T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-03-2011, n. 746

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to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato l’annullamento del permesso di soggiorno di cui egli era titolare, in quanto, secondo la ricostruzione dell’autorità, ottenuto mediante l’esibizione di documentazione falsa attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in realtà insussistente.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 227 del 31 gennaio 2008, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Tenutasi la pubblica udienza in data 3 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’autorità, nel corso dell’istruttoria procedimentale, non avrebbe inviato per tempo all’interessato l’avviso di avvio del procedimento, impedendogli in tal modo di dedurre, già in sede procedimentale, tutti gli elementi che, a suo dire, si opponevano all’adozione dell’atto impugnato.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione, per difetto di motivazione e per violazione del principio del contraddittorio, posto che egli non sarebbe stato messo nella condizione di dimostrare la veridicità della documentazione lavorativa a suo tempo prodotta all’amministrazione per ottenere il rilascio del titolo di soggiorno.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Il primo motivo non può essere accolto in quanto, come affermato dallo stesso ricorrente, l’avviso di avvio del procedimento gli è stato notificato in data 30 agosto 2007.

Non conta che la comunicazione sia avvenuta a notevole distanza di tempo dal momento di inizio del procedimento stesso, giacché ciò che unicamente rileva è che la comunicazione sia stata effettuata con congruo anticipo rispetto al momento di adozione del provvedimento finale, in modo da lasciare all’interessato un adeguato lasso di tempo che gli consentisse di interloquire in fase procedimentale con l’Amministrazione.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato è stato adottato in data 11 ottobre 2007, più di un mese dopo l’avvenuta notifica della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’interessato. Quest’ultimo dunque ha avuto a disposizione un congruo lasso di tempo per poter attivamente interloquire con l’Amministrazione procedente.

Ne consegue che il motivo in esame non merita accoglimento.

Per ciò che concerne il secondo motivo, va osservato in base all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che il permesso di soggiorno è revocato "…quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio..".

Pertanto, se si accerta che lo straniero – al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa, attestante un rapporto di lavoro in realtà insussistente, il titolo, erroneamente rilasciato, può essere revocato.

Secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale, affinché possa essere disposta la revoca non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo (cfr TAR Lombardia Milano, sez. IV, 20/07/2009 n. 4386; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11/03/2009, n. 1400).

Ciò premesso, deve rilevarsi come nel caso concreto l’amministrazione abbia effettuato una valutazione del tutto condivisibile.

Invero, come anticipato, il giudizio di falsità della documentazione prodotta dalla ricorrente, è stato formulato in quanto il presunto datore di lavoro del medesimo risulta coinvolto in un traffico di illecita produzione di falsi contratti di lavoro e documentazione correlata, al fine di favorire l’immigrazione clandestina.

A ciò si aggiunge la circostanza che, in prossimità dell’udienza di discussione del merito, l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio documentazione dalla quale emerge che anche il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per i fatti di cui sopra.

A fronte di tali concreti elementi, l’interessato si limita ad affermare genericamente, nel ricorso introduttivo, di avere effettivamente prestato attività di lavoro subordinato in favore del suindicato datore di lavoro, senza però suffragare tale allegazione con alcun elemento di riscontro.

Per la verità parte ricorrente deposita copia di due buste paga che, tuttavia, in considerazione del loro numero e dell’esiguità degli importi ivi riportati, non appaiono indicative di uno stabile rapporto di lavoro che possa assicurare all’interessato un reddito sufficiente ai fini del soggiorno.

In tale quadro, non può non ritenersi plausibile ed adeguatamente motivato il giudizio di falsità formulato dall’amministrazione, la quale ha quindi correttamente disposto l’annullamento del permesso di soggiorno di cui il ricorrente era titolare.

In contario non può esser invocata la circostanza che l’interessato risieda in Italia da un notevole numero di anni.

Invero la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per soggiornare nel territorio nazionale, da un lato, e la mancanza di un meritevole affidamento da tutelare dall’altro (il ricorrente come detto è egli stesso indagato per i reati di falsità) inducono a ritenere che l’Amministrazione non doveva tenere conto di circostanze diverse da quelle prese in considerazione nel provvedimento impugnato.

Per completezza va infine osservato che, come già sottolineato nell’ordinanza cautelare, l’interessato, pur allegando di svolgere attività di lavoro autonomo, non ha offerto adeguata dimostrazione del concreto esercizio di tale attività, non consentendo neanche con tale deduzione di far apprezzare il grado di inserimento lavorativo e di autonomia reddituale necessari per la conservazione del titolo di soggiorno.

Anche questo motivo è quindi infondato.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che vengono quantificate in euro 500,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2018 contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che la ricorrente, aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata indetta da ATAC s.p.a. per l’affidamento del servizio di revisione di radiatori di autobus, ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione, disposta per omessa dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’impresa di un decreto di condanna per violazioni in materia di smaltimento di rifiuti;

– che il Tar ha respinto il ricorso;

– che l’interessata ha proposto appello per errata interpretazione del bando e violazione dell’art. 38 lett. c) d. lgs. n. 163/2006, non ricorrendo il presupposto della condanna per reato grave incidente sulla moralità professionale ed intervenuta estinzione, assumendo di aver prodotto il certificato del Casellario giudiziale in cui non sono iscritte le condanne con il beneficio della non menzione; per omessa decisione sul vizio di eccesso di potere data la contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione che aveva ammesso la ricorrente a contrattare in altra occasione;

– che si sono costituiti in resistenza l’ATAC s.p.a. e la controinteressata soc. Bini Nilo & Co. a r.l.;

– che con ordinanza n.3331 del 15.7.2010 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza gravata;

– che all’udienza del 15 febbraio 2011, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato:

– che la lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata stabilisce, al punto 1.1.a 2),l’obbligo di dichiarazione, da parte del rappresentante legale, dell’ "eventuale sussistenza, con specifica elencazione, per i soggetti di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di condanne passate in giudicato per reati di qualsivoglia natura, compresi quelli estinti o per i quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione" prevedendo altresì la sanzione dell’esclusione nel caso di dichiarazioni mendaci;

– che per "soggetti di cui all’art. 38 lett. c" sono da intendersi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico, alla stregua di quanto stabilito dallo stesso art. 38, lett. c);

– che di fronte al chiaro tenore della lex specialis perde rilievo ogni considerazione in merito alla gravità ed incidenza sulla moralità del reato per cui è stata accertata l’esistenza di decreto di condanna a carico del sig. Michele Balsamo, dal momento che ogni valutazione a riguardo spettava esclusivamente alla stazione appaltante e che l’esclusione è riconnessa dalla lettera di invito non già alla sussistenza della situazione prevista dall’art. 38 lett. c), bensì all’omessa dichiarazione di condanne passate in giudicato per reati di qualsivoglia natura, compresi quelli estinti e per i quali vi sia il beneficio della non menzione. Invero "In materia di gare pubbliche di appalto laddove il bando richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause d esclusione dell’art.38 del Codice degli appalti ( d.lgs. n. 163/2006), esso giustifica una valutazione di gravità/non gravità compiuta dal concorrente, sicché questi non può essere escluso per il solo fatto dell’omissione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; andrà escluso solo ove la stazione appaltante ritenga che le condanne o le violazioni contributive siano gravi e definitivamente accertate. La dichiarazione del concorrente, in tal caso, non può essere ritenuta falsa. Diverso discorso deve essere fatto quando il bando sia più preciso e non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 Codice cit., ma specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive; in tal caso, il bando esige una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dal citato art 38, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell’illecito, al fine di esclusione. In siffatta ipotesi, la causa d esclusione non è solo quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando" (Cons. Stato Sez. VI, 21122010, n. 9324; Cons. Stato Sez. V, 20102010, n. 7581; Cons. Stato Sez. IV, 24022011, n. 1228; Cons. Stato Sez. V, 24022011, n. 1228);

– che l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 460, comma 5 c.p.p., che deve risultare da apposita pronuncia giudiziale precedente alla dichiarazione (mentre l’ordinanza depositata risale ad epoca successiva addirittura alla revoca), è, comunque, irrilevante a causa dell’obbligo previsto dalla lettera di invito, non impugnata, di dichiarazione anche delle condanne per reati estinti;

– che irrilevante è anche l’incompletezza del certificato acquisito, attesa la necessità, coerentemente con gli obblighi di diligenza imposti alle imprese partecipanti, di acquisire il certificato integrale del Casellario Giudiziale;

– che il motivo di esclusione si ricollega alla violazione della legge di gara concernente la specifica procedura, onde qualsiasi altro comportamento della stazione appaltante in relazione a diversi rapporti contrattuali non può avere influenza sull’esito della gara, governata da apposita disciplina;

– che, pertanto, l’appello va respinto e le spese di giudizio vanno poste a carico dell’appellante, secondo il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 in favore di A. s.p.a. ed euro 2.000,00 in favore della Bini Nilo & Co., per un totale di euro 4.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 26-04-2011, n. 16403

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Svolgimento del processo

Con Ordinanza 8.4.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia revocava a M.G. il beneficio della liberazione anticipata: questi era stato condannato dal Tribunale di Alessandria perchè responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie in danno di un Sottufficiale della Polizia Penitenziaria.

Delitti commessi in data 9.2.2003, nel corso dell’esecuzione della pena detentiva già inflitta al predetto.

Il M. era stato destinatario del beneficio della liberazione anticipata per 450 giorni, ma il Tribunale di Sorveglianza disponeva la revoca parziale del beneficio medesimo.

Avverso questo provvedimento avanzava ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, deducendo la violazione di legge e l’illogicità della motivazione, poichè – a sua detta – la commissione di illeciti nel corso della detenzione palesa la resistenza del condannato all’opera di rieducazione, onde la revoca del beneficio doveva estendersi all’intero periodo della sua concessione.

La Corte di Cassazione Sez. 1, con Sentenza del 15.10.2009, accolse il ricorso ed annullò il provvedimento per nuovo esame.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, quale giudice del rinvio, con Ordinanza 24.3.2010 ha revocato il beneficio della liberazione anticipata per 630 giorni, pari alla intera durata della liberazione maturata.

Ma tale determinazione non soddisfaceva il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello lagunare, donde l’attuale impugnazione che, secondo il ricorrente, lamenta, innanzitutto, motivazione che i reati commessi fossero inconciliabili con le valutazioni positive espresse nei provvedimenti che gli accordarono in passato il beneficio. Si duole, inoltre, dell’errata interpretazione dell’art 624 c.p.p., poichè l’annullamento della Cassazione coinvolgeva l’intero provvedimento e tutti i periodi di liberazione concessi, escludendo la proponibilità di annullamenti parziali e la formazione progressiva del giudicato.

Eccepisce, infine, la violazione dell’art. 54 ord. pen., comma 3, essendo venuto meno il presupposto della positiva valutazione sul perfezionamento dell’opera di rieducazione del condannato.

Con Requisitorie scritte, depositate il 17.12.2010, il Procuratore Generale presso questa Corte (Cons. Salzano) ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca del beneficio dovesse riguardare l’intero provvedimento di liberazione anticipata.

Il Tribunale lagunare ha accolto questa indicazione, accompagnando la propria decisione con adeguata motivazione, fissando la durata sul complessivo arco temporale di espiazione di pena già sofferto, accogliendo il principio per cui il comportamento del condannato palesava la volontà di non partecipare a quella rieducazione che aveva consentito al Tribunale di concedere in precedenza il beneficio, esattamente come ritenuto dal giudice di legittimità.

Le censure mosse al provvedimento scontrano, quindi, con il puntuale (e vincolante) dictum di questa Corte, che decisivamente condiziona il giudizio di esecuzione, anche nella lettura dell’art. 54 dell’Ord. Pen.. Non è dato riscontrare alcun effettivo vizio nell’Ordinanza impugnata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-09-2011, n. 18282

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Svolgimento del processo

che J.A., alias J.V., cittadina della (OMISSIS), con ricorso del 12 maggio 2010, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Lecce, avverso il decreto del Giudice di pace di Lecce in data 29 giugno 2009, con il quale il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Lecce in data 20 aprile 2009, con il quale era stata ordinata l’espulsione della ricorrente, per ingresso e trattenimento illegale ne territorio dello Stato, ai sensi della D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b);

che resistono, con controricorso, il Ministro dell’interno, il Prefetto di Lecce ed il Questore di Lecce;

che il Giudice a quo, per quanto in questa sede ancora rileva, ha respinto i motivi del ricorso – con i quali la ricorrente aveva denunciato la nullità del decreto di espulsione, in quanto notificato con una traduzione in lingua inglese divergente dal testo italiano, per avere omesso l’indicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), ed in quanto recante motivazione contraddittoria ed illogica -, affermando che:

a) La prima eccezione non è fondata. Il provvedimento di espulsione è basato sulla mancanza di titolo di soggiorno e di documenti, per cui presuppone un ingresso illegale nello Stato, da tanto l’espulsione. Non rileva che non sia indicata l’altra norma che sanziona la mancata richiesta del permesso di soggiorno;

b) Ancora meno è fondata l’altra eccezione relativa alla contraddittorietà tra ingresso illegale e mancata richiesta del permesso di soggiorno, situazioni di fatto presenti in capo alla ricorrente, che non pregiudicano il suo diritto di difesa. Diritto di difesa esercitato, ma che non esplicita un solo argomento che giustifichi il suo diritto al soggiorno nello Stato;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

che il Collegio, all’esito dell’odierna camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che, con i due motivi di censura, la ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, riproponendo le medesime su riportate censure formulate nel ricorso avverso il decreto di espulsione;

che il primo motivo è inammissibile, per mancanza di autosufficienza;

che infatti, al riguardo, la ricorrente ha omesso di trascrivere integralmente il decreto di espulsione in ambedue le versioni, italiana ed inglese, con la conseguenza che tale omissione, da un lato, rende la censura estremamente generica sul punto della denunciata divergenza tra i due testi e, dall’altro, impedisce il sindacato sul carattere decisivo della eventuale divergenza ai fini della legittimità del decreto di espulsione;

che il secondo motivo è infondato;

che, infatti, la ricorrente non ha spiegato minimamente le ragioni della denunciata contraddittorietà ed incompatibilità tra le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b), ed inoltre non ha censurato specificamente la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, laddove questa afferma sia che la ricorrente versava in una situazione integrante ambedue dette ipotesi, sia che, in ogni caso, la stessa ricorrente aveva potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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