Cass. civ. Sez. VI, Sent., 29-12-2011, n. 29964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che, con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da R.M. condannando il Ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 2.400,00, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del ridimensionamento della domanda e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza; che, con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e un vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite;

che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato notificato il decreto, in forma esecutiva, presso l’Avvocatura distrettuale costituita dinanzi alla Corte di appello il 21.4.2010 mentre il ricorso è stato notificato il 18.4.2011.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Sez. L, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009;

Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009);

che tale principio è ancora più valido a seguito della modifica dell’art. 479 c.p.c., comma 2;

che, pertanto, è fondata l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall’Amministrazione resistente;

che le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 7859 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 29 aprile7 maggio 2010 e depositato il 7 maggio 2010, U.A. S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. F.S., procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, ha impugnato il provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

– U.A. S.p.A. è stata costituita nel 2009 per fusione tra A.A. S.p.A. e U.A. S.p.A.;

– con nota n. 1009017707 del 17 febbraio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati dell’IS.V.A.P. trasmetteva ad U.A. S.p.A. un reclamo in data 9 dicembre 2008, presentato dalla società Stame S.n.c., inteso a far valere disdetta da polizza assicurativa n. 99/51169904 a far tempo dal 31 dicembre 2008, con invito a fornire diretto riscontro all’assicurato entro quarantacinque giorni;

– con successiva nota n. 1009022427 del 27 febbraio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati, richiamato ulteriore reclamo dello stesso assicurato in data 11 dicembre 2008, chiedeva di fornire "dettagliati chiarimenti in merito a quanto nel medesimo rappresentato, al fine di consentire una corretta valutazione della fattispecie in esame, entro trenta giorni dal ricevimento della presente" nonché a fornire riscontro al reclamante nel termine di quarantacinque giorni

– con ulteriore nota n. 1009079738 del 13 luglio 2009, il Servizio tutela utenti e assicurati, facendo seguito "alla richiesta istruttoria" di cui alla nota del 27 febbraio, ribadiva l’invito a fornire il richiesto riscontro entro (ulteriori) trenta giorni dal ricevimento della nota;

– con nota del 16 luglio 2009, U.A. S.p.A., premesso che "…non ci risulterebbe mai pervenuta…alcuna Vostra nota caratterizzata dal n. di protocollo 1009022247, datata 27/02/2009", laddove l’unica nota che "…ci risulterebbe pervenuta in relazione al reclamo in esame è quella datata 17/02/2009…", chiariva che al reclamo era stato dato positivo riscontro positivo (nel senso dell’accoglimento della disdetta della polizza assicurativa) con nota del 23 gennaio 2009;

– con nota n. 0909014571 del 16 luglio 2009, a firma congiunta del Capo del Servizio vigilanza e del Capo del Servizio tutela utenti, veniva contestata ad U.A. S.p.A. la violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 e 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24/2008, in relazione al mancato tempestivo riscontro della nota del 27 febbraio 2009, nel termine di trenta giorni ivi assegnato;

– acquisita memoria difensiva della società assicuratrice, e sulla scorta della relazione conclusiva del Capo del Servizio tutela utenti e della conforme proposta motivata del Capo del Servizio sanzioni, con ordinanza del Presidente dell’IS.V.A.P.. n. 1129/10 del 15 marzo 2010, notificata alla società ricorrente il 18 marzo 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 10.792,45 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005.

A sostegno delle cumulative domande proposte, di annullamento e accertamento e condanna, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione di legge per insussistenza dei presupposti, errore di fatto e travisamento.

La società ricorrente nega di aver ricevuto comunicazione della nota n. 1009022427 del 27 febbraio 2009, facendo rilevare che nell’ordinanza impugnata si afferma che essa è stata trasmessa mezzo telefax all’utenza numero 02/518119746, laddove l’utenza del fax dell’Ufficio reclami di U. corrisponde al numero 02/5181946: evidentemente quindi la comunicazione è stata inoltrata a numero di fax diverso, ciò che avvalora e spiega come essa non sia mai pervenuta alla società.

Non sussiste quindi la condotta omissiva addebitata, per difetto dell’essenziale presupposto del ricevimento della nota contenente la richiesta istruttoria e l’invito al riscontro entro il termine assegnato di trenta giorni.

2) In subordine: Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei principi di equo procedimento.

Il provvedimento impugnato è stato notificato alla società ricorrente il 18 marzo 2010, oltre il termine di novanta giorni (che scadeva l’8 febbraio 2010) decorrente dal ricevimento della relazione del Servizio tutela utenti in data 10 novembre 2009 da parte del Servizio sanzioni (dovendosi ritenere esso coincidente con la data della relazione, in difetto di altre indicazioni), come fissato dall’art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

3) In ulteriore ed estremo subordine: Illegittimità nel quantum della sanzione irrogata per violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, violazione dei principi di equo procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione, travisamento.

Si contesta la commisurazione della sanzione pecuniaria amministrativa, fondata sulla considerazione del mero ritardo nel fornire riscontro alla nota del 27 febbraio 2009, computato in ragione di centonove giorni, senza alcuna considerazione della "gravità del danno cagionato" all’Istituto o all’assicurato, del "grado di colpa o dolo", della "eventuale sussistenza di recidiva", laddove non vi è nella specie alcun danno (all’assicurato reclamante è stato dato tempestivo riscontro sin dal 23 gennaio 2009 e dal ritardo nel riscontro all’IS.V.A.P. non deriva danno), la colpa è insussistente, poiché la società ricorrente nega di aver ricevuto comunicazione della suddetta nota, e non sussiste alcuna recidiva.

Costituitosi in giudizio, l’Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2011 e memoria di replica depositata l’11 giugno 2011, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.

A sua volta la società ricorrente, con memoria difensiva depositata il 1° giugno 2011 e memoria di replica depositata il 9 giugno 2011, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrandone le censure.

All’udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

1.1) Com’è noto, l’art. 5 comma 1 del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private") attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo una generale funzione di "vigilanza sul settore assicurativo", con strumentali poteri autorizzativi, prescrittivi, accertativi, cautelari e repressivi, e con specifico potere regolamentare (comma 2) ai fini di garantire "la sana e prudente gestione delle imprese" e "la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati".

Le finalità delle funzioni di vigilanza, come enunciate dal successivo art. 3, sono costituite dall’obiettivo di assicurare "…la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori".

In funzione dell’effettività della tutela degli assicurati, a questi ultimi, oltre che in generale a ogni persona fisica e giuridica e alle associazioni consumeristiche, il successivo art. 7 riconosce la facoltà "…di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento".

La presentazione dei reclami è stata disciplinata con il regolamento I.SV.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, ed è espressamente esclusa solo per i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’autorità giudiziaria, quelli relativi alla violazione delle disposizioni del testo unico dell’intermediazione finanziaria e quelli relativi alle forme pensionistiche complementari -le ultime due esclusioni in rapporto all’ovvia competenza di altre autorità indipendenti di regolazione e vigilanza (cfr. art. 4 comma 2 lettere a), b) e c).

L’art. 4 comma 5 del regolamento precisa, poi, che i reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale assicurativo "…segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto…", sono "rivolti direttamente all’impresa" (assicuratrice), salva la facoltà di presentarli all’IS.V.A.P. quando, già rivolti all’impresa, siano rimasti privi di riscontro entro quarantacinque giorni o abbiano avuto "risposta ritenuta non soddisfacente"; tali reclami, ai sensi del comma 6, ove trasmessi all’IS.V.A.P. sono inoltrati entro novanta giorni dal loro ricevimento all’impresa assicuratrice, che deve darne diretto riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.

Il successivo art. 6 nell’ambito dell’istruttoria sul reclamo, da avviare con notizia al reclamante entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo (comma 1), stabilisce che l’IS.V.A.P., "…oltre che al reclamante, può, ai sensi dell’articolo 189 del decreto, richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta oltre che al reclamante".

L’art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008, impone quindi alle imprese assicuratrici un dovere collaborativo finalizzato a consentire il più efficace e tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Si tratta, quindi, di applicazione specifica e settoriale dei generali poteri istruttori attribuiti dall’art. 189 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale l’Istituto "…può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione".

La fattispecie è poi integrata, quanto all’individuazione delle modalità e termini dei doverosi riscontri, dalle sottostanti disposizioni regolamentari, in generale, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del codice delle assicurazioni, e specificamente ai sensi del successivo art. 7.

In senso analogo si esprime, d’altro canto, l’art. 190 comma 1, esplicitamente rubricato "Obblighi di informativa", secondo il quale l’Istituto "…può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento".

Il successivo art. 310 comma 1, nel sanzionare, tra le altre, la violazione delle disposizioni dell’art. 189 comma 1 e dell’art. 190 comma 1, e quindi anche delle disposizioni regolamentari integrative, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00,.mira ovviamente ad assicurare l’effettività dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, anche con riferimento all’esercizio degli strumentali poteri d’indagine (tra cui la richiesta d’informazioni), che resterebbero del tutto frustati e svuotati di ogni significato se non presidiati da apposita sanzione.

D’altro canto, secondo quanto già rilevato da questo Tribunale, la funzione di vigilanza e i correlati poteri d’indagine ed obblighi informativi "…comportano la soggezione…ai poteri di indagine dell’Autorità (relativi a richiesta di informazioni, ordine di esibizione documenti, ispezioni, verifiche etc.) nonché, per converso, la sussistenza di specifici obblighi di informativa da parte dei soggetti vigilati", di tal ché la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 310 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 "…presidia l’obbligo di collaborazione in sé, in quanto posto a garanzia dell’efficiente esercizio dell’attività di vigilanza…" (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

1.2) Così ricostruito, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, devono esaminarsi le censure nel loro ordine logicogiuridico.

1.2.1) La più radicale censura, ancorché articolata come la seconda nella serie ordinale prescelta dalla società ricorrente, è costituita dal rilievo della tardività della notificazione del provvedimento impugnato, siccome intervenuto oltre la scadenza del termine di cui all’art. 5 (comma 2) del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

Tale disposizione, rubricata "Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio", stabilisce testualmente che:

– "Il Servizio Sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell’istruttoria dei Servizi dell’Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione" (comma 1);

– "Il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell’art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell’Istituto" (comma 2);

– "Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l’ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall’art. 6. Si applicano l’art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l’art. 24, commi 5 e 6 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262" (comma 3);

– "Il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio" (comma 4).

Orbene, la società ricorrente sostiene che, poiché la relazione motivata del Servizio tutela utenti, secondo quanto indicato nello stesso provvedimento impugnato, reca la data del 10 novembre 2009, e poiché, in difetto di altre indicazioni al riguardo, deve ritenersi che essa sia stata ricevuta lo stesso giorno da parte del Servizio sanzioni, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere notificato entro l’8 febbraio 2010, sicché la notifica, intervenuta il 18 marzo 2010 è irrimediabilmente tardiva, con implicita affermazione dell’intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.

In replica i difensori dell’Istituto rilevano che il termine "di fase" di cui all’art. 5 comma 2, come tutti i termini che disciplinano fasi intermedie ed endoprocedimentali, hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria, laddove l’unico termine perentorio, perché posto a garanzia della definizione del procedimento sanzionatorio entro un arco temporale certo, è costituito da quello biennale di cui all’art. 5 comma 4; d’altro canto, se tutti i termini intermedi fossero perentori la loro somma dovrebbe coincidere con un arco temporale esattamente coincidente con il biennio, laddove è di gran lunga inferiore.

Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi sulla natura meramente ordinatoria del termine di cui all’art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, osservando come:

"I termini endoprocedimentale di cui all’art. 4 co. 2 e 6 co. 2 d.lg 209/2006 hanno natura ordinatoria e non decadenziale. Infatti, considerato che il termine perentorio determina una conseguenza "fortè quale quella della decadenza dall’esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente e senza alcun margine di dubbio prevista ovvero che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta, mentre (tali) termini…hanno chiaramente funzione acceleratoria dell’attività istruttoria e sono posti ad esclusiva tutela del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa con una funzione meramente organizzativa"; di tal ché solo il termine biennale di cui all’art. 5 comma 4 può considerarsi perentorio "…in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione…" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 649, n. 650 e n. 651).

Orbene, da tale orientamento il Tribunale non ritiene di doversi discostare, non condividendo la prospettazione, contenuta nella memoria della società ricorrente depositata il 1° giugno 2011, secondo cui tale termine dovrebbe ricondursi, nella sua finalità, a quello previsto dall’art. 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689.

Sotto un primo profilo, e come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 è disciplinato, in via diretta e autonoma, dallo stesso codice delle assicurazioni (art. 326 ss.) e dai regolamenti dell’IS.V.A.P., (in virtù dell’attribuzione di potere normativo regolamentare di cui al precedente art. 9 comma 3, che rinvia come noto ai principi "…della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie", nonché a quelli generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

L’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel ribadire tali principi per l’IS.V.A.P. e estenderli ai procedimenti sanzionatori di competenza della Banca d’Italia, della Co.N.So.B. e della Co.Vi.P. (al comma 1), si è limitato al comma 4 ad escludere l’applicabilità alle sanzioni amministrative irrogate dalle predette Autorità indipendenti dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla facoltà di pagamento in misura ridotta, che invece, quanto all’IS.V.A.P., era ancora limitatamente ammessa dall’art. 328 comma 2 del codice delle assicurazioni.

La struttura del procedimento sanzionatorio, come disegnato dal d.lgs. n. 209/2005 e dal regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, è del tutto peculiare e irriducibile alle disposizioni generali della legge n. 689/1981, in quanto articolata precipue fasi con adozione di atti intermedi entro specifici termini, sicché non può farsi alcun richiamo alla valenza (estintiva) del termine di cui all’art. 14 della stessa legge, peraltro ricollegato alla mancata contestazione dell’addebito, laddove, nel caso di specie è indubbio che sia intervenuta la contestazione degli addebiti.

Né può seriamente sostenersi che l’ordinanza presidenziale che irroga la sanzione disciplinare costituisca una "contestazione dei fatti come definitivamente accertata", e che quindi svolga la stessa funzione dell’atto di contestazione degli addebiti ex art. 14 legge n. 689/1981, costituendo invece il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso deve essere disattesa, siccome infondata.

1.2.2) Sempre nell’ordine logicogiuridico, devono poi esaminarsi le censure dedotte con il primo motivo di ricorso, incentrate sulla contestazione dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, ossia della stessa configurabilità di una condotta sanzionabile.

Sostiene la società ricorrente che, nel caso di specie, l’omesso riscontro, nel termine di giorni trenta, alla nota n. 1009022427 del 27 febbraio 2009, sia dipeso dalla circostanza che essa non le è stata comunicata, ciò che sarebbe avvalorato dall’indicazione, nel provvedimento impugnato, di un numero di telefax 02/518119746 inesistente e non riferibile al proprio Ufficio reclami laddove il numero esatto è lo 02/51819746: in definitiva la comunicazione non sarebbe pervenuta perché trasmessa a mezzo telefax a numero errato.

I difensori dell’IS.V.A.P., in replica, hanno rilevato che è errata la sola indicazione nell’ordinanza impugnata del numero (02/518119746 anziché 02/51819746), mentre la comunicazione è stata indirizzata all’esatto numero d’utenza, come comprovato da esibito "report", costituito da traccia informatica, conservata nella memoria del fax server dell’Istituto, costituito da una "stringa".

Tale stringa è così testualmente formulata:

090227 10:01:11 "USERFAX" "U.A. S.p.A." "TU" "FAXFINE’ "0251819746" 0000 5 00:02:28 148 "0915349100004" ""92270036"".

Nella stessa stampa è poi riportata altra "stringa", del seguente tenore:

090217 10:12:57 "USERFAX" "U.A. S.p.A." "TU" "FAXFINE’ "0251819746" 0000 3 00:00:49 "0915349100002" ""92170058".

Orbene, non può dubitarsi che la prima "stringa" riguardi proprio l’avvenuta trasmissione della comunicazione della nota del 27 febbraio 2009, e ciò sia perché la data ivi indicata (090227) corrisponde a quella della nota (09 cioè 2009, 02 cioè febbraio, 27 il giorno), sia perché il numero 0915349100 corrisponde al numero del reclamo presentato dalla Stame S.n.c., laddove il numero di utenza telefax pure ivi indicata è proprio quello dell’Ufficio reclami di U. ("0251819746" ossia lo 02/51819746).

Del pari la seconda "stringa"attiene alla precedente trasmissione della comunicazione della nota del 17 febbraio 2009 (che la società ricorrente riconosce avvenuta), perché la data ivi indicata (090217) corrisponde a quella della nota (09 cioè 2009, 02 cioè febbraio, 17 il giorno) e il numero 0915349100 è sempre quello del fascicolo aperto per il reclamo.

Ne consegue che l’erronea indicazione del numero di telefax contenuta nel provvedimento impugnato non conforta in alcun modo l’assunto della società ricorrente, che peraltro, nella propria nota del 16 luglio 2009 non ha affatto escluso categoricamente la intervenuta comunicazione della nota n. 1009022247 del 27 febbraio 2009, riferendo invece in significativa forma "dubitativa" che "…non ci risulterebbe mai pervenuta…alcuna Vostra nota caratterizzata dal n. di protocollo 1009022247, datata 27/02/2009".

Ne consegue che anche le censure dedotte con il secondo motivo devono essere disattese, siccome infondate.

1.2.3) Da ultimo devono esaminarsi le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, concernenti la misura della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

Anche le suddette doglianze sono destituite, peraltro, di fondamento giuridico.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto "…congrua, attesa la eccezionale gravità dell’illecito consistente in un ritardo superiore a 100 giorni dalla scadenza del termine utile entro il quale l’impresa avrebbe dovuto fornire riscontro alla nota ISVAP, l’applicazione della sanzione…nella misura proporzionale al ritardo di 109 giorni -rapportata al limite minimo di euro 15.000,00 (pari a tre volte il minimo edittale per le violazioni di grave gravità) applicato per ritardi fino a 100 giorni, ed al limite massimo di euro 50.000,00 applicabile per ritardi a partire da 365 giorni…"; così determinando la sanzione di Euro 16.188,68, che è stata diminuita in misura pari a 1/3 in relazione alla

intervenuta definizione del reclamo sin da epoca anteriore alla data della richiesta istruttoria, e cos" di Euro 5.396,23, con conseguente applicazione della sanzione di Euro 10.792,45.

In sostanza, quindi, l’Istituto ha irrogato una sanzione pari a Euro 15.000,00 (pari al triplo del minimo) per i primi cento giorni, sommandovi Euro 1.188,06 per i successivi nove giorni, in ragione di Euro 132,075 per ciascun giorno (che in effetti è di poco inferiore ad 1/365 della sanzione edittale massima di Euro 50.000,00 che sarebbe pari a Euro 136,98 al giorno, ed è comunque inferiore all’unità giornaliera della sanzione minima di Euro 15.000,00, rapportata a 100 giorni, pari a Euro 150,00).

Orbene, la società ricorrente non contesta in se la misura della sanzione edittale minima per i primi cento giorni, come individuata in Euro 15.000,00 e di quella differenziale per i successivi quattordici giorni, come rapportata a (circa, e anzi meno come detto) 1/365 della sanzione edittale massima di Euro 50.000,00.

Le sue censure si appuntano sulla circostanza che sia stato considerato il solo dato "oggettivo" dell’entità del ritardo e non siano stati valutati altri elementi.

Ebbene, la parametrazione della sanzione al numero di giorni, successivi al trentesimo, di ritardo nel riscontro alla nota IS.V.A.P., appare affatto logica e ragionevole: trattandosi di violazione di obblighi informativi assoggettati ad un termine prefissato e specifico (come espresso dall’art. 6 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 24 del 19 maggio 2008), è evidente che la sanzione debba essere commisurata all’entità del ritardo nell’assolvimento dell’obbligo informativo; né può considerarsi illogica la considerazione che un ritardo protratto per centonove giorni, pari a ben oltre tre volte il termine, debba ritenersi di "eccezionale gravità".

Sotto altro aspetto, è evidente che, poiché la condotta addebitata e sanzionabile costituisce appunto la violazione del termine e il ritardo nell’adempimento, non può assumere rilievo, perché estraneo alla struttura dell’illecito amministrativo, "di pura condotta" appunto, l’assenza di un evento di "danno", non risultando comunque evidente (né avendo tale profilo costituito oggetto di specifica censura) "…l’assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative", che ai sensi dell’art. 326 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 possono escludere sinanco la contestazione degli addebiti.

Quanto poi al "grado della colpa" deve ribadirsi l’orientamento già espresso da questo Tribunale, nel senso che essendo la sanzione ex art. 310 comma 1 d.lgs. n. 209/2005 posta a presidio dell’obbligo di collaborazione informativa, strumentale a garantire l’effettività e l’efficacia dei poteri di vigilanza, "…la sua concreta applicazione è condizionata esclusivamente dalla verifica della imputabilità e volontarietà del ritardo nella "risposta" (quale essa sia), senza che, come normalmente accade in tema di violazioni amministrative, occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa dell’agente (tenuto conto che) l’art. 3 della l. n. 689 del 1981, di applicazione generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, pone infatti una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503).

In ogni caso, l’Istituto ha comunque considerato gli elementi specifici della fattispecie e la circostanza che il riscontro al reclamante era stato affatto tempestivo e anteriore alla propria nota istruttoria, applicando la riduzione di 1/3.

Infine, l’assenza di recidiva non può assumere a sua volta alcuna rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione, dato che, all’opposto, la reiterazione di violazioni può semmai implicare il suo aumento: in altri termini la recidiva costituisce, "in positivo", ove sussistente (in virtù del rinvio di cui all’art. 326 comma 5 del codice delle assicurazioni all’art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, come aggiunto dall’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), circostanza che determina un aumento della sanzione base, laddove la sua mancanza non può rappresentare, al contrario, circostanza che determina una diminuzione della stessa.

2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe e condanna la società ricorrente U.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, alla rifusione, in favore dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del Presidente protempore, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36039

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.M., ristretto in carcere in via preventiva per un rapina che avrebbe commesso unitamente allo zio A.G. in data (OMISSIS) ai danni del supermercato (OMISSIS), col presente ricorso impugna, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l’ordinanza collegiale di conferma dell’applicazione della misura cautelare. Premessa, nella sostanza, la sicura responsabilità del correo, a carico del quale gravano anche prove dattiloscopiche, il provvedimento de quo è censurato nella parte in cui, valorizzando taluni indizi di correità, non tiene conto di varie discrasie che renderebbero priva di coerenza logica la ricostruzione dei fatti accreditata presso il Tribunale del riesame.

Lamenta poi la inadeguatezza della misura cautelare applicata, ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto alle effettive esigenze cautelari.

Tali doglianze, attinenti al merito della decisione, non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l’art. 606 c.p.p., lett. e) c.p.p., consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo": alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803).

Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;

Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

Gli elementi di correità censiti a carico dell’imputato sono numerosi e ragionevolmente ritenuti precisi e concordati:

l’ A. possiede una vettura Alfa Romeo 147 dello stesso colore di quella descritta dai testimoni oculari; l’autovettura presente una ammaccatura compatibile con la descrizione raccolta dagli organi di p.g.; la sua autovettura produce un intenso fumo nero, ricordato dai testimoni oculari come elemento caratteristico del veicolo; le targhe di identificazione risultano manomesse (con delle viti mancanti), compatibilmente con l’uso di una targa falsa (prelevata da un veicolo rubato dello stesso modello) segnalata registrata da una teste oculare; l’ A. era presente sul luogo della rapina in orario coincidente al commesso reato, come ricavato dalla verifica della cella cui era agganciato a quell’ora il suo cellulare; dopo circa due mesi l’ A. è stato tratto in arresto, unitamente allo zio, il flagranza di una rapina eseguita con modalità equivalenti (ai danni di un supermercato, con autovettura con targhe alterate).

A fronte di questi elementi, i dati evidenziati nel ricorso risultano di scarso rilievo ed inidonei a fondare un giudizio di macroscopica illogicità della motivazione. Si tratta di un errore marginale sul numero identificativo del modello di autovettura (Alfa Romeo 156 anzichè 147); della descrizione del conducente da parte di una testimone in modo non pienamente coincidente con le fattezze dell’ A. ("giovane coi capelli corti chiari", mentre l’imputato è un quarantenne); della sostanziale equivalenza fra la "strusciatura" su una fiancata del veicolo, di cui parla il teste, e l’ammaccatura sottolineata dall’imputato (il quale assume peraltro che la stessa è stata causata da un incidente stradale – peraltro civilmente risarcito – in data successiva al giorno di commissione della rapina). Peraltro, in relazione ad ognuno di questi profili il Tribunale del riesame ha dato adeguata contezza della rilevanza nel quadro probatorio generale.

La soluzione alternativa prospettata dal ricorrente – il quale assume che, quand’anche l’autovettura impiegata per la rapina fosse effettivamente la sua, nulla esclude che potrebbe essere stata utilizzata a sua insaputa da un familiare – non priva di razionalità la ricostruzione dei fatti fatta propria nel provvedimento impugnato, che dunque si sottrarre alle censure fin qui esaminate.

Anche la doglianza relativa alla misura della pena è inammissibile, Infatti, "la graduazione delle pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati degli artt. 132 e 133 c.p., sicchè è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena" (Cass. 17 ottobre 2007, n. 1182; v. pure Cass. 9 dicembre 1994, n. 829).

Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 maggio 2010 la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, che aveva dichiarato S.M. colpevole dei reati di danneggiamento aggravato e porto illegale di sciabola (di cui all’art. 635 c.p., comma 2, art. 625 c.p., n. 7, e art. 699 c.p., commi 2 e 3) e del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, e l’aveva condannato, riuniti i reati nel vincolo della continuazione e applicata la diminuente per il rito, alla pena di un anno di reclusione, con la confisca dell’arma in sequestro.

La Corte, riguardo alle censure dell’appellante, ha argomentato che:

– non poteva parlarsi di formazione di giudicato parziale a fronte di una sentenza applicativa di pena, annullata da questa Corte per illegalità delle statuizioni comprese nell’accordo raggiunto dalle parti;

– alla concessione delle attenuanti generiche ostavano i precedenti penali;

– quanto alle richieste subordinate di sostituzione della pena con la libertà controllata e di concessione del beneficio della sospensione condizionale, andavano condivise le motivate e corrette argomentazioni del primo giudice.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato, che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del processo di appello, celebrato in orario diverso e precedente rispetto a quello di cui al decreto di citazione in grado di appello, notificato a esso ricorrente, e di cui all’avviso di fissazione dell’udienza, notificato al difensore.

Detti atti, in particolare, indicavano che l’udienza si sarebbe tenuta alle ore 12,30 del 12 maggio 2010, mentre l’udienza si è tenuta tra le ore 9,40 e le ore 10,00 del detto giorno.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, quanto alla entità della pena, maggiore rispetto a quella di cui all’accordo di patteggiamento annullato, e quanto a ogni beneficio richiesto (attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena, sostituzione della pena inflitta con la libertà controllata), negato sull’erroneo presupposto che egli fosse non identificato e privo di fissa dimora.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è fondato.

1.1. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, questa Corte è "giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può – e talora deve – accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali, (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, imp. Policastro, Rv. 220092, e da ultimo Sez. 1, n. 30558 del 15/07/2010, dep. 30/07/2010).

1.2. Nel caso di specie dagli atti risulta che:

– con decreto del 9 febbraio 2010 il Presidente della Corte d’appello di Trento – Sezione penale ha ordinato la citazione dell’imputato S.M. per l’udienza del 12 maggio 2010 alle ore 12,30, al fine della trattazione dell’appello, dallo stesso proposto, contro la sentenza del 20 febbraio 2009 del Tribunale di Trento;

– detto decreto è stato notificato all’appellante, risultato irreperibile, presso lo studio del difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p.;

– l’udienza si è svolta il 12 maggio 2010 tra le ore 9,40 e ore 10, senza che fossero comparsi l’imputato e il difensore.

1.3. L’art. 127 c.p.p., nel prevedere che l’udienza in camera di consiglio si svolga con la partecipazione delle parti, delle altre persone interessate e dei difensori, ai quali deve essere dato apposito avviso, implica che il procedimento si conformi alle regole del contraddittorio e che, per l’effetto, sia assicurato il diritto delle parti di parteciparvi.

La celebrazione dell’instaurata udienza camerale in orario apprezzabilmente anticipato rispetto a quello previsto, e oggetto di rituale comunicazione all’imputato e al suo difensore, avendo precluso la partecipazione e l’assistenza tecnica del condannato, produce la nullità contemplata dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 181 c.p.p., comma 3, e pertanto una nullità di ordine generale, rilevabile nelle forme e nei termini delle nullità relative, incidente sulla sentenza emessa (tra le altre, Sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008, dep. 16/12/2008, Carlino e altri, Rv. 242053;

Sez. 3, n. 2699 del 18/02/1992, dep. 14/03/1992, Bonfanti, Rv.

190753).

2. Deve, tuttavia, rilevarsi, quanto alla statuizione per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, che, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alla quale lo Stato italiano doveva adeguare la propria normativa entro il 24 dicembre 2010, senza tuttavia provvedervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza resa il 28 aprile 2011 nel procedimento C-61/11 PPU – avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di E.D.H., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter – ha statuito che le predette disposizioni della direttiva non consentono la "normativa di uno Stato membro (…) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". La Corte ha, quindi, affermato che ai giudici degli Stati dell’Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio dell’applicazione retroattiva della legge più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". 2.1. Consegue a tali considerazioni che la norma incriminatrice contestata all’imputato deve essere disapplicata e che per l’indicata imputazione deve rilevarsi, in applicazione del disposto dell’art. 129 c.p.p., che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Si tratta, di una formula che, secondo un arresto di questa Corte, condiviso dal Collegio, si adatta al caso della inapplicabilità della disposizione penale per effetto della incompatibilità con la normativa comunitaria, stabilita della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, dep. 29/05/2008, Boujlaib, Rv. 239960).

3. Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Tale annullamento va disposto senza rinvio, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, e, attesa la rilevata nullità, con rinvio per nuovo esame, in relazione alle residue imputazioni, alla Corte d’appello di Trento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, e con rinvio, in relazione alle residue statuizioni, alla Corte d’appello di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.