Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14360 Agevolazioni tributarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello della Banca Nazionale del Lavoro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che l’agevolazione richiesta sulla imposta ipotecaria e stabilita dal D.P.R. n. 601 del 1973, era venuta meno con l’abrogazione della norma alla data di emissione del decreto ingiuntivo e che il precedente art. 15 non era applicabile non essendo l’operazione di finanziamento a medio termine Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un complesso motivo la Banca; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo deducendo violazione degli artt. 15 e 16 citati la contribuente deduce che agevolazione spetta in base alla data del contratto, anteriore alla abrogazione dell’art. 16 e non a quella del decreto ingiuntivo, inoltre l’agevolazione prevista dall’art. 16 si applica ai finanziamenti di qualunque durata.

Il motivo è fondato.

Va premesso che l’agevolazione ex art. 15, comma 1, citato trova applicazione anche per le ipoteche che trovano la fonte in un atto giudiziario relativo ad un finanziamento a medio lungo termine di cui alla citata norma, come conferma Cass. 15840/08 "L’agevolazione tributaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, consistente nel pagamento della sola imposta sostitutiva, include non solo le ipoteche convenzionali o legali, ma anche l’ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale emesso in relazione alle operazioni di credito rientranti tra quelle coperte da detta imposta sostitutiva; tale ipoteca, infatti, non integra un atto giudiziario (come tale escluso dall’agevolazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. citato), ma trova in esso soltanto la fonte. "Nello stesso senso 4958/2002.

L’abrogazione dell’art. 16, n. 4, credito alla cooperazione, che fonda la decisione della sentenza impugnata, ha effetto, secondo la previsione della L. n. 146 del 1998, art. 7, solo per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore dall’entrata in vigore della legge medesima, mentre il contratto in questione fu stipulato nel 1990. Va anche rilevato che l’agevolazione di cui all’art. 16 si applica per espressa previsione della norma di finanziamenti di qualunque durata.

Consegue che la sentenza impugnata che ha falsamente applicato la norma abrogatrice della agevolazione va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, quelle dei giudizi di merito vanno compensate attese le incertezze della giurisprudenza di merito sulla questione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro mille per onorario oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-04-2011, n. 1045 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nel processo amministrativo, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355; Cons. St., Sez. V, 6.7.2007, n. 3853; e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Ritenuto, altresì, con specifico riguardo al caso in esame, che proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2009 n. 9292).

Considerato che, per sopravvenuti accordi con l’amministrazione in causa, la ricorrente ha potuto procedere ad una diversa allocazione della S.R.B. oggetto del provvedimento impugnato.

Per le precedenti considerazioni, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso in epigrafe specificato, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio non ravvisa ostacoli, stante l’accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione dell’odierna controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti medesime.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 10-05-2011, n. 18303 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza emessa il 12 marzo 2010 la Corte di appello di Ancona confermava nei confronti di C.T. la condanna pronunciata il 30 settembre 2009 dal GUP del Tribunale di Fermo che, in esito a giudizio abbreviato, affermatane la penale responsabilità in relazione al reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2, commesso in (OMISSIS), aveva inflitto al predetto la pena di venti giorni di arresto.

La corte territoriale riteneva che la sussistenza del reato fosse dimostrata dalla circostanza che Carabinieri di San Benedetto del Tronto il (OMISSIS), come risultante dalla comunicazione della notizia di reato, avevano fermato ed identificato l’imputato mentre si trovava in (OMISSIS) in violazione del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno che il 18 agosto 2004 ne aveva imposto il rimpatrio da quel comune con divieto di farvi ritorno per il periodo di anni due.

2.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Silvi Venieri, difensore di C.T., assumendo a motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 2.

Espone che nell’imputazione era contestato al C. di avere omesso di osservare la prescrizione del foglio di via obbligatorio/disposto in data 25 agosto 2004 dal Questore di Ascoli Piceno, con il quale si inibiva al prevenuto di far ritorno nel comune di Grottammare per il periodo di anni due. Evidenzia come negli atti costituenti il compendio documentale, acquisito dal fascicolo del PM per la celebrazione del giudizio abbreviato, non vi era traccia del provvedimento 25 agosto 2004 richiamato in imputazione ed era, invece, contenuto l’ordine del Questore di Ascoli Piceno che il 18 agosto 2004 aveva imposto il rimpatrio dal comune di San Benedetto del Tronto, con prescrizione di non farvi ritorno per il periodo di anni due. Su tale circostanza con l’atto di appello, in punto di omesso riscontro probatorio, il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado.

I giudici di appello, con argomentazione viziata da evidente errore con conseguente travisamento della prova, spiegavano che i verbalizzanti avevano correttamente indicato il provvedimento del Questore in data 18 agosto 2004, per cui l’errata indicazione contenuta nel capo di imputazione con riferimento ad altro provvedimento dello stesso Questore non incideva sull’elemento oggettivo del reato.

1.3.- Il Procuratore Generale, dott. Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

2.1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, ha introdotto tra i motivi di ricorso per cassazione il cd. vizio di "travisamento della prova" che è ravvisabile nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova indubitabilmente diverso da quello reale. Tale vizio, qualora concerna l’esistenza di una prova di carattere dirimente per la decisione, da luogo a vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, il quale risulta dal provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame, posto che in tal modo, attraverso l’indicazione specifica degli atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di legittimità di verificare la correttezza della motivazione (ex plurimis Cass., Sez. 3 Sent. 18 giugno 2009, n. 39729, Rv. 244623; Cass. Sez. 5, Sent. 25 settembre 2007, n. 39048, Rv. 238215).

Nel caso in esame la Corte di Appello di Ancona, rispondendo alla censura dell’appellante, ha fondato la propria decisione circa la sussistenza del reato sulla circostanza che i Carabinieri di San Benedetto del Tronto, il 29 giugno 2006, secondo quanto riferito nella CNR, avevano fermato ed identificato l’imputato mentre si trovava in (OMISSIS) in violazione del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno del 18 agosto 2004. Ciò argomentato sul presupposto che fosse quello l’atto che ne aveva imposto il rimpatrio da quel comune con divieto di farvi ritorno per il periodo di anni due, e non, invece, il diverso provvedimento 24 agosto 2004, richiamato in imputazione.

E’, invece, evidente che il provvedimento acquisito in atti, così come specificamente indicato dal ricorrente, è un ordine del Questore di Ascoli Piceno, emesso il 18 agosto 2004, che con il foglio di via imponeva all’imputato di non fare rientro, per il periodo di anni due, nel comune di San Benedetto del Tronto, senza nulla disporre con riferimento al diverso comune di Grottammare.

I giudici di merito, dunque, hanno travisato la prova nel ritenere che l’imputato fosse destinatario, in forza del provvedimento 18 agosto 2004, di prescrizione questorile che gli inibiva l’accesso al comune di Grottammare e la motivazione che ne è conseguita è viziata per manifesta illogicità.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullate con rinvio per nuovo giudizio, affinchè i giudici di merito rivalutino, in punto di prova, l’effettiva esistenza di un ordine del Questore che vietava, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2, all’imputato di recarsi nel comune di (OMISSIS) il giorno (OMISSIS).
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20031 Imposta valore aggiunto

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rigetto terzo motivo, assorbito il quarto motivo.
Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma il Comune di questa città impugnava l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva per l’anno 1997 e la successiva cartella di pagamento, che l’agenzia delle entrate aveva fatto notificare per il recupero di maggiore imposta relativa alla cessione di parecchi automezzi per il trasporto di latte e prodotti caseari da parte della società CADA srl. a favore dell’Azienda Comunale della Centrale del latte di Roma, e ciò in virtù di contratto 28.9.1995, col quale pure la società Freschezze srl. a su aveva acquisito in comodato oneroso (noleggio) tali veicoli per quell’uso convenuto. Essa esponeva che tale avviso era carente dei presupposti, in quanto il contratto non era stato adempiuto, tanto che i documenti di circolazione non erano stati forniti, sicchè, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, esso poi veniva risolto, con la conseguenza che nessuna imposta andava pagata. Con successiva memoria proponeva motivi aggiunti, sostenendo che l’atto impositivo era privo di adeguata motivazione;

perciò chiedeva l’annullamento del medesimo.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che il procedimento seguito era stato regolare sulla scorta della verifica svolta a suo tempo dalla polizia tributaria, le cui risultanze erano state riprodotte nell’atto impositivo; perciò chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice adito lo rigettava.

Avverso la relativa decisione l’ente territoriale proponeva appello, cui l’agenzia resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale lo rigettava con sentenza n. 127 del 26.6.2006, osservando che in realtà la consegna materiale degli automezzi da parte della Cada alla Centrale del latte c’era stata, tanto che i canoni del noleggio erano stati contabilizzati per due anni; l’ammortamento degli automezzi era stato calcolato ed annotato nelle scritture contabili, erano state riscontrate numerose bolle per il trasporto a cura della Freschezze per due anni; i dati inerenti alla cessione ed utilizzo dei veicoli erano stati rilevati anche dalla Guardia di finanza, sicchè tutto ciò costituiva un complesso di elementi che rappresentavano presunzioni gravi, a fronte delle quali nessuna prova in contrario era stata offerta dal contribuente, nei confronti del quale peraltro l’eventuale risoluzione della vendita non poteva mettere in discussione comunque il noleggio oneroso degli automezzi, trattandosi di obbligazioni autonome, anche se connesse; nè lo storno eventuale di parte delle fatture poteva fare venire meno il relativo obbligo iniziale per l’intero affare.

Contro questa decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, e l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia in ordine alla mancanza e contraddittorietà della motivazione dell’avviso di rettifica lamentate sin dal primo grado e denunziate nel secondo, senza che la CTR le avesse delibate.

Il motivo è inammissibile, perchè generico, atteso che il ricorrente non ha riportato il punto del ricorso in appello in cui avrebbe prospettato la censura al giudice del gravame, oltre ad essere peraltro infondato, dal momento che esso stesso nel ricorso ha riconosciuto di avere lamentato tali vizi nell’atto impositivo con la successiva memoria, sicchè in sostanza si era verificata una preclusione in suo pregiudizio, dal momento che con la medesima poteva solo illustrate i motivi già proposti con il ricorso introduttivo, senza potere ampliare il "thema decidendum". 2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione degli atti impositivo ed esecutivo.

La censura rimane assorbita dal primo motivo.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge e vizio di motivazione, poichè il giudice di appello non considerava che i documenti di circolazione dei veicoli mai erano stati consegnati alla cessionaria da parte della Cada, nè rilievo al riguardo potevano avere le bolle di accompagnamento delle merci, che non erano state rinvenute e che non si trovavano allegate agli atti impugnati. Se poi le relative operazioni inerenti all’ammortamento, ai canoni da noleggio, alle indicazioni del valore degli automezzi in bilancio secondo la stima della Romana Diesel erano tutte indicate nelle scritture contabili, ciò era dovuto ad annotazioni di carattere provvisorio, rese necessarie in attesa del perfezionamento della vendita dei veicoli, peraltro mai verificatasi, tanto che in un primo tempo l’acquirente aveva agito in giudizio per l’esecuzione del contratto ed in un secondo tempo aveva optato per la sua risoluzione.

Era invece onere dell’agenzia fornire la prova della propria pretesa.

La doglianza non ha pregio, atteso che con essia il contribuente mira ad una rivisitazione degli elementi probatori vegliati e condivisi dal giudice di appello, sicchè la censura non va condivisa.

Invero in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2, e che nella specie non è stata fornita (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9784 del 23/04/2010, n. 6849 del 2009).

4) Col quarto motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che nessun obbligo fiscale poteva sorgere a suo carico per il mancato perfezionamento del contratto di acquisto dei veicoli, senza che alcun riflesso potesse ripercuotersi in suo pregiudizio dall’eventuale obbligazione sorta in capo alla società Freschezze di pagare un canone per il noleggio degli automezzi alla Cada, con l’aggirare così concordemente il contratto, tanto che la stessa Centrale del latte aveva emesso delle note di credito con storno delle fatture già rilasciate al momento del medesimo.

La censura rimane in parte assorbita da quanto finora enunciato, anche se appare opportuno aggiungere che, indipendentemente dalla considerazione che in materia di IVA non assume alcun rilievo l’assenza di un danno erariale, il procedimento relativo allo storno di merce o fatture comporta l’alterazione dell’entità del volume di affari non solo del cedente, ma anche del cessionario, il quale diviene utilizzatore di fatture relative ad operazioni mai effettuate, essendo la cessione intervenuta tra le parti relativamente al solo quantitativo di merce non stornato in caso di parzialità della definitiva cessione (V. pure Cass. Sentenza n. 1728 del 26/01/2007, n. 12353 del 2005).

Quindi anche in rapporto a tali corrette valutazioni giuridiche, le doglianze del contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.