non può certo andare a discapito della parte civile ove il processo di primo grado si sia regolarmente concluso con la condanna dell’imputato.

Nel caso di una condanna correttamente emessa nel giudizio di primo grado, ove successivamente sia intervenuta la prescrizione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione ove la prescrizione sia stata rilevata dalla Suprema Corte, deve tener ferme le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p. proprio perchè detta norma presuppone che la condanna scaturita dalla sentenza di primo grado sia stata giustamente emessa (ex plurimis Cass. 9092/2008 riv 243323).

La sentenza impugnata esclude, con motivazione esente da vizi, ogni possibile profilo di dubbio circa la responsabilità dell’imputata e dunque la stessa possibilità di fare ricorso all’art. 530, comma 2, con riferimento al reato di truffa aggravata, ascritto all’imputata desumibile dalle dichiarazione della parte offesa, non animata da intento calunnioso e suffragata dalle circostanze riferite dalla teste P. e dalla documentazione acquisita agli atti (otto cambiali per l’importo complessivo di Euro 2.300 incassate dalla F. e versamenti per la complessiva somma di Euro 2450 effettuati a mezzo di cinque vaglia postali intestati alla stessa imputata). Vanno, quindi, confermate le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, sostenute nel grado dalla parte civile N.D., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile N. D., liquidate in Euro 2.000, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-02-2011) 08-03-2011, n. 9062 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 25/5/2007, dichiarava M.E., B.L. e D.M. responsabili dei reati di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico avendo tentato, con distribuzione dei ruoli, di ottenere un contributo a fondo perduto, rispettivamente pari al 75% e 50% dei danni asseritamente subiti da fabbricati rurali dalla alluvione del 1999, richiesti per somme superiori ai danni effettivi o senza che si fossero verificati in tali circostanze e condannati, con la continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, M.E. alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 700 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile che liquidava in Euro 15.000, B.L. alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 300 di multa, D.M. alla pena di mesi nove di reclusione e Euro 400 di multa.

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 19 aprile 2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di truffa aggravata e falso loro rispettivamente contestati ai capi a) c) d) per essere gli stessi estinti per prescrizione, rideterminando la pena in relazione alle residue imputazioni per M.E. in anni uno, mesi uno di reclusione e Euro 500 di multa, per B.L. in mesi sei di reclusione e Euro 200 di multa e per D.M. in mesi sei di reclusione e Euro 300 di multa, confermando le statuizione civili nei confronti del M.. Proponevano ricorso per cassazione i difensori di tutti gli imputati. Nell’interesse di M.E. e B.L. venivano dedotti i seguenti motivi:

a) nullità della sentenza per mancata assunzione di prova decisiva quale la richiesta di perizia volta a dimostrare la effettiva sussistenza dei danni alluvionali per cui erano stati richiesti i contributi dalla regione Liguria, motivo dedotto anche da D. M.;

b) manifesta illogicità della motivazione della sentenza per aver ritenuto "gonfiata" la richiesta di contributi per esservi ricompresi danni risalenti ad anni precedenti al 1999. il difensore di D.M. deduceva, quale ulteriore motivo, difetto e contraddittorietà della motivazione della sentenza con riferimento alla consapevolezza, in capo al ricorrente, di una pregressa situazione di danneggiamento degli immobili che non può presumersi da una semplice frequentazione professionale con M. E..
Motivi della decisione

1) Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Con riferimento al primo motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati – con il quale si denunzia la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d), per mancata assunzione di una prova decisiva (perizia) – si osserva che il vizio in esame è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice inficiando il giudizio formulato. Va però rilevato, nel caso in esame, che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione esclude che la perizia possa farsi rientrare nel concetto di prova decisiva fatto proprio dall’art 606 c.p.p..

La lett. d) citata contiene infatti un esplicito riferimento all’art. 495 c.p.p., comma 2, e pertanto si riferisce alle prove a discarico mentre la perizia non può essere considerata tale stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (in tal senso v. Cass., Sez. 4 22 gennaio 2007 n. 14130, Patorelli, rv. 236191; 5 dicembre 2003 n. 4981, Ugresti, rv. 229665;

sez. 6, 18 giugno 2003 n. 37033, Brunetti, rv. 228406; 12 febbraio 2003 n. 17629, Zandri, rv. 226809; sez. 4, 12 dicembre 2002 n. 9279, Bovicelli, rv. 225345; sez. 5, 6 aprile 1999 n. 12027, Mandala, rv.

214873). La mancata effettuazione di un accertamento peritale (correttamente giustificato dalla Corte territoriale essendo ormai trascorsi oltre 10 anni dal momento in cui si verificarono gli eventi alluvionali, con conseguente difficoltà di differenziare i danni verificatisi nel 1996, da quelli del 1999) non può quindi essere dedotta con la censura in esame; ferma restando la possibilità di dedurre il vizio di motivazione ove il giudice di merito abbia fondato la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente. Il che potrà essere verificato nel corso dell’esame degli ulteriori motivi di ricorso che, tuttavia sono inammissibili perchè propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

La Corte di Appello di Genova, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, con riferimento all’ulteriore motivo dedotto da M.E. e B.L., evidenzia come, dalle testimonianze in atti (testi S.B., M. A., F., C.) risulta che la maggior parte degli immobili fossero fatiscenti già in epoca precedente agli eventi alluvionali del 1999, così come "… buona parte delle opere oggetto delle richieste di risarcimento di danni alluvionali erano inesistenti al momento dell’evento alluvionale" (testi Ci., B.) In relazione alla ulteriore censura dedotta nell’interesse di D. M., con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la Corte ha evidenziato, oltre alla "frequentazione professionale" tra il ricorrente e M.E., come appaia fondamentale il ruolo del professionista che "assevera" falsamente dichiarazioni del privato, in quanto il suo parere tecnico può essere decisivo per conseguire il risultato voluto.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato avendo D.M. acriticamente avallato quanto il suo committente gli richiedeva, attestando anche l’esistenza di lavori mai realizzati, nonchè accertando interventi che, per loro natura, non potevano aver alcun collegamento con il verificarsi di calamità naturali, elementi tutti indicativi del dolo della sua condotta.

Gli argomenti proposti dai ricorrenti costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

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