Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5528 Precetto

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1037, depositata il 7 dicembre 2005, il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, ed ha respinto l’opposizione all’esecuzione, proposte dalla s.p.a. Centro Laterizi Nazionale (CLN), con atto notificato il 5.10.2004, avverso il pignoramento immobiliare notificatole il 27.7.2004 dalla s.r.l. I.B.L. sulla base di un atto di precetto notificato il 27 aprile 2004.

L’atto di precetto menzionava come titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14625, emesso dal Tribunale di Roma il 27.11.1999, notificato alla debitrice il 21 gennaio 2000 e divenuto esecutivo, recante condanna della CLN a pagare Euro 1.142.849,36 alla s.r.l.

Alberto Bologna.

Assumeva l’opponente di avere avuto notizia che il titolo esecutivo menzionato nel precetto era andato smarrito ed era stato sostituito da un duplicato, rilasciato dalla Cancelleria, previa autorizzazione del Tribunale, in data 20 maggio 2004, cioè in data successiva a quella della notificazione del precetto.

La IBL ha agito in via esecutiva quale cessionaria del credito.

La CLN propone un motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, mentre ha proposto appello quanto al rigetto dell’opposizione all’esecuzione.

Resiste IBL con controricorso e con ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ( art. 335 cod. proc. civ.).

2. – La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi sul rilievo che essa, benchè proposta a seguito del pignoramento, denuncia vizi dell’atto di precetto (erronea menzione del titolo esecutivo e della data di notifica dello stesso);

che i vizi denunciati comportano la nullità, non l’inesistenza, dell’atto di precetto, e che pertanto avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto, ai sensi del testo allora m vigore dell’art. 617 cod. proc. civ..

2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (non meglio specificate) sul rilievo che essa ha avuto notizia dei vizi del precetto solo in data, successiva alla notificazione del precetto, allorchè ha appreso (nel corso di altra controversia) che il decreto ingiuntivo n. 14625/99, menzionato come titolo esecutivo, era stato smarrito e sostituito da un duplicato, rilasciato dalla Cancelleria, previa autorizzazione del Tribunale, il 20 maggio 2004.

Assume che alla data della notificazione dell’atto di precetto su cui si fonda il pignoramento il nuovo decreto ingiuntivo non era stato ancora emesso e che ciò comporta la nullità assoluta, dell’atto di precetto, notificato sulla base di un titolo esecutivo non ancora esistente e mai notificato in precedenza, e che il termine per l’opposizione deve farsi decorrere dalla data dell’atto di pignoramento, rispetto alla quale l’opposizione è tempestiva.

3.- Il ricorso è inammissibile, poichè non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma deduce altre argomentazioni che poco hanno a che fare con la decisione, senza neppure indicare le norme di legge che dovrebbero ritenersi violate.

Il Tribunale di Viterbo ha ritenuto l’opposizione inammissibile perchè tardiva, se riferita all’atto di precetto del quale si denunciano i vizi.

Su questo punte il ricorrente si è limitato ad affermare apoditticamente che il termine di cinque giorni non sarebbe applicabile nei suoi confronti, perchè egli è venuto a conoscenza del vizio dell’atto di precetto solo in data successiva.

Non ha però specificato in base a quale principio i vizi dell’atto di precetto potrebbero essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi nei confronti del pignoramento; in base a quale principio la mancata conoscenza di un vizio formale dell’atto di precetto sarebbe da ritenere rilevante; in quale data egli avrebbe appreso la notizia ed in quale data dovrebbe ritenersi scaduto il termine per proporre opposizione, ove esso dovesse farsi decorrere dalla data dell’acquisita conoscenza.

Il ricorso risulta pertanto generico e non autosufficiente, oltre che non congruente con le ragioni della decisione.

4.- E’ appena il caso di soggiungere che lo stesso ricorrente dichiara che il decreto ingiuntivo emesso il 20 maggio 2004 e posto a base dell’atto di pignoramento opposto, non è un nuovo e diverso provvedimento, rispetto a quello già- notificato nel 1999, ma è un mero duplicato di esso, formato a seguite dello smarrimento del titolo originale.

Il pignoramento, pertanto, non è stato eseguito sulla base di un nuovo e diverso titolo esecutivo, ma sullo base dello stesso titolo esecutivo già notificato in precedenza, pur se incorporato in diverso documento.

Se è pur vero che ciò avrebbe dovuto essere specificato nell’atto di precetto, trattasi comunque di mera irregolarità, che correttamente il Tribunale ha ritenuto dovesse essere denunciata tramite opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine di cinque giorni dalla notificazione dell’atto.

5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6.- Il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 8.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1033 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La signora R.G., docente di scuola primaria, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1118 del 2005, proposto per l’annullamento dell’esclusione dai corsi speciali istituiti dall’Università degli studi per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento o del diploma di specializzazione per l’insegnamento ai disabili, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005.

Il Tar ha rilevato la tardività del ricorso, rivolto avverso l’elenco degli esclusi, riconducendo la lesività lamentata direttamente alla clausola di cui all’art. 3 del decreto citato, specifica nel richiedere il superamento di concorso pubblico al fine dell’ammissione al corso (laddove la ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento a seguito della sessione riservata di esami indetta con ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153), e la conoscenza dell’esclusione alla notificazione della nota in data 4 aprile 2005, provvedimenti entrambi non impugnati entro il prescritto termine di decadenza.

2. Con il gravame in esame, l’appellante contesta la sentenza, rilevandone l’erroneità sotto lo specifico profilo evidenziato, e ribadendo che l’art. 3 del decreto citato non può ritenersi preclusivo alla partecipazione alla procedura in questione.

3. Il Collegio ritiene di prescindere dall’esaminare l’ammissibilità o meno del ricorso di primo grado, poiché questo si manifesta infondato nel merito.

La questione della legittimità della riserva prevista dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 21 del 2005 è stata più volte esaminata da questo Consiglio di Stato (per tutte, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002), che, partendo dalla decisione dell’Adunanza plenaria 22 dicembre 2004, n. 12, ha costantemente ritenuto che la procedura articolata attraverso un pubblico concorso non sia assimilabile a diversi sistemi di selezione riservata, e che non possa revocarsi in dubbio la specificità terminologica del termine "concorso", quale procedura selettiva comparativa aperta all’esterno, ovvero a tutti coloro che siano in possesso del titolo di studio e di eventuali altri titoli a carattere generale.

Nella situazione in esame appare ben differenziata la selezione mediante indizione del concorso pubblico rispetto al superamento di una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso e finalizzata all’abilitazione, di cui alla già ricordata ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, emanata in esecuzione dell’art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il decreto n. 21 del 9 febbraio 2005, nel disporre – all’art. 3 – l’istituzione di corsi speciali per il sostegno di alunni disabili, riservati a docenti in possesso di abilitazione conseguita in concorsi pubblici, recepisce l’art. 2, comma 1 bis, della legge 4 giugno 2004, n. 143, di modo che – una volta ammessa la specificità del termine "concorso" nel sistema normativo- non può attribuirsi particolare valore all’uso del plurale in rapporto ai concorsi "indetti nell’anno 1999", non rilevando in contrario la circostanza, enfatizzata dall’appellante, della indizione nel 1999 di un solo concorso pubblico.

Quanto alla logica della richiamata disposizione legislativa, nella accezione accolta, può ritenersi plausibile – e non irragionevole – la scelta del legislatore di ravvisare l’esigenza di requisiti più restrittivi (tenuto conto della più rigorosa selettività, in via generale, dei concorsi pubblici) in funzione della peculiare professionalità, richiesta per l’educazione e la formazione di allievi disabili.

4. In conclusione, il ricorso di primo grado è infondato e deve essere respinto, con conseguente reiezione dell’appello.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello epigrafe indicato n. 412 del 2006, lo respinge e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, nella misura di 1.000 (mille) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 03-03-2011, n. 149 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo, l’odierna appellata rappresentava che, in applicazione del regolamento per il servizio di volontariato nei settori della circolazione, del turismo, dell’igiene e della sanità – approvato con deliberazione n. 31 del 5.2.1986 – e a seguito di apposite deliberazioni e procedure selettive, veniva assunta annualmente dal Comune di Cefalù, insieme ad altri, formalmente come "vigile volontario" a tempo determinato, con compiti di supporto e collaborazione in affiancamento al personale del Corpo di Polizia municipale.

Esponeva, altresì:

– di avere svolto la propria attività lavorativa secondo turni prestabiliti, in base a precisi ordini di servizio del Comandante del Corpo di Polizia municipale dell’intimata Amministrazione – la cui inosservanza, peraltro, poteva essere sanzionata con apposito provvedimento disciplinare – senza godere formalmente né di un periodo di congedo ordinario, né di alcuna indennità;

– di avere percepito, per l’espletamento di tale attività, la retribuzione mensile di Lire 750.000 al lordo della ritenuta d’acconto.

Sosteneva, quindi, che il Comune di Cefalù, pur avendo formalmente instaurato un rapporto di "volontariato" con la ricorrente e indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato, in applicazione delle menzionate deliberazioni, di fatto avrebbe instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per l’espletamento del quale avrebbe dovuto corrispondere la retribuzione, più elevata, prevista dal C.C.N.L. all’epoca applicato, per il vigile urbano inquadrato nella ex V qualifica funzionale.

Stante il mancato riscontro dell’Amministrazione comunale al tentativo di conciliazione dalla stessa formalmente esperito, chiedeva che detto rapporto venisse qualificato di "pubblico impiego", sussistendone tutti gli elementi normativamente richiesti, con la conseguente condanna del Comune di Cefalù al pagamento della somma pari a Lire 27.358.275 oltre agli accessori di legge, con relativa regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.

In data 28 novembre 2000 si costituiva in giudizio il Comune di Cefalù per resistere al ricorso del quale, con successiva memoria, deduceva l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti amministrativi di nomina dei vigili volontari, nonché l’infondatezza nel merito, con contestuale eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente.

Con memoria depositata il 28 luglio 2008, la ricorrente eccepiva la decadenza dell’intimata Amministrazione a proporre le eccezioni sollevate con la memoria dell’8 ottobre 2001, in asserita applicazione dell’art. 416 c.p.c.; nel merito, insisteva per la condanna del Comune alla corresponsione delle differenze retributive, in applicazione dell’art. 2126 c.c., anche limitatamente al riconoscimento della prestazione lavorativa nell’ambito della ex III qualifica funzionale, secondo i conteggi riportati nell’allegato prospetto.

Con memoria depositata in data 9 settembre 2008, l’intimata Amministrazione ribadiva l’eccezione di inammissibilità del gravame per omessa impugnativa degli atti amministrativi di costituzione del rapporto di volontariato con la ricorrente, insistendo, altresì, per il rigetto del ricorso in quanto infondato; con successiva memoria depositata il 31 luglio 2009, il Comune controdeduceva, altresì, in ordine all’eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente in applicazione dell’art. 416 c.p.c., insistendo per la reiezione del gravame.

Con memoria depositata il 10 settembre 2009, parte ricorrente riformulava le domande e le eccezioni già esposte e ribadiva la richiesta di accoglimento del gravame.

Con sentenza n. 1805/09, il Tribunale adito, respinte le eccezioni di rito proposte da ambo le parti:

– accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione corrispondente allo svolgimento, di fatto, di mansioni riconducibili alla soppressa terza qualifica funzionale di cui al C.C.N.L. approvato con D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, per i periodi di interesse;

– condannava l’Amministrazione resistente al pagamento a favore della ricorrente delle differenze retributive risultanti dovute per il suddetto titolo, con gli accessori di legge, nonché alla conseguente regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale per l’attività prestata nei medesimi periodi.

Con l’appello in epigrafe, il Comune di Cefalù ha eccepito l’omesso accoglimento della superiore censura di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, nel merito, ha chiesto di dichiarare prescritte e/o infondate le domande ivi proposte dall’odierna parte appellata.

Conclusivamente, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione degli effetti della stessa.

Con controricorso ed appello incidentale, parte appellata ha impugnato la sentenza n. 1805/09, sopra richiamata, nella parte in cui non ha indicato i periodi temporali, specificati nella circostanza, per l’attività prestata per i quali il Comune di Cefalù è stato condannato al pagamento delle relative differenze retributive in favore della stessa.

Ha, quindi, replicato ai motivi di appello dedotti dall’Amministrazione comunale e ne ha chiesto il rigetto.

Con apposita memoria difensiva depositata l’8 aprile 2010, parte appellata ha ulteriormente dedotto circa i motivi dell’appello incidentale e replicato in ordine alle censure sollevate con l’appello principale, del quale ha ribadito la richiesta di rigetto.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Comune di Cefalù impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il T.A.R. Palermo ha accolto il ricorso dell’odierna appellata finalizzato ad ottenere il riconoscimento della natura di pubblico impiego del rapporto di lavoro instaurato con l’Amministrazione comunale nonché il conseguenziale riconoscimento delle differenze retributive maturate, con la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.

L’appellata – riproposta la questione dell’effettiva natura pubblica del proprio rapporto di lavoro, instaurato in forza di contratti a tempo determinato – insiste nel rivendicare le predette pretese patrimoniali, riconosciute dal primo giudice con la sentenza ex adverso impugnata.

L’appello è solo parzialmente fondato, nei sensi di cui appresso.

Il rapporto di lavoro tra l’appellata e l’Amministrazione ricorrente è stato disciplinato, nel riferito periodo temporale, da contratti di lavoro a tempo determinato.

Va premesso che – per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi – qualora sia proposta in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva un’azione di accertamento, il giudice può accertare d’ufficio se siano nulli od inefficaci gli atti sui quali il ricorrente abbia fondato la sua domanda di accertamento (Cons. di Stato, sez. V, 1° dicembre 1997, n. 1459; sez. V, 3 giugno 1996, n. 618).

Ciò posto, va rilevata la nullità dei contratti conclusi tra l’originaria ricorrente ed il Comune di Cefalù.

Tali contratti, infatti, hanno dato luogo allo svolgimento di una attività lavorativa che presentava i caratteri del lavoro dipendente, in quanto sussistono, nel caso all’esame, tutti quegli indici rivelatori che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto sintomatici del rapporto di pubblico impiego (retribuzione fissa e periodica, eterodirezione, obbligo di osservare orari prestabiliti, nonché, nel caso di specie, tutti gli elementi distintivi del rapporto lavorativo in concreto svolto e puntualmente indicati nel ricorso originario).

Tuttavia, quanto alle conseguenze giuridiche della conclusione dei suddetti contratti e della loro esecuzione, va sancita la loro nullità in quanto volti ad instaurare rapporti di lavoro subordinato in casi non consentiti dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 ottobre 2009, n. 6605).

Vanno pertanto richiamati i seguenti principi più volte enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo C.G.A per i casi in cui l’Amministrazione abbia violato un divieto di assunzione e si avvalga della prestazione lavorativa avente i caratteri del lavoro dipendente:

– "quando la legge sancisce la nullità degli atti di assunzione nel pubblico impiego, si è in presenza di una nullità in senso tecnico, sicché, qualora un soggetto assuma che un rapporto è sorto sulla base di atti o comportamenti diversi da quelli presi in considerazione dalla legge, il giudice amministrativo non può accertare un rapporto che non è sorto, non sussiste e non può giuridicamente sussistere (Cons. di Stato, sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6246; sez. V, 13 novembre 1997, n. 1293; sez. V, 23 giugno 1997, n. 709; sez. V, 17 maggio 1997, n. 514; sez. V, 13 agosto 1996, n. 907; sez. V, 3 giugno 1996, n. 618)";

– " l’art. 2126 del codice civile consente di chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei soli emolumenti indicati nel titolo nullo nonché la regolarizzazione delle posizioni previdenziali ed assicurative, in base alla fictio iuris della sussistenza del rapporto di lavoro, ma non dà titolo a percepire una retribuzione superiore a quella prevista nel titolo nullo o annullato, ad esempio parametrata su quella spettante ai dipendenti di ruolo che svolgano analoghe funzioni" (Cons. di Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 618; sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1462).

Alla luce di tali principi giurisprudenziali (espressi dal Consiglio di Stato, nei termini suindicati, anche nella decisione n. 5912 del 20 ottobre 2005, adottata in causa analoga a quella in esame), l’appello del Comune merita solo parziale accoglimento, dato che, comunque, vanno accolte le rivendicazioni della ricorrente originaria volte ad ottenere la regolarizzazione della posizione lavorativa sul fronte assicurativo e previdenziale, non ostandovi peraltro – vertendosi in tema di azione di accertamento relativa a diritti soggettivi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – la mancata tempestiva impugnativa dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Non può essere accolta, invece, la pretesa relativa al riconoscimento delle differenze retributive maturate, sia perché vi osta – come anticipato – il dettato dell’art. 2126 del cod. civ., sia perché ciò postulerebbe a sua volta il riconoscimento della rilevanza alle mansioni di fatto nel pubblico impiego; il che è da escludere, almeno per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/1998, in forza della giurisprudenza consolidatasi al riguardo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28.1.2000, n. 10 e 23.2.2000, n. 11).

Per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali ed assicurative dell’odierna appellata rilevano i periodi per i quali la stessa, svolgendo prestazioni lavorative assimilabili a quelle proprie del lavoro dipendente, ha percepito la relativa retribuzione.

In relazione a tali periodi, pertanto, l’Amministrazione comunale dovrà regolarizzare la posizione dell’odierna appellata mediante versamento, presso i competenti enti previdenziali e assicurativi, dei contributi di legge corrispondenti alla retribuzione in concreto erogata nei suddetti periodi.

Per le ragioni che precedono, l’appello va in parte accolto, con conseguenziale riforma sul punto dell’impugnata sentenza, ed in parte respinto.

Consegue, altresì, il rigetto dell’appello incidentale proposto da parte appellata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, respinto l’appello incidentale, dispone la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente originaria per il periodo indicato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2011, n. 12462 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava la carenza di giurisdizione dell’AGO a decidere sulla domanda proposta da G. T., la quale aveva chiesto all’Inpdap la erogazione della indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità di cui godeva in quanto vedova di S.A., ex dipendente Enpas, deceduto il 21.3.74, ancorchè la medesima signora G. godesse di pensione autonoma su cui veniva erogata la indennità integrativa speciale. La pensione di reversibilità in godimento aveva carattere integrativo del trattamento obbligatorio, derivando da un fondo di previdenza interno all’Inpdap ex gestione Enpas. La Corte d’appello affermava che, trattandosi di controversia in materia pensionistica, la giurisdizione competeva alla Corte dei Conti.

Avverso detta sentenza la signora G. ricorre con un motivo, illustrato da memoria, attinente alla giurisdizione. L’Inpdap ha depositato procura.

Le Sezioni unite di questa Corte, cui la causa era stata trasmessa perchè concerneva la questione di giurisdizione, la hanno rinviata a questa sezione ai sensi dell’art. 374 c.p.c., u.c..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 perchè, trattandosi di determinare la pensione integrativa, che non è pensione statale, ma deriva dal rapporto di lavoro, il giudice munito di giurisdizione sarebbe il giudice ordinario, dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro ad opera della disposizione citata.

Va premesso che effettivamente la controversia concerne la determinazione della pensione di reversibilità che discende dalla pensione integrativa spettante al dante causa S.A., il quale era dipendente Enpas deceduto il (OMISSIS).

Poichè non si tratta di pensione obbligatoria a carico dello Stato, ma di trattamento integrativo, che a suo tempo doveva essere erogato dall’ente pubblico datore di lavoro, la giurisdizione non compete alla Corte dei conti, ma compete effettivamente al giudice del rapporto di lavoro. Quanto alla natura delle pensioni integrative, è stato infatti più volte affermato ( Cass. Sez. un. n. n. 10509 del 30/04/2010, n. 9221 del 10/06/2003, e n. 9234 del 25 giugno 2002, n. 1252 del 5 dicembre 2000) che le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, non attenendo ad un rapporto previdenziale autonomo, ma essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione.

Nella specie il giudice del rapporto di lavoro non poteva che essere il giudice amministrativo, essendo il coniuge S.A. cessato dal servizio prima del 30 giugno 1998, essendo deceduto nel 1974 e quindi prima della "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego. Il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7) pone infatti il discrimine temporale tra le due giurisdizioni con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, per cui se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione (tra le tante Cass. Sez. un n. 15430/2006 e 13537/2006). Nella specie si controverte sulla pensione integrativa di reversibilità della signora G. avente decorrenza dal 1974, Si tratta quindi di una questione che afferisce alla determinazione del trattamento speciale di reversibilità a carico del datore di lavoro, adesso dell’Inpdap, nel periodo anteriore al 30 giugno 1998. Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendosi la causa al Tar competente.

L’alterno esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cassa la sentenza impugnata, rimettendo la causa al Tar competente. Compensa le spese dell’intero processo.

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